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RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PRIVATI

L’incarico di direzione dei lavori riveste un ruolo di fondamentale importanza all’interno di qualsiasi cantiere. Per questo, il DL negli appalti privati deve far fronte a numerose direttive: questa figura non si limita a supervisionare l’intero processo esecutivo, ma deve guidare il personale per assicurarsi che le opere vengano compiute rispettando le normative vigenti, i tempi stabiliti e gli standard di qualità.

Si tratta di un ruolo delicato, che richiede non solo solide competenze tecniche e organizzative, ma anche la capacità di gestire criticità e imprevisti.

Se un incarico non viene affrontato con metodo dal punto di vista delle responsabilità, si rischia di incorrere in difetti costruttivi, carenze progettuali e conseguenze dal punto di vista tecnico e giuridico.

Il quadro normativo di riferimento

Le responsabilità del direttore dei lavori si intrecciano tra diverse normative, creando un sistema complesso.

Codice Civile

L’attività del direttore dei lavori è regolata dalle norme sulle prestazioni d’opera intellettuale (artt. 2230-2238 c.c.). In particolare, l’art. 2232 stabilisce che l’incarico debba essere svolto personalmente, mentre l’art. 2236 prevede un’attenuazione della responsabilità in caso di problemi di speciale difficoltà.

Sono inoltre importanti l’art. 2043, in tema di responsabilità extracontrattuale, e gli artt. 1667 e 1669, relativi a difformità e vizi dell’opera.

Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001)

Stabilisce responsabilità specifiche dettagliate: l’art. 29 attribuisce al direttore dei lavori la conformità delle opere al permesso di costruire, l’art. 64 riguarda le opere in cemento armato, l’art. 82 le barriere architettoniche e l’art. 93 gli obblighi nelle zone sismiche.

Immagine per rappresentare la direzione dei lavori di CED

Codice dei Contratti Pubblici

(D.Lgs. 36/2023)

Ridefinisce il ruolo del direttore dei lavori negli appalti pubblici, attribuendogli funzioni di controllo tecnico, contabile e amministrativo sull’esecuzione dell’opera.

Le responsabilità civili

Il direttore dei lavori assume un’obbligazione di mezzi caratterizzata da standard professionali particolarmente elevati, in relazione alle specificità dell’incarico e del contesto operativo.

Obblighi principali

Comprendono: accertare la conformità dell’opera al progetto, verificare le modalità esecutive rispetto al capitolato e alle regole della tecnica, adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire la realizzazione senza difetti costruttivi.

Competenze adeguate all’incarico

Il direttore dei lavori deve possedere competenze adeguate per controllare l’opera e rifiutare incarichi che eccedono le proprie capacità. Accettare un incarico significa assumersi responsabilità per tutti gli aspetti delle competenze dichiarate.

Responsabilità solidale

Quando i danni derivano da inadempimenti concorrenti, direttore dei lavori e impresa rispondono solidalmente.

Aspetti penali

Il legislatore attribuisce una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Non è responsabilità oggettiva, ma richiede consapevolezza dell’esecuzione illecita. L’esonero prevede contestazione della violazione, comunicazione all’amministrazione e, nei casi gravi, rinuncia all’incarico.

Per approfondire, clicca qui e consulta il bollettino di legislazione tecnica n. 9 del 2025.

Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.

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