Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: nuove regole in Lombardia con la L.R. 10/2026

La Legge Regionale Lombardia 21 maggio 2026 n. 10 introduce una disciplina organica per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, con implicazioni dirette su progettazione, pianificazione territoriale e procedimenti autorizzativi.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo definito dal D.Lgs. 190/2024 e rappresenta un’evoluzione in senso restrittivo rispetto alla disciplina nazionale, con particolare attenzione alla limitazione del consumo di suolo agricolo e alla regolazione della localizzazione degli impianti.

Le disposizioni si applicano sia ai nuovi impianti sia agli interventi di potenziamento e rifacimento, oltre che ai sistemi di accumulo e agli impianti agrivoltaici, incidendo sulle modalità operative di sviluppo delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale.

Limiti alla superficie agricola e impatto sui procedimenti

Uno degli elementi centrali della normativa è l’introduzione di soglie quantitative per l’utilizzo della superficie agricola utilizzata (SAU), che definiscono il potenziale sviluppo degli impianti sul territorio.

La legge stabilisce un limite dello 0,8% della SAU a livello regionale, con soglie del 2% a livello provinciale e del 3% a livello comunale, estendibili fino al 5% in presenza di impianti destinati all’autoconsumo industriale, ai servizi pubblici o alle comunità energetiche.
Il superamento di tali limiti produce effetti diretti sui procedimenti autorizzativi: le amministrazioni competenti non possono procedere alla valutazione di nuove istanze, mentre i procedimenti in corso possono essere sospesi, rendendo necessario un controllo preventivo delle condizioni territoriali già nelle fasi iniziali del progetto.

Aree idonee e criteri localizzativi

La legge individua come aree idonee prioritariamente le superfici già urbanizzate o compromesse, tra cui coperture di edifici, parcheggi e aree a destinazione produttiva. Rientrano nella stessa categoria anche le aree dismesse non residenziali, le cave esaurite e le discariche cessate, in linea con l’obiettivo di concentrare lo sviluppo degli impianti in contesti già trasformati.

Per alcune tecnologie sono previsti criteri specifici: per l’eolico, le aree idonee coincidono con quelle già interessate da impianti esistenti, mentre per l’idroelettrico sono incluse le aree già utilizzate e i corsi d’acqua del reticolo idrico, nel rispetto dei vincoli ambientali.

Aree non idonee e vincoli territoriali

La normativa definisce anche una serie di ambiti territoriali esclusi dalla localizzazione degli impianti: non sono considerate idonee le aree adiacenti alle principali infrastrutture di trasporto, quali ferrovie, autostrade, interporti e aeroporti.

Per gli impianti fotovoltaici al suolo è inoltre introdotto un vincolo specifico che riguarda le aree agricole situate entro un raggio di 350 metri dalle aree produttive individuate dalla normativa nazionale, salvo il caso delle aree agricole di pregio, con effetti rilevanti nella definizione della disponibilità territoriale.

Impianti agrivoltaici e continuità della produzione agricola

La disciplina degli impianti agrivoltaici rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento, con l’introduzione di requisiti tecnici stringenti finalizzati a garantire la prevalenza dell’attività agricola: è richiesto il mantenimento di almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile, attestata mediante dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, oltre all’installazione di sistemi di monitoraggio per la verifica degli effetti dell’impianto sulle colture e sul consumo idrico.

Sono inoltre previste verifiche periodiche, a partire dal terzo anno dall’installazione, con cadenza triennale, che possono incidere sul mantenimento delle condizioni autorizzative.

Implicazioni operative per la progettazione

La normativa introduce un quadro vincolistico che richiede un’integrazione più stretta tra analisi energetica, valutazioni territoriali e verifica delle condizioni autorizzative.

Per progettisti e operatori del settore, la verifica della classificazione dell’area e del rispetto dei limiti sulla SAU diventa un passaggio essenziale nelle fasi preliminari, con effetti diretti sulla fattibilità degli interventi e sulla gestione dei tempi autorizzativi.

In questo contesto, la pianificazione degli impianti non può prescindere da un’analisi integrata delle condizioni localizzative e dei vincoli normativi, in un quadro caratterizzato da una crescente selettività nella gestione del territorio.

Errori progettuali da evitare con la L.R. 10/2026

L’introduzione di limiti puntuali sulla superficie agricola e di criteri restrittivi per la localizzazione degli impianti rende necessario un aggiornamento delle modalità operative già in fase preliminare di progetto. Aspetti critici:

  • mancata verifica preventiva delle soglie di utilizzo della SAU a livello comunale e provinciale, che può comportare l’impossibilità di avviare o concludere positivamente il procedimento autorizzativo, anche in presenza di un progetto tecnicamente conforme;
  • valutazione della classificazione dell’area, in particolare per impianti fotovoltaici al suolo, per i quali i vincoli sulle aree agricole prossime alle zone produttive possono ridurre significativamente la disponibilità effettiva di superfici utilizzabili;
  • progettazione degli impianti agrivoltaici, che richiede la dimostrazione del mantenimento della produttività agricola attraverso analisi agronomiche asseverate e sistemi di monitoraggio, con verifiche nel tempo che incidono sulla stabilità dell’intervento.

In questo contesto, la fattibilità degli impianti non può essere valutata esclusivamente su base tecnica o energetica, ma richiede un approccio integrato che consideri vincoli territoriali, disponibilità di superficie e sostenibilità agricola.

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Per altre normative correlate sull’ambiente, consultare la nostra sezione Energia e ambiente.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia. La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi con consolidata esperienza nella progettazione infrastrutturale, territoriale e ambientale, nonché di organizzazione dei layout industriali.

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