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Norme in materia di edificabilità dei suoli

LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 – Aggiornato Dicembre 2017 – coordinato con il testo della L. 27/12/2017 n. 205

Norme per la edificabilità dei suoli

Data di pubblicazione della “Legge 10/1977” sulla GU n. 27 del 29 Gennaio 1977

Aggiornato Dicembre 2017 – coordinato con il testo della L. 27/12/2017 n. 205

Art. 1 Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 2 Piani di zona e demani comunali di aree

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all’articolo 1 della presente legge. Il primo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall’articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente: «L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato».

L’articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell’undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

Art. 3 Contributo per il rilascio della concessione

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 4 Caratteristiche della concessione

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 5 Determinazione degli oneri di urbanizzazione

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 6 Determinazione del costo di costruzione

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 7 Edilizia convenzionata

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 8 Convenzione-tipo

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 9 Concessione gratuita

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 10 Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 11 Versamento del contributo afferente alla concessione

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 12 Destinazione dei proventi delle concessioni

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 13 Programmi pluriennali di attuazione

L’attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone – incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione – nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all’edilizia economica e popolare e aree riservate all’attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell’articolo 2 della presente legge

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i Comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all’andamento demografico ed alle caratteristi che geografiche, storiche ed ambientali – fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica – dall’obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all’articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all’approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l’impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titoli non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Art. 14 Indennità di espropriazione

Al primo comma dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra “30 per cento”, è sostituita dalla cifra “50 per cento”.

All’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:

“L’espropriante dispone il pagamento dell’indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l’amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto”.

L’art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

“Qualora l’indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell’art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all’art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l’indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola e la comunica all’espropriante.

L’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del Comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell’art. 10”.

I primi quattro commi dell’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

“Con provvedimento della Regione è istituita, in ogni Provincia, una commissione composta dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, da un ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla Regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la Regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l’Ufficio tecnico erariale. L’intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all’assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell’ambito delle singole Regioni agrarie delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all’art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l’indennità c commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

– da 2 a 5 se l’area ricade nel territorio di Comuni fino a 100 mila abitanti;

– da 4 a 10 se l’area ricade nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell’indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato”.

Il primo comma dell’art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

“Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo”.

Al primo comma dell’art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: “dell’Ufficio tecnico erariale”, sono sostituite dalle seguenti: “della commissione di cui all’art. 16”.

Al terzo comma dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: “L’Ufficio tecnico erariale provvede”, sono sostituite dalle seguenti: “La commissione di cui all’articolo 16 provvede” e le parole: “un ventesimo dell’indennità”, sono sostituite dalle seguenti: “un dodicesimo dell’indennità”.

All’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall’art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247”.

Art. 15

(sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 16 Tutela giurisdizionale

(abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

art. 17 Sanzioni

(sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi dall’articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 18 Norme transitorie

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro il 31 dicembre 1985 N4 così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all’art. 6 riguardante il costo di costruzione:

– non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

– è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

– è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune. N1

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro 5 anni N3 dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell’opera non ultimata.

La sanzione non è applicata per le concessioni in scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

Art. 19 Procedimenti in corso di espropriazione

Le disposizioni di cui al precedente art. 14, in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell’indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. N2

Fino all’insediamento delle commissioni di cui all’art. 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall’Ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione.

Art. 20 Norme tributarie

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall’articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

Art. 21 Disposizioni finali

Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione “licenza edilizia” sostituita dall’espressione “concessione”.

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