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Interventi nei territori colpiti da eventi sismici

RISOLUZIONE 15 febbraio 2022, n. 8/E

Interventi nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

AGENZIA DELLE ENTRATE

Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito all’ambito applicativo del comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall’articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio per il 2022).

In particolare, ai sensi del predetto comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».

La disposizione stabilisce, in sostanza, che, a determinate condizioni, la detrazione di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus), continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.

Al fine di individuare l’ambito applicativo della disposizione, va rilevato che il predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

Nello specifico, infatti, ai sensi del comma:

– 1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

– 4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus di cui ai commi da 1 a 4-bis sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

– 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, si ritiene che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

– il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;

– il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Si ricorda, come precisato anche nella Guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%” – emanata dal Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e dall’Agenzia delle entrate – e nella Guida “Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici-quesiti e soluzioni” – emanata dal Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall’Agenzia delle entrate -, ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno.

L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.

Da quanto sopra illustrato discende che il predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi.

Considerato, inoltre, che la disposizione fa espresso riferimento agli «interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza», ai fini della individuazione dell’ambito territoriale richiamato dalla norma occorre far riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 (cosiddetti “Comuni fuori cratere”).

Con riferimento, inoltre, alla condizione che «sia stato dichiarato lo stato di emergenza», è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

Il richiamo contenuto nel predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» del medesimo articolo, comporta, altresì, che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobiliari riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

In sintesi, dunque, le disposizioni di cui al citato comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo – il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Va, infine, precisato che il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio al comma 4-ter del medesimo articolo l’articolo 119 comporta che l’aumento ivi previsto del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici – nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nel medesimo comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi – riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura “piena” del 110 per cento.

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