Home | Norme Tecniche | Energia e ambiente | Legge Regionale 18 luglio 2025, n. 11 Legge per il clima

Legge per il clima regione lombardia

  1. Modifica alla l.r. 26/2003 (BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025)


Legge per il clima: norme per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e sulla vita dell’uomo e nell’interesse delle future generazioni:

  • Promuove la neutralità carbonica per mitigare i cambiamenti climatici e le azioni di adattamento a tali cambiamenti al fine di aumentare la resilienza dei territori anche negli eventi emergenziali;
  • Opera al fine di contribuire a contenere l’aumento della temperatura media globale e, comunque, nel rispetto dei parametri di cui alle disposizioni vigenti, nell’ambito del contesto normativo internazionale, europeo e statale e in particolare dei principi di cui agli articoli 9 e 41 della Costituzione, degli impegni derivanti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65, dall’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204,

Nonché dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ‘Normativa europea sul clima’.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente:

  • Sviluppa le proprie politiche sul cambiamento climatico, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e con la strategia regionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché con il Programma regionale di sviluppo sostenibile (PRSS) e i relativi aggiornamenti, romuovendo attivamente lo sviluppo sostenibile;
  • Armonizza le proprie strategie economiche e sociali con gli obiettivi europei e con gli strumenti di programmazione delle politiche economiche europee, con particolare attenzione a modelli di business e lavori legati all’economia verde rivolti alle giovani generazioni;
  • Integra nella pianificazione e programmazione regionale, territoriale e di settore, le politiche per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico e fornisce indicazioni e prescrizioni per una conseguente pianificazione e programmazione locale anche in materia di protezione civile e di antincendio boschivo, tenendo conto degli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi;
  • Promuove un processo di graduale decarbonizzazione dell’economia regionale, intesa come realizzazione di un modello socioeconomico senza emissioni nette di gas a effetto serra, in linea con le strategie europee al 2050 e secondo il principio della fattibilità tecnica ed economica;
  • Concorre, in raccordo con le comunità locali, alla definizione di politiche integrate di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, anche favorendo l’aggregazione di diverse entità locali aventi caratteristiche, risorse e necessità comuni e avendo riguardo alla specificità e alla vulnerabilità dei territori montani ivi compresi i territori delle comunità montane;
  • Promuove la resilienza delle comunità locali e la capacità di risposta agli eventi, anche favorendo il ricorso a modalità di produzione e di consumo di energia condivise, ivi incluse le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e persegue la protezione dei territori della Regione dagli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione a quelli più a rischio e vulnerabili;
  • Mette in atto azioni di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso politiche di previsione, prevenzione strutturale e non strutturale, nonché di mitigazione dei rischi naturali e tecnologici, al fine di aumentare la capacità di previsione ed allertamento, la capacità di risposta agli eventi e la gestione delle emergenze e il loro superamento;
  • Promuove la ricerca e lo studio interdisciplinare del cambiamento climatico e dei suoi impatti, compresi quelli sanitari, al fine di utilizzare le migliori tecnologie disponibili e le più avanzate conoscenze scientifiche, economiche, giuridiche e sociali relative al cambiamento climatico;
  • Favorisce iniziative idonee, in un contesto di valorizzazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, a diffondere stili di vita sostenibili, a promuovere il ricorso alla mobilità attiva e ai sistemi di trasporto collettivo, anche mediante adeguate campagne di sensibilizzazione, educazione e formazione nelle famiglie, nelle istituzioni scolastiche e formative, nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni, a beneficio dell’ambiente e della salute;
  • Promuove, in ottica di inclusione, equità e coesione sociale e territoriale, la trasparenza, l’informazione, la partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e dei portatori di interesse maggiormente rappresentativi nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche regionali sulla mitigazione e sull’adattamento al cambiamento climatico;
  • Favorisce lo sviluppo di ‘città circolari’ che perseguono la realizzazione di edifici basata sui principi di bioarchitettura e ingegneria ambientale e sull’uso di energia rinnovabile, nonché la valorizzazione dei prodotti di provenienza locale e l’eliminazione di ogni forma di spreco;
  • Promuove e sviluppa le politiche regionali di sostenibilità ambientale, economica e sociale tenuto conto delle diverse specificità territoriali.

3. La Regione, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, programmazione, regolamentazione e incentivazione relativi a energia, territorio, paesaggio, cultura, agricoltura, ambiente, biodiversità ed ecosistemi, attività produttive, edilizia, infrastrutture, turismo e sport, salute e prevenzione, educazione e sostenibilità, protezione civile, mobilità e trasporti, nonché relativi all’ambito sociosanitario, persegue gli obiettivi di mitigazione, volti a ridurre le emissioni in atmosfera di gas climalteranti e di adattamento al cambiamento climatico, volti all’incremento della resilienza, alla minimizzazione dei fattori di esposizione alla vulnerabilità e alla protezione del territorio e delle comunità locali dai rischi naturali e tecnologici derivanti dagli impatti del cambiamento climatico.

 

Art. 2 (Politiche regionali per la mitigazione del cambiamento climatico)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di emissioni nette di gas climalteranti pari a zero nell’Unione europea entro il termine stabilito, le politiche regionali di mitigazione includono misure volte a:

  • Ridurre le emissioni in atmosfera dei gas climalteranti mediante efficientamento energetico, produzione di energia rinnovabile e alternativa, ivi inclusa quella nucleare ove ne sia consentito il ricorso ai sensi della normativa statale, nonché mediante sistemi innovativi che riducano le emissioni derivanti dal settore zootecnico;
  • Aumentare l’assorbimento di carbonio nei sistemi naturali;
  • Operare la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio;
  • Favorire la produzione e l’uso dell’idrogeno a basse emissioni.

2. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere misure di mitigazione del cambiamento climatico anche su proposta di enti pubblici, delle organizzazioni di imprese, di cittadini e di altri portatori di interesse, anche attraverso forme di partenariato pubblico e privato.

3. I piani e i programmi regionali e locali sottoposti a Valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della legislazione regionale adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 152/2006 contribuiscono a perseguire, mediante la relativa procedura di VAS, l’obiettivo della neutralità carbonica. La Giunta regionale approva, nel rispetto dei termini previsti all’articolo 15, comma 2, lettera b), linee guida per l’individuazione degli impatti significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi, di cui al presente comma, relativi ai fattori climatici e per la previsione delle possibili misure di mitigazione, compensazione e adattamento al cambiamento climatico, nonché per la definizione delle modalità di monitoraggio, secondo quanto stabilito all’articolo 18 del d.lgs. 152/2006.

4. La riduzione delle emissioni di cui al comma 1, lettera a), è perseguita mediante interventi mirati a:

  • Sostituire progressivamente le fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso la valorizzazione energetica in loco della biomassa legnosa con impianti tecnologici a basse emissioni, con un approccio di neutralità tecnologica;
  • Incrementare l’efficienza energetica attraverso tecnologie e interventi innovativi, ivi inclusi sistemi di accumulo e stoccaggio di energia;
  • Incentivare il risparmio di energia;
  • RIdurre i consumi mediante iniziative di comunicazione, sensibilizzazione della popolazione ed educazione alla sostenibilità volte a favorire nuove modalità comportamentali;
  • Ottimizzare l’utilizzo della materia, attraverso lo sviluppo dell’economia circolare.

5. L’incremento dell’assorbimento di carbonio nei sistemi naturali di cui al comma 1, lettera b), è perseguito mediante:

  • La conservazione, cura e valorizzazione del capitale naturale e della filiera bosco-legno, dei sistemi verdi, della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici;
  • La conservazione del suolo come sistema di accumulo del carbonio organico e la tutela della sua fertilità;
  • Il monitoraggio, attraverso l’utilizzo di sistemi di sorveglianza avanzati, dello stato di conservazione e di sviluppo delle aree boscate, al fine di stimare il quantitativo di carbonio assorbito ed intervenire per contrastare incendi, tagli abusivi, attacchi parassitari, eventi estremi e dissesti;
  • La promozione e l’incentivazione della gestione sostenibile del suolo quale primo serbatoio e regolatore dell’emissione dell’anidride carbonica attraverso la valorizzazione anche economica dei servizi ecosistemici e attraverso la tutela e la salvaguardia delle aree umide;
  • Gli interventi di forestazione in ambito rurale e urbano, nonché lungo le infrastrutture autostradali, minimizzando l’impatto sulla produzione agricola e integrando tali interventi nell’attività agricola attraverso forme di sostegno o quale possibile fonte di redditività;
  • La minimizzazione del consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione delle superfici e il recupero alla naturalità di superfici urbanizzate;
  • La promozione e l’incentivazione della rigenerazione urbana e territoriale;
  • La valorizzazione della gestione forestale attiva dei boschi, favorendo l’uso del legno a cascata come materia prima, con l’obiettivo di rendere le foreste più resilienti agli effetti del cambiamento climatico.

6. Per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio di cui al comma 1, lettera c), la Regione, in coerenza con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006), tenendo conto degli impatti ambientali e del prioritario obiettivo di riduzione delle emissioni, concorre a promuovere:

  • Lo sviluppo di adeguate tecnologie innovative per la cattura e il riutilizzo del carbonio;
  • Lo studio e l’identificazione delle potenzialità di stoccaggio del territorio lombardo, tenendo conto anche del Regolamento delegato UE 2024/2620 della Commissione del 30 luglio 2024 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto;
  • La realizzazione di iniziative sperimentali per lo stoccaggio.

 

Art. 3 (Politiche e misure regionali per l’adattamento al cambiamento climatico)

1. La Regione, in relazione alla finalità di cui all’articolo 1, comma 3, persegue, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), i seguenti obiettivi:

  • Tutelare i cittadini, in particolare quelli più esposti e vulnerabili agli impatti derivanti dal cambiamento climatico, anche sviluppando metodi di informazione in merito alla salvaguardia della propria salute;
  • Valutare le caratteristiche dei diversi sistemi locali, sviluppando sistemi di prevenzione, gestione e riduzione del rischio di eventi calamitosi;
  • Accrescere la resilienza dei sistemi urbani anche promuovendo un’edilizia caratterizzata da elevati standard bioclimatici e dall’ottimizzazione di strutture, sistemi, servizi e loro gestione, valorizzando le certificazioni di sostenibilità e i servizi ecosistemici nella progettazione degli spazi pubblici per un miglioramento diffuso del comfort della salubrità del microclima urbano;
  • Proteggere il patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico in una prospettiva di conservazione preventiva e programmata;
  • Progettare e riqualificare gli spazi urbani, nonché incrementare le aree verdi per favorire la mobilità attiva e condivisa oltre che l’intermodalità con i sistemi di trasporto pubblico;
  • Proteggere la produzione agricola e zootecnica e la gestione forestale garantendo, in particolare, la sicurezza del sistema agroalimentare e la relativa capacità di risposta ai cambiamenti climatici;
  • Conservare l’integrità del capitale naturale, la biodiversità e la piena funzionalità dei servizi ecosistemici, anche incrementando lo stato di salute dei suoli e la connettività ecologica;
  • Prevenire e gestire efficacemente, anche mediante azioni di ripristino dei sistemi naturali compromessi, le conseguenze degli eventi meteorologici estremi, quali ondate di calore, precipitazioni di elevata intensità, tempeste e siccità, anche in relazione agli incidenti industriali collegati a rischi naturali;
  • Prevenire il rischio idraulico e idrogeologico e contenere i suoi effetti, facendo fronte alle alluvioni, alle esondazioni, alle frane e all’erosione dei suoli, minimizzando l’impatto sul paesaggio e favorendo soluzioni ambientalmente compatibili;
  • Promuovere soluzioni per un uso efficiente dell’acqua e per il risparmio idrico nei settori civile pubblico e privato, industriale ed agricolo, incluso l’approvvigionamento da risorse idriche alternative a quelle potabili;
  • Definire accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori per applicare misure di prevenzione in caso di emergenze metereologiche dovute ad ondate di calore;
  • Promuovere, ove possibile, l’impiego dei tetti verdi nelle aree urbane e nei contesti soggetti a rigenerazione, riconoscendone il ruolo nella riduzione del carico idrico sulla rete di drenaggio urbano e nell’isolamento termico degli edifici, contribuendo al miglioramento dell’adattamento climatico.

2. Per perseguire la finalità di cui all’articolo 1, comma 3, la Regione, anche avvalendosi degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – collegato 2007): Individua e valuta gli impatti del cambiamento climatico attualmente osservati e prevedibili nel futuro, mediante l’elaborazione di scenari climatici specifici del territorio regionale;

  • Valuta l’esposizione e la vulnerabilità delle comunità locali, dei territori, degli ecosistemi e dei sistemi naturali nonché dei settori socioeconomici;
  • Analizza i rischi per la popolazione, il territorio, la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio culturale in relazione ai differenti scenari individuati, che gli enti territoriali devono utilizzare come riferimento nei propri strumenti di pianificazione territoriale;
  • Sviluppa un sistema informativo costituito da indicatori climatici per monitorare il clima e da indicatori sanitari per monitorare l’impatto sulla salute, anche negli scenari climatici a breve e medio termine, e per stimare gli impatti e la valutazione degli scenari futuri, in relazione sia alle patologie croniche sia alle malattie infettive ai fini dell’aggiornamento del piano regionale della prevenzione di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
  • Mantiene e sviluppa i sistemi di allertamento e di monitoraggio e di previsione dei fenomeni meteorologici e dei loro impatti, in particolare quelli estremi;
  • Monitora l’efficacia delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso adeguati indicatori di processo e prestazione.

3. La Giunta regionale approva, sentiti gli enti locali, una strategia integrata di adattamento ai cambiamenti climatici che, per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1:

  • Effettua la ricognizione delle politiche e degli interventi settoriali regionali;
  • Individua i settori prioritari di intervento;
  • Indica le tipologie di azioni e di misure regionali;
  • Valuta la relazione funzionale tra impatti, obiettivi e possibili misure di adattamento.

4. La Giunta regionale, nell’ambito delle politiche di settore, individua gli interventi, le azioni e le misure da adottare ai sensi del comma 3, stabilisce e verifica le relative tempistiche di attuazione.

5. La strategia di cui al comma 3 è aggiornata, ove necessario, a seguito dell’approvazione del PRSS o in occasione dei relativi aggiornamenti annuali.

 

Art. 4 (Pianificazione regionale energetica ambientale e climatica. Modifica all’articolo 30 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è sostituito dal seguente:

Art. 30 (Pianificazione regionale energetica ambientale e climatica)

1. La pianificazione regionale energetica, ambientale e climatica è costituita dall’atto di indirizzo, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC), approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono definiti gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzo. La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione energetico climatica nazionale, determina con il PREAC:

  • Gli obiettivi e le misure per la riduzione dei consumi energetici mediante incremento dell’efficienza nei settori d’uso finali e del risparmio dei consumi, determinando il contributo di ciascun settore e il fabbisogno complessivo energetico regionale;
  • La produzione di energia da fonte rinnovabile, in relazione alla disponibilità delle fonti, alla struttura di rete, al modello di consumo e tenendo conto del contesto ambientale;
  • La riduzione delle emissioni climalteranti per settori d’uso finali, con esclusione del settore Emission Trading System (ETS) di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, n. 87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, tenendo conto della effettiva capacità di ciascun settore di raggiungere gli obiettivi ottimali declinati nella relativa pianificazione e programmazione di settore, concorrendo alla riduzione degli inquinanti in atmosfera;
  • Le misure per la decarbonizzazione del sistema produttivo e dei settori di utilizzo;
  • Il progressivo incremento della resilienza al cambiamento climatico del sistema energetico;
  • Le misure di contrasto alla povertà energetica;
  • Gli strumenti per favorire comportamenti individuali in linea con gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f);
  • Il costante monitoraggio delle emissioni in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), con verifica di eventuali scostamenti per l’individuazione, nel caso, delle conseguenti misure correttive;
  • La diversificazione delle fonti di produzione di energia secondo criteri di sostenibilità favorendo, per gli impianti alimentati da combustibili fossili, prioritariamente l’adeguamento degli impianti esistenti.

2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all’articolo 1, comma 8, è aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche degli obiettivi europei e nazionali derivanti da nuove disposizioni o dall’assunzione di nuovi impegni internazionali.

 

Art. 5 (Misure regionali per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico nell’ambito di specifici interventi sul territorio regionale)

 

1. Gli interventi soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica, indicati all’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e specificati nel regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ‘Legge per il governo del territorio’), devono contenere misure per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico o misure compensative.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, differenziando tra interventi di nuova realizzazione e interventi di ristrutturazione, allo scopo di perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

  • Assorbimento e mantenimento del carbonio nei suoli;
  • Riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione, forestazione e de-pavimentazione delle superfici impermeabilizzate, anche al fine di recuperarne l’uso agricolo, ove possibile;
  • Riduzione del consumo idrico;
  • Uso di materiali sostenibili o di materiale riciclato, valutando l’impatto ambientale del loro intero ciclo di vita;
  • Uso di finiture superficiali con alta riflettanza solare e di sistemi di ombreggiamento;
  • Promozione della mobilità sostenibile;
  • Riduzione della produzione di rifiuti.

3. Con riferimento agli interventi di difesa del suolo, volti a mitigare e ridurre il rischio idrogeologico e alluvionale, compresi gli interventi soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica, indicati all’articolo 58 bis della l.r. 12/2005 e specificati nel r.r. 7/2017, ciascun progetto volto alla realizzazione di tali interventi deve contenere una valutazione delle alternative progettuali, in coerenza con la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e con la pianificazione di bacino, privilegiando le soluzioni che impattino positivamente anche sul clima. Nel caso di aree di laminazione, la valutazione delle alternative deve indicare come prioritari gli interventi integrati, che assolvono sia a obiettivi di qualità e risparmio della risorsa idrica, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, sia a obiettivi di riduzione del rischio idraulico di cui alla direttiva 2007/60/CE, quali:

  • Gli interventi multifunzionali, che assolvono sia a funzioni di laminazione che di accumulo di acqua da utilizzare in caso di siccità;
  • Gli interventi che portano alla rinaturazione degli ambiti fluviali e in dissesto idrogeologico;
  • Gli interventi che consentono la laminazione attraverso il recupero dello spazio fluviale e la riconnessione degli alvei alle aree golenali e gli interventi che portano alla de-impermeabilizzazione di spazi urbanizzati.

4. Lo studio di impatto ambientale dei progetti di cui all’Allegato A alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è redatto, con riferimento agli impatti relativi ai fattori climatici, sulla base di linee guida approvate dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti all’articolo 15, comma 2, lettera b), tenuto conto di quanto disposto dall’allegato VII della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire azioni di mitigazione, di compensazione e di adattamento omogenee sul territorio regionale e commisurate alla rilevanza degli interventi in progetto.

 

Art. 6 (Misure a favore dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. La Regione promuove lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, ivi inclusi le biomasse legnose e i biocarburanti nel rispetto dei principi di contenimento dell’occupazione del suolo naturale e di minimizzazione degli impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di incremento delle fonti rinnovabili derivanti dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dal conseguente, Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), tenendo

conto delle norme vigenti, e, in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

2. La Regione, al fine della realizzazione sul suolo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, favorisce, in particolare:

I progetti innovativi, anche a carattere sperimentale, con particolare attenzione a quelli inseriti in percorsi di economia circolare, nonché i progetti di produzione di biogas e biometano che privilegiano le filiere corte o progetti alimentati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) o da reflui zootecnici ed altre biomasse di origine agricola che impiegano il digestato come fertilizzante con modalità basso emissive;

Incremento della biodiversità delle aree interessate, assicurando, per quanto possibile, soluzioni progettuali con valenza ecosistemica.

3. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione in ambito nucleare, anche attraverso un confronto con realtà industriali del settore, nonché la sua valorizzazione per diversificare l’insieme di fonti energetiche primarie e garantire una maggior indipendenza da fonti fossili.

 

Art. 7 (Promozione delle fonti rinnovabili per la decarbonizzazione dell’edilizia)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate specifiche modalità attuative per l’incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili relativi agli edifici di cui all’Allegato III del d.lgs. 199/2021, disposto, ai sensi del presente comma, nell’esercizio della facoltà prevista all’articolo 26, comma 7, dello stesso decreto. Gli obblighi relativi all’installazione della potenza elettrica, per gli edifici di cui al punto 2.3 dell’Allegato III del d.lgs. 199/2021, si applicano anche agli edifici, destinati ad attività industriali, artigianali, agricole e assimilabili, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, come definiti all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

2. Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al d.lgs. 199/2021, come eventualmente incrementati ai sensi del comma 1, possono essere assolti mediante l’uso della biomassa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Fatta salva l’autonomia programmatoria comunale in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la Regione, anche in attuazione delle prescrizioni date alle regioni ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), in termini di azione sulle principali sorgenti di emissione di inquinanti per il conseguimento dei valori limite definiti per la qualità dell’aria, può disporre l’incremento degli obblighi relativi ai criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 4, comma 1 bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), anche in relazione a determinate tipologie di aree, edifici e parcheggi; a tal fine, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, ove disposti, gli incrementi relativi agli obblighi di cui al presente comma e le relative modalità applicative.

4. Le misure regionali di agevolazione a favore delle imprese non obbligate ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), prevedono premialità in caso di possesso della certificazione ISO 50001, qualora il fabbisogno medio annuale di energia di tali imprese sia superiore a 50 TEP.

5. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera derivanti dai consumi energetici, la Regione, in sede di approvazione del programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house di cui all’Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 e nell’ambito dell’attività di indirizzo nei confronti degli enti sanitari di cui all’Allegato A1, Sezione II, della stessa legge regionale:

  • Promuove il ricorso ai sistemi di gestione dell’energia, anche individuando i casi per i quali è prescritta l’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001, e l’adozione dei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), di cui al d.lgs. 102/2014;
  • Dispone il ricorso, alla prima scadenza contrattuale utile, a forniture elettriche derivanti da fonti rinnovabili per la copertura integrale del rispettivo fabbisogno elettrico.

6. La Regione, per gli immobili di proprietà, applica le previsioni di cui al comma 5.

7. L’inosservanza degli obblighi definiti al comma 1, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale in attuazione delle previsioni di cui allo stesso comma 1, comporta, a seconda dei casi, il diniego del rilascio del titolo edilizio o la mancanza del presupposto amministrativo necessario al legittimo esercizio dell’attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e l’adeguamento ai medesimi obblighi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 27, commi 17 ter e 17 quater, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).

 

Art. 8 (Promozione dei patti territoriali di sostenibilità)

1. La Regione riconosce i patti territoriali di sostenibilità quale strumento per incentivare la diffusione di pratiche virtuose di economia circolare, transizione energetica, adattamento al cambiamento climatico, inclusione sociale e salvaguardia dell’ecosistema locale volte al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.

2. I patti territoriali di sostenibilità costituiscono accordi stipulati tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del Terzo Settore e altre parti interessate, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di un territorio.

3. La Regione può promuovere e sostenere i patti territoriali di sostenibilità attraverso apposite risorse finanziare o prevedendo criteri di accesso prioritario ai bandi regionali per i soggetti che sottoscrivono e attuano tali patti, nel rispetto della normativa statale ed europea anche in materia di concorrenza.

4. La Giunta regionale definisce i contenuti minimi dei patti territoriali di sostenibilità, le modalità e le condizioni per fruire delle risorse di cui all’articolo 14, comma 5, e degli accessi prioritari di cui al comma 3 del presente articolo.

 

Art. 9 (Transizione economica per la neutralità climatica e la coesione sociale)

1. La Regione, nell’ambito delle politiche per la decarbonizzazione dell’economia e per l’adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppa azioni per favorire nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, con particolare attenzione anche all’inserimento lavorativo dei soggetti fragili tenendo conto dell’obiettivo della parità di genere, perseguendo la giustizia climatica, la corresponsabilizzazione degli enti locali e di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

2. Ai fini della predisposizione delle misure di cui al comma 1, la Giunta regionale, sulla base della strategia integrata di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 3, comma 3:

  • Individua filiere e settori produttivi e aree potenzialmente vulnerabili sotto il profilo socioeconomico rispetto agli impatti del processo di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio;
  • Promuove le opportunità di creazione delle filiere produttive di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), nonché le attività economiche e l’occupazione correlate alle nuove tecnologie sostenibili;
  • Orienta le proprie politiche di sostegno per filiere produttive, settori e aree di cui alla lettera a) e per favorire un’ampia ed equilibrata diffusione sul territorio delle opportunità di cui alla lettera b).

 

Art. 10 (Formazione, ricerca e innovazione)

1. La Regione promuove la formazione, la ricerca e l’innovazione in materia di cambiamento climatico e relativi effetti.

A tal fine, prevede iniziative volte a:

  • Incrementare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche attraverso un adeguato sostegno alla ricerca e ai progetti di studi, compresi quelli di carattere internazionale;
  • Potenziare nei programmi formativi, promuovendo forme di raccordo con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, le tematiche connesse al cambiamento climatico e alla diffusione di buone pratiche di protezione civile, attraverso iniziative dedicate agli studenti della scuola primaria, secondaria e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, favorendo anche azioni che garantiscano un’adeguata formazione degli insegnanti;
  • Sviluppare percorsi di formazione e aggiornamento per la qualificazione professionale, in relazione alle nuove esigenze del mondo produttivo, individuati dalla direzione regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro e in raccordo con le altre direzioni regionali interessate;
  • Promuovere la collaborazione con le università lombarde per sostenere un’adeguata preparazione interdisciplinare in materia di cambiamenti climatici nei programmi di studio, anche post-laurea;
  • Sviluppare iniziative di formazione e di aggiornamento professionale per la pubblica amministrazione, allo scopo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui temi del cambiamento climatico;
  • Sviluppare programmi di istruzione e formazione tecnica superiore in collaborazione con le università, gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), gli enti e le fondazioni di ricerca, le associazioni di categoria e gli ordini e i collegi professionali, anche attraverso l’introduzione di specifici ambiti formativi nei programmi di formazione;
  • Sensibilizzare le imprese e le filiere produttive sui temi del cambiamento climatico e promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività delle imprese per la decarbonizzazione dei processi produttivi e per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  • Favorire la riduzione dei consumi idrici anche attraverso la promozione dell’efficienza d’uso delle risorse idriche.

 

Art. 11 (Istituzione del Comitato regionale per il clima)

1. È istituito il Comitato regionale per il clima, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente, avente funzioni tecnico-consultive a supporto delle attività della Regione volte alla:

  • Individuazione di misure per incrementare la consapevolezza sugli impatti del cambiamento climatico;
  • Proposta di politiche e di misure relative al cambiamento climatico, individuando anche le possibili misure premiali da inserire nei bandi.

2. Il Comitato è presieduto dall’assessore regionale competente ed è:

  • Composto da un rappresentante dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) e da un numero massimo di otto esperti in materia di ambiente, agraria, diritto, economia, energia, mobilità, sanità e territorio;
  • Rinnovato all’avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi da tale avvio; il Comitato resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. Il Comitato opera in sinergia con il Foro regionale per la ricerca e l’innovazione previsto all’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione).

4. Agli esperti del Comitato spetta, nel rispetto della normativa vigente, il rimborso delle spese sostenute nella misura e nei casi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale specifica termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato, nonché la misura e i casi del rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti.

 

Art. 12 (Supporto regionale alle amministrazioni locali)

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza del ruolo delle amministrazioni locali nel percorso verso la mitigazione e l’adattamento agli impatti del cambiamento climatico, sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le azioni e le iniziative locali, per favorire la transizione verso lo sviluppo di città intelligenti e città circolari, fornendo anche supporto tecnico per adeguare i piani, i programmi e gli interventi locali, nonché per redigere eventuali piani volti a delineare misure e politiche da sviluppare per aumentare la resilienza dei territori e realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

2. La Giunta regionale svolge le attività di sostegno e supporto di cui al comma 1 anche avvalendosi degli enti del sistema regionale e di forme di collaborazione con soggetti dotati di specifiche competenze in materia, nel rispetto della normativa statale in materia di contratti pubblici.

3. Il programma di assistenza tecnica per le attività regionali di cui al comma 2è definito nell’ambito del programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house di cui all’allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 o con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

 

Art. 13 (Sinergia delle misure regionali)

1. Gli obiettivi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 sono perseguiti mediante un’integrazione sistemica, nella programmazione e nell’attuazione delle misure di settore, dei criteri volti alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, assicurando il coerente utilizzo delle risorse finanziarie, presenti nel bilancio regionale, destinate alle misure di sostegno e incentivazione, e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 4, stabilendo premialità, anche mediante previsione di criteri di priorità per l’accesso ai finanziamenti, a favore di interventi e progetti che concorrono, ai sensi della presente legge, al conseguimento delle politiche regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

 

Art. 14 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per gli esperti del Comitato regionale per il clima, previste ai sensi dell’articolo 11, comma 4, e stimate in euro 6.000,00 per il 2025 e in euro 12.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’, programma 01 ‘Organi istituzionali’ – Titolo

1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

2. Alle spese per lo sviluppo del sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), si provvede con le risorse, pari ad euro 620.000,00 per il 2025, euro 500.000,00 per il 2026 ed euro 600.000,00 per il 2027, già allocate alla missione 1 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’, programma 08 ‘Statistica e sistemi informativi’ – Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

3. Alle spese per l’attuazione degli interventi di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), e articolo 10, comma 1, lettera g), stimati complessivamente in euro 100.000,00, si fa fronte rispettivamente per l’esercizio finanziario 2025 per euro 50.000,00 con le risorse allocate alla missione 9 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente’, programma 02 ‘Tutela, valorizzazione e recupero ambientale’ – Titolo I ‘Spese correnti’ e per euro 50.000,00 con le risorse allocate alla missione 1 ‘Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo’, programma 11 ‘Altri servizi generali’ – Titolo I ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

4. Alle spese per l’attuazione degli interventi di formazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g), stimati complessivamente in euro 200.000,00, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2025 con le risorse allocate alla missione 9 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente’, programma 02 ‘Tutela, valorizzazione e recupero ambientale’ – Titolo I ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

5. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, previste in euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2025, si fa fronte con incremento di euro 400.000,00 della missione 9 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente’, programma 02 ‘Tutela, valorizzazione e recupero ambientale’ – Titolo 1 ‘Spese correnti’ e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 03 ‘Altri Fondi’ – Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

6. In sede di prima applicazione della presente legge e in fase sperimentale gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono finanziati per l’annualità 2025; per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

7. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, all’attuazione della presente legge possono concorrere, altresì, le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per gli interventi e i progetti che partecipano al conseguimento delle politiche regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

 

 

Art. 15 (Norme transitorie e finali)

1. Il Comitato regionale per il clima, di cui all’articolo 11, è costituito entro tre mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, lettera c).

2. La Giunta regionale:

  • Stabilisce le azioni di mitigazione, adattamento e compensazione di cui all’articolo 5, comma 2, e ne specifica le modalità di applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • Approva le linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 5, comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • Specifica i termini e le modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato di cui all’articolo 11, nonché la misura e i casi di rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, si applicano dal termine del quinquennio decorrente dall’approvazione del PREAC adottato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/7553 del 15 dicembre 2022 e, comunque, in caso di modifiche degli obiettivi europei e nazionali derivanti da nuove disposizioni o dall’assunzione di nuovi impegni internazionali.

4. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).

 

Art. 16 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti dalle politiche per la mitigazione e per l’adattamento al cambiamento climatico.

2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi degli enti del sistema regionale, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che descrive e documenta:

  • Gli interventi promossi per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico di cui agli articoli 2, 3 e 5, indicando modalità di attuazione, risorse previste, eventuali criticità e risultati raggiunti;
  • L’andamento degli indicatori climatici e sanitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), e gli impatti stimati riguardo a patologie croniche e malattie infettive prevedendo, ove possibile, indicatori specifici per le aree più vulnerabili;
  • Le misure promosse e attivate per lo sviluppo della produzione e per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 6 e 7 e i relativi esiti;
  • Lo stato di attuazione dei patti territoriali di sostenibilità di cui all’articolo 8 con particolare riferimento ai soggetti coinvolti e agli interventi realizzati;
  • Le azioni sviluppate per favorire nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali di cui all’articolo 9 e le filiere, i settori produttivi e le aree vulnerabili nel processo di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio individuati;
  • Le iniziative adottate per promuovere la formazione, la ricerca, l’innovazione e l’aumento della consapevolezza riguardanti il cambiamento climatico e i relativi effetti di cui all’articolo 10; Il supporto tecnico prestato alle amministrazioni locali per adeguare piani e interventi in applicazione dell’articolo 12, indicando strumenti, modalità e difficoltà incontrate.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione di cui al comma 2 secondo quanto previsto all’articolo 111 bis del Regolamento generale del Consiglio regionale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l’esame. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

4. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità e specifiche esigenze conoscitive rispetto a quanto previsto al comma 2.

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