La prevenzione incendi nei bar e ristoranti è al centro della nuova circolare emanata dal Ministero dell’Interno tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Il documento fornisce le indicazioni per distinguere correttamente le attività di somministrazione (bar e ristorazione) dai locali di pubblico spettacolo, chiarendo gli obblighi previsti dalla normativa antincendio.
Prevenzione incendi nei bar e ristoranti: qual è l’obiettivo della circolare
La circolare punta a:
-
Garantire l’uniformità applicativa sul territorio nazionale;
-
Distinguere i bar e i ristoranti dai locali di intrattenimento;
-
Chiarire l’ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;
-
Fornire indicazioni operative ai Comandi dei Vigili del Fuoco.
L’obiettivo principale è quello di evitare errate classificazioni che possano comportare obblighi non dovuti o, al contrario, carenze negli adempimenti.
I bar e i ristoranti sono soggetti al D.P.R. 151/2011?
In materia di prevenzione incendi bar e ristoranti, viene ribadito che:
-
I bar e i ristoranti non rientrano tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011;
-
Restano soggette le attività accessorie (es. impianti termici oltre 116 kW) e quelle inserite in strutture disciplinate da specifiche regole tecniche.
Differenza tra bar e locali di pubblico spettacolo
Ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), sono soggetti alla verifica di agibilità i locali destinati all’intrattenimento per il pubblico.
A questi si applicano:
-
Il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996;
-
Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2022 (RTV V.15);
-
Il D.P.R. 151/2011 – attività n. 65 (oltre 100 persone o 200 mq).
Rientrano in questa categoria:
-
Le discoteche;
-
Le sale da ballo.
La differenza sostanziale riguarda la prevalenza dell’intrattenimento, l’elevato affollamento e la permanenza del pubblico.
Musica dal vivo e karaoke: quando cambiano gli obblighi
La normativa sulla prevenzione incendi nei bar e ristoranti chiarisce che la musica dal vivo e i karaoke:
-
Non fanno automaticamente rientrare il locale tra quelli di pubblico spettacolo;
-
Devono essere attività accessorie;
-
Non devono svolgersi in sale dedicate;
-
Non devono superare la capienza di 100 persone.
Se l’intrattenimento diventa prevalente o modifica Ii layout e la gestione dell’affollamento, occorre riesaminare l’inquadramento normativo.
Obblighi di sicurezza antincendio per bar e ristoranti
La prevenzione incendi nei bar e ristoranti si basa sulla valutazione del rischio di incendio, secondo:
-
Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021;
-
Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO);
-
Il Minicodice (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021).
Non esiste una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti.
DVR e piano di emergenza: cosa devono sapere i gestori
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce che il DVR tutela i lavoratori e deve considerare anche:
-
I picchi di affollamento;
-
Le modalità operative in presenza di pubblico;
-
Le interferenze organizzative.
Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 prevede l’obbligo del piano di emergenza quando:
-
Sono presenti almeno 10 lavoratori;
-
Il locale è aperto al pubblico con oltre 50 persone contemporaneamente;
-
L’attività rientra nel D.P.R. 151/2011.
La gestione dell’emergenza deve riguardare tutti gli occupanti, inclusi i clienti e le persone con esigenze speciali.
Conclusioni
La nuova circolare rafforza il quadro normativo sulla prevenzione incendi nei bar e ristoranti, chiarendo:
-
Quando un’attività non è soggetta al D.P.R. 151/2011,
-
Quando l’attività può essere assimilata a un locale di pubblico spettacolo;
-
Quali sono gli obblighi in materia di valutazione del rischio e gestione dell’emergenza.
Si tratta di un documento fondamentale per garantire la corretta classificazione delle attività e per assicurare un’applicazione uniforme della normativa antincendio.
.
Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
La società di ingegneria CED INGEGNERIA progetta layout industriali in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia.



