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D. LEG.VO 25 NOVEMBRE 2024, N. 190

Regimi amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili

Sintesi normativa del D. Leg.vo 25 novembre 2024, n. 190 sui regimi amministrativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, aree idonee e procedure autorizzative.

 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 disciplina i regimi amministrativi applicabili alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ridefinendo procedure, sanzioni e criteri territoriali.
Il provvedimento introduce un quadro organico per l’individuazione delle aree idonee, il funzionamento delle piattaforme digitali e l’applicazione di regimi semplificati.
La normativa rappresenta un riferimento operativo centrale per progettisti, enti locali e operatori del settore energetico.

 

D. Leg.vo 25 novembre 2024, n. 190 – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 disciplina i regimi amministrativi applicabili alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ridefinendo procedure, criteri territoriali, sanzioni e strumenti digitali. Il provvedimento introduce un quadro organico per l’individuazione delle aree idonee, il funzionamento delle piattaforme digitali e l’applicazione dei regimi semplificati, costituendo un riferimento operativo centrale per progettisti, enti locali e operatori del settore energetico.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni relative alla realizzazione degli interventi, intesa come l’insieme delle attività finalizzate all’installazione degli impianti, e all’avvio della realizzazione degli interventi, individuato con la data di inizio dell’allestimento del cantiere o di attività analoghe in loco. Sono altresì definite le figure del soggetto proponente e dell’amministrazione procedente, nonché le nozioni di impianto ibrido, impianto agrivoltaico, interventi edilizi, opere connesse, infrastrutture indispensabili e revisione della potenza degli impianti da fonti rinnovabili.

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all’articolo 1, comma 1;
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell’allestimento del cantiere o di analoghe
attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abili-
tativa semplificata di cui all’articolo 8, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la regione
territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autoriz-
zazione unica di cui all’articolo 9, il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori
relativi agli interventi finalizzati all’installazione degli impianti, di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
e) abrogata
f) “impianto ibrido”: un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di
produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un
elettrolizzatore;
f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e
pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali,
l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione
di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
f-ter) “interventi edilizi”: gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) “opere connesse”: le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ov-
vero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta
o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per
gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) “infrastrutture indispensabili”: le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla
costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi
quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-sexies) “revisione della potenza”: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.

Art. 5 – Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici

È disciplinato l’utilizzo della piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili (SUER), istituita ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021, quale strumento di supporto ai soggetti proponenti e alle amministrazioni per la gestione dei regimi amministrativi. La piattaforma è interoperabile con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali e consente la presentazione telematica dei modelli unici relativi alla procedura abilitativa semplificata e all’autorizzazione unica. In attesa della piena operatività della piattaforma, è disciplinato un regime transitorio per la presentazione digitale delle istanze.

1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito “piattaforma SUER”, fornisce, ai soggetti proponenti e
alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui
agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER è interoperabile con gli strumenti informatici
afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, pro-
vinciale o comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla
piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici
per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all’articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piatta-
forma SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell’operatività della piattaforma SUER, la pre-
sentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C,
che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utiliz-
zate dall’amministrazione competente.
5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all’installazione degli impianti di cui all’ar-
ticolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma
SUER in qualità di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di
cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa.

Art. 11 – Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti

L’articolo disciplina il regime sanzionatorio applicabile alla costruzione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, prevedendo sanzioni pecuniarie commisurate alla potenza installata e il ripristino dello stato dei luoghi. Sono altresì previste sanzioni per gli interventi in difformità dalla procedura abilitativa semplificata, per la violazione delle prescrizioni autorizzative e per casi di artato frazionamento. Specifiche disposizioni riguardano gli impianti agrivoltaici che non preservino la continuità delle attività colturali e pastorali.

1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti in as-
senza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 o in difformità della stessa è assoggettata alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’ese-
cutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei
luoghi. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti
termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti
non termici di produzione di energia.
2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 8 in
assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in viola-
zione di quanto disposto dall’articolo 7.
4. Fermo restando l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la viola-
zione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la pro-
cedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di im-
porto pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non
inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti
facenti capo ad un unico centro di interessi.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambien-
tale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati in violazione della disciplina edilizia e urbanistica
nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province
autonome e agli enti locali.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell’ambito delle
proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall’ap-

plicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall’ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualifi-
cazione ambientale e territoriale.
8. Fermo restando l’obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti
dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, comma 2, ai soggetti di
cui al comma 1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro
100.000. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo
si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preserva-
zione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo
periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorial-
mente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale.

Art. 11-bis – Aree idonee su terraferma

Sono individuate le aree considerate idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, comprendenti siti già interessati da impianti, aree oggetto di bonifica, cave e discariche dismesse, infrastrutture ferroviarie, autostradali, aeroportuali e demaniali, nonché specifiche categorie di aree industriali, logistiche e infrastrutturate. Sono disciplinate le condizioni di installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole, con esclusioni e deroghe per le comunità energetiche e per gli impianti agrivoltaici. È inoltre prevista la competenza regionale e provinciale per l’individuazione di ulteriori aree idonee, nel rispetto di criteri ambientali, paesaggistici e agricoli.

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 11-ter, sono considerati aree idonee all’installazione di im-
pianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui
vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o inte-
grale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione
dell’area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali
e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell’area di cui al primo periodo non è con-
sentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale,
o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei ge-
stori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi ae-
roportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di
cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all’articolo 20
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
per le finalità ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e
agli uffici giudiziari, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a desti-
nazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismis-
sione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con
le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola
o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all’articolo 268, comma 1,
lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse
in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla
logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio
idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da
zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all’articolo 268, comma 1, lettere
h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
2. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai
piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitata-
mente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già
installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2).
Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati
a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del de-
creto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari
al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per l’installa-
zione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un
professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della pro-
duzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell’articolo 9 e comun-
que messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna regione e,
entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l’opportuno
coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da
fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo
periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma
4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatorio di individua-
zione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell’adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto
dei seguenti principi e criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, le aree agricole,
con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette,
delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 feb-
braio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e delle zone di
protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un’area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a
fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili,
fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall’articolo 11-quinquies del pre-
sente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate
dall’impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l’autoconsumo individuale e collettivo;

f) ai fini della qualificazione di un’area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e
di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l’autoconsumo di energia da fonti rinno-
vabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee
a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né supe-
riori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agri-
voltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1
ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), può essere previsto un differente limite massimo per
ciascun comune;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche
al fine di agevolare l’autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di
promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio cul-
turale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perime-
tro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di im-
pianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi,
né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le
norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza
installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell’allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi
per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del di-
rettore generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo
schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di po-
tenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più
regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province
autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del
primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.
6. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul
sistema energetico – RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Ta-
bella 1 dell’allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 lu-
glio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all’articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizza-
zione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società con-
cessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza
di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzio-
nalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente,
proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di parteci-
pazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del
quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a), del codice dei con-
tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare
le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione a società con-
trollate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la
risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e
le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzia-
lità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconces-
sione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizza-
zione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la
possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-ter – Aree idonee a mare

Il decreto individua le aree idonee per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili off-shore, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino, dell’attività di pesca e del patrimonio culturale e paesaggistico. Sono considerate idonee, tra le altre, le piattaforme petrolifere dismesse e le infrastrutture portuali, ed è prevista l’adozione di un vademecum operativo per i soggetti proponenti.

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell’attività di
pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di in-
terventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui
all’allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi
dell’articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerati idonei:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto
salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante
del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione
dell’istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istitu-
zionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime ne-
cessarie per l’autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’ar-
ticolo 9 del presente decreto.

Art. 11-quater – Regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee

Per gli impianti da fonti rinnovabili ricadenti integralmente in aree idonee è prevista l’applicazione di regimi amministrativi semplificati, con pareri paesaggistici non vincolanti e riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi. Tali disposizioni si applicano anche agli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata
all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con
parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di as-
senso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli inter-
venti di cui all’allegato C che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si
esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante.
Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’autorità procedente prov-
vede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedi-
mento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero po-
tenziamento della rete di trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l’impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un’area idonea. Nel
caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un’area idonea, il
comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies – Interventi nelle zone di protezione dei siti UNESCO

Nelle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente per le tipologie di intervento individuate nell’Allegato A del decreto.

Art. 12-bis – Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione

È istituita una piattaforma digitale nazionale per il supporto alle regioni e alle province autonome nell’individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, nonché per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali, con una sezione dedicata alla consultazione pubblica dei dati e un contatore delle superfici agricole utilizzate.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un
adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle
aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a esso connesse, con decreto del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento della
piattaforma istituita con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 17 settembre
2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale
per le aree idonee di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di in-
cludervi ogni informazione e strumento necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizza-
zione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree
e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all’articolo 48
del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un’apposita sezione
dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commer-
ciali e per la sicurezza nazionale.
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l’installazione di
impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle pro-
vince autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.

Allegato C-bis – Ripartizione regionale degli obiettivi di potenza FER

L’Allegato C-bis definisce la ripartizione regionale degli obiettivi di potenza minima aggiuntiva da fonti rinnovabili per il periodo 2021–2030, stabilendo i criteri di calcolo, attribuzione e monitoraggio, nonché le modalità di trasferimento statistico delle potenze tra regioni.

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Tabella con la ripartizione regionale degli obiettivi di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili per gli anni 2021‑2030, espressa in megawatt, ai sensi dell’Allegato C‑bis del D. Leg.vo 25 novembre 2024, n. 190

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino
al 31 dicembre dell’anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione,
potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di
riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in eserci-
zio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete
elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.
2. Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto
a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento
alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80
per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d’una, la quota
dell’80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza,
tra le regioni la cui costa è prospiciente l’impianto.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici
è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo para-
metro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media ri-
levata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica.
Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell’andamento dei dati rilevati.

Allegato D – Disposizioni abrogate (articolo 15)

È riportato l’elenco organico delle disposizioni abrogate, finalizzato al coordinamento e alla semplificazione del quadro normativo previgente in materia di autorizzazione e realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380;
c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55;
d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;
e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
g) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129;
h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
i) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
l) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120;
o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b),
e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
nonché la tabella di cui all’allegato II al medesimo decreto;
p) articoli 18, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II;
q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-
ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
s) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n. 51;
t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79;
u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 feb-
braio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
v) articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 giugno 2023, n. 68;
z) articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2023, n. 96;
aa) articolo 12-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 otto-
bre 2023, n. 136;
bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

È riportato l’elenco organico delle disposizioni abrogate, con funzione di coordinamento e semplificazione del quadro normativo previgente in materia di autorizzazione degli impianti FER.

Testo elaborato da CED INGEGNERIA , società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio – Milano, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia. La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi con consolidata esperienza in ESG e nella progettazione infrastrutturale, territoriale e ambientale, nonché di organizzazione dei layout industriali.

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