Volumi tecnici in edilizia:
definizione, requisiti e criteri di qualificazione urbanistico‑edilizia
Guida tematica sui criteri di qualificazione urbanistico‑edilizia dei volumi tecnici, con analisi dei requisiti, dei casi ricorrenti e delle implicazioni operative.

FAQ – Domande frequenti sui volumi tecnici
Cos’è un volume tecnico in edilizia?
Il volume tecnico è uno spazio strettamente necessario per contenere impianti tecnologici al servizio dell’edificio.
Deve essere privo di qualsiasi utilizzo diverso da quello impiantistico.
Quando un volume è considerato tecnico?
Un volume è considerato tecnico solo se è indispensabile al funzionamentodegli impianti dell’edificio. Ha dimensioni proporzionate agli impianti e non è utilizzabile per altri scopi.
Quando un locale non è volume tecnico?
Un locale non è volume tecnico quando è utilizzabile come deposito, sottotetto o vano accessorio.
I volumi tecnici fanno volumetria?
I volumi tecnici possono essere esclusi dal calcolo della volumetria solo se rispettano tutti i requisiti richiesti dalle normative.
In caso contrario, rientrano nella volumetria edilizia ordinaria.
Serve il permesso di costruire per un volume tecnico?
Dipende dalle caratteristiche del manufatto: i volumi tecnici possono non richiedere permesso di costruire solo se non incidono urbanisticamente e sulla sagoma dell’edificio.
In caso contrario, è necessario un titolo abilitativo.

I volumi tecnici sono spazi destinati a impianti (idrici, termici, ascensori) essenziali per un edificio, non abitabili e non inclusi nel calcolo della volumetria urbanistica, definiti principalmente dalla giurisprudenza e circolari ministeriali (come la Circ. LL.PP. n. 2474/1973), basandosi sui criteri di strumentalità necessaria, impossibilità di collocazione interna e proporzionalità.
Principali Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali:
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 31 gennaio 1973, n. 2474: Definisce i volumi tecnici come quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di parti di impianti tecnici (idrico, termico, ascensore) che non possono trovare luogo entro il corpo dell’edificio.
Clicca qui per leggere la circolare - Consiglio di Stato, Sentenza 8170/2022: Definisce i parametri essenziali (strumentalità, necessità, proporzionalità) per il riconoscimento del volume tecnico. Clicca qui per leggere la sentenza
- D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): Fornisce il quadro generale sulle definizioni tecniche e le tolleranze edilizie. Clicca qui per leggere
- Giurisprudenza prevalente (T.A.R. Lazio, Consiglio di Stato): Esclude da tale definizione i vani scala, i locali lavanderia o i sottotetti, in quanto non strettamente connessi a impianti tecnologici e potenzialmente utilizzabili.

Caratteristiche per l’esclusione dal calcolo della volumetria:
- Necessità Tecnica: Impianti non collocabili all’interno dell’edificio.
- Proporzionalità: Dimensioni ridotte allo stretto indispensabile.
- Assenza di abitabilità: Non devono poter essere utilizzati come vani chiusi abitabili.
- Rispetto delle distanze: Anche se esclusi dal calcolo dei volumi, i volumi tecnici devono rispettare le distanze legali tra costruzioni, a meno che i regolamenti locali non specifichino diversamente.

Testo elaborato da CED INGEGNERIA , società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio – Milano, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia. La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi con consolidata esperienza in ESG e nella progettazione infrastrutturale, territoriale e ambientale, nonché di organizzazione dei layout industriali.





