Legge di bilancio 2024: le principali novità

L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), pubblicata sulla G.U. 30/12/2023, n. 303 – Suppl. Ord. n. 40 e in vigore dal 01/01/2024

Le principali novità relative alla Legge di Bilancio 2024 fanno riferimento alle seguenti aree tematiche:

Fiscalità immobiliare
Bonus fiscali edilizi
Appalti e contratti pubblici
Opere pubbliche
Edilizia residenziale
Eventi sismici e calamità naturali

Vengono riportati di seguito i dettagli specifici di ognuna delle aree individuate, come presentate nel Bollettino di Legislazione Tecnica n. 1/2024.

FISCALITÀ IMMOBILIARE

Rivalutazione terreni e partecipazioni

I commi 52-53, hanno riaperto i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili (art. 7 della L. 448/2001) e di partecipazioni in società non quotate (art. 5 della L. 448/2001), introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (precedente proroga concernente i beni posseduti al 01/01/2023, disposta dall’art. 1 della L. 197/2022, commi 107-109).

I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari al 16% sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (confermata quindi l’aliquota 2023, mentre detta aliquota era stata fissata per la rivalutazione del 2022 al 14%, prima ancora all’11%, e originariamente al 4%). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.

In base alle disposizioni contenute nei commi 52 e 53 in argomento:

  • i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2024;
  • il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2024;
  • l’imposta sostitutiva va pagata entro il 30/06/2024 in unica soluzione, oppure può essere rateizzata in due o tre rate annuali di pari importo, a decorrere sempre dal 30/06/2024, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.

Regime fiscale delle locazioni brevi

Il comma 63 apporta alcune modifiche alla disciplina delle locazioni brevi, contenuta nell’art. 4 del D.L. 50/2017.

In particolare (modifica al comma 2, art. 4 del D.L. 50/2017), si prevede che l’aliquota della ce- dolare secca venga applicata nella misura del 26%, mentre la più bassa aliquota del 21% – in precedenza prevista con applicazione generalizzata – potrà ora essere applicata solamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre (modifica al comma 5, art. 4 del D.L. 50/2017), si prevede che – qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione – la ritenuta prevista dal comma 5 del citato art. 4 nella misura 21% venga operata a titolo d’acconto.

Infine (modifica al comma 5-bis, art. 4 del D.L. 50/2017), si prevede che i soggetti che esercita- no attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione:

  • se residenti al di fuori dell’UE ed in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali derivanti dall’art. 4 del D.L. 50/2017 mediante la stabile organizzazione;
  • se residenti al di fuori dell’UE ma privi di una stabile organizzazione in uno Stato membro, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall’art. 4 del D.L. 50/2017 in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. 600/1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi;
  • se residenti al di fuori dell’UE ma privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali derivanti dall’art. 4 del D.L. 50/2017 oppure nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da individuarsi tra i sog- getti di cui all’art. 23 del D.P.R. 600/1973.

Esenzione IMU immobili destinati a finalità sociali

Il comma 71 contiene una norma interpretativa dell’art. 1 della L. 160/2019, comma 759, lettera g), ove si prevede che sono esenti dall’Imposta municipale propria (IMU) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust (che non hanno per oggetto esclu- sivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

In particolare, il comma 71 specifica che tale previsione si interpreta nel senso che:
1) gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
2) gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni sopra indicate, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessa- zione definitiva della strumentalità.

Incremento aliquota IVIE

Il comma 91 eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06%.

Tassazione costituzione e cessione diritti reali di godimento

Il comma 92 opera modifiche all’art. 9 e all’art. 67 del D.P.R. 917/1986, finalizzate ad attrarre nel perimetro dei c.d. “redditi diversi” quelli derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godi- mento diversi dall’usufrutto (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

Nel regime previgente, dell’art. 9 del D.P.R. 917/1986, comma 5, la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto seguiva il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei be- ni. Con le modifiche introdotte, viene confermato il regime previsto dal citato art. 9 del D.P.R. 917/1986, comma 5, con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi. In conseguenza di ciò, salvo i casi specificamente disciplinati dalle norme vigenti, il regime impositivo delle plusvalenze è riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i redditi ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

BONUS FISCALI EDILIZI

Plusvalenze da vendita immobili con interventi Superbonus

Il comma 64 modifica l’art. 67 del D.P.R. 917/1986, comma 1, mediante l’aggiunta della lettera b-bis), la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. “Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Sono esclusi da tale nuova disciplina gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione (o per la maggior parte di tale periodo, qualora tra la data di acqui- sto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni).

La plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante).

Tuttavia, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si prevede che, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura:

  • nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative agli interventi Superbonus.
  • se invece gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% delle spese relative agli interventi Superbonus.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze di cui sopra può applicarsi l’imposta sostituiva dell’im- posta sul reddito nella misura del 26%, come già previsto dall’art. 1 della L. 266/2005 nel caso di caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Le disposizioni sopra illustrate si applicano agli atti stipulati a decorrere dal 01/01/2024.

Variazioni catastali immobili con interventi Superbonus

I commi 86 e 87 dispongono che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. “Superbonus”, la presentazione delle dichiara- zioni di variazione dello stato dei beni, anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Nel dettaglio, il comma 86 dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi se sia stata presentata – ove prevista – la dichiarazione di variazione di cui all’art. 1 del D.M. 701/1994, commi 1 e 2, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020. Tale verifica deve essere condotta sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Il comma 87 dispone a sua volta che – nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione – l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente appo- sita comunicazione ai sensi dell’art. 1 della L. 190/2014, commi da 634 a 636 (comunicazione relativa a elementi e informazioni in possesso dell’amministrazione riferibili al contribuente, ac- quisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti).

Ritenuta bonifici per bonus fiscali edilizi

Il comma 88 modifica l’art. 25 del D.L. 78/2010, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto operata dagli istituti sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione si applica a decorrere dal 01/03/2024.

Locazioni di immobili pubblici

I commi 68 e 69 ampliano la platea di enti pubblici per i quali la durata di concessioni o locazioni di beni immobili appartenenti alla PA può avere la durata di 50 anni; dispongono inoltre, nel caso di conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, la facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa, di formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Affidamenti di progettazione per opere non ancora finanziate

Il comma 70 interviene sulla disposizione recata dal comma 4, art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), la quale dispone che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione L’intervento provvede a rendere permanente l’applicazione di tale possibilità, non prevedendo più un limite temporale per la cessazione della misura (in precedenza prevista per il periodo 2019-2023).

Inoltre il comma 70, modificando sempre il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Mini- stero dell’economia e delle finanze, al fine di definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal D. Leg.vo 229/2011 in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, anche per la successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.

È utile ricordare a tale proposito che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia – con la Delib. 270/2021, ha evidenziato che “gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare […], le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”.

Proroga disciplina straordinaria per l’adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche

Il comma 304 prolunga l’applicazione di varie disposizioni recate dall’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione.

Utilizzo prezzari aggiornati per la determinazione dei SAL di opere pubbliche

In primo luogo, a valle delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in commento, l’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, prevede ora che in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 – compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro – lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Secondo quanto disposto dal medesimo comma 6-bis, art. 26 del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili (vedi quarto periodo del comma 6-bis).

Ove tali risorse non siano sufficienti, il comma 304, art. 1 della L. 213/2023 ha confermato pure per il 2024 la possibilità per le stazioni appaltanti (purché non abbiano avuto accesso per l’anno 2022 alle risorse di cui al comma 4, lettere a e b, del medesimo art. 26 del D.L. 50/2022) di accede- re al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater (vedi quinto periodo del comma 6-bis). Sarà emanato un nuovo decreto ministeriale per definire le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, per il 2024.

Inoltre – in base al comma 6-ter, art. 26 del D.L. 50/2022, anch’esso modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023 in commento – le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 (e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 del medesimo art. 26) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato da parte della Legge di bilancio 2024).

La stessa disciplina si applica alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministra- zione stipulate in un termine compreso tra il 01/01/2022 ed il 30/06/2023.

Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia fino alla quale i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, è prevista nella misura dell’80% (vedi quarto periodo del comma 6-bis).

Si ricorda che, in tutti i casi sopra illustrati, il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

Utilizzo prezzari aggiornati per l’esecuzione di accordi quadro

Altresì – in base al comma 8, art. 26 del D.L. 50/2022, anch’esso modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023 in commento – fino al 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024), in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31/12/2021, le stazioni appaltanti, ai fini dell’esecuzione di detti accordi uti- lizzano il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del mede- simo articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo.

In relazione all’esecuzione degli accordi quadro di lavori in questione, si applicano anche le previsioni di cui all’art. 29 del D.L. 4/2022, in merito alla obbligatorietà di clausole di revisione dei prezzi.

Il comma 304, art. 1 della L. 213/2023, ha poi prorogato anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure fino a tutto il 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18/05/2022), l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 26 del D.L. 50/2022.

A tal proposito si ricorda che:

  • il comma 1 – con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a con- traente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 – prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2;
  • il comma 1 medesimo prevede le modalità di copertura delle maggiori somme dovute in applicazione di quanto sopra;
  • i commi 2 e 3 dispongono rispettivamente l’aggiornamento infrannuale dei prezzari e l’incremento da applicare nelle more dell’aggiornamento suddetto;
  • il comma 4 prevede vari meccanismi da adottare per la copertura degli oneri in caso di in- sufficienza delle risorse di cui al comma 1.

Appalti gruppo FS, ANAS e settori speciali

In base al comma 12, art. 26 del D.L. 50/2022 – anch’esso modificato dal comma 304, art. 1 del- la L. 213/2023 in commento – le disposizioni dell’art. 26 in questione (a determinate condizioni e con alcune eccezioni) si applicano anche agli appalti di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori, delle società del gruppo FS, dell’ANAS e degli altri soggetti operanti nei settori speciali. Quanto poi ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Sta- to e dell’ANAS già in essere al 18/05/2022, si estende la maggiorazione del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2022).

Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall’art. 18 del D.L. 104/2023, comma 2, per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 01/06/2021.

Codice CUP nelle fatture elettroniche

Il comma 479 esonera determinati casi dall’obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. In particolare, l’obbligo di riportare il codice CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto.

In tali casi le amministrazioni pubbliche titolari delle misure devono fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

OPERE PUBBLICHE

Ponte sullo stretto di Messina

Il comma 272, al fine di consentire l’approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro l’anno 2024, del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032.

Ulteriori 2,32 miliardi di euro sono imputati, in base al comma 273, a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Il comma 274 prevede che gli accordi per la coesione da definire tra la Regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dar evidenza degli importi annuali del FSC destinati alla realizzazione dell’opera.

Infine, in base al comma 275, con apposite delibere CIPESS sarà attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

Contributi a enti locali per progettazione interventi di messa in sicurezza del territorio

Il comma 485 dispone che i contributi previsti dal comma 51, art. 1 della L. 160/2019 (complessivi 1,6 miliardi di Euro ancora a disposizione per il periodo 2024-2031), destinati alla spesa di progettazione relativa a interventi:

  • di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio degli enti locali;
  • di messa in sicurezza di strade;

valgono per qualsiasi livello di progettazione (non solo, come in precedenza previsto, per la progettazione definitiva – peraltro non più contemplata dal vigente Codice dei contratti – o esecutiva).

Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

I commi 400-403 prevedono l’istituzione di un fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro.

Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si stabilisce poi l’approvazione del Programma, da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore.

Si prevede, infine, l’impiego di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

EDILIZIA RESIDENZIALE

Fondo di garanzia mutui prima casa

Il comma 7 proroga al 31/12/2024 la disciplina – introdotta dall’art. 64 del D.L. 73/2021 – ai sen- si della quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata, per le “categorie prioritarie”, dal 50 fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value – LTV).

Al Fondo di garanzia sono assegnati ulteriori 282 milioni per il 2024 (comma 8).

Si ricorda che le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
Inoltre, il comma 9 prevede che, per l’anno 2024, siano inserite tra le categorie prioritarie le famiglie numerose, definite come i nuclei familiari che:

  1. includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  2. includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
  3. includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In base al comma 10, in caso di domande di finanziamento con limite di finanziabilità (quando il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile è superiore all’80%), per le suddette famiglie numerose la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata rispettivamente all’80% (lettera a), all’85% (lettera b) e al 90% (lettera c).

Sempre in relazione alle domande presentate dalle famiglie numerose in oggetto, si prevede (comma 11) che sia accantonato un coefficiente di rischio non inferiore:

  • all’8,5% dell’importo garantito dal finanziamento stesso per le famiglie di cui alla lettera a);
  • al 9% per le famiglie di cui alla lettera b);
  • al 10% per quelle di cui alla lettera c).

Inoltre, si ricorda che il comma 3 del medesimo art. 64 del D.L. 73/2021 stabilisce, al secondo periodo, che la possibilità di elevare la garanzia fino all’80% in favore delle categorie prioritarie, fermi i requisiti richiesti, operi anche quando il tasso effettivo globale-TEG sia superiore al tasso effettivo globale medio-TEGM, nel rispetto di determinate condizioni (art. 35-bis del D.L. 144/2022, la cui applicazione è richiamata anche dal comma 12 della legge in commento). In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al me- se di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcola- to il TEGM in vigore. La norma si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore. La disposizione in commento proroga al 31/12/2024 anche la suddetta disciplina.

Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica

Il comma 282 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa in- tesa in Conferenza unificata, siano adottate linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, per la cui attuazione è istituito un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e altrettanti per il 2028 (comma 284).
Le linee guida riguarderanno in particolare:

  • azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica;
  • destinazione di unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
  • realizzazione di progetti di ERP tramite operazioni di PPP ai sensi del Codice dei contratti pubblici, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente oppure alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell’ambito dei piani regolatori generali.

Programma straordinario per le periferie urbane

Il comma 303 apporta modifiche al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, disciplinato dall’art. 1 della L. 208/2015, commi da 974 a 978, e più in particolare sulle ri- sorse ad esso destinate, come disposte a loro volta dai commi da 913 a 916 dell’art. 1 della L. 145/2018.

Detti commi erano intervenuti sulle risorse destinate al Programma, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producessero effetti finanziari dal 2019.

Veniva quindi superato quanto stabilito, in precedenza, dall’art. 13 del D.L. 91/2018, commi 01 e 02, che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti so- no limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I commi in questione davano seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18/10/2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

Con il nuovo intervento, come prima cosa (modifica al comma 913, art. 1 della L. 145/2018), si dispone che le risorse finanziarie derivanti dalla realizzazione dei progetti inseriti nel Program- ma straordinario per le periferie urbane possano essere destinate al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento, in relazione ai lavori non ancora appaltati e nei limiti del 40% del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità.

È previsto il limite temporale massimo del 31/12/2027 per la conclusione delle attività ammesse al finanziamento.

Viene poi inserito il nuovo comma 913-bis, art. 1 della L. 145/2018, ai sensi del quale si prevede che il termine di fine lavori sia fissato al 31/12/2026 nel caso in cui i progetti inseriti nel Pro- gramma investano immobili di interesse storico o artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei pro- getti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Infine, il termine per la stipula delle convenzioni è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.

EVENTI SISMICI E CALAMITÀ NATURALI

Assicurazione obbligatoria imprese per rischi catastrofali

I commi 101-111 istituiscono – per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro imprese – l’obbligo di stipulare, entro il 31/12/2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Le disposizioni in questione non sono applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 del Codice civile), per i quali resta ferma l’apposita disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole.

Attività di ricostruzione pubblica post eventi sismici e calamità naturali

I commi 404-434 si occupano di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, del 2016-2017 nel centro Italia, nonché le alluvioni del 2022 presso l’Isola di Ischia, prevedendo essenzialmente dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31/12/2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

In particolare, si segnala quanto segue:

  • il comma 407 dispone – in riferimento al sisma in Abruzzo del 2009 – che per la ricostruzione di chiese e altri edifici di culto il Ministero della cultura può delegare le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi;
  • il comma 408 dispone che lo stato di emergenza per le regioni Lombardia ed Emilia- Romagna per gli eventi sismici 2012 venga prorogato al 31/12/2024;
  • il comma 412 dispone che lo stato di emergenza per le regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 venga prorogato al 31/12/2024. Il comma 413 dispone a sua volta la proroga al 31/12/2024 della gestione commissariale;
  • il comma 419 proroga al 31/12/2024 il termine (comma 6, art. 14 del D.L. 244/2016 che a sua volta fa riferimento all’art. 48 del D.L. 189/2016, comma 1, lettera g) di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dai sismi in centro Italia del 2016-2017, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di ca- noni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La proroga è limitata alle attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;
  • il comma 420 proroga a sua volta al 31/12/2024 – in riferimento alle stesse ipotesi di cui al punto precedente – la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive, nonché dei mutui relativi ad edifici inagibili di proprietà di persone fisiche e destinati ad abitazione principale, applicabile nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari non abbiano adeguatamente informato i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine per l’esercizio della facoltà;
  • il comma 422 stabilisce la proroga al 2024 delle sole disposizioni contenute al comma 7, art. 48 del D.L. 189/2016, che riguardano l’esenzione dall’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino all’anno d’imposta 2023, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Ires. Tali immobili sono altresì esenti dall’applicazione dell’Imu e della Tari, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2023;
  • il comma 423 proroga al 31/12/2024 i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in centro Italia;
  • il comma 424 proroga fino al 31/12/2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la de- roga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L’aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell’effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione;
  • il comma 427 prevede l’esenzione dall’imposta per le insegne commerciali e la tassa di oc- cupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dai sismi in centro Italia del 2016-2017;
  • il comma 429 proroga al 2024 la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Attività di ricostruzione privata post alluvione del 2023

I commi 435-442 disciplinano l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01/05/2023.

In particolare, per talune finalità, viene prevista dal comma 435 l’erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi seguenti) l’erogazione mediante finanziamenti agevolati.

Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Si fa in particolare riferimento ai contributi di cui all’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), che riguardano:

  1. riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
  2. gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
  3. danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di peri- zia asseverata;
  4. danni alle strutture private adibite ad attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
  5. danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
  6. /
  7. delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dal competente ufficio regionale.

Il testo completo è disponibile al seguente link.

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