Modifiche al codice delle assicurazioni private: nuova definizione di veicolo e relativi obblighi assicurativi

Il Decreto Legislativo n. 184 del 18/12/2023, in recepimento della Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica della direttiva 2009/103/CE, relativa all’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, ha apportato modifiche sia al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In particolare:

Art. 2 – Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1:

  1. alla lettera fff), il numero 4-bis) è sostituito dal seguente:
    «4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;»;
  2. la lettera rrr) è sostituita dalla seguente:
    «rrr) veicolo:
    1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
    1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
    1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
    2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
    3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

b) all’articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.»;

c) all’articolo 122:

  1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente»;

Sulla base di queste indicazioni, emergerebbe pertanto l’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto anche per i cd “muletti”.

Il testo completo della normativa è disponibile al seguente link.

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