Il decreto 190/2024 ridefinisce la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il testo è stato aggiornato nella versione coordinata con le modifiche introdotte dal D.L. 21 novembre 2025, n. 175, che ha ulteriormente rafforzato il quadro normativo.
Art. 4 – Definizioni aggiornate: impianti ibridi e agrivoltaico
Uno dei pilastri del decreto 190/2024 è l’aggiornamento delle definizioni chiave. In particolare:
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Impianto ibrido: combina più fonti rinnovabili oppure integra sistemi di accumulo o elettrolizzatori;
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Impianto agrivoltaico: impianto fotovoltaico che consente la prosecuzione dell’attività agricola e pastorale, anche tramite moduli sopraelevati e strumenti di agricoltura digitale.
Digitalizzazione e piattaforma SUER (Art. 5)
Il decreto 190/2024 rafforza la digitalizzazione delle procedure attraverso la piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili).
I modelli unici per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e l’Autorizzazione Unica devono essere trasmessi in modalità telematica.
Sanzioni per gli impianti irregolari (Art. 11)
Il sistema sanzionatorio del decreto 190/2024 è strutturato in modo proporzionato:
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Da 1.000 a 150.000 euro per impianti realizzati senza autorizzazione unica;
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Sanzioni parametrate alla potenza (fino a 360 euro/kW elettrico);
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Da 500 a 30.000 euro per interventi soggetti a PAS eseguiti senza titolo;
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Verifiche quinquennali sugli impianti agrivoltaici per garantire la continuità dell’uso agricolo;
Le somme riscosse sono destinate agli interventi di qualificazione ambientale e territoriale.
Aree idonee su terraferma (Art. 11-bis)
Il decreto 190/2024 introduce un elenco dettagliato delle aree idonee, tra cui:
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Siti con impianti esistenti (con limiti di ampliamento);
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Cave e miniere dismesse;
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Discariche chiuse;
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Aree industriali e logistiche;
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Aree adiacenti ad autostrade;
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Superfici impermeabilizzate e parcheggi.
Aree idonee a mare (Art. 11-ter)
Il decreto 190/2024 disciplina anche le aree marine idonee, includendo:
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Le aree previste dai piani di gestione dello spazio marittimo;
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Le piattaforme petrolifere dismesse;
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I porti (per eolico fino a 100 MW).
Semplificazioni e tutela dei siti UNESCO
Nelle aree idonee, il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante, con riduzione dei termini procedimentali fino a un terzo.
Nelle zone di protezione dei siti UNESCO, invece, l’installazione è limitata agli interventi dell’Allegato A, a tutela del patrimonio culturale.
Conclusioni
Nell’aggiornamento del decreto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, la digitalizzazione, la definizione delle aree idonee e il monitoraggio degli obiettivi 2030 assicurano maggiore chiarezza nei procedimenti autorizzativi, nel rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche.
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Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
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