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Verifica sismica edifici strategici e infrastrutture

D.L. 21/05/2025, n. 73

VERIFICA SISMICA EDIFICI STRATEGICI E INFRASTRUTTURE

Decreto infrastrutture D.L. 73/2025
Chiarimento incertezze interpretative

VERIFICA SISMICA EDIFICI STRATEGICI E INFRASTRUTTURE 

In tema di verifiche sismiche sugli edifici e sulle infrastrutture strategiche, o su quelle che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, il D.L. 73/2025 (cosiddetto “Decreto Infrastrutture”) ha definito i parametri per l’attribuzione delle classi d’uso, in conformità alle NTC 2018.

Il D.L. 21/05/2025, n. 73 ha inoltre introdotto una disciplina transitoria specifica per la verifica sismica degli uffici pubblici, con l’obiettivo di chiarire le incertezze interpretative legate alle espressioni “normale affollamento” e “affollamento significativo”.

Più in generale, le disposizioni del decreto forniscono un utile riferimento per l’inquadramento delle classi d’uso secondo quanto previsto al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018.

Di seguito, il quadro normativo completo e gli approfondimenti correlati.

VERIFICA SISMICA EDIFICI STRATEGICI E INFRASTRUTTURE

NORMATIVA SULLA VERIFICA SISMICA  EDIFICI STRATEGICI E INFRASTRUTTURE  

L’art. 2 della Ord. P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), dispone al comma 3 l’obbligo a carico dei proprietari di procedere a verifica sismica: 1* degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; 2* degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. VERIFICA SISMICA EDIFICI STRATEGICI E INFRASTRUTTURE

Ai sensi dell’art. 20 del D.L. 31/12/2007, n. 248 (conv. L. 28/02/2008, n. 31), comma 5, il termine per procedere alle verifiche tecniche in questione (come da ultimo prorogato ai sensi dell’art. 2 del D.L. 29/12/2022, n. 198 – conv. L. 24/02/2023, n. 14 – comma 4), è scaduto il 31/12/2023. Il medesimo art. 20 del D.L. 248/2007 prevede inoltre che le ve- rifiche debbano riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 ( si veda la risorsa online AR1447).

Infine, con D.P.C.M. 21/10/2003, n. 3685 sono state fornite le indicazioni per le verifiche tecniche e sono state indicate:

1* le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui fun- zionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di prote- zione civile (Allegato 1 del D.P.C.M. 3685/2003);

2* le tipologie degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Allegato 2 del D.P.C.M. 3685/2003).

CLASSI D’USO DEGLI EDIFICI AI FINI DELLE VERIFICHE         

Ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle vigenti NTC (D.M. 17/01/2018 –  si veda anche la risorsa online AR1502), con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso, definite come segue:

Classi d’uso delle costruzioni secondo il par. 2.4.2 delle NTC 2018

I  Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

II Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti:

  • costruzioni senza contenuti pericolosi per l’ambiente;
  • costruzioni senza funzioni pubbliche e sociali essenziali;
  • industrie con attività non pericolose per l’ambiente;
  • ponti e opere infrastrutturali

Reti viarie non ricadenti in classe d’uso III o in classe d’uso IV

Reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti

III Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi

  • Industrie con attività pericolose per l’ambiente
  • Reti viarie extraurbane non ricadenti in classe d’uso IV
  • Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso

IV Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità

Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente

Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 05/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capo- luoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B.

Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico

Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

DEFINIZIONE DI AFFOLLAMENTO “NORMALE” E “SIGNIFICATIVO”

In relazione alle classi d’uso sopra elencate, difficoltà interpretative si sono presentate al fine di stabilire cosa dovesse intendersi per “affollamento normale” (che determina l’assegna- zione alla costruzione della classe d’uso II) e “affollamento significativo” (che determina l’assegnazione alla costruzione della classe d’uso III).

A dirimere le difficoltà è intervenuto l’art. 3 del D.L. 73/2025, il quale ha stabilito che il parametro di riferimento per definire l’affollamento “normale” e “significativo” è individuato in relazione all’Indice di Affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’ edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso. Detto indice è determinato, in via di prima applicazione, secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti all’Allegato A al D.L. 73/2025, che reca anche specifici esempi pratici al fine di facilitarne l’interpreta- zione e l’attuazione, ed alla cui consultazione si rinvia.

In relazione al suddetto indice, sempre ai sensi dell’art. 3 del D.L. 73/2025:

  • per “normale affollamento” si intende quello il cui Indice di affollamento (IA) è infe- riore o pari a 3,5;
  • per “affollamento significativo” quello il cui Indice di affollamento (IA) è superiore a 3,5.

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI           

Come accennato, i criteri tecnici introdotti dal D.L. 73/2025 sono utili al fine di definire le classi d’uso delle costruzioni secondo il paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018, la cui determina- zione è necessaria per definire gli interventi necessari quando ci sia, da parte del commit- tente pubblico o privato, la richiesta di destinare un edificio esistente, o una sua parte, ad una funzione riconducibile ad una classe d’uso differente.

ART. 3 DEL D.L. 73/2025

  1. Nelle more dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per «affolla- mento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al presente decreto.

ALLEGATO A DEL D.L. 73/2025

L’affollamento di un edificio destinato anche parzialmente a ufficio pubblico, eventualmente aperto al pub- blico, può essere quantificato secondo un criterio che considera il numero medio di persone in esso presenti contemporaneamente, in un prefissato periodo di tempo, in relazione ad alcune caratteristiche geometriche dell’edificio stesso (superficie e numero di piani) secondo la procedura di seguito descritta.

Si definisce un Indice di Affollamento (IA) (1) ottenuto moltiplicando tra loro due fattori:

–             Indice di Utenza (IU), dato dal prodotto di due parametri ricavati da dati quantitativi: Periodo di Utilizza- zione (PU) e Densità di Utenza (DU)

–             Indice di Piano (IP) che tiene conto del numero di piani dell’edificio ottenendo così:

𝑰𝑨 = 𝑰𝑼 ∙ 𝑰𝑷 = (𝑷𝑼 ∙ 𝑫𝑼) ∙ 𝑰𝑷

(1) Si precisa che l’Indice di Affollamento, anche per quanto attiene il fattore temporale, è valutato riferendosi a valori medi dei parametri indipendenti (settimane, giorni e ore di utilizzo).

L’Indice di Utenza (IU) è introdotto per tenere conto del numero di persone mediamente presenti contemporaneamente nell’edificio nell’arco di un intero anno; esso dipende da:

– Periodo di Utilizzazione (PU) valutato come rapporto tra il numero di ore di utilizzo in un anno (nua) dell’edificio ed il numero totale di ore in un anno:

𝑷𝑼

=            𝑛𝑢𝑎

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

– Densità di Utenza (DU) calcolata come rapporto tra il numero di persone che contemporaneamente uti- lizzano l’edificio (np) e la superficie calpestabile totale (Scl) dell’edificio, misurata in centinaia di metri quadrati:

𝑫𝑼

= 𝑛𝑝

𝑆𝑐𝑙

La superficie calpestabile totale è calcolata come superficie utile più la superficie accessoria accessibile alle persone (ad esempio, superficie di scale, superficie di ballatoi, etc.).

Infine, l’Indice di Piano (IP) è introdotto per tenere conto del fatto che, a parità di superficie calpestabile totale, un edificio su più piani può determinare maggiori perdite di vite umane, rispetto ad un edificio a un solo piano.

L’Indice di Piano (IP) assume i seguenti valori in funzione del numero di piani np: per np = 1 –

IP = 1

per np = 3 – 4  IP = 1,2

per np = 5 – 6  IP = 1,3

per np = 7 – 8  IP = 1,4

per np = 9 – 10 IP = 1,5

per np ≥ 11      IP = 1,6

Valutato l’Indice di Affollamento (IA) di un edificio destinato ad ospitare “uffici pubblici, eventualmente anche aperti al pubblico”, si assume:

–             affollamento normale            se IA è inferiore o pari a 3,5

–             affollamento significativo     se IA è superiore a 3,5

Può accadere che un edificio con la destinazione “uffici pubblici, eventualmente anche aperti al pubblico” non abbia la stessa densità di utenza su tutto l’edificio (ad esempio, solo una parte degli uffici è aperta al pubblico); analogamente, può accadere che la parte destinata ad uso uffici sia solo una parte dell’intero edificio.

In questi casi, l’Indice di Affollamento (IA) deve essere assunto pari al valore medio pesato degli IA delle varie parti del fabbricato, assumendo come pesi i rapporti tra ciascuna delle superfici calpestabili destinate ai vari utilizzi e la superficie calpestabile totale.

Nel calcolo l’Indice di Affollamento di edifici ad uso promiscuo, in cui siano presenti parti adibite ad uso residenziale, per queste ultime, in via semplificata, può essere assunto un valore dell’Indice di Utenza (IU) pari a 2,1.

Sono stati elaborati alcuni casi esemplificativi, anche per confrontare i valori indicati, da applicarsi ad edifici ad uso ufficio, con quelli dell’affollamento di edifici adibiti ad altre destinazioni d’uso, quali abitativa, commerciale, produttiva.

  1. Esempi applicativi per il calcolo dell’Indice di Affollamento (IA) per un edifico a destinazione d’uso unica

ESEMPIO 1

Ufficio aperto al pubblico in un edificio ad un piano

–             Scl superficie calpestabile totale edificio = 280 mq/100 mq = 2,8

–             𝑛𝑢 numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente = 56

–             gua numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l’anno)

–             numero giorni di utilizzo in una settimana = 5,5 giorni (considerando per il sabato l’apertura solo la mat- tina)

–             hug numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h

–             np numero piani edificio = 1, quindi IP = 1

Si determina la Densità di Utenza (DU):

Si calcola:

𝐷𝑈

= 𝑛𝑢 = 20

𝑆𝑐𝑙

giorni di utilizzo in un anno  gua = 52 · 5,5 = 286 giorni numero ore utilizzo in un anno nua = gua · hug = 2288 ore numero totale di ore in un anno 365 · 24 = 8760 ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione (PU):

Si calcola l’Indice di Utenza (IU):

𝑃𝑈

=           𝑛𝑢𝑎       = 0,261

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

𝐼𝑈 = 𝐷𝑈 ∙ 𝑃𝑈 = 20 ∙ 0,261 = 5,22

Si determina l’Indice di Affollamento (IA):

𝐼𝐴 = 𝐼𝑈 ∙ 𝐼𝑃 = 5,22

Risultando IA > 3,5, si ricade nel caso di edificio con affollamento significativo.

ESEMPIO 2

Ufficio non aperto al pubblico

–             Scl superficie calpestabile totale edificio = 280 mq/100 mq = 2,8

–             numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente 𝑛𝑢 = 28

–             numero settimane di utilizzo in un anno = 49 settimane (si assume che l’ufficio resti chiuso per 3 setti- mane all’anno)

–             numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni

–             hug numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h

–             np numero piani edificio = 6, quindi IP = 1,3

Si determina la Densità di Utenza (DU):

Si calcola:

𝐷𝑈

= 𝑛𝑢 = 10

𝑆𝑐𝑙

giorni di utilizzo in un anno gua = 49 · 5 = 245 giorni numero ore utilizzo in un anno nua = gua · hug = 1960 ore numero totale di ore in un anno 365 · 24 = 8760 ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione (PU):

Si calcola l’Indice di Utenza (IU):

𝑃𝑈

=           𝑛𝑢𝑎       = 0,224

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

𝐼𝑈 = 𝐷𝑈 ∙ 𝑃𝑈 = 10,00 ∙ 0,224 = 2,24

Si determina l’Indice di Affollamento (IA):

𝐼𝐴 = 𝐼𝑈 ∙ 𝐼𝑃 = 2,91

Risultando IA < 3,5, si ricade nel caso di edificio con affollamento normale.

  1. Esempi applicativi per il calcolo dell’Indice di Affollamento (IA) per un edifico a destinazione d’uso promiscua

ESEMPIO 3

Ufficio aperto al pubblico al piano terra e civile abitazione dal 1° al 9° piano

Ufficio aperto al pubblico

– Scl,1 superficie calpestabile totale dell’ufficio = 250 mq/100 mq = 2,5

–             numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente 𝑛𝑢,1 = 40

–             numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l’anno)

–             numero giorni di utilizzo in una settimana = 5,5 giorni (apertura del sabato solo di mattina)

–             hug numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h

–             np numero di piani dell’edificio = 10, quindi IP = 1,5

Si determina la Densità di Utenza (DU,1):

Si calcola:

𝐷𝑈,1

= 𝑛𝑢,1 = 16

𝑆𝑐𝑙

giorni di utilizzo in un anno gua = 52 · 5,5 = 286 giorni numero ore utilizzo in un anno    nua = gua · hug = 2288 ore numero totale di ore in un anno 365 · 24 = 8760 ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione (PU,1):

Si calcola l’Indice di Utenza (IU,1):

𝑃𝑈,1

=           𝑛𝑢𝑎       = 0,26

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

𝐼𝑈,1 = 𝐷𝑈,1 ∙ 𝑃𝑈,1 = 16 ∙ 0,26 = 4,17

Si determina l’Indice di Affollamento (IA,1):

𝐼𝐴,1 = 𝐼𝑈,1 ∙ 𝐼𝑃 = 6,26

Civile abitazione dal 1° al 2° piano

–             Scl,2 superficie calpestabile totale edificio = (250 · 9) mq/100 mq = 22,5

–             numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente 𝑛𝑢,2= 100

–             numero settimane di utilizzo in un anno = 48 settimane

–             numero giorni di utilizzo in una settimana = 7 giorni

–             hug numero ore di utilizzo in un giorno = 12 h

–             np numero piani edificio = 10, quindi IP = 1,5

Si determina la Densità di Utenza (DU,2):

Si calcola:

𝐷𝑈,2

= 𝑛𝑢,2 = 4,44

𝑆𝑐𝑙

giorni di utilizzo in un anno gua = 48 · 7 = 336 giorni numero ore utilizzo in un anno nua = gua · hug = 4032 ore numero totale di ore in un anno 365 · 24 = 8760 ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione (PU,2):

Si calcola l’Indice di Utenza (IU,2):

𝑃𝑈,2

=            𝑛𝑢𝑎       = 0,46

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

𝐼𝑈,2 = 𝐷𝑈,2 ∙ 𝑃𝑈,2 = 4,44 ∙ 0,46 = 2,04

Si determina l’Indice di Affollamento (IA,2):

𝐼𝐴,2 = 𝐼𝑈,2 ∙ 𝐼𝑃 = 3,06

L’Indice di Affollamento (IA) dell’edificio ad uso promiscuo risulta essere:

𝐼 = ∑ 𝑆𝑐𝑙,𝑖 ∙ 𝐼𝐴,𝑖 = 2,5 ∙ 6,26 + 22,5 ∙ 3,06 = 3,38

𝐴            𝑆𝑐𝑙

25,0

Risultando IA < 3,5 si ricade nel caso di edificio con affollamento normale.

Assumendo, in alternativa, il valore forfettario dell’Indice di Utenza per la porzione di edificio adibita a civile abitazione pari a 2,1 si ottiene:

𝐼𝐴̅,2 = 𝐼𝑈,2 ∙ 𝐼𝑃 = 3,15

E quindi l’Indice di Affollamento (𝑰𝑨̅) dell’edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

𝐼 ̅ = ∑ 𝑆𝑐𝑙,𝑖 ∙ 𝐼𝐴,𝑖 = 2,5 ∙ 6,26 + 22,5 ∙ 3,15 = 3,46

𝐴            𝑆𝑐𝑙

25,0

Risultando 𝑰𝑨̅ < 3,5 si ricade nel caso di edificio con affollamento normale.

 

ESEMPIO 4

Magazzino al piano terra, ufficio aperto al pubblico al 1° piano e civile abitazione dal 2° al 9° piano

Magazzino

–             Scl,1 superficie calpestabile totale del magazzino al piano terra = 250 mq/100 mq = 2,5

–             numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente 𝑛𝑢,1 = 1

–             numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane

–             numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni

–             hug numero ore di utilizzo in un giorno = 6 h

–             np numero piani edificio = 10, quindi IP = 1,5.

Si determina la Densità di Utenza (DU,1):

Si calcola:

𝐷𝑈1

= 𝑛𝑢,1 = 0,40

𝑆𝑐𝑙,1

giorni di utilizzo in un anno gua = 52 · 5 = 260 giorni numero ore utilizzo in un anno nua = gua · hug = 1560 ore numero totale di ore in un anno 365 · 24 = 8760 ore

Si determina il Periodo di Utilizzo (PU,1):

Si calcola l’Indice di Utenza (IU,1):

𝑃𝑈,1

=           𝑛𝑢𝑎       = 0,178

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

𝐼𝑈,1 = 𝐷𝑈,1 ∙ 𝑃𝑈,1 = 0,40 ∙ 0,178 = 0,071

Si determina l’Indice di Affollamento (IA,1):

𝐼𝐴,1 = 𝐼𝑈,1 ∙ 𝐼𝑃 = 0,107

Ufficio aperto al pubblico

–             Scl,2 superficie calpestabile totale edificio = 250 mq/100 mq = 2,5

–             numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente 𝑛𝑢,2 = 50

–             numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l’anno)

–             numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni

–             hug numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h

–             np numero piani edificio = 10, quindi IP = 1,5

Si determina la Densità di Utenza (DU,2):

Si calcola:

𝐷𝑈,2

= 𝑛𝑢,2 = 20

𝑆𝑐𝑙,2

giorni di utilizzo in un anno gua = 52 · 5 = 260 giorni numero ore utilizzo in un anno nua = gua · hug = 2080 ore numero totale di ore in un anno 365 · 24 = 8760 ore

Si determina il Periodo di Utilizzo (PU,2):

𝑃𝑈,2

=            𝑛𝑢𝑎       = 0,237

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

Si calcola l’Indice di Utenza (IU,2):

𝐼𝑈,2 = 𝐷𝑈,2 ∙ 𝑃𝑈,2 = 20 ∙ 0,237 = 4,74

Si determina l’Indice di Affollamento (IA,2):

𝐼𝐴,2 = 𝐼𝑈,2 ∙ 𝐼𝑃 = 7,11

Civile abitazione

–             Scl,3 superficie calpestabile totale edificio = (250 · 8) mq/100 mq = 20

–             numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente nu,3 = 88

–             numero settimane di utilizzo in un anno = 48 settimane

–             numero giorni di utilizzo in una settimana = 7 giorni

–             hug numero ore di utilizzo in un giorno = 12 h

–             np,3 numero piani edificio = 10, quindi IP = 1,5

Si determina la Densità di Utenza (DU,3):

Si calcola:

𝐷𝑈,3

= 𝑛𝑢,3 = 4,4

𝑆𝑐𝑙,3

giorni di utilizzo in un anno gua = 48 · 7 = 336 giorni numero ore utilizzo in un anno nua = gua · hug = 4032 ore numero totale di ore in un anno 365 · 24 = 8760 ore

Si determina il Periodo di Utilizzo:

Si calcola l’Indice di Utenza (IU,3):

𝑃𝑈,3

=           𝑛𝑢𝑎       = 0,46

𝑛° 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜

𝐼𝑈,3 = 𝐷𝑈,3 ∙ 𝑃𝑈,3 = 4,4 ∙ 0,46 = 2,02

Si determina l’Indice di Affollamento (IA,3):

𝐼𝐴,3 = 𝐼𝑈,3 ∙ 𝐼𝑃 = 2,02 ∙ 1,5 = 3,03

Si determina l’Indice di Affollamento (IA) dell’edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

𝐼 = ∑ 𝑆𝑐𝑙,𝑖 ∙ 𝐼𝐴,𝑖 = 2,5 ∙ 0,107 + 2,5 ∙ 7,11 + 20 ∙ 3,03 = 3,24

𝐴            𝑆𝑐𝑙        25

Risultando IA < 3,5 si ricade nel caso di edificio con affollamento normale.

Assumendo, in alternativa, il valore forfettario dell’Indice di Utenza per la porzione di edificio adibita a civile abitazione pari a 2,1 si ottiene:

𝐼𝐴̅,3 = 𝐼𝑈,3 ∙ 𝐼𝑃 = 3,15

E quindi l’Indice di Affollamento (𝑰𝑨̅) dell’edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

𝐼 ̅ = ∑ 𝑆𝑐𝑙,𝑖 ∙ 𝐼𝐴,𝑖 = 2,5 ∙ 0,107 + 2,5 ∙ 7,11 + 20 ∙ 3,15 = 3,34

𝐴            𝑆𝑐𝑙        25

Risultando 𝑰𝑨̅ < 3,5 si ricade nel caso di edificio con affollamento normale.

Art. 2, comma 3, dell’Ord. P.C.M. n. 3274/2003

  1. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1.

PARAGRAFO 2.4.2 DEL D. MIN. INFRASTRUTTURE E TRASP. 17/01/2018

Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Paragrafo C2.4.2, della Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. n. 7/2012

Le quattro classi d’uso definite al § 2.4.2 delle NTC corrispondono, a meno di alcune limitate modifiche delle definizioni necessarie per il loro adattamento alla realtà nazionale, alle classi di importanza di cui al § 4.2.5 della UNI EN 1998-1; a queste ultime la norma europea fa corrispondere dei coefficienti d’importanza analoghi, per significato, ai coefficienti d’uso della NTC, ma diversi da essi in termini di utilizzo e valori.

In ordine al corretto inquadramento delle opere di ingegneria civile nelle classi d’uso III e IV, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nel testo del § 2.4.2 delle NTC nel merito di strade, ferrovie e dighe, si richiama quanto specificato nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003.

Più in particolare, detto Decreto individua, tra le opere di competenza statale, gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e, che quindi, sono compresi nella classe III, in quanto costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi e gli edifici e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, che risul- tano compresi nella classe IV, in quanto costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità.

A titolo di esempio, in classe III ricadono scuole, teatri, musei, in quanto edifici soggetti ad affollamento e con la presenza contemporanea di comunità di dimensioni significative.

Per edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese) vale quanto riportato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1 DEL D.P.C.M. 21/10/2003, N. 3685

Elenco A – Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

  1. Edifici

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

1)           organismi governativi;

2)           uffici territoriali di Governo;

3)           Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

4)           Forze armate;

5)           Forze di polizia;

6)           Corpo forestale dello Stato;

7)           Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;

8)           Registro italiano dighe;

9)           Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

10)        Consiglio nazionale delle ricerche;

11)        Croce rossa italiana;

12)        Corpo nazionale soccorso alpino;

13)        Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;

14)        Rete ferroviaria italiana;

15)        Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;

16)        associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

2. Opere infrastrutturali

  1. Autostrade, strade statali e opere d’arte annesse.
  2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.
  3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

Elenco B – Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

  1. Edifici
  2. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
  3. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, R e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, R e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).
  5. Opere infrastrutturali
  6. Opere d’arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
  7. Grandi dighe.

ALLEGATO 2 DEL D.P.C.M. 21/10/2003, N. 3685

Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 3274/2003

  1. Premessa

L’ordinanza n. 3274/2003 prevede l’avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell’azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:

  1. a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
  2. b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Le tipologie di opere di competenza statale che presentano le caratteristiche indicate sono elencate nel precedente allegato 1.

L’insieme delle tipologie individuate porta a descrivere in termini molti ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare nella maniera più efficace possibile le esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione, di contenuto impatto finanziario e di risultati significativi per quanto attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle diverse situazioni di esposizione.

Sulla base di quanto sopra, la sezione rischio sismico della Commissione nazionale grandi rischi ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2003, un documento con il quale vengono, tra l’altro, fornite indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle predette verifiche.

Il suddetto documento, i cui contenuti sono stati condivisi dal Dipartimento della protezione civile che li fa ora propri per la parte di interesse con il presente atto, definisce tre livelli di acquisizione dati e di verifica, da uti- lizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell’edificio o dell’opera in esame.

In particolare, il primo livello (livello 0) prevede unicamente l’acquisizione di dati sommari sull’opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate.

Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo livello di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.

I livelli successivi (livello 1 e livello 2) si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, coerentemente con quanto indicato nell’ordinanza n. 3274 (i.e. collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale), pur essendo ovviamente applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali caratteristiche.

I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.

  1. Livello 0

Al livello 0 è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:

1)           denominazione dell’opera;

2)           proprietario;

3)           utilizzatore;

4)           classificazione ai sensi degli elenchi di cui all’allegato 1;

5)           coordinate geografiche;

6)           dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e numero di piani; per ponti: lunghezza to- tale e numero di campate);

7)           anno di progettazione;

8)           anno di ultimazione della costruzione;

9)           anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica sostanziale;

10)        materiale strutturale principale della struttura verticale;

11)        dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell’opera; per ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso);

12)        dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o creste, presenza di corpi franosi). Tutte le opere dovranno quindi essere collocate geograficamente in relazione ad una mappa di pericolosità, in funzione delle quattro zone sismiche definite dalle norme, o in relazione a mappe più fini, con passo 0,025 g

per l’accelerazione attesa al suolo con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici studi di pericolosità eventualmente disponibili.

Dovranno pertanto essere indicate:

13)        PGA con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni;

14)        PGA con probabilità di eccedenza 50% in 50 anni.

Le date di progettazione e costruzione dovranno essere confrontate con la classificazione dell’epoca e con la classificazione attuale, effettuando un primo screening di rischio, con pura valenza statistica.

  1. Livelli 1 e 2 (edifici)

Su ciascun edificio andranno effettuati sopraluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura. Andranno inoltre raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, sull’epoca di costruzione e sulle trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) e gli interventi subiti dalla struttura.

Per ogni edificio andranno individuate la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.

Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni, sarà considerato regolare se rispetta i requisiti indicati al punto 4.3.1 delle norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici, di cui all’ordinanza n. 3274/2003, con la sola eccezione del punto g), per il quale non è richiesto il controllo ai fini delle verifiche di cui al presente documento.

È essenziale ai fini delle verifiche da effettuare riconoscere la regolarità di un edificio. In tutti i casi quindi (in- dipendentemente dal livello 1 o 2 di verifica) devono essere raccolti ed indicati i dati di risposta alle seguenti domande:

  1. a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze? (SI/NO);
  2. b) qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l’edificio risulta inscritto? (max 4);
  3. c) qual è il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in percentuale della dimensione totale dell’edificio nella direzione del rientro o della sporgenza? (max 25%);
  4. d) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali? (SI/NO);
  5. e) qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente dell’edificio (quali telai e pareti) espressa in percentuale dell’altezza dell’edificio? (min 100%);
  6. f) quali sono le massime variazioni da un piano all’altro di massa e rigidezza espresse in percentuale della massa e della rigidezza del piano contiguo con valori più elevati? (max 20%);
  7. g) quali sono i massimi restringimenti della sezione dell’edificio, in percentuale alla dimensione corrispondente al primo piano, ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante? (max 30%, max 10%);
  8. h) sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (e.g. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in eleva- zione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura)? (SI/NO).

3.1.      Livello 1

L’obiettivo minimo da perseguire è la definizione di tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti al punto 11.2 delle citate norme tecniche, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni, per le strutture in c.a., mentre per le strutture in muratura si considerano i soli stati limite di danno severo e di danno lieve.

È richiesta l’attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle carte geologiche disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a prove sperimentali di caratterizzazione del terreno.

È consentito un livello di conoscenza limitato (LC1 secondo le norme).

Il livello 1 si applica agli edifici ed opere ad alta priorità, che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità di dirupi o creste o su corpi franosi.

3.1.1.  Edifici in c.a.

Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle norme.

Vanno effettuate prove e verifiche in situ secondo quanto previsto per il livello di conoscenza limitata descritto nelle norme.

Si ricorrerà all’analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l’analisi lineare dinamica. È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l’eccentricità accidentale indicata dalle norme.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 11.2.6.1 e 11.3.3 delle norme.

In particolare si procederà come segue:

1)           si effettuerà l’analisi dell’edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;

2)           si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza (a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati);

3)           si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.3.3.1);

4)           si calcolerà il moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGACO);

5)           si calcolerà il moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (PGADS);

6)           si calcolerà il moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di snerva- mento ad un piano (PGADL).

3.1.2.  Edifici in muratura

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo sommario e a verifiche in situ limitate (punto 11.5.2 delle norme). Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2 delle norme, indicando in modo esplicito l’eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e). Si verificherà preliminarmente l’eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice (punti 8.1.10 e 11.5.9 delle norme).

Si ricorrerà all’analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l’analisi lineare dinamica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.2 delle norme.

È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l’eccentricità accidentale indicata dalle norme.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 8.1.6 e 8.2.2 delle norme.

In particolare si procederà come segue:

1)           si effettuerà l’analisi dell’edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;

2)           si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano;

3)           si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di deformazione corrispondenti agli stati limite di danno (punto 4.11.2), ed ultimo, in funzione della modalità di collasso (punti 8.2.2.1 e 8.2.2.2);

4)           si calcolerà il moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della resistenza fuori piano in un pannello (PGADS);

5)           si calcolerà il moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il raggiungimento della resistenza nel piano o della deformazione di danno in un pannello (PGADL).

3.2.      Livello 2

L’obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza-spostamento, con la conseguente definizione dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti dalle norme al punto 11.2, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni.

È richiesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3 secondo le norme).

È richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove in situ (almeno SPT).

È in generale richiesta l’analisi statica non lineare secondo quanto previsto al punto 4.5.4 delle norme, con le

variazioni specificate per le diverse tipologie strutturali; il ricorso all’analisi lineare è consentito alle condizioni descritte al punto 11.2.5.4 delle norme, ovvero quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi elementi, quando la domanda è contenuta entro limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo fragile sono impediti. Il livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorità, in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al livello 1. Prima di procedere a verifiche di livello 2 è comunque necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno per quanto riguarda l’effettuazione di analisi lineari.

3.2.1.  Edifici in c.a.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle norme, ma il modello dell’edificio deve essere tridimensionale.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Si procederà secondo quanto indicato al punto 4.5.4 delle norme, utilizzando le distribuzioni alternative delle forze indicate al punto 4.5.4.2, ovvero ricorrendo ai metodi evolutivi di cui al punto 4.5.4.1.

Per ogni elemento si calcoleranno i valori di resistenza (a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati).

Per ogni piano si calcoleranno i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.3.3.1).

Sulla curva generalizzata forza-spostamento dovranno essere identificati i punti corrispondenti alle seguenti situazioni:

1)           il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (stato limite di collasso – CO);

2)           il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (stato limite di danno severo – DS);

3)           il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (stato limite di danno lieve – DL).

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore h in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite. L’intersezione della curva di capacità con gli spettri consentirà di calcolare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti ai tre stati limite di interesse (PGACO, PGADS, PGADL).

3.2.2.  Edifici in muratura

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo completo e verifiche in situ estese (punto 11.5.2 delle norme). Dovranno comunque essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l’eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).

Si ricorrerà all’analisi non lineare statica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.4 delle norme, al fine di pro- durre una curva di capacità globale forza-spostamento.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle norme, ma il modello dell’edificio deve essere tridimensionale.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore h in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite, con riferimento ai valori di spostamento definiti al punto 8.1.5.4 delle norme.

L’intersezione della curva di capacità con gli spettri in spostamento definiti al punto 8.1.6 consentirà di calco- lare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite di interesse (PGADS, PGADL).

  1. Ponti

Le norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare per la verifica dei ponti esistenti. Tuttavia le procedure indicate per gli edifici in c.a. possono facilmente essere estese al caso dei ponti, tenendo conto della specificità delle strutture.

Una definizione dei limiti entro i quali possono essere applicate procedute semplificate (di livello 1) può essere effettuata con riferimento a numerosi studi disponibili in letteratura, dove si definisce il concetto di regolarità per ponti e viadotti.

ALLEGATO A 

Testo elaborato da CED INGEGNERIA studio di ingegneria in Bergamo vicino all’aeroporto di Orio al Serio, connessa con uffici di ingegneria con sede a Milano e connessa con studi di architettura con sedi in Lombardia.
La società di ingegneria CED INGEGNERIA progetta layout industriali in Italia e all’estero principalmente in Europa e in Asia.

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