Zonizzazione 2025 Lombardia per la valutazione della qualità dell’aria
- Delibera G.R. Lombardia 01/12/2025
Delibera 01/12/2025 – Zonizzazione Lombardia 2025
– Premessa
Zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 155/2010: approvazione della zonizzazione per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi e aggiornamento della zonizzazione per la protezione della salute umana.
Premessa
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• le Direttive (UE) 2008/50/CE e 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n . 155 «Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa»;
Viste inoltre:
• la legge regionale 11/12/06, n . 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;
• le dd .g .r . n . 593 del 11 settembre 2013 e n . 449 del 2 agosto 2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;
Premesso che il d .lgs . 155/2010:
• istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, garantendo l’applicazione di metodi e criteri comuni per la valutazione dell’aria ambiente su tutto il territorio nazionale;
• all’articolo 1, comma 4, stabilisce che la zonizzazione del territorio è «il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente», le cui modalità di svolgimento sono individuate sulla base della classificazione delle zone medesime e mediante l’attuazione di uno specifico programma di valutazione. Prevede, inoltre, che la valutazione della qualità dell’aria ambiente sia «il presupposto per l’individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti»;
• all’articolo 3, comma 2, stabilisce che alla zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, provvede la Regione, in conformità alle disposizioni ed ai criteri indicati nel medesimo decreto legislativo;
• all’appendice 1 prevede che «nel processo di zonizzazione, ai fini della protezione della salute umana, si deve procedere, in primo luogo, all’individuazione degli agglomerati e, successivamente, all’individuazione delle altre zone»;
• all’appendice 1 prevede inoltre che «la zonizzazione relativa alla valutazione della qualità dell’aria con riferimento alla vegetazione ed agli ecosistemi non corrisponde necessariamente a quella relativa alla valutazione della qualità dell’aria con riferimento alla salute umana. Ai fini di tale zonizzazione le regioni e le province autonome individuano zone sovraregionali ai sensi dell’articolo 3, comma 4»;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n . 2605 del 30 novembre 2011, è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, in adeguamento ai disposti del suddetto d .lgs . 155/2010, andando a sostituire la precedente zonizzazione approvata con la d .g .r . n . 5290 del 2 agosto 2007;
Considerato, inoltre, che la citata zonizzazione, approvata con la d .g .r . n . 2605/2011, ha individuato in allegato 1 le zone sulla base degli obiettivi per la protezione della salute umana mentre per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi si è rimasti in attesa delle linee di indirizzo da prodursi a livello nazionale;
Preso atto che:
• in data 20 febbraio 2024, il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all’articolo 20 del d .lgs . 155/2010, coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha presentato l’attività svolta dal sottogruppo tecnico attivato nel 2022 (nota prot . n . 0020512 del 18 febbraio 2022), coordinato dall’ARPA Lombardia, con la partecipazione di Regioni, Province Autonome, ARPA, ISPRA ed ENEA, per la predisposizione di una proposta di zonizzazione del territorio nazionale in riferimento alla protezione della vegetazione e degli ecosistemi;
• con nota prot . n . 69859 del 15 aprile 2024, il MASE ha trasmesso alle Regioni la versione finale della documentazione che costituisce la base per la predisposizione dei progetti regionali di zonizzazione e classificazione per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi di cui all’articolo 3 del d .lgs . 155/2010, da sottoporre alla successiva valutazione da parte del MASE e dell’ISPRA;
• con nota prot . n . T1 .2025 .0167657 del 27 ottobre 2025, ARPA Lombardia ha trasmesso alla Direzione competente Ambiente e clima la proposta di zonizzazione regionale per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi, discendente dalla proposta nazionale;
Considerato che la proposta di zonizzazione per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi presentata da ARPA:
• individua i criteri utilizzati e basati sulla zonizzazione per la protezione salute umana vigente, sull’orografia e altimetria e sulle caratteristiche di copertura e uso del suolo;
• utilizza come base la zonizzazione prevista per la protezione della salute valida per l’inquinante ozono;
• prevede l’individuazione di una Zona E – Pianura Vegetazione (individuata dall’unione della zona A di pianura ad elevata urbanizzazione, della zona B di Pianura e dei tre agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia), una Zona F – Prealpi e Appennino Vegetazione (individuata dall’unione della Zona C1 – Prealpi e Appennino con le porzioni di zona D
– Fondovalle incluse in essa) e una Zona G – Montagna Vegetazione (individuata dall’unione della Zona C2 – Montagna con la porzione di zona D – Fondovalle inclusa in essa);
Ritenuto che tale proposta di zonizzazione sia coerente con la proposta nazionale inviata dal MASE nonché con le previsioni contenute all’interno della nuova Direttiva UE 2024/2881 sulla qualità dell’aria, in attesa di recepimento nazionale;
Preso atto dell’approvazione – successivamente alla delibera che definisce la zonizzazione vigente di cui alla d .g .r . n . 2605/2011 – delle leggi istitutive di nuovi comuni, a seguito di fusione o incorporazione, e della conseguente riduzione del numero dei comuni lombardi da 1 .546 (alla data del 1° gennaio 2010) agli attuali 1 .502;
Ritenuto necessario procedere con l’aggiornamento della individuazione dei comuni all’interno delle diverse zone/agglomerati come individuati con la zonizzazione per la protezione della salute umana approvata con la d .g .r . n . 2605/2011 per allinearsi alla situazione attuale, sulla base dei seguenti criteri:
• conferma della collocazione nella medesima zona o agglomerato nel caso di fusione tra comuni che appartenevano già originariamente alla stessa zona o agglomerato;
• collocazione nella zona o agglomerato in cui risultava collocato il comune prima della fusione con il maggior numero di abitanti;
Richiamati i criteri per l’individuazione delle diverse zone e degli agglomerati ai fini della zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria ai fini della protezione della salute determinati dalla d .g .r . n . 2605/2011;
Considerato che il comune di S . Giuliano Milanese, collocato attualmente in zona A e posto sul confine dell’agglomerato di Milano, trova maggiore coerenza con i requisiti di appartenenza all’interno dell’agglomerato di Milano in quanto caratterizzato da:
• contiguità con l’agglomerato di Milano;
• una popolazione superiore a 30 .000 abitanti – pari a 39 .690 abitanti al 31 dicembre 2023 – incrementata dal 2010 di circa il 10%;
• un’alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;
• una elevata densità di emissioni di polveri sottili (PM10), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV);
• una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi
di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
Valutato che il cambio di zona non modifica l’applicazione dei provvedimenti vigenti a tutela della qualità dell’aria in quanto il comune di S . Giuliano Milanese, avendo più di 30 .000 abitanti, è collocato già tra quelli oggetto delle limitazioni del traffico permanenti e temporanee;
Ritenuto pertanto di collocare il comune di S . Giuliano Milanese all’interno dell’agglomerato di Milano ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente per la protezione della salute umana;
Visto l’allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che stabilisce la zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente individuando le zone e la collocazione al loro interno dei rispettivi comuni per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi e per la protezione della salute umana, ai sensi del d .lgs . n . 155/2010;
Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente e clima di trasmettere, ai sensi dell’art . 3, comma 3, del d .lgs . n . 155/2010, il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l’approvazione della proposta di zonizzazione contenuta in allegato 1 e di recepire le eventuali osservazioni tecniche che dovessero pervenire;
Richiamati inoltre del d .lgs . n . 155/2010:
• l’art . 4 relativo alla classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria che deve essere effettuata dalle regioni almeno ogni cinque anni sulla base delle soglie di valutazione superiore e inferiore per ogni inquinante;
• l’art . 5 relativo alla valutazione della qualità dell’aria ambiente tramite la rete di misura degli inquinanti e che prevede la predisposizione di un programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati il cui progetto deve essere inviato dalle regioni al MASE per la sua approvazione;
Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente e Clima, con il supporto di ARPA Lombardia, in conseguenza alla nuova zonizzazione, di provvedere ai sensi delle Direttive (UE) 2008/50/CE e 2024/2881:
• all’aggiornamento della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria sia per la protezione della salute umana e sia per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi;
• alla predisposizione della proposta di aggiornamento del programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati;
• alla trasmissione del programma di valutazione al MASE per la sua approvazione;
Dato atto che il presente provvedimento non ha risvolti di natura finanziaria;
Visti:
• la legge regionale 7 luglio 2008 n . 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
• i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d .g .r . n . 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
• il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 20 giugno 2023 n . 42/2023 e in particolare l’obiettivo strategico 5 .1 .5 – «Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni»;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www .regione .lombardia .it anche ai sensi dell’art . 40 del d .lgs . n . 33/2013;
Richiamate integralmente le premesse;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1 . di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che stabilisce la zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente individuando le zone e la collocazione al loro interno dei rispettivi comuni per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi e per
la protezione della salute umana, ai sensi del d .lgs . n . 155/2010; 2 . di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente e clima di trasmettere, ai sensi dell’art . 3, comma 3, del d .lgs . n . 155/2010, il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l’approvazione della proposta di zonizzazione contenuta in allegato 1 e di recepire le eventuali osservazioni tecniche che dovessero pervenire;
3 . di disporre che l’allegato 1 si applichi dalla data di approvazione da parte del MASE della proposta di zonizzazione, sostituendo da tale data l’allegato 1 della d .g .r . n . 2605 del 30 novembre 2011;
4 . di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente e Clima, con il supporto di ARPA Lombardia, in conseguenza alla nuova zonizzazione, di provvedere ai sensi delle Direttive (UE) 2008/50/CE e 2024/2881:
• all’aggiornamento della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria sia per la protezione della salute umana e sia per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi;
• alla predisposizione della proposta di aggiornamento del programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati;
• alla trasmissione del programma di valutazione al MASE per la sua approvazione;
5 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www .regione .lombardia .it anche ai sensi dell’art . 40 del d .lgs . n . 33/2013.
Allegato 1
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE AI SENSI DELL’ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 155/2010 PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEGLI ECOSISTEMI.
Il presente Allegato sostituisce l’Allegato 1 alla d.G.R. n. 2605/2011.
1. Individuazione delle zone per la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D.Lgs. n. 155/2010
A) Ai fini della PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone e agglomerati individuati in base ai criteri di cui
all’Appendice 1 al D.lgs. 155/2010:
Agglomerato di Milano, Agglomerato di Brescia e Agglomerato di Bergamo
Sono caratterizzati da:
– Popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;
– più elevata densità di emissioni di polveri sottili (PM10), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV);
– situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
– alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;
Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione
Individuata dalle aree caratterizzate da:
– più elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV;
– situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
– alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;
Zona B – pianura
Individuata dalle aree caratterizzate da:
– alta densità di emissioni di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A;
– alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
– situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione);
– densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento;
Zona C – montagna
Individuata dalle aree caratterizzate da:
– minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3;
– importanti emissioni di COV biogeniche;
– orografia montana;
– situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;
– bassa densità abitativa;
e suddivisa, relativamente all’inquinante ozono, in:
Zona C1- zona prealpina e appenninica:
Individuata nelle fasce prealpina ed appenninica dell’Oltrepò Pavese, più esposte al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell’ozono;
Zona C2 – zona alpina:
Individuata nella fascia alpina, meno esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura.
Zona D – fondovalle
Individuata dalle aree caratterizzate da:
– porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C ed A poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina,
Val Chiavenna, Val Camonica, Val Seriana e Val Brembana);
– situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (frequenti casi di inversione termica).
B) Ai fini della PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEGLI ECOSISTEMI, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone:
Zona E – Pianura Vegetazione
Individuata dall’unione della zona A di pianura ad elevata urbanizzazione, della zona B di Pianura e dei tre agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia;
Zona F – Prealpi e Appennino Vegetazione
Individuata dall’unione della Zona C1 – Prealpi e Appennino con le porzioni di zona D – Fondovalle incluse in essa;
Zona G – Montagna Vegetazione
Individuata dall’unione della Zona C2 – Montagna con le porzioni di zona D
– Fondovalle incluse in essa.
I criteri utilizzati per l’individuazione delle zone si basano sulla zonizzazione per la protezione salute umana vigente, sulla orografia e altimetria del territorio e sulle caratteristiche di copertura e uso del suolo (tramite l’uso del CORINE Land Cover (CLC). E’ stato incluso tutto il territorio, comprese le aree con codice CLC non di rilievo per la protezione della vegetazione, per garantire la continuità territoriale. Sono state accorpate le aree caratterizzate da copertura del suolo anche differente se l’area risultante è sostanzialmente omogenea dal punto di vista dei livelli di inquinanti attesi.
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2. Individuazione dei Comuni del territorio lombardo all’interno delle zone e degli agglomerati ai fini della protezione della salute e della vegetazione e degli ecosistemi
3. Ripartizione in zone e agglomerati del territorio regionale
4. Zonizzazione del territorio regionale per la protezione della salute per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono: mappa.
5. Zonizzazione del territorio regionale per la protezione della salute per l’ozono: mappa.
6. Zonizzazione del territorio regionale per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi: mappa.





