Home | Norme Tecniche | Energia e ambiente | D. Leg.vo 9 gennaio 2026, n. 5

D. Leg.vo 5/2026

Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Riassunto

Sintesi normativa del D. Leg.vo 25 novembre 2024, n. 190 sui regimi amministrativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, aree idonee e procedure autorizzative.

Riassunto

La presente pagina costituisce un quadro unitario di riferimento in materia di obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (FER) negli edifici, alla luce delle più recenti evoluzioni normative intervenute tra il 2025 e il 2026, che hanno inciso in modo significativo sia sull’ambito applicativo degli obblighi sia sui criteri tecnici e operativi di verifica.

La disciplina generale degli obblighi FER trova fondamento nell’art. 26 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come successivamente modificato, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), poi aggiornata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (RED III). In tale contesto normativo si inseriscono le rilevanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che ha ridefinito in modo organico le percentuali di copertura, le tipologie di interventi assoggettati agli obblighi e le modalità di verifica, mediante una revisione complessiva dell’Allegato III al D. Leg.vo 199/2021.

A decorrere dal 3 agosto 2026, gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili non riguardano più esclusivamente gli edifici di nuova costruzione, ma si estendono anche agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e, in modo espresso, agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, con un impatto diretto sulla progettazione energetica degli edifici e sulla redazione della relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005 (c.d. “Legge 10”). Il nuovo impianto normativo introduce inoltre un sistema di obblighi graduato, calibrato in funzione della tipologia e della profondità dell’intervento edilizio, superando l’impostazione uniforme previgente.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’ampliamento dei casi di impossibilità di pieno assolvimento degli obblighi, che comprendono ora, accanto all’impossibilità tecnica, anche la non convenienza economica, da dimostrare mediante un’analisi puntuale e motivata. Anche in tali ipotesi, la disciplina non prevede un’esenzione integrale, ma impone il conseguimento di specifici parametri alternativi di prestazione energetica, in termini di riduzione dell’energia primaria non rinnovabile.

La normativa conferma inoltre un regime rafforzato per gli edifici pubblici, ai quali sono richiesti livelli più elevati di integrazione delle fonti rinnovabili, riconoscendo al patrimonio immobiliare pubblico un ruolo di indirizzo e traino della transizione energetica. In questo contesto si inserisce anche la possibilità di adempiere agli obblighi FER tramite soggetti terzi, aprendo a modelli organizzativi fondati su partenariati e forme di gestione energetica esternalizzata.

L’applicazione degli obblighi FER negli edifici si colloca infine all’interno di un quadro amministrativo e autorizzativo profondamente aggiornato, che disciplina le modalità di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, l’individuazione delle aree idonee e i regimi procedurali applicabili. Su tali profili assume rilievo il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che definisce i nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con impatti operativi rilevanti per progettisti, enti locali e operatori del settore.

La pagina propone pertanto una lettura coordinata:

Quadro normativo di riferimento

Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono disciplinati dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in combinato disposto con l’Allegato III del medesimo decreto. Tali disposizioni sono state oggetto di una revisione organica ad opera degli articoli 13 e 29 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che ha ampliato il campo di applicazione degli obblighi, rimodulato le percentuali di copertura e ridefinito i criteri e le modalità di verifica.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 3 agosto 2026, corrispondente al termine di 180 giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5/2026.

L’intervento normativo si inserisce nel quadro di recepimento e aggiornamento della disciplina europea in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento agli obiettivi di decarbonizzazione e di miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio.

Ambito di applicazione degli obblighi FER

Il comma 1 dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 199/2021, come modificato dal Decreto Legislativo 5/2026 e in combinato disposto con l’Allegato III, vede significativamente ampliato il perimetro applicativo degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.

Oltre ai progetti relativi a edifici di nuova costruzione, rientrano espressamente nell’ambito di applicazione anche le ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico. L’estensione agli interventi impiantistici comporta un impatto diretto sulla progettazione energetica e sulla redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comma 1.

Si segnala un profilo di coordinamento terminologico tra le disposizioni, in quanto l’articolo 26 del Decreto Legislativo 199/2021 continua a fare riferimento alle “ristrutturazioni rilevanti”, mentre l’Allegato III, nel testo riformulato, utilizza le definizioni di “ristrutturazioni importanti di primo livello” e “ristrutturazioni importanti di secondo livello”, così come definite dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 sui requisiti minimi. Le espressioni devono pertanto essere interpretate in modo coerente alla luce del nuovo Allegato III.

L’applicazione degli obblighi è in ogni caso subordinata alla fattibilità tecnica, economica e funzionale dell’intervento, nel rispetto dei principi minimi di integrazione stabiliti dal medesimo Allegato.

Allegato III al D. Leg.vo 199/2021 – Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Sezione A – Interventi assoggettati agli obblighi

La Sezione A dell’Allegato III individua in modo puntuale l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Gli obblighi si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti interessati da interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

Rispetto alla disciplina previgente, è superato il riferimento alle “ristrutturazioni rilevanti” di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il nuovo Allegato III fa invece espresso rinvio alle definizioni contenute nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, come modificato dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, allineando il sistema degli obblighi FER al quadro tecnico‑normativo vigente in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

L’inclusione degli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico costituisce un’estensione significativa dell’ambito applicativo, poiché l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili può scattare anche in assenza di interventi sull’involucro edilizio, incidendo direttamente sulle scelte impiantistiche e sulla valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Sezione B – Percentuali minime di copertura dei fabbisogni energetici

La Sezione B dell’Allegato III introduce una differenziazione strutturata delle percentuali minime di copertura dei fabbisogni energetici mediante fonti rinnovabili, superando l’impostazione previgente che prevedeva un’unica soglia applicabile in modo uniforme.

Il nuovo sistema distingue tra edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello e interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
Ne deriva un modello graduato, nel quale l’intensità dell’obbligo è modulata in funzione della tipologia e della profondità dell’intervento. Le nuove costruzioni mantengono il livello più elevato di integrazione, mentre per gli interventi sull’esistente l’obbligo è calibrato in misura progressivamente inferiore, con una soglia particolarmente contenuta (15%) nei casi di ristrutturazione di secondo livello o di interventi limitati all’impianto termico.

Resta fermo il principio del “contemporaneo rispetto” delle percentuali riferite ai diversi servizi energetici, nonché il divieto di assolvimento mediante sola produzione elettrica destinata a effetto Joule (salvo unità in classe B o superiore).
Il tutto è riassunto nella tabella riportata di seguito:

tabella 1 intervento D. Leg.vo 5/2026 - elaborato da CED INGEGNERIA

Accanto alla rimodulazione delle percentuali di copertura, la nuova disciplina introduce alcune precisazioni di rilievo tecnico-applicativo.
In primo luogo, viene confermata – con una parziale apertura – l’esclusione dell’assolvimento dell’obbligo tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica destinata ad alimentare dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule. La ratio è evitare soluzioni meramente formali, basate su conversioni elettriche poco efficienti sotto il profilo dell’energia primaria.

La novità consiste nella deroga prevista per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore, per le quali tale modalità è ammessa. In questi casi il legislatore ritiene evidentemente che il livello complessivo di prestazione dell’edificio consenta di non penalizzare il bilancio energetico complessivo.

È inoltre confermata la formula per il calcolo della potenza elettrica minima degli impianti a fonti rinnovabili da installare obbligatoriamente sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze:

P = k · S,

dove:

  • il coefficiente k è una costante il cui valore (come in precedenza) è differenziato tra edifici esistenti (k= 0,025) e nuove costruzioni (k= 0,05);
  • S è la superficie in pianta al livello del terreno.

Resta altresì l’esonero dall’obbligo qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, ai sensi del D. Leg.vo 102/2014, a condizione che la rete copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o per il raffrescamento. L’esenzione non è quindi automatica in caso di semplice allaccio, ma presuppone la copertura totale del fabbisogno energetico dei servizi considerati.

Regime rafforzato per gli edifici pubblici

Per gli edifici pubblici è confermato un regime più stringente, articolato su due livelli:

Tipologia di obbligo Incremento previsto per edifici pubblici
Percentuali di copertura dei consumi da FER + 5%
Potenza elettrica minima degli impianti (P = k · S) + 10%
tabella 2 intervento D. Leg.vo 5/2026 - elaborato da CED INGEGNERIA

L’incremento percentuale si applica a tutte le fattispecie di intervento disciplinate (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, interventi sull’impianto termico).
Tale rafforzamento si inserisce nel quadro delle politiche di efficientamento e decarbonizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, cui è attribuito un ruolo di traino rispetto al mercato privato.

Sezione D – Impossibilità tecnica o economica e parametri energetici alternativi

La Sezione D dell’Allegato III disciplina in modo organico i casi in cui non sia possibile adempiere integralmente agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Rispetto alla formulazione previgente, l’impossibilità di assolvimento può ora essere motivata non soltanto in ragione di impedimenti tecnici, ma anche in presenza di una mancata convenienza economica dell’intervento.

L’impossibilità tecnica può ricorrere, a titolo esemplificativo, quando sussistono vincoli strutturali o dimensionali che impediscono l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili sull’edificio o nelle relative pertinenze, quali insufficiente superficie utile, ombreggiamenti permanenti o incompatibilità statica. Ulteriori ipotesi sono rappresentate dalla presenza di vincoli paesaggistici o culturali che non consentono l’integrazione architettonica degli impianti, nonché dall’assenza di soluzioni tecnologiche compatibili con le caratteristiche dell’intervento o con l’assetto impiantistico esistente.

La mancata convenienza economica presuppone invece una valutazione comparativa tra i costi di investimento e i benefici energetici attesi, tale da evidenziare un rapporto sproporzionato rispetto all’entità dell’intervento o ai risparmi conseguibili. La valutazione deve prendere in esame tutte le opzioni tecnologiche disponibili, dimostrando in modo puntuale le ragioni che impediscono il rispetto dell’obbligo sotto il profilo economico.

In tutti i casi di impossibilità tecnica o economica, le motivazioni devono essere esplicitate dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comma 1. Qualora la relazione tecnica non sia dovuta, le motivazioni devono essere comunicate al Comune secondo le modalità dallo stesso individuate.

Anche in presenza di una comprovata impossibilità tecnica o economica, la disciplina non consente l’esenzione piena dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello permane infatti l’obbligo di conseguire un valore dell’energia primaria non rinnovabile, riferita ai servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al corrispondente valore limite calcolato sull’edificio di riferimento, secondo le metodologie previste dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 sui requisiti minimi.

Sezione E – Modalità di verifica e controlli

La Sezione E dell’Allegato III disciplina le modalità di verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, confermando un sistema fondato sulla relazione tecnica energetica e sul ruolo centrale delle amministrazioni comunali, con il coinvolgimento del Gestore dei Servizi Energetici ai fini del monitoraggio nazionale.

Il progettista è tenuto a inserire nella relazione tecnica di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comma 1, tutti i calcoli e le verifiche relativi al rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. In tale documento devono essere esplicitati i dati di progetto, le percentuali di copertura conseguite, il dimensionamento degli impianti e, ove ricorra, la dimostrazione dell’impossibilità tecnica o economica di adempiere integralmente agli obblighi.

Una copia della relazione tecnica è trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici per finalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e per l’alimentazione delle banche dati energetiche. Il Gestore non esercita funzioni autorizzative in relazione agli interventi edilizi, ma acquisisce le informazioni necessarie al controllo sistemico degli obblighi.

La verifica del rispetto degli obblighi è effettuata dal Comune nell’ambito del procedimento edilizio, mediante l’esame della relazione tecnica depositata ai fini del rilascio del titolo abilitativo o della gestione della pratica edilizia. Il controllo è pertanto integrato nel procedimento amministrativo ordinario e costituisce presupposto per la legittimità dell’intervento.

Resta ferma la possibilità di controlli successivi, sia da parte dei Comuni sia nell’ambito dei sistemi di verifica eventualmente disciplinati dalle Regioni, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 199/2021, comma 7. I dati e le dichiarazioni contenuti nella relazione tecnica possono essere oggetto di accertamenti documentali o ispettivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Regime rafforzato per gli edifici pubblici

Per gli edifici pubblici è confermato un regime rafforzato degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Tale regime si articola in un incremento delle percentuali minime di copertura dei consumi energetici e in un aumento della potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da installare.

Le percentuali di copertura dei consumi previste per gli edifici pubblici sono incrementate di cinque punti percentuali rispetto ai valori stabiliti per le medesime tipologie di intervento negli edifici privati. La potenza elettrica minima degli impianti a fonti rinnovabili, calcolata mediante la formula P = k · S, è incrementata del dieci per cento rispetto al valore ordinario.

Il regime rafforzato si applica a tutte le fattispecie di intervento disciplinate dall’Allegato III, inclusi gli edifici di nuova costruzione, le ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello e gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico. Tale disciplina si inserisce nel quadro delle politiche di decarbonizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, cui è attribuito un ruolo di indirizzo e di esempio rispetto al settore privato.

Assolvimento degli obblighi tramite soggetti terzi negli edifici pubblici

L’articolo 26 del Decreto Legislativo 199/2021, come modificato dal Decreto Legislativo 5/2026, introduce il nuovo comma 2‑bis, che consente, negli edifici pubblici, l’assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili anche da parte di soggetti terzi.

In tale ipotesi, l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili destinati alla copertura dei consumi di calore e di energia elettrica può essere realizzata da operatori esterni rispetto all’amministrazione proprietaria o utilizzatrice dell’immobile, ferma restando la necessità di rispettare i principi minimi di integrazione stabiliti dall’Allegato III.

La disposizione consente l’adozione di modelli attuativi basati su forme di partenariato o su schemi contrattuali che prevedono il coinvolgimento di soggetti specializzati, favorendo soluzioni organizzative e gestionali alternative. È demandato agli enti locali il compito di disciplinare con proprio provvedimento le modalità attuative dell’assolvimento tramite soggetti terzi, anche in forma associata oppure mediante il ricorso a enti sovraordinati o delegati.

Cliccare qui per consultare la sezione Energia e Ambiente, contenente le altre normative correlate pubblicate.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA , società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio – Milano, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia. La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi con consolidata esperienza in ESG e nella progettazione infrastrutturale, territoriale e ambientale, nonché di organizzazione dei layout industriali.

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più