Home | Norme Tecniche | Sicurezza | Disposizioni che si applicano agli spettacoli e alle manifestazioni fieristiche

Disposizioni che si applicano agli spettacoli e alle manifestazioni fieristiche

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 luglio 2014

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività
Data di pubblicazione del “DM 22/07/2014” sulla GU n. 183 dell’ 8 agosto 2014

SOMMARIO

Premessa
CAPO I – SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI
Articolo 1 – Campo di applicazione

Articolo 2 – Particolari esigenze
Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008
Articolo 4 – Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008
CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Articolo 5 – Definizioni

Articolo 6 – Campo di applicazione
Articolo 7 – Particolari esigenze
Articolo 8 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008
Articolo 9 – Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008
Articolo 10 – Monitoraggio e pubblicazione
Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea
Allegato II – Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f)
Allegato III – Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento
Allegato III.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008
Allegato IV – Informazioni minime sul quartiere fieristico
Allegato V – Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche
Allegato VI – Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche
Allegato VI.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;
VISTO l’articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all’articolo 88, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.
SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;
CONSIDERATE le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche

DECRETANO:

CAPO I – SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI

Articolo 1 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Articolo 2 – Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 2.
b) per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui all’allegato I;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008;
e) ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81del 2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008.
Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II;
g) non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008;
h) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti dall’allegato III;
i) ai fini dell’articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
j) ai fini dell’articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

Articolo 4 – Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2:
a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Articolo 5 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un’area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell’Espositore;
f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica;
g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;
i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

Articolo 6 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008,
fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in
caso di:
a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a
100 m2;
c) tendostrutture strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate
secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva,
compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di
altezza rispetto a un piano stabile.

Articolo 7 – Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all’articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;
h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

Articolo 8 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 6, comma 2;
b) per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende:
il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all’articolo 6, comma 2, limitatamente all’ambito di esplicazione dei richiamati poteri;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all’articolo 6, comma 2;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008;
e) ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008.
Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II;
g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall’allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all’allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall’organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell’allegato V;
h) non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008;
i) la recinzione di cantiere di cui all’articolo 96, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;
j) ai fini dell’articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
k) ai fini dell’articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

Articolo 9 – Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008
1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all’articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

Articolo 10 – Monitoraggio e pubblicazione
1. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.

2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea

1. Le informazioni minime concernenti il sito di installazione dell’opera temporanea sono di seguito riportate:
a) dimensioni del luogo di installazione dell’opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l’opera temporanea e le relative attrezzature;
b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall’opera temporanea;
c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

Allegato II – Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f)

Scarica qui

Allegato III – Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:
1. non operano:
a) la lettera i) del punto 1.1.1.;
b) le lettere i) e n) del punto 2.2.2.;
c) le lettere b); b-bis); d); e); f); g); l); m) del punto 2.2.3.;
d) il punto 3.1.;
e) la lettera e) del punto 3.2.1.;
f) il punto 3.2.2.;
g) la lettera d) del punto 4.1.1.;
h) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:
a) il punto 2.1.4. è sostituito con il seguente:
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria;
b) il punto 2.1.5. è sostituito con il seguente: 2.1.5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell’allegato III.1;
c) il punto 2.2.1. è sostituito con il seguente: 2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato I, in relazione:
a) alle caratteristiche dell’area di cantiere;
b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
d) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente: 2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;
e) il titolo 3. è sostituito con il seguente: 3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
f) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente: 3.2. – Contenuti minimi;
g) la lettera d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente: d) l’elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;

Allegato III.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:
a) il punto 1. è sostituito con il seguente: 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere;
b) il punto 2. è sostituito con il seguente: 2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo.

Allegato IV – Informazioni minime sul quartiere fieristico

1. Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall’organizzatore relativamente:
a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;
b) alla viabilità;
c) alla logistica in generale;
d) agli impianti a rete fissa installati.

Allegato V – Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche

1. Il documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, è specifico per ogni manifestazione fieristica, i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all’articolo 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo al contesto e al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno:
a) Orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
b) Caratteristiche del quartiere fieristico;
c) Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;
d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;
e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;
f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.

Allegato VI – Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche

Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, i contenuti minimi dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

1. non operano:
a) la lettera i) del punto 1.1.1.;
b) le lettere i) e n) del punto 2.2.2.;
c) le lettere b); b-bis); d); e); f); g); l); m) del punto 2.2.3.;
d) il punto 3.1.;
e) la lettera e) del punto 3.2.1.;
f) il punto 3.2.2.;
g) la lettera d) del punto 4.1.1.;
h) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.

2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:
a) la lettera a) del punto 1.1.1. è sostituita con la seguente:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di ideazione/studio delle strutture allestitive in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. L’ ideazione/studio delle strutture allestitive è effettuata nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) il punto 2.1.4. è sostituito con il seguente: 2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria;
c) il punto 2.1.5. è sostituito con il seguente: 2.1.5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell’allegato VI.1;
d) il punto 2.2.1. è sostituito con il seguente: 2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui agli allegato IV e V, in relazione:
a) alle caratteristiche dell’area di cantiere;
b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
e) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente: 2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;
f) il titolo 3. e sostituito dal seguente: 3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA;
g) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente: 3.2. – Contenuti minimi;
h) la lettera d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente: d) l’elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;
i) la lettera g) del punto 4.1.1. è sostituita dalla seguente: g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti e attrezzature;

Allegato VI.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, i contenuti minimi dell’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:
a) il punto 1. è sostituito con il seguente: 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo qualora non predisposti dal gestore;
b) il punto 2. è sostituito con il seguente: 2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo qualora non predisposti dal gestore.

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più