Home | Norme Tecniche | Sicurezza | Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

DECRETO DIRETTORIALE 06/06/18

Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 (conv. da L. n. 99/2013), secondo il quale “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.”;
VISTA la nota del 19 aprile 2018 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all’Ispettorato nazionale del lavoro con la quale il Ministero ritiene che “il provvedimento di cui all’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, possa essere adottato da codesto Ispettorato, trattandosi di materia rientrante tra le competenze attribuite”;
VISTA la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013-2018 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari a 1,9%;

DECRETA

1. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più