Home | Norme Tecniche | Energia e ambiente | Delibera G. R. Lombardia 22/07/2025, n. XII4767

Delibera G. R. Lombardia 22/07/2025, n. XII4767

D.g.r. 22 luglio 2025 – n. XII/4767

D.g.r. 22 luglio 2025 - n. XII/4767 - Requisiti per l’assolvimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili.

Premessa

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

• la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008,relativa alla qua-lità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – «Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria am-biente e per un’aria più pulita in Europa»;

• Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

• decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regola-mento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della sopra citata direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamen-tazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della socie-tà dell’informazione;

• la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;

Visto altresì:

• la d.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 che ha approvato il Piano

Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

• la d.g.r. 3 aprile 2017 n. 6438 che ha dato avvio all’aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le fi-nalità, le fasi e le tempistiche dell’aggiornamento del piano;

• la d.g.r. 7095 del 18 settembre 2017, con la quale sono state approvate Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di programma di Bacino Padano 2017;

• la d.g.r.n.449 del 2 agosto 2018,con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), che include tra le misure da attuare la misura ER-1n Biomasse legnose in ambito civile», finalizzata a ridurre l’impatto emissivo della combustione da bio-massa, anche mediante l’adozione di standard impiantisti-ci sempre più performanti;

Rilevato che con d.g.r. 7095 del 18 settembre 2017, sopra citata, era stato previsto, tra l’altro:

• di assicurare il raggiungimento dei valori di copertura del fabbisogno energetico degli edifici con fonti rinnovabili, come previsto dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, con impianti non alimentati da biomassa, ad eccezione delle zone mon-tuose classificate come C 2 nella zonizzazione territoriale relativa alla qualità dell’aria;

• di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali per l’utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all’efficientamento energetico, ad eccezione della suddetta zona C2;

Rilevato altresì che il Piano Regionale degli Interventi per la qua-lità dell’Aria (PRIA), come aggiornato con la d.g.r. 449/2018, sopra citata, include l’azione Azione: ER-1n che, tra l’altro, prevedeva:

•il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene;

• il divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il terri-torio regionale;

Preso atto che:

• con decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2021,a seguito di ricorso straordinario al Presidente del-la Repubblica, veniva annullata la d.g.r. 449/2018 limitata-mente ai divieti sopra indicati per vizio procedimentale a causa dell’omissione della notificazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 2015/1535;

• con d.g.r. 5360/2021 («Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggior-namento della d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015») era stata introdotta la possibilità di sostituire impianti alimentati con metano, GPL o altro con impianti a biomassa, a condizio-ne che quest’ultimi rispettino determinati requisiti emissivi ed impiantistici ed, inoltre, era stato previsto che nelle zone C1 e C2 indicate dal Piano per gli Interventi per la Qua-lità dell’Aria (PRIA), approvato con d.g.r. 449/2018, fosse consentita la copertura della quota obbligatoria prevista dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 con caldaie a biomassa, a condizione che fossero classificate con 5 Stelle, ai sensi del d.m. 186/2017 e del rispetto di ulteriori requisiti, tra cui quello dell’alimentazione automatica della biomassa;

• con d.g.r. 816/2023 («Modifica delle disposizioni relative

alla disciplina degli impianti termici, approvate con d.g.r. 3502/2020 e con d.g.r. 5360/2021») era stato previsto di elimi-nare il requisito dell’alimentazione automatica, di cui sopra;

Dato atto che:

• con d.g.r. n. 3649 del 16 dicembre 2024, sono stati approvati

i «Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l’installazione e l’esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kw – a de-correre dal 15 ottobre 2026», fatto salvo l’esito positivo della notifica alla Commissione europea della delibera medesi-ma, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2015/1535/UE;

• con decreto n. 5817 del 23 aprile 2025, si è preso atto della piena efficacia della d.g.r. n. 3549 del 16 dicembre 2024 ri-spetto alle obbligazioni ed adempimenti in tema di diritto europeo applicabili, non essendo stato riscontrato, entro il 22 aprile 2025, nessun rilevo da parte della Commissione europea, a seguito della suddetta notifica ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2015/1535/UE;

• il 3 aprile scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

ha notificato alla Commissione europea,ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2015/1535/UE, la proposta di Regione Lombardia finalizzata ad introdurre, con decorrenza 15 otto-bre 2027, nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per le cal-daie ad uso civile, alimentate da biomassa, con potenza inferiore o uguale a 35 kW;

•i l termine di tre mesi fissato dall’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 è scaduto il 4 luglio 2025 – n. 2025/0196/ IT – S30E, senza che siano pervenute osservazioni;

• con d.g.r.n. 4720 del 14 luglio 2025, a seguito dell’esito positivo della notifica di cui sopra, sono stati approvati i «Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l’installazione e l’eserci-zio degli impianti termici civili,costituiti da caldaie e alimen-tate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW»;

Considerato che:

• gli obblighi previsti dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 per la

copertura del fabbisogno energetico degli edifici, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, con una quota di energia derivante da fonti rinnovabili, sono stati riveduti ed incrementati con l’art. 26 e con l’allegato III del d.lgs. 199/2021;

• negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante progresso tecnologico dei generatori di calore a biomassa legnosa e, in particolare, allo sviluppo di sistemi avanzati di combustione e di abbattimento delle emissioni che hanno portato al rag-giungimento di standard emissivi sempre più performanti e allineati ai livelli più avanzati oggi esistenti per i sistemi a combustione con qualsiasi combustibile;

• i requisiti emissivi ed impiantistici degli impianti termici alimentati da biomassa, approvati con la d.g.r. n.3649 del 16 dicembre 2024 e con la d.g.r. n. 4720 del 14 luglio 2025 , im-plicano un impatto minimo sulla qualità dell’aria e, nel caso di impianti installati in sostituzione di impianti precedente-mente alimentati a gas, gasolio o GPL o di impianti di nuova installazione, i requisiti previsti sono ancora più performanti, consentendo un impatto simile o addirittura inferiore a quel-lo correlato ai sistemi di generazione di calore più avanzati, alimentati, anche solo parzialmente, con i combustibili fossili;

• la biomassa rappresenta comunque una fonte di produzione energetica rinnovabile, di norma basata sull’utilizzo di risorse locali, sia per quanto riguarda la materia prima, sia per quanto riguarda la manodopera;

• l’energia termica prodotta da biomassa può rappresentare una soluzione ottimale nelle zone in cui l’utilizzo delle pom-pe di calore è problematico per l’impossibilità di prelevare calore dall’acqua di falda o per lo scarso differenziale ter-mico con l’aria esterna, rilevabile nelle località più fredde;

• il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito delle consultazioni con le Regioni preordinate ad aggiornare i criteri del sistema di incentivi noto come «Conto termico» ha dato parere favorevole all’introduzione di contributi per sostituire impianti termici alimentati con ogni tipo di combustibile con impianti alimentati a biomas-sa, purché il valore delle emissioni di particolato non sia su-periore a 1mg/Nm³;

Rilevato che l’art. 7, comma 2 della legge del Consiglio regio-nale n. 45 «Legge per il clima: norme per la mitigazione e l’adat-tamento ai cambiamenti climatici». Modifica alla l.r. 26/2003», approvata dal consiglio regionale in data 8 luglio 2025, prevede che «Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al d.lgs. 199/2021, come eventualmente incrementati ai sensi del comma 1, possono essere assolti mediante l’uso della bio-massa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale»;

Ritenuto necessario, in forza di quanto previsto dalle disposi-zioni indicate all’articolo 7, comma 2 della legge del consiglio regionale sopra indicata, consentire di assolvere l’obbligo di copertura del fabbisogno energetico degli edifici, ora previsto dall’art. 26 e dall’allegato III del d.lgs. 199/2021, anche median-te impianti alimentati da biomassa, a condizione che vengano rispettati, a decorrere dall’installazione degli impianti mede-simi, i requisiti emissivi ed impiantistici approvati con la d.g.r. 3649/2024 e con la d.g.r. 4720/2025 nel caso di impianti installa-ti in sostituzione di impianti precedentemente alimentati a gas, gasolio o GPL o di impianti di nuova installazione, ferma restan-do la distinzione in base all’altitudine del Comune;

Ritenuto inoltre necessario:

• consentire l’incentivazione degli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali per l’utilizzo dei fondi di qualsiasi natura, dichia-rando la non applicabilità del punto 14 del dispositivo della d.g.r.7095/2017,fatto salvo il rispetto dei requisiti emissivi ed impiantistici previsti nelle singole misure di incentivazione;

• disporre per i soli impianti che rispettano i requisiti emissivi ed impiantistici di cui al precedente paragrafo la non applicazione dei punti 12 e 13 di cui alla d.g.r. 7095/2017;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al rag-giungimento dell’obiettivo 5.1.5 «Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni» del Programma Regionale di Sviluppo Soste-nibile (PRSS) della XII legislatura, approvato con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023;

Richiamate integralmente le premesse; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di consentire di assolvere l’obbligo di copertura del fabbi-sogno energetico degli edifici, ora previsto dall’art. 26 e dall’alle-gato III del d.lgs. 199/2021, anche mediante impianti alimentati da biomassa, a condizione che vengano rispettati, a decorrere dall’installazione degli impianti medesimi, i requisiti emissivi ed im-piantistici approvati con la d.g.r. 3649/2024 e con d.g.r. 4720/2025 come indicato in premessa e riportati nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre, conseguentemente, per i soli impianti che ri-spettano i requisiti emissivi ed impiantistici di cui al punto 1 la non applicazione dei punti 12 e 13 del dispositivo di cui alla d.g.r. 7095/2017;

3. consentire l’incentivazione degli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regio-nali per l’utilizzo dei fondi di qualsiasi natura, dichiarando la non applicabilità del punto 14 del dispositivo della d.g.r. 7095/2017, fatto salvo il rispetto dei requisiti emissivi ed impiantistici previsti nelle singole misure di incentivazione;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL;

5. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Requisiti emissivi ed impiantistici

Requisiti per assolvere l’obbligo di copertura del fabbisogno energetico degi edifici previsto dall’art. 26 e dalll’allegato 3 del D.LGS 199/2021, anche mediante impianti alimentati da biomassa

 

Requisiti per impianti con potenza termica al focolare superiore a 35 KW

1. È obbligatoria la presenza di un sistema di abbattimento del PP, integrato o esterno al corpo del generatore, il quale può essere anche a condensazione. Il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il requisito di funzionamento a condensazione deveessere dichiarato dal progettista, sulla base della temperaturadi ritornomassima, non superiore a 35°C.

Devono essere certificati, in conformità alla EN 303-5, i valori di emissione e rendimento dell’insieme: generatore + sistema di abbattimento. Il rendimento si intende misurato in modalità di funzionamento non a condensazione.

2. Nel caso delle caldaie EN 303-5 è obbligatoria l’installazione un accumulatore inerziale (puffer) con la funzione di garantire un’adeguata compensazione di carico e di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento. Devono essere rispettati i seguenti valori limite del volume inerziale.

• Caldaie a caricamento manuale: dimensionamento secondo EN 303-5.

• Caldaie a caricamento automatico fino a 500 kW: ≥ 25 litri/kW di potenza nominale • Caldaie a caricamento automatico > 500 kW: dimensionamento del progettista.

3. Nel caso di generatori di calore con potenza termica al focolare superiore a 500 kW:

– se dotati di certificazione ai sensi della norma EN 303-5 è sufficiente l’estratto del Test Report, rilasciato da un Organismo accreditato per la specifica norma di prodotto, o il Certificato Ambientale del generatore, ove rilasciato dall’Organismo notificato;

– se privi di certificazione ai sensi della norma EN 303-5, al termine dell’installazione il generatore deve essere sottoposto ad una verifica dei valori di emissione indicati al punto 2, da parte di un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025, applicando i metodi di misura prescritti dal d.lgs. 152/2006 (si veda anche il documento di seguito allegato, pubblicato da Arpa Lombardia e aggiornato al 31.3.2022).

Per i generatori con potenza termica al focolare superiore a 500kW è fatta salva la verifica annuale delle emissioni, prevista dall’art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006, i cui esiti dovranno essere trasmessi al Catasto Impianti Termici – Lombardia.

Requisiti per caldaie ad uso civile, alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiori o uguali a 35 KW

1. È obbligatoria la presenza di un sistema di abbattimento del PP, integrato o esterno al corpo del generatore, il quale può essere anche a condensazione. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità ≥ 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il requisito di funzionamento a condensazione deveessere dichiarato dal progettista, sulla base della temperaturadi ritornomassima, non superiore a 35°C.

Devono essere certificati, in conformità alle norme di prodotto, i valori di emissione e rendimento dell’insieme: generatore + sistema di abbattimento. Il rendimento si intende misurato in modalità di funzionamento non a condensazione.

2. È obbligatoria l’installazione di un accumulatore inerziale (puffer) con la funzione di garantire un’adeguata compensazione di carico e di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento. Devono essere rispettati i seguenti valori limite del volume inerziale.

• Caldaie a caricamento manuale: dimensionamento secondo EN 303-5

• Caldaie a caricamento automatico: ≥ 25 litri/kW di potenza nominale o dimensionamento del progettista con riferimento al sistema edificio-impianto

Scopri di più:

Servizi icona
Scopri di più
icona chi siamo
Scopri di più
icona clienti
Scopri di più