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Prima applicazione Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018

Prima applicazione del DM 17/01/2018, riportante l’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, alle procedure autorizzative e di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Sommario:

1. Introduzione
2. Attività istruttorie di competenza del servizio tecnico centrale
2.1 Organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica
2.2 Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ
2.2.1 Aspetti comuni
2.2.2 Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione
2.3 Organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
2.4 Produzione di acciai per cemento armato normale e precompresso e di acciai per strutture metalliche
2.4.1 Aspetti comuni
2.4.2 Acciaio per calcestruzzo armato
2.4.3 Acciaio per calcestruzzo armato precompresso
2.4.4 Acciaio per strutture metalliche e per strutture composte
2.5 Rilascio di “Valutazione tecnica europea” per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui al Regolamento (UE) 305/2011
2.6 Qualificazione della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, non disciplinati da specifiche tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale. Rilascio del Certificato di Valutazione Tecnica Nazionale
2.7 Qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ed in serie controllata coperti da attestato di qualificazione
2.8 Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno
2.9 Centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria ed altri materiali e prodotti siderurgici
2.10 Rilascio dell’autorizzazione all’impiego di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante

1. INTRODUZIONE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, S.O. n.8, è stato pubblicato l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con Decreto Ministeriale del 17.01.2018, che entrerà in vigore 30 giorni dopo la suddetta pubblicazione, il 22 marzo 2018.

Questo aggiornamento, a conclusione del lungo iter tecnico ed amministrativo previsto dalla Legge, positivamente licenziato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il 14 novembre 2014 ed a cui è seguito il concerto del Ministero dell’Interno e del Dip.to della Protezione Civile, il parere del C.N.R., l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e le previste consultazioni Comunitarie, si pone in continuità con le precedenti Norme tecniche per le Costruzioni del 2008 (D.M. 14.01.2008), riconfermandone l’impostazione concettuale e metodologica.

Rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, il testo normativo è stato comunque parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnicoscientifica del settore delle costruzioni, sia a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011), sia nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei e con gli Eurocodici.

Per molti aspetti, il testo normativo è stato semplificato e chiarito, anche a seguito dell’impatto determinato dall’applicazione concreta delle norme tecniche nei diversi contesti operativi, dal mondo della produzione di materiali e componenti strutturali, al settore della progettazione e realizzazione delle opere, agli ambiti istituzionali preposti alla verifica di conformità dei progetti ed al controllo di qualità di prodotto e di processo. Da tali settori istituzionali, professionali e produttivi, infatti, fin dall’emanazione delle Norme tecniche per le costruzioni del 2005 – nonostante l’indubbia semplificazione apportata dalle NTC del 2008 rispetto al testo precedente – era stata espressa una forte domanda di ulteriore semplificazione, snellimento e maggiore operatività delle NTC, anche al fine di agevolarne il rispetto e la pratica applicazione.

Rispetto alle NTC 2008, si sono riscritte intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è altresì proceduto ad una riorganizzazione complessiva delle norme, al fine di facilitarne la leggibilità.

Sono state, inoltre, inserite importanti innovazioni nel campo dell’ingegneria antisismica e per gli interventi sugli edifici esistenti, ambiti di grandissima importanza per il Paese.

Si rappresenta, infine, che le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 saranno pienamente applicabili dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.R.I., indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare riportante le relative istruzioni applicative. In merito a quanto riportato nel seguito del presente documento, nelle more dell’emanazione della nuova Circolare, in lavorazione presso questo Consesso, si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo DM 17.01.2018.

2. ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

In merito alle attività autorizzative e di qualificazione di competenza del Servizio Tecnico Centrale (STC), la continuità con le precedenti Norme Tecniche per le Costruzioni è del tutto evidente. L’impostazione generale del Cap.11, infatti, e dei conseguenti procedimenti in carico al Servizio, non ha subito significative modifiche e variazioni.

Pertanto, principio generale adottato dal STC sarà, ove possibile e salvo i casi particolari e le eventuali precisazioni evidenziate nel seguito, che le procedure fin qui adottate dallo stesso Servizio, ed i relativi provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione già emanati ai sensi del D.M. 14.01.2008 ed in corso di validità, rimangano validi fino alla naturale scadenza, per essere poi rinnovati ai sensi del D.M. 17.01.2018.

In generale, pertanto, gli operatori economici destinatari delle attività istruttorie del Servizio Tecnico Centrale non dovranno richiedere la riemissione dei relativi atti autorizzativi e/o di qualificazione ai sensi del nuovo D.M. 17.01.2018, fatto salvo, si ribadisce, quanto di seguito indicato nel particolare per le diverse aree di competenza.

Scopo del presente documento è, quindi, fornire, agli operatori economici destinatari dei provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, prime indicazioni per l’applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018 e l’impatto dello stesso sulle istruttorie del Servizio Tecnico Centrale e sulle attività degli operatori economici stessi.

2.1 Organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica [Reg.(UE) n. 305/2011, D.Lgs. 106/2017 art.16]

Nessun impatto consegue dall’entrata in vigore del D.M. 17.01.2018 su questa attività, regolata da norme sovranazionali, quali il Regolamento (UE) n. 305/2011, e dal relativo provvedimento attuativo nazionale (D.Lgs. 106/2017).

2.2 Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ [art. 59, c.2, DPR 380/01, NTC, Circolari del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. 7617 e 7618 del 2010]

2.2.1 Aspetti Comuni

Permangono validi, fino alla già prevista scadenza, i decreti autorizzativi finora rilasciati dal STC. Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi Decreti autorizzativi ai sensi del D.M. 17.01.2018.

I Laboratori hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel DM 17.01.2018. Ciò sarà verificato dal STC nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza e comunque in sede di rinnovo.

Dal 22.03.2017 i Laboratori effettueranno prove e rilasceranno certificati ai sensi del D.M. 17.01.2018.

2.2.2 Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione

Oltre a quanto sopra riportato, per i Laboratori autorizzati alla effettuazione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione (Circ. 7617/2010 STC), si applica quanto di seguito indicato in relazione ad alcune novità introdotte dalle NTC.

Prelievo dei Campioni dalla struttura

§ 8.5.3. Costruzioni Esistenti – Caratterizzazione meccanica dei materiali,

§§11.2.2 e 11.2.6 Controlli di qualità sul calcestruzzo – Carotaggi.

Il § 8.5.3 delle NTC18, in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, introduce la nuova disposizione per cui: “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.”

Sulla base di analogo principio, §11.2.2 delle NTC18, in merito alle prove di accettazione in cantiere sul calcestruzzo, stabilisce che “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001”.

Innanzitutto si chiarisce che, evidentemente, tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verifichino i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC.

A riguardo si evidenzia come la norma stabilisca che il prelievo dei campioni per le prove distruttive di cui alla Circ.7617/STC, possa essere effettuato soltanto da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/01.

In merito ai laboratori autorizzati, di cui al comma 2 del suddetto articolo 59 del DPR 380/01, questo Servizio, nelle more della revisione della Circolare sopracitata e dell’eventuale istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, ritiene che la suddetta attività di prelievo possa, in questa fase di prima applicazione, essere effettuata dai Laboratori prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC, esplicitamente citata al §8.4.2 delle NTC18, senza necessità di ulteriori istanze da parte del Laboratorio e/o specifiche autorizzazioni dal parte del STC.

Tali laboratori hanno comunque l’obbligo di garantire adeguate strumentazioni, organizzazione, procedure, personale e competenze, nel rispetto delle norme di riferimento applicabili. Il STC verificherà l’idoneità di tali elementi nell’ambito delle proprie attività di vigilanza, e comunque alla prima richiesta di rinnovo dell’autorizzazione ove dovrà essere data evidenza di quanto sopra. Il prelievo dovrà essere effettuato direttamente dal Laboratorio, mediante sperimentatori (eventualmente all’uopo specificatamente indicati) inclusi nel proprio organigramma e comunicato al STC, cui il laboratorio dovrà garantire, conservandone evidenza ai fini dei controlli del STC, l’adeguato grado di competenza anche mediante formazione specifica e documentabile, dimostrabile in occasione di future visite ispettive da parte di questo STC e comunque in sede di inclusione di nuovo personale nell’elenco comunicato al STC, di indicazione di personale all’uopo incaricato o di rinnovo dell’autorizzazione. Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza, nel verbale di accettazione dei campioni e nel certificato di prova stesso, della conformità dell’avvenuto prelievo a quanto disposto dal §8.5.3 o dal §11.2.2 delle NTC18; diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell’attività di certificazione ufficiale del Laboratorio.

Il § 11.2.5.3 delle NTC18 ribadisce che: “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

“La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.”, diversamente pertanto il Laboratorio non accetterà i relativi campioni.

Le NTC18 dispongono, inoltre, che: “Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.”. In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che “ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

Il §11.2.4 delle NTC18 prevede altresì che: “La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.”.

In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che “ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

Si rappresenta, infine, che nello spirito di quanto riportato ai §§ 11.2.5.3 ed 11.3.2.12, I laboratori devono conservare i campioni, di calcestruzzo, acciaio o altro materiale, sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità, e non più per i venti giorni precedentemente previsti.

Ovviamente il non rispetto di quanto sopra riportato, oltre che di quanto riportato nella Circolare 7617/STC, nella normativa tecnica per le costruzioni e nella nota Circolare STC n. 4179 del 19.06.2014, costituiscono non conformità rilevabili dal STC in sede di vigilanza.

2.3 Organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato [NTC, Istruzioni operative di cui al Decreto PCSLP n. 2013 del 08.07.2015];

Non essendo modificati i criteri posti alla base delle autorizzazioni, riportati nelle Istruzioni operative di cui al D.P.C.S.L.P. n. 2013 del 08.07.2015 (che si intendono in vigore anche ai sensi del D.M. 17.01.2018), permangono validi, fino alla già prevista scadenza, i decreti autorizzativi finora rilasciati dal STC ai sensi del D.M. 14.01.2008. Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi Decreti autorizzativi ai sensi del D.M. 17.01.2018.

Gli Organismi hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel DM 17.01.2018. Ciò sarà verificato, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza, e comunque in sede di rinnovo, dal STC.

I certificati emessi dagli Organismi successivamente alla data di entrata in vigore delle NTC 2018, dovranno necessariamente fare riferimento alle stesse.

Per i certificati già emessi secondo le NTC 2008 si ritiene necessario il relativo aggiornamento alle NTC 2018 solo nei seguenti casi:

– su specifica richiesta da parte del Fabbricante, d’ufficio, senza necessità di nuove valutazioni, mediante nuova emissione del certificato;

– previa effettuazione delle necessarie valutazioni di cui al § 3 delle Istruzioni Operative, quando siano significativamente modificate le condizioni di produzione o il controllo della produzione di fabbrica e quindi sia necessaria la riemissione del certificato in considerazione del § 3.3.4 delle stesse Istruzioni Operative;

– d’ufficio e senza oneri per il fabbricante, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018, dopo l’effettuazione della prevista sorveglianza annuale.

L’Organismo, nel corso dell’anno successivo alla data di entrata in vigore delle NTC18, può in ogni caso, di sua iniziativa, d’ufficio e senza oneri per il fabbricante, aggiornare il Certificato riemettendolo con riferimento alle NTC18.

Nei suddetti casi di riemissione del certificato, sul certificato stesso verrà citato il precedente certificato soggetto a riemissione. Fino all’emanazione dei nuovi certificati, i certificati precedentemente emessi ai sensi del DM 14.01.2008 si intendono validi anche ai sensi del DM 17.01.2018.

2.4 Produzione di acciai per cemento armato normale e precompresso e di acciai per strutture metalliche

2.4.1 Aspetti Comuni

§ 11.3.1.3. Mantenimento e rinnovo della qualificazione

Ai fini del mantenimento della qualificazione l’invio della documentazione è, ora, annuale, non più semestrale, come previsto nella precedente versione delle NTC. La trasmissione della documentazione può essere utilmente effettuata tramite PEC all’indirizzo della prima Divisione Tecnica: cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it.

E’ stato eliminato l’obbligo dell’ispezione del laboratorio anche in caso di sospensione della produzione.

Conseguentemente in caso di sospensione della produzione dell’acciaierie, possono sospendersi anche le ispezioni periodiche del laboratorio.

2.4.2 Acciaio per calcestruzzo armato (§11.3.2)

Permangono validi, fino alla già prevista scadenza, gli attestati di qualificazione finora rilasciati dal STC.

Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi attestati ai sensi del D.M. 17.01.2018.

I fabbricanti hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel DM 17.01.2018. Ciò sarà verificato, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza e comunque in sede di rinnovo, dal STC.

– 11.3.2.5.1 – Identificazione delle reti e dei tralicci elettrosaldati. E’ stato introdotto l’obbligo di impiego esclusivo di materiale base qualificato, pertanto il STC, previo apposita comunicazione al fabbricante, avvierà le procedure di revisione ed, eventuale, ritiro degli attestati che si riferiscono alla produzione di reti e tralicci realizzati con materiale base non qualificato.

– 11.3.2.10.1.4 – Prove periodiche di verifica della qualità (Controlli in stabilimento di barre e rotoli). Ai fini della verifica periodica, “… il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad intervalli non superiori a tre mesi, prelevando 3 serie di 5 campioni di barre di uno stesso diametro, …”. A riguardo si precisa che per “barre di uno stesso diametro e proveniente da una stessa colata” si intende riferirsi ai 5 campioni di una serie.

– 11.3.2.10.4 – Prove di aderenza. I valori minimi richiesti di fr e fp per i rotoli sono aumentati (vedi tab. 11.3.VIb), pertanto questo STC ritiene opportuno che, ai fini del mantenimento della qualificazione, per ciascun prodotto con Attestato in corso di validità, il laboratorio incaricato, nel corso della primo controllo trimestrale utile, debba controllare i valori degli indici di aderenza ed inviare al STC il relativo certificato di prova. Qualora siano riscontrati valori inferiori ai minimi richiesti, contestualmente all’invio del certificato di prova deve essere allegata una relazione del produttore che riferisca in termini di modalità e tempi per ottemperare ai nuovi requisiti.

2.4.3 Acciaio per calcestruzzo armato precompresso (§11.3.3)

Le nuove NTC 2018 per i prodotti di acciaio destinati all’impiego per il calcestruzzo armato precompresso hanno introdotto numerosi nuovi requisiti, tanto che questo Servizio ritiene sia necessario attivare una procedura di adeguamento della qualificazione.

Pertanto, ciascun produttore in possesso di attestato di qualificazione in corso di validità, entro 3 mesi dall’entrata in vigore delle NTC2018 deve inviare a questo Servizio la richiesta di aggiornamento corredata di specifica e dettagliata relazione contenente, almeno, le seguenti informazioni per ciascun gruppo di prodotti:

– caratteristiche geometriche: diametri di fili, trecce, trefoli, passo di avvolgimento, minimo valore del rapporto tra diametro del filo centrale e quello dei fili periferici, profondità delle impronte, ecc.

– programma temporale di esecuzione delle prove aggiuntive richieste dalle attuali NTC.

Si precisa che, anche per i prodotti attualmente qualificati, ai fini dell’adeguamento della qualificazione, dovranno eseguirsi le prove (non effettuate in sede di prima qualificazione secondo DM08) di corrosione sotto tensione e di trazione deviata, previste dalle NTC18 per le nuove qualificazioni (§11.3.3.5.2.1), nonché tutti i nuovi adempimenti previsti per il mantenimento della qualificazione (§11.3.3.5.2.2).

Non è invece richiesta la ripetizione e l’integrazione delle prove previste in sede di nuova qualificazione per rilassamento e fatica.

Entro 9 mesi dall’entrata in vigore delle NTC2018 devono essere trasmessi al STC i certificati di prova a cura del laboratorio incaricato e sarà rilasciato, in caso di esito positivo della relativa istruttoria, un nuovo attestato di qualificazione ai sensi del D.M. 17.01.2018. Se entro il termine sopra indicato i produttori non avranno adempiuto a quanto sopra, dimostrando la garanzia dei nuovi requisiti introdotti, è prevista la decadenza della qualificazione ed il conseguente ritiro dell’attestato emesso ai sensi del DM08.

2.4.4 Acciaio per strutture metalliche e per strutture composte (§11.3.4)

Permangono validi, fino alla già prevista scadenza, gli attestati di qualificazione finora rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale. Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi attestati ai sensi del D.M. 17.01.2018.

I fabbricanti hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel DM 17.01.2018. Ciò sarà verificato, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza e comunque in sede di rinnovo, dal STC.

2.5 Rilascio di “Valutazione tecnica europea” per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui al Regolamento (UE) 305/2011 [Reg.(UE) n. 305/2011, D.Lgs. 106/2017]

Nessun impatto consegue dall’entrata in vigore del D.M. 17.01.2008 su questa attività, regolata da norme sovranazionali, Regolamento (UE) n. 205/2011, e dal relativo provvedimento attuativo nazionale (D.Lgs. 106/2017).

2.6 Qualificazione della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, non disciplinati da specifiche tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale. Rilascio del Certificato di Valutazione Tecnica Nazionale [NTC]

Le NTC18, al §11.1 caso c), introducono, in luogo del Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) di cui alle NTC08, il “<> rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili”. Si tratta essenzialmente di un allineamento terminologico con il Reg.(UE) n. 305/2011, infatti lo stesso §11.1 delle NTC18 illustra chiaramente la procedura di transizione dalla precedente all’attuale nomenclatura del documento, stabilendo che “I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità”.

Le procedure già avviate prima dell’entrata in vigore delle NTC18 verranno istruite dal STC ai sensi del nuovo DM 17.01.2018, d’ufficio e senza necessità di ulteriori istanze o richieste del fabbricante. In caso di esito positivo dell’istruttoria il STC emanerà, quindi, il conseguente certificato di Valutazione di Idoneità Tecnica.

2.7 Qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ed in serie controllata coperti da attestato di qualificazione [NTC]

Permangono validi, fino alla già prevista scadenza, i provvedimenti autorizzativi finora rilasciati dal STC.

Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi provvedimenti autorizzativi ai sensi del D.M. 17.01.2018.

I fabbricanti hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel DM 17.01.2018. Ciò sarà verificato, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza dal STC.

Sullo specifico tema in le NTC 2018 introducono le seguenti principali novità:

– Sospensione e Revoca degli Attestati: il §11.8.4.4 delle nuove NTC 2018 prevede espressamente che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative, la sospensione o addirittura la revoca degli Attestati rilasciati, con conseguente blocco delle attività lavorative delle ditte inadempienti, ai fini strutturali.

– Produzioni occasionali: con le nuove NTC 2018 gli stabilimenti di produzione dei manufatti non in serie non sono più tenuti alla preliminare qualificazione dello stabilimento presso il STC. Tuttavia, ai sensi di quanto indicato al §11.8.1, detti stabilimenti devono comunque continuare ad impiegare processi di produzione di tipo industrializzato, sottoposti ad un sistema di controllo secondo quanto indicato nei §§ 11.8.2 ed 11.8.3 delle NTC 2018. Resta inoltre fermo il fatto che per quanto riguarda i controlli di accettazione di calcestruzzo e acciaio da c.a., detti stabilimenti devono rispettare i pertinenti punti delle NTC 2018 relativi ai cantieri.

– Produzioni di serie: il §11.8.3.1 apporta una serie di significative novità. Innanzitutto la possibilità di effettuare la taratura annuale delle presse di stabilimento riferendosi non solo ai laboratori autorizzati ai sensi dell’art.59 del DPR 380/01, ma anche ad “organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore”, cioè i Laboratori di taratura accreditati dall’Organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).

Sono poi introdotti specifici controlli sugli acciai lavorati nello stabilimento, da effettuarsi a cura del Direttore di stabilimento: prove di piegatura, raddrizzamento e prove sulle saldature strutturali; dette prove dovranno essere riportate in apposito Registro, che affiancherà quello già previsto sui controlli del calcestruzzo prodotto.

Infine, il § 11.8.6 fornisce indicazioni tecniche sui dispositivi meccanici che garantiscono il collegamento fra elementi prefabbricati, prescrivendone la marcatura CE o, in assenza di questa, il ricorso alla Certificazione di idoneità tecnica nazionale.

2.8 Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno [rif. NTC]

Permangono validi, fino alla già prevista scadenza, i provvedimenti autorizzativi finora rilasciati dal STC.

Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi provvedimenti autorizzativi ai sensi del D.M. 17.01.2018.

I fabbricanti hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel DM 17.01.2018. Ciò sarà verificato, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza dal STC.

Le NTC 2018, sull’argomento, introducono le seguenti principali novità:

– Obbligatorietà dei controlli di accettazione in cantiere da parte del Direttore dei lavori: il §11.7.10.2 delle Norme obbliga il Direttore dei lavori ad effettuare, in fase di accettazione, quindi prima della messa in opera dei prodotti strutturali, una serie di controlli e verifiche sui materiali strutturali in ingresso. Dette verifiche sono differenziate a secondo del tipo di materiale (legno massiccio, lamellare, pannelli base legno ed elementi giuntati). Inoltre, specifiche prove di accettazione dovranno essere effettuate sui materiali meccanici di collegamento tra parti lignee.

– Corsi di formazione e di Aggiornamento per “Direttori tecnici della produzione”: gli appositi corsi di formazione erano già stati introdotti con le precedenti NTC 2008; sono ora introdotti i Corsi di aggiornamento, a cadenza triennale, a carattere obbligatorio: ne consegue che i Direttori che abbiano già seguito un Corso di formazione, in caso di mancato aggiornamento, vedranno decadere la loro qualificazione di Direttore. Ulteriore novità consiste nel fatto che detti Corsi dovranno essere “preventivamente approvati” dal STC; pertanto, tutti le Organizzazioni che in passato hanno già organizzato Corsi per Direttori tecnici di stabilimento, per confermare i programmi dei corsi anche alla luce delle nuove NTC 2018, dovranno presentare apposta domanda documentata al STC.

– Comunicazione annuale di conferma attività: con le nuove NTC 2018, cessa questo obbligo per i Centri di lavorazione; i Fabbricanti (ovvero i Produttori di elementi Uso Fiume o Uso Trieste) dovranno invece continuare a confermare la loro attività entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando la documentazione attestante i controlli di produzione effettuati nel corso dell’anno precedente.

– Validità degli Attestati di qualificazione rilasciati dal STC: con le nuove NTC 2018, gli Attestati di Produzione di elementi strutturali in legno (Uso Fiume ed Uso Trieste) avranno validità quinquennale: alla scadenza occorrerà inoltrare apposita istanza di rinnovo, pagando le relative tariffe indicate dal DM 267/2012. Gli attestati già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008 cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018. Gli Attestati di denuncia attività dei centri di lavorazione continuano ad essere senza scadenza (ne consegue che i precedenti attestati rilasciati ai sensi delle NTC 2008 continueranno ad essere validi anche per le nuove NTC 2018).

– Sospensione e Revoca degli Attestati: il §11.7.10.1 delle nuove NTC 2018 prevede espressamente che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative, la sospensione o addirittura la revoca degli Attestati rilasciati, con conseguente blocco delle attività lavorative delle ditte inadempienti, ai fini strutturali.

– Obbligo della Denuncia attività come centri di lavorazione: il §11.7.10.1 delle NTC 2018 indica chiaramente che i Produttori di elementi in legno marcati CE (sulla base ad es. delle EN 14080 o delle EN 14081), qualora nei propri stabilimenti effettuino le lavorazioni tipiche dei centri di lavorazione, devono denunciare questa attività al STC, per ottenere il conseguente Attestato. I medesimi obblighi sono posti in capo alle ditte straniere dotate di marcatura CE.

2.9 Centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria ed altri materiali e prodotti siderurgici [NTC]

Permangono validi i provvedimenti autorizzativi finora rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale. I fabbricanti hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel DM 17.01.2018. Ciò sarà verificato, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza dal STC.

Rispetto alle NTC08, le NTC 2018 introducono le seguenti principali novità:

– Sospensione e Revoca degli Attestati: il §11.8.4.4 delle nuove NTC 2018 prevede espressamente che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative, la sospensione o addirittura la revoca degli Attestati rilasciati, con conseguente blocco delle attività lavorative delle ditte inadempienti, ai fini strutturali.

– Comunicazione annuale di conferma attività: con le nuove NTC 2018, i Centri di trasformazione di cui al §11.3.1.7 non hanno più alcun obbligo di comunicazione annuale della conferma attività.

– Controlli sugli acciai lavorati: innanzitutto è esplicitato il fatto che le verifiche previste (certificate a cura del laboratorio incaricato) debbano essere ultimate prima dell’invio del materiale in cantiere. Inoltre, sono precisate le modalità e la frequenza delle prove da fare effettuare, ed è introdotta una tabella di riferimento per il controllo dell’esito delle prove di laboratorio. Da notare l’introduzione della obbligatorietà delle prove di aderenza (secondo la UNI EN ISO 15630-1:2010) per le barre provenienti da rotoli. Un apposito paragrafo (11.3.3.5.3) è dedicato alle prove sugli acciai da precompresso.

2.10 Rilascio dell’autorizzazione all’impiego di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante [Linee guida del Consiglio Superiore ll.pp]

In coerenza con il principio generale adottato, permangono validi le comunicazioni ed i provvedimenti sinora rilasciati del Servizio Tecnico Centrale in ordine al riconoscimento di appartenenza delle travi tralicciate, già emanati ai sensi del D.M. 14.01.2018 sulla base delle pertinenti Linee Guida. Pertanto, gli operatori economici destinatari degli atti di cui sopra, non dovranno richiedere la riemissione dei relativi atti ai sensi del nuovo D.M. 17.01.2018.

Tuttavia, è doveroso osservare che sull’argomento delle travi tralicciate sono nel frattempo intervenuti vari approfondimenti istruttori, anche a seguito dei molteplici Pareri espressi dalla competente Sezione. Inoltre, sono attualmente in fase di aggiornamento proprio le pertinenti Linee Guida sull’impiego delle travi tralicciate. Infine, alcuni contenuti tecnici del nuovo D.M. 17.01.2018 riguardano argomenti comunque correlati all’impiego di tale tipologia costruttiva.

Pertanto, fermo restando il fatto che il riconoscimento a suo tempo effettuato può essere attualizzato anche con riferimento alle nuove Norme tecniche, il Servizio – in considerazione del compito istituzionale di vigilanza sulla normativa per le costruzioni – ove ritenuto opportuno richiederà alle ditte gli aggiornamenti e gli approfondimenti tecnici atti a dimostrare il necessario allineamento delle produzioni allo stato dell’arte, normativo e tecnico, sulla materia.

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