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Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Data di pubblicazione del “Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124” sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019Aggiornato Marzo 2022 – Legge n. 25/2022

SOMMARIO:

Capo I – Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
Art. 1 – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione
Art. 2 – Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni
Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera
Art. 5 – Contrasto alle frodi in materia di accisa
Art. 6 – Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
Art. 7 – Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
Art. 8 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
Art. 9 – Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati
Art. 10 – Estensione del sistema INFOIL
Art. 10-bis – Estensione del ravvedimento operoso – Soppresso
Art. 11 – Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico
Art. 11-bis – Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale
Art. 12 – Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale
Art. 13 – Trust
Art. 13-bis – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
Art. 13-ter – Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati
Art. 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
Art. 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
Art. 16 – Semplificazioni fiscali
Art. 16-bis – Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell’assistenza fiscale
Art. 16-ter – Potenziamento dell’amministrazione finanziaria
Art. 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Art. 18 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
Art. 19 – Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless
Art. 20 – Sanzione lotteria degli scontrini
Art. 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
Art. 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
Art. 22-bis. – Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici
Art. 23 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito – Soppresso
Capo II – Disposizioni in materia di giochi
Art. 24 – Proroga gare scommesse e Bingo
Art. 25 – Termine per la sostituzione
Art. 26 – Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento
Art. 27 – Registro unico degli operatori del gioco pubblico
Art. 28 – Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
Art. 29 – Potenziamento dei controlli in materia di giochi
Art. 30 – Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011
Art. 31 – Omesso versamento dell’imposta unica
Capo III – Ulteriori disposizioni fiscali
Art. 32 – Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17
Art. 32-bis – Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all’articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28
Art. 32-ter – Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari
Art. 32-quater – Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici
Art. 32-quinquies – Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione
Art. 32-sexies – Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici
Art. 33 – Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici
Art. 33-bis – Fondo per le vittime dell’amianto
Art. 34 – Compartecipazione comunale al gettito accertato
Art. 35 – Modifiche all’articolo 96 del TUIR
Art. 36 – Incentivi Conto Energia
Art. 37 – Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse
Art. 38 – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
Art. 38-bis – Riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali
Art. 38-ter – Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA
Capo IV – Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
Art. 39 – Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti
Capo V – Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
Art. 40 – RFI ed Equitalia Giustizia
Art. 40-bis – Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile
Art. 41 – Fondo di garanzia PMI
Art. 41-bis – Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva
Art. 42 – Fusioni e associazioni di comuni
Art. 43 – Affitti passivi PA
Art. 44 – Abrogazione dell’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
Art. 45 – Disposizioni in materia di salute
Art. 46 – Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale
Art. 46-bis – Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica
Art. 47 – Disposizioni sul trasporto pubblico locale
Art. 48 – Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni
Art. 49 – Revisione priorità investimenti
Art. 50 – Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.
Art. 50-bis – Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018
Art. 51 – Attività informatiche in favore di organismi pubblici
Art. 52 – Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono
Art. 53 – Disposizioni in materia di trasporti
Art. 53-bis – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi
Art. 54 – Alitalia – Abrogato
Art. 55 – Misure a favore della competitività delle imprese italiane
Art. 55-bis – Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore
Art. 55-ter – Disciplina dell’uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali
Art. 56 – Compensazione fondo perequativo IRAP
Art. 57 – Disposizioni in materia di enti locali
Art. 57-bis – Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico
Art. 57-ter – Organo di revisione economico-finanziario
Art. 57-quater – Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia
Art. 57-quinquies – Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane
Art. 58 – Quota versamenti in acconto
Art. 58-bis – Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese
Art. 58-ter – Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell’attività produttiva
Art. 58-quater – Regime tributario dell’Accademia nazionale dei Lincei
Art. 58-quinquies – Modifiche all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
Art. 58-sexies – Modifiche agli articoli 147- ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 58-septies – Fondo per le emergenze nazionali
Art. 58-octies – Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica
Art. 59 – Disposizioni finanziarie
Art. 59-bis – Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 60 – Entrata in vigore
Elenco 1 – Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all’evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge

Capo I – Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Art. 1 – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentatala delega di pagamento, sono irrogate:
a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471;
b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo di cui al comma 3 del presente articolo e i relativi interessi. Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato in
solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

Art. 2 – Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
“2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione
dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha
trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.”.

Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”.

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
a) le parole “di cui al comma 49” e le parole “alle ritenute alla fonte,” sono soppresse;
b) dopo le parole “attività produttive” sono inserite le seguenti: “, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:
“49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non
utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con
comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.”.

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
“2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
applica una sanzione pari al 5 per cento dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
“Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera). – 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà
di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o
affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le
deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve
sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta
determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo
stesso comma.
8. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione
quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. All’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
“a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Art. 5 – Contrasto alle frodi in materia di accisa

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.”;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.”;

b) nell’articolo 8:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l’autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l’autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.”;
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: “di cui al comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6-bis”;
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l’avvenuto pagamento dell’accisa.”;

c) all’articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole “25 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “10 metri cubi”;
1.2) nella lettera c), le parole “10 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “5 metri cubi”;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”;
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l’istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.”;
4) al comma 7, le parole “nonché l’esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni”, sono soppresse;
5) al comma 9, le parole “anche a mezzo fax”, sono sostituite dalle seguenti:
“unicamente attraverso modalità telematiche”;

d) all’articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
“7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.”.

2. La determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), al comma 1, lettera c), numero 5), e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4. All’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre
disposta.”.

Art. 6 – Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 940, le parole “commi 937, 938 e 939” sono sostituite dalle seguenti:
“commi 937 e 938” e le parole “di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia”;

b) nel comma 941:
1) le parole da “Le disposizioni” fino a “in consumo o estratti;” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.”;

c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti:
“941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l’utilizzo della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.
941-ter. L’utilizzo della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all’articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all’articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all’utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.”;

d) dopo il comma 943 è inserito il seguente:
“943-bis. Al fine di agevolare l’attività di controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della
predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l’erario, i dati in possesso delle suddette società rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 7 – Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti

1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell’accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l’utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti
impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
“Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti). – 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall’articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici
NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all’immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l’itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno
il medesimo territorio e l’Ufficio delle dogane di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto
che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’avvenuta presa in carico dei prodotti, che il
soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al
presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.”;
b) all’articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.”.

2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all’articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui all’articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all’impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

4. Il decreto di cui all’articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Art. 8 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

1. All’articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 9 – Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: «9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita’ della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.».

Art. 10 – Estensione del sistema INFOIL

1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle gia’ instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell’articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacita’ non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalita’ fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita’ di esecuzione.

Art. 10-bis Estensione del ravvedimento operoso – Soppresso

Art. 11 Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

1. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalita’ per introdurre l’obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

Art. 11-bis – Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale

1. A decorrere dall’anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all’autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l’utilizzo delle risorse “di cui al presente articolo”.

2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell’articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1.

Art. 12 – Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale

1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l’identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono fissati:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente
per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all’articolo 26, comma 7, lettera a), e all’articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati, previsti all’articolo 26, comma 7, lettera a), e all’articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d’uso.

Art. 13 – Trust

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole “anche se non residenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”;
b) all’articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:
“4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce
reddito.”.

2. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;”

Art. 13-bis – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.

2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

3. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo”;
b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo”.

4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, e l’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 13-ter – Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo Controesodo”, con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge
3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 29 della medesima legge.”.

Art. 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

1. All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole “Per il periodo d’imposta 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per i periodi d’imposta 2019 e 2020”.

2. All’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.”.

Art. 16 – Semplificazioni fiscali

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.”.

1-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.

1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 10,8 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 16-bis – Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell’assistenza fiscale

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I possessori dei redditi indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo”;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio”;
3) il comma 3 è abrogato;

b) all’articolo 16:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione”;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre”;
3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: “entro il 7 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 marzo”;

c) all’articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: “e comunque entro il 7 luglio” sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre”;
3) alla lettera c-bis), le parole: “il termine previsto” sono sostituite dalle seguenti: “i termini previsti”;

d) all’articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi”;
2) al comma 2, le parole: “retribuzione di competenza del mese di luglio” sono sostituite dalle seguenti: “prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione”;
3) al comma 4, le parole: “a partire dal mese di agosto o di settembre” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione”;
4) al comma 6, le parole: “entro il mese di settembre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 10 ottobre”.

2. All’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, le parole: “entro il 31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 marzo”;
b) al comma 6-quinquies, le parole: “entro il 7 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 marzo”;
c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
“6-sexies. L’Agenzia delle entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all’accesso anche un soggetto di cui all’articolo 3, comma 3”.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “entro il 15 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile”;
b) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole: “entro il 23 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre”.

4. La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall’anno 2021.

Art. 16-ter – Potenziamento dell’amministrazione finanziaria

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall’altro una più incisiva azione di contrasto dell’evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio relativo alle partite IVA di nuova costituzione, l’Agenzia delle entrate è autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l’anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall’Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura
non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell’Agenzia, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell’ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l’articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall’anno 2020.

3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali e, in particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nel rispetto dei limiti delle
dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire, nell’anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di trecento unità di personale non dirigenziale, di cui duecento unità per profili professionali dell’area II, terza fascia retributiva, e cento unità per profili professionali dell’area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l’anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.

4. A decorrere dall’anno 2020, anche al fine di garantire l’attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all’articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito, nell’ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell’economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019 è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l’invarianza
finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all’incremento dell’efficienza
delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di sessantaquattro posizioni di livello generale e, fermo restando il numero delle posizioni di fuori ruolo istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.

5. Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:
“3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull’attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti”.

6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all’incremento dell’efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.

7. L’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decretolegge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: “ha facoltà di richiedere” sono sostituite dalla seguente: “richiede”.

8. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque” e dopo le parole: “nel profilo di area terza” sono aggiunte le seguenti: “, posizione economica F3”;
b) al terzo periodo, le parole: “euro 1.310.000 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.965.000 annui”.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:
“1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all’attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12
maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell’attuale dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell’area terza, posizione economica F3. A tale fine è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l’anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;
b) il comma 1131 è abrogato.

10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce “Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato” della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2018, del
Ministero dell’economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dall’anno 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l’anno 2020, a 18.240.000 euro per l’anno 2021, a 27.480.000 euro per l’anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
a) quanto a 12.620.401 euro per l’anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero;
b) quanto a 2,28 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l’anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l’anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. All’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.”;
b) al quarto periodo: le parole “di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo”.

1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.

Art. 18 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti
alla cifra di 1.000 euro.”;
b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
“1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il
minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.”.

Art. 19 – Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
b) il comma 542 e’ sostituito dal seguente: «542. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresi’, stabilite le modalita’ attuative del presente comma,
prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e’ incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.».

Art. 20 – Sanzione lotteria degli scontrini

1. L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Art. 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

1. All’articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
“2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2- sexies.”.

1-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:
“5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati”.

Art. 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

1-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.

2. Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno
d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

3. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

4. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d’Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.

Art. 22-bis – Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici

1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Art. 23 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito – Soppresso

Capo II – Disposizioni in materia di giochi

Art. 24 – Proroga gare scommesse e Bingo

1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell’infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando e in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento, all’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».

2. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020».

Art. 25. Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 569, lettera b) , della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi dodici mesi»

Art. 26 – Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote
vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

Art. 27 – Registro unico degli operatori del gioco pubblico

1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:

a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773;c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) , c) , c -bis ) e c -ter ), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4 -bis , in coerenza con i criteri ivi indicati , in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.

4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a) , numero 3), c) , numero 3), f) , h) , l) ;
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a) , numero 2), c) numero 2), o) ;
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a) , numero 1), c) numero 1) ed m) ;
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i) .

4 -bis . I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione.
I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

6. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.

8. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.

9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.

10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

Art. 28 – Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione

1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell’articolo 24 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

Art. 29 – Potenziamento dei controlli in materia di giochi

1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.

2. All’articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è abrogato.

Art. 30 – Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. All’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato” sono sostituite dalle
seguenti: “ovvero l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo”.

2-bis. Al comma 4 dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A seguito dell’apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell’economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell’ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”.

2-ter. Al comma 8-ter dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell’ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento”.

Art. 31 – Omesso versamento dell’imposta unica

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di
quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione della chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza,
entro novanta giorni dal suo deposito.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione.

Capo III – Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 32 – Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17

1. All’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “a titolo personale” sono aggiunte le seguenti: “. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono
l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;”.

1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Comma soppresso

3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.

4. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.

Art. 32-bis – Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all’articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28

1. All’articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «le piattaforme e» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare».

Art. 32-ter – Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:
“1-quinquies) prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 32-quater – Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), del medesimo testo unico:
a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27;
c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare;
c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3- ter.

1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l’imposta sostitutiva
di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti
all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a
1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 32-quinquies – Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all’articolo 87, comma 9, della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 32-sexies – Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell’anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 33 – Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici

1. I soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 33-bis – Fondo per le vittime dell’amianto

1. All’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2016 al 2020”.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 34 – Compartecipazione comunale al gettito accertato

1. All’articolo 1, comma 12 -bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole «per gli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2021».

Art. 35 – Modifiche all’articolo 96 del TUIR

1. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.

Art. 36 – Incentivi Conto Energia

1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.

2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi
giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.

6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.

6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.

Art. 37 – Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse

1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019.

1-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.

1-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 38 – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

1. A decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.

2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni
individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell’imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.

4. I comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

5. Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l’anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell’interno l’importo del gettito acquisito nell’esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.

5-bis. Limitatamente all’anno 2021, il versamento dell’imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l’anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell’interno l’importo del gettito acquisito nell’esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni.

6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 38-bis – Riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali

1. All’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “tesoreria della provincia” sono inserite le seguenti: “o della città metropolitana”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui
all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell’intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all’esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell’emanazione.

Art. 38-ter – Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo IV – Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia

Art. 39 – Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
b) all’articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
c) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a otto”;
d) all’articolo 4, comma 1, alinea, le parole: “uno a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni a quattro anni e sei mesi”;
e) all’articolo 4, comma 1 lettera a), la parola “centocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centomila”;
f) all’articolo 4, comma 1 lettera b), la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;
g) all’articolo 4, comma 1-ter, la parola: “singolarmente” è sostituita dalla seguente: “complessivamente”;
h) all’articolo 5, comma 1, le parole: “un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque anni”;
i) all’articolo 5, comma 1-bis, le parole: “un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque anni”;
l) all’articolo 8, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
m) all’articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
n) all’articolo 10, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a sette”;
o)-p) Lettere soppresse
q) dopo l’articolo 12-bis è inserito il seguente:
“Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). – 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 3;
c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;
d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2”»;
q-bis) all’articolo 13, comma 2, dopo le parole: “di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “2, 3,”.

1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l’articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
“Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

Capo V – Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

Art. 40 – RFI ed Equitalia Giustizia

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. La società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l’obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell’esposizione debitoria della società.

1-bis. E’ autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l’anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. Al fine di agevolare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di potenziare l’attività di riscossione dei crediti di giustizia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il gettito per l’Erario derivante dalle medesime attività, alla società di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l’obbligo di versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall’applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell’articolo 1,
comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 40-bis – Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.

Art. 41 – Fondo di garanzia PMI

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l’anno 2019.

2. Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, le garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell’agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l’intelligenza artificiale e l’ internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2019 in favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Art. 41-bis – Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l’ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell’istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l’intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855 del codice civile nell’ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l’importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l’asta non sia ancora stata fissata, del valore
del bene come determinato dall’esperto di cui all’articolo 569 del codice di procedura civile;
e) che la restituzione dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi il numero di 80.

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest’ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all’estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l’anno 2021, nell’ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all’esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l’articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Il giudice che dirige l’esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L’istanza può essere proposta nei termini di cui all’articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 624-bis del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Art. 42 – Fusioni e associazioni di comuni

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2019.

1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione”.

Art. 43 – Affitti passivi PA

1. All’articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente:
“Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del
presente comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali
dello Stato ed incluse nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su indicazione dell’amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio per le rispettive competenze. Il Ministero dell’economia e delle finanze può trasferire alle predette società in house le risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4, per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.”.

Art. 44 – Abrogazione dell’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

1. Il comma 6-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Art. 45 – Disposizioni in materia di salute

1. All’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole “31 marzo 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

1-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di
personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un’ulteriore variazione del 5 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario
regionale”;
b) all’ultimo periodo, le parole: “il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato” sono sostituite dalle seguenti: “i predetti incrementi di spesa sono subordinati”.

1-ter. A decorrere dall’anno 2020, il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

1-quater. All’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: “Il direttore sanitario è un medico che” sono inserite le seguenti: “, all’atto del conferimento dell’incarico,” e al terzo periodo, dopo le parole: “il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che” sono inserite le seguenti: “, all’atto del conferimento dell’incarico,”.

Art. 46 – Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la parola “2020”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2021”;

b) all’articolo 4:
1) al comma 2, le parole “Per gli anni dal 2011 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2020” e le parole “A decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”;
2) al comma 3, le parole “A decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”;

c) all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole “A decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”;
2) al comma 2, le parole “entro il 31 luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2020”;

d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.

1-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti
volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Art. 46-bis – Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica

1. All’articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un’equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e all’incremento dell’efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
Nell’ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128”.

2. Alle risorse della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell’efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, di cui all’articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.

3. All’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: “sono destinate” è inserita la seguente: “prioritariamente”.

4. All’articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730”.

Art. 47 – Disposizioni sul trasporto pubblico locale

1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:
1) all’alinea, la parola “2018” è sostituita con la seguente: “2020”;
2) alla lettera c), le parole “secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalla seguente: “2021”;

b) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: “2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto
delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in
ottemperanza ai criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall’anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell’Osservatorio, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell’erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalità in caso di inadempienza.”;

c) al comma 4, la parola “Nelle” è sostituita con le parole “A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle”;

d) al comma 6, le parole “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “l’anno 2020”, le parole “e non oltre i successivi centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “l’anno 2021” e le parole “i predetti centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “l’anno 2021”;

e) al comma 8, le parole “, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” sono soppresse.

1-bis. Al fine di evitare l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all’articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori”.

Art. 48 – Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) all’articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: “certificato di bilancio di cui all’articolo 161” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto della gestione”; al secondo periodo, le parole: “Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo certificato disponibile” sono sostituite dalle seguenti: “Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell’interno.”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all’adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.”.

2. All’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.”.

Art. 49 – Revisione priorità investimenti

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134 dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti: “nonché per interventi sulla viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”;
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale” e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: “c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.”.

1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,”;
b) all’articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente
beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.

Art. 50 – Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 857 è abrogato;

b) al comma 861:
1) le parole: “i tempi di pagamento e ritardo” sono sostituite dalle seguenti: “gli indicatori”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.”;

c) al comma 862, le parole “Entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti:
“Entro il 28 febbraio”.

2. All’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio”.

3. Entro il 1° luglio 2020 N8 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all’articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura.
Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l’obbligo di comunicazione mensile di cui all’articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3-bis. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “e ai principi generali” sono sostituite dalle seguenti: “e ai soli princìpi generali” e dopo le parole: “della spesa” sono inserite le seguenti: “pubblica ad essi relativi”.

Art. 50-bis – Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018

1. Per l’anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico
dell’amministrazione e in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:
a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma.

Art. 51 – Attività informatiche in favore di organismi pubblici

1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L’oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione.

2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, possono avvalersi della Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
c) l’Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici;
d) l’amministrazione di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all’istituzione di un “sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”, ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell’amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
e) la Società di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio;
f) la Società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l’evoluzione, l’integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalità di realizzazione;
f-bis) il Ministero dell’istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale;
f-ter) l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l’esercizio dei propri compiti istituzionali;
f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-quinquies) l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell’EDS di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 221 del 2012 e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.

2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all’Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.

2-ter. L’Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.

2-quater. Dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell’azionista e del controllore analogo.

Art. 52 – Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono

01. All’articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell’utenza e l’attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 172, comma 1- bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020”.

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole “agevolazioni fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “agevolazioni, anche nella forma di contributi,”.

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente:
“296. Per le finalità di cui all’articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro per
l’anno 2020. Le agevolazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per gli anni 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per
ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.”.

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 53 – Disposizioni in materia di trasporti

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far
data dall’entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua
modalità di alimentazione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l’entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

5-ter. All’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “concessi in locazione finanziaria” sono inserite le seguenti: “o in locazione a lungo termine senza conducente”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti”;

c) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: “del contratto medesimo,” sono inserite le seguenti: “e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell’archivio
nazionale dei veicoli ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,” e le parole: “sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale” sono sostituite dalle seguenti: “sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo”;
2) dopo le parole: “società di leasing” sono inserite le seguenti: “e della società di locazione a lungo termine senza conducente” e le parole: “questa abbia” sono sostituite dalle seguenti: “queste abbiano”;

d) al comma 3, dopo le parole: “locazione finanziaria del veicolo” sono aggiunte le seguenti: “o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente”.

5-quater. All’articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “e dai registri di immatricolazione per” sono aggiunte le seguenti: “i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e”;
b) al terzo periodo, dopo le parole: “locazione finanziaria” sono inserite le seguenti: “o di locazione a lungo termine senza conducente”.

Art. 53-bis – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

2. All’articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

3. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 54 – Alitalia – Abrogato

Art. 55 – Misure a favore della competitività delle imprese italiane

1. All’articolo 537 -ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere , tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.».

1 -bis . Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all’estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;
b) alla lettera b) , dopo le parole: «banche, nazionali o estere,» sono inserite le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ».

Art. 55-bis – Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a
motore

1. Al comma 4 -bis dell’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi»;
b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia».

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.

Art. 55-ter – Disciplina dell’uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
2) al comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8 -bis . L’allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5»;

b) all’articolo 8:
1) al comma 1, lettera b) , le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8 -bis . L’allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5».

Art. 56 – Compensazione fondo perequativo IRAP

1. A decorrere dall’anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Per l’anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018.

3. Con la legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.

4. A decorrere dall’anno 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito dell’IRAP. La regolarizzazione avviene con l’emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1.

Art. 57 – Disposizioni in materia di enti locali

1. La lettera c) del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: “c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l’anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall’anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all’anno 2019. A decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La restante quota, sino all’anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;”.

1-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: “e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall’anno 2020”;
b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: “d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall’anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all’applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l’importo negativo di euro 100.000. L’eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)”.

1-ter. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e, quanto a 2
milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quater. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2023”.

2. A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell’articolo 21-bis del decretolegge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2-ter. Al comma 2 dell’articolo 232 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “fino all’esercizio 2019” sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole da: “Gli enti locali” fino a: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente”.

2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell’articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell’articolo 226, la lettera a) è abrogata.

2-quinquies. Dopo il comma 473 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente: “473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020”.

2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2-septies. All’articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “mediante utilizzo di quota parte dell’avanzo accantonato” sono soppresse.

2-octies. Allo scopo di consentire l’avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un’efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l’attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché per assicurare il miglioramento dell’attività di formazione del personale dei suddetti enti per l’applicazione delle citate normative, l’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica, sono disciplinate le modalità per l’effettuazione dei servizi e per l’attribuzione delle risorse di cui al presente comma.

2-novies. Fermo restando l’obbligo del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato entro l’anno 2019 da parte della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2019
e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All’onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019.

2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.

2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l’anno 2019 è destinata all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.

2-quaterdecies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

2-quinquiesdecies. All’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “i comuni,” sono inserite le seguenti: “le unioni di comuni,”.

2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l’anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 57-bis – Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
b) dopo il comma 683 è inserito il seguente: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economicosociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

6. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un’apposita convenzione con l’Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi
alla fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

Art. 57-ter – Organo di revisione economico-finanziario

1. All’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale » sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;
b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: « 25 -bis . Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento ».

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

Art. 57-quater – Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: “8-bis. La misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’inter-no, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e percepisce un’indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco”;
b) al comma 84, le parole: “di presidente della provincia,” sono soppresse.

Art. 57-quinquies – Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane

1. Il comma 5-quater dell’articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente: “5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l’approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto è trasmesso, per l’intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato, per l’intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell’intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro dell’economia e delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri”.

2. Al comma 451 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: “finanze” sono aggiunte le seguenti: “, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

3. Al comma 34 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito della quale opera” sono sostituite dalle seguenti: “alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo”.

Art. 58 – Quota versamenti in acconto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di
acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

Art. 58-bis – Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese

1. Ai fondi pensione che, nell’ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all’entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le iniziative di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l’attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti
medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare , destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 14 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58-ter – Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell’attività produttiva

1. All’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2019”.

2. All’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “270 milioni di euro per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “225 milioni di euro per l’anno 2019”;
b) al comma 3, le parole: “270 milioni di euro per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “225 milioni di euro per l’anno 2019”.

Art. 58-quater – Regime tributario dell’Accademia nazionale dei Lincei

1. All’articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi».

2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l’anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58-quinquies – Modifiche all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

1. All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.

Art. 58-sexies – Modifiche agli articoli 147- ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Il comma 1- ter dell’articolo 147- ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «1- ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi. Il sesso meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità da essa stabiliti con proprio regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti
eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine all’applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Il comma 1- bis dell’articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «1- bis . L’atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere.
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine all’applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 58-septies – Fondo per le emergenze nazionali

1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all’articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2019.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 21 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze
e, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 58-octies – Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica

1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per l’attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 59 – Disposizioni finanziarie

1. Abrogato

1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,7 milioni di euro per l’anno
2020.

1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l’anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l’anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
a) quanto a 12,3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 32-quater;
b) quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l’anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo.

2. Abrogato

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l’anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l’anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l’anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l’anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l’anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno
a 5.464,296 milioni di euro per l’anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l’anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l’anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l’anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l’anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 130 milioni di euro per l’anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 90 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 14,1 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

e) quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l’anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l’anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l’anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l’anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l’anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;

f) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2019;

g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del settore dell’autotrasporto di cui all’articolo 1, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, per il triennio 2019/2021.

4. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 59-bis – Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 60 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Elenco 1 – Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di Euro) Scarica qui

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