Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha recentemente chiarito le regole sull’incompatibilità tra le funzioni di collaudatore statico e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), con il Quesito n. 3687 del 2 ottobre 2025, ripreso dalla Circolare CNI n. 357/2025.
L’obiettivo è evitare conflitti di interesse, garantire l’indipendenza dei collaudi e la trasparenza degli incarichi.
Quadro normativo di riferimento
Il MIT richiama principalmente:
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L’art 7 della L. 5 novembre 1971 n. 1086: vieta il collaudo a chi si è occupato di progettazione, direzione o esecuzione dell’opera.
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Il D. Lgs. 36/2023, in particolare:
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L’art. 30, comma 5: rimanda ai requisiti del collaudatore (art. 116).
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L’art. 116, comma 6, lett. d: estende l’incompatibilità a chi ha svolto attività di controllo, verifica, autorizzazione o vigilanza sul contratto.
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L’art. 16, comma 4: obbliga le stazioni appaltanti a prevenire conflitti di interesse.
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Il D. Lgs. 81/2008, artt. 89 e 92: il CSE ha funzioni di alta vigilanza sulla sicurezza, fino alla sospensione dei lavori in caso di pericolo.
CSE e collaudo statico: incompatibilità generale
Il MIT sottolinea che il CSE è generalmente incompatibile con il ruolo di collaudatore statico. La motivazione è semplice: il collaudatore deve essere terzo, imparziale e indipendente, senza aver avuto ruoli di vigilanza sull’opera.
Nel caso in cui il CSE coincida con il direttore dei lavori, l’incompatibilità risulterebbe evidente, poiché la medesima persona svolgerebbe sia funzioni di direzione sia di vigilanza.
CSE distinto dal direttore dei lavori: valutazione caso per caso
Se il CSE è un professionista diverso dal direttore dei lavori, il MIT non esclude in via assoluta che possa svolgere anche l’incarico di collaudatore.
In tal caso, la stazione appaltante deve:
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Verificare se il CSE abbia svolto attività di controllo o vigilanza sul contratto;
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Accertare se tali attività possano compromettere l’imparzialità richiesta al collaudatore;
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Individuare eventuali conflitti di interesse secondo l’art. 16 del Codice dei contratti.
In sostanza, qualora sussista anche solo un potenziale profilo di incompatibilità, è opportuno — in via prudenziale — ritenere l’incarico non conferibile.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Le indicazioni del MIT e del CNI sono volte a garantire:
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L’attenzione nella cumulabilità degli incarichi: un CSE dovrebbe valutare l’impossibilità di diventare collaudatore sulla stessa opera.
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La valutazione preventiva dei conflitti di interesse: anche se il CSE non ha svolto attività di direzione o vigilanza diretta, occorre documentare l’assenza di interferenze.
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La trasparenza nella nomina: le stazioni appaltanti devono motivare la scelta di un CSE come collaudatore statico.
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La prudenza per incarichi correlati: ruoli tecnici “laterali” con controllo sull’opera richiedono valutazione preventiva.
In sintesi: il principio di indipendenza e imparzialità del collaudatore statico è confermato dal MIT e dal CNI. I professionisti e le stazioni appaltanti devono applicare la necessaria prudenza nella gestione degli incarichi, al fine di evitare conflitti di interesse e garantire la qualità dei lavori.
Per approfondire, consulta la circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
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Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.
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