Nuovo assetto sanzionatorio del codice ambientale in materia di rifiuti
- D.L. 116/2025
D.L. 116/2025: NUOVO ASSETTO SANZIONATORIO DEL CODICE AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI
– Sanzioni per l’autotrasporto non iscritto all’albo gestori ambientali
– Riforma delle fattispecie di abbandono di rifiuti e nuove ipotesi di delitto
– Nuove fattispecie delittuose per la gestione non autorizzata dei rifiuti
– Revisione delle fattispecie di combustione illecita di rifiuti
– Nuovo regime sanzionatorio per registri di carico/scarico e formulari
– Nuova disciplina della spedizione illegale di rifiuti
– Aggravante d’impresa e delitti colposi in materia di rifiuti
Nota illustrativa sul D.L. 08/08/2025, n. 116 (conv. L. 03/10/2025, n. 147) recante Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Sanzioni per l’autotrasporto non iscritto all’albo gestori ambientali
L’art. 1 del D.L. 116/2025, alla lettera a), ha introdotto modifiche all’art. 212 del D. Leg.vo 152/2006, inserendo il nuovo comma 19-ter. La disposizione prevede un regime sanzionatorio specifico per l’impresa che svolge autotrasporto di cose per conto di terzi senza essere iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali, quando nell’ambito dell’attività di trasporto commette una violazione delle norme del Titolo VI della Parte quarta del Codice ambientale.
In tali casi, ferme restando le sanzioni penali previste per il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti di cui all’art. 256, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito dalla L. 298/1974, per un periodo compreso tra quindici giorni e due mesi.
La norma disciplina, inoltre, le ipotesi di reiterazione e recidiva: qualora ricorrano i presupposti dell’art. 8-bis della L. 689/1981 o dell’art. 99 del Codice penale, la sanzione accessoria è elevata alla cancellazione dall’Albo, con divieto di nuova iscrizione prima di due anni. Il meccanismo è espressamente cumulativo rispetto alle sanzioni penali e amministrative correlate alla violazione ambientale oggettiva.
La previsione si coordina con l’art. 262 del D. Leg.vo 152/2006in materia di competenze sanzionatorie e con il sistema di tracciabilità dei rifiuti, richiamando l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali quale requisito essenziale per le attività di raccolta e trasporto rifiuti, anche quando svolte da imprese di autotrasporto conto terzi.
Art. 212, comma 19-ter, del D. Leg.vo 152/2006, aggiunto dal D.L. 116/2025
19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all’articolo 256, l’impresa che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all’Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell’ambito dell’attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell’articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Riforma delle fattispecie di abbandono di rifiuti e nuove ipotesi di delitto
L’art. 1 del D.L. 116/2025, alle lettere b) e c), ha introdotto modifiche agli artt. 255, 255-bis e 255-ter del D. Leg.vo 152/2006, ridefinendo integralmente la disciplina dell’abbandono dei rifiuti. Le novelle riguardano sia il trattamento sanzionatorio per l’abbandono di rifiuti non pericolosi, sia l’introduzione di nuove fattispecie delittuose riferite ai casi qualificati e ai rifiuti pericolosi.
Le modifiche definiscono un sistema maggiormente articolato, che distingue tra illecito amministrativo, contravvenzione e delitto in base alla natura del rifiuto, alle modalità della condotta e al grado di pericolo per persone e ambiente, ridefinendo l’intera sezione dedicata all’abbandono dei rifiuti.
In primo luogo, la lettera b) sostituisce il comma 1 dell’art. 255, innalzando l’ammenda per l’abbandono di rifiuti non pericolosi da 1.500 a 18.000 euro e prevedendo, quando la condotta è posta in essere mediante veicoli a motore, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da quattro a sei mesi.
È inoltre inserito il nuovo comma 1.1, che disciplina una fattispecie specifica riferita ai titolari di imprese e responsabili di enti, punita con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro, sostitutiva della previgente previsione contenuta nell’art. 256, comma 2.
Il nuovo comma 1.2 introduce una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro per l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali in violazione delle disposizioni locali, con fermo del veicolo per un mese se la violazione è commessa tramite veicolo.
È inoltre riscritto il comma 1-bis, che punisce con una sanzione amministrativa da 80 a 320 euro l’abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni ai sensi degli artt. 232-bis e 232-ter, fuori dai casi del Codice della strada. Il nuovo comma 1-ter consente l’accertamento differito tramite videosorveglianza, attribuendo al Sindaco la competenza all’irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.
La lettera c) introduce le nuove fattispecie delittuose degli artt. 255-bis e 255-ter. L’art. 255-bis disciplina l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni quando dalla condotta derivi pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, oppure un pericolo di compromissione o deterioramento rilevante delle matrici ambientali o della biodiversità, ovvero quando il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240. Per i titolari di imprese e responsabili di enti la pena è elevata alla reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi; se il fatto è commesso mediante veicolo a motore si applica altresì la sospensione della patente da due a sei mesi.
L’art. 255-ter introduce invece il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi, punito con la reclusione da uno a cinque anni, con aggravamento (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) quando ricorrono le condizioni di particolare gravità già richiamate per l’art. 255-bis. Per titolari di imprese e responsabili di enti le pene sono ulteriormente aumentate, rispettivamente da uno a cinque anni e sei mesi e da due a sei anni e sei mesi nelle ipotesi qualificate.
Art. 255 del D. Leg.vo 152/2006, come modificato dal D.L. 116/2025
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3.
Art. 255-bis del D. Leg.vo 152/2006, inserito dal D.L. 116/2025
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 255-ter del D. Leg.vo 152/2006, inserito dal D.L. 116/2025
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Nuove fattispecie delittuose per la gestione non autorizzata dei rifiuti
L’art. 1 del D.L. 116/2025, alla lettera d), ha introdotto modifiche all’art. 256 del D. Leg.vo 152/2006, ridefinendo il sistema sanzionatorio relativo alla gestione non autorizzata dei rifiuti e alla realizzazione o gestione di discariche abusive.
La disposizione qualifica come delitti – e non più come contravvenzioni – varie ipotesi di attività svolte in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. La condotta base rimane punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre quando i fatti riguardano rifiuti pericolosi la pena è fissata nella reclusione da uno a cinque anni. Sono introdotte aggravanti specifiche attraverso il nuovo comma 1-bis, che prevede la reclusione da uno a cinque anni quando la condotta comporti un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali o della biodiversità. Le stesse aggravanti si applicano se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240 o sulle relative pertinenze; ove ricorra una di tali condizioni e l’attività riguardi rifiuti pericolosi, la pena è aumentata alla reclusione da due a sei anni e sei mesi.
Il nuovo comma 1-ter dispone che, qualora le violazioni dei commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’uso di veicoli a motore, al conducente si applichi la sospensione della patente da tre a nove mesi, con rinvio alle norme del Codice della strada. Il comma 1-quater introduce la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 1-bis, salvo che appartenga a persona estranea. La lettera d) abroga inoltre il previgente comma 2, relativo alla responsabilità dei titolari di imprese e responsabili di enti per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in quanto tale fattispecie è stata traslata nel nuovo art. 255, comma 1.1.
La riforma incide anche sul regime relativo alle discariche abusive: il comma 3 dell’art. 256 è sostituito, qualificando come delitto la realizzazione o gestione di discariche non autorizzate, punita con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata a uno-due anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi quando la discarica è destinata anche in parte a rifiuti pericolosi. Il nuovo comma 3-bis introduce aggravanti analoghe a quelle previste per il comma 1-bis, elevando le pene alla reclusione da due a sei anni, o da due anni e sei mesi a sette anni nelle ipotesi concernenti rifiuti pericolosi. Il comma 3-ter estende l’istituto della confisca obbligatoria all’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, fatti salvi gli obblighi di bonifica.
La lettera d) interviene inoltre sul comma 4, sostituendone integralmente il contenuto e prevedendo una fattispecie residuale per l’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, punita con l’ammenda da 6.000 a 52.000 euro o con l’arresto fino a tre anni, purché il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e non ricadano le aggravanti del comma 1-bis. Infine, è riformulato il comma 5, relativo alla violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti, che viene punita con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Art. 256 del D. Leg.vo 152/2006, come modificato dal D.L. 116/2025
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187 effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 23 1, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Revisione delle fattispecie di combustione illecita di rifiuti
L’art. 1 del D.L. 116/2025, alla lettera e), ha introdotto modifiche all’art. 256-bis del D. Leg.vo 152/2006, ridefinendo l’intera disciplina della combustione illecita di rifiuti. Il comma 1 rimane invariato e continua a punire, salvo che il fatto integri un reato più grave, l’appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, con la reclusione da due a cinque anni, ovvero da tre a sei anni quando si tratta di rifiuti pericolosi, restando fermo l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di risarcimento del danno ambientale e di rimborso delle spese di bonifica.
Il nuovo comma 2 estende l’applicazione delle pene del comma 1 a chi pone in essere condotte di abbandono o deposito di rifiuti – ai sensi dell’art. 255, commi 1 e 1.1 – in funzione della successiva combustione illecita. La disposizione prevede inoltre che, quando le medesime finalità caratterizzano i reati previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, le pene per tali reati non possano comunque essere inferiori ai minimi edittali stabiliti per la combustione illecita, realizzando un meccanismo di aggravamento obbligatorio.
È abrogato il previgente comma 3, poiché la circostanza aggravante dell’attività d’impresa trova ora collocazione nell’art. 259-bis, introdotto dal medesimo decreto. Sono contestualmente inseriti i nuovi commi 3-bis e 3-ter:
* il comma 3-bis punisce con la reclusione da tre a sei anni la combustione di rifiuti non pericolosi quando dalla condotta derivi pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, oppure un pericolo di compromissione o deterioramento significativo delle matrici ambientali o della biodiversità, ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240 o sulle relative pertinenze. Se la combustione riguarda rifiuti pericolosi, la pena è elevata alla reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni;
* il comma 3-ter prevede un aumento della pena fino alla metà quando dalle condotte descritte nel comma 3-bis sia scaturito un incendio.
È modificato anche il comma 4, che estende l’aggravante del terzo dell’aumento – originariamente riferita ai soli fatti del comma 1 – anche ai fatti qualificati del comma 3-bis, quando essi siano commessi in territori interessati, al momento della condotta o nei cinque anni precedenti, da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.
Viene infine soppresso il primo periodo del comma 6, eliminando il rinvio alle sanzioni dell’art. 255 per la combustione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e), mentre resta ferma l’esclusione dell’applicazione dell’art. 256-bis all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale ai sensi dell’art. 182, comma 6-bis.
Art. 256-bis del D. Leg.vo 152/2006, come modificato dal D.L. 116/2025
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.
4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
Nuovo regime sanzionatorio per registri di carico/scarico e formulari
L’art. 1 del D.L. 116/2025, alla lettera f), ha introdotto modifiche all’art. 258 del D. Leg.vo 152/2006, intervenendo sul sistema sanzionatorio relativo agli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri di carico e scarico e utilizzo dei formulari di identificazione dei rifiuti.
La novella mantiene invariata la disciplina del comma 1, riguardante l’omessa o incompleta comunicazione annuale al catasto dei rifiuti da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189, comma 3, mentre è modificato il comma 2, innalzando la misura delle sanzioni amministrative per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico previsto dall’art. 190. La sanzione passa da 2.000-10.000 euro a 4.000-20.000 euro, restando immutato il trattamento più severo per i registri relativi ai rifiuti pericolosi (10.000-30.000 euro) e la possibilità di applicare, nei casi più gravi, la sospensione da un mese a un anno dalle cariche del responsabile dell’infrazione.
È introdotto il nuovo comma 2-bis, che collega all’accertamento della violazione di cui al comma 2 una sanzione amministrativa accessoria automatica: la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi per i rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi per i rifiuti pericolosi, con applicazione delle norme del Codice della strada. Alla medesima violazione consegue inoltre la sospensione dall’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, per un periodo da due a sei mesi se la violazione riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se riguarda rifiuti pericolosi.
Il comma 3 resta invariato, mentre la struttura del comma 4 viene confermata: la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.000 euro per il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto è mantenuta, insieme alla previsione della reclusione da uno a tre anni nei casi in cui la mancanza o irregolarità riguardi rifiuti pericolosi, estendendosi la stessa pena a chi redige o utilizza certificati di analisi falsi. Resta in vigore anche il comma 4-bis, che prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto illecito nelle ipotesi di condanna o patteggiamento, salvo appartenenza a terzi estranei.
Infine, rimane invariato il comma 5, che stabilisce la sanzione amministrativa ridotta da 260 a 1.550 euro nei casi in cui le informazioni mancanti o inesatte risultino comunque ricostruibili dalla documentazione obbligatoria (formulari, registri e comunicazioni), nonché nei casi di mancata conservazione della documentazione o omessa tenuta dei registri da parte del produttore quando siano disponibili i formulari con data certa.
Art. 258 del D. Leg.vo 152/2006, come modificato dal D.L. 116/2025
1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
2-bis. All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l’applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
(Omissis)
Nuova disciplina della spedizione illegale di rifiuti
L’art. 1 del D.L. 116/2025, alla lettera g), ha introdotto modifiche all’art. 259 del D. Leg.vo 152/2006, ridefinendo la fattispecie penale relativa alla spedizione transfrontaliera illecita di rifiuti. La novella sostituisce integralmente il comma 1 e aggiorna la rubrica dell’articolo – ora denominato “Spedizione illegale di rifiuti” – per adeguarlo alla nuova formulazione normativa.
La precedente disciplina faceva riferimento al “traffico illecito” ai sensi del Reg. CEE n. 259/1993, prevedendo l’ammenda da 1.550 a 26.000 euro e l’arresto fino a due anni, con incremento della pena in caso di rifiuti pericolosi. La nuova formulazione sostituisce tale impianto, richiamando le definizioni aggiornate contenute nell’art. 2, punto 35 del Reg. CE n. 1013/2006 e nell’art. 3, punto 26 del Reg. UE n. 2024/1157, provvedimenti che tipizzano in modo puntuale le ipotesi di “spedizione illegale” (mancata notifica, mancanza di autorizzazione, autorizzazione ottenuta con frode, documentazione non conforme, spedizioni che conducono a smaltimenti in violazione della normativa europea).
La nuova sanzione penale prevista dall’art. 259, comma 1, è significativamente più severa: reclusione da uno a cinque anni, con aggravamento in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Art. 259 del D. Leg.vo 152/2006, come modificato dal D.L. 116/2025
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell’articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Aggravante d’impresa e delitti colposi in materia di rifiuti
L’art. 1 del D.L. 116/2025, alla lettera h), ha introdotto due nuove disposizioni nel Titolo VI della Parte quarta del D. Leg.vo 152/2006: gli artt. 259-bis e 259-ter. Le modifiche sono puntualmente illustrate nel dossier parlamentare, che riporta il nuovo testo a confronto con il previgente.
Il nuovo art. 259-bis disciplina l’aggravante dell’attività di impresa, stabilendo che le pene previste per i reati di cui agli artt. 256 (gestione non autorizzata di rifiuti), 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) sono aumentate di un terzo quando i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. La novella recepisce e unifica le previgenti aggravanti settoriali, come quella contenuta nel soppresso art. 256-bis, comma 3, ora abrogato, trasferendole in una clausola generale applicabile trasversalmente ai reati ambientali sulla gestione dei rifiuti.
Il nuovo art. 259-ter introduce la punibilità a titolo di colpa per alcuni delitti ambientali specifici. La disposizione prevede che, quando i fatti di cui agli artt. 255-bis (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (gestione non autorizzata di rifiuti) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) siano commessi per colpa, le pene previste dalle rispettive fattispecie siano diminuite da un terzo a due terzi.
La norma chiarisce espressamente l’estensione del regime di responsabilità penale colposa a tali ipotesi.
Art. 259-bis del D. Leg.vo 152/2006, inserito dal D.L. 116/2025
1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Art. 259-ter del D. Leg.vo 152/2006, inserito dal D.L. 116/2025
1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.





