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Prevenzione incendi Edifici civile abitazione

DM 19/05/2022

Prevenzione incendi Edifici civile abitazione
MINISTERO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, recante «Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell’8 marzo 2022;
Ravvisata la necessità di emanare, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici destinati a civile abitazione di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «76;» è aggiunto il seguente: «77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione;».

2. All’art. 2 -bis , comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente « f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.».

3. All’art. 5, comma 1 -bis , del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera z) , è aggiunta la seguente: « aa) decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successive modificazioni.».

4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.14 – Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di cui all’art. 1.

Art. 4. Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 – CAPITOLO V.14 – EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

V.14.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.

V.14.2 CLASSIFICAZIONI

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani h:
HC: h ≤ 32 m;
HD: h ≤ 54 m;
HE: h ≤ 80 m;
HF: h > 80 m;
2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti, …);
TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, …);
TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento, …);
TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m2 , oppure di superficie lorda ≤ 100 m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 ;
TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400 m2 con carico di incendio specifico qf  1200 MJ/m2 , oppure di superficie lorda ≤ 1000 m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 ;
TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, …);
TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ: altre aree.

V.14.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.14.4 STRATEGIA ANTINCENDIO

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 4.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.13 in merito alle chiusure d’ambito degli edifici civili.
4. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.14.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle aree TA non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco.
2. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
3. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi degli edifici di tipo HE ed HF devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM1 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
4. Ad esclusione degli edifici di tipo HE ed HF, è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) nei percorsi d’esodo degli edifici ove il livello di prestazione per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7) sia incrementato di almeno un livello rispetto a quanto prescritto.

V.14.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti, (capitolo S.2), non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.14-1.

Tabella V.14-1 – Classe di resistenza al fuoco

Compartimenti Attività
HC HD HE HF
Fuori terra 60 90
Interrati 60 90

V.14.4.3 Compartimentazione

1. Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota > -5 m e ≤ 12 m.
2. Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota > 12 m e ≤ 32 m, con massimo dislivello fra i piani ≤ 7 m.
3. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.14-2.

Tabella V.14-2 – Compartimentazione

Aree Attività
HC HD HE HF
TA, TB, TC, TM1 Nessun requisito aggiuntivo
TM2, TO,TT Di tipo protetto
TZ Secondo risultanze della valutazione del rischio

V.14.4.4 Esodo

1. Oltre a quanto previsto nel capitolo S.4, l’affollamento massimo di ciascun locale può essere determinato anche in relazione ad altre disposizioni legislative e regolamentari inerenti a requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.
2. Per piani a quota > 32 m o < -5 m devono essere previste due vie di esodo indipendenti.
3. Oltre a quanto previsto al capitolo S.4, è ammesso omettere dalla verifica delle condizioni di corridoio cieco la porzione di corridoio cieco continua e finale, avente caratteristiche di filtro e massima lunghezza omessa Lom pari a 135 m.

V.14.4.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Devono essere adottate almeno le misure indicate nel presente paragrafo, in sostituzione delle soluzioni conformi previste al capitolo S.5 per tutti i livelli di prestazione.

V.14.4.5.1 Compiti e funzioni

1. Il responsabile dell’attività organizza la GSA tramite:
a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive di cui al paragrafo V.14.4.5.2;
b) per le aree TC, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
c) mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportandone gli esiti in un registro dei controlli;
d) predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d’emergenza;
e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
f) informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive da osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio, anche tramite invio telematico o pubblicazione, nelle aree comuni dell’edificio, di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti:
i. divieti e precauzioni da osservare;
ii. numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza;
iii. istruzioni per garantire l’allarme e l’esodo in caso d’incendio.

2. Negli edifici di tipo HE ed HF, oltre a quanto previsto nel precedente comma, il responsabile dell’attività designa uno o più coordinatori dell’emergenza e comunica loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d’emergenza.
I coordinatori dell’emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti in relazione al livello di rischio dell’attività, e sovrintendere all’attuazione della pianificazione d’emergenza e delle relative misure di evacuazione, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.
Almeno uno dei coordinatori dell’emergenza deve essere sempre presente presso l’attività, oppure deve essere sempre garantito un servizio di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata.
3. Negli edifici di tipo HF, oltre a quanto previsto nei precedenti commi, il responsabile dell’attività predispone ed organizza il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo V.14.4.5.5.
4. In condizioni ordinarie, gli occupanti osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
a) osservano le misure antincendio, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio preventive predisposte dal responsabile dell’attività;
b) non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, gli occupanti attuano quanto previsto nella pianificazione d’emergenza, in particolare le procedure di allarme e di evacuazione.

V.14.4.5.2 Misure preventive

1. Le misure preventive che devono essere attuate consistono almeno in:
a) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
b) garanzia costante di disponibilità delle vie d’esodo, sgombre e sicuramente fruibili;
c) corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
d) riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
e) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …);
f) valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti, …).

V.14.4.5.3 Pianificazione d’emergenza

1. La pianificazione d’emergenza deve riguardare almeno:
a) le istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
b) le istruzioni per diffondere l’allarme a tutti gli occupanti; ove presente l’IRAI, la pianificazione d’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme;
c) le istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di occupanti con specifiche esigenze;
d) le azioni da eseguire per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. sezionamento della distribuzione del gas naturale, …);
e) le informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es. planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con specifiche esigenze, … );
f) il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità previste;
g) il divieto di rientrare nell’edificio fino al termine dell’emergenza.
2. Per gli edifici di tipo HF, la pianificazione d’emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e funzionamento del centro di gestione delle emergenze.

V.14.4.5.4 Preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo

1. Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.
2. Deve essere prevista una pianificazione d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.

V.14.4.5.5 Centro di gestione delle emergenze

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto il centro di gestione delle emergenze per il coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.
2. Il centro di gestione delle emergenze può essere realizzato in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …), preferibilmente di tipo protetto.
3. Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:
a) informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
b) strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, con il personale e con gli occupanti;
c) centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

V.14.4.6 Controllo dell’incendio

1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività, ad esclusione delle aree TA, deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-3.
2. Per la progettazione della rete idranti, se riferita alla norma UNI 10779 e UNI EN 12845, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.14-4.

Tabella V.14-3 – Livello di prestazione per controllo dell’incendio

Aree Tipo attività
HC HD HE HF
Qualsiasi II III
TM2 III
TZ Secondo risultanze della valutazione del rischio

Tabella V.14-4 – Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e UNI EN 12845

Tipo attività Livello di pericolosità Protezione esterna Caratteristiche alimentazione idrica
HC, HD 1 Non richiesta Singola [1]
HE, HF 2 Singola superiore
[1] È consentita l’alimentazione promiscua secondo UNI 10779.

V.14.4.7 Rivelazione ed allarme

1. Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-5.
2. Per gli edifici di tipo HF deve essere previsto anche il sistema EVAC (capitolo S.7).
3. Nelle aree TA degli edifici di tipo HE ed HF, ove non presente IRAI, devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.

Tabella V.14-5 – Livello di prestazione per rivelazione ed allarme

Aree Tipo attività
HC HD HE HF
TB [1] III
TC, TO, TM1 I II III
TM2 III
TT, TZ Secondo risultanze della valutazione del rischio
[1] Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico


V.14.4.8 Operatività antincendio

1. Per edifici di tipo HE e HF, deve essere previsto il livello di’ prestazione IV per l’operatività antincendio (capitolo S.9).

V.14.4.9 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d’incendio.

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