Obblighi FER negli edifici: operativo dal 3 agosto 2026 il nuovo assetto normativo
Con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, il legislatore ha introdotto una revisione organica della disciplina relativa agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, ridefinendo in modo significativo ambito applicativo, percentuali di copertura e criteri di verifica. Le nuove disposizioni diventeranno operative a partire dal 3 agosto 2026, incidendo direttamente sulla progettazione edilizia e impiantistica.
Il provvedimento interviene modificando l’art. 26 del D. Leg.vo 8 novembre 2021, n. 199 e riorganizzando integralmente il relativo Allegato III, che rappresenta il cuore tecnico della disciplina sugli obblighi FER. Il nuovo impianto normativo supera l’impostazione previgente, fondata principalmente sulle nuove costruzioni, e amplia l’obbligo anche agli edifici esistenti, includendo espressamente le ristrutturazioni importanti e gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
Particolarmente rilevante è l’introduzione di un sistema di obblighi graduato, nel quale le percentuali minime di copertura da fonti rinnovabili sono differenziate in funzione della tipologia e della profondità dell’intervento. Accanto alle nuove costruzioni, permane un obbligo significativo per le ristrutturazioni di primo livello, mentre per le ristrutturazioni di secondo livello e per gli interventi limitati all’impianto termico sono previste soglie ridotte, calibrate sull’effettivo impatto energetico dell’intervento.
Il legislatore ha inoltre ampliato in modo esplicito le ipotesi di non integrale assolvimento degli obblighi, introducendo, accanto all’impossibilità tecnica, anche la mancata convenienza economica. Tale condizione deve tuttavia essere adeguatamente motivata dal progettista e non comporta un’esenzione totale, in quanto resta l’obbligo di conseguire specifici parametri alternativi di prestazione energetica, misurati in termini di riduzione dell’energia primaria non rinnovabile.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il regime rafforzato previsto per gli edifici pubblici, per i quali sono stabiliti incrementi sia delle percentuali di copertura dei consumi sia della potenza minima degli impianti da fonti rinnovabili. In questo contesto assume particolare importanza la possibilità, espressamente prevista dal nuovo comma 2‑bis dell’art. 26 del D. Leg.vo 199/2021, di assolvere agli obblighi FER anche tramite soggetti terzi, aprendo a modelli organizzativi basati su partenariati e gestione energetica esternalizzata.
La disciplina degli obblighi FER si inserisce, inoltre, in un quadro amministrativo profondamente aggiornato, che incide sulle modalità di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. In tal senso, il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ha ridefinito i regimi amministrativi applicabili agli impianti FER, le procedure autorizzative, i criteri per l’individuazione delle aree idonee e i sistemi digitali di gestione delle pratiche, costituendo un riferimento essenziale per il corretto coordinamento tra obblighi tecnici e procedimenti amministrativi.
🔎 Sul sito CED INGEGNERIA è disponibile:
- la pagina normativa completa dedicata al D. Leg.vo 9 gennaio 2026, n. 5, con testo coordinato, tabelle e scheda tematica sugli obblighi FER negli edifici;
- la pagina di approfondimento sul D. Leg.vo 8 novembre 2021, n. 199, che ricostruisce l’evoluzione della disciplina generale sugli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili;
- la pagina dedicata al D. Leg.vo 25 novembre 2024, n. 190, sui regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Un insieme di contenuti pensati per offrire a progettisti, tecnici, amministrazioni ed operatori del settore un quadro aggiornato e coordinato delle norme che regolano l’integrazione delle fonti rinnovabili negli interventi edilizi.



