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AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

E SEGNALAZIONE CERTIFICATA

L’agibilità degli edifici non è solo una pratica burocratica da sbrigare velocemente: è il momento in cui attestiamo che un immobile è sicuro e conforme per l’uso previsto. Non esistono margini di errore, dato che l’immobile deve rispondere ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e alla regolarità edilizio-urbanistica.

Con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) nel 2016, il sistema è cambiato radicalmente. Con la sostituzione del precedente “Certificato di Agibilità”, la responsabilità di attestare i requisiti necessari è stata tutta trasferita sul privato e sui tecnici abilitati.

Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001)

L’art. 29 del D.P.R. 380/2001 prevede che il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica. L’art. 40 del D.P.R. 380/2001 prevede che il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. L’art. 64 del D.P.R. 380/2001 prevede al comma 5 che il direttore dei lavori e il costruttore hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto.

Decreto Legislativo 222/2016

Ha sostituito definitivamente il certificato di agibilità con la Segnalazione Certificata. Il sistema attuale prevede un controllo successivo da parte dell’amministrazione, che può vietare la prosecuzione dell’attività entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.

La SCA: come funziona il nuovo sistema

La SCA segue il modello della SCIA tradizionale e comporta un’obbligazione di mezzi con standard particolarmente elevati. Il professionista che la sottoscrive assume responsabilità per tutti gli aspetti attestati.

Documentazione tassativa

La SCA deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 24 comma 5, non derogabile:
• Attestazione del direttore dei lavori.
• Certificato di collaudo statico.
• Dichiarazione di conformità delle opere realizzate.
• Dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti.
• Attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti elettronici all’interno degli edifici.

Ambito di applicazione e controlli

Quando è obbligatoria La SCA è richiesta per:

• Nuove costruzioni.

• Ricostruzioni o sopraelevazioni.

• Interventi sugli edifici esistenti.

Sistema dei controlli

L’amministrazione può intervenire entro 30 giorni con motivati divieti e prescrizioni. Può anche dichiarare l’inefficacia in qualsiasi momento se rileva dichiarazioni false o incomplete. Decorso il termine senza contestazioni, l’attività può proseguire liberamente.

Agibilità e conformità urbanistica

La SCA attuale deve attestare sia la conformità igienico-sanitaria che quella urbanistica. La giurisprudenza è consolidata: la conformità urbanistica è presupposto indispensabile per l’agibilità.

Aspetti penali e responsabilità

Il legislatore attribuisce una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Chi sottoscrive una SCA falsa assume la qualifica di persona esercente servizio di pubblica necessità con conseguenti responsabilità penali, civili e disciplinari.

Per una professione sicura e responsabile, la regola è sempre la stessa: competenza tecnica, responsabilità, documentazione accurata e, quando necessario, il coraggio di riconoscere i propri limiti.

Per approfondire, clicca qui e consulta il bollettino di legislazione tecnica n. 9 del 2025.

Testo elaborato da CED INGEGNERIA con studio tecnico in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con uffici di architettura con sedi in Lombardia.

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