Artificial Intelligence Act: dal 2 agosto 2026 nuove regole per chi utilizza l’Intelligenza Artificiale
Trasparenza, contenuti generati dall’AI e obblighi informativi: cosa devono verificare imprese e professionisti in vista della nuova fase applicativa dell’AI Act
L’Intelligenza Artificiale sta entrando sempre più spesso nei processi aziendali, negli strumenti di comunicazione e nei servizi rivolti a clienti e cittadini. Per questo motivo il 2 agosto 2026 rappresenta una data da monitorare con attenzione: da quel giorno diventano infatti operativi gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’Artificial Intelligence Act (Regolamento UE 2024/1689) per specifiche categorie di sistemi AI.
Il tema riguarda grandi piattaforme tecnologiche, così come imprese, studi professionali e organizzazioni che utilizzano chatbot, sistemi generativi, strumenti per la creazione di contenuti o soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale potrebbero essere chiamati a verificare il proprio livello di conformità. L’obiettivo del legislatore europeo è garantire che utenti e destinatari dei servizi possano comprendere quando stanno interagendo con un sistema AI o quando un contenuto è stato generato o modificato artificialmente.
Cosa cambia dal 2 agosto 2026
Dal 2 agosto 2026 entrano in vigore specifici obblighi di trasparenza previsti dall’Artificial Intelligence Act. Le nuove disposizioni interessano alcune categorie di sistemi di Intelligenza Artificiale e si concentrano principalmente sul rapporto tra tecnologia e utente finale.
Le organizzazioni coinvolte dovranno verificare che le persone possano essere adeguatamente informate quando:
- interagiscono con un sistema di Intelligenza Artificiale;
- vengono esposte a contenuti generati artificialmente;
- utilizzano servizi che fanno ricorso a particolari tecnologie AI previste dal regolamento europeo.
La Commissione europea ha inoltre pubblicato specifiche linee guida per agevolare l’interpretazione pratica dell’articolo 50 e favorire un’applicazione omogenea delle nuove disposizioni.
Chi è coinvolto
Uno dei primi aspetti da analizzare riguarda il ruolo ricoperto dall’organizzazione rispetto al sistema AI.
L’Artificial Intelligence Act distingue infatti tra:
- fornitore (provider), ossia il soggetto che sviluppa o commercializza un sistema AI con il proprio nome o marchio;
- deployer, cioè il soggetto che utilizza una soluzione AI nell’ambito della propria attività professionale.
La stessa organizzazione può ricoprire entrambe le funzioni. Un’impresa può infatti sviluppare internamente una soluzione AI destinata ai propri clienti e utilizzare contemporaneamente strumenti sviluppati da terzi per attività operative, amministrative o di comunicazione.
Per questo motivo, una delle prime attività consigliabili consiste nell’identificare con precisione quali sistemi AI siano presenti in azienda e quale ruolo venga assunto da essi.
Gli obblighi per chi sviluppa sistemi AI
Per i fornitori, il legislatore europeo pone particolare attenzione alla trasparenza verso gli utenti e alla riconoscibilità dei contenuti generati artificialmente.
I sistemi progettati per interagire direttamente con persone fisiche dovranno consentire agli utenti di comprendere chiaramente che stanno dialogando con una soluzione basata sull’Intelligenza Artificiale.
Secondo le linee guida europee, tale informazione deve essere percepibile durante l’interazione e non può limitarsi a riferimenti presenti esclusivamente nella documentazione tecnica o nelle condizioni contrattuali.
Ulteriori obblighi riguardano i sistemi che producono contenuti sintetici quali testi, immagini, audio, e video.
In questi casi devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano di identificare l’origine artificiale del contenuto, ad esempio attraverso metadati, filigrane digitali o altri sistemi di marcatura tecnica.
Gli obblighi per chi utilizza sistemi AI
Per i deployer, gli obblighi riguardano principalmente le modalità di utilizzo dei sistemi e le informazioni da fornire agli utenti o ai soggetti interessati.
Particolare attenzione è richiesta per:
- sistemi di riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica
- contenuti generati o modificati mediante AI (deepfake, determinati contenuti informativi destinati al pubblico)
In tali contesti il regolamento richiede specifiche forme di trasparenza e informazione, che devono essere rese disponibili secondo modalità chiare, comprensibili e facilmente identificabili dagli utenti.
Perché il tema interessa anche studi tecnici e PMI
Oggi molte organizzazioni utilizzano l’Intelligenza Artificiale per assistenza clienti, marketing, generazione di contenuti, e supporto ai processi aziendali.
La crescente diffusione degli strumenti generativi rende il tema particolarmente attuale anche per realtà che non operano nel settore informatico, diventando un’occasione per mappare gli strumenti AI presenti nell’organizzazione e le relative misure da adottare.
Come prepararsi
L’Artificial Intelligence Act contribuisce a definire un quadro di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale più trasparente e consapevole: in vista del 2 agosto 2026, le organizzazioni dovrebbero avviare una verifica preliminare dei sistemi AI utilizzati.
Le principali attività possono riguardare:
- censimento degli strumenti di Intelligenza Artificiale presenti in azienda;
- individuazione del ruolo di fornitore o deployer;
- verifica delle modalità con cui vengono informati gli utenti;
- valutazione delle tecnologie utilizzate per generare contenuti sintetici;
- formazione del personale coinvolto nell’utilizzo delle soluzioni AI.
Domande frequenti
Dal 2 agosto 2026 tutte le aziende devono adeguarsi all’AI Act?
No. Dal 2 agosto 2026 diventano operativi specifici obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’Artificial Intelligence Act, applicabili alle categorie di sistemi individuate dal regolamento.
Un chatbot aziendale può rientrare tra i sistemi interessati?
Potenzialmente sì. I sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche possono essere soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act.
Qual è la differenza tra fornitore e deployer?
Il fornitore sviluppa o commercializza il sistema AI con il proprio marchio, mentre il deployer utilizza il sistema nell’ambito della propria attività professionale.
I contenuti generati dall’AI devono essere riconoscibili?
Sì. L’articolo 50 prevede specifici obblighi per determinati contenuti sintetici, che devono poter essere identificati come generati artificialmente attraverso adeguate soluzioni tecniche.
Qual è la prima attività che un’impresa dovrebbe svolgere?
Effettuare una ricognizione dei sistemi AI utilizzati e comprendere se l’organizzazione opera come fornitore, deployer o entrambe le figure rispetto alle soluzioni adottate.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA, società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio. La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero, occupandosi anche con consolidata esperienza di organizzazione dei layout industriali.
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