DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA PER LAVORI CON AMIANTO
Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 5
Legge Regionale 10/02/2026 , n. 5
Il testo fornisce indicazioni operative in attuazione del D.Lgs. 81/2008, definendo ruoli, responsabilità e procedure a carico di datori di lavoro, operatori e organismi di controllo.
Legge Regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 5
Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto
Art. 1 – Finalità e campo di applicazione
1. La presente legge indica le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi.
2. Ai fini della presente legge il termine “amianto” designa i silicati fibrosi, così come definiti dall’articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
4. In caso di dubbio sulla presenza di amianto, si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.
Art. 2 – Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale
1. Quando i rischi di esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati con misure tecniche o di protezione collettiva, il datore di lavoro fornisce idonei DPI per le vie respiratorie, ai sensi dell’articolo 251 del d.lgs. 81/2008.
2. La scelta e la gestione dei DPI avvengono secondo i criteri di cui al Capo II della presente legge.
3. Regione Lombardia indica ulteriori criteri per altre tipologie di DPI in relazione al progresso tecnologico.
Art. 3 – Clausola di salvaguardia
1. I criteri diversi da quelli indicati nella presente legge devono garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore.
Art. 4 – Funzioni delle ATS
1. Le Agenzie di tutela della salute (ATS) svolgono attività di prevenzione, tutela e controllo sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto, nonché sulla verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie, della formazione e dell’addestramento del personale.
Art. 5 – Scelta dell’apparecchio di protezione respiratoria (APVR)
1. In funzione del livello di concentrazione delle polveri, sono individuati dispositivi differenti per:
a) polvere di primo livello;
b) polvere di secondo livello;
c) polvere di terzo livello.
Sono elencati respiratori filtranti, dispositivi a ventilazione motorizzata e respiratori isolanti, conformi alle norme UNI EN vigenti.
Art. 6 – Collaudo, cura e manutenzione dei respiratori
1. Prima di ogni utilizzo sono effettuati controlli delle condizioni generali, del corretto funzionamento e un test di adattabilità (fit-test),
secondo la norma UNI 11719:2025.
2. Dopo l’uso, i respiratori sono decontaminati con modalità idonee a prevenire la dispersione di polveri.
3. Il datore di lavoro è responsabile dei controlli periodici e della registrazione delle sostituzioni dei filtri.
Art. 7 – Addestramento
1. Prima dell’utilizzo degli APVR è obbligatorio un addestramento specifico tramite soggetto formatore accreditato.
Art. 8 – Aggiornamento norme
1. Le norme richiamate sono quelle vigenti secondo la legislazione nazionale e le edizioni UNI più recenti.
Art. 9 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10 – Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato esclusivamente dalla pubblicazione sul BURL.
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Testo elaborato da CED INGEGNERIA, società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi anche di organizzazione dei layout industriali





