È stato pubblicato il nuovo decreto contro il rischio dell’amianto.

Il D.lgs n. 213 del 31 dicembre 2025 introduce importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, rafforzando la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.

Contenuto del decreto

Il decreto interviene in modo significativo sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, introducendo:

  • Maggiore tutela sanitaria per i lavoratori;
  • Nuove modalità di misurazione delle fibre di amianto;
  • Rafforzamento degli obblighi di valutazione del rischio;
  • Aggiornamento delle procedure di notifica e formazione;
  • Revisione del sistema sanzionatorio;
  • Ampliamento del campo di applicazione.

Le norme si applicano a tutte le attività lavorative che comportano il rischio di esposizione all’amianto, tra cui:

  • Manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
  • Rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto;
  • Bonifica di aree contaminate;
  • Attività estrattive e scavi in pietre verdi;
  • Interventi di emergenza e antincendio in eventi naturali estremi.

Resta fermo quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992 n. 257, che ha sancito la cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia.

Valutazione del rischio: priorità alla rimozione

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 249, il datore di lavoro deve:

  • Valutare in modo puntuale la natura e il grado dell’esposizione;
  • Dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.

Nuove regole su notifica e documentazione (art. 250)

Prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro è tenuto a presentare una notifica all’organo di vigilanza competente.

La notifica deve includere:

  • Ubicazione del cantiere;
  • Tipo e quantitativi di amianto;
  • Numero di lavoratori coinvolti;
  • Certificati di formazione;
  • Data dell’ultima visita medica;
  • Misure di protezione adottate.

La documentazione relativa ai lavoratori dovrà essere conservata per 40 anni.

Dispositivi di protezione e procedure operative

L’art. 251 viene profondamente modificato in materia di:

  • Obbligo di utilizzo dei DPI, compresi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Introduzione di procedure strutturate di decontaminazione per lavoratori, attrezzature e aree di lavoro;
  • Obbligo di confinamento a tenuta d’aria, con ventilazione meccanica controllata, nei lavori svolti in ambienti chiusi;
  • Rafforzamento delle misure di contenimento della polvere.

Sorveglianza sanitaria rafforzata

L’art. 259 stabilisce che:

  • I lavoratori esposti devono essere sottoposti a visita medica preventiva;
  • La sorveglianza sanitaria è prevista almeno ogni tre anni (o secondo indicazione del medico competente);
  • È obbligatoria la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conclusioni

Il nuovo decreto contro il rischio dell’amianto adotta un approccio più rigoroso sotto il profilo:

  • Tecnico (misurazioni più accurate);
  • Organizzativo (notifiche e registri);
  • Sanitario (sorveglianza potenziata);
  • Preventivo (priorità alla rimozione).

Consulta la norma

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Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.

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