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D.Min. Interno 31/03/2026

Antincendio scuole

Antincendio scuole: adeguamento per fasi e misure transitorie

Il D.M. Interno 31/03/2026 disciplina le tempistiche e le modalità di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici non ancora conformi, introducendo un percorso articolato in due fasi e fissando il termine finale del 31/12/2027. Il decreto definisce inoltre specifiche misure gestionali di mitigazione del rischio da adottare durante il periodo transitorio, in attesa del completamento degli interventi. Particolare rilievo assume il coordinamento tra obblighi tecnici, adempimenti amministrativi e gestione operativa della sicurezza antincendio.

Inquadramento del decreto e ambito di applicazione

Il D.M. Interno 31/03/2026, in vigore dal 9 aprile 2026, interviene in attuazione della proroga legislativa del termine finale di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, fissato al 31 dicembre 2027. Il decreto non introduce una nuova regola tecnica, ma definisce un percorso obbligatorio di adeguamento progressivo per tutte le strutture ancora non conformi.

L’ambito di applicazione comprende scuole di ogni ordine e grado, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti e asili nido con oltre 30 persone. Tali attività rientrano nell’attività n. 67 del D.P.R. 151/2011 e sono classificate in categoria A, B o C in funzione dell’affollamento. Il decreto si inserisce quindi nel quadro della prevenzione incendi già vigente, ma introduce una disciplina operativa transitoria vincolante.

Adeguamento per fasi e obblighi antincendio

Il decreto articola l’adeguamento in due fasi temporali distinte. La prima fase prevede, entro nove mesi dalla pubblicazione (8 gennaio 2027), la presentazione della SCIA attestante il raggiungimento di una soglia minima di sicurezza. La seconda fase prevede il completamento dell’adeguamento entro il 31 dicembre 2027, con presentazione della SCIA finale attestante la piena conformità alla normativa antincendio.

La SCIA deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011. Per le attività di categoria B e C è richiesta la preventiva valutazione del progetto, mentre resta applicabile l’istituto della deroga nei casi di impossibilità di completa conformità alla regola tecnica.

La soglia minima della prima fase riguarda le misure essenziali per l’esercizio in sicurezza, tra cui impianti elettrici, illuminazione di emergenza, sistemi di allarme, estintori, segnaletica e norme di esercizio. Tutte le altre prescrizioni della regola tecnica del 1992 devono essere integralmente rispettate entro il termine finale.

Fase Termine Adempimento
Prima fase Entro 9 mesi dalla pubblicazione (08/01/2027) Presentazione SCIA attestante il raggiungimento della soglia minima di sicurezza
Seconda fase Entro il 31/12/2027 Completamento adeguamento e SCIA finale di conformità

Le misure da completare entro il termine finale riguardano in particolare le caratteristiche costruttive, il comportamento al fuoco, i sistemi di esodo, gli spazi a rischio specifico e i sistemi di protezione attiva.

Misure da completare entro il 31/12/2027 Contenuto tecnico prevalente
Caratteristiche costruttive e comportamento al fuoco Resistenza e reazione al fuoco, compartimentazione, scale, separazioni
Esodo Affollamento, capacità di deflusso, numero e larghezza delle uscite, lunghezza vie di uscita
Spazi a rischio specifico Laboratori, depositi, servizi tecnologici, mense, dormitori, autorimesse
Protezione attiva Rete idranti, sistemi di rivelazione e spegnimento automatico ove richiesti

Il decreto consente inoltre di effettuare l’adeguamento anche secondo il Codice di prevenzione incendi o mediante progetti approvati in deroga, mantenendo tuttavia gli obblighi temporali e la necessità di garantire una soglia minima di sicurezza nella fase intermedia.

Misure gestionali di mitigazione del rischio

Il D.M. Interno 31/03/2026 introduce, come elemento centrale del regime transitorio, l’obbligo di adottare misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio incendio nelle more del completamento degli interventi di adeguamento. Tale obbligo riguarda sia le istituzioni scolastiche sia gli enti locali proprietari degli edifici, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.

Le misure devono essere individuate sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio, che deve considerare le carenze e le non conformità presenti nell’edificio e deve essere conservata agli atti, risultando disponibile in caso di controlli da parte delle autorità competenti. Il decreto richiama espressamente il capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi, come riferimento metodologico per la gestione della sicurezza antincendio in fase transitoria.

Il provvedimento fornisce inoltre un elenco esemplificativo di misure gestionali da adottare, che devono essere calibrate in funzione delle condizioni effettive dell’attività e delle criticità riscontrate. Tali misure riguardano sia aspetti strutturali e organizzativi sia attività operative e formative.

Misura transitoria Indicazione operativa
Limitazione del carico d’incendio Ridurre i materiali combustibili in funzione della reale resistenza al fuoco delle strutture
Rimozione materiali non conformi Eliminare rivestimenti o materiali con caratteristiche inferiori a quelle richieste
Controllo dell’affollamento Garantire compatibilità tra presenza degli occupanti e sistema di esodo, anche mediante riduzione delle presenze
Sorveglianza rafforzata Programmare controlli periodici su condizioni operative, accessibilità e assenza di danni
Potenziamento addetti antincendio Incrementare il personale incaricato, anche con supporto esterno qualificato
Formazione Corso antincendio tipo 3-FOR e conseguimento idoneità tecnica
Informazione e prove Aggiornamento informativo, esercitazioni antincendio aggiuntive e revisione del piano di emergenza

Le misure adottate devono essere integrate nella gestione della sicurezza dell’attività e coordinate con le condizioni operative esistenti, inclusa la presenza di eventuali cantieri. L’attuazione deve essere documentata e monitorata nel tempo, anche mediante registrazione nei sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente.

D. MIN. INTERNO 31/03/2026

Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
G.U. 08/04/2026, n. 81

IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto l’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto»;
Visto il decreto legislativo dell’8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto l’art. 4, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall’art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificati dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola nonché per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2027;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’istruzione;
Visto l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che modifica la denominazione del Ministero dell’istruzione in Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto l’art. 5, comma 4-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, introdotto dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 19 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 197 del 24 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 21 marzo 2018, recante «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 74 del 29 agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021, recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 237 del 4 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021, recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 259 del 29 ottobre 2021;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 5, comma 4-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 marzo 2026;

DECRETA

Art. 1 – Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

a) entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità); 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);

b) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio); S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista; livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Art. 2 – Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell’ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:

a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;

b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;

c. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;

d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;

e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività; tali addetti antincendio svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f. assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;

g. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;

i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.

4. L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato esclusivamente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per visualizzare il testo integrale, cliccare qui

Per altre normative correlate sull’anticendio, consultare la nostra sezione Antincendio.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA, società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio – Milano, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
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