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RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PRIVATI

L’incarico di direzione dei lavori riveste un ruolo di fondamentale importanza all’interno di qualsiasi cantiere. Per questo, il DL negli appalti privati deve far fronte a numerose direttive: questa figura non si limita a supervisionare l’intero processo esecutivo, ma deve guidare il personale per assicurarsi che le opere vengano compiute rispettando le normative vigenti, i tempi stabiliti e gli standard di qualità.

È un ruolo delicato perché non basta avere competenze tecniche e organizzative; serve anche un po’ di polso per gestire eventuali problemi o imprevisti!

Se un incarico non viene affrontato con metodo dal punto di vista delle responsabilità, si rischia di incorrere in difetti costruttivi, carenze progettuali e conseguenze dal punto di vista tecnico e giuridico.

Il quadro normativo di riferimento

Le responsabilità del direttore dei lavori si intrecciano tra diverse normative, creando un sistema complesso.

Codice Civile

L’attività del direttore dei lavori è regolata dalle norme sulle prestazioni d’opera intellettuale (artt. 2230-2238). L’art. 2232 richiede che l’incarico venga eseguito personalmente, mentre l’art. 2236 prevede un’attenuazione della responsabilità solo per problemi di speciale difficoltà. Rilevano anche l’art. 2043 per responsabilità extracontrattuale e gli artt. 1667 e 1669 per difformità e vizi dell’opera.

Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001)

Stabilisce responsabilità specifiche dettagliate: l’art. 29 attribuisce al direttore dei lavori la conformità delle opere al permesso di costruire, l’art. 64 riguarda le opere in cemento armato, l’art. 82 le barriere architettoniche e l’art. 93 gli obblighi nelle zone sismiche.

Immagine per rappresentare la direzione dei lavori di CED

Codice dei Contratti Pubblici

(D.Lgs. 36/2023)

Ridefinisce il ruolo negli appalti pubblici, indicando il direttore dei lavori come preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo.

Le responsabilità civili

Il direttore dei lavori assume un’obbligazione di mezzi con standard particolarmente elevati, utilizzando competenze rapportate alle circostanze concrete.

Obblighi principali

Comprendono: accertare la conformità dell’opera al progetto, verificare le modalità esecutive rispetto al capitolato e alle regole della tecnica, adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire la realizzazione senza difetti costruttivi.

Competenze adeguate all’incarico

Il direttore dei lavori deve possedere competenze adeguate per controllare l’opera e rifiutare incarichi che eccedono le proprie capacità. Accettare un incarico significa assumersi responsabilità per tutti gli aspetti delle competenze dichiarate.

Responsabilità solidale

Quando danni derivano da inadempimenti concorrenti, direttore dei lavori e impresa rispondono solidalmente.

Aspetti penali

Il legislatore attribuisce una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Non è responsabilità oggettiva, ma richiede consapevolezza dell’esecuzione illecita. L’esonero richiede contestazione della violazione, comunicazione all’amministrazione e, nei casi gravi, rinuncia all’incarico.

Per approfondire, clicca qui e consulta il bollettino di legislazione tecnica n. 9 del 2025.

Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.

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