ANAC: Equo compenso nei contratti pubblici per i servizi di ingegneria e architettura

In tema di appalti pubblici, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha affermato che, in conformità con le nuove norme sull’equo compenso, per i servizi di ingegneria e architettura non è permesso stabilire un compenso inferiore a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali.

In una procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione di un parcheggio multipiano, sono stati contestati gli atti relativi alla parte della procedura di gara che prevedeva un importo di base ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali stabiliti dal Decreto Ministeriale Giustizia del 17/06/2016. Secondo l’istante, la fissazione di un importo di base ribassato rispetto a tali parametri, soggetto a ulteriori ribassi in seguito alle offerte, avrebbe comportato, sostanzialmente, il pagamento di una somma finale non proporzionata alla quantità e alla qualità dei servizi oggetto dell’assegnazione, violando il principio dell’equo compenso.

In particolare, il richiedente ha sollevato dubbi sulla compatibilità del cosiddetto “doppio ribasso” con la nuova normativa sull’equo compenso, introdotta dalla Legge 21/04/2023, n. 49, che sembra imporre l’obbligatorietà delle tabelle ministeriali nella determinazione dei compensi e vietare l’uso dei tradizionali criteri di aggiudicazione, pena il pagamento di un importo finale non conforme a tali tabelle.

Considerazioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 20/07/2023, n. 343, ha svolto le seguenti considerazioni:
– l’art. 1 della L. 21/04/2023, n. 49 contiene la definizione di equo compenso, il quale deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla normativa di settore;
– l’art. 2 della L. 49/2023 estende l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione;
– l’art. 3 della L. 49/2023 stabilisce la nullità – rilevabile d’ufficio – delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato rispetto all’opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale;
– l’art. 12 delle L. 49/2023 ha disposto l’abrogazione della lett. a), dell’art. 2, comma 1, del
D.L. 04/07/2006, n. 223, che aveva eliminato dall’ordinamento l’obbligatorietà del ricorso a tariffe fisse o minime.

Conclusioni ANAC
L’ANAC ha dunque concluso che:
– le tariffe stabilite dal D. Min. Giustizia 17/06/2016 non possono più costituire un mero criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle stazioni appaltanti di disco- starsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata;
– le tariffe ministeriali, secondo la nuova normativa, assurgono a parametro vincolante e inde- rogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura;
– l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
– inoltre, sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare a prezzo fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente, non si spiegherebbe né la previsione della nullità
– rilevabile anche d’ufficio – della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l’abrogazione della lett. a), dell’art. 2, comma 1, del D.L. 223/2006, n. 223 che aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime.

Si segnala che, a seguito della Delibera ANAC 343/2023, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha diramato la Circolare del 10/10/2023, n. 93, riprendendo il parere ANAC.

Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare il sito: Equo compenso delle prestazioni professionali: la Legge pubblicata in G.U. | Bollettino di Legislazione Tecnica

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