D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 199 aggiornato 2026
Testo coordinato con le modifiche introdotte – Energia rinnovabile e incentivi
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.
Testo coordinato con le modifiche introdotte, da ultimo, dai decreti legislativi e decreti-legge vigenti fino al febbraio 2026.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; Vista la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; Visto il regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee; Visto il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC);
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica; EMANA il seguente decreto legislativo.
TITOLO I – Finalità, definizioni e obiettivi nazionali
Art. 1 – Finalità
1. Il presente decreto ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
3. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché
al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, quali energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) “energia dell’ambiente”: energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell’aria ambiente, esclusa l’aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;
c) “energia geotermica”: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
Art. 3 – Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili
1. L’obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 è pari al 39,4 per cento.
2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari almeno:
– a 0,8 punti percentuali come media annuale per il periodo 2021-2025;
– a 1,1 punti percentuali come media annuale per il periodo 2026-2030.
2-bis. L’obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze è pari ad almeno il 40,1 per cento
nell’anno 2030.
2-ter. L’obiettivo nazionale indicativo relativo all’aumento della quota di fonti rinnovabili nel settore dell’industria è pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale.
2-quater. L’obiettivo nazionale indicativo relativo alla capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative è pari al 5 per cento della nuova capacità installata al 2030.
3. Le modalità di calcolo degli obiettivi sono indicate nell’Allegato I.
e) “regime di sostegno”: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro inteso a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi di vendita o il volume acquistato, inclusi aiuti agli investimenti, esenzioni fiscali, obblighi in materia di energie rinnovabili e tariffe incentivanti;
f) “obbligo in materia di energie rinnovabili”: regime di sostegno che obbliga produttori, fornitori o consumatori a includere una quota di energia rinnovabile nei loro consumi;
g) “PMI”: microimprese, piccole o medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
h) “calore e freddo di scarto”: calore o freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti in impianti industriali o di produzione di energia;
i) “repowering”: revisione della potenza dell’impianto mediante sostituzione integrale o parziale di apparecchiature per aumentare capacità o rendimento;
l) “garanzia di origine”: documento elettronico che attesta che una determinata quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;
m) “autoconsumatore di energia rinnovabile”: cliente finale che produce energia rinnovabile per il proprio consumo e può accumularla o venderla;
n) “comunità di energia rinnovabile”: soggetto giuridico che opera secondo quanto previsto dall’articolo 31 del presente decreto;
o) “energia condivisa”: energia elettrica condivisa nell’ambito di comunità energetiche o autoconsumo collettivo;
p) “accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili”: contratto mediante il quale una persona fisica o giuridica acquista energia rinnovabile direttamente da un produttore;
q) “biocarburanti”: carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;
r) “biometano”: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas idoneo all’immissione in rete gas;
s) “combustibili rinnovabili di origine non biologica”: combustibili liquidi o gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;
(segue l’elenco completo come da testo coordinato vigente)
Art. 4 – Principi generali
1. Il presente Titolo disciplina i regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.
2. I regimi di sostegno si conformano ai seguenti criteri:
a) assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) non applicarsi alle opere di manutenzione ordinaria o di adeguamento normativo;
c) rispettare la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;
d) trovare copertura sulle componenti tariffarie dell’energia;
e) garantire la massima semplificazione amministrativa.
2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica può affidare al
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. le attività di gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione.
Art. 4‑bis – Principi in materia di biomassa
1. L’utilizzo della biomassa per la produzione di energia avviene nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti e del principio dell’uso a cascata della biomassa legnosa, al fine di limitare impatti negativi su biodiversità, ambiente e clima.
2. Sono consentite misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa solo in caso di comprovata impossibilità di utilizzo alternativo per:
prodotti a base di legno, riutilizzo o riciclaggio.
3. Possono essere disposte deroghe motivate ai principi di cui ai commi precedenti per esigenze di sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
4. Non sono ammesse nuove misure di sostegno finanziario diretto per la produzione di energia mediante:
a) utilizzo di legname tondo di qualità industriale;
b) incenerimento di rifiuti, salvo rispetto degli obblighi di raccolta differenziata.
5. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura.
Art. 5 – Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione
1. La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali:
a) l’incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata, ovvero sulla base dell’energia elettrica producibile;
b) il periodo di diritto all’incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica di appartenenza;
c) l’incentivo è proporzionato all’onerosità dell’intervento, al fine di garantirne un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, ed è applicabile
alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni, rifacimenti, potenziamenti e integrali ricostruzioni di impianti esistenti;
d) l’incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell’impianto, nonché della localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni
di sistema e dello sviluppo delle reti;
e) gli incentivi trovano copertura sulle componenti delle tariffe dell’energia elettrica destinate al sostegno delle fonti rinnovabili, secondo modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2. Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.
3. Per gli impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di cui al comma 2, l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:
a) mediante richiesta diretta alla data di entrata in esercizio, per gli impianti con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato;
b) tramite bandi competitivi, per impianti innovativi o con costi più elevati, nel rispetto di criteri di tutela ambientale, territoriale ed efficienza dei costi.
4. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili è previsto un incentivo diretto, alternativo rispetto ai meccanismi di cui ai commi 2 e 3, che remunera l’energia autoconsumata istantaneamente.
5. Nella definizione dei meccanismi incentivanti sono inoltre applicati i seguenti criteri:
a) promozione dell’abbinamento con sistemi di accumulo;
b) priorità di accesso per impianti realizzati in aree idonee;
c) cumulabilità con agevolazioni fiscali e altri regimi di sostegno, nel rispetto del principio di equa remunerazione;
d) divieto di frazionamento artificioso delle iniziative;
e) agevolazioni specifiche per impianti fotovoltaici realizzati a seguito di rimozione dell’amianto.
Art. 6 – Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite ARERA e la Conferenza unificata, sono definite le modalità di attuazione
dei sistemi di incentivazione di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Le procedure di asta sono riferite a contingenti di potenza, anche differenziati per tecnologia e per area geografica, al fine di favorire l’integrazione con
lo sviluppo del sistema elettrico.
3. L’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato in sede d’asta ed è calcolato come differenza tra tariffa spettante e prezzo di mercato dell’energia elettrica; ove
tale differenza risulti negativa, è prevista la restituzione degli importi.
4. Le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono prevedere garanzie a presidio della realizzazione degli impianti autorizzati, mediante termini
perentori per l’entrata in esercizio.
5. Sono previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, nonché meccanismi di calibrazione dei contingenti di potenza e dei livelli
di incentivazione.
6. Possono accedere ai meccanismi di asta anche impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili.
Art. 7 – Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite ARERA e la Conferenza unificata, sono definite le modalità di attuazione
dei meccanismi di incentivazione per gli impianti di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Per gli impianti che accedono mediante richiesta diretta:
a) la domanda di accesso è presentata alla data di entrata in esercizio;
b) l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti su base quinquennale;
c) l’incentivo favorisce l’autoconsumo e l’integrazione con sistemi di accumulo.
3. Per gli impianti che accedono tramite bandi:
a) sono previsti contingenti di potenza specifici;
b) i criteri di selezione privilegiano la tutela ambientale, territoriale e la riduzione dei costi;
c) sono previsti meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti.
4. Possono essere introdotti sistemi di controllo e regolazione analoghi a quelli previsti per le procedure di asta.
Art. 8 – Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia
1. Sono incentivati gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili, aventi una potenza singola non superiore a 1 MW, che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’incentivo è attribuito esclusivamente alla quota di energia condivisa ed è determinato mediante una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti.
3. L’accesso all’incentivo avviene mediante richiesta da presentare al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
4. Il meccanismo incentivante di cui al presente articolo è disciplinato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) assicurare la continuità tra i regimi previgenti e quelli introdotti dal presente decreto;
b) favorire la partecipazione delle comunità energetiche rinnovabili anche costituite da enti locali;
c) garantire la compatibilità con gli obiettivi di riduzione dei costi di sistema.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità operative, i contingenti di potenza e il valore delle tariffe incentivanti.
Art. 9 – Transizione dai precedenti regimi di incentivazione
1. I decreti attuativi del presente Titolo disciplinano il raccordo tra i regimi di sostegno previgenti e quelli introdotti dal presente decreto, assicurando la tutela degli investimenti già avviati e la certezza giuridica degli operatori.
2. Il meccanismo dello scambio sul posto è progressivamente superato secondo le modalità e i termini stabiliti dai decreti attuativi, in coerenza con l’evoluzione dei mercati energetici.
3. Gli impianti già beneficiari di regimi incentivanti continuano a percepire gli incentivi secondo le condizioni originariamente previste, salvo diversa disposizione espressa dalla normativa europea o nazionale.
4. È garantita la continuità degli incentivi nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche anche nella fase di transizione.
Art. 10 – Promozione dell’energia termica da fonti rinnovabili
1. Al fine di incrementare la quota di energia termica prodotta da fonti rinnovabili, sono promossi meccanismi di incentivazione per il riscaldamento e il raffrescamento alimentati da fonti rinnovabili, anche nell’ambito di comunità energetiche rinnovabili.
2. I meccanismi di incentivazione tengono conto:
a) delle diverse tecnologie impiantistiche disponibili;
b) della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
c) dell’efficienza energetica complessiva degli impianti.
3. Gli incentivi per l’energia termica possono essere cumulabili con altri strumenti di sostegno, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità di accesso agli incentivi, le tipologie di impianto ammissibili
e gli eventuali contingenti di potenza.
Art. 11‑bis – Contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria
1. Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati a scopi energetici e non energetici nel settore industriale è pari ad almeno:
a) 42 per cento entro l’anno 2030;
b) 60 per cento entro l’anno 2035.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità, i criteri e gli strumenti per l’adempimento
degli obblighi di cui al comma 1.
3. Le modalità di calcolo delle percentuali sono indicate nella sezione H dell’Allegato I al presente decreto.
Art. 12 – Progetti comuni e trasferimenti statistici
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, lo Stato può promuovere progetti comuni e trasferimenti
statistici con altri Stati membri dell’Unione europea.
2. I progetti comuni possono riguardare la produzione di energia elettrica, termica o di combustibili rinnovabili, anche mediante la partecipazione di operatori privati.
3. I costi derivanti dai progetti comuni e dai trasferimenti statistici sono coperti tramite le componenti tariffarie dell’energia elettrica o del gas,
secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
4. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede al monitoraggio delle quantità di energia oggetto di trasferimento
e alla notifica alla Commissione europea.
Art. 13 – Coordinamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Le misure di incentivazione previste dal presente decreto sono attuate in coordinamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di garantire la coerenza degli interventi e il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica.
2. La cumulabilità tra gli incentivi tariffari previsti dal presente decreto e le misure finanziate nell’ambito del PNRR è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità, dei massimali di spesa e delle condizioni di cumulabilità.
4. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono individuate specifiche misure di coordinamento per i settori del teleriscaldamento, del biometano, dell’agrivoltaico, delle comunità energetiche e delle infrastrutture di ricarica elettrica.
Art. 14 – Criteri generali di attuazione e ripartizione dei costi
1. I decreti attuativi del presente decreto stabiliscono criteri generali di attuazione che assicurano una transizione graduale verso gli obiettivi di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e garantendo la certezza giuridica degli operatori.
2. Sono definiti criteri di ripartizione dei costi a carico dei soggetti obbligati, secondo principi di proporzionalità, trasparenza e sostenibilità economica.
3. Possono essere previste modalità differenziate di applicazione degli obblighi in funzione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali degli impianti.
Art. 15 – Utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂
1. Una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra è destinata al finanziamento delle misure di incentivazione
per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.
2. A decorrere dal 2026, una parte dei proventi è riservata allo sviluppo e alla diffusione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l’idrogeno rinnovabile.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definiti l’ammontare delle risorse annue, le modalità di utilizzo e i criteri di monitoraggio.
Art. 16 – Progetti comuni e cooperazione con altri Stati
1. Lo Stato promuove forme di cooperazione con altri Stati membri dell’Unione europea per la realizzazione di progetti comuni nel settore delle energie rinnovabili, inclusi i progetti transfrontalieri.
2. I progetti comuni possono riguardare la produzione di energia elettrica,
di energia termica o di combustibili rinnovabili, nonché le relative infrastrutture.
3. Gli accordi di cooperazione sono notificati alla Commissione europea e concorrono al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile.
TITOLO III – Procedure autorizzative, aree idonee e semplificazioni
Art. 17 – Autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili
1. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro realizzazione, sono soggetti a procedure autorizzative proporzionate alla tipologia, potenza e localizzazione degli impianti.
2. I regimi autorizzativi sono articolati in:
a) attività edilizia libera;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata;
c) procedura abilitativa semplificata;
d) autorizzazione unica.
3. Le procedure di cui al comma 2 sono disciplinate nel rispetto dei principi di celerità, proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e semplificazione amministrativa.
Art. 18 – Autorizzazione unica
1. L’autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente, nel rispetto delle normative statali, regionali e degli enti locali.
2. Il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato, incluse le valutazioni di impatto ambientale, ove previste.
3. I termini per il rilascio dell’autorizzazione unica sono ridotti nei casi di impianti realizzati in aree idonee ai sensi del presente decreto.
Art. 19 – Piattaforme digitali e interoperabilità
1. È istituita una piattaforma digitale nazionale per la gestione delle istanze autorizzative relative agli impianti a fonti rinnovabili.
2. La piattaforma garantisce interoperabilità con i sistemi informativi regionali e con le banche dati nazionali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi.
Art. 20 – Aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili
1. Sono considerate aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte rinnovabile, oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione;
b) le aree di siti oggetto di bonifica;
c) cave e miniere cessate, discariche chiuse o ripristinate;
d) siti e impianti nella disponibilità delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e aeroportuali;
e) aree industriali, artigianali, commerciali, direzionali e logistiche;
f) edifici e relative superfici pertinenziali.
2. L’individuazione delle aree idonee avviene nel rispetto:
a) della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
b) della Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette;
c) dei siti UNESCO e delle relative zone di protezione.
3. Le regioni e le province autonome individuano con propria legge ulteriori aree idonee nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente decreto.
Art. 21 – Monitoraggio delle aree idonee
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.A., monitora il raggiungimento
degli obiettivi di potenza installata nelle aree idonee.
2. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi annualmente alla piattaforma digitale nazionale.
Art. 22 – Regimi amministrativi semplificati
1. Gli impianti ricadenti interamente in aree idonee beneficiano di regimi amministrativi semplificati.
2. In tali casi, i pareri in materia paesaggistica sono obbligatori ma non vincolanti, e i termini dei procedimenti autorizzativi sono ridotti.
Art. 23 – Impianti off-shore
1. Sono considerate aree idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili off‑shore le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo.
2. Sono in ogni caso idonei:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree circostanti;
b) i porti, per impianti eolici off‑shore, previa eventuale variante del piano regolatore portuale.
3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica un vademecum contenente le informazioni minime necessarie per l’autorizzazione unica degli impianti off‑shore.
Art. 24 – Ulteriori disposizioni in materia autorizzativa
1. Nei procedimenti autorizzativi si applicano i principi di silenzio-assenso e di collaborazione tra amministrazioni.
2. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza, difesa nazionale e tutela ambientale.
TITOLO IV – Autoconsumo di energia rinnovabile e comunità energetiche rinnovabili
Art. 30 – Autoconsumatori di energia rinnovabile
1. I clienti finali hanno il diritto di diventare autoconsumatori di energia rinnovabile, anche associandosi in forma collettiva, senza essere soggetti a procedure o oneri ingiustificati o discriminatori.
2. Gli autoconsumatori di energia rinnovabile possono:
a) produrre energia rinnovabile;
b) consumare l’energia prodotta;
c) immagazzinare e vendere l’energia autoprodotta;
d) partecipare ai mercati dell’energia elettrica.
3. L’energia elettrica autoconsumata non è soggetta ad oneri di sistema, ferme restando le disposizioni in materia fiscale.
4. L’autoconsumo può avvenire anche in forma collettiva, a condizione che i punti di prelievo e immissione siano connessi alla stessa cabina primaria.
Art. 31 – Comunità energetiche rinnovabili
1. Le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici autonomi, costituiti da persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali.
2. L’obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o ai territori locali in cui operano, piuttosto che profitti finanziari.
3. Le comunità energetiche possono:
a) produrre energia da fonti rinnovabili;
b) consumare, immagazzinare e vendere energia;
c) accedere ai regimi di incentivazione previsti dal presente decreto;
d) fornire servizi energetici e servizi di flessibilità.
4. La partecipazione alle comunità energetiche è aperta e volontaria, e il controllo deve restare in capo ai membri situati in prossimità degli impianti di produzione.
Art. 32 – Interazione con il sistema energetico
1. Gli autoconsumatori e le comunità energetiche rinnovabili partecipano al sistema energetico nazionale nel rispetto delle regole di mercato e delle disposizioni dell’Autorità di regolazione.
2. Sono garantiti:
a) il diritto di recesso senza penali;
b) la libera scelta del fornitore;
c) la possibilità di accedere ai servizi di aggregazione;
d) la trasparenza dei contratti e delle condizioni economiche.
3. L’energia eccedente l’autoconsumo può essere immessa in rete e valorizzata secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.
Art. 33 – Monitoraggio e vigilanza
1. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. monitora lo sviluppo dell’autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, nonché l’impatto degli incentivi sul sistema elettrico.
2. Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.A. supporta le attività di analisi tecnica ed economica.
3. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità di regolazione.
TITOLO V – Energia rinnovabile nei trasporti, criteri di sostenibilità e reti
Art. 39 – Energia da fonti rinnovabili nei trasporti
1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione del settore dei trasporti, i fornitori di combustibili destinati ai trasporti, inclusa l’energia elettrica,
sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 29 per cento di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel settore.
2. La quota di cui al comma 1 è calcolata in base al contenuto energetico dei combustibili immessi in consumo e dell’energia elettrica utilizzata nei trasporti.
3. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità di attuazione, verifica e controllo degli obblighi.
Art. 40 – Biocarburanti avanzati e combustibili rinnovabili
1. Nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 39, è assicurata una quota minima di utilizzo di biocarburanti avanzati, biometano avanzato e combustibili rinnovabili di origine non biologica.
2. Ai fini del computo, si applicano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente decreto.
Art. 41 – Reti elettriche, accumuli e flessibilità
1. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è coordinato con lo sviluppo delle reti elettriche, dei sistemi di accumulo e delle soluzioni di flessibilità.
2. Sono promossi:
a) sistemi di accumulo elettrochimico e meccanico;
b) accumuli co‑ubicati con impianti rinnovabili;
c) servizi di flessibilità e bilanciamento del sistema.
3. Terna S.p.A. e i gestori di rete assicurano la pianificazione integrata delle infrastrutture di rete.
Art. 42 – Criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni
1. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati ai fini del presente decreto devono rispettare i criteri di sostenibilità ambientale
e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
2. Le soglie minime di riduzione delle emissioni sono stabilite in conformità alla normativa europea e ai relativi Allegati.
3. Il rispetto dei criteri è verificato mediante sistemi di certificazione nazionali o volontari riconosciuti.
TITOLO VI – Disposizioni finali
Art. 49 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto espressamente previsto.
Art. 50 – Abrogazioni e norme di coordinamento
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto, ivi incluso l’articolo 40 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei procedimenti in corso secondo la disciplina previgente, ove compatibile.
Art. 51 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
Costituiscono parte integrante del presente decreto:
– Allegato I – Modalità di calcolo degli obiettivi;
– Allegato II – Procedure e semplificazioni autorizzative;
– Allegato III – Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
– Allegato IV – Requisiti minimi degli impianti;
– Allegato V – Contenuto energetico dei combustibili;
– Allegato VI – Metodologie di calcolo delle emissioni;
– Allegato VII – Riduzione delle emissioni per biomassa;
– Allegato VIII – Materie prime ammesse.
Allegato I – Modalità di calcolo degli obiettivi
1. Ai fini del presente decreto, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia è calcolata come rapporto percentuale tra:
a) al numeratore, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili;
b) al denominatore, il consumo finale lordo complessivo di energia.
2. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è pari alla somma dei seguenti contributi:
a) consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) consumo finale lordo di energia rinnovabile per riscaldamento e raffrescamento;
c) consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Sezione A – Elettricità da fonti rinnovabili
1. Il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come la quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata a livello nazionale.
2. Ai fini del calcolo sono considerate le seguenti fonti:
– energia eolica;
– energia solare fotovoltaica e termoelettrica;
– energia idroelettrica;
– energia geotermica;
– biomasse solide, liquide e gassose;
– biogas e biometano;
– energia marina.
3. Per l’energia idroelettrica ed eolica si applica un meccanismo di normalizzazione della producibilità al fine di attenuare gli effetti delle variazioni climatiche annuali.
Sezione B – Riscaldamento e raffrescamento
1. Il consumo finale lordo di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento comprende:
a) energia termica da fonti rinnovabili utilizzata direttamente;
b) energia termica prodotta da pompe di calore, purché rispettino i requisiti minimi di efficienza;
c) calore e freddo rinnovabili forniti da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
2. L’energia prodotta da pompe di calore è calcolata secondo la seguente formula:
ERES = Qusable × (1 – 1 / SPF)
dove SPF rappresenta il fattore di prestazione stagionale, determinato secondo la normativa europea.
Sezione C – Trasporti
1. Il consumo finale lordo di energia rinnovabile nei trasporti è calcolato sulla base:
a) dei biocarburanti sostenibili;
b) del biometano utilizzato nei trasporti;
c) dei combustibili rinnovabili di origine non biologica;
d) dell’energia elettrica da fonti rinnovabili impiegata nel trasporto stradale e ferroviario.
2. Ai fini del calcolo possono essere applicati fattori moltiplicativi conformi alla normativa europea vigente.
Sezione D – Esclusioni
1. Non sono computabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi:
a) i biocarburanti e bioliquidi che non rispettano i criteri di sostenibilità;
b) l’energia prodotta da materie prime ad alto rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.
Sezione E – Biomassa
1. L’energia da biomassa è computabile solo se conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 42.
2. La biomassa forestale deve provenire da zone di approvvigionamento caratterizzate da gestione forestale sostenibile.
Sezione F – Normalizzazione idroelettrica ed eolica
1. La produzione idroelettrica ed eolica è normalizzata utilizzando medie pluriennali, secondo metodologie definite dalla Commissione europea.
Sezione G – Energia per aviazione e navigazione
1. Il contributo dell’energia rinnovabile nel settore dell’aviazione e della navigazione è computato nei limiti percentuali stabiliti dal diritto dell’Unione europea.
Sezione H – Industria
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nel settore industriale, i combustibili rinnovabili di origine non biologica sono computati secondo
le modalità stabilite dai decreti attuativi e in conformità alla normativa europea.
Allegato II – Procedure e semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica negli edifici
1. Il presente Allegato individua gli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di efficientamento energetico che rientrano nei regimi di edilizia libera, di comunicazione asseverata o di procedura abilitativa semplificata.
2. Rientrano nell’attività edilizia libera, nel rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, paesaggistica e culturale:
a) l’installazione di pompe di calore aria-aria, aria-acqua e geotermiche di potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW, destinate alla climatizzazione degli ambienti;
b) l’installazione di collettori solari termici aderenti o integrati nelle coperture degli edifici, purché non ricadenti in aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali, purché realizzati senza incremento dei volumi.
3. Gli interventi non rientranti nell’edilizia libera sono soggetti, a seconda dei casi, a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a procedura abilitativa semplificata (PAS).
4. Per tutti gli interventi di cui al presente Allegato è prevista la trasmissione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, dei dati necessari al monitoraggio degli obiettivi nazionali.
Allegato III – Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
1. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è obbligatoria l’integrazione di energie rinnovabili per la copertura dei fabbisogni energetici.
2. Gli obblighi minimi di copertura sono stabiliti come segue:
a) per gli edifici di nuova costruzione: almeno il 60 per cento dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento;
b) per gli edifici pubblici: la quota di cui alla lettera a) è elevata al 65 per cento;
c) per le ristrutturazioni importanti di primo livello: almeno il 40 per cento;
d) per le ristrutturazioni di impianti termici e di secondo livello: almeno il 15 per cento.
3. Ai fini della copertura degli obblighi possono essere utilizzate una o più delle seguenti tecnologie:
– solare termico;
– fotovoltaico;
– pompe di calore;
– biomassa;
– allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti.
4. Il progettista attesta il rispetto degli obblighi mediante apposita relazione tecnica, da allegare ai titoli edilizi e da trasmettere al Comune competente.
5. Nei casi di comprovata impossibilità tecnica o economica, è consentita una riduzione degli obblighi, secondo criteri stabiliti dalla normativa tecnica di riferimento.
Allegato IV – Requisiti minimi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
1. Il presente Allegato definisce i requisiti minimi di prestazione energetica, ambientale ed emissiva degli impianti alimentati da fonti rinnovabili utilizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, ai fini dell’accesso agli incentivi e dell’adempimento degli obblighi di cui all’Allegato III.
2. Le pompe di calore, elettriche e a gas, sono considerate fonti rinnovabili qualora rispettino i requisiti minimi di efficienza energetica stagionale (SPF),
stabiliti dalla normativa europea e nazionale vigente.
3. Gli impianti a biomassa solida devono rispettare:
a) limiti minimi di rendimento energetico;
b) valori massimi di emissioni di particolato (PM10), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO);
c) utilizzo di combustibili certificati conformi alle norme tecniche UNI ed EN.
4. Gli impianti solari termici devono essere certificati secondo schemi riconosciuti a livello europeo e garantire una producibilità minima annua, in funzione della superficie captante e della localizzazione geografica.
5. Gli impianti di micro‑cogenerazione a fonti rinnovabili devono garantire un risparmio di energia primaria superiore alle soglie stabilite dalla normativa vigente.
6. I requisiti di cui al presente Allegato possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, in coerenza con l’evoluzione tecnologica e normativa.
Allegato V – Contenuto energetico dei combustibili
1. Il presente Allegato individua i valori di riferimento del contenuto energetico dei combustibili, espressi in megajoule (MJ) per chilogrammo o per litro,
da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’Allegato I.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano, tra gli altri, i seguenti valori indicativi:
a) idrogeno rinnovabile: 120 MJ/kg;
b) biometano: valore equivalente al metano fossile, in funzione del potere calorifico;
c) biodiesel: circa 37–38 MJ/kg;
d) bioetanolo: circa 27 MJ/kg;
e) biopropano: circa 46 MJ/kg.
3. Per i combustibili fossili utilizzati quale riferimento comparativo, si applicano i seguenti valori medi:
a) benzina: circa 43 MJ/kg;
b) gasolio: circa 43 MJ/kg;
c) gas naturale: circa 50 MJ/kg.
4. I valori di cui al presente Allegato possono essere aggiornati in coerenza con le modifiche della normativa europea e con il progresso delle metodologie di misurazione.
Allegato VI – Metodologie di calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili fossili di riferimento
1. Il presente Allegato stabilisce le metodologie per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra (GHG) dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili
rinnovabili di origine non biologica, nonché dei combustibili fossili di riferimento, ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità.
2. Le emissioni di gas a effetto serra sono espresse in grammi di CO₂ equivalente per megajoule di energia (gCO₂eq/MJ).
3. Le emissioni totali sono calcolate secondo la seguente formula:
E = eec + eel + ep + etd + eu − esca − eccs − eccr
dove:
– eec: emissioni derivanti dall’estrazione o coltivazione;
– eel: emissioni dovute al cambiamento di uso del suolo;
– ep: emissioni dovute alla lavorazione;
– etd: emissioni dovute al trasporto e distribuzione;
– eu: emissioni dovute all’utilizzo del combustibile;
– esca: riduzioni da accumulo di carbonio nel suolo;
– eccs: riduzioni da cattura e stoccaggio del carbonio;
– eccr: riduzioni da cattura e sostituzione del carbonio.
4. Ai fini del confronto, sono assunti i seguenti valori di riferimento per i combustibili fossili:
– benzina e gasolio per trasporti: 94 gCO₂eq/MJ;
– calore: 80 gCO₂eq/MJ;
– energia elettrica: 183 gCO₂eq/MJ.
5. Sono ammessi valori:
a) reali, calcolati specificamente per ciascun impianto;
b) tipici, rappresentativi di una filiera di produzione;
c) standard, applicabili in alternativa ai valori reali nei casi previsti.
Allegato VII – Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili da biomassa
1. Il presente Allegato stabilisce le regole per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di combustibili
da biomassa solida, liquida e gassosa.
2. Le riduzioni sono calcolate confrontando le emissioni del ciclo di vita del combustibile da biomassa con quelle del combustibile fossile di riferimento,
secondo la formula:
Riduzione (%) = (Efossile − Ebiomassa) / Efossile × 100
3. Le riduzioni minime richieste variano in funzione:
a) della data di entrata in esercizio dell’impianto;
b) della tipologia di biomassa;
c) dell’uso finale dell’energia (elettricità, calore, trasporti).
4. Per la biomassa forestale e agricola si applicano criteri aggiuntivi
volti a garantire:
– la tutela della biodiversità;
– la conservazione delle risorse forestali;
– la protezione delle scorte di carbonio del suolo.
5. Le emissioni da rifiuti e residui sono considerate nulle fino al punto di raccolta, purché tali materiali non siano deliberatamente modificati per rientrare nella definizione di rifiuto.
Allegato VIII – Materie prime ammesse per il doppio computo ai fini degli obiettivi nei trasporti
1. Il presente Allegato individua le materie prime e i combustibili il cui contributo può essere computato due volte ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile nei trasporti.
2. Rientrano, tra le altre, le seguenti categorie di materie prime:
– alghe, se coltivate in terra o in acqua e non utilizzabili a fini alimentari;
– rifiuti urbani solidi biodegradabili;
– rifiuti industriali non pericolosi di origine biologica;
– paglia, stocchi, pula, gusci e residui agricoli;
– letame animale e fanghi di depurazione;
– residui forestali e della lavorazione del legno;
– bagassa, vinacce, residui dell’industria agroalimentare;
– oli da cucina usati e grassi animali di categoria 1 e 2.
3. Le materie prime di cui al presente Allegato devono essere utilizzate in conformità ai criteri di sostenibilità e tracciabilità stabiliti dal presente decreto e dalla normativa europea.
4. È esclusa dal doppio computo l’energia prodotta da colture alimentari e foraggere destinate direttamente all’alimentazione umana o animale, salvo i casi espressamente consentiti.
5. L’elenco delle materie prime può essere aggiornato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, in coerenza con la normativa dell’Unione europea.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA , società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi anche di organizzazione dei layout industriali





