Sostituzione infissi e serramenti: requisiti energetici e adempimenti dopoil DM 28/10/2025
Con il D.M. 28 ottobre 2025, efficace dal 3 giugno 2026, viene aggiornato in modo significativo il quadro dei requisiti minimi energetici degli edifici, con effetti diretti anche sugli interventi di mera sostituzione di serramenti e infissi.
Il decreto interviene sostituendo integralmente l’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 e introducendo nuove prescrizioni che riguardano, tra gli altri, il benessere termo‑igrometrico, la gestione dei ponti termici, la sicurezza e i sistemi di termoregolazione.
Sotto il profilo della qualificazione dell’intervento, la sostituzione dei serramenti continua a rientrare, nella generalità dei casi, tra le riqualificazioni energetiche, con applicazione dei requisiti ai soli componenti oggetto di intervento. Tuttavia, qualora l’intervento superi il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, occorre ricondurlo alla categoria delle ristrutturazioni importanti, con conseguente applicazione di un quadro di verifiche più articolato.
Sul piano degli adempimenti, resta fermo il riferimento all’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005, con conseguente obbligo di relazione tecnica (“Legge 10”), da depositare contestualmente all’avvio dei lavori o alla richiesta del titolo abilitativo. L’esonero non è previsto per la sostituzione dei serramenti, ma il decreto introduce specifiche modalità semplificate per questi interventi.
In particolare, sono previste due forme di semplificazione: la possibilità di redigere una relazione tecnica parziale, limitata ai principali parametri prestazionali dei serramenti, oppure, nei casi in cui risultino soddisfatte le verifiche sul fattore solare, la sostituzione della relazione con documentazione semplificata costituita da dichiarazione dell’impresa e documentazione di marcatura CE.
Dal punto di vista dei requisiti energetici, l’intervento richiede la verifica della trasmittanza termica delle chiusure, secondo i limiti differenziati per zona climatica, e, per le superfici esposte tra Est e Ovest passando per Sud, il rispetto dei limiti sul fattore di trasmissione solare totale.
Tra le novità di maggiore impatto operativo si segnala l’introduzione dell’obbligo di sistemi di termoregolazione per singolo ambiente o unità immobiliare, anche in caso di interventi sull’involucro quali quelli sui serramenti, con possibilità di esonero limitatamente alla compensazione climatica del generatore in specifiche condizioni.
Particolare attenzione deve essere inoltre posta agli interventi in edilizia libera, nei quali permane l’obbligo di adempimento energetico e assume rilievo la prova della data di inizio lavori ai fini dell’individuazione del regime normativo applicabile, con possibili criticità nei casi in cui la relazione tecnica sia sostituita da documentazione semplificata.
🔎 Per l’inquadramento completo del quadro normativo energetico aggiornato, leggere qui l’articolo.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
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