La prevenzione incendi nei bar e ristoranti è al centro della nuova circolare emanata dal Ministero dell’Interno tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il documento fornisce le indicazioni per distinguere correttamente le attività di somministrazione (bar e ristorazione) dai locali di pubblico spettacolo, chiarendo gli obblighi previsti dalla normativa antincendio.

Prevenzione incendi nei bar e ristoranti: qual è l’obiettivo della circolare

La circolare punta a:

  • Garantire l’uniformità applicativa sul territorio nazionale;

  • Distinguere i bar e i ristoranti dai locali di intrattenimento;

  • Chiarire l’ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;

  • Fornire indicazioni operative ai Comandi dei Vigili del Fuoco.

L’obiettivo principale è quello di evitare errate classificazioni che possano comportare obblighi non dovuti o, al contrario, carenze negli adempimenti.

I bar e i ristoranti sono soggetti al D.P.R. 151/2011?

In materia di prevenzione incendi bar e ristoranti, viene ribadito che:

  • I bar e i ristoranti non rientrano tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011;

  • Restano soggette le attività accessorie (es. impianti termici oltre 116 kW) e quelle inserite in strutture disciplinate da specifiche regole tecniche.

Differenza tra bar e locali di pubblico spettacolo

Ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), sono soggetti alla verifica di agibilità i locali destinati all’intrattenimento per il pubblico.

A questi si applicano:

  • Il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996;

  • Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2022 (RTV V.15);

  • Il D.P.R. 151/2011 – attività n. 65 (oltre 100 persone o 200 mq).

Rientrano in questa categoria:

  • Le discoteche;

  • Le sale da ballo.

La differenza sostanziale riguarda la prevalenza dell’intrattenimento, l’elevato affollamento e la permanenza del pubblico.

Musica dal vivo e karaoke: quando cambiano gli obblighi

La normativa sulla prevenzione incendi nei bar e ristoranti chiarisce che la musica dal vivo e i karaoke:

  • Non fanno automaticamente rientrare il locale tra quelli di pubblico spettacolo;

  • Devono essere attività accessorie;

  • Non devono svolgersi in sale dedicate;

  • Non devono superare la capienza di 100 persone.

Se l’intrattenimento diventa prevalente o modifica Ii layout e la gestione dell’affollamento, occorre riesaminare l’inquadramento normativo.

Obblighi di sicurezza antincendio per bar e ristoranti

La prevenzione incendi nei bar e ristoranti si basa sulla valutazione del rischio di incendio, secondo:

  • Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021;

  • Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO);

  • Il Minicodice (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021).

Non esiste una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti.

DVR e piano di emergenza: cosa devono sapere i gestori

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce che il DVR tutela i lavoratori e deve considerare anche:

  • I picchi di affollamento;

  • Le modalità operative in presenza di pubblico;

  • Le interferenze organizzative.

Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 prevede l’obbligo del piano di emergenza quando:

  • Sono presenti almeno 10 lavoratori;

  • Il locale è aperto al pubblico con oltre 50 persone contemporaneamente;

  • L’attività rientra nel D.P.R. 151/2011.

La gestione dell’emergenza deve riguardare tutti gli occupanti, inclusi i clienti e le persone con esigenze speciali.

Conclusioni

La nuova circolare rafforza il quadro normativo sulla prevenzione incendi nei bar e ristoranti, chiarendo:

  • Quando un’attività non è soggetta al D.P.R. 151/2011,

  • Quando l’attività può essere assimilata a un locale di pubblico spettacolo;

  • Quali sono gli obblighi in materia di valutazione del rischio e gestione dell’emergenza.

Si tratta di un documento fondamentale per garantire la corretta classificazione delle attività e per assicurare un’applicazione uniforme della normativa antincendio.

Consulta la norma

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Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.

La società di ingegneria CED INGEGNERIA progetta layout industriali in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia.

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