Terre e rocce da scavo
Come gestire sottoprodotti, rifiuti e riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo
La gestione delle terre e rocce da scavo è un tema centrale nella progettazione e nell’esecuzione di opere edilizie, infrastrutturali e di ingegneria civile. La qualificazione del materiale scavato prevede la corretta individuazione del regime applicabile, da cui dipendono gli adempimenti amministrativi, le modalità di movimentazione e utilizzo, la documentazione da predisporre e, più in generale, la conformità ambientale dell’intervento.
Per capire se le terre e rocce prodotte dallo scavo sono un materiale da riutilizzare, un sottoprodotto oppure un rifiuto, bisogna considerare contemporaneamente l’origine del materiale, le sue caratteristiche ambientali, la destinazione prevista, le modalità di utilizzo e la procedura applicabile al cantiere La disciplina specifica è contenuta principalmente nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, coordinato con la disciplina generale sui rifiuti e sui siti contaminati prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

FAQ – Domande frequenti
Quando le terre e rocce da scavo sono considerate rifiuti?
Le terre e rocce da scavo sono rifiuti quando non rispettano i requisiti per l’esclusione dalla disciplina o per la qualifica di sottoprodotto. In tal caso si applica la Parte IV del D.Lgs. 152/2006 con i relativi obblighi.
Quando possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti?
L’esclusione è possibile solo per suolo non contaminato o materiale naturale riutilizzato allo stato originario, nello stesso sito di scavo e per fini di costruzione. I requisiti devono coesistere.
Se le terre vanno in un altro cantiere diventano rifiuti?
No. Non si applica l’esclusione per riutilizzo in sito, ma può essere valutata la qualifica di sottoprodotto. Se i requisiti sono rispettati, il materiale può essere impiegato in altre opere o per recuperi e riempimenti.
Qual è la differenza tra riutilizzo in sito e sottoprodotto?
Nel riutilizzo in sito il materiale resta escluso dalla disciplina dei rifiuti. Il sottoprodotto, invece, è un materiale che non diventa rifiuto perché soddisfa le condizioni dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 120/2017.
È sempre necessaria la caratterizzazione ambientale?
Sì, la verifica ambientale è centrale. Le modalità variano in base a cantiere, volumi e caratteristiche del sito, e il piano analitico può essere integrato in presenza di criticità o contaminazioni pregresse.
Cosa succede se sono presenti materiali di riporto?
Servono verifiche specifiche. Per il riutilizzo in sito è necessario il test di cessione e la verifica della non contaminazione. Per il sottoprodotto, la frazione antropica non deve superare il 20% in peso.
Quali documenti servono per il sottoprodotto?
Dipende dal cantiere: piano di utilizzo per grandi opere soggette a VIA/AIA, dichiarazione di utilizzo per piccoli cantieri o grandi opere non soggette a VIA/AIA, e dichiarazione di avvenuto utilizzo a fine gestione.
È possibile il deposito temporaneo?
Sì, se il materiale è già qualificato come sottoprodotto è ammesso il deposito intermedio secondo il D.P.R. 120/2017. È però distinto dal deposito temporaneo dei rifiuti, che segue una disciplina diversa.

Terre e rocce da scavo: che cosa sono
Il D.P.R. 120/2017 definisce le terre e rocce da scavo come il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
Rientrano, a titolo esemplificativo:
- sbancamenti, fondazioni e trincee;
- perforazioni, trivellazioni e palificazioni;
- opere infrastrutturali, come gallerie e strade;
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- alcuni sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento.
La disciplina presuppone quindi che il materiale venga prodotto nell’ambito della realizzazione di un’opera e che la produzione delle terre e rocce non costituisca lo scopo primario dell’attività.
Non tutte le terre movimentate durante un intervento rientrano però automaticamente nel D.P.R. 120/2017.
Ad esempio, i rifiuti provenienti direttamente dalla demolizione di edifici o manufatti preesistenti restano disciplinati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Le tre possibili qualificazioni delle terre e rocce da scavo
Dal punto di vista operativo, è utile distinguere tre situazioni principali:
- Materiale escluso dalla disciplina dei rifiuti
Si tratta del materiale che rispetta le condizioni previste dall’art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 24 del D.P.R. 120/2017. Il caso tipico è quello del suolo non contaminato, riutilizzato allo stato naturale e a fini di costruzione nello stesso sito di escavazione. - Sottoprodotto
Le terre sono sottoprodotti quando rispettano i requisiti dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 120/2017 e sono destinate a un utilizzo certo, nella stessa opera, in un’altra opera o in un processo produttivo. - Rifiuto
Quando non sono soddisfatti i requisiti per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti e non ricorrono le condizioni per il sottoprodotto, il materiale deve essere gestito come rifiuto. La qualificazione va definita prima dell’avvio della gestione e mantenuta coerente durante tutte le fasi del cantiere.

Quando le terre e rocce sono escluse dalla disciplina dei rifiuti
L’esclusione dalla disciplina dei rifiuti rappresenta la fattispecie più semplice, ma anche quella caratterizzata da condizioni precise.
L’art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 riguarda il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, quando sia certo che venga riutilizzato:
- a fini di costruzione;
- allo stato naturale;
- nello stesso sito nel quale è stato escavato.
Si tratta di requisiti cumulativi: non è sufficiente che il materiale sia semplicemente non contaminato.
Cosa significa “stesso sito”
Secondo le indicazioni delle Linee guida SNPA, il sito di produzione può essere considerato, in termini operativi, come un’area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale, nella quale la gestione dei materiali non interessa la pubblica viabilità: possono quindi rientrare nella medesima area di gestione più zone di scavo e più zone di riutilizzo interne alla stessa cantierizzazione. Quando, invece, la movimentazione richiede l’utilizzo della viabilità pubblica o interessa aree non riconducibili alla stessa cantierizzazione, occorre verificare l’applicazione della disciplina sui sottoprodotti o, in mancanza dei relativi requisiti, quella sui rifiuti.
Il materiale deve essere utilizzato allo stato naturale
Un altro requisito fondamentale riguarda lo stato naturale: il riutilizzo in sito ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 si distingue dalla gestione come sottoprodotto proprio anche sotto questo profilo.
Le Linee guida SNPA interpretano il requisito nel senso che il materiale debba essere riutilizzato nello stato e nella condizione originaria di pre-scavo: manipolazioni, lavorazioni o trattamenti che modifichino le caratteristiche del materiale non sono riconducibili al semplice riutilizzo allo stato naturale.
Se l’utilizzo previsto richiede invece operazioni riconducibili alla normale pratica industriale, deve essere verificata la possibilità di applicare la disciplina dei sottoprodotti.
La verifica della non contaminazione
La non contaminazione è un requisito fondamentale sia per il riutilizzo in sito sia per la gestione come sottoprodotto.
Per il riutilizzo in sito, l’art. 24 del D.P.R. 120/2017 prevede la caratterizzazione secondo l’allegato 4, con confronto dei risultati con le concentrazioni soglia di contaminazione in base alla destinazione urbanistica del sito.
Il piano analitico deve tenere conto anche della storia del sito, soprattutto in presenza di attività industriali pregresse, possibili contaminazioni, anomalie del fondo naturale o contaminazione diffusa. La caratterizzazione non è quindi standard, ma va adattata al contesto specifico.
Le terre e rocce possono contenere materiali di riporto, che richiedono verifiche specifiche. Per il riutilizzo in sito sono rilevanti la non contaminazione, il test di cessione e la normativa sui siti contaminati.
Per i sottoprodotti, la presenza di materiale antropico non deve superare il 20% in peso.
In ogni caso, la presenza di riporti non comporta automaticamente la qualifica di rifiuto, ma richiede una valutazione caso per caso.

Quando le terre e rocce possono essere gestite come sottoprodotti
Le terre e rocce non escluse dalla disciplina dei rifiuti possono comunque essere qualificate come sottoprodotti se rispettano le condizioni di legge.
L’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che il materiale:
- derivi da un processo produttivo non finalizzato alla sua produzione;
- abbia un utilizzo certo;
- sia utilizzabile senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
- non comporti impatti negativi su salute e ambiente.
Per le terre e rocce da scavo si applicano inoltre i requisiti specifici del D.P.R. 120/2017.
Certezza dell’utilizzo
La destinazione deve essere concreta e documentata. Le terre possono essere impiegate, ad esempio, in altre opere, reinterri, riempimenti, rilevati, recuperi ambientali o come sostituzione di materiali di cava. La destinazione va sempre indicata nella documentazione prevista.
Normale pratica industriale
Sono ammesse operazioni come selezione, rimozione di materiali estranei, riduzione volumetrica ed essiccazione, purché non alterino la natura del materiale e siano finalizzate a migliorarne le caratteristiche, che devono essere già conformi prima del trattamento.
Deposito intermedio
Le terre come sottoprodotti possono essere stoccate temporaneamente prima dell’utilizzo finale, nel sito di produzione, di destinazione o in altro luogo autorizzato.
Il deposito deve garantire separazione, identificazione e coerenza con la documentazione. Non equivale all’utilizzo del sottoprodotto.
Terre e rocce: quando diventano rifiuti
Se non sono soddisfatti i requisiti per l’esclusione o per il sottoprodotto, le terre devono essere gestite come rifiuti.
La stessa cosa accade se, dopo una prima qualificazione come sottoprodotto, vengono meno le condizioni previste dalla normativa.
In tal caso si applica la Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e la disciplina del D.P.R. 120/2017, con regole diverse per il deposito temporaneo rispetto al deposito intermedio.
La gestione varia in base alla dimensione del cantiere:
- cantieri di piccole dimensioni: produzione fino a 6.000 m³. Si applica la dichiarazione di utilizzo;
- grandi cantieri soggetti a VIA o AIA: produzione oltre 6.000 m³, è richiesto il piano di utilizzo, da trasmettere alle autorità competenti secondo le regole del D.P.R. 120/2017;
- grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA: si applica comunque la dichiarazione di utilizzo, da inviare almeno 15 giorni prima dell’inizio degli scavi.
Documentazione e corretta individuazione del regime applicabile
La documentazione non è un mero adempimento formale, ma lo strumento che consente di dimostrare la corretta gestione delle terre e rocce da scavo lungo tutto il ciclo di utilizzo.
Rilevano in particolare il piano o la dichiarazione di utilizzo, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, la documentazione di trasporto e gli eventuali ulteriori atti previsti dalla disciplina dei rifiuti. Per i sottoprodotti si utilizza la documentazione di cui all’allegato 7 del D.P.R. 120/2017, da conservare secondo le modalità stabilite.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo è l’atto conclusivo fondamentale, poiché attesta l’effettivo impiego del materiale e, se non trasmessa nei termini, comporta la perdita della qualifica di sottoprodotto.
La qualificazione delle terre e rocce dovrebbe essere affrontata fin dalle prime fasi della progettazione, secondo i seguenti passaggi riassunti:
- Individuare l’origine del materiale
Occorre verificare che si tratti effettivamente di terre e rocce derivanti da attività di scavo finalizzate alla realizzazione di un’opera. - Verificare la destinazione
Bisogna stabilire se il materiale sarà riutilizzato nello stesso sito, in un sito diverso, nella stessa opera, in un’altra opera oppure in un processo produttivo. - Verificare la qualità ambientale
La caratterizzazione deve consentire di verificare la compatibilità del materiale con la destinazione prevista. - Verificare la presenza di materiali di riporto o condizioni particolari
Devono essere considerate, quando presenti, matrici materiali di riporto, valori di fondo naturale, siti oggetto di bonifica o altre condizioni che richiedano procedure specifiche. - Verificare l’eventuale qualifica come sottoprodotto
Se non ricorrono le condizioni per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti, occorre verificare tutti i requisiti dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 del D.P.R. 120/2017. - Individuare la procedura documentale corretta
La procedura varia in funzione della tipologia e delle caratteristiche del cantiere. - Garantire la tracciabilità fino all’utilizzo finale
La gestione deve rimanere coerente con quanto dichiarato e documentato fin dall’inizio.
Un cambiamento del sito di destinazione, dei volumi, delle modalità di utilizzo, della tecnologia di scavo o dei tempi di gestione può incidere sulla procedura applicabile e richiedere gli aggiornamenti previsti dalla normativa.

Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
I siti in bonifica richiedono una valutazione specifica.
Quando il sito rientra in un’area contaminata o in procedura di bonifica, il D.P.R. 120/2017 impone verifiche rafforzate sulla qualità ambientale. Per la gestione come sottoprodotto, i requisiti del sito di produzione e di destinazione devono essere validati dall’ARPA competente sulla base della caratterizzazione prevista dalla normativa sui siti contaminati.
Le attività di scavo devono inoltre essere compatibili con gli interventi di messa in sicurezza e bonifica già in corso. La gestione delle terre non può quindi essere separata dal contesto ambientale complessivo.
Cosa cambia per le opere soggette a VIA
Per le opere soggette a VIA si applicano regole specifiche anche quando le terre sono riutilizzate nello stesso sito ed escluse dalla disciplina dei rifiuti.
È previsto il Piano preliminare di utilizzo in sito, che definisce in sintesi:
- caratteristiche dell’opera e modalità di scavo;
- inquadramento ambientale;
- piano di caratterizzazione;
- punti di indagine e parametri analitici;
- volumi e modalità di riutilizzo.
Prima dell’avvio dei lavori si esegue la caratterizzazione per verificare l’idoneità del materiale. Se non idoneo, le terre diventano rifiuto e seguono la relativa disciplina.
Nel 2026 è in corso la revisione del D.P.R. 120/2017 con un nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo, attualmente allo studio del MASE e già esaminato dal Consiglio di Stato (parere n. 710/2026). Le modifiche previste riguardano: campo di applicazione, sedimenti e materiali lapidei, semplificazioni operative, normale pratica industriale e revisione di controlli e obblighi documentali.
Fino all’entrata in vigore del nuovo testo resta applicabile la disciplina vigente (D.P.R. 120/2017 e D.Lgs. 152/2006).
In sintesi
La gestione delle terre e rocce da scavo non può essere ricondotta alla sola analisi del terreno. Per stabilire come gestire correttamente il materiale occorre considerare contemporaneamente:
- origine delle terre e rocce;
- caratteristiche ambientali;
- destinazione prevista;
- modalità di utilizzo;
- eventuale presenza di materiali di riporto;
- eventuale presenza di valori di fondo naturale o siti contaminati;
- tipologia e dimensione del cantiere;
- documentazione e tracciabilità richieste.
La distinzione tra materiale escluso dalla disciplina dei rifiuti, sottoprodotto e rifiuto deve quindi essere effettuata attraverso una valutazione complessiva dell’intervento.
Una corretta impostazione già in fase progettuale permette di definire il regime giuridico applicabile, programmare correttamente caratterizzazione e documentazione e ridurre il rischio che variazioni intervenute durante i lavori compromettano la qualificazione iniziale del materiale.

Testo elaborato da CED INGEGNERIA, società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio. La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero, occupandosi anche con consolidata esperienza di organizzazione dei layout industriali.
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