Misure per contrastare gli effetti della crisi ucraina – Sostegno alle imprese e detrazioni edilizie
Legge 20 maggio 2022 n. 51.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
L’articolo 23-bis specifica le modifiche apportate all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, che comprendono l’eliminazione delle parole “di importo superiore a 70.000 euro” al primo periodo dello stesso e l’introduzione dopo il primo periodo della dicitura «La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
L’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali va applicato ai lavori avviati successivamente al 27/05/2022.