Formazione su salute e sicurezza sul lavoro: i nuovi obblighi introdotti dalla Regione Lombardia
Con il webinar tenutosi il 13 aprile 2026, Regione Lombardia ha illustrato le principali novità introdotte dalla Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, in materia di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025 e del quadro delineato dal D.Lgs. 81/2008.
L’incontro, promosso in collaborazione con Confindustria, ha rappresentato un momento di approfondimento operativo sui nuovi adempimenti e sulle opportunità per imprese, datori di lavoro e soggetti formatori attivi sul territorio lombardo.
Obiettivi della nuova disciplina regionale
La legge regionale persegue l’obiettivo di innalzare la qualità e l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo un sistema strutturato di tracciamento dei percorsi formativi e di aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti.
Il provvedimento si inserisce nel solco del protocollo d’intesa sottoscritto il 1° luglio 2025 tra Regione Lombardia, parti sociali, datoriali e INAIL, e consente alle Regioni di adottare disposizioni più rigorose rispetto alla normativa statale, come previsto dall’Accordo Stato‑Regioni.
Elenco regionale dei soggetti formatori
Uno degli elementi centrali della legge è l’istituzione di un elenco regionale dei soggetti formatori, articolato in tre sezioni:
- soggetti istituzionali (iscrizione di diritto);
- soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale;
- altri soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato‑Regioni.
Per i soggetti non istituzionali sono previsti requisiti aggiuntivi, tra cui:
- esperienza triennale nella formazione su salute e sicurezza;
- assenza di procedure concorsuali;
- assenza di sanzioni gravi nei due anni precedenti.
L’iscrizione all’elenco assume valore abilitante ed è condizione necessaria per l’erogazione dei corsi.
Piattaforma informatica regionale e obblighi di comunicazione
La legge introduce inoltre una piattaforma informatica regionale per la gestione e il monitoraggio dei percorsi formativi. Attraverso tale sistema dovranno essere comunicati:
- l’avvio dei corsi, con elenco partecipanti e calendario;
- la conclusione dei corsi, entro trenta giorni.
La piattaforma sarà interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e accessibile alle ATS e, previa intesa, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a supporto delle attività di vigilanza e controllo.
Fino al rilascio della piattaforma restano valide le disposizioni già introdotte con la DGR 4515/2025.
Sanzioni e validità degli attestati
Il mancato rispetto degli obblighi introdotti comporta specifiche sanzioni, tra cui:
- divieto di erogazione dei corsi in assenza di iscrizione all’elenco;
- invalidità degli attestati non generati tramite la piattaforma regionale;
- sanzioni per l’omessa comunicazione dei percorsi formativi.
Le nuove disposizioni mirano a contrastare il rilascio di attestazioni non corrispondenti a un’effettiva formazione e a rafforzare la tutela dei lavoratori.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA, società di ingegneria industriale e civile per progettazione, direzione lavori, e construction management, con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia. La società di ingegneria industriale CED INGEGNERIA progetta ed è operativa in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia occupandosi con consolidata esperienza nella progettazione infrastrutturale, territoriale e ambientale, nonché di organizzazione dei layout industriali.



