È stato pubblicato il nuovo decreto contro il rischio dell’amianto.
Il D.lgs n. 213 del 31 dicembre 2025 introduce importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, rafforzando la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.
Contenuto del decreto
Il decreto interviene in modo significativo sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, introducendo:
- Maggiore tutela sanitaria per i lavoratori;
- Nuove modalità di misurazione delle fibre di amianto;
- Rafforzamento degli obblighi di valutazione del rischio;
- Aggiornamento delle procedure di notifica e formazione;
- Revisione del sistema sanzionatorio;
- Ampliamento del campo di applicazione.
Le norme si applicano a tutte le attività lavorative che comportano il rischio di esposizione all’amianto, tra cui:
- Manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
- Rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto;
- Bonifica di aree contaminate;
- Attività estrattive e scavi in pietre verdi;
- Interventi di emergenza e antincendio in eventi naturali estremi.
Resta fermo quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992 n. 257, che ha sancito la cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia.
Valutazione del rischio: priorità alla rimozione
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 249, il datore di lavoro deve:
- Valutare in modo puntuale la natura e il grado dell’esposizione;
- Dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.
Nuove regole su notifica e documentazione (art. 250)
Prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro è tenuto a presentare una notifica all’organo di vigilanza competente.
La notifica deve includere:
- Ubicazione del cantiere;
- Tipo e quantitativi di amianto;
- Numero di lavoratori coinvolti;
- Certificati di formazione;
- Data dell’ultima visita medica;
- Misure di protezione adottate.
La documentazione relativa ai lavoratori dovrà essere conservata per 40 anni.
Dispositivi di protezione e procedure operative
L’art. 251 viene profondamente modificato in materia di:
- Obbligo di utilizzo dei DPI, compresi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Introduzione di procedure strutturate di decontaminazione per lavoratori, attrezzature e aree di lavoro;
- Obbligo di confinamento a tenuta d’aria, con ventilazione meccanica controllata, nei lavori svolti in ambienti chiusi;
- Rafforzamento delle misure di contenimento della polvere.
Sorveglianza sanitaria rafforzata
L’art. 259 stabilisce che:
- I lavoratori esposti devono essere sottoposti a visita medica preventiva;
- La sorveglianza sanitaria è prevista almeno ogni tre anni (o secondo indicazione del medico competente);
- È obbligatoria la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.
Conclusioni
Il nuovo decreto contro il rischio dell’amianto adotta un approccio più rigoroso sotto il profilo:
- Tecnico (misurazioni più accurate);
- Organizzativo (notifiche e registri);
- Sanitario (sorveglianza potenziata);
- Preventivo (priorità alla rimozione).
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Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
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