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Prevenzione incendi Attività ricettive turistico alberghiere

D.M. 09/08/2016

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

MINISTERO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 –quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

Decreta:

Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive – turistico alberghiere di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere:
« l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere”;
m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994”;
n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini».

Art. 4. Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere

V.5.1 Campo di applicazione

1.La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

V.5.2 Classificazioni

1.Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come segue:
a.in relazione al numero dei posti letto p:
PA: 25 < p ≤ 50;
PB: 50 < p ≤ 100;
PC: 100 < p ≤ 500;
PD: 500 < p ≤ 1000;
PE: p > 1000;
b.in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m < h ≤ 24 m;
HC: 24 m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54 m;
HE: h > 54 m.

2.Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio;
TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione,…
TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Nota: Ad esempio: CED, stamperie, sala server, cabine elettriche, …
TZ: altre aree.

3.Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.

V.5.3 Valutazione del rischio di incendio

1.La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.

2.I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.5.4 Strategia antincendio

1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.

2.Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

3.Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

4.Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.

5.Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.

V.5.4.1 Reazione al fuoco
1.All’interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (capitolo S.1).

2.Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 (capitolo S.1), per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale, …).

V.5.4.2 Resistenza al fuoco
1.La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1.

2.Qualora l’attività occupi un unico piano a quota ≥ -1 m e < 1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (capitolo S.2).

Tabella V.5-1: Classe di resistenza la fuoco

Compartimenti Attività
HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

V.5.4.3 Compartimentazione
1.I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota ≥ -5 m. Fanno eccezione i successivi commi 2 e 3.

2.I locali delle aree TC, con piani a quota < -1 m, devono essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo S.2, comunque ≥ 30 e con chiusure dei vani di comunicazione almeno E 30-Sa.

3.I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota < -5 m e ≥ -10 m se le stesse sono:
a.inserite in compartimenti di classe ≥ 30 e con chiusure dei vani di comunicazione almeno E 30-Sa;
b.dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
c.dotate di controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV;
d.dotate di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV con sistema EVAC.

4.Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo
S.3) previste in tabella V.5-2.

Tabella V.5-2: Compartimentazione

Area Attività
HA HB HC HD HE
TA, TB, TC Nessun requisito aggiuntivo
TO, TT, TM Di tipo protetto
TK Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa [1] Il resto dell’attività deve esserea prova di fumo proveniente dall’area TK [2]
TZ Secondo risultanze della valutazione del rischio
[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa, se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l’area TK sia ubicata a quota< -5 m, il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK.
[2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto

V.5.4.4 Esodo
1.Per le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento ≤ 10 occupanti si applicano le specifiche disposizioni relative alle larghezze delle vie d’esodo previste al capitolo S.4.

V.5.4.5 Gestione della sicurezza antincendio
1.All’interno di ciascuna camera, devono essere esposte planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio, istruzioni multilingue sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.

V.5.4.6 Controllo dell’incendio
1.In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3.

2.Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-4.

3.Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5.

Tabella V.5-3: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio

Posti letto Area Attività
HA HB HC HD HE
PA, PB TA, TB, TC, TM, TO, TT II III
PC TA, TB, TC, TM, TO, TT III
PD, PE TA, TB, TC, TM, TO, TT III IV V
Qualsiasi TK III [1] IV
Qualsiasi TZ Secondo le risultanze della valutazione del rischio
[1] Livello di prestazione IV, qualora ubicati a quota < -10 m o di superficie lorda > 50 m2

Tabella V.5-4: Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

Posti letto Quota dei piani Livello di pericolosità [1] Protezione esterna Alimentazione idrica [1]
PA, PB HB, HC 1 Non richiesta Singola
PC HA, HB, HC 2 Non richiesta Singola
PD, PE HA, HB, HC 2 Singola superiore
PA, PB, PC, PD, PE HD, HE 2 Doppia
1] Per attività PA+HB, PB+HB e PC+HA e per le eventuali aree TK che ricadono in attività PA+HA, PA+HB, PB+HB, PC+HA, l’alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto
pari ad 1.

Tabella V.5-5: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

Posti letto Area Quota dei piani Alimentazione idrica
PD TA, TB, TC, TM, TO, TT HC, HD, HE Singola superiore
PE TA, TB, TC, TM, TO, TT HC, HD, HE Doppia
Qualsiasi TK HA, HB, HC, HD, HE Singola superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività HA, HB, HC, alimentazione idrica di tipo singolo.

V.5.4.7 Rivelazione ed allarme
1.In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.

2.Per il livello di prestazione IV deve essere sempre previsto sistema EVAC.

3.Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (es. camini, stufe, …) la funzione A (capitolo S.7) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.

Tabella V.5-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

Posti letto Attività
HA HB HC HD HE
PA, PB III III [1]
PC III III [1] IV
PD, PE IV
[1] Le funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

V.5.4.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1.I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA, TB, TC o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

V.5.5 Opera da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25

1.Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.

2.Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al comma 1 integrate da quelle derivanti da una specifica valutazione del rischio.

Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con posti letto ≤ 25

Misura antincendio Livello di prestazione
Reazione al fuoco (capitolo S.1) I [1]
Resistenza al fuoco (capitolo S.2) III [2]
Compartimentazione (capitolo S.3) I
Esodo (capitolo S.4) I
Gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) [3]
Controllo dell’incendio (capitolo S.6) II
Rivelazione ed allarme (capitolo S.7) I
Controllo dei fumi e del calore (capitolo S.8) I
Operatività antincendio (capitolo S.9) II
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 comma 1.
[2] La classe di resistenza al fuoco deve essere ≥ 30, oppure ≥ 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2.
[3] Livello di prestazione da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l’intera attività.

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