Il decreto 190/2024 ridefinisce la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il testo è stato aggiornato nella versione coordinata con le modifiche introdotte dal D.L. 21 novembre 2025, n. 175, che ha ulteriormente rafforzato il quadro normativo.

Art. 4 – Definizioni aggiornate: impianti ibridi e agrivoltaico

Uno dei pilastri del decreto 190/2024 è l’aggiornamento delle definizioni chiave. In particolare:

  • Impianto ibrido: combina più fonti rinnovabili oppure integra sistemi di accumulo o elettrolizzatori;

  • Impianto agrivoltaico: impianto fotovoltaico che consente la prosecuzione dell’attività agricola e pastorale, anche tramite moduli sopraelevati e strumenti di agricoltura digitale.

Digitalizzazione e piattaforma SUER (Art. 5)

Il decreto 190/2024 rafforza la digitalizzazione delle procedure attraverso la piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili).

I modelli unici per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e l’Autorizzazione Unica devono essere trasmessi in modalità telematica.

Sanzioni per gli impianti irregolari (Art. 11)

Il sistema sanzionatorio del decreto 190/2024 è strutturato in modo proporzionato:

  • Da 1.000 a 150.000 euro per impianti realizzati senza autorizzazione unica;

  • Sanzioni parametrate alla potenza (fino a 360 euro/kW elettrico);

  • Da 500 a 30.000 euro per interventi soggetti a PAS eseguiti senza titolo;

  • Verifiche quinquennali sugli impianti agrivoltaici per garantire la continuità dell’uso agricolo;

Le somme riscosse sono destinate agli interventi di qualificazione ambientale e territoriale.

Aree idonee su terraferma (Art. 11-bis)

Il decreto 190/2024 introduce un elenco dettagliato delle aree idonee, tra cui:

  • Siti con impianti esistenti (con limiti di ampliamento);

  • Cave e miniere dismesse;

  • Discariche chiuse;

  • Aree industriali e logistiche;

  • Aree adiacenti ad autostrade;

  • Superfici impermeabilizzate e parcheggi.

Aree idonee a mare (Art. 11-ter)

Il decreto 190/2024 disciplina anche le aree marine idonee, includendo:

  • Le aree previste dai piani di gestione dello spazio marittimo;

  • Le piattaforme petrolifere dismesse;

  • I porti (per eolico fino a 100 MW).

Semplificazioni e tutela dei siti UNESCO

Nelle aree idonee, il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante, con riduzione dei termini procedimentali fino a un terzo.

Nelle zone di protezione dei siti UNESCO, invece, l’installazione è limitata agli interventi dell’Allegato A, a tutela del patrimonio culturale.

Conclusioni

Nell’aggiornamento del decreto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, la digitalizzazione, la definizione delle aree idonee e il monitoraggio degli obiettivi 2030 assicurano maggiore chiarezza nei procedimenti autorizzativi, nel rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche.

Consulta la norma

.

Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.

La società di ingegneria CED INGEGNERIA progetta layout industriali in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia.

Articoli correlati

PGT di Ferrara, online il Piano delle Regole

Documenti del PGT di Ferrara È stato pubblicato il PGT di Ferrara, che comprende gli elaborati relativi al Piano delle Regole: D_Disciplina con le norme del Piano U1_Tav_PUG_35000_2024_12_11-doc-principale U2_Tav_PUG_5000_04_2024_12_11 U2_Tav01_PUG_5000 U2_Tav02_PUG_5000 U2_Tav03_PUG_5000 U2_Tav05_PUG_5000 U2_Tav06_PUG_5000 U2_Tav07_PUG_5000...