Decreto del Ministro dell’Interno 24/12/2025
D.M. INT. SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI
Norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi
Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione.
Le presenti disposizioni sono applicabili, altresì, agli impianti sportivi già esistenti e adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nonché ai progetti relativi agli impianti sportivi di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già approvati dal comune o da altro ente pubblico competente, anche se i lavori di ammodernamento o nuova costruzione non siano ancora iniziati.
I suddetti complessi o impianti sportivi, che nel seguito sono denominati «impianti sportivi» e che nell’ambito delle specifiche norme tecniche contenute nell’allegato di cui all’art. 2 sono indicati anche come «stadi», devono essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e della Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.).
Fermo quanto previsto dal comma 4, al fine di rendere gli impianti di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032», le specifiche norme tecniche stabilite dal presente decreto sono implementate, compatibilmente con i livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi di cui all’art. 2, in modo da corrispondere ai presupposti per la valutazione di conformità delle sedi italiane ospitanti la competizione europea anzidetta, come previsti anche nei regolamenti e nelle linee guida emanati dalla Union of European Football Associations (UEFA) e rilevanti ai fini della predetta valutazione di conformità.
Art. 2 – Allegato
Nell’allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono definite le specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi di cui all’art. 1, con condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.
Art. 3 – Norme di coordinamento e integrazione
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ed esercizio degli impianti sportivi.
Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, ai fini del presente decreto si osservano, ferme restando le norme di procedura di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, le disposizioni vigenti in materia di criteri inerenti alle modalità di costruzione o modificazione degli impianti sportivi, riferiti alle conoscenze e alle capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione.
Per gli impianti sportivi di cui all’art. 1, i rinvii al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, per le specifiche norme tecniche stabilite e le condizioni e le prescrizioni espressamente dettate, al presente decreto, salvo sia diversamente indicato.
Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell’arte vigente.
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5 – Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero dell’interno e del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATO – Specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi
1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell’Interno 30 novembre 1983 e alle seguenti ulteriori definizioni: spazio di attività sportiva, zona di attività sportiva, zona spettatori, area di osservazione dell’evento, zona riservata ai servizi per gli spettatori, spazi e servizi di supporto, spazi e servizi accessori, impianto sportivo, impianto sportivo all’aperto, impianto sportivo al chiuso, complesso sportivo, complesso sportivo multifunzionale, area di servizio annessa, area esterna, area esterna sottoposta a controllo, area riservata, area di massima sicurezza, spazi di soccorso, via d’uscita, spazio calmo, percorso di smistamento, decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, D.P.R. n. 151 del 2011, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, steward, Commissione provinciale di vigilanza, G.O.S., UEFA.
2. Ubicazione degli impianti sportivi
L’ubicazione dell’impianto sportivo deve essere tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L’area per la realizzazione di un impianto deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine, eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.
Nell’individuazione dell’area per la realizzazione di un impianto sportivo rilevano anche le esigenze organizzative, gestionali e di sicurezza previste dai regolamenti delle Federazioni ed Organizzazioni sportive internazionali. Nel caso in cui tali regolamenti richiedano spazi e dotazioni aggiuntive, sia all’interno che all’esterno dello stadio, necessari per garantire il corretto svolgimento di eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale, l’impianto deve essere dotato della possibilità di applicare misure adattive o compensative idonee a garantire tali specifiche esigenze.
Gli stadi devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile e accessibile da parte delle squadre di soccorso e avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti sportivi al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, limitatamente alle autorimesse, e 77 dell’allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011. La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
Gli impianti sportivi al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell’area di servizio o della zona esterna all’impianto. Deve essere assicurata la possibilità d’accostamento agli edifici dell’autoscala dei Vigili del fuoco ad almeno una finestra o balcone di ogni piano a quota superiore a 12 m.
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all’area di servizio annessa all’impianto devono avere raggio di volta non inferiore a 13 m, altezza libera non inferiore a 4 m, larghezza non inferiore a 3,50 m, pendenza non superiore al 10% e resistenza al carico per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.
3. Aree di sicurezza dell’impianto
Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita devono essere realizzate aree di sicurezza in cui sono ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all’impianto, strutturate in area riservata, area di massima sicurezza e area di servizio annessa.
L’area riservata è delimitata mediante elementi di separazione, anche mobili, realizzati in materiale incombustibile e conformi alle norme UNI EN 13200-3, di altezza pari a 1,10 m innalzabili a 2,20 m. All’interno dell’area riservata non sono ammesse separazioni che ostacolino la libera circolazione degli spettatori, salvo esigenze di sicurezza o organizzative debitamente motivate.
L’area di massima sicurezza è delimitata mediante elementi di separazione conformi alla regola dell’arte ed è distanziata almeno 6 m dalla proiezione verticale dell’area di osservazione dell’evento. Tale area deve consentire il deflusso in sicurezza ed essere dotata di varchi di larghezza adeguata.
L’area di servizio annessa all’impianto comprende l’area riservata e l’area di massima sicurezza ed è costituita da spazi scoperti liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono garantire l’afflusso, la circolazione e il deflusso degli spettatori in condizioni ordinarie ed emergenziali, consentendo l’intervento dei mezzi di soccorso.
3.1 Area esterna sottoposta a controllo
Al di fuori delle aree di sicurezza può essere individuata un’area esterna sottoposta a controllo, anche temporaneamente annessa all’impianto sportivo mediante recinzione mobile dotata di varchi presidiati da personale autorizzato, al fine di consentire l’accesso o il transito esclusivamente a persone o veicoli autorizzati.
Per il controllo dei veicoli in fase di accesso, i varchi possono essere dotati di attrezzature e sistemi idonei alla verifica dell’eventuale presenza di materiali esplosivi. L’area deve essere dotata di sistema di videosorveglianza in funzione delle esigenze dell’evento.
4. Ingressi all’impianto sportivo
Ogni settore dell’impianto sportivo deve essere servito da almeno un varco di ingresso, o da un numero maggiore commisurato alla relativa capienza. Gli ingressi dotati di tornelli devono essere dimensionati in modo da garantire un adeguato flusso di accesso degli spettatori.
Il numero raccomandato dei tornelli presenti e attivi è di almeno uno ogni 660 posti, garantendo l’ingresso di almeno 660 persone all’ora. I tornelli devono consentire l’accesso ad una sola persona per volta e devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione.
I varchi di ingresso devono essere dotati di preselettori di incanalamento, corsie di ritorno per gli spettatori non abilitati e sistemi di identificazione chiari e visibili. Per i settori ospiti, laddove previsti, i tornelli non possono essere in numero inferiore a due.
5. Area di osservazione dell’evento
Gli stadi individuati dal presente decreto devono garantire la sicurezza e il comfort di tutti gli spettatori, assicurando un facile accesso a servizi di qualità e prevedendo che lo spazio riservato agli spettatori sia dotato di copertura.
La capienza dell’area di osservazione dell’evento, ovvero dello spazio riservato agli spettatori, è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi, ove previsti. Qualora siano previsti posti in piedi, il loro numero si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie destinata a tale uso. Per la determinazione della capienza non si tiene conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che devono essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, come definiti dalle norme UNI EN 13200-1 e UNI EN 13200-4. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e rispondere alle disposizioni delle citate norme tecniche.
Deve essere sempre garantita, per ogni spettatore, la visibilità dell’area destinata al terreno di gioco, in conformità alla norma UNI EN 13200-1.
Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto al terreno di gioco secondo quanto previsto dai regolamenti delle specifiche competizioni nazionali o internazionali e dalle norme UNI EN 13200-3. Tale delimitazione deve essere dotata di almeno due varchi apribili verso il terreno di gioco, di larghezza minima pari a 2,40 m per ogni settore, muniti di serramenti apribili in caso di emergenza al fine di consentire l’accesso degli spettatori al terreno di gioco su disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza.
La separazione tra la zona spettatori e la zona di attività sportiva è realizzata mediante elementi di separazione in materiale incombustibile, dislivelli o parapetti, secondo le configurazioni previste, garantendo la visione dell’area di attività sportiva e del terreno di gioco e nel rispetto delle norme UNI EN 13200-1 e UNI EN 13200-3.
Gli stadi devono prevedere una suddivisione dell’area di osservazione dell’evento in settori funzionali, configurabili in modo dinamico, nel rispetto del sistema di esodo. La capienza massima di ciascun settore non può eccedere il limite di 10.000 spettatori e devono essere realizzati sistemi di separazione idonei a impedire contatti tra tifoserie contrapposte e spostamenti tra settori.
6. Sistema di vie di uscita dall’impianto sportivo
Lo stadio deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza e alla capacità di deflusso, garantendo l’esodo senza ostacoli dalla zona riservata agli spettatori e dalla zona di attività sportiva.
La larghezza di ogni uscita e via di uscita non deve essere inferiore a due moduli, pari a 1,20 m. La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone per modulo negli impianti all’aperto e a 50 persone per modulo negli impianti al chiuso.
Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore non deve essere inferiore a due. Le lunghezze massime delle vie di uscita devono rispettare i limiti previsti, con riduzioni ammesse in presenza di idonei impianti di smaltimento fumi asserviti a sistemi di rilevazione o segnalazione incendi.
Le scale e le rampe del sistema di esodo devono essere realizzate con gradini a pianta rettangolare, alzata e pedata costanti e corrimano conformi alla normativa vigente. Le rampe senza gradini devono avere pendenza non superiore all’8%, con piani di riposo adeguati.
Dove sono previsti posti per persone con disabilità, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi devono essere conseguentemente dimensionati e realizzati in modo da garantire l’esodo e l’attesa in sicurezza dei soccorsi.
7. Zona riservata ai servizi per gli spettatori
I servizi igienici destinati agli spettatori devono garantire adeguati livelli di accessibilità, distribuzione uniforme nei settori dello stadio e dotazioni proporzionate alla composizione del pubblico. Devono essere rispettati i rapporti minimi tra numero di spettatori e servizi previsti per ciascun genere.
I servizi igienici devono essere ubicati a distanza non superiore a 50 m dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori e non devono intralciare i percorsi di esodo. Devono essere garantiti aerazione naturale o ventilazione artificiale adeguata, segnaletica visibile e disponibilità di acqua potabile gratuita.
Gli spettatori con disabilità devono disporre di servizi igienici idonei e accessibili, collocati in prossimità delle postazioni riservate, nonché di punti di ristoro facilmente raggiungibili.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori, adeguatamente attrezzato e ubicato in posizione facilmente accessibile sia dalla zona spettatori sia dalla viabilità esterna. Negli impianti di minore capienza deve comunque essere previsto almeno un posto di pronto soccorso.
8. Zona di attività sportiva
La zona di attività sportiva comprende lo spazio di attività sportiva e i servizi di supporto. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi e all’esterno dell’area di servizio dell’impianto mediante percorsi separati da quelli utilizzati dagli spettatori durante le manifestazioni.
Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto alla zona di attività sportiva conformemente ai regolamenti delle specifiche competizioni e alle disposizioni previste in materia di varchi verso il terreno di gioco. La capienza della zona di attività sportiva è determinata in funzione del numero di praticanti e degli addetti previsti.
Gli spogliatoi per atleti e arbitri, nonché i relativi servizi, devono avere accessi separati da quelli degli spettatori e devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti delle specifiche competizioni o alle prescrizioni del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive nazionali.
9. Dispositivi di controllo degli spettatori
Negli stadi con capienza superiore a 10.000 spettatori all’aperto, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta l’osservazione della zona spettatori, dell’area di servizio annessa e dei relativi accessi, con registrazione delle immagini. L’impianto deve essere gestito da uno o più locali appositamente predisposti, denominati «Control Room», idonei a ospitare il Centro per la gestione della sicurezza.
I locali destinati alla Control Room devono essere ubicati in posizione tale da consentire una visione complessiva della zona di attività sportiva e della zona spettatori, integrata dai dispositivi di videosorveglianza. Il sistema deve consentire la riconoscibilità dei volti, dei colori e degli oggetti, anche in caso di eventi notturni, e garantire la copertura delle vie di accesso e di deflusso interne ed esterne immediatamente adiacenti all’impianto.
Deve essere garantita la presenza di almeno una telecamera in corrispondenza di ciascun tornello, in grado di riprendere il volto degli spettatori al momento dell’ingresso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Gli impianti devono essere dotati di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara, per gli annunci di pubblica utilità e per la gestione delle emergenze. Tale impianto deve funzionare anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica principale.
10. Gestione della sicurezza dell’impianto sportivo
I criteri per l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio sono stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021. Il titolare dell’impianto sportivo o la società utilizzatrice è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e può avvalersi di una persona appositamente incaricata, presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori.
Per la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto delle condizioni di esercizio e alla tutela delle persone in caso di emergenza. Il piano deve disciplinare le attività di prevenzione incendi, la formazione del personale, le procedure di evacuazione, il funzionamento dei dispositivi di controllo e la manutenzione delle strutture e degli impianti.
Deve essere predisposto un piano di emergenza che indichi l’organigramma del servizio di sicurezza, le modalità di comunicazione tra gli addetti, le azioni da intraprendere in caso di emergenza e le procedure per l’esodo del pubblico. Il piano deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee o occasionali.
Per il coordinamento delle operazioni di emergenza deve essere previsto un centro di gestione delle emergenze, ubicato in apposito locale compartimentato e dotato di accesso diretto dall’esterno, strumenti di comunicazione e impianto di diffusione sonora. Il centro deve essere presidiato durante le manifestazioni e custodire le planimetrie, i piani di emergenza e la documentazione necessaria.
Negli impianti sportivi è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.), coordinato da un funzionario di polizia designato dal Questore e composto dai rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, del servizio sanitario e dagli altri soggetti previsti. Il G.O.S. verifica l’attuazione delle misure organizzative e adotta le iniziative necessarie a fronteggiare eventuali situazioni di criticità.
11. Strutture, finiture e arredi
Ai fini del dimensionamento strutturale degli impianti sportivi si fa rinvio alle norme tecniche per le costruzioni. Per i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di compartimentazione si applicano le disposizioni dei decreti del Ministro dell’interno 9 marzo 2007 e 16 febbraio 2007.
I prodotti da costruzione devono essere conformi al regolamento (UE) n. 305/2011 e al sistema di classificazione europeo in materia di reazione al fuoco. I materiali non ricompresi nella categoria dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 e successive modificazioni.
Negli impianti al chiuso e negli ambienti interni degli impianti all’aperto, i materiali di rivestimento devono rispettare le classi di reazione al fuoco previste in funzione dell’ambiente e dell’impiego. Le poltrone e gli arredi imbottiti devono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti in materiale combustibile devono essere di classe non superiore a 2.
Le pavimentazioni delle zone di attività sportiva sono considerate attrezzature sportive e non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco, salvo i casi in cui la zona spettatori sia estesa alle aree di attività sportiva.
12. Depositi
I locali destinati a deposito di materiale combustibile di superficie non superiore a 25 m² possono essere ubicati a qualsiasi piano dell’impianto, con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno R‑EI 60 e porte EI‑60 con dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 600 MJ/m² e deve essere garantita adeguata aerazione naturale o meccanica.
I depositi di superficie superiore a 25 m² devono rispettare limiti dimensionali più restrittivi, essere compartimentati con strutture R‑EI 90, dotati di impianto di rivelazione e allarme incendio e, ove necessario, di impianto automatico di spegnimento. I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume dell’edificio.
13. Impianti tecnici
Gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte, in modo da non costituire causa primaria di incendio o via di propagazione dello stesso. Devono essere garantite l’illuminazione di sicurezza, i sistemi di allarme, di rivelazione incendi, di evacuazione di emergenza e di estinzione.
Negli impianti al chiuso e negli impianti all’aperto con utilizzo notturno deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza conforme alla norma UNI EN 1838. L’alimentazione di sicurezza deve garantire il funzionamento degli impianti per i tempi minimi prescritti.
Negli impianti con capienza superiore ai limiti stabiliti devono essere installati impianti fissi di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, con centrale di controllo ubicata in ambiente presidiato. Gli impianti devono essere dotati di estintori portatili e, ove previsto, di impianto idrico antincendio conforme alle disposizioni vigenti.
14. Manifestazioni occasionali
È ammessa l’utilizzazione degli impianti sportivi per manifestazioni a carattere non sportivo, a condizione che siano rispettate le destinazioni e le condizioni d’uso delle varie zone dell’impianto. In tali casi la capienza, la distribuzione interna e il sistema delle vie di uscita devono rispondere alle condizioni previste per gli impianti sportivi e per i locali di pubblico spettacolo, ove applicabili.
I progetti relativi a manifestazioni occasionali devono essere sottoposti al parere preventivo degli organi di vigilanza competenti.
15. Deroghe
Qualora, per particolari situazioni, non sia possibile adottare alcune delle condizioni e prescrizioni stabilite dal presente allegato, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione provinciale di vigilanza e con la partecipazione di un delegato tecnico del C.O.N.I., può concedere specifiche deroghe, a condizione che siano adottate misure alternative idonee a garantire un livello di sicurezza equivalente.
16. Impiego dei prodotti per uso antincendio
I prodotti per uso antincendio impiegati devono essere identificati univocamente dal fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e accettati dal responsabile dell’attività mediante verifica della documentazione tecnica.
L’impiego dei prodotti è consentito se conforme alle disposizioni comunitarie applicabili o, in assenza, alle disposizioni nazionali vigenti, ovvero se legalmente commercializzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati EFTA, purché garantiscano un livello di protezione equivalente ai fini della sicurezza antincendio. L’equivalenza del livello di protezione è valutata dal Ministero dell’interno secondo le procedure previste dalla normativa europea sul reciproco riconoscimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato esclusivamente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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Testo elaborato da CED INGEGNERIA, società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio – Milano, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi con consolidata esperienza in ESG e nella progettazione infrastrutturale, territoriale e ambientale, nonché di organizzazione dei layout industriali.





