Credito d’imposta transizione 5.0

ART. 38. TRANSIZIONE 5.0

Il decreto legge che istituisce il Credito d’Imposta Transizione 5.0 (Piano Transizione 5.0) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Questo nuovo provvedimento offre alle imprese un credito d’imposta fino al 45% per gli investimenti compiuti nell’ambito della transizione ecologica e digitale.

A CHI SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0?

A Tutte le aziende residenti nel territorio italiano e le loro succursali presenti sul suolo nazionale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore di attività, dimensione e regime fiscale applicato per il calcolo del reddito aziendale.

Per ottenere il credito d’imposta, le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza sul lavoro specifiche del loro settore e adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i propri dipendenti.

SONO ESCLUSI:

Il credito d’imposta non sarà concesso alle imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o che sono sottoposte ad altre procedure concorsuali, né a coloro che sono oggetto di procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.

Inoltre, non potranno beneficiare del credito d’imposta le imprese soggette a sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Gli investimenti non saranno agevolati nei seguenti casi:

a) Attività direttamente correlate all’uso di combustibili fossili.

b) Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas serra previste superiori ai relativi parametri di riferimento.

c) Attività legate alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

d) Attività che producono un’elevata quantità di sostanze inquinanti classificate come rifiuti speciali pericolosi secondo il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe arrecare danni all’ambiente.

Sono inoltre esclusi gli investimenti in beni che possono essere restituiti gratuitamente da imprese che operano in regime di concessione o tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque reflue e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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