D.L. 31/10/2025, N. 159
DM 2/10/00
Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di
protezione civile. Stralcio parti di interesse non modificative del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza).
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Sommario:
Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
Art. 6 – Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
Art. 10 – Disposizioni in materia di norme UNI
Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
Art. 15 – Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Art. 18 – Organizzazioni di volontariato della protezione civile
Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
1. All’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.»
2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera mediante l’impiego di tecnologie e ai tipi di informazioni trattate.
(Omissis, vedi più avanti il testo coordinato del D. Leg.vo 81/2008)
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Omissis, vedi più avanti il testo coordinato del D. Leg.vo 81/2008)
5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare ai sensi dell’articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
7. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 6 – Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. I criteri e i requisiti disposti dall’accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-octies è inserito il seguente: «784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.».
Art. 10 – Disposizioni in materia di norme UNI
1. All’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 208, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL.
3. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
4. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
6. I lavoratori di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritti, per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative della presente disposizione.
7. Al comma 6 dell’articolo 19 della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo le parole «Ministro delle imprese e del made in Italy» sono aggiunte le seguenti: «, Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
8. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15 – Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
- Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
- Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 16 – Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(Omissis, vedi il testo coordinato del D. Leg.vo 81/2008)
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
(Omissis, vedi il testo coordinato del D. Leg.vo 81/2008)
Art. 18 – Organizzazioni di volontariato della protezione civile
(Omissis, vedi il testo coordinato del D. Leg.vo 81/2008)
2. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3, sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 21 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
→ Vedi il testo coordinato delle parti modificate del D. Leg.vo 81/2008 (TU sicurezza), con la seguente codifica: parti introdotte/modificate in grassetto; parti eliminate in grassetto e barrato.
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