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Indirizzi di applicazione linee guida interventi DPR 380 2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XI/4317 DEL 15/02/2021

Indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”

REGIONE LOMBARDIA

La giunta

VISTI:

● il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, e, in particolare, il Capo IV della Parte II concernente “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

● il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni”;

● il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”;

● la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”;

VISTE inoltre:

● la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e, in particolare, l’art. 32 comma 4, che conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di approvare l’adeguamento alla normativa specifica e di settore regionale della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie, alla quale si adeguano i Comuni;

● la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 e ss.mm.ii., “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale, ed in particolare l’art. 3, comma 1, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del dpr 380/2001;

● la legge regionale 20 settembre 2020, n. 20, “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socioeconomica del territorio lombardo”, ed in particolare:

– l’art. 5, “Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici.

Indirizzi per l’uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001”, che prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale deliberi gli indirizzi per l’uniforme applicazione del sopra richiamato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020;

– l’art. 6, “Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fin sismici”, che esclude gli interventi di attività di edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, dall’ambito di applicazione della sopra richiamata legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33, e prevede che gli stessi possano essere realizzati senza il preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

● 11 luglio 2014, n. 2129, “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”;

● 30 marzo 2016, n. 5001, “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 comma 1, della l.r. 33/2015)”;

● 17 luglio 2017, n. 6894, “Modulistica edilizia unificata e standardizzata: adeguamento alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia dei contenuti informativi dei moduli nazionali per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia”;

● 12 novembre 2018, n. 784, “Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali”;

● 2 dicembre 2019, n. 2584, “Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall’allegato B alla d.g.r. n. X/5001/2016”;

RICHIAMATI i decreti:

● d.u.o. 28 novembre 2018, n. 17589, “Aggiornamento della modulistica approvata dalla d.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)»”;

● d.u.o. 22 maggio 2019, n. 7237, “Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 – Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003”;

● d.s. 19 febbraio 2020, n. 2018, “Aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. XI/784 del 12 novembre 2018”;

RICHIAMATA, infine, la circolare regionale 28 gennaio 2020, n. 1, “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5, S.O. del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO che l’art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 32/2019 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, e modificato dal D.L. n. 123/2019 convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 156, prevede, con finalità di

semplificazione, la seguente nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione della rilevanza ai fini della tutela della pubblica incolumità:

a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 prevede che le regioni, a seguito dell’emanazione delle linee guida da parte del MIT, adottino specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse;

PRESO ATTO che le sopra richiamate Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, in particolare:

● definiscono le varianti di carattere non sostanziale ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, e permettono alle Regioni di individuare ulteriori ipotesi di tali varianti;

● prevedono che le opere prive di rilevanza possano essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;

PRESO ATTO che la Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato il D.P.R. 380/2001, introducendo, tra l’altro, il principio del silenzio assenso anche per le istanze di autorizzazione in ambito sismico, e prevendo lo svolgimento di controlli prioritari sugli interventi realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 2-bis dello stesso D.P.R. 380/2001;

CONSIDERATO l’art. 5, comma 1, della L.R. 33/2015, secondo cui rientrano nell’ambito di applicazione della legge le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in

parte, strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa, e come disposto dall’allegato D della D.g.r. 30 marzo 2016 n. X/5001 «Modalità e criteri per l’individuazione delle

varianti di cui all’art. 5, comma 1, della l.r. 33/2015», secondo cui si definiscono varianti al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino:

a) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;

b) un aumento del volume o della superficie nonché dell’altezza dell’edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell’intera struttura e/o sottostruttura;

c) una risposta sismica significativamente diversa;

RITENUTO opportuno dare applicazione ai disposti del comma 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, a seguito della pubblicazione delle linee guida emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, e alle modifiche del D.P.R. 380/2001 introdotte dalla L. 120/2020, mediante:

● individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;

● individuazione degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

● individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;

● individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93;

● aggiornamento del modulo “Relazione Tecnica Asseverazione Unica”, approvato con D.G.R. n. 784/2018;

● definizione della Asseverazione del libero professionista per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

PRESO ATTO delle osservazioni e degli approfondimenti emersi nell’ambito del gruppo di lavoro “Attuazione delle disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, costituito con decreto del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile n. 13441 del 24 settembre 2018 e rinnovato con successivi decreti n. 15132 del 22 ottobre 2019 e n. 13724 del 12 novembre 2020, al fine di operare il coordinamento e la sintesi delle diverse competenze tecniche, amministrative e giuridiche delle direzioni generali della Regione Lombardia coinvolte, raccogliendo, altresì, l’esperienza degli ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi, espressa attraverso i propri rappresentanti, nonché dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia;

PRESO ATTO dei documenti tecnici predisposti dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, approvati dal Gruppo di Lavoro sopra richiamato, come da verbali agli atti della direzione stessa, riferiti in particolare:

● alla proposta di adeguamento alle linee guida approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, mediante individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 e degli interventi di cui al comma 1, art. 94 bis del D.P.R. 380/2001:

a) rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;

b) di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

c) privi di rilevanza ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;

● alla proposta di procedura di presentazione del preavviso scritto previsto dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001 per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

● alla proposta di modifica della “Relazione Tecnica Asseverazione Unica” della Modulistica Edilizia Unificata e Standardizzata, approvata con d.g.r. del 12 novembre 2018, n. 784 e aggiornata con decreto d.s. del 19/02/2020, n. 2018;

● alla proposta di “Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

● alla proposta di definizione delle procedure di controllo degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno, al fine di dare attuazione agli adempimenti posti in capo alla Giunta regionale dall’art. 5 della citata l.r. 20/2020:

● approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

– Allegato A: “Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato B: “Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato C: “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato D: “Varianti di carattere non sostanziale”;

– Allegato E: “Modifica della relazione tecnica asseverazione unica per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato F: “Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

● demandare alla competente Direzione Generale l’adozione dei provvedimenti necessari ad aggiornare la Relazione Tecnica Asseverazione Unica, al fine di recepire le modifiche introdotte dall’Allegato E alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione delle nuove procedure relative alla disciplina degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti di carattere non sostanziale, in attuazione del comma 2, art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 5 della l.r. 20/2020, i comuni e gli stessi uffici regionali potrebbero rilevare esigenze organizzative o situazioni e casistiche che richiedono la verifica e l’eventuale rimodulazione di talune delle disposizioni di cui al presente provvedimento attuativo;

RITENUTO, pertanto, di prevedere un periodo di monitoraggio dell’applicazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2021, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei Soggetti coinvolti (comuni, Anci, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

RITENUTO di demandare alla competente Direzione Generale l’adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della Xl Legislatura;

DATO ATTO che la presente deliberazione concorre alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Programma strategico per la semplificazione e trasformazione digitale, approvato con d.g.r. n. Xl/1042 del 17 dicembre 2018, con particolare riferimento agli obiettivi 2019, cui all’intervento n. 62 «Il sistema informativo a supporto della gestione telematica delle pratiche sismiche»;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della Xl legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e i successivi aggiornamenti, e la declinazione dello stesso nella missione 11 – Soccorso Civile, Ter.1101 – Sistema di Protezione Civile, risultato atteso n. 179 – Interventi per la Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i seguenti allegati, denominati:

– Allegato A: “Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato B: “Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato C: “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato D: “Varianti di carattere non sostanziale”;

– Allegato E: “Modifica della relazione tecnica asseverazione unica per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

– Allegato F: “Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

2. di demandare alla competente Direzione Generale l’adozione dei provvedimenti necessari:

a) ad aggiornare la Relazione Tecnica Asseverazione Unica, al fine di recepire le modifiche introdotte dall’Allegato E alla presente deliberazione;

b) a dare puntuale applicazione al presente atto;

3. di prevedere un periodo di monitoraggio dell’applicazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2021, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei Soggetti coinvolti (comuni, Anci, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

4. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorra dal 8 marzo 2021;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

Allegato A – INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Premessa

Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);

2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Per tale tipologia di interventi, il comma 3 del medesimo articolo 94 bis, prevede l’obbligo di acquisire prima dell’inizio dei lavori sia il titolo abilitativo all’intervento edilizio sia la preventiva autorizzazione sismica ai sensi del c. 1 dell’art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001, fatto salvo quanto previsto – in tema di silenzio assenso – dal successivo c. 2 bis del medesimo articolo.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, previsto dal c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, ha fornito, in termini di carattere generale, una definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità.

Nel successivo paragrafo vengono definiti gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità nel territorio regionale.

Elenco degli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità

La macrocategoria degli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini di carattere generale, comprende, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio. Per questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti ad accurati controlli.

1. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g).

In questa categoria sono compresi gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati nel territorio di amministrazioni comunali con valori di accelerazione massima su suolo rigido ag (l’accelerazione massima da considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al capitolo 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni) superiori a 0,20g, in conseguenza della particolare complessità insita in un progetto di miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche. In questi casi infatti la progettazione dell’intervento non può prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un’accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.

In Regione Lombardia attualmente questa categoria non trova applicazione in quanto il territorio non prevede località in zona 1 né contempla per le località in zona 2 valori di accelerazione ag maggiori di 0,20g, come definito con la d.g.r. 11 luglio 2014, n. 2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3. Comma 8, lett. D)”.

2 – Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

In questa categoria sono comprese le nuove costruzioni, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, escluso quelle in classe d’uso 1, che si caratterizzano per la particolare complessità della concezione strutturale dovuta alla presenza di soluzioni atipiche, riconducibili ai seguenti aspetti:

a) geometrie non usuali, non interpretabili con i classici schemi reticolari o a telaio, come nel caso di superfici curve a sviluppo bi o tridimensionale;

b) la imprescindibile necessità di svolgere le analisi strutturali in ambito non lineare per materiale o geometria;

c) la necessità di analisi dinamiche complesse, come nel caso di speciali sistemi di smorzamento, sistemi a controllo attivo (TMD o altro sistema non normato) o di vibrazioni autoeccitate da fluidi in movimento (vento, moto ondoso, correnti di fiume, ecc.) non inquadrabili nelle verifiche analitiche previste dalle NTC 2018;

d) soluzioni strutturali speciali concepite per il contenimento di grandi masse di terreno o di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione);

3 – Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

In questa categoria sono compresi, come già indicato con Circolare regionale 28 gennaio 2020 – n. 1, “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”, tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico eseguiti sulle costruzioni esistenti, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, relativi a tipologie di opere individuati dal decreto regionale d.d.u.o. n. 7237 del 22 maggio 2019 “Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 – Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003”.

Allegato B – INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Premessa

Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);

2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, prevede, in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 94 bis non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo 94 bis e, pertanto, non è prevista l’acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all’art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001 neanche nei casi in cui l’intervento sia localizzato in comuni in zona sismica 2.

In base al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, previsto dal c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, la macrocategoria interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. Sono opere ed interventi per le quali, nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale.

Nel successivo paragrafo, vengono definiti gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità nel territorio regionale.

Elenco degli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

La macrocategoria interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ricomprende, per differenza, tutte le opere che non possono essere considerate “rilevanti”, ai sensi dell’Allegato A, non possono essere considerate “prive di rilevanza”, ai sensi dell’Allegato C, e che non possono essere considerate “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e dell’articolo 6 della l.r. 20/2020.

Questa macrocategoria di interventi, , come già indicato con Circolare regionale 28 gennaio 2020 – n. 1, “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”, anche quando realizzati in comuni ricadenti in zona sismica 2, e a maggior ragione quando realizzati in comuni in zona sismica 3 e 4, è sottoposta esclusivamente a comunicazione di deposito sismico, per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 9 quater del D.L. 123/2019, convertito con modificazioni dalla legge 156/2019, e del combinato disposto dei sopra richiamati commi 3 e 4 dell’articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001.

1 – Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.

In questa categoria sono compresi, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati nel territorio di amministrazioni comunali con valori di accelerazione massima su suolo rigido ag minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di ag compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica, ma esclusivamente a comunicazione di deposito sismico.

2 – Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3).

In questa categoria rientrano gli interventi definiti al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, “Riparazione o intervento locale», anche quando realizzati su edifici di interesse strategico e su opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché su edifici e su opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati in zona sismica 2.

Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e dal corrispondente paragrafo C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n. 7.

3 – Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2).

In questa categoria rientrano tutte le nuove costruzioni «usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo.

Un elemento discriminante ai fini dell’attribuzione di un intervento a questa categoria non può essere quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l’alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per sé un elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli dimensioni può essere molto semplice nella sua concezione strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entità potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali.

3-bis) – Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018.

In questa categoria rientrano le nuove costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che, a differenza della categoria b), n. 3, si caratterizzano, per la loro specifica funzione e sotto il profilo della sicurezza, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze.

Allegato C – INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Premessa

Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo della pubblica incolumità;

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, prevede, in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001 che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 94 bis non si applicano per lavori relativi ad interventi “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera c) e, pertanto, non è prevista l’acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all’art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001 neanche nei casi in cui l’intervento è localizzato in comuni in zona sismica 2.

In base al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, previsto dal c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, la macrocategoria interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi che per caratteristiche strutturali, dimensione, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio.

Nel successivo paragrafo, al fine di adottare specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida sopra richiamate, ai sensi del c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e dell’articolo 5 della l.r. 20/2020, vengono individuati gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità nel territorio regionale.

Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

La macrocategoria interventi di “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ricomprende, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato.

Rientrano in questa categoria gli interventi relativi ad elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.

Non rientrano in questa categoria, invece, le “attività di edilizia libera” non necessitanti di alcun titolo abilitativo, individuate all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, per la cui realizzazione, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 20/2020, non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 dello stesso D.P.R. 380/2001 né si applica la normativa sismica regionale (l.r. 33/2015), fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

1. Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;

2. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.2 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 m2, comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,50 m;

3. Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2;

4. Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m2, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;

5. Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2;

6. Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;

7. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2;

8. Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra ≤ 2,50 m (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilita e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle;

9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi;

10. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m;

11. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m;

12. Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m3;

13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;

14. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2;

15. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m2;

16. Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie ≤ 15 m2 e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m;

17. Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 3,00 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;

18. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m2;

19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 15 m;

20. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;

21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m2;

22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;

23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;

24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;

25. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;

26. Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;

27. Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell’orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo ≤10% dello stato attuale;

28. Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 2.50 m2 e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell’apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;

29. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2, con carico variabile ≤ 2 kN/m2, di superficie totale ≤ 20 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante;

30. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m2, carico variabile ≤ 3 kN/m2;

31. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,25 kN/m2 e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);

32. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio;

33. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

Per i soli interventi, sopra indicati, comprendenti strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001, e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), gli elaborati progettuali inerenti alla pratica edilizia (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 222/2016, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020), dovranno ricomprendere una relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.

Procedura di presentazione del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici mediante l’utilizzo della modulistica edilizia unificata

Il presente paragrafo disciplina le modalità di presentazione della modulistica edilizia unificata, che per gli interventi privi di rilevanza, con il correlato titolo abilitativo all’intervento edilizio, assume validità anche agli effetti del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001.

Le linee guida del M.I.T. (di cui al DM del 30 aprile 2020) prevedono, per gli interventi privi di rilevanza, la possibilità di essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

A tal fine la l.r. 20/2020, art. 5, commi 1 e 2, prevede che:

• gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all’intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, siano esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 33/2015;

• fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al punto precedente, il titolo abilitativo all’intervento edilizio, corredato dalla richiamata asseverazione, abbia validità anche agli effetti del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001”.

La “Relazione Tecnica Asseverazione Unica”, modificata per poter rispondere a quanto previsto dall’art. 5 della l.r. 20/2020, come previsto dall’Allegato E, dovrà indicare puntualmente in quali delle tipologie di interventi privi di rilevanza, riportati nell’elenco sopra indicato, ricadono le opere progettate e dovrà essere corredata dalla dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato (Allegato F) e, qualora l’intervento interessi anche strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001 e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), dalla relazione di calcolo e da elaborati grafici esplicativi a firma di tecnico abilitato.

La “Relazione Tecnica Asseverazione Unica” (Allegato E) e la “Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” (Allegato F), in Lombardia, costituiscono i soli contenuti, a fini sismici, del preavviso scritto di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, rispettando, per gli interventi privi di rilevanza, la ratio sottesa al principio fondamentale della “denuncia lavori” dello stesso articolo 93, in considerazione dell’altrettanto fondamentale esigenza di semplificare le procedure che dichiaratamente non comportino, per l’irrilevanza degli interventi che ne sono oggetto, pericolo per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Qualora l’intervento edilizio preveda anche opere “rilevanti” o “di minore rilevanza”, gli interventi di cui al presente allegato dovranno essere contenuti nella pratica sismica di tali opere.

Disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001

In relazione alla disciplina dei controlli, considerato quanto previsto dall’articolo 94 bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001, e dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 20/2020, gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, individuati ai sensi del presente allegato, dovranno essere sottoposti da parte delle Amministrazioni comunali, o da parte della Regione, laddove competente ai sensi della l.r. 33/2015 (art. 2, comma 2), alle procedure previste dall’allegato H della D.G.R. 5001/16, con particolar riferimento alle modalità definite al paragrafo 2 “Modalità di selezione”, punto 2.2. “Controllo a campione”, al paragrafo 3 “Criteri per la determinazione dei campioni di cui al punto 2.2”, nella medesima percentuale prevista per le categorie di opere individuate ai punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, pari al 5% del totale dei progetti presentati, e al paragrafo 4 “Modalità di svolgimento del sorteggio”.

Il controllo dovrà verificare prioritariamente che gli interventi presentati con le modalità del presente allegato siano effettivamente interventi “privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”.

Allegato D – VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Premessa

A seguito della conversione in legge del D.L. 32/2019, decreto “Sblocca Cantieri”, le “varianti di carattere non sostanziale”, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001, non sono soggette al preavviso scritto di cui all’art. 93, comma 1, dello stesso D.P.R. 380/2001.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, previsto dal c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, nel definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, sottolinea come un intervento sia sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza, assegnando particolare rilievo alla definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale.

Pertanto, la realizzazione delle varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, non necessitano di preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale o dell’autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

L’appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto di precise disposizioni di leggi e regolamenti sotto gli aspetti urbanistici-architettonici e gli aspetti legati alla sicurezza; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti non sostanziali in corso d’opera relative sia agli interventi di nuova costruzione, sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Nel successivo paragrafo, al fine di individuare ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale esposto nelle Linee Guide sopra richiamate ai sensi del c. 2 dell’art. 94 bis e all’Allegato D “Modalità e criteri per l’individuazione delle varianti di cui all’art. 5, comma 1, della l.r. 33/2015” della D.g.r. 5001/2016, nonché ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), della l.r. 20/2020, vengono definiti i requisiti e le caratteristiche per l’individuazione delle varianti di carattere non sostanziale nel territorio regionale.

Requisiti e caratteristiche per l’individuazione delle varianti di carattere non sostanziale

Si definiscono varianti di carattere non sostanziali, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, quelle varianti che intervengono solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Come previsto anche dall’Allegato D della D.g.r. 5001/2016, le varianti in corso d’opera che non comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità e che non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario, verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, possono essere considerate “di carattere non sostanziale” qualora non comportino:

a) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;

b) un aumento del volume o della superficie nonché dell’altezza dell’edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell’intera struttura e/o sottostruttura;

c) una risposta sismica significativamente diversa.

Rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) e c), di cui di cui sopra, e pertanto non possono essere ritenute varianti di carattere non sostanziale, quelle modifiche progettuali che:

1. sono in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della struttura, comportando variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture stesse o della loro duttilità, quali l’adozione di materiali strutturali o tipologie costruttive diversi da quelli previsti nel progetto iniziale;

2. introducono modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale, quali: modifiche all’organismo strutturale per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra; creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni; modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura; creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e nelle caratteristiche degli elementi non strutturali;

3. introducono modifiche: nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; nelle dimensioni di elementi strutturali sismo-resistenti; nella distribuzione delle masse; portano ad un aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze;

4. comportano variazioni del fattore di struttura oppure modifiche in aumento delle classi d’uso e/o della vita nominale delle costruzioni;

5. comportano il passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle N.T.C. 2018.

Rientrano, infine, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui all’Allegato C del presente decreto.

Allegato E – MODIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE UNICA PER INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Premessa

La l.r. 20/2020, all’art. 5, prevede che:

• gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all’intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, siano esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 33/2015;

• fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al punto precedente, il titolo abilitativo all’intervento edilizio, corredato dalla richiamata asseverazione, abbia validità anche agli effetti del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001”.

Di seguito viene riportata la sezione della Relazione Tecnica Asseverazione Unica modificata per poter recepire quanto previsto dal citato art. 5 della l.r. 20/2020 e dall’Allegato C della presente deliberazione di giunta regionale.

Modifica della sezione 12 della Relazione Tecnica di Asseverazione Unica

12) Interventi strutturali e non strutturali e aspetti sismici da compilare si O no O

12.1 Aspetti sismici

12.1.1 O L’intervento non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93, 94 e 94bis del D.P.R. n. 380/2001.

12.1.2 O L’intervento, ai sensi dell’Allegato C della D.G.R. XXXX/2021, prevede esclusivamente opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94 bis comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e pertanto, ai sensi delle Linee guida approvate con Decreto Ministeriale 30 Aprile 2020 e dei commi 1 e 2 dell’art. 5 della L.R. 20/2020, il titolo abilitativo all’intervento edilizio, di cui al Modulo Unico Titolare cui è allegata la presente Relazione Tecnica di Asseverazione Unica, con a corredo relativa dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato, ha validità ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 D.P.R. n. 380/2001.

L’intervento prevede le seguenti opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

□ Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;

□ Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.2 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 m2, comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,50 m;

□ Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2;

□ Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m2, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;

□ Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2;

□ Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;

□ Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2;

□ Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra ≤ 2,50 m (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilita e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle;

□ Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi;

□ Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m;

□ Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m;

□ Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m3;

□ Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;

□ Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2;

□ Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m2;

□ Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie ≤ 15 m2 e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m;

□ Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 3,00 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;

□ Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m2;

□ Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 15 m;

□ Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;

□ Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m2;

□ Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;

□ Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;

□ Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;

□ Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;

□ Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;

□ Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell’orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo ≤10% dello stato attuale;

□ Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 2.50 m2 e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell’apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;

□ Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2, con carico variabile ≤ 2 kN/m2, di superficie totale ≤ 20 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante;

□ Realizzazione di singolo soppalco all’interno di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m2, carico variabile ≤ 3 kN/m2;

□ Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,25 kN/m2 e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);

□ Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio;

□ Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

12.1.3 O L’intervento, ai sensi dell’Allegato B della D.G.R. XXXX/2021, prevede esclusivamente opere di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall’art. 94 bis comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, soggette a comunicazione di deposito ai sensi degli articoli 93, 94bis comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della L.R. 33/2015, nonché dell’art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:

12.1.3.1 O si presenta contestualmente la comunicazione di deposito sismico e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata).

12.1.3.2 O la comunicazione di deposito sismico è già stata presentata presso ___________ prot. n. ___________ in data ___________ .

12.1.3.3 O la comunicazione di deposito sismico verrà presentata prima dell’inizio dei lavori.

12.1.4 O L’intervento, ai sensi dell’Allegato A della D.G.R. XXXX/2021, prevede esclusivamente opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall’art. 94 bis comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, soggette ad autorizzazione sismica ai sensi degli art. 93, 94 e 94bis comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 6 e 8 della L.R. 33/2015, nonché dell’art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:

12.1.4.1 O si presenta contestualmente l’istanza di autorizzazione sismica e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata).

12.1.4.2 O l’istanza per l’autorizzazione sismica è già stata presentata presso ___________ prot. n. ___________ in data ___________.

12.1.4.3 O l’autorizzazione sismica è già stata ottenuta da ___________ con prot. n. ___________ in data ___________.

12.1.4.4 O l’autorizzazione risulta già acquisita per effetto del formarsi del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 94, comma 2 bis, del d.p.r. 380/2001, a seguito di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione sismica presso ___________

prot. n. ___________ in data ___________.

12.1.4.5 O l’autorizzazione sismica verrà acquisita prima dell’inizio dei lavori.

12.1.5 O L’intervento, ai sensi dell’Allegato D della D.G.R. XXXX/2021, costituisce una variante non sostanziale al progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato a ___________ con prot. n. ___________ in data ___________ e pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 3, lettera c), della L.R. 20/2020 e delle Linee guida approvate con Decreto Ministeriale 30 Aprile 2020, non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001.

12.1.6 O L’intervento, ai sensi dell’Allegato D della D.G.R. 5001/2016, costituisce una variante sostanziale al progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato a ___________ con prot. n. ___________ in data ___________ relativo ad opere di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall’art. 94 bis comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, soggette a comunicazione di deposito sismico ai sensi degli articoli 93, 94bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della L.R. 33/2015, nonché dell’art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:

12.1.6.1 O si presenta contestualmente la comunicazione di deposito sismico e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata)

12.1.6.2 O la comunicazione di deposito sismico è già stata presentata presso ___________ prot. n. ___________ in data ___________.

12.1.6.3 O la comunicazione di deposito sismico verrà presentata prima dell’inizio dei lavori.

12.1.7 O L’intervento, ai sensi dell’Allegato D della D.G.R. 5001/2016, costituisce una variante sostanziale al progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato a ___________ con prot. n. ___________ in data ___________ relativo ad opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall’art. 94 bis comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 soggette ad autorizzazione sismica ai sensi degli articoli 93, 94 e 94bis comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 6 e 8 della L.R. 33/2015, nonché dell’art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:

12.1.7.1 O si presenta contestualmente l’istanza di autorizzazione sismica e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata)

12.1.7.2 O l’istanza per l’autorizzazione sismica è già stata presentata presso ___________ prot. n. ___________ in data ___________ .

12.1.7.3 O l’autorizzazione sismica è già stata ottenuta da ___________ con prot. n. ___________ in data ___________ .

12.1.7.4 O l’autorizzazione risulta già acquisita per effetto del formarsi del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 94, comma 2 bis, del d.p.r. 380/2001, a seguito di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione sismica presso ___________ prot. n. ___________ in data ___________.

12.1.7.5 O l’autorizzazione sismica verrà acquisita prima dell’inizio dei lavori.

Inoltre, la sezione 12 del “Quadro riepilogativo della documentazione allegata alla relazione tecnica di asseverazione” dovrà essere integrata con:

• “Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” (Allegato F della D.G.R. XXXX/2021), da indicare ove ricorra la fattispecie;

• Comunicazione degli estremi (protocollo, data) dell’attestazione, ove richiesta, dello sportello unico per l’edilizia sul decorso dei termini del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Allegato F – DICHIARAZIONE ASSEVERATA DEL PROGETTISTA STRUTTURALE ABILITATO RELATIVA AGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

OGGETTO: Dichiarazione asseverata relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità allegata alla Relazione tecnica di asseverazione unica per la richiesta o presentazione di □ CILA / □ SCIA / □ SCIA alternativa / □ PdC per l’intervento di cui al/ai punto/i ………. dell’allegato C alla D.g.r. XXXX/2021

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME

residente a , Prov. , Indirizzo , n. , CAP

C.F. P.IVA

TEL. E-MAIL PEC

Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale

Prov. N° ISCR.

in qualità di Progettista strutturale

dell’intervento ubicato in Comune di Località

Indirizzo n° CAP

Piano Interno Foglio Mappale/i

DICHIARA

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale,

1. che l’intervento è privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità in quanto rientra in uno o più dei casi specificamente elencati dall’Allegato C alla D.G.R. n. XXXX/2021 corrispondente/i al punto o ai punti (da 1 a 32 dell’allegato C alla D.G.R. n. XXXX/2021);

specificare sinteticamente, in base agli elaborati tecnici presentati, la riconducibilità dell’intervento a tale fattispecie, tenuto conto degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. XXXX/2021 e al relativo allegato C “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

2. che l’intervento è privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, pur non essendo ricompreso tra i casi specificamente elencati nei punti da 1 a 32 dell’Allegato C alla D.G.R. n. XXXX/2021, in quanto non costituisce pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici poiché (si possono selezionare uno o più sottopunti):

□ non incidente in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio;

□ privo di rilevanza strutturale;

□ presenta oggettivi caratteri di facile amovibilità oppure in ragione della temporaneità

dell’installazione;

□ presenta parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone;

□ interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti al punto 1, e per i quali siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento;

□ altre motivazioni comunque comprovanti la riconducibilità dell’intervento tra quelli privi di rilevanza ai fini sismici;

motivare sinteticamente, in base agli elaborati tecnici presentati, la riconducibilità dell’intervento agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. XXXX/2021 e al relativo allegato C “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”:

……………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………………………………………………………………..;

Alla presente dichiarazione asseverata sono allegati, in caso di interventi strutturali:

□ relazione di calcolo

□ elaborati grafici esplicativi

Il progettista strutturale abilitato

_______________

(firma)

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