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L.R. Lombardia 21 maggio 2026 n. 10

Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili

Disciplina regionale delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo energetico nel territorio lombardo.

La Legge Regionale Lombardia 21 maggio 2026 n. 10 disciplina l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) e dei sistemi di accumulo elettrochimico, in attuazione del D.Lgs. 190/2024.

Il provvedimento introduce criteri più restrittivi rispetto alla normativa nazionale, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale degli impianti e alla tutela delle superfici agricole, Applicandosi all’installazione, al potenziamento e al rifacimento degli impianti FER, con effetti diretti sui procedimenti autorizzativi e sulla pianificazione territoriale.

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024.
Modifiche alla l.r. 26/2003
BURL n. 22, suppl. 25 Maggio 2026


Indice


Art. 1 – Oggetto e finalità

La legge disciplina l’individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, definendo un quadro normativo regionale finalizzato alla regolazione della loro localizzazione sul territorio.

Le disposizioni sono orientate alla promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili in coerenza con la pianificazione territoriale, garantendo al contempo la tutela del suolo, in particolare di quello agricolo, e l’integrazione con le politiche ambientali e paesaggistiche.

L’intervento normativo si inserisce nel quadro degli obiettivi energetici nazionali ed europei, con l’obiettivo di favorire l’installazione degli impianti in aree già compromesse o urbanizzate, limitando la pressione sulle superfici agricole e sui contesti territoriali di valore.


Art. 2 – Superficie agricola utilizzata (SAU)

La legge introduce un sistema di limiti quantitativi all’utilizzo della superficie agricola utilizzata destinabile all’installazione di impianti a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo elettrochimico, determinati sulla base di percentuali differenziate a scala territoriale.

In particolare, la quota massima è fissata nello 0,8 per cento della SAU complessiva regionale, considerando anche le superfici già occupate da impianti agrivoltaici, con ulteriori soglie pari al 2 per cento a livello provinciale e al 3 per cento a livello comunale.

È prevista la possibilità di innalzare tale limite fino al 5 per cento per specifiche categorie di impianti destinati all’autoconsumo industriale, ai servizi pubblici o alle comunità energetiche, in coerenza con le finalità di produzione e gestione locale dell’energia.

Al raggiungimento delle soglie previste, le amministrazioni competenti non possono procedere alla valutazione di nuove istanze autorizzative e i procedimenti eventualmente pendenti risultano sospesi, determinando un effetto diretto sulla possibilità di realizzare nuovi impianti.


Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell’applicazione della presente legge, si rinvia alle definizioni contenute nella normativa statale e comunitaria vigente in materia di fonti rinnovabili, con particolare riferimento al D.Lgs. 190/2024 e ai provvedimenti attuativi correlati.

Rientrano nel campo di applicazione le definizioni relative agli impianti a fonti rinnovabili, agli impianti agrivoltaici, ai sistemi di accumulo elettrochimico e alla superficie agricola utilizzata, che costituiscono i principali riferimenti operativi per l’interpretazione e applicazione delle disposizioni.


Art. 4 – Criteri generali

L’individuazione delle aree idonee e non idonee è effettuata sulla base di criteri orientati alla sostenibilità territoriale e alla compatibilità ambientale, con priorità per l’utilizzo di aree già urbanizzate, infrastrutturate o compromesse.

La disciplina mira a ridurre il consumo di suolo, assicurare la tutela del paesaggio e delle attività agricole e garantire la coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti.

Tali criteri assumono valore vincolante nella definizione delle aree utilizzabili ai fini dell’installazione degli impianti e nella valutazione dei procedimenti autorizzativi.


Art. 5 – Impianti agrivoltaici

L’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole è subordinata al mantenimento della funzione produttiva agricola, che deve rimanere prevalente rispetto alla produzione energetica.

È richiesto che sia garantita una produzione agricola pari ad almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile dell’area, da attestarsi mediante dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato con adeguata qualifica professionale.

È inoltre obbligatoria la realizzazione di sistemi di monitoraggio finalizzati alla verifica dell’impatto dell’impianto sulle colture, sul risparmio idrico e sul mantenimento della produttività agricola.

La normativa prevede che, trascorsi tre anni dall’installazione, e successivamente con cadenza triennale, l’amministrazione procedente verifichi il rispetto delle condizioni stabilite, con eventuali effetti sul mantenimento dell’autorizzazione.


Art. 6 – Aree idonee

La legge individua come aree idonee all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili le superfici già edificate o urbanizzate, tra cui le coperture degli edifici, i parcheggi, le aree industriali e artigianali e le aree a destinazione produttiva previste dagli strumenti urbanistici.

Sono inoltre comprese le aree territoriali compromesse o già utilizzate, quali le aree dismesse non residenziali, anche da sottoporre a bonifica, le cave esaurite nelle porzioni non più attive e le discariche cessate.

Per quanto riguarda la fonte eolica, sono considerate idonee esclusivamente le aree già interessate da impianti esistenti della stessa tecnologia, mentre per la fonte idroelettrica sono individuate come idonee le aree già utilizzate per derivazioni idroelettriche, nonché i corsi d’acqua pubblici e i canali irrigui, nel rispetto dei vincoli ambientali e del deflusso minimo vitale.


Art. 7 – Aree non idonee

Sono escluse dalla qualificazione di aree idonee quelle adiacenti alle principali infrastrutture territoriali, tra cui ferrovie, autostrade, interporti e aeroporti, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Con riferimento specifico agli impianti fotovoltaici al suolo, non sono considerate idonee le aree agricole situate entro un raggio di 350 metri dal perimetro delle aree produttive individuate dalla normativa nazionale, fatta salva l’esclusione delle aree agricole di pregio.


Art. 8 – Procedimenti autorizzativi

Le disposizioni relative all’individuazione delle aree idonee e non idonee assumono rilievo diretto nei procedimenti autorizzativi per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Il superamento delle soglie di utilizzo della superficie agricola comporta l’impossibilità per le amministrazioni competenti di procedere all’esame di nuove istanze, con effetti anche sui procedimenti in corso, che risultano sospesi o non procedibili.


Art. 9 – Monitoraggio

La Regione e gli enti competenti svolgono attività di monitoraggio sull’attuazione della legge, con particolare riferimento all’utilizzo della superficie agricola, alla diffusione degli impianti e agli impatti sul sistema agricolo e territoriale.

Tale attività è finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi energetici e alla valutazione degli effetti delle disposizioni introdotte sul territorio regionale.


Art. 10 – Disposizioni transitorie

Le disposizioni della legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli già in corso continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente, salvo specifiche disposizioni differenti.


Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 12 – Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

🔎 Per il contenuto completo, si rimanda alla pagina ufficiale.

Per altre normative correlate, consultare la nostra sezione Energia e ambiente.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA, società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio – Milano, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi con consolidata esperienza in ESG e nella progettazione infrastrutturale, territoriale e ambientale, nonché di organizzazione dei layout industriali.

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