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IL CONTO TERMICO 3.0

Il Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, noto come Conto Termico 3.0, aggiorna e sostituisce il precedente D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0), introducendo un sistema rinnovato di incentivi per:

  • Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici e privati.
  • Installazione di impianti termici alimentati da fonti rinnovabili.
  • Promozione della decarbonizzazione del settore civile e del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC 2030.

Struttura del meccanismo incentivante

Soggetti e ruoli:

  • GSE – Gestore dei Servizi Energetici: gestione operativa degli incentivi, istruttorie, verifiche e piattaforma Portaltermico.
  • ARERA – Aggiornamento del contratto-tipo, clausole di compensazione e meccanismi di tutela.

Limiti di spesa annuale:

  • Pubbliche Amministrazioni: 400 milioni €.
  • Soggetti privati: 500 milioni €.
  • Diagnosi energetiche: 20 milioni €.

I tetti di spesa possono essere rimodulati con decreto del MASE.

Entrata in vigore

  • Entrata in vigore: 25 dicembre 2025.
  • Regole applicative GSE: da emanare entro 60 giorni.
  • Aggiornamento Portaltermico: entro ulteriori 60 giorni.

Disposizioni transitorie

  • Le domande presentate prima del 25/12/2025 restano disciplinate dal Conto Termico 2.0.
  • Le prenotazioni PA o contratti stipulati entro il 1° gennaio 2025 continuano con il regime previgente.
  • Domande ai sensi del D.M. 2016: presentabili entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
  • Validità degli incentivi mantenuta per i contratti di servizio energia stipulati entro 5 anni dal termine del beneficio.

Interventi per l’efficienza energetica

Soggetti ammessi:

  • Pubbliche Amministrazioni.
  • Soggetti privati: proprietari o gestori di edifici del settore terziario.

Tra le tipologie di intervento:

  • Installazione di impianti fotovoltaici, schermature solari, sistemi di ombreggiamento, automazione e controllo.
  • Riqualificazione globale con trasformazione in nZEB.
  • Realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Ogni intervento deve rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica e garantire la conservazione dei risultati per almeno 5 anni.

Pannelli fotovoltaici su un edificio, simbolo degli interventi incentivati dal Decreto Conto Termico 3.0 per l’energia rinnovabile.
Pellet di una caldaia, simbolo degli incentivi del Decreto Conto Termico 3.0 per la transizione energetica.

Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Beneficiari:

  • PA, incluse le organizzazioni del Terzo Settore economico.
  • Soggetti privati, anche per edifici a uso residenziale o misto.

Tipologie ammissibili:

  1. Pompe di calore elettriche, a gas, aria-acqua o geotermiche.
  2. Sistemi ibridi o bivalenti ad alta efficienza.
  3. Generatori a biomassa (pellet, cippato, legna, ecc.).
  4. Impianti solari termici anche integrati a sistemi di raffrescamento.
  5. Sostituzione scaldacqua elettrici o a gas con pompe di calore.
  6. Allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
  7. Microcogeneratori a fonti rinnovabili o ad alto rendimento.

Condizioni generali di ammissibilità

  • Titolo di disponibilità dell’edificio o impianto;
  • Presenza di impianto termico preesistente;
  • Utilizzo di componenti nuovi e certificati (o ricondizionati con attestazione);
  • Corretto dimensionamento e asseverazione tecnica;
  • Mantenimento dei requisiti per 5 anni successivi all’erogazione;
  • Divieto di nuova richiesta di incentivo per lo stesso intervento nei 12 mesi successivi alla conclusione.

Erogazione degli incentivi

  • Interventi minori: incentivo della durata di 1-2 anni, erogato tramite bonifico diretto su conto beneficiario.
  • Interventi complessi o nZEB: durata dell’incentivo fino a 5 anni, erogato tramite rate annuali costanti.
  • Diagnosi energetiche e APE post-intervento: erogazione unica tramite rimborso diretto GSE.

Importo massimo incentivabile: fino al 65% della spesa sostenuta, con possibili maggiorazioni per edifici pubblici scolastici o sanitari, edifici localizzati in zone climatiche e sistemi ad alta efficienza con integrazione rinnovabile.

Monitoraggio e controlli

  • Il GSE effettua verifiche documentali e sopralluoghi a campione.
  • I beneficiari devono conservare per 10 anni tutta la documentazione tecnica e contabile.
  • In caso di esito negativo dei controlli: revoca dell’incentivo e recupero delle somme indebitamente percepite.

Per approfondire, clicca qui e consulta il bollettino di legislazione tecnica n. 10 del 2025.

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Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.

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