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Requisiti di reazione al fuoco dei materiali

DM 31/03/03

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione

MINISTERO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 gennaio 1985;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 1991;
Vista la decisione 2000/147/CE dell’8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;
Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni sui requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione;
Acquisito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.

Decreta:

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attivitaà soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2 – Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, e’ ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in
grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e’ superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
5. Nelle more dell’emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A­1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell’interno ed individuati come “condotte di ventilazione e riscaldamento” o “manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento”. La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalita’ di assemblaggio ed installazione del
manufatto, e’ attestata dall’installatore mediante apposita dichiarazione di conformita’.

Art. 3 – Commercializzazione

1. I prodotti originari di Paesi contraenti l’accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto se muniti delle autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni cogenti comunitarie o italiane.
2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell’interno, delle previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati contraenti l’accordo SEE, previo l’accertamento della equivalenza alle caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente
art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse da un organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.
3. Nelle more dell’entrata in vigore dei corrispondenti regimi di autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nel decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 1991.

Art. 4 – Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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