DL n.19/2024

Gazzetta Ufficiale

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Art. 1

Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu’ finanziati con le risorse del PNRR, nonche’ in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

1. Al fine di garantire una piu’ efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto deitraguardi e degli obiettivi ((previsti dallo stesso Piano)), come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e’ incrementato di 2.911 milioni di euro per l’anno 2024, 3.973 milioni di euro per l’anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l’anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non piu’ finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e’ autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029.

2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un’informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonche’ sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L’informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da’ conto, altresi’, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’obbligazione giuridicamente vincolante e’ raggiunta con l’assunzione dell’impegno contabile di cui al secondo periodo dell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l’impegno di spesa e’ assunto ai sensi dell’ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l’obbligazione giuridicamente vincolante e’ raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l’intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalita’ di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l’elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l’indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell’importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonche’ l’indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l’indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche’ dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione ((delle relative informative)) e dell’inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell’eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessita’ o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all’incremento del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione,)) di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell’importo di cui al ((comma 8, lettere h) e i),)) e, per l’eventuale quota residua, all’incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del ((comma 8, lettera)) f). Gli schemi ((dei decreti)) di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. ((Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma e’ acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 ovvero dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni.)) E’, in ogni caso, esclusa la possibilita’ di disporre il definanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche’ dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).

4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell’articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui ((le risorse di cui al primo periodo)) risultino gia’ trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.

5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non piu’ finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l’anno ((2024, a)) 785 milioni di euro per l’anno ((2025, a)) 765 milioni di euro per l’anno ((2026, a)) 548,8 milioni di euro per l’anno ((2027, a)) 400 milioni di euro per l’anno ((2028 e a)) 260 milioni di euro per l’anno 2029, e’ destinata:

a) quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2024, all’intervento «Servizi digitali e esperienza dei cittadini»;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all’intervento «Sviluppo dell’Industria cinematografica – Progetto Cinecitta’»; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l’anno 2027, 285 milioni di euro per l’anno 2028 e 205 milioni di euro per l’anno 2029 all’intervento «Utilizzo dell’Idrogeno in settori hard-to-abate»;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l’anno 2027, 285 milioni di euro per l’anno 2028 e 205 milioni di euro per l’anno 2029, all’intervento «Utilizzo dell’Idrogeno in settori hard-to-abate»((, alla cui realizzazione si provvede con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5));

d) quanto a 450 milioni di euro per l’anno 2024, 520 milioni di euro per l’anno 2025, 470 milioni di euro ((per l’anno 2026 e)) 153,8 milioni di euro per l’anno 2027, all’intervento «Piani urbani integrati – progetti generali»;

e) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2024, 95 milioni di euro per l’anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l’anno 2028 e 35 milioni di euro per l’anno 2029, all’intervento «Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunita’»;

f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l’anno 2028 e 20 milioni di euro per l’anno 2029, all’intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie».

6. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l’anno 2027 e 975 milioni di euro per l’anno 2028, come di seguito indicato:

a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l’anno 2025;

b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l’anno 2027 e di 100 milioni di euro per l’anno 2028;

c) alla lettera c):

1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2027 e di 160 milioni di euro per l’anno 2028;

2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l’anno 2027 e di 120 milioni di euro per l’anno 2028;

3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l’anno 2027 e di 170 milioni di euro per l’anno 2028;

5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l’anno 2027 e di 80 milioni di euro per l’anno 2028;

d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l’anno 2027 e di 180 milioni di euro per l’anno 2028;

e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l’anno 2026;

f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028;

g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2027 e di 100 milioni di euro per l’anno 2028;

h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2027.

7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e’ incrementata di euro 19.221.000 per l’anno 2026 e di euro 33.539.000 per l’anno 2028. ((7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte», unita’ di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l’anno 2026.))

8. Agli oneri derivanti dai ((commi 1, 6, 7 e 7))-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l’anno 2024, 4.878 milioni di euro per l’anno 2025, ((3.840,221 milioni di euro per l’anno 2026)), 1.908,8 milioni di euro per l’anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l’anno 2028 e 260 milioni di euro per l’anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l’anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l’anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l’anno 2028, 675,8 milioni di euro per l’anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede: ((a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l’anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l’anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:))

1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025;

3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 40 milioni di euro per l’anno 2025;

4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, 142 milioni di euro per l’anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l’anno 2026;

5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l’anno 2024;

6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l’anno 2024, 58 milioni di euro per l’anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l’anno 2026;

7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni ((di euro)) per l’anno 2024 e 160 ((milioni di euro)) per l’anno 2025;

8) (Soppresso);

9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l’anno 2024 e 120 milioni di euro per l’anno 2025;

10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l’anno 2024 e 80 milioni di euro per l’anno 2025;

12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 80 milioni di euro per l’anno 2025;

15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l’anno 2024 e 180 milioni di euro per l’anno 2025;

16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l’anno 2024;

17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;

18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l’anno 2024, 58,28 milioni di euro per l’anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l’anno 2026;

19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l’anno 2025;

20) comma 2, lettera g), ((numero 1)): 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025;

21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025;

22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l’anno 2024;

23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l’anno 2026;

b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

c) quanto a 690 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

d) quanto a 699,5 milioni di euro per l’anno 2026, e a 35 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) quanto a 306.519.550 euro per l’anno 2026, 656.649.550 euro per l’anno 2027 e 397.921.550 euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all’allegato 1 ((annesso al presente decreto)), gia’ attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalita’ indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, ((recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e)) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell’ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

g) quanto a 50.000.000 ((di)) euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l’anno 2024 e 13.212.680 euro per

l’anno 2025;

2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l’anno 2024 e 2.941.643 euro per l’anno 2025;

3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l’anno 2024 e 2.036.526 euro per l’anno 2025;

4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l’anno 2024, 1.469.669 euro per l’anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

5) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l’anno 2024 e 1.961.864 euro per l’anno 2025;

6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l’anno 2024, 2.896.321 euro per l’anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 1.851.554 euro per l’anno 2024 e 1.469.669 euro per l’anno 2025;

8) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l’anno 2024, 3.924.497 euro per l’anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

9) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l’anno 2024 e 2.407.100 euro per l’anno 2025;

10) l’accantonamento relativo al Ministero dell’universita’ e della ricerca per 3.714.560 euro per l’anno 2024, 3.629.333 euro per l’anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

11) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l’anno 2024 e 2.453.291 euro per l’anno 2025;

12) l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l’anno 2024 e 3.140.212 euro per l’anno 2025;

13) l’accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l’anno 2024, 3.111.328 euro per l’anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

14) l’accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l’anno 2024 e 2.943.180 euro per l’anno 2025;

15) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l’anno 2024 e 2.402.688 euro per l’anno 2025;

h) quanto a 725 milioni di euro per l’anno 2024, 2.667 milioni di euro per l’anno 2025, 1.401 milioni di euro per l’anno 2026 e 115 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i) quanto a 36,65 milioni di euro per l’anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l’anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2024 e a 250 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

m) quanto a 400 milioni di euro ((per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028)), mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unita’ di voto 1.4;

n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

p) quanto a 39 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui ((all’articolo 20 della legge)) 11 marzo 1988, n. 67;

q) quanto a euro 86.222.000 per l’anno 2027 e euro 23.489.000 per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 novembre 2003, n. 326; ((s) quanto a euro 55.000.000 per l’anno 2024, euro 15.000.000 per l’anno 2025, euro 30.373.000 per l’anno 2026 ed euro 30.000.000 per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre ((s) quanto a euro 55.000.000 per l’anno 2024, euro 15.000.000 per l’anno 2025, euro 30.373.000 per l’anno 2026 ed euro 30.000.000 per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156));

t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

u) quanto a euro 21.000.000 per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. All’articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».

10. Al fine di reintegrare le disponibilita’ del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:

a) l’articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

b) l’articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ((10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell’aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all’articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l’anno 2027 e di 35 milioni di euro per l’anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.))

11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi ((del)) PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 ((e 8, lettere a) e)) c), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validita’ delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale e’ quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilita’ derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento ((dell’intervento al quale sono assegnate)) fino al suo collaudo.

12. All’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis e’ abrogato.

13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia’ finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), ((numero 2)), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. ((Per il fine di cui al primo periodo)), l’autorizzazione di spesa di cui ((all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,)) e’ incrementata, per l’anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva ((realizzazione degli investimenti)) 1.1 «Case della Comunita’» e 1.3 «Ospedali di Comunita’»((, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR,)) e dell’investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»((, di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR,)) e degli interventi gia’ posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) gia’ sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, e’ trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell’integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all’articolo 6 dei CIS sottoscritti.

La regione presenta al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicita’ semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilita’ speciali attivate per l’attuazione del PNRR, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all’articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall’Unione europea per l’iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: «Omissis 1037. Per l’attuazione del programma Next Generation EU e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l’anno 2023.

Omissis.». – Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).

– 1. E’ approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e interventi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l’anno 2021, 46,81 milioni di euro per l’anno 2022, 26,77 milioni di euro per l’anno 2023, 29,24 milioni di euro per l’anno 2024, 94,69 milioni di euro per l’anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l’anno 2022, 136,09 milioni di euro per l’anno 2023, 202,06 milioni di euro per l’anno 2024, 218,56 milioni di euro per l’anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l’anno 2026;

4. Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;

c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus: 62,12 milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 2023, 159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per l’anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi: 45 milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno 2022, 128,8 milioni di euro per l’anno 2023, 222 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 milioni di euro per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;

4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025;

5. Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l’anno 2023, 337 milioni di euro per l’anno 2024, 223 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l’anno 2026;

7. Sviluppo dell’accessibilita’ marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 270 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

8. Aumento selettivo della capacita’ portuale: 72 milioni di euro per l’anno 2021, 85 milioni di euro per l’anno 2022, 83 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di euro per l’anno 2025;

9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l’anno 2021, 52,79 milioni di euro per l’anno 2022, 68,93 milioni di euro per l’anno 2023, 46,65 milioni di euro per l’anno 2024, 47,79 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l’anno 2026;

10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l’anno 2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 milioni di euro per l’anno 2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e

10 milioni di euro per l’anno 2026;

12. Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilita’ e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:

1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l’anno 2021, 355,24 milioni di euro per l’anno 2022, 284,9 milioni di euro per l’anno 2023, 265,1 milioni di euro per l’anno 2024, 260 milioni di euro per l’anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l’anno 2026;

e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Salute, ambiente, biodiversita’ e clima: 51,49 milioni di euro per l’anno 2021, 128,09 milioni di euro per l’anno 2022, 150,88 milioni di euro per l’anno 2023, 120,56 milioni di euro per l’anno 2024, 46,54 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l’anno 2021, 390 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l’anno 2021, 105,28 milioni di euro per l’anno 2022, 115,28 milioni di euro per l’anno 2023, 84,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 milioni di euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026;

f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l’anno 2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 162,62 milioni di euro per l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l’anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l’anno 2023, 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, 324,71 milioni di euro per l’anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Accordi per l’Innovazione: 100 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:

1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023, 41,5 milioni di euro per l’anno 2024, 57 milioni di euro per l’anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l’anno 2026;

h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l’anno 2024, 122,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l’anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme e’ destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e leannualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato diprevisione del Ministero dell’interno riferiti al seguente programma e intervento:

1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell’anno 2024; m) quanto a 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l’anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilita’ in tutto il territorio nazionale nonche’ di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all’80 per cento.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate:

a) nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per l’anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l’ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro per l’anno 2023, al rinnovo ovvero all’acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita’ navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonche’ di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacita’ di stoccaggio, e per l’acquisto delle unita’ navali necessarie a sostenere le attivita’ di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalita’ di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attivita’ sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonche’ al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere

a) e c) del comma 2-ter, l’entita’ del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita’ e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilita’ nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilita’ delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

a) entita’ della popolazione residente;

b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due o piu’ comuni appartenenti all’area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall’accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita’.

2-sexies. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta’ delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche’ degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita’ degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalita’ di cui alla presente lettera puo’ essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;

f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entita’ della popolazione residente nella regione nonche’ dell’entita’ della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;

b) sono stabilite le modalita’ e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita’ per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonche’ per quelli in relazione ai quali sia gia’ disponibile almeno il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) sono disciplinate le modalita’ di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresi’ destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili gia’ destinati a edilizia residenziale pubblica;

b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.

3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) il comma 8-bis e’ sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

4. La copertura di parte degli oneri di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e’ rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l’anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l’anno 2026.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione di cui all’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e’ effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita’ dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l’attuazione degli interventi suddetti.

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull’incremento della capacita’ di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e’ utilizzato il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7-bis.

7-ter. L’attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica e’ effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 12 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.

7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-quinquies. A partire dall’anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, e’ presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia’ prevista dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.

8. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e’ subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell’intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all’intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita’ dell’amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalita’ del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalita’ di cui al comma 7, sia coerente con la necessita’ di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l’anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l’anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l’anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l’anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l’anno 2026, 70,9 milioni di euro per l’anno 2027, 6,4 milioni di euro per l’anno 2028, 10,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l’anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l’anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l’anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l’anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 5.».

– Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 3 (Intese). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non e’ raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto e’ posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri puo’ provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e’ tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»

«Art. 9 (Funzioni). – 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita’ montane.

2. La Conferenza unificata e’ comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita’ montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni province, comuni e comunita’ montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita’ di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita’ di cui all’articolo 6;

f) e’ consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita’ del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l’attivita’ dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane.

4. Ferma restando la necessita’ dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l’assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane e’ assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. L’assenso e’ espresso di regola all’unanimita’ dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l’assenso e’ espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita’ montane.

6. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, in particolare, e’ sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche’ delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio’ attinenti;

b) dei problemi relativi alle attivita’ di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attivita’ relative alla organizzazione manifestazioni che coinvolgono piu’ comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».

– Si riporta il testo dell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 34 (Impegno e pagamento). – omissis.

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicita’ mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile. L’assunzione dei suddetti impegni e’ possibile solo in presenza delle necessarie disponibilita’ finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L’impegno puo’ essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unita’ elementari di bilancio, di disponibilita’ finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l’utilizzo degli strumenti di flessibilita’ stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l’impegno di spesa puo’ essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell’importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell’impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all’esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

Omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294:

«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale). – Omissis.

1-quater. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e’ autorizzata alla costituzione di una societa’, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilita’, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Alla societa’ di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della societa’ di cui al primo periodo e’ determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, anche in piu’ soluzioni, in relazione all’evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilita’ funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’assegnazione, in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, dell’importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu’ soluzioni, del capitale sociale della societa’ di cui al primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all’utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate nell’ambito della Missione 2, Componente 2, e all’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita’, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa’ costituita ai sensi del primo periodo del presente comma e’ individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell’impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, con derivazione dell’idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell’impianto per la produzione, con derivazione dell’idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto – direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L’impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo e’ gestito dalla societa’ costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l’assunzione di ogni iniziativa utile all’apertura del capitale della societa’ di cui al primo periodo a uno o piu’ soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformita’ al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore.

omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilanciopluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:

«omissis 177. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche’ con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l’anno 2020 – Sezione III – Programma nazionale di riforma, e’ disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.

omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 59 del 2021:

«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).

– omissis.

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e interventi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l’anno 2021, 46,81 milioni di euro per l’anno 2022, 26,77 milioni di euro per l’anno 2023, 29,24 milioni di euro per l’anno 2024, 94,69 milioni di euro per l’anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l’anno 2022, 136,09 milioni di euro per l’anno 2023, 202,06 milioni di euro per l’anno 2024, 218,56 milioni di euro per l’anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l’anno 2026;

4. Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;

c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus: 62,12 milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 2023, 159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per l’anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi: 45 milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno 2022, 128,8 milioni di euro per l’anno 2023, 222 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 milioni di euro per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;

4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025;

5. Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l’anno 2023, 337 milioni di euro per l’anno 2024, 223 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l’anno 2026;

7. Sviluppo dell’accessibilita’ marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 270 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

8. Aumento selettivo della capacita’ portuale: 72 milioni di euro per l’anno 2021, 85 milioni di euro per l’anno 2022, 83 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di euro per l’anno 2025;

9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l’anno 2021, 52,79 milioni di euro per l’anno 2022, 68,93 milioni di euro per l’anno 2023, 46,65 milioni di euro per l’anno 2024, 47,79 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l’anno 2026;

10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l’anno 2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 milioni di euro per l’anno 2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;

12. Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilita’ e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:

1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l’anno 2021, 355,24 milioni di euro per l’anno 2022, 284,9 milioni di euro per l’anno 2023, 265,1 milioni di euro per l’anno 2024, 260 milioni di euro per l’anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l’anno 2026;

e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Salute, ambiente, biodiversita’ e clima: 51,49 milioni di euro per l’anno 2021, 128,09 milioni di euro per l’anno 2022, 150,88 milioni di euro per l’anno 2023, 120,56 milioni di euro per l’anno 2024, 46,54 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l’anno 2021, 390 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l’anno 2021, 105,28 milioni di euro per l’anno 2022, 115,28 milioni di euro per l’anno 2023, 84,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 milioni di euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026;

f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l’anno 2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 162,62 milioni di euro per l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l’anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l’anno 2023, 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, 324,71 milioni di euro per l’anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Accordi per l’Innovazione: 100 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:

1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023, 41,5 milioni di euro per l’anno 2024, 57 milioni di euro per l’anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l’anno 2026;

h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l’anno 2024, 122,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l’anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme e’ destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno riferiti al seguente programma e intervento:

1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell’anno 2024;

m) quanto a 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l’anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.:

«Omissis 86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilita’ regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita’. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

Omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114:

«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). – omissis. 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita’ definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

Al Fondo possono altresi’ accedere, nei termini di cui al terzo periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la societa’ Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: «Omissis.

139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili e’ destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:

«Omissis. 44. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’ istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:

«Omissis. 140. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilita’, mobilita’ sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita’ delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attivita’ industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

L’utilizzo del fondo di cui al primo periodo e’ disposto con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita’ di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa puo’ essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.

Omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:

«Omissis. 1072. Il fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ rifinanziato per 800 milioni di euro per l’anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l’anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti e viabilita’;

b) mobilita’ sostenibile e sicurezza stradale;

c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

d) ricerca;

e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;

g) attivita’ industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;

i) prevenzione del rischio sismico;

l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;

m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;

n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 ottobre 2018.

Omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:

«Omissis. 95. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l’anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Omissis.» – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 14, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:

«Omissis.

14. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo da

ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per

l’anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020, di

1.600 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 6, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilita’ 2014)), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:

«Omissis.

6. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della

Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui

all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio

2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo

sviluppo e la coesione e’ determinata, per il periodo di

programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il

complesso delle risorse e’ destinato a sostenere

esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura

ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle

aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del

Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l’iscrizione

in bilancio dell’80 per cento del predetto importo secondo

la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l’anno

2014, 500 milioni per l’anno 2015, 1.000 milioni per l’anno

2016; per gli anni successivi la quota annuale e’

determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 253, della

legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.:

«Omissis.

253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo

relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati

ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, e’ autorizzata la spesa complessiva di 190

milioni di euro per l’anno 2024, di 310 milioni di euro per

l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2026 al 2030.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 6, del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti

tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi

fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro,

nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di

potenziamento e razionalizzazione della riscossione

tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,

di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di

un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in

particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 maggio 2010, n. 73, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71:

«Art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della

domanda in particolari settori). – Omissis.

6. E’ istituito, presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, il “Fondo per le

infrastrutture portuali”, destinato a finanziare le opere

infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo

e’ ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali

di riparto, e con le singole regioni interessate, per

finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,

nonche’ previo parere del Comitato interministeriale per la

programmazione economica, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze. Al fondo e’ trasferito, con

il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al

cinquanta per cento delle risorse destinate

all’ammortamento del finanziamento statale revocato ai

sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come

spesa ripartita in favore delle Autorita’ portuali che

abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota

superiore almeno all’80 per cento dei finanziamenti

ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse

devono essere destinate a progetti, gia’ approvati, diretti

alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,

finalizzate a rendere le strutture operative funzionali

allo sviluppo dei traffici.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 20 della legge 11

marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1988)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14

marzo 1988, n. 61, S.O.:

«Art. 20.

1. E’ autorizzata l’esecuzione di un programma

pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione

edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio

sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per

anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo

complessivo di euro 34.000 miliardi. Al finanziamento degli

interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono

autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento

della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la

BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e

aziende di credito all’uopo abilitati, secondo modalita’ e

procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro della sanita’.

2. Il Ministro della sanita’, sentito il consiglio

sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito

da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia

ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire

con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, i criteri generali per la programmazione

degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti

obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine

di garantire una idonea capacita’ di posti letto anche in

quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono

in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a

piu’ elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto

che presentano carenze strutturali e funzionali

suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di

riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per

cento dei posti letto, la cui funzionalita’ e’ ritenuta

sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi

poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni

con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede

ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere

a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture

residenziali, per anziani che non possono essere assistiti

a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che

richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di

dimensioni adeguate all’ambiente secondo standars che

saranno emanati a norma dell’articolo 5 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i

servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni

di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio

di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di

standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso

aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di

posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti

delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla

prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di

igiene e profilassi e ai presidi multizonali di

prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed

alle strutture di sanita’ pubblica veterinaria;

i) conservazione all’uso pubblico dei beni dismessi,

il cui utilizzo e’ stabilito da ciascuna regione o

provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce

modalita’ di coordinamento in relazione agli interventi nel

medesimo settore dell’edilizia sanitaria effettuati

dall’Agenzia per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle

universita’ nell’ambito dell’edilizia universitaria

ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a

valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione

(FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del

decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di

cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei

progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali

o provinciali, il Ministro della sanita’ predispone il

programma nazionale che viene sottoposto all’approvazione

del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,

il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre

nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza

dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma

nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio

1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta

determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire

3.000 miliardi per l’anno 1988 e lire 3.500 miliardi per

ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e

province autonome di Trento e di Bolzano presentano in

successione temporale i progetti suscettibili di immediata

realizzazione.

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti

attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola

esclusione di quelli gia’ approvati dal CIPE e di quelli

gia’ esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione

per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,

per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli

presentati dagli enti di cui all’articolo 4, comma 15,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai

competenti organi regionali, i quali accertano che la

progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle

Universita’ degli studi con policlinici a gestione diretta

nonche’ degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico di loro competenza territoriale, sia completa

di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua

completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi

necessari per l’esecuzione dell’opera; essi accertano

altresi’ la conformita’ dei progetti esecutivi agli studi

di fattibilita’ approvati dal Ministero della sanita’.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,

i competenti organi regionali verificano la coerenza con

l’attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province

autonome e gli enti di cui all’articolo 4, comma 15, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in

successione temporale, istanza per il finanziamento dei

progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta

approvazione, da un programma temporale di realizzazione,

dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto

delle normative nazionali e regionali sugli standards

ammissibili e sulla capacita’ di offerta necessaria e che

sono dotati di copertura per l’intero progetto o per parti

funzionali dello stesso.

6. L’onere di ammortamento dei mutui e’ assunto a

carico del bilancio dello Stato ed e’ iscritto nello stato

di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire

330 miliardi per l’anno 1989 e di lire 715 miliardi per

l’anno 1990.

7. Il limite di eta’ per l’accesso ai concorsi banditi

dal Servizio sanitario nazionale e’ elevato, per il

personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo

sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a

decorrere dal 1° gennaio 1988.»

– Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 4-sexies,

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese), convertito con

modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:

«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). –

omissis.

4-sexies. Per le finalita’ di cui ai commi da 4-bis a

4-quinquies, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013 e’

istituito nello stato di previsione del Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il Fondo

unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono

tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque

destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 32-bis del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni

urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione

dell’andamento dei conti pubblici), convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,

S.O.:

«Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della

Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. Al fine di

contribuire alla realizzazione di interventi

infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla

riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi

straordinari nei territori degli enti locali, delle aree

metropolitane e delle citta’ d’arte e’ istituito nello

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per

interventi straordinari. A tal fine e’ autorizzata la spesa

di euro 73.487.000 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000

per ciascuno degli anni 2004-2005.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro

dell’economia e delle finanze, vengono individuati gli

interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse

da assegnare nell’ambito delle disponibilita’ del Fondo.

3. All’onere di cui al presente articolo, pari a euro

73.487.000 per l’anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno

degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale

di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

– Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni

urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione

stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio

superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per

la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali

e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge

9 novembre 2021, n. 156, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217:

«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di

investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e

delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi). – 1. Al

fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione

del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,

European Rail Traffic Management System», di seguito

denominato “sistema ERTMS”, e di garantire un efficace

coordinamento tra la dismissione del sistema di

segnalamento nazionale di classe «B» e l’attrezzaggio dei

sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e’

istituito nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita’ sostenibili un fondo con

una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli

anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di

implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei

veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi

di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali

riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli

tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di

trazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al

finanziamento degli interventi di rinnovo o

ristrutturazione dei veicoli, per l’adeguamento del

relativo sottosistema di bordo di classe «B» SCMT/SSC o

ERTMS «B2» comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS «B3 MR1»

comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2

comprensivo di STM SCMT/SSC rispondente alle Specifiche

Tecniche di Interoperabilita’ indicate nella Tabella A2.3

dell’allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della

Commissione europea, del 27 maggio 2016, come modificato

dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea,

del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto

12.2 dell’Allegato 1a al decreto dell’Agenzia nazionale per

la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.

Fermo quanto previsto dal comma 3 possono beneficiare del

finanziamento gli interventi realizzati a partire dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto ed entro il 31 dicembre 2026, sui veicoli

che risultino iscritti in un registro di immatricolazione

istituito presso uno Stato membro dell’Unione europea, che

circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in

cui detti interventi non risultino gia’ finanziati dai

contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

della mobilita’ sostenibili, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’

attuative di erogazione del contributo alle imprese

ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi

sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti della effettiva

disponibilita’ del fondo. Nell’ambito delle dotazioni del

fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che

possono essere considerati ammissibili, l’entita’ del

contributo massimo riconoscibile per ciascun veicolo

oggetto di intervento in caso di effettuazione di una

determinata percorrenza sulla rete ferroviaria

interconnessa insistente sul territorio nazionale,

l’entita’ della riduzione proporzionale del contributo

riconoscibile in caso di effettuazione di percorrenze

inferiori a quella richiesta ai fini dell’attribuzione del

contributo nella misura massima, nonche’ i criteri di

priorita’ di accoglimento delle istanze in coerenza con i

tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema

ERTMS di terra. L’efficacia del decreto di cui al presente

comma e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione

europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4. Per le finalita’ di cui al comma 1 si provvede, nei

limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui

all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n.

266.

5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto

ferroviario, all’articolo 47, comma 11-quinquies, primo

periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «2019, 2020 e 2021». All’onere derivante dalla

presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro

per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre

2018, n. 130.

6. Al fine di assicurare la continuita’ del servizio di

trasporto ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia

fino a Campocologno in Svizzera e’ autorizzata la

circolazione nel territorio italiano dei rotabili

ferroviari a tal fine impiegati per l’intera durata della

concessione rilasciata al gestore di detto servizio di

trasporto dall’ufficio governativo della Confederazione

elvetica.

7. Nel territorio italiano, l’esercizio del servizio di

trasporto ferroviario di cui al comma 6 avviene in

conformita’ alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 4,

e all’articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto

legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti ferroviarie

funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, il comune di Tirano e il

gestore della linea ferroviaria di cui al comma 6

definiscono il disciplinare di esercizio relativo alla

parte del tracciato che, in ambito urbano, interseca il

traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali

oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al

primo periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

9. All’articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «nell’anno

2021,» sono inserite le seguenti: «per il potenziamento

delle attivita’ di controllo finalizzate ad assicurare che

l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga

in conformita’ alle misure di contenimento e di contrasto

dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del

COVID-19, nonche’».

9-bis. In considerazione degli effetti negativi

determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui

fatturati degli operatori economici operanti nel settore

del trasporto registrati nell’esercizio 2020, l’Autorita’

di regolazione dei trasporti e’ autorizzata, per

l’esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura

delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli

introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto

ai sensi della lettera b) del comma 6 dell’articolo 37 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante

l’utilizzo della quota non vincolata dell’avanzo di

amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020.

Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di

euro annui per l’anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-ter. All’articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.

183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono

inserite le seguenti: «nonche’ delle opere connesse,

comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare uniformita’ di

disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree

e i siti dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione,

Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte,

individuati per l’installazione dei cantieri della sezione

transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,

comprese quelle di risoluzione delle interferenze,

costituiscono aree di interesse strategico nazionale»;

c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».».

– Si riporta il testo l’articolo 1, comma 443, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:

«Omissis.

443. Per l’attuazione del Programma e’ istituito nello

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo

nazionale per la qualita’ dell’abitare», con una dotazione

complessiva in termini di competenza e di cassa pari a

853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per

l’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno 2021, 74,07

milioni di euro per l’anno 2022, 93,87 milioni di euro per

l’anno 2023, 94,42 milioni di euro per l’anno 2024, 95,04

milioni di euro per l’anno 2025, 93,29 milioni di euro per

l’anno 2026, 47,15 milioni di euro per l’anno 2027, 48,36

milioni di euro per l’anno 2028, 53,04 milioni di euro per

l’anno 2029, 54,60 milioni di euro per l’anno 2030, 54,64

milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28

milioni di euro per l’anno 2033.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 392, della

legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:

«Omissis.

392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli

obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla

Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita’ di

ridurre, entro l’anno 2030, le emissioni nette di almeno il

55 per cento rispetto ai livelli registrati nell’anno 1990,

sino al raggiungimento, da parte dell’Unione europea, di

emissioni zero entro l’anno 2050, nello stato di previsione

del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’

sostenibili e’ istituito un apposito fondo denominato «

Fondo per la strategia di mobilita’ sostenibile», con una

dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni

2027 e 2028, 200 milioni di euro per l’anno 2029, 300

milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e della mobilita’

sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo

e l’entita’ delle risorse destinate tra l’altro al rinnovo

del parco autobus del trasporto pubblico locale,

all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie

non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e

turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale

su ferro, all’adozione di carburanti alternativi per

l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi

adibiti all’autotrasporto. Con uno o piu’ decreti del

Ministro delle infrastrutture e della mobilita’

sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a

tali fini destinate con il decreto di cui al secondo

periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il

relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici

unici di progetto, le modalita’ di monitoraggio, il

cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,

determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al

presente comma, nonche’ le modalita’ di revoca in caso di

mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di

mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma

procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione

degli interventi di cui al presente comma sono rilevate

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi

collegati. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le

province autonome di Trento e di Bolzano.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 56, comma 2, quarto

periodo, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo

sviluppo e la coesione). – omissis.

2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la

coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1,

comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai

sensi dell’articolo 58, sono imputate in via prioritaria al

valore degli interventi definanziati in applicazione

dell’articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come

introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o

piu’ delibere da adottare entro novanta giorni dalla

scadenza del termine per l’assunzione delle obbligazioni

giuridicamente vincolanti, di cui all’articolo 44, commi 7,

lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del

2019, il Comitato interministeriale per la programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il

valore degli interventi definanziati e provvede

all’imputazione dell’eventuale fabbisogno residuo a valere

sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020.

Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare

la relativa disponibilita’, con uno o piu’ decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze, la stessa e’

corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di

cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione

2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30

dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di

definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui

al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione

2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili nel periodo

2026-2031 sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi

dell’articolo 58, ferma restando la possibilita’ di

immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di

cui all’articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n.

178 del 2020.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 2, del

decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative

al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti),

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021,

n. 108, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e

la coesione). – 1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e

la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui

all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, al fine di accelerare la capacita’ di utilizzo delle

risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, e’ incrementata

complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le

annualita’ di seguito indicate: 850 milioni di euro per

l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, 1.250

milioni di euro per l’anno 2024, 2.850 milioni di euro per

l’anno 2025, 3.600 milioni di euro per l’anno 2026, 2.280

milioni di euro per l’anno 2027, 2.200 milioni di euro per

l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 500

milioni di euro per l’anno 2030 e 370 milioni di euro per

l’anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi

dell’articolo 5.

1-bis – 1-quater. (abrogati).»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 977, della

citata legge n. 234 del 2021:

«Omissis.

977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato

di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico,

secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza

scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione

territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per

manifestazione di interesse, un soggetto altamente

qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di

adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento

tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma

di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al

fine di: a) individuare e aggregare universita’ ed istituti

di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella

ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere

la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la

loro evoluzione in deep tech start-up per farne driver

privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla

creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel

Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advisoring

ai fondatori di start-up innovative per assisterli

nell’evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso

manageriale e nell’espansione sui mercati; d) mettere a

fianco di start-up innovative grandi e medie imprese

interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo

produttivo e commerciale, anche tramite investimenti

diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni

finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad

offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a

start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del

loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma

considera i settori imprenditoriali di particolare

rilevanza nell’economia del Mezzogiorno dando priorita’

all’information technology, all’agroalimentare, al

biomedicale, al farmaceutico, all’automotive e

all’aerospaziale. Per le finalita’ di cui al presente

comma, con delibera del Comitato interministeriale per la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)

sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro

annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e

la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all’articolo

1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Omissis.»

– La Direttiva 21/05/2008, n. 2008/50/CE, del

Parlamento e del Consiglio relativa alla qualita’ dell’aria

ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa, e’ pubblicata

nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.

– Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 1,

lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni

per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria

2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,

n. 161, S.O.:

«Art. 10 (Delega al Governo per l’attuazione della

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria

ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa). – 1. Nella

predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione

della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita’

dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa, il

Governo e’ tenuto ad acquisire il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,

oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo

2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

omissis.

d) in considerazione della particolare situazione di

inquinamento dell’aria presente nella pianura padana,

promuovere l’adozione di specifiche strategie di intervento

nell’area interessata, anche attraverso un maggiore

coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto

bacino:

omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 30, comma 14-ter,

primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione

di specifiche situazioni di crisi), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100:

«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di

efficientamento energetico e sviluppo territoriale

sostenibile). – omissis.

14-ter. A decorrere dall’anno 2021, nello stato di

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, e’ istituito un fondo dell’importo

di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro

per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83

milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di

euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2035, destinato alle finalita’ di cui

all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio

2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, e’ definito il riparto delle risorse

tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui

esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del

superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili

(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e

dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di

cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della

complessita’ dei processi di conseguimento degli obiettivi

indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli

interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere

identificati dal codice unico di progetto (CUP).

omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 178,

lettera b), numero 1, della 30 dicembre 2020, n. 178

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.

322, S.O.:

«Omissis.

178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e’

destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo

sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento

nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree

del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:

4.000 milioni di euro per l’anno 2021, 5.000 milioni di

euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per

l’anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare

alla suddetta programmazione si provvede ai sensi

dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196. Per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo

e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e

nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali

delle politiche di coesione, si applicano le seguenti

disposizioni:

omissis.

b) con una o piu’ delibere del Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di

coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo

per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo

2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto

delle percentuali previste dal primo periodo dell’alinea

del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia’

disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate

alle Amministrazioni centrali, con l’indicazione di

ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell’entita’ delle

risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota

prevalente per gli interventi infrastrutturali;

omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 26, comma 7, del

citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:

«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti

pubblici di lavori). – omissis.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al

comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti

dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari

utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere

pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che

siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,

con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal

regolamento (UE) 2021/241, e’ istituito nello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il

«Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una

dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700

milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per

l’anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei

limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita

contabilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5

della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli

interventi prioritari individuati al primo periodo, al

Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le

modalita’ definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente

alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi

integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in

considerazione delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31

dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli

investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1

del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in

relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari

ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

Al Fondo possono altresi’ accedere, nei termini di cui al

terzo periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all’articolo

1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la

realizzazione degli interventi inseriti nel programma di

cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234

del 2021;

b) la societa’ Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11

marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle

opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del

decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l’Agenzia per la coesione territoriale per gli

interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9,

comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1038,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:

«Omissis.

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le

risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due

appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la

Tesoreria centrale dello Stato, denominati,

rispettivamente, «Ministero dell’economia e delle finanze –

Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a

fondo perduto» e «Ministero dell’economia e delle finanze –

Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a

titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate

le risorse relative ai progetti finanziati mediante

contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono

versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante

prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione

autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi

della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Omissis.»

Art. 2

Disposizioni in materia di responsabilita’ per il conseguimento degli

obiettivi del PNRR

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via

prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle

misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e

degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad

aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all’articolo 1,

comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione del

presente decreto)), il cronoprogramma procedurale e finanziario di

ciascun programma e intervento, aggiornato alla data ((di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto)), con

l’indicazione dello stato di avanzamento ((e dei pagamenti)) alla

predetta data. L’unita’ di missione ovvero la struttura di livello

dirigenziale generale dell’amministrazione centrale, titolare della

misura, cui sono attribuite le attivita’ previste dall’articolo 8,

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i

successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema

informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli

interventi inseriti dai soggetti attuatori ((contengono tutte le

informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e

che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento)) dei

traguardi e degli obiettivi ((nei tempi)) previsti dal PNRR. Le

disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche

alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi,

che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

2. La Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello

Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvedono d’intesa a

verificare l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1. Qualora,

sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui

all’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano

rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze ((nelle

attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel

cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la

Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari

chiarimenti all’amministrazione centrale titolare della misura e, ove

necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non

superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non piu’

di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al

secondo periodo ovvero qualora, anche all’esito dei chiarimenti

forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia

per il PNRR, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.

108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei

poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del medesimo

decreto-legge.)) In caso di superamento dei termini intermedi fissati

nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la

selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non

espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all’adozione dei

provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo

decreto-legge n. 77 del 2021, ne’ all’esercizio dei poteri

sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e

l’amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la

documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema

informatico «ReGiS», la possibilita’ di completare l’intervento o il

programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti

dal PNRR.

3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell’articolo 24

del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 febbraio 2021, l’omesso ovvero l’incompleto conseguimento

degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e

gli interventi del PNRR, l’amministrazione centrale titolare

dell’intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato –

Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi

percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei

confronti dei soggetti attuatori inadempienti ((e responsabili

dell’omesso ovvero dell’incompleto conseguimento dei predetti

obiettivi finali)), anche mediante compensazione con altre risorse ad

essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.

Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano piu’ soggetti

attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei

confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi

del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del Regolamento (UE)

2021/241 e’ superiore agli importi percepiti, il Ministero

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a procedere direttamente

al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea

mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate

alla realizzazione di investimenti assegnate all’amministrazione

centrale titolare dell’intervento ovvero al soggetto attuatore

inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte

della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo

24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano

svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai

sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo puo’ essere

effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla

Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali

diverse da quelle relative ad investimenti, nonche’ delle risorse a

qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai

predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla

data di adozione da parte della Commissione europea della decisione

di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE)

2021/241. E’ fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora societa’

pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico

dell’utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti

dall’attivita’ di recupero effettuata dal Ministero dell’economia e

delle finanze ai sensi del presente comma.

4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito

internet utilizzato per lo svolgimento delle attivita’ di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto- legge n. 13 del

2023, i cronoprogrammi ((resi disponibili)) ai sensi del comma 1, con

l’indicazione di quelli per i quali e’ stato richiesto l’esercizio

dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1043,

della citata legge n. 178 del 2020:

«Omissis.

1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei

progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono

responsabili della relativa attuazione conformemente al

principio della sana gestione finanziaria e alla normativa

nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la

prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi,

la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i

progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il

conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al

fine di supportare le attivita’ di gestione, di

monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle

componenti del Next Generation EU, il Ministero

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende

disponibile un apposito sistema informatico.

Omissis.»

– Si riporta il testo degli articoli 2 e 8, comma 1,

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129,

Edizione straordinaria:

«Art. 2 (Cabina di regia). – 1. E’ istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia

per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta

dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione

delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione

alle specifiche esigenze connesse alla necessita’ di

assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa,

garantendo l’apporto delle professionalita’ adeguate al

raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al

presente comma, per il medesimo periodo in cui resta

operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e’ sospesa

l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al

personale che a qualunque titolo presta la propria

attivita’ lavorativa presso le amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto

il limite di eta’ per il collocamento a riposo dei

dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel

PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti

complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del

medesimo personale presso l’amministrazione statale di

provenienza. Resta ferma la possibilita’ di revoca

dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi

della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita

poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale

sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente

del Consiglio dei ministri puo’ delegare a un Ministro o a

un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita’. La

Cabina di regia in particolare:

a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione

degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai

rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale

sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante

la formulazione di indirizzi specifici sull’attivita’ di

monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per

il PNRR, di cui all’articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici

profili di criticita’ segnalati dai Ministri competenti per

materia e, con riferimento alle questioni di competenza

regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il

programma di governo, il monitoraggio degli interventi che

richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unita’ per

la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

di cui all’articolo 5 l’eventuale necessita’ di interventi

normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di

attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per

il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento,

una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante

le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche’ una nota

esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e

degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,

anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli

interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli

obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche

di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione

socio-economica dei giovani, alla parita’ di genere e alla

partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri

sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della

Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente

decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del

presente comma alla Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi

circa lo stato di avanzamento degli interventi e le

eventuali criticita’ attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di

governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,

l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo

12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato

economico, sociale e territoriale secondo le modalita’

previste dal comma 3-bis;

l) promuove attivita’ di informazione e comunicazione

coerenti con l’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di

competenza di una singola regione o provincia autonoma,

ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, quando sono esaminate questioni che

riguardano piu’ regioni o province autonome, ovvero il

Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani

e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia quando

sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi

alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, che puo’ presiederla su delega

del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute

della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in

dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei

soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e

i referenti o rappresentanti del partenariato economico,

sociale e territoriale.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita’ di

cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di

regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome, il Presidente

dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il

Presidente dell’Unione delle province d’Italia, il sindaco

di Roma capitale, nonche’ rappresentanti delle parti

sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore

bancario, finanziario e assicurativo, del sistema

dell’universita’ e della ricerca, della societa’ civile e

delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

individuati, sulla base della maggiore rappresentativita’,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13. Fino all’adozione del decreto di cui

al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i

rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca

e della societa’ civile, nonche’ delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, individuati con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.

Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca,

della societa’ civile e delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della

cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8 del decreto legge 1° marzo

2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22

aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la

transizione ecologica di cui all’articolo 57-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,

sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di

rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e

coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia

che ha la facolta’ di partecipare attraverso un delegato.

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame

delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno

del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di

programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel

PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano

il coordinamento con l’esercizio delle competenze

costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province

autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al

fine di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi

della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato

interministeriale per la transizione ecologica di cui

all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge

1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei

fondi strutturali e di investimento europei per gli anni

2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei

Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le

conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano nonche’ di Conferenza

unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si

tratta di materie nelle quali le regioni e le province

autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti

Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome nonche’ i

Presidenti delle regioni e delle province autonome per le

questioni di loro competenza che riguardano la loro regione

o provincia autonoma.

6. All’articolo 57-bis, comma 7, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole “composto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri”

sono sostituite dalle seguenti: “composto da due

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,

di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie,”.

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’

deferire singole questioni al Consiglio dei ministri

perche’ stabilisca le direttive alle quali la Cabina di

regia deve attenersi, nell’ambito delle norme vigenti. Le

amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8

assicurano che, in sede di definizione delle procedure di

attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per

cento delle risorse allocabili territorialmente, anche

attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria

di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,

salve le specifiche allocazioni territoriali gia’ previste

nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione

della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i

dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal

Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6,

verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove

necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento

alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure

correttive e propone eventuali misure compensative.»

«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). – 1.

Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi

previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative

attivita’ di gestione, nonche’ al loro monitoraggio,

rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della

propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle

esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di

riferimento ovvero istituisce una apposita unita’ di

missione di livello dirigenziale generale fino al

completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre

2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici

dirigenziali di livello non generale, adottando, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il relativo

provvedimento di organizzazione interna, con decreto del

Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze.

Omissis.».

– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune),

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio

2023, n. 47, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. Fino al 31

dicembre 2026, e’ istituita presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri una struttura di missione,

denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e’

preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni

generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in

particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita’:

a) assicura il supporto all’Autorita’ politica

delegata in materia di PNRR per l’esercizio delle funzioni

di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del

Governo relativamente all’attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la

Commissione europea quale punto di contatto nazionale per

l’attuazione del PNRR, nonche’ per la verifica della

coerenza dei risultati derivanti dall’attuazione del Piano

rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello

europeo, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l’Ispettorato generale per

il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77

del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del

PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla

definizione delle eventuali misure correttive ritenute

necessarie;

d) sovraintende allo svolgimento dell’attivita’

istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di

aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi

dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l’Ispettorato

generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del

decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle

attivita’ di comunicazione istituzionale e di pubblicita’

del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di

missione PNRR sono, altresi’, trasferiti i compiti e le

funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui

all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come

modificato dal presente decreto, nonche’ quelli previsti

dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del citato

decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e’ autorizzata la

spesa di euro 1.304.380 per l’anno 2023 e di euro 1.565.256

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,

alla Struttura di missione sono, altresi’, trasferiti i

compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti

all’unita’ di missione di livello dirigenziale generale,

istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del

decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le

politiche di coesione e il Sud della Presidenza del

Consiglio dei ministri, che viene contestualmente

soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di

livello generale e non generale relativi all’unita’ di

missione di cui al primo periodo e la cessazione delle

relative funzioni si verificano con la conclusione delle

procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi

dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1

e 2, e’ assicurato alla Struttura di missione PNRR

l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalita’ del

sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della

verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR

rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di

missione PNRR puo’ procedere all’effettuazione di ispezioni

e controlli a campione, sia presso le amministrazioni

centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti

attuatori.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e’

composta da un contingente di dodici unita’ dirigenziali di

livello non generale e di sessantacinque unita’ di

personale non dirigenziale, individuato anche tra il

personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,

organi, enti o istituzioni, che e’ collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto

dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa

complessivo di euro 5.051.076 per l’anno 2023 e di euro

7.620.756 per l’anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno

degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e’

assegnato un contingente di esperti ai sensi dell’articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di

euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed

assistenziali e degli oneri fiscali a carico

dell’amministrazione per singolo incarico e nel limite di

spesa complessivo di euro 583.334 per l’anno 2023 e di euro

700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il

trattamento economico del personale collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi

del primo periodo e’ corrisposto secondo le modalita’

previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto

legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale

non dirigenziale puo’ essere composto da personale di

societa’ pubbliche controllate o partecipate dalle

Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto

regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale

non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303

del 1999, il cui trattamento economico e’ stabilito

all’atto del conferimento dell’incarico. Alle posizioni

dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, terzo

periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore

a tre anni e fatta salva la possibilita’ di rinnovo degli

stessi, nonche’ i comandi o i collocamenti fuori ruolo del

personale assegnato alla Struttura di missione cessano di

avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di

funzionamento e per le spese di missione del personale

della Struttura di missione e’ autorizzata la spesa di euro

693.879 per l’anno 2023, di euro 1.890.602 per l’anno 2024

e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e’

autorizzata, altresi’, nei limiti di quanto previsto dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la

stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre

2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del

concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale

di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il

personale assunto secondo le modalita’ di cui al primo

periodo viene inquadrato nel livello iniziale della

categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro

del personale del comparto autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono definite

l’organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei

limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le

modalita’ di formazione del contingente di cui al comma 4 e

di chiamata del personale nonche’ le specifiche

professionalita’ richieste. La decadenza dagli incarichi

dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei

coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del

2021, si verifica con la conclusione delle procedure di

conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della

Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad

euro 7.632.669 per l’anno 2023 e ad euro 9.159.201 per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal

2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di

cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni

dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate

alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del

decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l’anno 2023 e ad euro

6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

– Si riporta il testo dell’articolo 12 del citato

decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 12 (Poteri sostitutivi). – 1. Nei casi di

mancato rispetto da parte delle regioni, delle province

autonome di Trento e di Bolzano, delle citta’

metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti

territoriali sociali di cui all’articolo 8, comma 3,

lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli

obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e

assunti in qualita’ di soggetti attuatori, consistenti

anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti

necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel

ritardo, nell’inerzia o nella difformita’ nell’esecuzione

dei progetti o degli interventi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il

conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,

su proposta della Cabina di regia o del Ministro

competente, assegna al soggetto attuatore interessato un

termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In

caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito

il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le

cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua

l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in

alternativa nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare

tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di

provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi,

anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre

amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove

necessario, il coordinamento operativo tra le varie

amministrazioni, enti o organi coinvolti.

2. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di

cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per

gli affari regionali e le autonomie puo’ promuovere le

opportune iniziative di impulso e coordinamento nei

riguardi di regioni, province autonome di Trento e di

Bolzano, citta’ metropolitane, province e comuni, anche in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

nonche’ di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo,

l’inerzia o la difformita’ di cui al comma 1 sia

ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,

dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle

citta’ metropolitane, dalle province o dai comuni,

all’assegnazione del termine non superiore a quindici

giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con

le stesse modalita’ previste dal secondo periodo del comma

1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso

Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta

di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque

ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi

compresi le regioni, le province autonome di Trento e di

Bolzano, le citta’ metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i

provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui

situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei

progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti

superabili con celerita’, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il

Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le

modalita’ previste dal comma 1.

5. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio

individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei

commi precedenti, ove strettamente indispensabile per

garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,

provvedono all’adozione dei relativi atti mediante

ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla

Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga

ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,

fatto salvo il rispetto dei principi generali

dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione

europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione

regionale, l’ordinanza e’ adottata, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da

adottarsi ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi

la legislazione in materia di tutela della salute, della

sicurezza e della incolumita’ pubblica, dell’ambiente e del

patrimonio culturale, l’ordinanza e’ adottata previa

autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio

dei ministri non abbia gia’ autorizzato detta deroga con la

delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.

Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio

dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo

edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di

cui al primo periodo del presente comma, nonche’ le

disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, terzo

periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,

n. 55.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5

si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia riguardi

una pluralita’ di interventi ovvero l’attuazione di un

intero programma di interventi.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e

obbligatorio discendente dall’adozione di atti,

provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti

individuati o nominati per l’esercizio dei poteri

sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le

obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le

risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i

soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari

di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei

relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita’

applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli

eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a

carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono

essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza

delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e’ disposta

con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede

altresi’ alla nomina del commissario e agli ulteriori

adempimenti previsti dal comma 1”.».

– Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, e’ pubblicato

nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 1 (Finalita’ ed ambito di applicazione (Art. 1

del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del

D.Lgs. n. 80 del 1998). – omissis.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di

cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al

CONI.

Omissis.»

Art. 3

Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi

nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche

di coesione

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attivita’ di

prevenzione e contrasto ((delle frodi e degli altri illeciti)) sui

finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative

al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi

comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni

((attribuite dall’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al))

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, ((n. 91, al))

Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione

europea, di cui all’articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre

2012, n. 234.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalita’ di cui al comma

1, ((il Comitato provvede)), in particolare, a:

a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da

istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e

gli altri illeciti di cui al comma 1;

b) promuovere la stipulazione e monitorare l’attuazione di

protocolli d’intesa di cui all’articolo 7, comma 8, del citato

decreto-legge n. 77 del 2021;

c) valutare l’opportunita’, anche sulla base dell’attivita’ di

cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche

normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla

Cabina di regia di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 77

del 2021;

d) sviluppare attivita’ di analisi anche con riguardo

all’andamento dei risultati dell’azione di prevenzione e contrasto

delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati

dell’attivita’ svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di

cui all’articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del

2012.

3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, la composizione del

Comitato, come definita dall’articolo 3, comma 2, del ((regolamento

di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 e’

cosi’ integrata:

a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui

all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud

della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui

all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.

162;

d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR

istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso

il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 39, comma 9, del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36;

f) un rappresentante del Comando generale dell’Arma dei

Carabinieri;

g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di

finanza;

h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e

repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;

i) un rappresentante della Corte dei conti;

l) un rappresentante dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;

m) un rappresentante dell’Unita’ di informazione finanziaria

della Banca d’Italia;

n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e

antiterrorismo;

o) un rappresentante del Ministero dell’interno – Direzione

Centrale della Polizia Criminale;

p) un rappresentante del Ministero dell’interno – Direzione

Investigativa Antimafia.

4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f),

g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del

proprio rappresentante secondo le modalita’ previste dal proprio

ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in

ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre

amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei,

nonche’ i soggetti incaricati dell’attuazione di progetti o di

investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti

al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non da’ diritto

alla corresponsione di compensi, indennita’, gettoni di presenza o

altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni

del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla

normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri

si fa fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione

vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia

di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione

europea, di cui all’articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del

2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l’organizzazione

e il funzionamento del Comitato.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

8. All’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 ((e’

aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «Nell’ambito dei protocolli

d’intesa di cui al primo periodo, sono altresi’ definite le modalita’

con cui la Guardia di finanza puo’ condividere, anche in deroga

all’obbligo del segreto d’ufficio, dati, informazioni e

documentazione acquisiti nell’ambito delle relative attivita’

istituzionali e ritenuti rilevanti per le attivita’ di competenza

della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni

centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando

il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle

disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al ((codice in materia

di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196.».

9. All’articolo 512-bis del codice penale ((e’ aggiunto, in fine,

il seguente comma)):

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine

di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia,

attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita’ di imprese, quote

societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore

o la societa’ partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione

di appalti o di concessioni.».

10. All’articolo 84, comma 4, lettera a), del ((codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7

agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonche’ dei

delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10

marzo 2000, n. 74».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.

91 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti

nel Dipartimento per le politiche europee, a norma

dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio

2007, n. 159:

«Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi

comunitarie). – 1. Il Comitato per la lotta contro le frodi

comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il

coordinamento delle attivita’ di contrasto delle frodi e

delle irregolarita’ attinenti in particolare al settore

fiscale e a quello della politica agricola comune e dei

fondi strutturali; tratta altresi’ le questioni connesse al

flusso delle comunicazioni in materia di indebite

percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli

importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE)

1828/06 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, e al

regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre

2006, e successive modificazioni, nonche’ quelle relative

all’elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni

annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base

all’articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunita’

europea.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 54 della legge 24

dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione

dell’Italia alla formazione e all’attuazione della

normativa e delle politiche dell’Unione europea),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 54 (Lotta contro le frodi nei confronti

dell’Unione europea). – 1. Presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche

europee opera il Comitato previsto dall’articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che e’ ridenominato

«Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti

dell’Unione europea». Non si applica l’articolo 29, comma

2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al

Parlamento.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento per le politiche europee opera altresi’ il

Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che

e’ ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la

repressione delle frodi nei confronti dell’Unione europea»

e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo

Dipartimento.».

– Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato

decreto-legge n. 77 del 2021:

«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). –

1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,

raccordo e sostegno delle strutture del Ministero

dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di

attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto

previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo

Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello

generale di consulenza, studio e ricerca, con

corrispondente incremento della dotazione organica della

dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di

posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente

sul piano finanziario gia’ assegnate al medesimo Ministero

e di un corrispondente ammontare di facolta’ assunzionali

disponibili a legislazione vigente.

2. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e’

istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale

generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con

compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, sulla

gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche’

di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi

degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,

conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di

comunicazione e di pubblicita’. L’Ispettorato e’ inoltre

responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next

Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,

nonche’ della gestione del sistema di monitoraggio

sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del

PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

nel PNRR di cui all’articolo 8, nonche’ alle

amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione

degli interventi del PNRR di cui all’articolo 9.

L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello

dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri

compiti, puo’ avvalersi del supporto di societa’

partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9. Per

gli interventi di titolarita’ del Ministero dell’economia e

delle finanze, l’Ispettorato svolge, in raccordo con le

altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro

competenze, le funzioni previste dall’articolo 8, commi 1,

2, secondo periodo, 3 e 4. L’Ispettorato assicura il

supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attivita’

attribuite all’Autorita’ politica delegata in materia di

Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche

raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il

coordinamento delle attivita’ necessarie alle finalita’ di

cui al presente comma, e’ istituita presso il Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato una posizione di

funzione dirigenziale di livello non generale di

consulenza, studio e ricerca.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso

assegnate, l’Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con

le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria

generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio

dei processi amministrativi, al monitoraggio anche

finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle

amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli

aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti

presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non

generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze

degli Ispettorati competenti.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro 930.000

per l’anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere

dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

dell’articolo 16.»

«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e

trasparenza). – 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato – Ispettorato generale per i Rapporti

finanziari con l’Unione europea (IGRUE) e’ istituito un

ufficio dirigenziale di livello non generale avente

funzioni di audit del PNRR ai sensi dell’articolo 22

paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)

2021/241. L’ufficio di cui al primo periodo opera in

posizione di indipendenza funzionale rispetto alle

strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,

nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a

linee di intervento realizzate a livello territoriale,

dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L’Unita’ di missione di cui all’articolo 1, comma

1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche

in collaborazione con le amministrazioni di cui

all’articolo 8, alla predisposizione e attuazione del

programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,

assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del

Regolamento (UE) 2021/241, nonche’ la coerenza dei relativi

obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla

verifica della qualita’ e completezza dei dati di

monitoraggio rilevati dal sistema di cui all’articolo 1,

comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge

attivita’ di supporto ai fini della predisposizione dei

rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del

Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in

itinere ed ex post del PNRR e’ autorizzata la spesa di

250.000 euro per l’anno 2022 e di 500.000 euro annui dal

2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con

amministrazioni pubbliche e con universita’, enti e

istituti di ricerca, nonche’ all’assegnazione da parte di

tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite

procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente

le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR

nonche’ di esercitare la gestione e il coordinamento dello

stesso, il Ministero dell’economia e delle finanze, per

l’anno 2021, e’ autorizzato ad assumere con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle

vigenti facolta’ assunzionali, nei limiti della vigente

dotazione organica, un contingente di personale non

dirigenziale di alta professionalita’, da destinare ai

Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo

Ministero, pari a 50 unita’, da inquadrare nell’Area III,

posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il

reclutamento del suddetto contingente di personale e’

effettuato senza il previo svolgimento delle previste

procedure di mobilita’ e mediante scorrimento delle vigenti

graduatorie di concorsi pubblici.

2-bis. All’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3

del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: “e per i

Sottosegretari” sono soppresse.

3. L’Unita’ di missione si articola in due uffici

dirigenziali di livello non generale. Essa provvede

altresi’ a supportare le attivita’ di valutazione delle

politiche di spesa settoriali di competenza del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a

valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme

e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo

di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate

alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente

all’articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,

n. 178, le parole “, di durata triennale rinnovabile una

sola volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria,

e’ reso indisponibile nell’ambito della dotazione organica

del Ministero dell’economia e delle finanze un numero di

posti di funzione dirigenziale di livello non generale

equivalente sul piano finanziario” sono soppresse.

4. Per le finalita’ dell’articolo 6 e del presente

articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e’

autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello

dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in

deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite

procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai

vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe

previste dall’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9

giugno 2021, n. 80, per le restanti unita’ di livello

dirigenziale non generale. Per le finalita’ di cui al

presente articolo, presso il citato Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato e’ istituita una posizione

di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,

studio e ricerca; per le medesime finalita’ il Ministero

dell’economia e delle finanze puo’ avvalersi del supporto

della societa’ Studiare Sviluppo Srl, anche per la

selezione delle occorrenti professionalita’ specialistiche.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, con le

modalita’ di cui all’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),

della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla

ridefinizione, in coerenza con l’articolo 6 e con il

presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali

non generali del Ministero dell’economia e delle finanze,

nelle more del perfezionamento del regolamento di

organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello

degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro

il 31 luglio 2022 con le modalita’ di cui all’articolo 10

del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con

modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di

prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui

all’articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono

essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di

nomina siano state avviate prima dell’adozione del predetto

regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi

ai compiti e all’organizzazione del Ministero e coerenti

rispettivamente con le disposizioni dell’articolo 6 e del

presente articolo.

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze

tecniche e funzionali all’amministrazione economica

finanziaria per l’attuazione del PNRR. Per tale attivita’

puo’ avvalersi di Studiare Sviluppo S.r.l., secondo le

modalita’ che saranno definite in specifica Convenzione,

per la selezione di esperti cui affidare le attivita’ di

supporto. Alla societa’ Sogei S.p.A. non si applicano le

disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di

collaborazione coordinata e continuativa e la stessa

determina i processi di selezione e assunzione di personale

in base a criteri di massima celerita’ ed efficacia,

prediligendo modalita’ di selezione basate su requisiti

curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in

deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si

provvede nell’ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla

gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14

gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di

economicita’, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione

e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi

di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di

cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti

europea, secondo quanto previsto dall’articolo 287,

paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea. La Corte dei conti riferisce, almeno

semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del

PNRR, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Ai fini del rafforzamento delle attivita’ di

controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al

contrasto della corruzione, delle frodi, nonche’ ad evitare

i conflitti di interesse ed il rischio di doppio

finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le

competenze in materia dell’Autorita’ nazionale

anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di

interventi previsti dal PNRR, nonche’ le Regioni, le

Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e

gli altri soggetti pubblici che provvedono alla

realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono

stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di

Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Nell’ambito dei protocolli d’intesa di cui al

primo periodo, sono altresi’ definite le modalita’ con cui

la Guardia di finanza puo’ condividere, anche in deroga

all’obbligo del segreto d’ufficio, dati, informazioni e

documentazione acquisiti nell’ambito delle relative

attivita’ istituzionali e ritenuti rilevanti per le

attivita’ di competenza della Ragioneria generale dello

Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli

interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto

delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni

di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei

controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei

soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato promuove misure finalizzate alla

razionalizzazione e semplificazione delle procedure di

controllo del PNRR, ispirate al principio di

proporzionalita’, anche mediante l’utilizzo di metodologie

standardizzate supportate da sistemi informatici, previa

condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi

del PNRR, nonche’ con le istituzioni e gli Organismi

interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento per la

rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il

medesimo Dipartimento.

9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro 1.255.046

per l’anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere

dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a

euro 218.000 per l’anno 2021 e a euro 436.000 annui a

decorrere dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 16 del

presente decreto, quanto a euro 198.346 per l’anno 2021 e a

euro 476.027 annui a decorrere dall’anno 2022, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l’anno 2021 e a

euro 2.516.100 annui a decorrere dall’anno 2022, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

Ministero.».

– Si riporta il testo dell’articolo 2, del citato

decreto-legge n. 77 del 2021:

«Art. 2 (Cabina di regia). – 1. E’ istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia

per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta

dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione

delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione

alle specifiche esigenze connesse alla necessita’ di

assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa,

garantendo l’apporto delle professionalita’ adeguate al

raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al

presente comma, per il medesimo periodo in cui resta

operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e’ sospesa

l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al

personale che a qualunque titolo presta la propria

attivita’ lavorativa presso le amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto

il limite di eta’ per il collocamento a riposo dei

dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel

PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti

complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del

medesimo personale presso l’amministrazione statale di

provenienza. Resta ferma la possibilita’ di revoca

dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi

della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita

poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale

sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente

del Consiglio dei ministri puo’ delegare a un Ministro o a

un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita’. La

Cabina di regia in particolare:

a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione

degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai

rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale

sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante

la formulazione di indirizzi specifici sull’attivita’ di

monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per

il PNRR, di cui all’articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici

profili di criticita’ segnalati dai Ministri competenti per

materia e, con riferimento alle questioni di competenza

regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il

programma di governo, il monitoraggio degli interventi che

richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unita’ per

la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

di cui all’articolo 5 l’eventuale necessita’ di interventi

normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di

attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per

il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento,

una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante

le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche’ una nota

esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e

degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,

anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli

interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli

obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche

di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione

socio-economica dei giovani, alla parita’ di genere e alla

partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri

sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della

Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente

decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del

presente comma alla Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi

circa lo stato di avanzamento degli interventi e le

eventuali criticita’ attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di

governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,

l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo

12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato

economico, sociale e territoriale secondo le modalita’

previste dal comma 3-bis;

l) promuove attivita’ di informazione e comunicazione

coerenti con l’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di

competenza di una singola regione o provincia autonoma,

ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, quando sono esaminate questioni che

riguardano piu’ regioni o province autonome, ovvero il

Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani

e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia quando

sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi

alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, che puo’ presiederla su delega

del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute

della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in

dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei

soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e

i referenti o rappresentanti del partenariato economico,

sociale e territoriale.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita’ di

cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di

regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome, il Presidente

dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il

Presidente dell’Unione delle province d’Italia, il sindaco

di Roma capitale, nonche’ rappresentanti delle parti

sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore

bancario, finanziario e assicurativo, del sistema

dell’universita’ e della ricerca, della societa’ civile e

delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

individuati, sulla base della maggiore rappresentativita’,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13. Fino all’adozione del decreto di cui

al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i

rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca

e della societa’ civile, nonche’ delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, individuati con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.

Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca,

della societa’ civile e delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della

cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8 del decreto legge 1° marzo

2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22

aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la

transizione ecologica di cui all’articolo 57-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,

sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di

rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e

coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia

che ha la facolta’ di partecipare attraverso un delegato.

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame

delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno

del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di

programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel

PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano

il coordinamento con l’esercizio delle competenze

costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province

autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al

fine di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi

della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato

interministeriale per la transizione ecologica di cui

all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge

1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei

fondi strutturali e di investimento europei per gli anni

2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei

Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le

conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano nonche’ di Conferenza

unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si

tratta di materie nelle quali le regioni e le province

autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti

Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome nonche’ i

Presidenti delle regioni e delle province autonome per le

questioni di loro competenza che riguardano la loro regione

o provincia autonoma.

6. All’articolo 57-bis, comma 7, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole “composto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri”

sono sostituite dalle seguenti: “composto da due

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,

di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie,”.

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’

deferire singole questioni al Consiglio dei ministri

perche’ stabilisca le direttive alle quali la Cabina di

regia deve attenersi, nell’ambito delle norme vigenti. Le

amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8

assicurano che, in sede di definizione delle procedure di

attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per

cento delle risorse allocabili territorialmente, anche

attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria

di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,

salve le specifiche allocazioni territoriali gia’ previste

nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione

della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i

dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal

Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6,

verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove

necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento

alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure

correttive e propone eventuali misure compensative.».

– Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 2, del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del

2007:

«Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi

comunitarie). – …omissis…

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le

politiche europee o da un suo delegato, e’ composto:

a) dal Capo del Dipartimento per le politiche

europee;

b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza

per la repressione delle frodi comunitarie istituito con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data

11 gennaio 1995;

c) dai dirigenti generali degli uffici del

Dipartimento per le politiche europee;

d) dai dirigenti generali designati dalle

amministrazioni interessate al contrasto delle frodi

fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi

comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche

europee;

e) dai componenti designati dalla Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.

…omissis…».

– Per il testo dell’articolo 2 del decreto-legge n. 13

del 2023, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 2, della

legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in

materia di politiche di coesione, per il rilancio

dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche’

in materia di immigrazione), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 19 settembre 2023, n. 219:

«Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). –

…omissis…

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’

istituita, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze

del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche

di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata

«Struttura di missione ZES», alla quale e’ preposto un

coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in

quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La

Struttura di missione e’ rinnovabile fino al 31 dicembre

2034.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 39, comma 9, del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei

contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in

materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.:

«Art. 39 (Programmazione e progettazione delle

infrastrutture strategiche e di preminente interesse

nazionale). – …omissis…

9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli

insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione

di tentativi di infiltrazione mafiosa e’ attuato da un

Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero

dell’interno, secondo procedure approvate con delibera

CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.

Si applicano, altresi’, le modalita’ e le procedure di

monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

– Il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del

SEE, e’ pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice

in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale

al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE) e’ pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

– Si riporta il testo dell’articolo 512-bis del codice

penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori).

– Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque

attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita’ o

disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’ al fine di

eludere le disposizioni di legge in materia di misure di

prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di

agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli

articoli 648, 648-bis e 648-ter, e’ punito con la

reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi,

al fine di eludere le disposizioni in materia di

documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad

altri la titolarita’ di imprese, quote societarie o azioni

ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la

societa’ partecipi a procedure di aggiudicazione o di

esecuzione di appalti o di concessioni.».

– Si riporta il testo dell’articolo 84, comma 4,

lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., come

modificato dalla presente legge:

«Art. 84 (Definizioni). – …omissis…

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione

mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione

antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura

cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna

anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli

articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,

648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo

51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui

all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, nonche’ dei delitti di cui agli articoli 2, 3

e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione

di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4

della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia

all’autorita’ giudiziaria dei reati di cui agli articoli

317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,

n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)

dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una

causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche

avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento

delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del

decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero

di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra

provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del

prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella

rappresentanza legale della societa’ nonche’ nella

titolarita’ delle imprese individuali ovvero delle quote

societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con

i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle

lettere a) e b), con modalita’ che, per i tempi in cui

vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,

il reddito dei soggetti coinvolti nonche’ le qualita’

professionali dei subentranti, denotino l’intento di

eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

…omissis…».

Art. 4

Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione

PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di migliorare e rendere piu’ efficiente il coordinamento

delle attivita’ di gestione, nonche’ di monitoraggio, di

rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo

del capitolo ((RepowerEU)), anche mediante il rafforzamento delle

attivita’ di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del

Governo relativamente alla fase attuativa, nonche’ delle attivita’ di

verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR,

all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro

direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;

b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla

Struttura di missione sono, altresi’, trasferiti i compiti, le

funzioni e le risorse umane attribuiti all’unita’ di missione di

livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell’articolo 8,

comma 1, del decreto-legge n. 77 ((del 2021 presso)) il Dipartimento

per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio

dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli

incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi

all’unita’ di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle

relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di

conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

c) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai

fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR

rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR

puo’ procedere all’effettuazione di ispezioni e controlli a campione,

sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia

presso i soggetti attuatori.»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «nove unita’ dirigenziali di

livello non generale e di cinquanta unita’ di personale non

dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unita’

dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unita’ di

personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti:

«di euro 7.620.756 per l’anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno

degli anni 2025 e 2026»;

2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di

funzionamento e’ autorizzata la spesa di euro 693.879 per l’anno 2023

e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono

sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le

spese di missione del personale della Struttura di missione e’

autorizzata la spesa di euro 693.879 per l’anno 2023, di euro

1.890.602 per l’anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni

2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289

per l’anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e

2026, si provvede:

a) quanto ad euro 2.130.894 per l’anno 2024 ed euro 2.557.073 per

ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse

assegnate all’unita’ di missione di livello dirigenziale generale,

istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, ((del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108)), presso il Dipartimento per le politiche di

coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a

valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 6,

del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) quanto ad euro 747.396 per l’anno 2024 e ad euro 896.875, per

ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.

108, le parole: «all’Unita’ per la razionalizzazione e il

miglioramento della regolazione di cui all’articolo 5» sono

sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui

all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».

Riferimenti normativi

– Per il testo dell’articolo 8, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si veda nei

riferimenti normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 6, del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il

rafforzamento della capacita’ amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

l’efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:

«Art. 7 (Reclutamento di personale nelle

amministrazioni assegnatarie di progetti). – …omissis…

6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro

12.600.000 per l’anno 2021 e di euro 35.198.000 per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si

provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali», della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilita’ 2015), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«Omissis.

200. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di

euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente

con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle

finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.

…omissis…».

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026

degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa

alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti

universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto su proposta del Ministro dell’universita’ e della

ricerca, e’ nominato un Commissario straordinario, cui sono

attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1,

secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario

straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il

Ministero dell’universita’ e della ricerca e provvede

all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con

tutti i poteri e secondo ((le modalita’ previsti)) dall’articolo 12,

comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unita’

di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato

Ministero, nonche’ con la Struttura di missione PNRR di cui

all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario

straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di

una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,

costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione

dell’incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di

supporto e’ assegnato un contingente massimo di personale pari a

cinque unita’, di cui una di personale dirigenziale di livello non

generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di

pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali,

((individuati)) previa intesa con le amministrazioni e con gli enti

predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di

professionalita’ richiesti per il perseguimento delle finalita’ e

l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con

esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico

e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al

secondo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15

maggio 1997, n. 127, e’ collocato fuori ruolo o in posizione di

comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai

rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il

trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di

appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di

supporto e’ riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi

compresa l’indennita’ di amministrazione, del personale non

dirigenziale del Ministero dell’universita’ e della ricerca e, con

uno o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, puo’ essere

riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro

straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente

svolte, oltre a quelle gia’ previste dai rispettivi ordinamenti e

comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di

lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il

trattamento economico del personale collocato in posizione di comando

o fuori ruolo o altro analogo istituto e’ corrisposto secondo le

modalita’ previste dall’articolo 70, comma 12, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della

struttura di supporto e’ riconosciuta la retribuzione di parte

variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai

dirigenti di livello non generale del Ministero dell’universita’ e

della ricerca. All’atto del collocamento fuori ruolo e’ reso

indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di

provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un

numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il

provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono

determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche

dotazioni finanziarie e strumentali nonche’ quelle del personale,

anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,

necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l’esercizio

delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi,

altresi’, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche

periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia

del demanio, delle amministrazioni locali e degli ((altri)) enti

territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita’ di cui

al comma 1, puo’ altresi’ avvalersi di un numero massimo di tre

esperti di comprovata qualificazione professionale, ((da esso

nominati)) con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo

annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli

oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. Il

compenso del Commissario straordinario e’ determinato con il decreto

((del Presidente del Consiglio dei ministri)) di cui al comma 1 del

presente articolo in misura non superiore a quella indicata

all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente

articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario

non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, primo

e ((secondo periodo, del)) decreto-legge n. 77 del 2021, e

dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

agli oneri derivanti dal comma 2 ((del presente articolo)), pari a

euro 665.347 per l’anno 2024 ((e a euro)) 798.416 per ciascuno degli

anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero dell’universita’ e della ricerca.

Riferimenti normativi

– Per il testo dell’articolo 12, comma 1, secondo

periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si veda

nei riferimenti normativi all’articolo 2.

– Per il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 14, della

legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo

snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:

«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di

semplificazione dell’attivita’ amministrativa e di

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).

– …omissis…

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o

regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le

amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in

posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni

di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di

fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla

richiesta.

…omissis…».

– Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE

concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario

di lavoro) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile

2003, n. 66, S.O.

– Si riporta il testo dell’articolo 70, comma 12,

decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 (Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 70 (Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e

6-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati dall’art.

21 del D.Lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti

dall’art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificati

dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 396 del 1997, dall’art.

45, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998 e dall’art. 20 del

D.Lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21,

22 e 23 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall’art.

22, comma 6 del D.Lgs n. 387 del 1998, dall’art. 89 della

legge n. 342 del 2000 e dall’art. 51, comma 13, della legge

n. 388 del 2000). – …omissis…

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative

speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti

pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,

dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare

l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni

di proprio personale, in posizione di comando, di fuori

ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che

utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di

appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale.

La disposizione di cui al presente comma si applica al

personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione

presso l’ARAN a decorrere dalla completa attuazione del

sistema di finanziamento previsto dall’art. 46, commi 8 e

9, del presente decreto, accertata dall’organismo di

coordinamento di cui all’art. 41, comma 6 del medesimo

decreto. Il trattamento economico complessivo del personale

inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero

delle finanze istituito dall’articolo 4, comma 1, del

decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di

comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione,

presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non

economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di

autonomia finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione

di appartenenza.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti

per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure

di razionalizzazione dell’attivita’ dei commissari

straordinari). – …omissis…

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei

commissari o sub commissari di cui al comma 2 e’ composto

da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa

non puo’ superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,

strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed

al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi

ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale, non

puo’ superare 50 mila euro annui. Con la medesima

decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini

stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per

gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti

prima di tale data. La violazione delle disposizioni del

presente comma costituisce responsabilita’ per danno

erariale.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,

S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135:

«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche

amministrazioni). – …omissis…

9. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165

del 2001, nonche’ alle pubbliche amministrazioni inserite

nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale

di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche’ alle autorita’

indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le

societa’ e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di

studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o

pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette

amministrazioni e’, altresi’, fatto divieto di conferire ai

medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o

cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui

al primo periodo e degli enti e societa’ da esse

controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli

enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi

elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli

incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi

precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per

i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando

la gratuita’, la durata non puo’ essere superiore a un

anno, non prorogabile ne’ rinnovabile, presso ciascuna

amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali

rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati

dall’organo competente dell’amministrazione interessata.

Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del

presente comma nell’ambito della propria autonomia. Per le

fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo

29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre

2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si

applica ai soggetti di cui al presente comma al

raggiungimento del settantesimo anno di eta’.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 489, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilita’ 2014)), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:

«Omissis.

489. Ai soggetti gia’ titolari di trattamenti

pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,

le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco

ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non

possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,

sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite

fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei

trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono

compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche

elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in

corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli

stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di

cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

…omissis…».

– Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e

14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza

e di pensioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28

gennaio 2019, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26:

«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al

trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta’ e 38

anni di contributi). – …omissis…

3. La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a

far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e

fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla

pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o

autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro

autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

…omissis.»

«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al

trattamento di pensione anticipata flessibile). –

…omissis…

3. La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a

far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e

fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla

pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o

autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro

autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

…omissis…».

– Per il testo dell’articolo 12, comma 6, primo e

secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

si veda nei riferimenti normativi all’articolo 2.

Art. 6

Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni

confiscati alla criminalita’ organizzata

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi

di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati

alla criminalita’ organizzata, con l’obiettivo di aumentare

l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunita’

di lavoro per i giovani e le persone ((esposte al rischio di

emarginazione)), aumentare i presidi di legalita’ e sicurezza del

territorio e creare nuove strutture per l’ospitalita’, la mediazione

e l’integrazione culturale, non piu’ finanziati con le risorse del

PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

su proposta del Ministro dell’interno entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, e’ nominato un Commissario

straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui

all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi

del primo periodo, opera presso il Ministero dell’interno e provvede

all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con

tutti i poteri e secondo ((le modalita’ previsti)) dall’articolo 12,

comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.

2. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario

straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di

una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,

costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione

dell’incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di

supporto e’ assegnato un contingente massimo di personale pari a

dodici unita’, di cui una di personale dirigenziale di livello

generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e

nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche

amministrazioni centrali e di enti territoriali, ((individuati))

previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in

possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’

richiesti per il perseguimento delle finalita’ e l’esercizio delle

funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle

istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai

sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

e’ collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro

analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti,

conservando lo stato giuridico e il trattamento economico

fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non

dirigenziale della struttura di supporto e’ riconosciuto il

trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennita’ di

amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero

dell’interno e, con uno o piu’ provvedimenti del Commissario

straordinario, puo’ essere riconosciuta la corresponsione di compensi

per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta

ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia’ previste dai

rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in

materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile

2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in

posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e’

corrisposto secondo le modalita’ previste dall’articolo 70, comma 12,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale

dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di

supporto e’ riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di

risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai

dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero

dell’interno. All’atto del collocamento fuori ruolo e’ reso

indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di

provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un

numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il

provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono

determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche

dotazioni finanziarie e strumentali nonche’ quelle del personale,

anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,

necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l’esercizio

delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi,

altresi’, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche

periferiche, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’

organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato,

dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli

((altri)) enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le

finalita’ di cui al comma 1, puo’ altresi’ avvalersi di un numero

massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale,

((da esso nominati)) con proprio provvedimento, cui compete un

compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi

previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per

singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario e’

determinato con il decreto ((del Presidente del Consiglio dei

ministri)) di cui al comma 1 del presente articolo in misura non

superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse

di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento

dell’incarico di Commissario straordinario non si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,

comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14,

comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, primo e

((secondo periodo, del)) decreto-legge n. 77 del 2021, e

dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

agli oneri derivanti dal comma 2 ((del presente articolo)), pari a

euro 1.374.298 per l’anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli

anni dal 2025 al 2029 , si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per

l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui

all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre

2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre

2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero

dell’interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal

2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero dell’interno.

Riferimenti normativi

– Per il testo dell’articolo 12, commi 1, secondo

periodo, e 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si

veda nei riferimenti normativi all’articolo 2.

– Per il testo dell’articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 5.

– Per gli estremi di pubblicazione del decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 70, comma 12, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note

all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 1, comma 489, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 5.

– Per il testo degli articoli 14, comma 3, e 14.1,

comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si veda

nei riferimenti normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 12, comma 6, primo e

secondo periodo, e 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 7, lettera

a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi

urgenti in materia di funzionalita’ del sistema

giudiziario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16

settembre 2008, n. 217, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:

«Art. 2 (Fondo unico giustizia). – …omissis…

7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro

dell’interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al

comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico

giustizia», anche frutto di utili della loro gestione

finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30

per cento relativamente alle sole risorse oggetto di

sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,

in base a criteri statistici e con modalita’ rotativa, da

destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero

dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del

soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di

solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive di

cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23

febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la

solidarieta’ delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui

all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

…omissis…».

Art. 7

Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per

combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della

Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al

superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento

dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, e’ nominato un Commissario

straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui

all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi

del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e provvede all’espletamento dei propri compiti e

delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo ((le modalita’

previsti)) dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del

2021, in raccordo con l’Unita’ di missione per l’attuazione degli

interventi del PNRR del citato Ministero, nonche’ con la Struttura di

missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio

2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile

2023, n. 41. ((Il Commissario straordinario, nell’esercizio delle sue

funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle

istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.))

2. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario

straordinario resta in carica ((fino)) al 31 dicembre 2026 e si

avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette

dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di

cessazione dell’incarico del Commissario straordinario. Alla

struttura di supporto e’ assegnato un contingente massimo di

personale pari a dodici unita’, di cui una di personale dirigenziale

di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non

generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di

pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali,

((individuati)) previa intesa con le amministrazioni e con gli enti

predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di

professionalita’ richiesti per il perseguimento delle finalita’ e

l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con

esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico

e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al

secondo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15

maggio 1997, n. 127, e’ collocato fuori ruolo o in posizione di

comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai

rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il

trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di

appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di

supporto e’ riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi

compresa l’indennita’ di amministrazione, del personale non

dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,

con uno o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, puo’

essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di

lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili

effettivamente svolte, oltre a quelle gia’ previste dai rispettivi

ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di

orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Il trattamento economico del personale collocato in posizione di

comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e’ corrisposto secondo

le modalita’ previste dall’articolo 70, comma 12, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di

livello generale e non generale della struttura di supporto e’

riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in

misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di

livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali. All’atto del collocamento fuori ruolo e’

reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di

provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un

numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il

provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono

determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche

dotazioni finanziarie e strumentali nonche’ quelle del personale,

anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,

necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l’esercizio

delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi,

altresi’, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche

periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia

del demanio, delle amministrazioni locali e degli ((altri)) enti

territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita’ di cui

al comma 1, puo’ altresi’ avvalersi di un numero massimo di cinque

esperti di comprovata qualificazione professionale, ((da esso

nominati)) con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo

annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli

oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. Il

compenso del Commissario straordinario e’ determinato con il decreto

((del Presidente del Consiglio dei ministri)) di cui al comma 1 del

presente articolo in misura non superiore a quella indicata

all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con

oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario non si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, primo e secondo

periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall’articolo 1, comma

489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal

comma 2 ((del presente articolo)), pari ad euro 1.372.637 per l’anno

2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi

– Per il testo dell’articolo 12, commi 1, secondo

periodo, e 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si

veda nei riferimenti normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune)

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41:

«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. Fino al 31

dicembre 2026, e’ istituita presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri una struttura di missione,

denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e’

preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni

generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in

particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita’:

a) assicura il supporto all’Autorita’ politica

delegata in materia di PNRR per l’esercizio delle funzioni

di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del

Governo relativamente all’attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la

Commissione europea quale punto di contatto nazionale per

l’attuazione del PNRR, nonche’ per la verifica della

coerenza dei risultati derivanti dall’attuazione del Piano

rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello

europeo, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l’Ispettorato generale per

il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77

del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del

PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla

definizione delle eventuali misure correttive ritenute

necessarie;

d) sovraintende allo svolgimento dell’attivita’

istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di

aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi

dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l’Ispettorato

generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del

decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle

attivita’ di comunicazione istituzionale e di pubblicita’

del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di

missione PNRR sono, altresi’, trasferiti i compiti e le

funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui

all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come

modificato dal presente decreto, nonche’ quelli previsti

dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del citato

decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e’ autorizzata la

spesa di euro 1.304.380 per l’anno 2023 e di euro 1.565.256

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,

alla Struttura di missione sono, altresi’, trasferiti i

compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti

all’unita’ di missione di livello dirigenziale generale,

istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del

decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le

politiche di coesione e il Sud della Presidenza del

Consiglio dei ministri, che viene contestualmente

soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di

livello generale e non generale relativi all’unita’ di

missione di cui al primo periodo e la cessazione delle

relative funzioni si verificano con la conclusione delle

procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi

dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1

e 2, e’ assicurato alla Struttura di missione PNRR

l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalita’ del

sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della

verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR

rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di

missione PNRR puo’ procedere all’effettuazione di ispezioni

e controlli a campione, sia presso le amministrazioni

centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti

attuatori.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e’

composta da un contingente di dodici unita’ dirigenziali di

livello non generale e di sessantacinque unita’ di

personale non dirigenziale, individuato anche tra il

personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,

organi, enti o istituzioni, che e’ collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto

dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa

complessivo di euro 5.051.076 per l’anno 2023 e di euro

7.620.756 per l’anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno

degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e’

assegnato un contingente di esperti ai sensi dell’articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di

euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed

assistenziali e degli oneri fiscali a carico

dell’amministrazione per singolo incarico e nel limite di

spesa complessivo di euro 583.334 per l’anno 2023 e di euro

700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il

trattamento economico del personale collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi

del primo periodo e’ corrisposto secondo le modalita’

previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto

legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale

non dirigenziale puo’ essere composto da personale di

societa’ pubbliche controllate o partecipate dalle

Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto

regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale

non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303

del 1999, il cui trattamento economico e’ stabilito

all’atto del conferimento dell’incarico. Alle posizioni

dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, terzo

periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore

a tre anni e fatta salva la possibilita’ di rinnovo degli

stessi, nonche’ i comandi o i collocamenti fuori ruolo del

personale assegnato alla Struttura di missione cessano di

avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di

funzionamento e per le spese di missione del personale

della Struttura di missione e’ autorizzata la spesa di euro

693.879 per l’anno 2023, di euro 1.890.602 per l’anno 2024

e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e’

autorizzata, altresi’, nei limiti di quanto previsto dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la

stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre

2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del

concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale

di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il

personale assunto secondo le modalita’ di cui al primo

periodo viene inquadrato nel livello iniziale della

categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro

del personale del comparto autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono definite

l’organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei

limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le

modalita’ di formazione del contingente di cui al comma 4 e

di chiamata del personale nonche’ le specifiche

professionalita’ richieste. La decadenza dagli incarichi

dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei

coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del

2021, si verifica con la conclusione delle procedure di

conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della

Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad

euro 7.632.669 per l’anno 2023 e ad euro 9.159.201 per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal

2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di

cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni

dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate

alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del

decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l’anno 2023 e ad euro

6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

– Per il testo dell’articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 5.

– Per gli estremi di pubblicazione del decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 70, comma 12, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 1, comma 489, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 5.

– Per il testo degli articoli 14, comma 3, e 14.1,

comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si veda

nei riferimenti normativi all’articolo 5.

– Per il testo dell’articolo 12, comma 6, primo e

secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

si veda nei riferimenti normativi all’articolo 2.

Art. 8

Misure per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle

amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti

attuatori

1. All’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.

13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le

seguenti: «le regioni,».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le

seguenti modificazioni:

0a) ((all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di

collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi

dell’articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai

procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR,

nell’ambito del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello

centrale e locale”, i quali possono essere soggetti a ulteriori

rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del

progetto e nel limite delle risorse assegnate»));

a) all’articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole:

«superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga

all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

b) all’articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole:

«anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga

all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e, al

terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono

inserite le seguenti: «in deroga all’articolo 19 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

c) all’articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile

fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga

all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

((2-bis. Al fine di garantire l’attuazione del regolamento di cui

al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il

perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere

le professionalita’ acquisite, all’articolo 1, comma 268, lettera b),

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e

il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo

intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».))

3. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» e’ inserita la

seguente: «anche»;

b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono

inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del

comma 6-ter,»;

c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non

eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i

progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto

del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato

con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il

comma 290, sono inseriti i seguenti:

«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di

cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di

sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla

pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto

dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i

cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi

da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui

ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai

soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei

commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo

di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo

quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

290-ter. L’erogazione dei fondi stanziati dall’articolo 1, comma

519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e’ regolata dalle

procedure richiamate dall’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge

14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

giugno 2023, n. 68. Il Commissario e’ tenuto all’aggiornamento

tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

5. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma

520 e’ abrogato.

6. All’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno

2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n. 160, dopo il terzo periodo e’ aggiunto, in fine, il

seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle

assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1,

del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».

7. All’articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 e’

integrata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri

derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5

milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 1, del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 3, del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152((, convertito, con

modificazioni, dalla legge)) 29 dicembre 2021, n. 233.».

((7-bis. Limitatamente all’anno 2024, per gli incarichi a contratto

previsti dall’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, anche per l’attuazione delle iniziative

finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti

inerenti all’anzianita’ di servizio necessari per la qualifica da

ricoprire sono definiti nell’avviso di selezione pubblica, anche in

deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di

comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita’ nelle

materie connesse all’oggetto dell’incarico nonche’ i limiti di legge

in materia di incompatibilita’ e inconferibilita’.))

8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze

del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle

foreste in materia ((di analisi e valutazione)) delle politiche

pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi

del PNRR e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 891 a

893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell’ottica di un

progressivo efficientamento del processo di programmazione delle

risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte

allocative, e’ istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito

dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della

sovranita’ alimentare e delle foreste, in aggiunta all’attuale

dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello

generale, ((conferibile)) anche in deroga alle percentuali di cui

all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione

delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche’ per

coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche

di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel

settore delle politiche di bilancio.

9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore

generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni

ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con

competenza in materia di bilancio pubblico, nonche’ di esperti in

materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione

della spesa, anche attraverso convenzioni con universita’ e istituti

di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1,

comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del

Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle

foreste, secondo le modalita’ e nei limiti previsti dal medesimo

articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197

del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per

assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al

conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi,

valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa,

nonche’ a convenzioni con universita’ e istituti di formazione.

10. Per le finalita’ di cui al comma 8, e’ autorizzata la spesa di

euro 141.233 per l’anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere

dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e

delle foreste.

11. La dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi del

PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’

alimentare e delle foreste, di cui all’articolo 10 del decreto-legge

6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 dicembre 2021, n. 233, e’ incrementata di euro 3 milioni per

ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire

l’attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli

oneri derivanti dal ((primo periodo si provvede)) mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando ((l’accantonamento relativo al Ministero))

dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste.

12. Al fine di garantire l’urgente copertura di fabbisogno di

personale di ruolo necessario per accelerare il processo di

rafforzamento delle proprie capacita’, valorizzando la specifica

professionalita’ acquisita dal personale di livello non dirigenziale

assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell’articolo 12,

comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,

anche per lo svolgimento delle progettualita’ previste dalla misura

1.5 del PNRR, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo’

procedere all’indizione, nell’anno 2024 e nei limiti dei posti

disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive

finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto

personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del

servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per

almeno quindici mesi presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

entro il termine previsto per la presentazione delle domande di

partecipazione alla procedura selettiva. All’esito delle procedure di

cui al primo periodo, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

procede ((all’inquadramento del personale che abbia superato le prove

selettive nel ruolo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), del

decreto-legge n. 82 del 2021.)) Tale inquadramento costituisce nuovo

titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento

professionale e del livello economico secondo quanto indicato

nell’avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di

cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta’

assunzionali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili

a legislazione vigente.

13. Per le medesime finalita’ di cui al comma 12, fino al 31

dicembre 2026, il termine previsto dall’articolo 12, comma 3-bis, del

decreto-legge n. 82 del 2021 ((e’ ridotto)) a un anno.

14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi

connessi all’attuazione del PNRR, anche mediante l’omogeneizzazione

del trattamento economico accessorio del personale dell’Avvocatura

dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la

consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di

cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale

del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021

dell’Avvocatura dello Stato ((e’ incrementata)) di 1,5 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2024. Alla copertura degli oneri

derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della

salute ((in materia di analisi e valutazione)) delle politiche

pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli

specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la

dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 30 ottobre 2023, n. 196, e’ incrementata di un posto di

funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di

Gabinetto del Ministro, ((conferibile anche in deroga alle

percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165,)) con compiti di consulenza e ricerca

((nell’ambito dell’analisi e della valutazione delle politiche

pubbliche e della revisione)) della spesa in materia sanitaria,

nonche’ per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni

strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni

ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo

svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente

generale puo’ avvalersi del personale del Ministero della salute

competente ((in materia di analisi e valutazione delle politiche

pubbliche e di revisione)) della spesa in materia sanitaria.

((15-bis. Al fine di garantire le capacita’ tecnico-amministrative

dell’Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di

modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione

delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la

percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell’articolo 19

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ elevata al 20 per

cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non

generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia

industrie difesa, con oneri a valere sulle facolta’ assunzionali

della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni

del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi

di livello dirigenziale non generale al personale militare.))

16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per

l’anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede,

quanto all’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di

parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31

dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa

del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere

dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero della salute.

17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi

informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo

strategico nazionale di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, e all’articolo 35 del decreto-legge 6

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

settembre 2020, n. 120, nell’ambito dell’investimento 1.1.

«Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione

al PSN – PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la

realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3

«Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell’investimento

4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi

all’attuazione della riforma 4.1. della professione di guida

turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonche’ di

garantire la sicurezza, la continuita’ e lo sviluppo del sistema

informatico e di assicurare l’interoperabilita’ e il consolidamento

delle infrastrutture, il Ministero del turismo puo’ ricorrere a

societa’ direttamente o indirettamente controllate dallo Stato

operanti nel settore dei servizi informatici.

((17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di

disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 4 e’ abrogato;

b) all’articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono

sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua

straniera» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono

esonerati dall’obbligo di verifica della conoscenza linguistica

coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all’esito di un

corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario

straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato

equipollente o equivalente dalle competenti autorita’ oppure un

titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa

vigente»;

2) al comma 2:

2.1) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:

«f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo

grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle

competenti autorita’ oppure una laurea triennale ovvero una laurea

specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;

2.2) la lettera g) e’ abrogata;

c) all’articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle

specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «,

dell’adempimento dell’obbligo di aggiornamento, con indicazione

dell’ultima data,» e le parole: «, di cui all’articolo 4, comma 2,

lettera g),» sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con

la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la

data dell’ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento»;

d) all’articolo 6:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» e’ inserita la

seguente: «eventuale» e dopo la parola: «consistente» sono inserite

le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» e’ inserita la

seguente: «massima»;

3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, e’

indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una

prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze

professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente,

ai sensi dell’articolo 4, comma 1»;

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione

preventiva dell’interessato,» sono inserite le seguenti: «efficace

per dodici mesi,» e le parole: «di volta in volta» sono sostituite

dalle seguenti: «all’atto della prima prestazione»;

e) all’articolo 7, comma 4, le parole: «, nonche’ le misure e le

sanzioni di carattere interdittivo dell’esercizio della professione,

da adottare in caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 3»

sono soppresse;

f) all’articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» sono inserite

le seguenti: «di servizi turistici»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite

le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni

altro intermediario di servizi turistici».))

18. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e

strumentali per il rafforzamento della capacita’ amministrativa per

il raggiungimento degli ((obiettivi del PNRR)), all’articolo 7, comma

1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con

almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto

anni»((; al medesimo fine)), in deroga a quanto previsto

dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il

personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente

ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, Area e Comparto

Funzioni centrali, non puo’ essere comandato, distaccato o assegnato

presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il

predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle

assegnazioni in corso, nonche’ a quelli presso gli organi

costituzionali.

((18-bis. Per le medesime finalita’ di cui al comma 18, il

Ministero dell’interno puo’ stipulare con il Ministero della

giustizia e con la societa’ di cui all’articolo 1, comma 367, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o piu’ convenzioni in base alle

quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a

verificarne la piena sostenibilita’ amministrativa e finanziaria, la

societa’ stipulante provvede all’attivita’ di gestione dei crediti

riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate

dall’autorita’ prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle

medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresi’, le

modalita’ di remunerazione della gestione del servizio da parte della

societa’ stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e

370 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto

«Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacita’

amministrativa del relativo soggetto attuatore, all’articolo 38,

comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

dopo le parole: «identificazione degli interessati,» sono inserite le

seguenti: «ivi compresa l’attestazione della corrispondenza tra

l’immagine fotografica e la persona dell’interessato con gli effetti

previsti dall’articolo 34 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445,». L’articolo 38, comma 2, secondo periodo, del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo

del presente comma, si applica altresi’ alle procedure amministrative

definite dalle convenzioni di cui all’articolo 39, comma 4-bis, della

legge 16 gennaio 2003, n. 3.))

19. All’articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5

milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro

annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,

con uno o piu’ decreti del Ragioniere generale dello Stato sono

individuati e disciplinati, nelle modalita’ di attuazione, gli

interventi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla

delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati

all’attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi

2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78,

79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono

riguardare azioni rivolte ad assicurare continuita’ alle attivita’ di

supporto alle autorita’ di audit dei programmi cofinanziati dai fondi

europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e

di altri strumenti adottati dall’Unione europea per i quali occorre

garantire una funzione di audit indipendente, nonche’ misure di

rafforzamento della capacita’ amministrativa e tecnica per le

attivita’ di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi

finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento

degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi

specifici di assistenza tecnica.

21. Per le finalita’ di cui all’articolo 57, comma 3, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis

del citato articolo 57 e’ incrementato di ulteriori 2,5 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2024.

22. All’onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190;

b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte

delle risorse ((rivenienti)) dall’abrogazione dell’articolo 13-ter,

comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui

all’articolo 45, comma 1, del presente decreto.

23. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 19, della legge 24

dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui

all’articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto

2023, n. 2, qualora, al momento dell’adozione da parte della Giunta

regionale dell’atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la

societa’ indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite,

anche ultrannuali, assorbite in un piano ((economico-finanziario))

approvato dall’Autorita’ competente e l’apporto di capitale del socio

pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e

preveda una redditivita’ adeguata superiore a quella dei Titoli di

Stato nazionali a lungo termine.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 8, comma 5, del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti

per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune),

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio

2023, n. 47:

«Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita’

amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure

PNRR e dei soggetti attuatori). – …omissis…

5. Per le medesime finalita’ di cui ai commi 3 e 4, per

gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e

gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale

prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei

criteri in sede di contrattazione decentrata, la

possibilita’ di erogare, relativamente ai progetti del

PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale

coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui

all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio

2017 n. 75.

…omissis…».

– Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, primo

periodo, 11, comma 1, primo e terzo periodo, e 13, comma 1,

alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure

urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa

delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

l’efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come

modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Reclutamento di personale nelle

amministrazioni assegnatarie di progetti). – 1. Per la

realizzazione delle attivita’ di coordinamento

istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e

controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del

presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica

della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un

concorso pubblico ai sensi dell’articolo 1, comma 4, per il

reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento

unita’ di personale non dirigenziale a tempo determinato

per un periodo anche superiore a trentasei mesi, in deroga

all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81 ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e

comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare

nell’Area III, posizione economica F1, nei profili

professionali economico, giuridico, informatico,

statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico

gestionale, delle quali 80 unita’ da assegnare, per i

profili indicati nella tabella 1, di cui all’Allegato IV al

presente decreto, al Ministero dell’economia e delle

finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,

e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni

centrali deputate allo svolgimento delle predette

attivita’, individuate dal medesimo decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, si provvede alla

individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8,

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»

«Art. 11 (Addetti all’ufficio per il processo). – 1.

Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel

PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita’

delle strutture organizzative denominate ufficio per il

processo, costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e

assicurare la celere definizione dei procedimenti

giudiziari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero

della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo’

avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di

reclutamento nel periodo 2021-2024, per l’assunzione di un

contingente massimo di 16.500 unita’ di addetti all’ufficio

per il processo, con contratto di lavoro a tempo

determinato, non rinnovabile, avente scadenza non

successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga

in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,

lettera a). Nell’ambito di tale contingente, alla Corte di

cassazione sono destinati addetti all’ufficio per il

processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in

virtu’ di specifico progetto organizzativo del primo

presidente della Corte di cassazione, con l’obiettivo

prioritario del contenimento della pendenza nel settore

civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare

le linee di progetto di competenza della Presidenza del

Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in

particolare per favorire la piena operativita’ delle

strutture organizzative denominate ufficio per il processo

costituite ai sensi dell’articolo 53-ter della legge 27

aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della

Giustizia amministrativa, di seguito indicato con

l’espressione “Giustizia amministrativa”, per assicurare la

celere definizione dei processi pendenti alla data del 31

dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’

autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per

l’assunzione di un contingente massimo di 326 unita’ di

addetti all’ufficio per il processo, con contratto di

lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente

scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per

effetto di proroga in deroga all’articolo 19 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa

annuo di cui al comma 7, lettera b), cosi’ ripartito: 250

unita’ complessive per i profili di cui al comma 3, lettere

a), b) e c), e 76 unita’ per il profilo di cui al comma 3,

lettera d). I contingenti di personale di cui al presente

comma non sono computati ai fini della consistenza della

dotazione organica rispettivamente del Ministero della

giustizia e della Giustizia amministrativa. L’assunzione

del personale di cui al presente comma e’ autorizzata

subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte del

Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

«Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo

determinato per il supporto alle linee progettuali per la

giustizia del PNRR). – 1. Al fine di assicurare la piena

operativita’ dell’ufficio per il processo e di supportare

le linee di progetto di competenza del Ministero della

giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto

dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le

procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e

prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM,

che puo’ avvalersi di Formez PA in relazione a profili

professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente

previsti nell’Amministrazione giudiziaria, nel periodo

2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non

rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile

fino al 30 giugno 2026 in deroga all’articolo 19 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per un

contingente massimo di 4.745 unita’ di personale

amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo

di cui al comma 6, cosi’ ripartito:

a) 2.100 unita’ complessive per i profili di cui al

comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

b) 145 unita’ complessive per i profili di cui al

comma 2, lettere b), d) e f);

c) 2.500 unita’ per il profilo di cui al comma 2,

lettera l).».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 268,

lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata

nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.

«Omissis.

268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi

sanitari regionali anche per il recupero delle liste

d’attesa e di consentire la valorizzazione della

professionalita’ acquisita dal personale che ha prestato

servizio anche durante l’emergenza da COVID-19, gli enti

del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa

consentiti per il personale degli enti medesimi

dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del

presente articolo:

…omissis…

b) ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio

2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo

indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei

fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e

del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu’ in

servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con

procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui

all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle

dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale

almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,

di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31

gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di

priorita’ definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di

stabilizzazione del personale assunto mediante procedure

diverse da quelle sopra indicate si provvede previo

espletamento di prove selettive;

omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 10 del citato

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come

modificato dalla presente legge:

«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione

degli investimenti pubblici). – 1. Per sostenere la

definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed

accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in

particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di

programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e

2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante

apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto

tecnico-operativo di societa’ in house qualificate ai sensi

dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50.

2. L’attivita’ di supporto di cui al comma 1 copre

anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e

valutazione degli interventi e comprende azioni di

rafforzamento della capacita’ amministrativa, anche

attraverso la messa a disposizione di esperti

particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita’

economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore

della prestazione e la motivazione del provvedimento di

affidamento da’ conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al

mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse

economiche, mediante comparazione degli standard di

riferimento della societa’ Consip S.p.A. e delle centrali

di committenza regionali.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9,

comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di

Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle

amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del

supporto tecnico-operativo delle societa’ di cui al comma 1

per la promozione e la realizzazione di progetti di

sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e

nazionali.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze

definisce, per le societa’ in house statali, i contenuti

minimi delle convenzioni per l’attuazione di quanto

previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni

provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri

possono essere posti a carico delle risorse previste per

l’attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle

risorse per l’assistenza tecnica previste nei programmi

dell’Unione europea 2021/2027 per gli interventi di

supporto agli stessi riferiti.

6. Ai fini dell’espletamento delle attivita’ di

supporto di cui al presente articolo, le societa’

interessate possono provvedere con le risorse interne, ivi

compreso personale assunto mediante contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter

con personale esterno, nonche’ con il ricorso a competenze

– di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul

mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175.

6-bis. In considerazione degli effetti dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa

nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione

dell’articolo 14, comma 5, ne’ ai fini dell’applicazione

dell’articolo 21 del testo unico in materia di societa’ a

partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175.

6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato

stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa’ di cui al

comma 1 per lo svolgimento delle attivita’ di supporto di

cui al presente articolo essenziali per l’attuazione del

progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,

21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I

contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo

periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per

un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma

non superiore alla durata di attuazione dei progetti di

competenza delle singole amministrazioni e comunque non

eccedente il 30 giugno 2026 per i progetti del PNRR. I

medesimi contratti indicano, a pena di nullita’, il

progetto del PNRR ovvero il progetto finanziato con le

risorse nazionali o europee di cui al comma 1 al quale e’

riferita la prestazione lavorativa; il mancato

conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e

finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di

recesso dell’amministrazione dal contratto ai sensi

dell’articolo 2119 del codice civile.

6-quater. Al fine di accelerare l’avvio degli

investimenti di cui al presente articolo mediante il

ricorso a procedure aggregate e flessibili per

l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove

necessario l’applicazione uniforme dei principi e delle

priorita’ trasversali previsti dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le

attivita’ di monitoraggio e controllo degli interventi, in

attuazione di quanto previsto dal comma 1, d’intesa con le

amministrazioni interessate, la societa’ Invitalia S.p.A.

promuove la definizione e la stipulazione di appositi

accordi quadro, recanti l’indicazione dei termini e delle

condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell’

articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei

lavori. La verifica di cui all’articolo 26 del citato

decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell’avvio

dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati

nelle more della progettazione anche ai sensi dell’articolo

54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura

avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e

lavori non sostengono alcun onere per attivita’ di

centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi

sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.

6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti

attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1

sottoposti al parere di cui all’articolo 2, comma 3, del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati

qualora il parere non sia reso entro il termine previsto

dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del

presente comma non si applicano agli schemi di atto

normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, l’Amministrazione

competente ha gia’ chiesto l’iscrizione all’ordine del

giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano o della Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

– Si riporta il testo dell’articolo 9, comma

1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

(Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il

territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2016, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24

giugno 2016, n. 146, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e

norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la

crescita). – …omissis…

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini

previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei

rendiconti e del bilancio consolidato, nonche’ di mancato

invio, entro trenta giorni dal termine previsto per

l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati

per voce del piano dei conti integrato, gli enti

territoriali, ferma restando per gli enti locali che non

rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di

previsione e dei rendiconti la procedura prevista

dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con

qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano

adempiuto. E’ fatto altresi’ divieto di stipulare contratti

di servizio con soggetti privati che si configurino come

elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti

di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere

alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie

a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, nonche’ l’esercizio delle funzioni di

protezione civile, di polizia locale, di istruzione

pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonche’

lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui

all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con

popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell’anno

precedente e’ stato registrato un numero di migranti

sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione

residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

normativa vigente in materia. Il divieto di cui al presente

comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato

previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19

settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 110, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), pubblicato

nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Art. 110 (Incarichi a contratto). – 1. Lo statuto

puo’ prevedere che la copertura dei posti di responsabili

dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di

alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a

tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

definisce la quota degli stessi attribuibile mediante

contratti a tempo determinato, comunque in misura non

superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella

dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,

per almeno una unita’. Fermi restando i requisiti richiesti

per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di

cui al presente comma sono conferiti previa selezione

pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti

interessati, il possesso di comprovata esperienza

pluriennale e specifica professionalita’ nelle materie

oggetto dell’incarico.

…omissis…»

– Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di

reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle

Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e’

pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2013, n. 146.

– Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 891, 892 e

893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e

bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.:

«…omissis…

891. In relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4

novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle

amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,

valutazione delle politiche pubbliche e revisione della

spesa, nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo da

ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni

interessate, con uno o piu’ decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno

2023, di 25 milioni di euro per l’anno 2024 e di 30 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato:

a) a partire dall’anno 2024, almeno per l’80 per

cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non

dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area

dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale

di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, in

aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione

vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche’ nel

rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al

primo periodo e’ autorizzata l’assunzione delle

corrispondenti unita’ di personale;

b) per l’eventuale restante quota, al conferimento di

incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione

delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche’

a convenzioni con universita’ e formazione.

892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e’

autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l’anno 2023, di

euro 1.562.500 per l’anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a

decorrere dall’anno 2025 a favore della Presidenza del

Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,

lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono

utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le

finalita’ di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per

l’anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al

comma 891, lettera a), possono essere destinate per le

finalita’ di cui alla lettera b) del medesimo comma nel

limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine

di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,

un’ulteriore quota e’ accantonata e resa indisponibile per

la gestione. Ai fini dell’attuazione del comma 891 e del

presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze

e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 19, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19

del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.

11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del D.Lgs

n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del

D.Lgs n. 387 del 1998)). – …omissis…

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono

essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il

limite del 10 per cento della dotazione organica dei

dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui

all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica

di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo

determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La

durata di tali incarichi, comunque, non puo’ eccedere, per

gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e

4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di

funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali

incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,

a persone di particolare e comprovata qualificazione

professionale, non rinvenibile nei ruoli

dell’Amministrazione, che abbiano svolto attivita’ in

organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende

pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un

quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano

conseguito una particolare specializzazione professionale,

culturale e scientifica desumibile dalla formazione

universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate

per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni

statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli

incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso

alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,

della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli

degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento

economico puo’ essere integrato da una indennita’

commisurata alla specifica qualificazione professionale,

tenendo conto della temporaneita’ del rapporto e delle

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze

professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento

dell’anzianita’ di servizio. La formazione universitaria

richiesta dal presente comma non puo’ essere inferiore al

possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del

diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento

didattico previgente al regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 10 del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti

per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni

mafiose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre

2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233:

«Art. 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di

competenza del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali). – 1. Per l’attuazione delle misure

di competenza del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali e’ istituto nello stato di

previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per

l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale»

sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema

camerale».».

– Si riporta il testo dell’articolo 12 del

decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti

in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura

nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per

la cybersicurezza nazionale), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:

«Art. 12 (Personale). – 1. Con apposito regolamento

e’ dettata, nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti

disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al

presente decreto, la disciplina del contingente di

personale addetto all’Agenzia, tenuto conto delle funzioni

volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio

cibernetico attribuite all’Agenzia. Il regolamento

definisce l’ordinamento e il reclutamento del personale, e

il relativo trattamento economico e previdenziale,

prevedendo, in particolare, per il personale dell’Agenzia

di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico

pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della

Banca d’Italia, sulla scorta della equiparabilita’ delle

funzioni svolte e del livello di responsabilita’ rivestito.

La predetta equiparazione, con riferimento sia al

trattamento economico in servizio che al trattamento

previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle

anzianita’ di servizio maturate a seguito

dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia.

2. Il regolamento determina, nell’ambito delle risorse

finanziarie destinate all’Agenzia ai sensi dell’articolo

18, comma 1, in particolare:

a) l’istituzione di un ruolo del personale e la

disciplina generale del rapporto d’impiego alle dipendenze

dell’Agenzia;

b) la possibilita’ di procedere, oltre che ad

assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita’

concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con

contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di

alta e particolare specializzazione debitamente

documentata, individuati attraverso adeguate modalita’

selettive, per lo svolgimento di attivita’ assolutamente

necessarie all’operativita’ dell’Agenzia o per specifiche

progettualita’ da portare a termine in un arco di tempo

prefissato;

c) la possibilita’ di avvalersi di un contingente di

esperti, non superiore a cinquanta unita’, composto da

personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando

o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di

appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,

educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle

istituzioni scolastiche, ovvero da personale non

appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di

specifica ed elevata competenza in materia di

cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello

sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione

tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e

disseminazione, nonche’ di significativa esperienza in

progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo

sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione

su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la

composizione del contingente e il compenso spettante per

ciascuna professionalita’;

d) la determinazione della percentuale massima dei

dipendenti che e’ possibile assumere a tempo determinato;

e) la possibilita’ di impiegare personale del

Ministero della difesa, secondo termini e modalita’ da

definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri;

f) le ipotesi di incompatibilita’;

g) le modalita’ di progressione di carriera

all’interno dell’Agenzia;

h) la disciplina e il procedimento per la definizione

degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali

compensi accessori, economici del rapporto di impiego del

personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del

personale;

i) le modalita’ applicative delle disposizioni del

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il

Codice della proprieta’ industriale, ai prodotti

dell’ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti

dell’Agenzia;

l) i casi di cessazione dal servizio del personale

assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata

risoluzione dei rapporti a tempo determinato;

m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di

revisione per effetto della negoziazione con le

rappresentanze del personale.

3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b),

riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori

universitari confermati si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il

collocamento in aspettativa.

3-bis. Nell’ambito delle assunzioni a tempo

indeterminato attraverso modalita’ concorsuali, l’Agenzia

puo’ riservare una quota non superiore al 50 per cento dei

posti messi a concorso per l’assunzione di personale non

dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a

tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), nonche’

del personale proveniente dalle societa’ a controllo

pubblico ai sensi dell’articolo 17, comma 8.1, in possesso

dei requisiti necessari per l’inquadramento nel ruolo del

personale dell’Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e

che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato

servizio continuativo per almeno due anni presso la

medesima Agenzia.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di

cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla

dotazione organica dell’Agenzia e’ individuato nella misura

complessiva di trecento unita’, di cui fino a un massimo di

otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di

24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo

di 268 unita’ di personale non dirigenziale.

5. Fermo restando l’adeguamento della dotazione

organica di livello dirigenziale generale e non generale di

cui all’articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze,

la rimanente dotazione organica e’ progressivamente

rideterminata, in linea con il processo di crescita della

capacita’ operativa dell’Agenzia, con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle

risorse finanziarie destinate al personale di cui

all’articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in

materia di dotazione organica e’ data tempestiva e motivata

comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al

COPASIR.

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle

disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui

al presente articolo sono nulle, ferma restando la

responsabilita’ personale, patrimoniale e disciplinare di

chi le ha disposte.

7. Il personale che presta comunque la propria opera

alle dipendenze o in favore dell’Agenzia e’ tenuto, anche

dopo la cessazione di tale attivita’, al rispetto del

segreto su cio’ di cui sia venuto a conoscenza

nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

8. Il regolamento di cui al comma 1 e’ adottato, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga

all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari e, per i profili di

competenza, del COPASIR e sentito il CIC.

8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato

di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo

svolgimento delle funzioni volte alla tutela della

sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite

all’Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro

anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori

complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi

disposti ai sensi del presente comma e’ data comunicazione

al COPASIR nell’ambito della relazione di cui all’articolo

14, comma 2.».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 199, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilita’ 2015)), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«omissis.

199. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo per il

finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione

di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e

2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e

2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2020 da ripartire tra le finalita’ di cui all’elenco n. 1

allegato alla presente legge, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

…omissis…».

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

30 ottobre 2023, n. 196 (Regolamento di organizzazione del

Ministero della salute) e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 19 dicembre 2023, n. 295.

– Si riporta il testo dell’articolo 34-ter, comma 5,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di contabilita’

e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31

dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale

dei residui passivi). – …omissis…

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in

apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e’

quantificato per ciascun Ministero l’ammontare dei residui

passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al

giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di

bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al

periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o

in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con

gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi

Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di

previsione delle amministrazioni interessate.».

– Si riporta il testo dell’articolo 33-septies del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221:

«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione

dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). – 1.

Al fine di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese,

consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture

digitali delle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,

la qualita’, la sicurezza, la scalabilita’, l’efficienza

energetica, la sostenibilita’ economica e la continuita’

operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza

del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di

un’infrastruttura ad alta affidabilita’ localizzata sul

territorio nazionale per la razionalizzazione e il

consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle

informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte

le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali

individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di

efficienza, efficacia ed economicita’ dell’azione

amministrativa, migrano i loro Centri per l’elaborazione

delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,

privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma

4, verso l’infrastruttura di cui al primo periodo o verso

altra infrastruttura propria gia’ esistente e in possesso

dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al

comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa,

possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel

rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma

4.

1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi

dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed

economicita’ dell’azione amministrativa, migrano i loro

Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i

relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati

dal regolamento di cui al comma 4, verso l’infrastruttura

di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia’

esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso

regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,

in alternativa, possono migrare i propri servizi verso

soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal

regolamento di cui al comma 4.

1-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), effettua

con cadenza triennale, anche con il supporto dell’Istituto

Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per

l’elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica

amministrazione di cui al comma 2 e, d’intesa con la

competente struttura della Presidenza del Consiglio dei

ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e

1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21

settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano

triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione

la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali

delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2,

lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e la strategia di adozione del modello cloud per la

pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si

attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo

delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione

del modello cloud delle amministrazioni locali e’ sentita

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con il termine CED e’ da intendere il sito che

ospita uno o piu’ sistemi informatici atti alla erogazione

di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi

erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al

minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per

la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.

3. Dalle attivita’ previste al comma 1 sono esclusi i

CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la

normativa in materia di tutela amministrativa delle

informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle

classificate nazionali secondo le direttive dell’Autorita’

nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue

funzioni tramite l’Ufficio centrale per la segretezza

(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

(DE).

4. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con

proprio regolamento, d’intesa con la competente struttura

della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto

della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre

2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di

sicurezza, capacita’ elaborativa, risparmio energetico e

affidabilita’ delle infrastrutture digitali per la pubblica

amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui al

comma 1. Definisce, inoltre, le caratteristiche di

qualita’, di sicurezza, di performance e scalabilita’,

interoperabilita’, portabilita’ dei servizi cloud per la

pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono

individuati i termini e le modalita’ con cui le

amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai

commi 1 e 1-bis nonche’ le modalita’ del procedimento di

qualificazione dei servizi cloud per la pubblica

amministrazione.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si

applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3

agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell’articolo 2, comma 6,

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della

disciplina e dei limiti derivanti dall’esercizio di

attivita’ e funzioni in materia di ordine e sicurezza

pubblici, di polizia giudiziaria, nonche’ quelle di difesa

e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali

dell’amministrazione della difesa.

4-ter.

4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi

precedenti non si applicano alle amministrazioni che

svolgono le funzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal

presente articolo e’ accertata dall’AgID ed e’ punita ai

sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82.

5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano

nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio

dello Stato.».

– Si riportano i testi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e

12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della

professione di guida turistica), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293, come modificati dalla

presente legge:

«Art. 3 (Esercizio della professione di guida

turistica). – 1. Fermo restando quanto previsto

dall’articolo 13, comma 1, l’esercizio della professione di

guida turistica e’ subordinato al superamento dell’esame di

abilitazione di cui all’articolo 4, o al riconoscimento

della qualifica professionale conseguita all’estero ai

sensi dell’articolo 6, e alla conseguente iscrizione

nell’elenco nazionale di cui all’articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del

presente articolo per l’esercizio della professione su base

temporanea e occasionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1,

lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel

caso di aperture straordinarie, organizzate da persone

giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non

qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le

visite svolte senza l’ausilio di guide turistiche, per le

quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di

iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere

autorizzate dal Ministero del turismo, previa

presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un’istanza

da parte dell’interessato.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti

dall’articolo 101 del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al

pubblico, l’ingresso e lo svolgimento dell’attivita’ di

guida turistica non puo’ essere interdetto o ostacolato.

4. (Abrogato).»

«Art. 4 (Esame di abilitazione). – 1. L’esame di

abilitazione all’esercizio della professione di guida

turistica e’ indetto, con cadenza almeno annuale, dal

Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una

prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica

riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia,

storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilita’ e

inclusivita’ dell’offerta turistica, fatto salvo quanto

previsto al comma 3, oltre all’accertamento della

conoscenza di almeno una lingua straniera. Sono esonerati

dall’obbligo di verifica della conoscenza linguistica

coloro che hanno conseguito nella lingua straniera,

all’esito di un corso di studi tenuto presso un istituto

scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola

secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o

equivalente dalle competenti autorita’ oppure un titolo di

studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa

vigente.

2. Per partecipare all’esame di abilitazione occorre

essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore eta’;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri

dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non

appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le

disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di

lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in

materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanne con sentenze passate in

giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle

parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la

pena della reclusione o dell’arresto;

e) non avere riportato condanne, anche con sentenze

non definitive o in applicazione della pena su richiesta

delle parti, per reati commessi con abuso di una

professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere

o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che

comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai

sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di istruzione

secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato

equipollente o equivalente dalle competenti autorita’

oppure una laurea triennale ovvero una laurea

specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) (Abrogata).

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate

le ulteriori materie d’esame, oltre a quelle di cui al

comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita’ di

svolgimento dell’esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14,

comma 2, al fine di far fronte alle spese relative

all’esame di abilitazione e’ autorizzata la spesa di

300.000 euro per l’anno 2024 e di 170.000 euro annui a

decorrere dall’anno 2025.»

«Art. 5 (Elenco nazionale). – 1. Presso il Ministero

del turismo e’ istituito, con decreto del Ministro del

turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, l’elenco nazionale

delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco

nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di

abilitazione di cui all’articolo 4;

b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica

professionale, secondo le modalita’ di cui all’articolo 6;

c) sono gia’ abilitati allo svolgimento della

professione di guida turistica alla data di entrata in

vigore della presente legge.

2. L’elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai

sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e’

aggiornato a seguito della verifica delle domande di

iscrizione, delle specializzazioni acquisite,

dell’adempimento dell’obbligo di aggiornamento, con

indicazione dell’ultima data, e delle ulteriori

certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed e’

reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero

del turismo. Per la realizzazione di un’apposita

piattaforma informatica e’ autorizzata la spesa di 300.000

euro per l’anno 2024. Al fine di far fronte alle spese

relative alla tenuta dell’elenco nazionale e’ autorizzata

la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

3. Nell’elenco nazionale sono indicati le generalita’

degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di

abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa

data di conseguimento, la data dell’ultimo adempimento

dell’obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le

quali e’ stata conseguita l’abilitazione.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 6

agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell’elenco nazionale e’

consentito l’esercizio della professione di guida turistica

su tutto il territorio nazionale ed e’ rilasciato dal

Ministero del turismo un tesserino personale di

riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione

e relativo codice univoco di identificazione, da esibire

durante lo svolgimento della professione.»

«Art. 6 (Esercizio della professione sulla base di

titoli conseguiti all’estero). – 1. I cittadini dell’Unione

europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico

europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della

professione di guida turistica in conformita’ alla

normativa di un altro Stato membro dell’Unione europea o

dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno

titolo a svolgere la loro attivita’ in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di

libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento

della qualifica professionale conseguita in un altro Stato

membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo

o in Svizzera, previa eventuale integrazione della

formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli

articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel

compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel

superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima di

ventiquattro mesi, consiste nell’esercizio della

professione sotto la responsabilita’ di un professionista

qualificato, accompagnato da una formazione complementare,

ed e’ oggetto di valutazione da parte del Ministero del

turismo.

3. La qualifica professionale di guida turistica

conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1

e’ riconosciuta previo superamento di una prova

attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati

diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova

attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti

in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera

b), e 3, e’ indetta dal Ministero del turismo e consiste

nello svolgimento di una prova scritta e di una prova

orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le

competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi

dell’articolo 4, comma 1.

5. – 6. (Abrogati).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il

Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle

quali la prestazione possa essere considerata temporanea e

occasionale, nonche’ le modalita’ di accertamento del

carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i

criteri previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto

previsto dall’articolo 59 del medesimo decreto legislativo

n. 206 del 2007, ferma restando la necessita’ di una

dichiarazione preventiva dell’interessato, efficace per

dodici mesi, da presentare di volta in volta in via

telematica al Ministero del turismo che cura, altresi’, la

raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra

informazione posseduta;

b) le modalita’ di svolgimento del tirocinio di

adattamento e della prova attitudinale, ai fini del

riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi

dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento

della qualifica ai sensi del presente articolo sono

iscritti, a domanda, in un’apposita sezione dell’elenco

nazionale e possono esercitare la professione su tutto il

territorio nazionale.

9. Il Ministero del turismo e’ l’autorita’ competente

ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della

prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente

articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 5 del

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande

di riconoscimento della qualifica professionale di guida

turistica, conseguita all’estero.»

«Art. 7 (Corsi di specializzazione e aggiornamento).

– 1. Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale

possono acquisire una o piu’ specializzazioni, tematiche e

territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di

turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione

a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal

Ministero del turismo.

2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della

durata minima di cinquanta ore, consente alle guide

turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell’elenco

nazionale, recanti la specializzazione tematica e

territoriale acquisita.

3. Le guide turistiche hanno l’obbligo di curare, con

cadenza almeno triennale, il continuo e costante

aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al

fine di assicurare la qualita’ delle proprie prestazioni e

di contribuire al migliore esercizio della professione

nell’interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto

teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

4. Con uno o piu’ decreti del Ministro del turismo,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria

e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del

turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalita’

di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e

3. I decreti di cui al presente comma sono volti a

disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a

valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i

caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di

assicurare l’uniformita’ dei percorsi di specializzazione

attivati.»

«Art. 12 (Divieti e sanzioni). – 1. E’ fatto divieto

a chiunque di svolgere od offrire le attivita’ proprie

della professione di guida turistica, di cui all’articolo

2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la

relativa iscrizione nell’elenco nazionale, fatte salve le

eccezioni previste dall’articolo 3, comma 2.

2. E’ fatto divieto a chiunque non sia in possesso

della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o

di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione

come guida turistica.

3. E’ fatto, altresi’, divieto ad agenzie di viaggio, a

tour operator e a ogni altro intermediario di servizi

turistici di avvalersi, anche mediante l’uso di piattaforme

digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita’ proprie

delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti

nell’elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,

ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi

turistici, e’ fatto obbligo di indicare il numero di

iscrizione presente nell’elenco nazionale della guida

turistica che presta la propria attivita’.

4. E’ fatto divieto a chiunque di interdire o,

comunque, ostacolare l’ingresso della guida turistica e lo

svolgimento della relativa attivita’ in tutti gli istituti

e i luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a

soggetti privati, aperti al pubblico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la

violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si

applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro

12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e da

euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai

responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura

aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui

all’articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da

euro 500 a euro 1.500.

7. In caso di violazione dell’obbligo di presentazione

della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 6, comma

7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da

euro 1.500 a euro 6.000.

8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,

attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro

soggetto autorizzato, ciascuno nell’ambito delle rispettive

competenze, secondo le modalita’ da individuare con decreto

del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comune nel cui territorio e’ commessa la

violazione e’ l’autorita’ competente all’applicazione delle

sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le

procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di

cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

– Si riporta il testo dell’articolo 35 del

decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre

2020, n. 120:

«Art. 35 (Consolidamento e razionalizzazione delle

infrastrutture digitali del Paese). – 1. All’articolo

33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Al

fine di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese,

consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture

digitali delle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,

la qualita’, la sicurezza, la scalabilita’, l’efficienza

energetica, la sostenibilita’ economica e la continuita’

operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza

del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di

un’infrastruttura ad alta affidabilita’ localizzata sul

territorio nazionale per la razionalizzazione e il

consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle

informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte

le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali

individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di

efficienza, efficacia ed economicita’ dell’azione

amministrativa, migrano i loro Centri per l’elaborazione

delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,

privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma

4, verso l’infrastruttura di cui al primo periodo o verso

l’infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra

infrastruttura propria gia’ esistente e in possesso dei

requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma

4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono

migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel

rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma

4.”;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai

sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza,

efficacia ed economicita’ dell’azione amministrativa,

migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni

(CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti

fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso

l’infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra

infrastruttura gia’ esistente in possesso dei requisiti

fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le

amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i

propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto

previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID),

effettua con cadenza triennale, anche con il supporto

dell’Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei

Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) della

pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d’intesa con

la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei

ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e

1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21

settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano

triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione

la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali

delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2,

lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e la strategia di adozione del modello cloud per la

pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si

attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo

delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione

del modello cloud delle amministrazioni locali e’ sentita

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

c) al comma 2, le parole “un impianto informatico

atto” sono sostituite dalle seguenti: “uno o piu’ sistemi

informatici atti”; le parole “apparati di calcolo” sono

sostituite dalle seguenti: “risorse di calcolo”; e le

parole “apparati di memorizzazione di massa” sono

sostituite dalle seguenti: “sistemi di memorizzazione di

massa”;

d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. L’AgID,

con proprio regolamento, d’intesa con la competente

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel

rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21

settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli

minimi di sicurezza, capacita’ elaborativa, risparmio

energetico e affidabilita’ delle infrastrutture digitali

per la pubblica amministrazione, ivi incluse le

infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce,

inoltre, le caratteristiche di qualita’, di sicurezza, di

performance e scalabilita’, interoperabilita’, portabilita’

dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. “;

e) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: “4-bis.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo

restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124,

nel rispetto dell’articolo 2, comma 6, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei

limiti derivanti dall’esercizio di attivita’ e funzioni in

materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia

giudiziaria, nonche’ quelle di difesa e sicurezza nazionale

svolte dalle infrastrutture digitali dell’amministrazione

della difesa. “;

f) al comma 4-ter le parole “al comma 4” sono

sostituite dalle seguenti “al comma 1-ter”;

g) dopo il comma 4-ter e’ inserito il seguente:

“4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi

precedenti non si applicano alle amministrazioni che

svolgono le funzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

il comma 407 e’ abrogato.

3. All’attuazione della presente disposizione le

amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.».

– La legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della

professione di guida turistica) e’ pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293.

– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in

materia di rapporto di impiego del personale della carriera

prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio

1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno

2000, n. 127, S.O.:

«Art. 7 (Progressione in carriera). – …omissis…

5. Con cadenza triennale il Consiglio di

amministrazione effettua, agli esclusivi fini

dell’aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita’

dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una

valutazione dei titoli di servizio di cui all’articolo 8,

comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i

viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni

di servizio nella qualifica. Il consiglio di

amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta

di una commissione nominata con decreto del Ministro

dell’interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto

tra quelli preposti alle attivita’ di valutazione e di

controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi

di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i

viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la

progressione in carriera prevista dall’articolo 17.».

– Per il testo dell’articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 5.

– Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 367 e 370,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28

dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«Omissis.

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Ministero della giustizia

stipula con una societa’ interamente posseduta dalla

societa’ di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge

30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu’ convenzioni

in base alle quali la societa’ stipulante con riferimento

alle spese previste dal testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche’

alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto

legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla gestione

del credito, mediante le seguenti attivita’:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e

quantificazione del credito, nella misura stabilita dal

decreto del Ministro della giustizia adottato a norma

dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e

successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il

titolare dell’ufficio competente delega uno o piu’

dipendenti della societa’ stipulante alla sottoscrizione

dei relativi ruoli;

c).

Omissis.

370. La remunerazione per lo svolgimento delle

attivita’ previste dal comma 367 e’ determinata, senza

oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle

convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

Omissis.».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, lettera

f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

(Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti

per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108:

«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti

complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).

– 1. E’ approvato il Piano nazionale per gli investimenti

complementari finalizzato ad integrare con risorse

nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e

resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per

gli anni dal 2021 al 2026.

…omissis…

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano

nazionale per gli investimenti complementari di cui al

comma 1 sono ripartite come segue:

…omissis…

f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli

anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le

annualita’ indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti

ai seguenti programmi e interventi:

1. «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza

digitale: 125 milioni di euro per l’anno 2022, 145 milioni

di euro per l’anno 2023, 162,62 milioni di euro per l’anno

2024, 245 milioni di euro per l’anno 2025 e 122,38 milioni

di euro per l’anno 2026;

…omissis…»

– Si riporta il testo dell’articolo 38, comma 2,

secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50

(Misure urgenti in materia di politiche energetiche

nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli

investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di

crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2022, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

17 maggio 2022, n. 114, come modificato dalla presente

legge:

«Art. 38 (Disposizioni in materia di servizi di

cittadinanza digitale). – …omissis…

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente

articolo, ai soli fini dell’esecuzione delle convenzioni e

sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in

esse definite, al personale preposto e’ attribuita la

qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso

personale puo’ procedere all’identificazione degli

interessati, ivi compresa l’attestazione della

corrispondenza tra l’immagine fotografica e la persona

dell’interessato con gli effetti previsti dall’articolo 34

del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, all’acquisizione dei relativi dati

ed e’ autorizzato all’acquisizione dei dati biometrici e

della firma grafometrica, con l’osservanza delle

disposizioni di legge o di regolamento in vigore.

Nell’ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le

modalita’ di accesso alle banche dati in possesso delle

pubbliche amministrazioni necessarie all’espletamento delle

attivita’ richieste, fatta eccezione per le banche dati in

uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati

correlati alle attivita’ svolte ai sensi del presente

articolo, si applica l’articolo 2-ter, comma 1-bis, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

– Si riporta il testo dell’articolo 39, comma 4-bis,

della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,

S.O.:

«Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza). –

…omissis…

4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal

Ministro dell’interno per la semplificazione delle

procedure amministrative e per la riduzione degli oneri

amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il

Ministero dell’interno puo’ altresi’ stipulare, senza oneri

aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con

concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di

sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di

infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche

integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la

qualifica di Certification Authority accreditata

dall’Agenzia per l’Italia digitale, con esperienza

pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione

delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione

e nei servizi finanziari di pagamento, per la raccolta e

l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno

delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati

ai medesimi uffici nonche’ per lo svolgimento di altre

operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti

richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati

interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente

rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si

determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al

rilascio dei provvedimenti richiesti.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 685,

secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.

302, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Omissis.

685. Per l’esercizio delle funzioni istituzionali

relative alla verifica della conformita’

economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle

relative relazioni tecniche e della connessa funzione di

supporto all’attivita’ parlamentare e governativa, in

ragione degli obblighi di reperibilita’ e disponibilita’ a

orari disagevoli, al personale interessato che presta

servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del

Ministero dell’economia e delle finanze, ivi incluso quello

con qualifica dirigenziale non generale, e’ corrisposta una

maggiorazione dell’indennita’ di amministrazione o della

retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono

individuati, tenendo conto delle modalita’ di svolgimento

delle attivita’ di cui al primo periodo, le misure e i

criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni

nonche’, su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle

unita’ di personale interessato, nel limite di spesa di 7

milioni di euro per l’anno 2018, di 2,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2019 e 2020 , di 3,5 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,5 milioni di euro

per l’anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2024. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente

al personale individuato, sulla base dell’effettivo

svolgimento dell’attivita’ di cui al primo periodo

attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto

nell’ambito di ciascun ufficio interessato.».

– Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni

urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.

280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307:

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di

definizione di illeciti edilizi). – …omissis…

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi

volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali

di politica economica», alla cui costituzione concorrono le

maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per

l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».

– Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo

di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e

l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali

fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo

Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario

per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e’

pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.

– Si riporta il testo dell’articolo 57, comma 3, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il

sostegno e il rilancio dell’economia), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O.,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126:

«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).

– …omissis…

3. Al fine di assicurare le professionalita’ necessarie

alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi

comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del

sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e

del sisma del 2016, nonche’ gli Enti parco nazionali

autorizzati alle assunzioni di personale a tempo

determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo

periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei

fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato

il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a

tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed

in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione

o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre

anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni

contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni

di servizio puo’ essere maturato entro il 31 dicembre 2023,

anche computando i periodi di servizio svolti a tempo

determinato, in relazione alle medesime attivita’ svolte

presso amministrazioni diverse da quella che procede

all’assunzione, purche’ comprese tra gli Uffici speciali

per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con

contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto

presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del

31 dicembre 2022, un’attivita’ lavorativa di almeno tre

anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e’

riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti

disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai

predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi

bandi prevedono altresi’ l’adeguata valorizzazione

dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti

con contratti di somministrazione e lavoro. L’Ente parco

nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente parco nazionale del

Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere

all’attuazione del presente comma, in analogia a quanto

previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione

organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del

contingente massimo di unita’ di personale indicato al

citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del

decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai

sensi del presente comma non concorre al computo della

quota di riserva di cui all’articolo 4 della legge 12 marzo

1999, n. 68.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilita’ 2015)), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«Omissis.

200. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di

euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente

con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle

finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.

Omissis.».

– Si riporta il testo dell’articolo 13-ter, comma 2,

del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni

urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n.

252, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

2019, n. 157:

«Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori

impatriati). – …omissis…

2. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo,

denominato “Fondo Controesodo”, con la dotazione di 3

milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del

Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i

criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del

fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma

2 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,

n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,

possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento

dello stesso.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 19, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2004)), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e

di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed

enti pubblici). – …omissis…

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non

possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di

conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o

societa’ finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine

l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, e’ tenuto ad

acquisire dall’ente l’esplicazione specifica

sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il

bilancio dell’azienda o della societa’ partecipata, per la

quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio

finanziario precedente l’operazione di conferimento di

capitale, non presenta una perdita di esercizio.

…omissis…».

– La legge regionale della regione Lombardia 7 agosto

2023, n. 2 (Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con

modifiche di leggi regionali), e’ pubblicata nel B.U.

Lombardia 11 agosto 2023, n. 32, Supplemento.

Art. 9

Misure per il rafforzamento dell’attivita’ di supporto in favore

degli enti locali

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base

territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra

le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel

medesimo territorio, nonche’ di migliorare l’attivita’ di supporto in

favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi,

presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo e’

istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da

un suo delegato, per la definizione del piano di azione per

l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal

PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano

il Presidente della provincia o il sindaco della citta’ metropolitana

o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia

autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato,

una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di ((interventi

previsti dal PNRR)) o loro delegati e i rappresentanti delle

Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi

previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta

interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche ((i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni

imprenditoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello

nazionale nonche’)) altri soggetti pubblici interessati. La cabina di

coordinamento di cui al presente comma esercita, altresi’, i compiti

di monitoraggio attribuiti al prefetto dall’articolo 55, comma 1,

lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e

la partecipazione del rappresentante del Ministero dell’istruzione e

del merito alla medesima cabina e’ prevista solo in caso di

criticita’ rilevate nell’ambito del citato monitoraggio. Entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 aprile 2023, n. 41, d’intesa con la Ragioneria generale dello

Stato – Ispettorato generale per il PNRR ((e con il Dipartimento))

per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno,

emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di

azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l’eventuale

adeguamento.

2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati

dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2

del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche’ alla

Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR,

anche ai fini dell’assunzione delle iniziative di cui all’articolo 12

ovvero all’articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto

strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche

criticita’ attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili

di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR,

la Struttura di missione PNRR, d’intesa con la Ragioneria generale

dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, puo’ proporre alla

Cabina di regia PNRR di cui all’articolo 2 del decreto – legge n. 77

del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale

messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione,

nonche’ dal personale dei soggetti incaricati del supporto

tecnico-operativo all’attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi

quelli di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del

2021.

3. Restano ferme le attivita’ di collaborazione e supporto alle

amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste

dall’articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16

giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

agosto 2022, n. 108.

4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di

cui al comma 1 non da’ diritto alla corresponsione di compensi,

indennita’, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o altri

emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate

provvedono all’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla

proroga dello stato di emergenza disposta dall’articolo 1, comma 390,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e’ autorizzata fino al 31

dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza

prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall’Ucraina nel

Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui

all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e’

incrementato, per l’anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti

oneri, pari a 26.200.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante

corrispondente ((versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da

parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualita’

ai sensi dell’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre

2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2023, n. 191.))

((5-bis. Il contributo forfetario previsto dall’articolo 31, comma

1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, puo’ essere

assegnato anche all’Ospedale pediatrico Bambino Gesu’ e

all’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine

di Malta.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero

1-bis, dell’articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure):

«Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di

istruzione). – 1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli

interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e

garantirne l’organicita’, sono adottate le seguenti misure

di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione,

riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici

pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da

realizzare nell’ambito del PNRR:

(omissis)

1-bis) Il Ministero dell’istruzione comunica al

Prefetto competente per territorio gli interventi che ha

autorizzato affinche’ il Prefetto possa monitorarne

l’attuazione da parte degli enti locali mediante

l’attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati

all’efficace realizzazione delle attivita’;

(omissis)».

– Per il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo degli articoli 2, 12 e 13 del

citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 2 (Cabina di regia). – 1. E’ istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia

per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta

dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione

delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione

alle specifiche esigenze connesse alla necessita’ di

assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa,

garantendo l’apporto delle professionalita’ adeguate al

raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al

presente comma, per il medesimo periodo in cui resta

operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e’ sospesa

l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al

personale che a qualunque titolo presta la propria

attivita’ lavorativa presso le amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto

il limite di eta’ per il collocamento a riposo dei

dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel

PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti

complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del

medesimo personale presso l’amministrazione statale di

provenienza. Resta ferma la possibilita’ di revoca

dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi

della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2

della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia

esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento

generale sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il

Presidente del Consiglio dei ministri puo’ delegare a un

Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche

attivita’. La Cabina di regia in particolare:

a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione

degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai

rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale

sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante

la formulazione di indirizzi specifici sull’attivita’ di

monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per

il PNRR, di cui all’articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici

profili di criticita’ segnalati dai Ministri competenti per

materia e, con riferimento alle questioni di competenza

regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il

programma di governo, il monitoraggio degli interventi che

richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unita’ per

la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

di cui all’articolo 5 l’eventuale necessita’ di interventi

normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di

attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,

per il tramite del Ministro per i rapporti con il

Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del

PNRR, recante le informazioni di cui all’articolo 1, comma

1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche’ una

nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi

e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,

anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli

interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli

obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche

di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione

socio-economica dei giovani, alla parita’ di genere e alla

partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei

ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del

PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della

Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente

decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del

presente comma alla Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi

circa lo stato di avanzamento degli interventi e le

eventuali criticita’ attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli

di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,

l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo

12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato

economico, sociale e territoriale secondo le modalita’

previste dal comma 3-bis;

l) promuove attivita’ di informazione e

comunicazione coerenti con l’articolo 34 del Regolamento

(UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di

competenza di una singola regione o provincia autonoma,

ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, quando sono esaminate questioni che

riguardano piu’ regioni o province autonome, ovvero il

Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani

e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia quando

sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi

alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, che puo’ presiederla su delega

del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute

della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in

dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei

soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e

i referenti o rappresentanti del partenariato economico,

sociale e territoriale.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita’

di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di

regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome, il Presidente

dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il

Presidente dell’Unione delle province d’Italia, il sindaco

di Roma capitale, nonche’ rappresentanti delle parti

sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore

bancario, finanziario e assicurativo, del sistema

dell’universita’ e della ricerca, della societa’ civile e

delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

individuati, sulla base della maggiore rappresentativita’,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13. Fino all’adozione del decreto di cui

al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i

rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca

e della societa’ civile, nonche’ delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, individuati con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.

Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca,

della societa’ civile e delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della

cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8 del decreto legge 1° marzo

2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22

aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la

transizione ecologica di cui all’articolo 57-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,

sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di

rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e

coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia

che ha la facolta’ di partecipare attraverso un delegato.

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame

delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno

del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di

programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel

PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano

il coordinamento con l’esercizio delle competenze

costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province

autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al

fine di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi

della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato

interministeriale per la transizione ecologica di cui

all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge

1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei

fondi strutturali e di investimento europei per gli anni

2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei

Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le

conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano nonche’ di Conferenza

unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si

tratta di materie nelle quali le regioni e le province

autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti

Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome nonche’ i

Presidenti delle regioni e delle province autonome per le

questioni di loro competenza che riguardano la loro regione

o provincia autonoma.

6. All’articolo 57-bis, comma 7, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «composto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri»

sono sostituite dalle seguenti: «composto da due

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,

di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie,».

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’

deferire singole questioni al Consiglio dei ministri

perche’ stabilisca le direttive alle quali la Cabina di

regia deve attenersi, nell’ambito delle norme vigenti. Le

amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8

assicurano che, in sede di definizione delle procedure di

attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per

cento delle risorse allocabili territorialmente, anche

attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria

di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,

salve le specifiche allocazioni territoriali gia’ previste

nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione

della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i

dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal

Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6,

verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove

necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento

alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure

correttive e propone eventuali misure compensative.»

«Art. 12 (Poteri sostitutivi). – 1. Nei casi di

mancato rispetto da parte delle regioni, delle province

autonome di Trento e di Bolzano, delle citta’

metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti

territoriali sociali di cui all’articolo 8, comma 3,

lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli

obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e

assunti in qualita’ di soggetti attuatori, consistenti

anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti

necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel

ritardo, nell’inerzia o nella difformita’ nell’esecuzione

dei progetti o degli interventi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il

conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,

su proposta della Cabina di regia o del Ministro

competente, assegna al soggetto attuatore interessato un

termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In

caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito

il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le

cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua

l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in

alternativa nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare

tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di

provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi,

anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre

amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove

necessario, il coordinamento operativo tra le varie

amministrazioni, enti o organi coinvolti.

2. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi

di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per

gli affari regionali e le autonomie puo’ promuovere le

opportune iniziative di impulso e coordinamento nei

riguardi di regioni, province autonome di Trento e di

Bolzano, citta’ metropolitane, province e comuni, anche in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

nonche’ di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo,

l’inerzia o la difformita’ di cui al comma 1 sia

ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,

dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle

citta’ metropolitane, dalle province o dai comuni,

all’assegnazione del termine non superiore a quindici

giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con

le stesse modalita’ previste dal secondo periodo del comma

1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso

Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta

di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque

ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi

compresi le regioni, le province autonome di Trento e di

Bolzano, le citta’ metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i

provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui

situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei

progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti

superabili con celerita’, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il

Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le

modalita’ previste dal comma 1.

5. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio

individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei

commi precedenti, ove strettamente indispensabile per

garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,

provvedono all’adozione dei relativi atti mediante

ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla

Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga

ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,

fatto salvo il rispetto dei principi generali

dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione

europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione

regionale, l’ordinanza e’ adottata, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da

adottarsi ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi

la legislazione in materia di tutela della salute, della

sicurezza e della incolumita’ pubblica, dell’ambiente e del

patrimonio culturale, l’ordinanza e’ adottata previa

autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio

dei ministri non abbia gia’ autorizzato detta deroga con la

delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.

Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio

dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo

edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di

cui al primo periodo del presente comma, nonche’ le

disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, terzo

periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,

n. 55.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5

si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia riguardi

una pluralita’ di interventi ovvero l’attuazione di un

intero programma di interventi.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e

obbligatorio discendente dall’adozione di atti,

provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti

individuati o nominati per l’esercizio dei poteri

sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le

obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le

risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i

soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari

di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei

relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita’

applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli

eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a

carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono

essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza

delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e’ disposta

con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede

altresi’ alla nomina del commissario e agli ulteriori

adempimenti previsti dal comma 1″.

«Art. 13 (Superamento del dissenso).- 1. In caso di

dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente

proveniente da un organo statale che, secondo la

legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o

in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel

PNRR, l’Autorita’ politica delegata in materia di PNRR

ovvero il Ministro competente, anche su impulso della

Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri ovvero dell’Ispettorato generale

per il PNRR di cui all’articolo 6, ove un meccanismo di

superamento del dissenso non sia gia’ previsto dalle

vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio

dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di

sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei

ministri per le conseguenti determinazioni.

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto

equivalente provenga da un organo della regione, o della

provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente

locale, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche

su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un

meccanismo di superamento del dissenso non sia gia’

previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente

del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni,

di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da

assumere, che devono essere definite entro il termine di

quindici giorni dalla data di convocazione della

Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni

condivise che consentano la sollecita realizzazione

dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,

ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le

opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri

sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,

secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle

disposizioni vigenti in materia.».

– Per il testo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo dei commi 1-sexies e 1-septies

dell’articolo 12 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022,

n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo

delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’

sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la

funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della

mobilita’ sostenibili):

«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA

e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). – 1. –

1-quinquies. (omissis)

1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle

amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per

gli adempimenti di monitoraggio, controllo e

rendicontazione dei finanziamenti destinati all’attuazione

degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul

divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d’interesse

nonche’ all’espletamento dei controlli antimafia previsti

dalla normativa vigente, il Ministero dell’interno e il

Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alle

rispettive competenze sono autorizzati, per il triennio

2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta’

assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,

un contingente di 700 unita’ di personale da inquadrare

nell’Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita’

per le esigenze del Ministero dell’interno, e in

particolare delle prefetture-uffici territoriali del

Governo, e 300 unita’ per le esigenze del Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare

delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo

svolgimento delle procedure di mobilita’, mediante

l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o

lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi

pubblici. A tal fine e’ autorizzata la spesa di euro

2.624.475 per l’anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere

dall’anno 2023.

1-septies. Il Ministero dell’interno e il Ministero

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito

protocollo d’intesa per definire l’attivita’ di

collaborazione destinata alle finalita’ di cui al comma

1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi

territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali

del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.

1-octies. – 1-decies (omissis)».

– Si riporta il testo del comma 390 dell’articolo 1

della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e

bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):

«Omissis

390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera

del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo

all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul

territorio nazionale, alla popolazione ucraina in

conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e’

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Omissis.»

– Si riporta il testo degli articoli 1-sexies e

1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi

gia’ presenti nel territorio dello Stato):

«Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e

integrazione).- 1. Gli enti locali che prestano servizi di

accoglienza per i titolari di protezione internazionale e

per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano

del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono

accogliere nell’ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei

posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di

protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi

di soggiorno per:

a) protezione speciale, di cui agli articoli 19,

commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, ad eccezione dei casi per i quali siano state

applicate le cause di esclusione della protezione

internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma

1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19

novembre 2007, n. 251;

a-bis) cure mediche, di cui all’articolo 19, comma

2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286;

b) protezione sociale, di cui all’articolo 18 del

decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) violenza domestica, di cui all’articolo 18-bis

del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) calamita’, di cui all’articolo 20-bis del

decreto legislativo n. 286 del 1998;

e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui

all’articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo

n. 286 del 1998;

f) atti di particolare valore civile, di cui

all’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del

1998;

g) casi speciali, di cui all’articolo 1, comma 9,

del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1-bis. Possono essere altresi’ accolti, nell’ambito

dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri

affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore

eta’, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 2,

della legge 7 aprile 2017, n. 47, nonche’ i richiedenti

protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel

territorio nazionale a seguito di protocolli per la

realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o

programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che

prevedono l’individuazione dei beneficiari nei Paesi di

origine o di transito in collaborazione con l’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

1-ter. L’accoglienza dei titolari dei permessi di

soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con

le modalita’ previste dalla normativa nazionale e

internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con

particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza

nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a

Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge

27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di

protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza

domestica.

1-quater. I titolari di protezione internazionale e i

titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a),

a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi

di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di

destinazione individuata dal servizio centrale di cui al

comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione

decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente

articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni

di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della

Provincia di provenienza del beneficiario.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro

trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita’ per

la presentazione da parte degli enti locali delle domande

di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei

progetti finalizzati all’accoglienza dei soggetti di cui al

comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di

cui all’articolo 1-septies, il Ministro dell’interno, con

proprio decreto, provvede all’ammissione al finanziamento

dei progetti presentati dagli enti locali.

2-bis. Nell’ambito dei progetti di cui al comma 2,

sono previsti:

a) servizi di primo livello, cui accedono i

richiedenti protezione internazionale di cui al comma 1-bis

del presente articolo e all’articolo 9, comma 1-bis, del

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali si

comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza

materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e

psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la

somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di

orientamento legale e al territorio;

b) servizi di secondo livello, finalizzati

all’integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli

previsti al primo livello, l’orientamento al lavoro e la

formazione professionale, cui accedono le ulteriori

categorie di beneficiari, di cui al comma 1.

3.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema

di protezione dei soggetti di cui al comma 1, e di

facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei

servizi di accoglienza territoriali, il Ministero

dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei

comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di

informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e

supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di

accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e’

affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei

soggetti di cui al comma 1;

b) creare una banca dati degli interventi

realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo

e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli

interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali,

anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero

degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso

l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri

organismi, nazionali o internazionali, a carattere

umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio

centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo

di cui all’articolo 1-septies.»

«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i

servizi dell’asilo). – 1. Ai fini del finanziamento delle

attivita’ e degli interventi di cui all’articolo 1-sexies,

presso il Ministero dell’interno, e’ istituito il Fondo

nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui

dotazione e’ costituita da:

a) le risorse iscritte nell’unita’ previsionale di

base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi e rifugiati” – capitolo

2359 – dello stato di previsione del Ministero dell’interno

per l’anno 2002, gia’ destinate agli interventi di cui

all’articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di

euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i

rifugiati, ivi comprese quelle gia’ attribuite all’Italia

per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento

al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle

finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente

disposti da privati, enti o organizzazioni, anche

internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono

versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

– Si riporta il testo dell’articolo 21, comma 9, del

decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in

materia economica e fiscale, in favore degli enti

territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze

indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge

15 dicembre 2023, n. 191, pubblicato nella Gazz. Uff. 18

ottobre 2023, n. 244:

«Art. 21. (Misure in materia di immigrazione e

sicurezza e per la prosecuzione delle attivita’

emergenziali connesse alla crisi ucraina). – …omissis…

9. Al fine del proseguimento delle attivita’ connesse

allo stato di emergenza, relativo all’esigenza di

assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,

alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi

internazionale in atto, dichiarato con delibera del

Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e

successivamente prorogato da ultimo con delibera del

Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31

dicembre 2023, e’ autorizzata la spesa di 180 milioni di

euro per l’anno 2023 e di 274 milioni di euro per l’anno

2024.

…omissis…».

– Si riporta il testo dell’articolo 31, comma 1,

lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari

della crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 21

marzo 2022, n. 67:

«Art. 31. (Coordinamento delle attivita’ di

assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina). –

1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste

dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione

del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel

limite delle risorse previste al comma 4, e’ autorizzato,

nel rispetto del principio di accoglienza e di

programmazione degli ingressi, a:

…omissis…

c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro

per l’anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento

e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte

sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un

contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del

Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi

d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza

delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione

temporanea per un massimo di 100.000 unita’.

…omissis…».

Art. 10

Contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

all’attuazione del PNRR

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il

partenariato economico e sociale nell’attivita’ di monitoraggio e di

attuazione del PNRR, all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute

della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il

Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,».

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, nonche’ per

favorire il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del

lavoro alla piena ((attuazione)) del PNRR, alla legge 30 dicembre

1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8-bis, ((comma 1,)) le parole: «spettanti agli

esperti di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 2 della legge 30

dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;

b) all’articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici»

sono inserite le seguenti: «, nonche’ con enti ((del Terzo settore)),

istituti, fondazioni e societa’ di ricerche, in conformita’ e con le

modalita’ previste dalla normativa vigente in materia di ((contratti

pubblici,))».

3. Al fine di concorrere al potenziamento ((delle risorse umane e

tecnologiche destinate alla gestione dell’archivio nazionale dei

contratti e degli accordi collettivi di lavoro)) di cui all’articolo

17 della legge n. 936 del 1986:

a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell’economia e

del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, e’ incrementata di una ((unita’

dirigenziale)) di livello generale e di una unita’ dirigenziale di

livello non generale. In sede di prima applicazione e’ consentito il

conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle

percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, ((comunque)) nel limite massimo di una unita’;

b) in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione

vigente e in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro e’ autorizzato ad assumere con contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026,

nei limiti della dotazione organica vigente, una unita’ dirigenziale

di livello non generale, otto unita’ da inquadrare nel livello

iniziale dell’area dei funzionari e sette unita’ da inquadrare nel

livello iniziale dell’area degli assistenti. Le predette unita’ sono

reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di

vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure

di mobilita’ volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto

legislativo n. 165 del 2001;

c) all’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,

n. 157, dopo la lettera f-sexies) e’ aggiunta la seguente:

«f-septies) ((il Consiglio)) nazionale dell’economia e del

lavoro».

4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2

e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le

previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma

489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma

3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui

al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l’anno 2024 e ad euro

1.176.053 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede nei limiti

dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale

((dell’economia)) e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle

finanze ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del

1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini

di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per

l’anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall’anno 2025, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 3-bis, primo periodo,

dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,

n. 108 (per il titolo si veda nelle note alle premesse),

come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Cabina di regia). – 1. – 3. (omissis)

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita’

di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di

regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome, il Presidente

dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il

Presidente dell’Unione delle province d’Italia, il sindaco

di Roma capitale, nonche’ rappresentanti delle parti

sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore

bancario, finanziario e assicurativo, del sistema

dell’universita’ e della ricerca, della societa’ civile e

delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

individuati, sulla base della maggiore rappresentativita’,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13.

4. – 6-bis (omissis)».

– Si ripota il testo degli articoli 8-bis e 19, comma

3-bis, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), come

modificato dalla presente legge:

«Art. 8-bis (Indennita’ e rimborso delle spese dei

consiglieri del CNEL). – 1. Il regolamento di cui

all’articolo 20 disciplina le indennita’ e il rimborso

delle spese spettanti al presidente, ai vicepresidenti e ai

consiglieri.»

«Art. 19 (Acquisizioni istruttorie). – 1. – 2.

(omissis)

3. Il CNEL puo’ stipulare convenzioni con

amministrazioni statali, con enti pubblici, nonche’ con

enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e

societa’ di ricerche, in conformita’ e con le modalita’

previste dalla normativa vigente in materia di contratti

pubblici per il compimento delle indagini occorrenti ai

fini della documentazione dei problemi sottoposti all’esame

degli organi consiliari.».

– Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 30

dicembre 1986, n. 936 «Norme sul Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro»:

«Art. 17 (Archivio dei contratti e banca di dati). –

1. E’ istituito presso il CNEL l’archivio nazionale dei

contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il

quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di

rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro

stipula e dalla loro stesura.

2. Il deposito avviene a cura dei soggetti

stipulanti.

3. L’organizzazione dell’archivio nazionale dei

contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve

consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica

consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi

collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e

procedure stabiliti d’intesa con il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale e con il centro elettronico di

documentazione della Corte di cassazione, previa

consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

e dei datori di lavoro.

4. E’ istituita presso il CNEL una banca di dati sul

mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,

alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti

pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.

5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della

documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i

rapporti di cui all’art. 10, lettera c).

6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere,

del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni

interessati, quale base comune di riferimento a fini di

studio, decisionali ed operativi.»

– Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 19, del

comma 4 dell’articolo 35 e dell’articolo 30 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche):

«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). – 1. –

5. (omissis)

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono

essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il

limite del 10 per cento della dotazione organica dei

dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui

all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica

di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo

determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La

durata di tali incarichi, comunque, non puo’ eccedere, per

gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e

4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di

funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali

incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,

a persone di particolare e comprovata qualificazione

professionale, non rinvenibile nei ruoli

dell’Amministrazione, che abbiano svolto attivita’ in

organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende

pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un

quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano

conseguito una particolare specializzazione professionale,

culturale e scientifica desumibile dalla formazione

universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate

per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni

statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli

incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso

alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,

della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli

degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento

economico puo’ essere integrato da una indennita’

commisurata alla specifica qualificazione professionale,

tenendo conto della temporaneita’ del rapporto e delle

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze

professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento

dell’anzianita’ di servizio. La formazione universitaria

richiesta dal presente comma non puo’ essere inferiore al

possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del

diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento

didattico previgente al regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. – 12-bis. (omissis).»

«Art. 35 (Reclutamento del personale).- 1. – 3-ter.

(omissis)

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure

di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o

ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni

approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati

l’avvio delle procedure concorsuali e le relative

assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti

pubblici non economici.

4-bis. – 7. (omissis).»

«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra

amministrazioni diverse). -1. Le amministrazioni possono

ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio

diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio

presso altre amministrazioni, che facciano domanda di

trasferimento. E’ richiesto il previo assenso

dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si

tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili

dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno

di tre anni o qualora la mobilita’ determini una carenza di

organico superiore al 20 per cento nella qualifica

corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la

possibilita’ di differire, per motivate esigenze

organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad

un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza

di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le

disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si

applicano al personale delle aziende e degli enti del

servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un

numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a

100, per i quali e’ comunque richiesto il previo assenso

dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della

scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in

materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i

requisiti e le competenze professionali richieste,

pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo

pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati

i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio

diretto di personale di altre amministrazioni, con

indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale

e fino all’introduzione di nuove procedure per la

determinazione dei fabbisogni standard di personale delle

amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi

centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici

non economici nazionali non e’ richiesto l’assenso

dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il

trasferimento entro due mesi dalla richiesta

dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini

per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di

destinazione abbia una percentuale di posti vacanti

superiore all’amministrazione di appartenenza.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti

compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e’

stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero

di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale

e’ fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma

1 e’ da considerare all’esito della mobilita’ e riferita

alla dotazione organica dell’ente.

1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede

alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di

trasferimento e’ accolta, eventualmente avvalendosi, ove

sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali

di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione.

All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere

inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente

certificati dai servizi sociali del comune di residenza,

puo’ presentare domanda di trasferimento ad altra

amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da

quello di residenza, previa comunicazione

all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni

dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di

appartenenza dispone il trasferimento presso

l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano

posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica

professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di

cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di

mobilita’, le amministrazioni provvedono a pubblicare il

relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico

del reclutamento di cui all’articolo 35-ter. Il personale

interessato a partecipare alle predette procedure invia la

propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,

previa registrazione nel Portale corredata del proprio

curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, delle

autorita’ amministrative indipendenti e dei soggetti di cui

all’articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono

consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei

posti non coperti all’esito delle procedure di mobilita’ di

cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo

periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,

previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli

relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche’ a

quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque

denominati, istituiti da disposizioni legislative o

regolamentari che prevedono la partecipazione di personale

di amministrazioni diverse, nonche’ ai comandi presso le

sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di

comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui

all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere

trasferiti all’interno della stessa amministrazione o,

previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra

amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello

stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta

chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del

presente comma non si applica il terzo periodo del primo

comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del

Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa consultazione con le confederazioni

sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,

in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere

fissati criteri per realizzare i processi di cui al

presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra

amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire

l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle

amministrazioni che presentano carenze di organico. Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano ai

dipendenti con figli di eta’ inferiore a tre anni, che

hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui

all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, e successive modificazioni, con il consenso degli

stessi alla prestazione della propria attivita’ lavorativa

in un’altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia

necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma

2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono

integrare le procedure e i criteri generali per

l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli

gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti

collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi

1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1

e 2, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze, un fondo destinato al

miglioramento dell’allocazione del personale presso le

pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni

di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni

destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,

altresi’, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento

del trattamento economico spettante al personale trasferito

mediante versamento all’entrata dello Stato da parte

dell’amministrazione cedente e corrispondente

riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale

riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione

cedente. I criteri di utilizzo e le modalita’ di gestione

delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima

applicazione, nell’assegnazione delle risorse vengono

prioritariamente valutate le richieste finalizzate

all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che

presentino rilevanti carenze di personale e

conseguentemente alla piena applicazione della riforma

delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le

risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione

sino al momento di effettiva permanenza in servizio del

personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3,

pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6

milioni di euro per l’anno 2014 e a 9 milioni di euro a

decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3,

comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9

milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante

corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,

comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262

convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27

dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2015, il fondo

di cui al comma 2.3 puo’ essere rideterminato ai sensi

dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31

dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle

finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le

occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del

presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di

procedere all’espletamento di procedure concorsuali,

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,

devono attivare le procedure di mobilita’ di cui al comma

1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo

dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in

posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla

stessa area funzionale, che facciano domanda di

trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui

prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti

dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e

posizione economica corrispondente a quella posseduta

presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento

puo’ essere disposto anche se la vacanza sia presente in

area diversa da quella di inquadramento assicurando la

necessaria neutralita’ finanziaria.

2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,

limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e

al Ministero degli affari esteri, in ragione della

specifica professionalita’ richiesta ai propri dipendenti,

avviene previa valutazione comparativa dei titoli di

servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o

fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di

trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente

disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,

per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in

ragione della specifica professionalita’ richiesta ai

propri dipendenti puo’ procedere alla riserva di posti da

destinare al personale assunto con ordinanza per le

esigenze della Protezione civile e del servizio civile,

nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’articolo

3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e

all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.

311».

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito

dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di

destinazione, al dipendente trasferito per mobilita’ si

applica esclusivamente il trattamento giuridico ed

economico, compreso quello accessorio, previsto nei

contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa

amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate

esigenze organizzative, risultanti dai documenti di

programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare

in assegnazione temporanea, con le modalita’ previste dai

rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni

per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando

quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia,

nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali

norme e dal presente decreto.».

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 52 del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze

indifferibili), come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 (Attivita’ informatiche in favore di

organismi pubblici). – omissis)

2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al

comma 1, possono avvalersi della Societa’ di cui

all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133:

a). – f-sexies) (omissis)

f-septies) Consiglio nazionale dell’economia e del

lavoro.»

– Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della citata

legge 30 dicembre 1986, n. 936:

«Art. 2 (Composizione del Consiglio). – 1. Il

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e’ composto

da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e

da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale

e delle organizzazioni di volontariato in numero di

sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente

ripartizione:

a) dieci esperti, qualificati esponenti della

cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto

nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal

Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) quarantotto rappresentanti delle categorie

produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei

lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei

dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti

dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette

rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di

promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato,

dei quali, rispettivamente, tre designati dall’Osservatorio

nazionale dell’associazionismo e tre designati

dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L’assemblea elegge in unica votazione due

vicepresidenti.»

«Art. 5 (Presidente). – 1. Il presidente del CNEL e’

nominato al di fuori dei componenti di cui all’art. 2 con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione

del Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo’

essere confermato. Qualora la durata in carica del

Presidente non coincida con quella del Consiglio, di cui

all’articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il

completamento del programma di attivita’, il termine di

scadenza del mandato di cui al presente comma e’ prorogato

sino al termine della durata del Consiglio.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del

presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo

presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente piu’

anziano per elezione o, in casi di pari anzianita’

elettorale, dal piu’ anziano per eta’.».

– Per il testo del comma 9 dell’articolo 5 del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si veda

nei riferimenti normativi all’articolo 5.

– Per il testo del comma 489 dell’articolo1 della legge

27 dicembre 2013, n. 147, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 5.

– Per il testo del comma 3 dell’articolo 14 e

dell’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,

n. 26, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 5.

– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 21

della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936:

«Art. 21 (Stato di previsione della spesa e

rendiconti). – 1. L’assegnazione al CNEL per le spese del

suo funzionamento e’ iscritta in apposito capitolo dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. – 4. (omissis).»

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 6 del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa

sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le

autonomie locali):

«1. – 1-quater. (omissis)

2. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito, con una

dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro

per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011,

un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti

all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del

comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per

le finalita’ previste dall’articolo 5-bis, comma 1, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31

maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le finalita’

di cui al primo periodo si provvede con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al

Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, nonche’

alla Corte dei conti.»

Art. 11

Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi

del PNRR, come modificato in esito alla ((decisione)) del Consiglio

ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi

obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle

anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e’

di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ((da erogare

entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta)), ferme

restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche

disposizioni di legge.

2. La Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il

PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo

di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui

all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in

favore delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 4,

lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un’anticipazione

pari di norma al 30 per cento dell’importo assegnato all’intervento

e, comunque, nel limite della disponibilita’ di cassa esistente.

Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai

fini del riconoscimento dell’anticipazione di cui al primo periodo,

l’avvio dell’operativita’ dell’intervento ovvero l’avvio delle

procedure propedeutiche alla fase di operativita’.

3. Le amministrazioni titolari di interventi non piu’ finanziati a

valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla

decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, provvedono al

recupero delle somme eventualmente gia’ erogate a favore dei medesimi

interventi ((e al loro tempestivo versamento)) negli appositi conti

di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30

dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell’economia e delle

finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo’

autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante

compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali

individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di

assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all’articolo 1,

comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di

tesoreria e’ effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle

risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Riferimenti normativi

– Per il testo del comma 1037 dell’articolo 1 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 1.

– Si riporta il testo del comma 4, lettera l),

dell’articolo 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108:

«Art. 1 (Principi, finalita’ e definizioni). – 1. –

3. (omissis)

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

l) «amministrazioni centrali titolari di interventi

previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della

Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili

dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti

nel PNRR;

(omissis)».

– Per il testo del comma 1038 dell’articolo 1 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 1.

Art. 12

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento ((dei

contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non

piu’ finanziati con risorse del medesimo)) e in materia di

procedimenti amministrativi

1. Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi,

caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non piu’

finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in

applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre

2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui

bandi o avvisi risultino gia’ pubblicati alla data di entrata in

vigore del presente decreto, nonche’, laddove non sia prevista la

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in

cui, alla suddetta data, siano gia’ stati inviati gli inviti a

presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di

cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 aprile 2023, n. 41, nonche’ le specifiche disposizioni legislative

finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli

obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in

materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni

di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di

lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione

dei lavori e ai relativi contratti ((nonche’ alle procedure di

affidamento di servizi e forniture)).

2. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV al

decreto-legge n. 77 del 2021, non piu’ finanziati in tutto o in parte

a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del

Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al

medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del

2023, nonche’ le specifiche disposizioni legislative finalizzate a

semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti

dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per

quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti

temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le

procedure per le quali e’ stato formalizzato l’incarico di

progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche

in relazione agli interventi non piu’ finanziati in tutto o in parte

a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del

Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le

disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacita’

amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di

incarichi, nonche’ alle semplificazioni dei procedimenti

amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6

novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

nonche’ le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate

ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel

rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei

relativi limiti temporali.

4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo

degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni

titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalita’ del

sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30

dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati

dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,

procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando

l’utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

5. Per gli interventi non piu’ finanziati a valere sulle risorse

del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell’8

dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni ((per

l’incremento dei prezzi)) dei materiali a valere sul «Fondo per

l’avvio di opere indifferibili» di cui all’articolo 26, comma 7,

primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purche’ detti

interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a

carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle

indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei

medesimi interventi con le modalita’ e nei termini stabiliti dal

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi

prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con

l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla

ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed

all’aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure

previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 26,

comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell’articolo

1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.

120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono

sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»;

((b-bis) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:

«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le

amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure

mitigatrici che rendano possibile l’assenso, quantificando altresi’ i

relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai

principi di proporzionalita’, efficacia e sostenibilita’ finanziaria

dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza

deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla

conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia

urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio

culturale».))

7. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 76

del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se piu’

favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie ((da espletare

secondo)) le modalita’ di cui all’articolo 14-bis della legge 7

agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 29 luglio 2021, n.

108)), dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche’ dalle

specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e

agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti ((dal PNRR e))

dal PNC.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 46 del decreto legislativo 11

aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli

interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a

finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR,

le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del

decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano, con riferimento alle

procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo

VI della parte II del ((codice dei contratti pubblici, di cui al))

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla

data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora

gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano

gia’ beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR,

fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo

1999, n. 68, e dall’articolo 46 del ((codice delle pari opportunita’

tra uomo e donna, di cui al)) decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole

procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della

concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle

risorse del PNRR.

9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli

interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 4, lettera l), del

decreto-legge n. 77 ((del 2021 adottano)) i provvedimenti necessari

all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a

seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.

Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione

del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, si renda necessario

procedere all’aggiornamento di provvedimenti gia’ adottati,

relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla

tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo

procedono all’aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati

in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita’ di

adozione dei provvedimenti da aggiornare, ((ferme restando))

l’acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e

9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro

sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I

provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati,

senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2

del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello

Stato – Ispettorato Generale per il PNRR di cui all’articolo 6, comma

2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

10. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,

n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2024».

11. All’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente

alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».

12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in

materia di impresa artigiana). – 1. L’avvio, la variazione, la

sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita’ di

impresa artigiana di cui ((alle tabelle B.I e B.II allegate al

presente decreto)) non sono soggette a titoli abilitativi,

segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi

previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attivita’,

nonche’ gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e

quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa

artigiana si intende l’impresa di cui all’articolo 3 della legge n.

443 del 1985.

3. ((Le pubbliche amministrazioni)), nell’ambito delle rispettive

competenze, possono ricondurre le attivita’ non espressamente

elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro

specificita’ territoriali, a quelle corrispondenti, ((con

provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali))»;

b) all’articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni»

sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;

2) dopo il comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle

disposizioni di cui all’articolo 4-bis del presente decreto entro il

31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».

c) nell’allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II

di cui all’allegato 2 ((annesso al presente decreto.))

13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti

emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a

statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel

rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione

anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3.

14. All’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se

l’istanza di cui al secondo periodo e’ presentata almeno centoventi

giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel

provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere

efficace sino all’adozione, da parte dell’autorita’ competente, delle

determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro

quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al secondo

periodo, l’autorita’ competente verifica la completezza della

documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,

l’autorita’ competente richiede al soggetto istante la documentazione

integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio

non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato

l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero,

all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte

dell’autorita’ competente nel termine di quindici giorni dalla

presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti

ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ((e l’autorita’

competente procede all’archiviazione.))».

((14-bis. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003,

n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,

n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e’ inserito il seguente:

«4-bis.2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha l’efficacia

temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel

provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti

per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia

temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il

progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve

essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del

proponente, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente.

Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il

provvedimento con cui e’ disposta la proroga ai sensi del secondo

periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle

gia’ previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se

l’istanza di cui al secondo periodo e’ presentata almeno novanta

giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale

definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo

provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica

utilita’ e dell’eventuale apposizione del vincolo preordinato

all’esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace

sino all’adozione, da parte dell’autorita’ competente, delle

determinazioni relative alla concessione della proroga».

14-ter. All’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Per

tali attivita’, l’autorita’ competente puo’ avvalersi dell’ISPRA, nel

limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i

proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1. Con il

decreto di cui all’articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse

da riassegnare annualmente all’ISPRA per le attivita’ di monitoraggio

svolte ai sensi del precedente periodo. L’autorita’ competente puo’

altresi’ avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per

la protezione dell’ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.

132, dell’Istituto superiore di sanita’, per i profili concernenti la

sanita’ pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali

informano tempestivamente la stessa autorita’ competente degli esiti

della verifica».))

15. ((Fuori dei casi)) previsti dagli articoli 12 e 13 del

decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al

fine di assicurare il rispetto da parte delle citta’ metropolitane,

delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati

all’attuazione del PNRR ((e del PNC)) e assunti in qualita’ di

soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei,

il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro

competente in relazione all’intervento da realizzare, possono essere

((attribuiti)) ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci

metropolitani i poteri previsti dall’articolo 7-ter del decreto-legge

8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo

periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell’intervento,

le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n.

22 del 2020, nonche’ quelle di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura

di missione ZES di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19

settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita’ dei Commissari

straordinari di cui all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20

giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2017, n. 123, nonche’ per consentire la verifica da parte

della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi,

instaurati ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del

2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023

e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei

predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo

2024.

((16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi

previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento

4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, come

modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023,

per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del

medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali,

paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione

europea, l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e per la

realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e delle relative opere

di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si

intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di

presentazione dell’istanza medesima, non sia stato comunicato un

provvedimento di diniego da parte dell’ente proprietario della

strada. Resta salva la facolta’ dell’ente proprietario della strada

di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine

previsto dal primo periodo nonche’ di assumere determinazioni in via

di autotutela nei casi di cui all’articolo 21-octies della legge 7

agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata

in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha

facolta’ di comunicare all’amministrazione procedente, entro dieci

giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volonta’ di

avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

16-ter. All’articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,

dopo il comma 9-quater e’ inserito il seguente:

«9-quater. 1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete

elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per

la connessione di cabine primarie, per le quali e’ stata concessa

l’autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e

che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere

sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1

“Rafforzamento Smart Grid”, del PNRR, mediante denuncia di inizio

attivita’ ai sensi dell’articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti,

del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che

tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore

a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure,

qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura

ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore

a tre chilometri».

16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l’Agenzia

per l’Italia digitale e’ autorizzata a rilasciare la certificazione

delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo

26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo

31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai

soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformita’ delle medesime

piattaforme ai requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, del citato

codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.))

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129.

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune),

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio

2023, n. 47.

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti

per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

l’efficienza della giustizia), convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136.

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni

mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233, e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265.

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune),

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio

2023, n. 47.

– Per il testo del comma 1043 dell’articolo 1 della

legge 30 dicembre 2020, n. 17, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo del comma 7, primo periodo,

dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,

n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche

nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli

investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di

crisi ucraina):

«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti

pubblici di lavori). – 1. – 6-sexies (omissis)

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al

comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti

dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari

utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere

pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che

siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,

con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal

regolamento (UE) 2021/241, e’ istituito nello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il

«Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una

dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700

milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per

l’anno 2026. (omissis)

8. – 14. (omissis)»

– Per il testo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo del comma 7-bis dell’articolo 26

del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti

pubblici di lavori). – 1. – 7. (omissis)

7-bis. Con uno o piu’ decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto su proposta

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’

sostenibili, sono determinate le modalita’ di accesso al

Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione

finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti

criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione

delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle

Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o

titolari dei relativi programmi di investimento secondo

modalita’ telematiche e relativo corredo informativo;

b) ai fini dell’assegnazione delle risorse, i dati

necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono

verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso

sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato;

c) l’assegnazione delle risorse avviene sulla base

del cronoprogramma procedurale e finanziario degli

interventi, verificato ai sensi della lettera b) e

costituisce titolo per l’avvio delle procedure di

affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le

procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle

richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti

delle disponibilita’ di cassa; per le risorse destinate

agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati

in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia

gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla

successiva erogazione in favore delle Amministrazioni

aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) determinazione delle modalita’ di restituzione

delle economie derivanti dai ribassi d’asta non utilizzate

al completamento degli interventi ovvero dall’applicazione

delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo

29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Le eventuali risorse del Fondo gia’ trasferite alle

stazioni appaltanti devono essere versate all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l’integrale soddisfacimento delle

richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione

della possibilita’ di far fronte alle maggiori esigenze dei

Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

7-ter. – 14. (omissis).»

– Si riporta il testo del comma 377 dell’articolo 1

della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e

bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

«1. – 376 (omissis)

377. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalita’ e il termine semestrale di

presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica

gia’ in uso presso il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di

cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle

istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da

parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli

interventi o titolari dei relativi programmi di

investimento, stabilendo un termine per la convalida delle

medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui

alla lettera a);

c) le informazioni del quadro economico di ciascun

intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla

base del livello progettuale definito al momento della

presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte

delle amministrazioni statali finanziatrici degli

interventi o titolari dei relativi programmi di

investimento nonche’ di riscontro delle istanze circa la

sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie

semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;

f) le modalita’ di trasferimento delle risorse del

Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite

dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle

amministrazioni, nei limiti delle disponibilita’ di cassa;

per le risorse destinate agli interventi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono

effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation

EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che

provvede alla successiva erogazione in favore delle

amministrazioni aventi diritto, con le procedure del

medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;

g) le modalita’ di utilizzo delle eventuali

economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle

risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una

variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

378. – 903. (omissis).».

– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 13 del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12 (Misure

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale),

come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (Accelerazione del procedimento in

conferenza di servizi). – 1. Fino al 31 dicembre 2024, in

tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di

servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della

legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti

adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui

all’articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti

modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le

determinazioni di competenza entro il termine perentorio di

trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla

tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni

culturali o alla tutela della salute il suddetto termine e’

fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori

termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione

europea;

b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis,

comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro

quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per

il rilascio delle determinazioni di competenza delle

singole amministrazioni, con le modalita’ di cui

all’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990,

una riunione telematica di tutte le amministrazioni

coinvolte nella quale prende atto delle rispettive

posizioni e procede senza ritardo alla stesura della

determinazione motivata conclusiva della conferenza di

servizi verso la quale puo’ essere proposta opposizione

dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies,

della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi

indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso

senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano

partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non

abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni

che non costituiscono oggetto della conferenza.

(omissis).».

– Si riporta il testo dell’articolo 14-bis della legge

7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi):

«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). – 1. La

conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si

svolge in forma semplificata e in modalita’ asincrona,

salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni

avvengono secondo le modalita’ previste dall’articolo 47

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza e’ indetta dall’amministrazione

procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del

procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se

il procedimento e’ ad iniziativa di parte. A tal fine

l’amministrazione procedente comunica alle altre

amministrazioni interessate:

a) l’oggetto della determinazione da assumere,

l’istanza e la relativa documentazione ovvero le

credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai

documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici

giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono

richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, integrazioni

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o

qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso

dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili

presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a

quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative

alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando

l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione

del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi

sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla

tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di

legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano

un termine diverso, il suddetto termine e’ fissato in

novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalita’

sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci

giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),

fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di

conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le

amministrazioni coinvolte rendono le proprie

determinazioni, relative alla decisione oggetto della

conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,

sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,

ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai

fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni

eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del

superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e

analitico e specificano se sono relative a un vincolo

derivante da una disposizione normativa o da un atto

amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte

per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del

diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della

determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera

c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei

requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso

senza condizioni. Restano ferme le responsabilita’

dell’amministrazione, nonche’ quelle dei singoli dipendenti

nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso,

ancorche’ implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera

c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque

giorni lavorativi, la determinazione motivata di

conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di

cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito

esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche

implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le

altre amministrazioni interessate, che le condizioni e

prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni

ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano

essere accolte senza necessita’ di apportare modifiche

sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Qualora abbia acquisito uno o piu’ atti di dissenso che non

ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta,

entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione

negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto

della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la

suddetta determinazione produce gli effetti della

comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione

procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte

le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al

suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’

data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione

della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5,

l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame

contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data

fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della

conferenza in modalita’ sincrona, ai sensi dell’articolo

14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare

complessita’ della determinazione da assumere,

l’amministrazione procedente puo’ comunque procedere

direttamente in forma simultanea e in modalita’ sincrona,

ai sensi dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la

conferenza comunicando alle altre amministrazioni le

informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e

convocando la riunione entro i successivi quarantacinque

giorni. L’amministrazione procedente puo’ altresi’

procedere in forma simultanea e in modalita’ sincrona su

richiesta motivata delle altre amministrazioni o del

privato interessato avanzata entro il termine perentorio di

cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e’

convocata nei successivi quarantacinque giorni.»

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129.

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune),

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio

2023, n. 47.

– Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei

disabili):

«Art. 17 (Obbligo di certificazione). – 1. Le

imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a

bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti

convenzionali o di concessione con pubbliche

amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente

alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che

attesti di essere in regola con le norme che disciplinano

il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione.».

– Si riporta il testo dell’articolo 46 del decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari

opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6

della legge 28 novembre 2005, n. 246):

«Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale). –

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre

cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto

ogni due anni sulla situazione del personale maschile e

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo

stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di

qualifica, di altri fenomeni di mobilita’, dell’intervento

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano

fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria,

redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalita’

previste dal presente articolo.

2. Il rapporto di cui al comma 1 e’ redatto in

modalita’ esclusivamente telematica, attraverso la

compilazione di un modello pubblicato nel sito internet

istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali

aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di

parita’, che accedono attraverso un identificativo univoco

ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende

aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano

i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o

al consigliere nazionale di parita’, al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le

pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei

ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. L’accesso

attraverso l’identificativo univoco ai dati contenuti nei

rapporti e’ consentito altresi’ alle consigliere e ai

consiglieri di parita’ delle citta’ metropolitane e degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,

con riferimento alle aziende aventi sede legale nei

territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro

e delle politiche sociali pubblica, in un’apposita sezione

del proprio sito internet istituzionale, l’elenco delle

aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di

quelle che non lo hanno trasmesso.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, di

concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita’,

definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al

comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto,

che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori

occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero

dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di

gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e

maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno, le

differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di

ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione

svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con

riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei

contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche’

l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle

componenti accessorie del salario, delle indennita’, anche

collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio

in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano

stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I

dati di cui alla presente lettera non devono indicare

l’identita’ del lavoratore, del quale deve essere

specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre

specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi’

essere raggruppati per aree omogenee;

b) l’obbligo di inserire nel rapporto informazioni

e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui

processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per

l’accesso alla qualificazione professionale e alla

formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi

disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di

vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a

garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e

sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalita’ di accesso al rapporto da parte dei

dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda

interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali,

al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del

presente decreto.

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce

altresi’ le modalita’ di trasmissione alla consigliera o al

consigliere nazionale di parita’, entro il 31 dicembre di

ogni anno, dell’elenco, redatto su base regionale, delle

aziende tenute all’obbligo di cui al comma 1, nonche’ le

modalita’ di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri

di parita’ regionali, delle citta’ metropolitane e degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,

degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31

dicembre di ogni anno.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui

al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione

regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di

cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro

sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le

sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente

della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora

l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e’

disposta la sospensione per un anno dei benefici

contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

4-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro,

nell’ambito delle sue attivita’, verifica la veridicita’

dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto

mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa

pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.».

– Si riporta il testo dell’articolo 47 e del comma 4

dell’articolo 50 del citato decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108:

«Art. 47 (Pari opportunita’ e inclusione lavorativa

nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC). – 1. Per

perseguire le finalita’ relative alle pari opportunita’,

generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione

lavorativa delle persone disabili, in relazione alle

procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,

in tutto o in parte, con le risorse previste dal

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

febbraio 2021, nonche’ dal PNC, si applicano le

disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del

rapporto sulla situazione del personale, ai sensi

dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198, producono, a pena di esclusione, al momento della

presentazione della domanda di partecipazione o

dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con

attestazione della sua conformita’ a quello trasmesso alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parita’ ai sensi del secondo comma

del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei

termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con

attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parita’.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli

indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o

superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla

conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla

stazione appaltante una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna

delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,

della formazione, della promozione professionale, dei

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilita’, dell’intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo

periodo e’ trasmessa alle rappresentanze sindacali

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parita’.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3

sono, altresi’, tenuti a consegnare, nel termine previsto

dal medesimo comma, alla stazione appaltante la

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo

1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione

delle offerte. La relazione di cui al presente comma e’

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di

gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole

dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come

ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri

orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile,

l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita’

di genere e l’assunzione di giovani, con eta’ inferiore a

trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e’

determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di

libera concorrenza, proporzionalita’ e non discriminazione,

nonche’ dell’oggetto del contratto, della tipologia e della

natura del singolo progetto in relazione ai profili

occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea,

degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di

occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione

delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei

corrispondenti valori medi nonche’ dei corrispondenti

indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i

progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, e’

requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al

momento della presentazione dell’offerta stessa, agli

obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e

l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di

aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30

per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del

contratto o per la realizzazione di attivita’ ad esso

connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia

all’occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere

l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o

al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del

termine di presentazione delle offerte, non risulti

destinatario di accertamenti relativi ad atti o

comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4

del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,

dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.

216, dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67,

degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11

aprile 2006, n. 198, ovvero dell’articolo 54 del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici

strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita

e di lavoro per i propri dipendenti, nonche’ modalita’

innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima

percentuale prevista come requisito di partecipazione,

persone disabili, giovani, con eta’ inferiore a trentasei

anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attivita’ ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i

principi della parita’ di genere e adottato specifiche

misure per promuovere le pari opportunita’ generazionali e

di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e

donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel

conferimento di incarichi apicali;

d-bis) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli

obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per

ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata

del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di

carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del

decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di

penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi

di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4,

commisurate alla gravita’ della violazione e proporzionali

rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del

contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto

dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione

dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresi’,

l’impossibilita’ per l’operatore economico di partecipare,

in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per

un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di

affidamento afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al

comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere

l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli

inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o

stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica

motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia

o la natura del progetto o altri elementi puntualmente

indicati ne rendano l’inserimento impossibile o

contrastante con obiettivi di universalita’ e socialita’,

di efficienza, di economicita’ e di qualita’ del servizio

nonche’ di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei

Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita’ delegati per

le pari opportunita’ e della famiglia e per le politiche

giovanili e il servizio civile universale, di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’

sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro per le disabilita’, da adottarsi

entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente

decreto, sono definiti le modalita’ e i criteri applicativi

delle misure previste dal presente articolo, indicate

misure premiali e predisposti modelli di clausole da

inserire nei bandi di gara differenziati per settore,

tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3

e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella

sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi

dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri

ovvero ai Ministri o alle autorita’ delegati per le pari

opportunita’ e della famiglia e per le politiche giovanili

e il servizio civile universale.»

«Art. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione

dei contratti pubblici PNRR e PNC). – 1. – 3. (omissis)

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o

nell’avviso di indizione della gara, che, qualora

l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al

termine ivi indicato, e’ riconosciuto, a seguito

dell’approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformita’, un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per

il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme

indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce

imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili,

sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle

obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del

decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il

ritardato adempimento possono essere calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille

dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in

relazione all’entita’ delle conseguenze legate al ritardo,

e non possono comunque superare, complessivamente, il 20

per cento di detto ammontare netto contrattuale.».

– Il capo I del titolo VI della parte II del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti

pubblici) reca: «Appalti nei settori speciali».

– Il libro III del decreto legislativo 31 marzo 2023,

n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante

delega al Governo in materia di contratti pubblici) reca:

«Dell’appalto nei settori speciali”».

– Per il testo del comma 4, lettera l), dell’articolo 1

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si veda

nei riferimenti normativi all’articolo 11.

– Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 9 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’

ed autonomie locali):

«Art. 2 (Compiti). – 1. Al fine di garantire la

partecipazione delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di

interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la

Conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi

dell’articolo 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all’articolo

4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato

interministeriale per la programmazione economica, promuove

il coordinamento della programmazione statale e regionale

ed il raccordo di quest’ultima con l’attivita’ degli enti o

soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi

di pubblico interesse aventi rilevanza nell’ambito

territoriale delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti

delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra

il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano secondo le modalita’ di cui all’articolo 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e

dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi

previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle

risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e

alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini

di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa

attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri

organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,

anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di

pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i

responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita’ o

prestano servizi strumentali all’esercizio di funzioni

concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di

Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per

l’utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici

statali e regionali.

2. Ferma la necessita’ dell’assenso del Governo,

l’assenso delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano per l’adozione degli atti di cui alle lettere

f), g) ed i) del comma 1 e’ espresso, quando non e’

raggiunta l’unanimita’, dalla maggioranza dei presidenti

delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da

assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola

seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni e’ obbligatoriamente

sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di

decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle

materie di competenza delle regioni o delle province

autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro

venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti

attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in

mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in

ordine alle procedure di approvazione delle norme di

attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza e’ sentita su ogni oggetto di

interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei

Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche

su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni

e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri

dichiara che ragioni di urgenza non consentono la

consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e’

consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei

suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di

legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di

decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni

parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti gia’

adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni

puo’ chiedere che il Governo lo valuti ai fini

dell’eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi

conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli

atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai

quali si e’ pronunciata.

8. Con le modalita’ di cui al comma 2 la Conferenza

Stato-regioni delibera, altresi’:

a) gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei

percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le

misure da adottare in caso di mancato rispetto dei

protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del

sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza

giustificato motivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 28,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di

sperimentazione gestionali individuati, ai sensi

dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a

composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi

dell’articolo 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla

proposta, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della

sanita’ di nomina del direttore dell’Agenzia per i servizi

sanitari regionali.»

«Art. 3 (Intese). – 1. Le disposizioni del presente

articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la

legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza

Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l’espressione

dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla

legge non e’ raggiunta entro trenta giorni dalla prima

seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto e’

posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri

provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei

Ministri puo’ provvedere senza l’osservanza delle

disposizioni del presente articolo. I provvedimenti

adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza

Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio

dei Ministri e’ tenuto ad esaminare le osservazioni della

Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni

successive.»

«Art. 9 (Funzioni). – 1. La Conferenza unificata

assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed

accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in

relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune

alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita’

montane.

2. La Conferenza unificata e’ comunque competente in

tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita’

montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza

Stato-citta’ ed autonomie locali debbano esprimersi su un

medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni

di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e

finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati

in base all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,

province, comuni e comunita’ montane. Nel caso di mancata

intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo,

regioni, province, comuni e comunita’ montane, al fine di

coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e

svolgere in collaborazione attivita’ di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti

delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai

presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di

Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti

dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra

Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane nei

casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di

protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e

locali secondo le modalita’ di cui all’articolo 6;

f) e’ consultata sulle linee generali delle

politiche del personale pubblico e sui processi di

riorganizzazione e mobilita’ del personale connessi al

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli

enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l’attivita’

dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’

sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta

delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di

preminente interesse comune delle regioni, delle province,

dei comuni e delle comunita’ montane.

4. Ferma restando la necessita’ dell’assenso del

Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza

della Conferenza unificata, l’assenso delle regioni, delle

province, dei comuni e delle comunita’ montane e’ assunto

con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle

autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza

Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie

locali. L’assenso e’ espresso di regola all’unanimita’ dei

membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia

raggiunta l’assenso e’ espresso dalla maggioranza dei

rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha

compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le

autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle

problematiche connesse agli indirizzi di politica generale

che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di

province e comuni e comunita’ montane.

6. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, in

particolare, e’ sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al

funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti

relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle

risorse umane e strumentali, nonche’ delle iniziative

legislative e degli atti generali di governo a cio’

attinenti;

b) dei problemi relativi alle attivita’ di gestione

ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di

cui al presente comma che venga sottoposto, anche su

richiesta del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM,

al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha

inoltre il compito di favorire:

a) l’informazione e le iniziative per il

miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di

programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre

1992, n. 498;

c) le attivita’ relative alla organizzazione di

manifestazioni che coinvolgono piu’ comuni o province da

celebrare in ambito nazionale.».

Per il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 2.

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 6 del

citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). –

(omissis)

2. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze

– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e’

istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale

generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con

compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, sulla

gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche’

di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi

degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,

conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di

comunicazione e di pubblicita’. L’Ispettorato e’ inoltre

responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next

Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,

nonche’ della gestione del sistema di monitoraggio

sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del

PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

nel PNRR di cui all’articolo 8, nonche’ alle

amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione

degli interventi del PNRR di cui all’articolo 9.

L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello

dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri

compiti, puo’ avvalersi del supporto di societa’

partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9. Per

gli interventi di titolarita’ del Ministero dell’economia e

delle finanze, l’Ispettorato svolge, in raccordo con le

altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro

competenze, le funzioni previste dall’articolo 8, commi 1,

2, secondo periodo, 3 e 4. L’Ispettorato assicura il

supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attivita’

attribuite all’Autorita’ politica delegata in materia di

Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche

raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il

coordinamento delle attivita’ necessarie alle finalita’ di

cui al presente comma, e’ istituita presso il Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato una posizione di

funzione dirigenziale di livello non generale di

consulenza, studio e ricerca.

2-bis. – 3. (omissis).»

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 17 del

citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 (Disposizioni in materia di investimenti). –

(omissis)

2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del

Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e

supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese

forniscono per l’esecuzione di appalti pubblici e

l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della

normativa vigente, la societa’ SACE S.p.A., con riferimento

alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre

2024, a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 64 del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai

sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, puo’ ricorrere, operando secondo

adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di

mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e

contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i

livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere

sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui

all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, e sul Fondo di cui all’articolo 6, comma 9-quater, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi

restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi

della vigente normativa di riferimento.

3. – 6. (omissis).»

– Si riporta il testo del comma 65 dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come

modificato dalla presente legge:

«1. – 64. (omissis)

65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la

coesione territoriale, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle

infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e con il

Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sono

disciplinate le procedure di istituzione delle Zone

logistiche semplificate, le modalita’ di funzionamento e di

organizzazione, nonche’ sono definite le condizioni per

l’applicazione delle misure di semplificazione previste

dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla

data di entrata in vigore del predetto decreto, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative

alla procedura di istituzione delle Zone economiche

speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 3,

del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella

formulazione vigente alla data di entrata in vigore della

legge 29 giugno 2022, n. 79.

65-bis. – 1181. (omissis).»

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 6 del

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,

segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA),

silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei

regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e

procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto

2015, n. 124), come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Disposizioni finali). – (omissis)

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle

disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente

decreto entro il 30 giugno 2017

(omissis).»

– La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24

ottobre 2001, n. 248.

– Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 25 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia

ambientale):

«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e

provvedimento di VIA). – 1. – 4. (omissis)

5. Il provvedimento di VIA e’ immediatamente

pubblicato sul sito web dell’autorita’ competente e ha

l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque

anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei

tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei

procedimenti autorizzatori necessari, nonche’

dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita

nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa

l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA

senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento

di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,

su istanza del proponente corredata di una relazione

esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri

in merito al contesto ambientale di riferimento e alle

eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di

specifica proroga da parte dell’autorita’ competente. Fatto

salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di

riferimento, il provvedimento con cui e’ disposta la

proroga ai sensi del secondo periodo non contiene

prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia’

previste nel provvedimento di VIA originario. Se l’istanza

di cui al secondo periodo e’ presentata almeno centoventi

giorni prima della scadenza del termine di efficacia

definito nel provvedimento di VIA, il medesimo

provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione,

da parte dell’autorita’ competente, delle determinazioni

relative alla concessione della proroga. Entro quindici

giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al secondo

periodo, l’autorita’ competente verifica la completezza

della documentazione. Qualora la documentazione risulti

incompleta, l’autorita’ competente richiede al soggetto

istante la documentazione integrativa, assegnando per la

presentazione un termine perentorio non superiore a trenta

giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non

depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di

una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’

competente nel termine di quindici giorni dalla

presentazione delle integrazioni richieste, la

documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si

intende ritirata ed e’ fatto obbligo all’autorita’

competente di procedere all’archiviazione.

6. – 7. (omissis).».

– Si riporta il testo dell’articolo 28, comma 2, del

citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in

materia ambientale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 28. (Monitoraggio). – 1. Il proponente e’

tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute

nel provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA o

nel provvedimento di VIA.

2. L’autorita’ competente, in collaborazione con il

Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del

turismo per i profili di competenza, verifica

l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma

1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti

ambientali significativi e negativi imprevisti e di

adottare le opportune misure correttive. Per tali

attivita’, l’autorita’ competente puo’ avvalersi

dell’ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui,

cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui

all’articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui

all’articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da

riassegnare annualmente all’ISPRA per le attivita’ di

monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo.

L’autorita’ competente puo’ altresi’ avvalersi degli altri

enti del Sistema nazionale a rete per la protezione

dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,

dell’Istituto superiore di sanita’, per i profili

concernenti la sanita’ pubblica, ovvero di altri soggetti

pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa

autorita’ competente degli esiti della verifica. Per il

supporto alle medesime attivita’, nel caso di progetti di

competenza statale particolarmente rilevanti per natura,

complessita’, ubicazione e dimensioni delle opere o degli

interventi, l’autorita’ competente puo’ istituire, sentito

il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo,

appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la

trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti

le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le

modalita’ definite da uno o piu’ decreti del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

adottati sulla base dei seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell’Osservatorio da

parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti

individuati nel decreto di Valutazione di Impatto

Ambientale;

b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del

Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei

all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa

competenza e professionalita’ per l’esercizio delle

funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabilita’,

incompatibilita’ e conflitto di interessi;

d) temporaneita’ dell’incarico, non superiore a

quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con

incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del

proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei

componenti dell’Osservatorio.

All’esito positivo della verifica l’autorita’

competente attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando sul

proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici

giorni dal ricevimento dell’esito della verifica.

…omissis…»

– Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 12 (Poteri sostitutivi). – 1. Nei casi di

mancato rispetto da parte delle regioni, delle province

autonome di Trento e di Bolzano, delle citta’

metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti

territoriali sociali di cui all’articolo 8, comma 3,

lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli

obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e

assunti in qualita’ di soggetti attuatori, consistenti

anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti

necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel

ritardo, nell’inerzia o nella difformita’ nell’esecuzione

dei progetti o degli interventi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il

conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,

su proposta della Cabina di regia o del Ministro

competente, assegna al soggetto attuatore interessato un

termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In

caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito

il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le

cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua

l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in

alternativa nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare

tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di

provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi,

anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre

amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove

necessario, il coordinamento operativo tra le varie

amministrazioni, enti o organi coinvolti.

2. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi

di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per

gli affari regionali e le autonomie puo’ promuovere le

opportune iniziative di impulso e coordinamento nei

riguardi di regioni, province autonome di Trento e di

Bolzano, citta’ metropolitane, province e comuni, anche in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

nonche’ di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo,

l’inerzia o la difformita’ di cui al comma 1 sia

ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,

dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle

citta’ metropolitane, dalle province o dai comuni,

all’assegnazione del termine non superiore a quindici

giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con

le stesse modalita’ previste dal secondo periodo del comma

1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso

Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta

di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque

ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi

compresi le regioni, le province autonome di Trento e di

Bolzano, le citta’ metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i

provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui

situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei

progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti

superabili con celerita’, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il

Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le

modalita’ previste dal comma 1.

5. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio

individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei

commi precedenti, ove strettamente indispensabile per

garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,

provvedono all’adozione dei relativi atti mediante

ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla

Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga

ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,

fatto salvo il rispetto dei principi generali

dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione

europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione

regionale, l’ordinanza e’ adottata, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da

adottarsi ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi

la legislazione in materia di tutela della salute, della

sicurezza e della incolumita’ pubblica, dell’ambiente e del

patrimonio culturale, l’ordinanza e’ adottata previa

autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio

dei ministri non abbia gia’ autorizzato detta deroga con la

delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.

Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio

dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo

edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di

cui al primo periodo del presente comma, nonche’ le

disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, terzo

periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,

n. 55.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5

si applicano anche qualora il ritardo o l’inerzia riguardi

una pluralita’ di interventi ovvero l’attuazione di un

intero programma di interventi.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e

obbligatorio discendente dall’adozione di atti,

provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti

individuati o nominati per l’esercizio dei poteri

sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le

obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le

risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i

soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari

di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei

relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita’

applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli

eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a

carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, e’ aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono

essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza

delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e’ disposta

con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede

altresi’ alla nomina del commissario e agli ulteriori

adempimenti previsti dal comma 1.»

«Art. 13 (Superamento del dissenso). – 1. In caso di

dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente

proveniente da un organo statale che, secondo la

legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o

in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel

PNRR, l’Autorita’ politica delegata in materia di PNRR

ovvero il Ministro competente, anche su impulso della

Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri ovvero dell’Ispettorato generale

per il PNRR di cui all’articolo 6, ove un meccanismo di

superamento del dissenso non sia gia’ previsto dalle

vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio

dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di

sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei

ministri per le conseguenti determinazioni.

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto

equivalente provenga da un organo della regione, o della

provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente

locale, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche

su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un

meccanismo di superamento del dissenso non sia gia’

previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente

del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni,

di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da

assumere, che devono essere definite entro il termine di

quindici giorni dalla data di convocazione della

Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni

condivise che consentano la sollecita realizzazione

dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,

ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le

opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri

sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,

secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle

disposizioni vigenti in materia.».

– Si riporta il testo dell’articolo 7-ter del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di

Stato, nonche’ in materia di procedure concorsuali e di

abilitazione e per la continuita’ della gestione

accademica):

«Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di

riqualificazione dell’edilizia scolastica). – 1. Al fine di

garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia

scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19,

fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle

province e delle citta’ metropolitane operano, nel rispetto

dei principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione

europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4,

commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,

n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33,

comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la

ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle

soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo

decreto legislativo, che e’ stabilito in dieci giorni dalla

data di trasmissione del bando di gara.

1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita’

connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia

scolastica di cui al comma 1, nonche’ per tutti gli

interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti

fra i progetti PNRR di titolarita’ del Ministero

dell’istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti

delle province e delle citta’ metropolitane possono

avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o

territoriale interessata, di altre amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, nonche’ di societa’ da esse

controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei

quadri economici degli interventi da realizzare o

completare in misura non superiore al 3 per cento del

relativo quadro economico.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono

sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga

documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le

espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli

interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti

delle province e delle citta’ metropolitane, con proprio

decreto, provvedono alla redazione dello stato di

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei

suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti

della regione o degli enti territoriali interessati,

prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto

vale come atto impositivo del vincolo preordinato

all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilita’,

indifferibilita’ ed urgenza dell’intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle

citta’ metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul

rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le

conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un

proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra

le amministrazioni interessate anche soggetti privati,

qualora ne ravvisino la necessita’;

d) promuovono l’attivazione degli strumenti

necessari per il reperimento delle risorse.».

– Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell’articolo 24,

del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41:

«Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli

interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti

locali). – 1. – 2. (omissis)

3. Al fine di accelerare l’attuazione degli

interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori

degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai

soggetti attuatori, le centrali di committenza e i

contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni

di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020,

come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all’affidamento

diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di

ingegneria e architettura e l’attivita’ di progettazione,

di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,

l’affidamento diretto puo’ essere effettuato, anche senza

consultazione di piu’ operatori economici, fermi restando

il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti

in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe

a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti

dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi

istituiti o messi a disposizione dalla centrale di

committenza, comunque nel rispetto del principio di

rotazione.

(omissis)

4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3 e

limitatamente agli interventi di edilizia scolastica

rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,

previste dall’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del

2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e

stipulati da parte della societa’ Invitalia S.p.A. ai sensi

dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l’affidamento

congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

5. – 6-bis. (omissis).»

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 10 del

citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:

«Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). –

(omissis)

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’

istituita, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze

del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche

di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata

«Struttura di missione ZES», alla quale e’ preposto un

coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in

quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La

Struttura di missione e’ rinnovabile fino al 31 dicembre

2034.

3. – 12. (omissis).».

– Si riporta il testo del comma 6-bis dell’articolo 4 e

dell’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,

n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel

Mezzogiorno):

«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali –

ZES). – 1. – 6. (omissis)

6-bis. Il Commissario e’ nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta

del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,

d’intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel

caso di mancato perfezionamento dell’intesa nel termine di

sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il

Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la

questione al Consiglio dei ministri che provvede con

deliberazione motivata. Nel decreto e’ stabilita la misura

del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma

6, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13 del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I

Commissari nominati prima della data di entrata in vigore

della presente disposizione cessano, ove non confermati,

entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario

e’ dotato, per l’arco temporale di cui al comma 7-quater,

di una struttura di supporto composta da un contingente

massimo di personale di 10 unita’, di cui 2 di livello

dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e

8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso

delle competenze e dei requisiti di professionalita’

stabiliti dal Commissario per l’espletamento delle proprie

funzioni, con esclusione del personale docente, educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni

scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e’

individuato mediante apposite procedure di interpello da

esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del

personale appartenente alle categorie A e B della

Presidenza del Consiglio dei ministri o delle

corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle

altre pubbliche amministrazioni o delle autorita’

amministrative indipendenti. Il predetto personale e’

collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori

ruolo ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento fuori

ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione

organica dell’amministrazione di provenienza e’ reso

indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di

vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di

personale si provvede nell’ambito e nei limiti delle

risorse di cui al comma 7-quater.

7. – 8. (omissis).”

«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni).- 1. Le

nuove imprese e quelle gia’ esistenti, che avviano un

programma di attivita’ economiche imprenditoriali o di

investimenti di natura incrementale nella ZES unica,

possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) l’attivita’ economica nella ZES unica e’ libera,

nel rispetto delle norme nazionali ed europee

sull’esercizio dell’attivita’ d’impresa. Al fine di

semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione

e lo svolgimento dell’attivita’ economica nella ZES unica

sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla

normativa vigente, procedure semplificate e regimi

procedimentali speciali applicabili. Per la celere

definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti

di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della

legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto

ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e

autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo

2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale

(AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in

materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio

1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;

a-bis);

a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui

all’articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale

presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova

attivita’ soggetta all’autorizzazione unica di cui

all’articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo

sportello unico e’ reso disponibile anche in lingua inglese

e opera secondo i migliori standard tecnologici, con

carattere di interoperabilita’ rispetto ai sistemi e alle

piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti

nell’istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario

rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet

istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, la data a partire dalla

quale lo sportello e’ reso disponibile. Nelle more della

piena operativita’ dello sportello unico digitale, le

domande di autorizzazione unica sono presentate allo

sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP)

territorialmente competente di cui all’articolo 38 comma 3

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le

trasmette al Commissario con le modalita’ determinate

mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;

a-quater) – a-sexies);

a-septies) al fine di incentivare il recupero delle

potenzialita’ nell’Area portuale di Taranto e sostenere

l’occupazione, e’ istituita la Zona franca doganale

interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la

cui perimetrazione e’ definita dall’Autorita’ di sistema

portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del

direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste

nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui

all’articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal

soggetto per l’amministrazione, ai sensi della legge 28

gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e

integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle

norme vigenti in materia di sicurezza, nonche’ delle

disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste

dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169.

1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il

rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,

pareri, concessioni, accertamenti di conformita’ alle

prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed

edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque

denominati, degli enti locali, regionali, delle

amministrazioni centrali nonche’ di tutti gli altri

competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.

Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono

resi in senso favorevole.

2. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone

economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo

denominato «contratto di sviluppo», di cui all’articolo 43

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’

stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a

valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione

programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e

100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le

predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,

nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione,

programmazione 2021-2027, di competenza del predetto

Ministero, con specifica destinazione al finanziamento

addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES

unica. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con

il Dipartimento per le politiche di coesione della

Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con

apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi

operativi per la gestione degli interventi, nonche’ le

modalita’ di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli

interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La

valutazione delle singole iniziative segue criteri di

massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo

quanto gia’ previsto dai decreti di cui all’articolo 3,

comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98.

2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di

urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese

beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli

investimenti ammessi al credito d’imposta di cui al comma

2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta

giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte

delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita’.

In caso di ritardo si applica l’articolo 2-bis della legge

7 agosto 1990, n. 241.

3. – 5.

6. L’Agenzia per la coesione territoriale assicura,

con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli

interventi e degli incentivi concessi, riferendo al

Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro

delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,

sull’andamento delle attivita’ e sull’efficacia delle

misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano

di monitoraggio concordato con il soggetto per

l’amministrazione di cui all’articolo 4, comma 6, sulla

base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e

procedurale definiti con il decreto di cui all’articolo 4,

comma 3. L’Agenzia per la coesione affida i servizi

tecnologici per la realizzazione dello sportello unico

digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura

di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante

convenzione, di piattaforme gia’ in uso ad altri enti o

amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5

milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance

2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata

al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e

Capacita’ amministrativa di cui alla Decisione della

Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.».

– Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del citato

decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:

«Art. 14 (Procedimento unico). – 1. Fatto salvo

quanto previsto dalle norme vigenti in materia di

autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in

materia di opere ed altre attivita’ ricadenti nella

competenza territoriale degli aeroporti e in materia di

investimenti di rilevanza strategica come definiti

dall’articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre

2022, n. 142, e dall’articolo 13 del decreto-legge 10

agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche’ quanto previsto dal

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di

disciplina del commercio, i progetti inerenti alle

attivita’ economiche ovvero all’insediamento di attivita’

industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del

presente articolo all’interno della ZES unica, non soggetti

a segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui agli

articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

ovvero in relazione ai quali non e’ previsto il rilascio di

titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica,

rilasciata ai sensi dell’articolo 15 su istanza di parte,

nel rispetto delle normative vigenti in materia di

valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione unica

di cui all’articolo 15 sostituisce tutti i titoli

abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari

alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione,

alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla

ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al

trasferimento nonche’ alla cessazione o alla riattivazione

delle attivita’ economiche, industriali, produttive e

logistiche.

2. Sono di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti

i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle

attivita’ economiche ovvero all’insediamento di attivita’

industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES

unica, purche’ relativi ai settori individuati dal Piano

strategico di cui all’articolo 11.

3. Nell’ambito del procedimento unico non e’ ammesso

il frazionamento del procedimento per l’acquisizione

asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il

medesimo intervento.

4. Ciascuna regione interessata puo’ presentare al

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di

coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica

amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali

e la semplificazione normativa una o piu’ proposte di

protocollo o di convenzione per l’individuazione di

ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali

speciali. La proposta individua dettagliatamente le

procedure oggetto di semplificazione, le norme di

riferimento e le amministrazioni locali e statali

competenti ed e’ approvata dalla Cabina di regia di cui

all’articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della

convenzione la regione proponente e le amministrazioni

locali o statali competenti per ogni procedimento

individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli

ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa

nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella

disciplina dei regimi amministrativi di propria

competenza.»

«Art. 15 (Autorizzazione unica). – 1. Coloro che

intendono avviare attivita’ economiche, ovvero insediare

attivita’ industriali, produttive e logistiche all’interno

della ZES unica, presentano la relativa istanza allo

sportello unico digitale di cui all’articolo 13, allegando

la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali

previsti dalle normative di settore, per consentire alle

amministrazioni competenti la compiuta istruttoria

tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,

concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,

necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo

progetto.

2. Dell’avvenuta presentazione dell’istanza e dei

relativi documenti allegati e’ rilasciata, in via

telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta

presentazione dell’istanza e indica i termini entro i quali

l’amministrazione e’ tenuta a rispondere, ovvero entro i

quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad

accoglimento dell’istanza.

3. Su richiesta delle amministrazioni competenti,

entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza e previa

verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES puo’

richiedere al proponente eventuale documentazione

integrativa, necessaria allo svolgimento dell’istruttoria.

Al fine di adempiere la richiesta, il proponente puo’

chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di

trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta

non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si

intende respinta.

4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della

documentazione, la Struttura di missione ZES indice la

conferenza di servizi semplificata di cui all’articolo

14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza

di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresi’,

le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le

determinazioni di competenza entro il termine perentorio di

trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,

alla tutela della salute o dell’incolumita’ pubblica, il

suddetto termine e’ fissato in quarantacinque giorni, fatti

salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del

diritto dell’Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis,

comma 5, della citata legge n. 241 del 1990,

l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni

decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle

determinazioni di competenza delle singole amministrazioni,

con le modalita’ di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della

medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di

tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto

delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla

stesura della determinazione motivata conclusiva della

conferenza di servizi, tenendo altresi’ in considerazione i

potenziali impatti nella realizzazione del progetto o

dell’intervento oggetto dell’istanza nonche’ il

conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico

della ZES unica;

c) contro la determinazione motivata conclusiva

della conferenza di servizi puo’ essere proposta

opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo

14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei

termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito

l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non

abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur

partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,

ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito

a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la

conferenza di servizi sul livello successivo di

progettazione, tutti i termini sono ridotti della meta’ e

gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri

comunque denominati, eventualmente necessari in fase di

esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di

sessanta giorni dalla richiesta.

5. La determinazione motivata di conclusione della

conferenza di servizi sostituisce ogni altra

autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e

consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e

attivita’ previste nel progetto. Ove necessario, essa

costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta

la dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed

indifferibilita’ dell’intervento. La determinazione

motivata comprende, recandone l’indicazione esplicita, la

valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi

rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione

di impatto ambientale di competenza regionale e trovi

applicazione l’articolo 27-bis del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta

dall’autorita’ competente partecipa sempre il

rappresentante della Struttura di missione ZES. La

determinazione motivata di conclusione della conferenza di

servizi, ove necessario, costituisce variante allo

strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al

comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto

legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica

utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dell’intervento.

Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra

amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano

condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore

della Struttura di missione ZES puo’ chiedere al Ministro

per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e

il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei

ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed

armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La

Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci

giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la

partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso

valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti

formulano proposte, in attuazione del principio di leale

collaborazione, per l’individuazione di una soluzione

condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego

di autorizzazione. Qualora all’esito della suddetta

riunione l’intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto

compatibile, l’articolo 14-quinquies, comma 6, secondo

periodo, della legge n. 241 del 1990. L’intera procedura

deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano

altresi’ ai progetti inerenti alle attivita’ economiche

ovvero all’insediamento di attivita’ industriali,

produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o

privati, di competenza delle Autorita’ di sistema portuale.

Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di

missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4,

alinea, tramite il S.U.D. ZES, l’istanza e la

documentazione presentata all’Autorita’ di sistema portuale

competente, che, in qualita’ di amministrazione procedente,

provvede a convocare la conferenza di servizi e a

rilasciare l’autorizzazione unica prevista dai citati commi

da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica,

l’Autorita’ di sistema portuale competente, in qualita’ di

amministrazione procedente, acquisisce direttamente

l’eventuale istanza e la documentazione necessaria,

comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a

monitoraggio mediante i sistemi informativi del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del

Ministero dell’economia e delle finanze, e provvede a

convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura

di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonche’ a rilasciare

l’autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.

Alla conferenza di servizi indetta dall’Autorita’ di

sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della

Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della

Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio

motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della

conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES

puo’ chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della

questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una

complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi

pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione

della determinazione motivata di conclusione della

conferenza. In caso di deferimento della questione al

Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del

presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6,

quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

8. All’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29

dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre

2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

8-bis. Le disposizioni del presente articolo e

dell’articolo 14 non si applicano alla posa in opera di

reti di comunicazione elettronica all’interno della ZES

unica.».

– Si riporta il testo dell’articolo 21-octies della

legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi), pubblicata nella Gazz. Uff. 18

agosto 1990, n. 192.

«Art. 21-octies. (Annullabilita’ del provvedimento).

– 1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo

adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di

potere o da incompetenza.

2. Non e’ annullabile il provvedimento adottato in

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli

atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,

sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe

potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il

provvedimento amministrativo non e’ comunque annullabile

per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento

qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il

contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere

diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di

cui al secondo periodo non si applica al provvedimento

adottato in violazione dell’articolo 10-bis.»

– Si riporta il testo degli articoli 22, comma 2, e 26

del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei

contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in

materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazz. Uff.

31 marzo 2023, n. 77, S.O.:

«Art. 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento

digitale (e-procurement). – …omissis…

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al

comma 1 consentono, in particolare:

a) la redazione o l’acquisizione degli atti in

formato nativo digitale;

b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e

documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

c) l’accesso elettronico alla documentazione di

gara;

d) la presentazione del documento di gara unico

europeo in formato digitale e l’interoperabilita’ con il

fascicolo virtuale dell’operatore economico;

e) la presentazione delle offerte

f) l’apertura, la gestione e la conservazione del

fascicolo di gara in modalita’ digitale;

g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo

dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione

delle garanzie.

…omissis…».

«Art. 26. (Regole tecniche). – 1. I requisiti tecnici

delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonche’

la conformita’ di dette piattaforme a quanto disposto

dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di

intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei

ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

codice.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1

sono stabilite le modalita’ per la certificazione delle

piattaforme di approvvigionamento digitale.

3. La certificazione delle piattaforme di

approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente

l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei

contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro

delle piattaforme certificate.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,

S.O.

((Art. 12 – bis

Modalita’ semplificate per la verifica preventiva dell’interesse

archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti

finanziati dal PNRR

1. L’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

l’articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entita’

sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente

articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete

rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto

previsto al comma 6;

b) agli interventi realizzati in aree gia’ occupate da strade,

opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno

scavo che ecceda la quota di profondita’ gia’ impegnata dagli

impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, nonche’ agli interventi urgenti necessari al ripristino

dell’erogazione del servizio pubblico.

2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle

infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita’

sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente

articolo si applicano le seguenti modalita’ semplificate:

a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al

soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia

del progetto dell’intervento o di uno stralcio di esso;

b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine

perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di

cui alla lettera a) del presente comma, puo’, con congrua

motivazione, richiedere la sottoposizione dell’intervento alla

verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al citato

articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31

marzo 2023, n. 36.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,

lettera a), e 2:

a) per «interventi di lieve entita’» si intendono quelli che

comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una

larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita’ non

superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati

connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondita’

massima di 60 centimetri;

b) per «interventi di media entita’» si intendono quelli che

comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con

una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita’ non

superiore a 1,20 metri ovvero l’infissione di sostegni nel numero

massimo di cinque unita’ e che comportano uno scavo massimo di 1,5

metri.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di

rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41,

comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36, e’ sempre prevista la facolta’ di richiedere al soprintendente

territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso

d’opera.

5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove

edificazioni o scavi a quote diverse da quelle gia’ utilizzate da

manufatti esistenti, non e’ richiesta la trasmissione di alcuna

documentazione ai fini della verifica di assoggettabilita’ alla

procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e’

attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto

richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che e’

trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente

competente prima dell’avvio dei lavori.

7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli

interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio

archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2,

del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 28 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio):

«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). – 1. – 3.

(omissis)

4. In caso di realizzazione di lavori pubblici

ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando

per esse non siano intervenute la verifica di cui

all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui

all’articolo 13, il soprintendente puo’ richiedere

l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree

medesime a spese del committente.»

– Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 41 del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei

contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in

materia di contratti pubblici):

«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). –

1. – 3. (omissis)

4. La verifica preventiva dell’interesse archeologico

nei casi di cui all’articolo 28, comma 4, del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della

Convenzione europea per la protezione del patrimonio

archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e

ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si

svolge con le modalita’ procedurali di cui all’allegato

I.8. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato

I.8 e’ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore

di un corrispondente regolamento adottato ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro della cultura,

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo

sostituisce integralmente anche in qualita’ di allegato al

codice. Le regioni a statuto speciale e le province

autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura

di verifica preventiva dell’interesse archeologico per le

opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal

predetto allegato.

5. – 15. (omissis)»

– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca

il nuovo codice della strada.

– Si riporta il testo dell’articolo 90 e del comma 2

dell’articolo 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

«Art. 90 (Scoperte fortuite). – 1. Chi scopre

fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo

10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente

o al sindaco ovvero all’autorita’ di pubblica sicurezza e

provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole

nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Della scoperta fortuita sono informati, a cura del

soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela

del patrimonio culturale.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si

possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha

facolta’ di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e

la conservazione sino alla visita dell’autorita’ competente

e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti

nei commi 1 e 2 e’ soggetto ogni detentore di cose scoperte

fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione

sono rimborsate dal Ministero.»

«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). – 1.

(omissis)

2. Al soprintendente spetta altresi’ la facolta’ di

ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi

relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando

per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui

all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui

all’articolo 13.

3. – 4. (omissis).».

((Art. 12 – ter

Disposizioni in materia di usi civici

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica

utilita’ comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai

sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1

dell’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono

di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico, fatto salvo

quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la regione o un comune dalla

stessa delegato si esprime in merito alla compatibilita’ delle opere

con gli usi civici nell’ambito della conferenza di servizi indetta ai

sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilita’

ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4

del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in

cui nell’ambito della conferenza di servizi sia rilevata

l’incompatibilita’ di un’opera con l’esercizio dell’uso civico, la

stazione appaltante puo’ procedere alla sistemazione delle terre

gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari,

nel limite delle somme disponibili nel quadro economico

dell’intervento.))

Riferimenti normativi

– Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, si veda nei riferimenti normativi all’articolo

12-bis.

– Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto-legge

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 giugno 2019, n. 5 (Disposizioni urgenti per il

rilancio del settore dei contratti pubblici, per

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi

sismici):

«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi

sostitutivi e responsabilita’ erariali). – 1. Con uno o

piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il

Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli

interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato

grado di complessita’ progettuale, da una particolare

difficolta’ esecutiva o attuativa, da complessita’ delle

procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un

rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello

nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o

il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o

piu’ Commissari straordinari che e’ disposta con i medesimi

decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene

reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso

inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del

parere. Con uno o piu’ decreti successivi, da adottare con

le modalita’ di cui al primo periodo entro il 31 dicembre

2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’

individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al

primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la

nomina di Commissari straordinari. In relazione agli

interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente

regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono

adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali

interventi, previa intesa con il Presidente della Regione

interessata. Gli interventi di cui al presente articolo

sono identificati con i corrispondenti codici unici di

progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli

interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario

nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a

livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni

soggettive od oggettive, e’ necessario provvedere alla

sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime

modalita’ di cui al presente comma anche oltre i termini di

cui al primo e al secondo periodo.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo

di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva

realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,

individuabili anche nell’ambito delle societa’ a controllo

pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione

ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei

lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale

rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora

appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati

interregionali alle opere pubbliche, anche mediante

specifici protocolli operativi per l’applicazione delle

migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei

Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle

regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni

effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e

nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei

lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela

ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti

sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni

culturali e paesaggistici, per i quali il termine di

adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’

fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data

di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove

l’autorita’ competente non si sia pronunciata, detti atti

si intendono rilasciati. L’autorita’ competente puo’

altresi’ chiedere chiarimenti o elementi integrativi di

giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente

periodo e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione

richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima

documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,

decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi

si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove

sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura

tecnica, l’autorita’ competente ne da’ preventiva

comunicazione al Commissario straordinario e il termine di

sessanta giorni di cui al presente comma e’ sospeso, fino

all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,

comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi

i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I

termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi’

per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa

alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti

solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale

della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i

principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni

contenute nella parte seconda del medesimo decreto

legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi

negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario

straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni

territorialmente competenti, puo’ richiedere al Ministero

dell’ambiente e della sicurezza energetica di individuare

la regione quale autorita’ competente allo svolgimento

della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)

o alla verifica di assoggettabilita’ a VIA. Entro e non

oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio

del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla

regione la determinazione in merito all’autorita’

competente.

2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture

ferroviarie, l’approvazione di cui al comma 2 puo’ avere ad

oggetto anche il progetto di fattibilita’ tecnica ed

economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto

progetto sia redatto secondo le modalita’ e le indicazioni

di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal

caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la

stazione appaltante pone a base di gara direttamente il

progetto di fattibilita’ tecnica ed economica approvato dal

Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle

regioni territorialmente competenti.

3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari

straordinari possono essere abilitati ad assumere

direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano

in deroga alle disposizioni di legge in materia di

contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di

cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, nonche’ delle disposizioni del codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei

vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione

europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive

2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di

subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo

periodo, il Commissario straordinario provvede anche a

mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le

espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli

interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,

provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del

verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la

sola presenza di due rappresentanti della regione o degli

enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro

adempimento.

3-bis. E’ autorizzata l’apertura di apposite

contabilita’ speciali intestate ai Commissari straordinari,

nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di

funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso

svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario

predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso

disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale

dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli

interventi in base al quale le amministrazioni competenti,

ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli

impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti

iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di

risorse alle contabilita’ speciali. Conseguentemente, il

Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in

bilancio, puo’ avviare le procedure di affidamento dei

contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse

sulla contabilita’ speciale. Gli impegni pluriennali

possono essere annualmente rimodulati con la legge di

bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma

dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi

sono trasferite, previa tempestiva richiesta del

Commissario alle amministrazioni competenti, sulla

contabilita’ speciale sulla base degli stati di avanzamento

dell’intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti

di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura

gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono

sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e

pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge

14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27,

comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono

dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase

del controllo, l’organo emanante puo’, con motivazione

espressa, dichiarare i predetti provvedimenti

provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma

degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7

agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi

effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base

di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre

2011, n. 229.

4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato

interministeriale per la programmazione economica, per il

tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il

relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e

il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il

sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,

segnalando altresi’ semestralmente eventuali anomalie e

significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel

cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini

della valutazione di definanziamento degli interventi. Le

modalita’ e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di

quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela

di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e

3-bis, nonche’ la possibilita’ di avvalersi di assistenza

tecnica nell’ambito del quadro economico dell’opera, si

applicano anche agli interventi dei commissari di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei

Commissari per l’attuazione degli interventi idrici di cui

all’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.

145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di

cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre

2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2017, n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del

decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei

Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale

di cui all’articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,

altresi’, stabiliti i termini e le attivita’ connesse alla

realizzazione dell’opera nonche’ una quota percentuale del

quadro economico degli interventi da realizzare

eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e

al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei

Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non

superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il

supporto tecnico e le attivita’ connesse alla realizzazione

dell’opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture

dell’amministrazione centrale o territoriale interessata,

dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 5,

comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,

n. 6, nonche’ di societa’ controllate direttamente o

indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri

soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei

quadri economici degli interventi da realizzare o

completare nell’ambito della percentuale di cui al primo

periodo. I Commissari straordinari possono nominare un

sub-commissario. L’eventuale compenso del sub commissario

da determinarsi in misura non superiore a quella indicata

all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e’ posto a carico del quadro economico

dell’intervento da realizzare, nell’ambito della quota

percentuale di cui al primo periodo.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave

degrado in cui versa la rete viaria provinciale della

Regione Siciliana, ancor piu’ acuitasi in conseguenza dei

recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste

aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati

interventi di riqualificazione, miglioramento e

rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale

al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale

e adeguata mobilita’, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro

dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente

della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28

febbraio 2020, e’ nominato apposito Commissario

straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i

commi 2 e 3, e’ incaricato di realizzare la progettazione,

l’affidamento e l’esecuzione di interventi sulla rete

viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante

apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni

competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo

periodo, sono stabiliti i termini, le modalita’, le

tempistiche, il supporto tecnico, le attivita’ connesse

alla realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario,

i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli

interventi da realizzare o completare. Il Commissario

straordinario per la realizzazione degli interventi puo’

avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS

S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello

Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza

tecnica nell’ambito delle aree di intervento, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri

di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei

quadri economici degli interventi da realizzare. Il

compenso del Commissario e’ stabilito in misura non

superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il

commissario puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione

interessata nonche’ di societa’ controllate dalla medesima.

6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di

realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per

la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto

come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, d’intesa con la regione Veneto, sentiti i

Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, per i beni e le

attivita’ culturali e delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo, la citta’ metropolitana di Venezia

e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, e’ nominato un Commissario

straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di

prosecuzione dei lavori volti al completamento dell’opera.

A tal fine il Commissario puo’ assumere le funzioni di

stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura

del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per

il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia

Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita’ assegnate

al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono

altresi’ stabiliti i termini, le modalita’, le tempistiche,

l’eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,

il cui onere e’ posto a carico del quadro economico

dell’opera. Il compenso del Commissario e’ fissato in

misura non superiore a quella indicata all’articolo 15,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle

disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,

fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai

Trattati dell’Unione europea e dalle disposizioni delle

direttive di settore, anche come recepiti dall’ordinamento

interno. Il Commissario puo’ avvalersi di strutture delle

amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche’

di societa’ controllate dallo Stato o dalle regioni, nel

limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

6-ter. Al fine della piu’ celere realizzazione degli

interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le

risorse assegnate dall’articolo 1, comma 852, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per

l’anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di

Venezia, ripartite dal Comitato di cui all’articolo 4 della

legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le

annualita’ 2018 e 2019, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.

Al fine della piu’ celere realizzazione degli interventi

per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell’intero

territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le

risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun

anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di

Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro

1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro

1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,

nonche’ euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di

Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d’Altino.

6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita’

degli spazi costruiti sull’infrastruttura del Ponte di

Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione

Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,

verificata la presenza sul corso d’acqua principale su cui

insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o

di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a

garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al

livello delle piene, possono adottare i necessari

provvedimenti finalizzati a consentirne l’utilizzo

permanente attraverso l’insediamento di attivita’ di

interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,

anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto

della pianificazione di bacino e delle relative norme di

attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e

straordinaria. I costi per l’utilizzo di cui al presente

comma gravano sull’ente incaricato della gestione e non

comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla

realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria

nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro

dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente

della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare

entro il 30 giugno 2020, e’ nominato apposito Commissario

straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai

commi 2 e 3, e’ incaricato di sovraintendere alla

programmazione, alla progettazione, all’affidamento e

all’esecuzione degli interventi sulla rete viaria della

regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo

periodo sono stabiliti i termini, le modalita’, i tempi, il

supporto tecnico, le attivita’ connesse alla realizzazione

dell’opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono

posti a carico del quadro economico degli interventi da

realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e’

stabilito in misura non superiore a quella indicata

all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111. Il Commissario puo’ avvalersi, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture

dell’amministrazione interessata nonche’ di societa’

controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalita’ di cui al comma

6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies

dell’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre

2019, n. 141, e’ sostituito dal seguente:

«4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle

aree interessate da pericolosita’ o da rischio idraulico di

grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme

tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non

sono consentiti incrementi delle attuali quote di

impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve

le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani

di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di

cui al periodo precedente”.

7. Alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto sono da intendersi

conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e

«Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21

giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge

9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,

e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con

modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente provvedimento, si provvede alla

ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,

anche in conto residui, e non piu’ dovute relative ai

predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le

somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono

mantenute nel conto del bilancio per essere versate

all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019,

qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,

e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire

nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un

nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli

Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al

precedente periodo sono individuate le modalita’ e i

termini di accesso al finanziamento del programma di

interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500

abitanti per lavori di immediata cantierabilita’ per la

manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture

pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere

architettoniche.

7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,

da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono individuati gli interventi per realizzare la

Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all’articolo 8,

comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,

e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale

per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica, di cui all’articolo 17-septies del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto “PNire 3”, a favore

di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di

ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia

elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e

selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

7-ter. All’onere derivante dal comma 7-bis, nel

limite complessivo di euro 10 milioni per l’anno 2019, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205.

8. Al fine di garantire la realizzazione e il

completamento delle opere di cui all’articolo 86 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e

delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla

base della ricognizione delle pendenze di cui all’articolo

49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, a individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei

rapporti attivi e passivi della cessata gestione

commissariale, rispetto all’avvio ovvero al completamento

degli interventi di cui all’articolo 86 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle

modalita’ e delle tempistiche occorrenti per l’avvio o il

completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli

interventi completati da parte della gestione

commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni

competenti cui trasferire le risorse presenti sulla

contabilita’ speciale n. 3250, intestata al Commissario ad

acta, provenienti dalla contabilita’ speciale n. 1728, di

cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289.

9. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 8, la

Regione Campania provvede al completamento delle attivita’

relative al «Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) –

A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada

a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda» subentrando nei

rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e’

autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle

imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella

propria disponibilita’, comunque destinate al completamento

del citato collegamento e provvede alle occorrenti

attivita’ di esproprio funzionali alla realizzazione

dell’intervento. La Regione Campania puo’ affidare

eventuali contenziosi all’Avvocatura dello Stato, previa

stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo

107, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato

di vigilanza per l’attuazione degli interventi di

completamento della strada a scorrimento veloce

“Lioni-Grottaminarda”, anche ai fini dell’individuazione

dei lotti funzionali alla realizzazione dell’opera. La

costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da

cinque componenti di qualificata professionalita’ ed

esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,

rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

11. Ai fini degli effetti finanziari delle

disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti

sulla contabilita’ speciale 3250, intestata al commissario

ad acta, provenienti dalla contabilita’ speciale n. 1728,

di cui all’articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante

versamento all’entrata del bilancio dello Stato, alle

Amministrazioni titolari degli interventi.

12. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi

8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 74,

comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei

territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria

colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del

febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto

legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

12-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, dopo il comma 148 e’ inserito il seguente:

«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si

applicano anche ai contributi da attribuire per l’anno 2020

ai sensi dell’articolo 1, comma 853, della legge 27

dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono

conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai

commi da 854 a 861 dell’articolo 1 della citata legge n.

205 del 2017».

12-ter. All’articolo 1, comma 1, della legge 14

gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e’ inserito il

seguente: «La gravita’ della colpa e ogni conseguente

responsabilita’ sono in ogni caso escluse per ogni profilo

se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano

la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di

rapporti di concessione autostradale, allorche’ detti

decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei

conti in sede di controllo preventivo di legittimita’

svolto su richiesta dell’amministrazione procedente».

12-quater. All’articolo 16 della legge 27 febbraio

1967, n. 48, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:

«In caso di assenza o impedimento temporaneo del

Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e’

presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze in

qualita’ di vice presidente del Comitato stesso. In caso di

assenza o di impedimento temporaneo anche di quest’ultimo,

le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu’

anziano per eta’».

12-quinquies. All’articolo 61 del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono

sostituire dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle

opere previste nel piano di cui al comma 4» sono sostituite

dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021».

12-sexies. Al primo periodo del comma 13

dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo

le parole: «Nodo stazione di Verona» sono aggiunte, in

fine, le seguenti: «nonche’ delle iniziative relative

all’interporto di Trento, all’interporto ferroviario di

Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro

(Mantova)».

12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio

dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il

collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei

Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti

«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole», «Linea

AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» e

«Potenziamento Genova-Campasso» sono unificati in un

Progetto unico, il cui limite di spesa e’ definito in

6.853,23 milioni di euro ed e’ interamente finanziato

nell’ambito delle risorse del contratto di programma RFI.

Tale finalizzazione e’ recepita nell’aggiornamento del

contratto di programma – parte investimenti tra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa

per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico

unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli

interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui

singoli interventi del Progetto unico possono essere

destinate agli altri interventi nell’ambito dello stesso

Progetto unico. Le opere civili degli interventi

«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole» e

«Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica

costituiscono lavori supplementari all’intervento «Linea

AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi

dell’articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E’

autorizzato l’avvio della realizzazione del sesto lotto

costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico

dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia’ assegnate

alla RFI per il finanziamento del contratto di programma –

parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro

anche nell’ambito del riparto del Fondo per gli

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di

cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre

2017, n. 205.

12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto,

il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il

Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il

Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,

con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,

il Commissario straordinario per il completamento dei

lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento

dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto

storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»

– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 48 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure):

«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento

dei contratti pubblici PNRR e PNC). – 1. In relazione alle

procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche

suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in

parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai

programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione

europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi

connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si

applicano le disposizioni del presente titolo, l’articolo

207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, nonche’ le disposizioni di cui al presente articolo.

2. – 7-bis. (omissis).».

– Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis della

legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi):

«Art. 14 (Conferenze di servizi). – 1. La conferenza

di servizi istruttoria puo’ essere indetta

dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di

altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del

privato interessato, quando lo ritenga opportuno per

effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici

coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu’

procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime

attivita’ o risultati. Tale conferenza si svolge con le

modalita’ previste dall’articolo 14-bis o con modalita’

diverse, definite dall’amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria e’ sempre

indetta dall’amministrazione procedente quando la

conclusione positiva del procedimento e’ subordinata

all’acquisizione di piu’ pareri, intese, concerti, nulla

osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da

diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o

servizi pubblici. Quando l’attivita’ del privato sia

subordinata a piu’ atti di assenso, comunque denominati, da

adottare a conclusione di distinti procedimenti, di

competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la

conferenza di servizi e’ convocata, anche su richiesta

dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessita’ e di

insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione

procedente, su motivata richiesta dell’interessato,

corredata da uno studio di fattibilita’, puo’ indire una

conferenza preliminare finalizzata a indicare al

richiedente, prima della presentazione di una istanza o di

un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla

loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,

nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di

assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente,

se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione

della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi

dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza

preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo

14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta’. Le

amministrazioni coinvolte esprimono le proprie

determinazioni sulla base della documentazione prodotta

dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le

amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,

l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque

giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza

preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta

l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza

simultanea nei termini e con le modalita’ di cui agli

articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza

simultanea, le determinazioni espresse in sede di

conferenza preliminare possono essere motivatamente

modificate o integrate solo in presenza di significativi

elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito

delle osservazioni degli interessati sul progetto

definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere

pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi

si esprime sul progetto di fattibilita’ tecnica ed

economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,

sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le

concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e

gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa

vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione

di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,

concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,

necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo

progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita

conferenza di servizi, convocata in modalita’ sincrona ai

sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto

dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

5. L’indizione della conferenza e’ comunicata ai

soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire

nel procedimento ai sensi dell’articolo 9.»

«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). – 1. La

conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si

svolge in forma semplificata e in modalita’ asincrona,

salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni

avvengono secondo le modalita’ previste dall’articolo 47

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza e’ indetta dall’amministrazione

procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del

procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se

il procedimento e’ ad iniziativa di parte. A tal fine

l’amministrazione procedente comunica alle altre

amministrazioni interessate:

a) l’oggetto della determinazione da assumere,

l’istanza e la relativa documentazione ovvero le

credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai

documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici

giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono

richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, integrazioni

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o

qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso

dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili

presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a

quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative

alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando

l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione

del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi

sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla

tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di

legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano

un termine diverso, il suddetto termine e’ fissato in

novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalita’

sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci

giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),

fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di

conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le

amministrazioni coinvolte rendono le proprie

determinazioni, relative alla decisione oggetto della

conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,

sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,

ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai

fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni

eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del

superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e

analitico e specificano se sono relative a un vincolo

derivante da una disposizione normativa o da un atto

amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte

per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto

dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti

espressi, la mancata comunicazione della determinazione

entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti

previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza

condizioni. Restano ferme le responsabilita’

dell’amministrazione, nonche’ quelle dei singoli dipendenti

nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso,

ancorche’ implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),

l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni

lavorativi, la determinazione motivata di conclusione

positiva della conferenza, con gli effetti di cui

all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito

esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche

implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le

altre amministrazioni interessate, che le condizioni e

prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni

ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano

essere accolte senza necessita’ di apportare modifiche

sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Qualora abbia acquisito uno o piu’ atti di dissenso che non

ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta,

entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione

negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto

della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la

suddetta determinazione produce gli effetti della

comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione

procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte

le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al

suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’

data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione

della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5,

l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame

contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data

fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della

conferenza in modalita’ sincrona, ai sensi dell’articolo

14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare

complessita’ della determinazione da assumere,

l’amministrazione procedente puo’ comunque procedere

direttamente in forma simultanea e in modalita’ sincrona,

ai sensi dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la

conferenza comunicando alle altre amministrazioni le

informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e

convocando la riunione entro i successivi quarantacinque

giorni. L’amministrazione procedente puo’ altresi’

procedere in forma simultanea e in modalita’ sincrona su

richiesta motivata delle altre amministrazioni o del

privato interessato avanzata entro il termine perentorio di

cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e’

convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».

Art. 13

Misure di semplificazione per l’attuazione della Missione 4

Istruzione e Ricerca-Componente 1 del PNRR in materia di Riforma

del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione

professionale terziaria – ITS

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del

PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono

sostituite dalle seguenti: «e’ stabilita» e le parole: «e i crediti

riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di

concorso»;

b) all’articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare

gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti:

«relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;

c) all’articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all’anno

2025, il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8, non ha

natura obbligatoria.

5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024,

2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere

utilizzate altresi’ per spese di gestione ordinaria per il corretto

funzionamento delle Fondazioni».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 10 dell’articolo 4 e

del comma 2 dell’articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n.

99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione

tecnologica superiore), come modificato dalla presente

legge:

«Art. 4 (Regime giuridico degli ITS Academy). – 1. –

9. (omissis)

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui

all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono

titolo per l’accesso ai concorsi per insegnante

tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell’istruzione,

di concerto con il Ministro dell’universita’ e della

ricerca, e’ stabilita la tabella di corrispondenza dei

titoli con le classi di concorso.

11. – 12. (omissis).»

Art. 11 (Sistema di finanziamento). – (omissis)

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia

prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy

accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne

significativamente l’offerta formativa in tutto il

territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di

cui all’articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche

interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a

potenziare i laboratori e le infrastrutture

tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la

formazione a distanza, utilizzati, anche in via non

esclusiva, dagli ITS Academy;

b) le misure nazionali di sistema per

l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi

dell’articolo 9, comma 3;

c) l’anagrafe degli studenti, la banca dati

nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui

agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all’articolo 5, comma

4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell’articolo 10,

comma 2, lettera b).

3. – 10. (omissis).».

Art. 14

Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 –

Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma

del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di

didattica digitale integrata e formazione sulla transizione

digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi

linguaggi

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o

equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di

specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di

specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui

all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022,

n. 99,»;

b) all’articolo 16-ter:

1) al comma 4-bis:

1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» e’

sostituita dalla seguente: «decreto»;

1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» e’ sostituita

dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all’articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;

2) al comma 9:

2.1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Con

decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le

organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,

sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma

1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4

criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della

capacita’ didattica.»;

2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» e’ sostituita

dalla seguente: «decreto».

c) all’articolo 18, dopo il comma 1, e’ aggiunto, in fine, il

seguente:

«1-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le

attivita’ formative durante il periodo annuale di servizio in prova

prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di

apposito attestato finale, di uno o piu’ moduli formativi, pari ad

almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel

decreto di cui all’articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati

nell’ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4,

Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

((c-bis) all’articolo 18-bis, il comma 5 e’ sostituito dal

seguente:

«5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il

personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell’immissione in ruolo

dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facolta’

assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di

posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie

provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura

di cui ai commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile

2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5

a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono

annualmente aggiornati all’anno scolastico di riferimento».))

2. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,

convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e’ abrogato;

b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono

partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.

((b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.))

3. All’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

dopo le parole: «e’ definita la disciplina dei requisiti e delle

modalita’ della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «,

alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui

all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,

n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di

scuola,».

4. Al fine di consentire l’adeguamento ai nuovi percorsi di

formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di

reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del

PNRR((,)) all’articolo 67, comma 5, primo periodo((, del testo unico

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto

legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» e’

sostituita dalla seguente: «annuale».

5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di

orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR e

valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni

scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di

primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e

formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del

Ministro dell’istruzione e del merito e’ adottato il modello

nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell’E-Portfolio

previsto dalle «Linee guida per l’orientamento», adottate con decreto

del Ministro dell’istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre

2022.

6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento – R 1.4

della Missione 4-Componente 1 del PNRR, all’articolo 21, comma 2,

secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le

parole: «In un’apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti:

«In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i

livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere

nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle

discipline oggetto di rilevazione((,)) e la certificazione sulle

abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi’» e

le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle

seguenti: «svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento».

7. Al fine di garantire il raggiungimento ((dell’obiettivo finale))

collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R

2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano

medesimo, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 335, della

legge 30 dicembre 2021, n. 234 puo’ essere autorizzata

l’anticipazione delle facolta’ assunzionali anche relative alle

annualita’ successive, fermo restando che le assunzioni potranno

essere effettuate nei limiti delle facolta’ assunzionali maturate e

disponibili a legislazione vigente.

8. All’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, a decorrere

dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026,

e’ individuato dal Ministero dell’istruzione e del merito – Unita’ di

missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unita’ tra

docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando

presso l’amministrazione centrale. ((Agli oneri derivanti dal primo

periodo, pari a euro 110.622 per l’anno 2024, a euro 158.031 per

l’anno 2025 e a euro 94.819 per l’anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio

2015, n. 107))».

9. All’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’, nei

limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l’affitto di

immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso

scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli

interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di

cui alla Missione 2-Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR».

10. All’articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29

dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di

utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al

finanziamento del trattamento retributivo del personale

((scolastico))».

((10-bis. Al fine di garantire l’attuazione della Riforma 1.3

«Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico» della Missione

4, Componente 1, del PNRR, all’articolo 1, comma 83-quater, secondo

periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «14,48

milioni di euro per l’anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui»

sono sostituite dalle seguenti: «16,57 milioni di euro per l’anno

2024 e di 21,407 milioni di euro annui».))

((10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma

10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l’anno 2024 e a 7,587 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

dell’istruzione e del merito.))

11. All’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«In caso di rinuncia all’incarico, e’ possibile attingere alle

graduatorie di istituto. Per l’anno scolastico 2023/2024 i predetti

contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il

termine ultimo del 31 marzo 2024.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto

amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto

e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario

degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla

Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle gia’

trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40

milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per

essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche

mediante riassegnazione ((alla spesa)), dei capitoli destinati al

pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con

contratto a tempo determinato fino al termine delle attivita’

didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell’apposita

funzione del sistema informativo del Ministero ((dell’istruzione e

del merito)) da parte delle istituzioni scolastiche.

1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell’istruzione e

del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati

nell’esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al

comma 1 e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, entro

il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere

al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di

cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese

effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati

dalle istituzioni scolastiche.

1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti

realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di

investimento ((del)) PNRR su cui gravano le risorse per i contratti

del personale amministrativo e tecnico, ((e’ accantonata e resa

indisponibile)), per l’anno 2025, una quota delle risorse di cui

all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per

un importo pari alle somme versate all’entrata di cui al comma 1-bis.

((1-quinquies.)) In esito alla rendicontazione finale dei

progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle

linee di investimento ((del)) PNRR su cui gravano le risorse per i

contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero

dell’istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il

disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota

corrispondente alle somme per le quali si e’ conclusa la

rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».

12. All’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno

2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto

2023, n. 112, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di

rinuncia all’incarico, resta salva la possibilita’ per le istituzioni

scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 5, dei

commi 4-bis e 9 dell’articolo 16-ter del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di

accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per

renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale

della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e

181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come

modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). –

(omissis).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2

dell’articolo 22, costituisce requisito per la

partecipazione al concorso, relativamente ai posti di

insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea,

oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale

e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o

equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le

tecnologie applicate e del diploma di specializzazione

superiore per le tecnologie applicate di cui all’articolo

5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n.

99, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di

indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle

competenze professionali del docente tecnico-pratico

abilitato nelle specifiche classi di concorso, e

dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe

di concorso.

(omissis).»

«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e

valutazione degli insegnanti). – 1. – 4. (omissis)

4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una

valutazione positiva nel superamento di tre percorsi

formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma

1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del

presente comma e comunque delle risorse disponibili ai

sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,

nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a

regime sara’ precisato in sede di contrattazione collettiva

di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno

annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si

somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo’

accedere al beneficio di cui al precedente periodo un

contingente di docenti definito con il decreto di cui al

comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita’ per

ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034,

2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato

e’ tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per

almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto

incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in

servizio all’estero ai sensi del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si

selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo

sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma

9 e le modalita’ di valutazione sono precisate nel decreto

previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto decreto

non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le

modalita’ di valutazione seguite dal comitato di cui al

comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del

Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima

applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale,

per dare immediata applicazione al sistema di progressione

di carriera di cui al primo periodo, si applicano i

seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del

punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi

per i quali si e’ ricevuta una valutazione positiva; 2) in

caso di parita’ di punteggio diventano prevalenti la

permanenza come docente di ruolo nella istituzione

scolastica presso la quale si e’ svolta la valutazione e,

in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso

dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove

necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti

titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono

integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al

presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le

disposizioni di cui al presente comma operano con effetto

sulle anzianita’ contributive maturate a partire dalla data

di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi

del presente comma.

5. – 8. (omissis)

9. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del

merito, da adottare di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni

sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono

delineati i contenuti della formazione continua di cui al

comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di

cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli

obiettivi conseguiti e della capacita’ didattica. La

definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del

sistema di incentivazione e’ rimessa alla contrattazione

collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more

dell’adozione del decreto e dell’aggiornamento contrattuale

di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la

formazione continua e il sistema di incentivazione volto a

promuovere l’accesso ai detti percorsi di formazione

presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui

all’allegato B, annesso al presente decreto.

(omissis).».

– Si riporta il testo dei commi 7, da 8-novies a

8-undecies e 9, lettera d), dell’articolo 1 del

decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure

di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di

reclutamento del personale scolastico e degli enti di

ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di

reclutamento e abilitazione del personale docente nella

scuola secondaria). – 1. – 6. (omissis)

7. (abrogato)

(omissis)

9. La procedura di cui al comma 1 prevede:

(omissis)

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi

con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta

multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e

sulle metodologie didattiche;

(omissis)

10. – 18-octies. (omissis)

18-novies. – 18-undecies (abrogati)

19. (omissis).»

– Si riporta il testo del comma 416 dell’articolo 2

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente

legge:

«Art. 2 (Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia

della scuola).- 416. Nelle more del complessivo processo di

riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei

docenti, anche al fine di assicurare regolarita’ alle

assunzioni di personale docente sulla base del numero dei

posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di

eliminare le cause che determinano la formazione di

precariato, con regolamento adottato dal Ministro della

pubblica istruzione e dal Ministro dell’universita’ e della

ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e

delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per le

conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il

termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il

provvedimento puo’ essere comunque adottato, e’ definita la

disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione

iniziale, alla quale si accede con il possesso dei titoli

di studio di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di

concorso del relativo grado di scuola, e dell’attivita’

procedurale per il reclutamento del personale docente,

attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei

limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per

il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri

a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente

regime autorizzatorio delle assunzioni. E’ comunque fatta

salva la validita’ delle graduatorie di cui all’articolo 1,

comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.

296. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.».

– Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 67 del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado), come modificato dalla presente legge:

«Art. 67 (Istituti per sordomuti di Roma, Milano e

Palermo e istituti per non vedenti). – 5. Ai concorsi

speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in

possesso dei requisiti di cui al presente testo unico,

siano forniti di apposito titolo di specializzazione

conseguito al termine di un corso annuale teorico-pratico

presso l’istituto statale «A. Romagnoli» di

specializzazione per i minorati della vista, presso

l’istituto professionale di Stato per sordomuti «A.

Magarotto», nonche’ presso altri istituti riconosciuti dal

Ministero della pubblica istruzione. I programmi del

predetto corso sono approvati con decreto del Ministro

della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale

della pubblica istruzione.».

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 21 del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia

di valutazione e certificazione delle competenze nel primo

ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180

e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107),

come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 (Diploma finale e curriculum della

studentessa e dello studente). – 2. Al diploma e’ allegato

il curriculum della studentessa e dello studente, in cui

sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli

studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato

a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati,

in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti

nelle prove scritte a carattere nazionale di cui

all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle

discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle

abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese. Sono

altresi’ indicate le competenze, le conoscenze e le

abilita’ anche professionali acquisite e le attivita’

culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di

volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche’ le

attivita’ svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento ed altre eventuali

certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.

107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al

mondo del lavoro.».

– Si riporta il testo del comma 335 dell’articolo 1

della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:

«335. Con decreto annuale del Ministro

dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio

precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede

di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) e’ rilevato il personale cessato o che abbia

chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti

comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,

nonche’ quello in servizio a tempo indeterminato, per

ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per

regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento,

classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti

di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di

dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e’

rimodulato il fabbisogno di personale derivante

dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione

di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione

motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze

di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di

quanto disposto dall’articolo 64 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) sono definiti il numero delle classi quarte e

quinte della scuola primaria presso le quali e’ attivato

l’insegnamento di educazione motoria e il relativo numero

dei posti di insegnamento;

b-bis) e’ rilevato il numero di classi in deroga

attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di

scuola e grado di istruzione.»

– Si riporta il testo del comma 158 dell’articolo 1

della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti), come

modificato dalla presente legge:

«158. Per la realizzazione delle scuole di cui al

comma 153 e’ utilizzata quota parte delle risorse di cui

all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio

2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da

corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche’, nei

limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per

l’affitto di immobili o il no-leggio di strutture

temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo

necessario alla realizzazione degli interventi di

demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui

alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR

sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3

milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioni per l’anno 2017

e di euro 9 milioni annui a decorrere dall’anno 2018.».

– Si riporta il testo del comma 558 dell’articolo 1

della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e

bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come

modificato dalla presente legge:

«558. I risparmi conseguiti mediante l’applicazione

della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo

accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello

stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del

merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui

all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica,

il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento

alle indennita’ destinate ai direttori dei servizi generali

e amministrativi, il fondo di cui all’articolo 1, comma

202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche’ al

pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale

scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo

confluiscono le eventuali economie derivanti

dall’applicazione dell’articolo 1, comma 978, della legge

30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con

decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le

risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono

ripartite annualmente con decreto del Ministro

dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, previo parere della

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di

utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al

finanziamento del trattamento retributivo del personale

scolastico. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo

fondo con uno o piu’ decreti di variazione compensativa

adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.».

– Si riporta il testo del comma 83-quater dell’articolo

1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti):

«1. – 82-ter. (omissis)

83-quater. A decorrere dall’anno scolastico

2024/2025, la facolta’ di richiesta della concessione

dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento di cui al

comma 83-bis e’ riconosciuta anche alle istituzioni

scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del

dimensionamento della rete scolastica, ai sensi

dell’articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con

decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, sono definiti parametri,

criteri e modalita’ per l’individuazione, su base

regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo

periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi

della predetta facolta’, nel rispetto del limite di spesa

di 16,57 milioni di euro per l’anno 2024 e di 21,407

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Per

l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di

1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro

annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98

milioni di euro per l’anno 2024 e 1,32 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

84. – 212. (omissis).».

– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 20-bis

del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure

urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli

enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze

indifferibili), come modificato dalla presente legge:

«1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1,

del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le

istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli

interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del

personale amministrativo e tecnico gia’ attivati ai sensi

dell’articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge

22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla

legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale

amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a

tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici

previa comunicazione al Ministero dell’istruzione e del

merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. In

caso di rinuncia all’incarico, e’ possibile attingere alle

graduatorie di istituto. Per l’anno scolastico 2023/2024 i

predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni

scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31

marzo 2024. Per le predette finalita’ le istituzioni

scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR

esclusivamente le spese per il personale amministrativo e

tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella

realizzazione degli interventi del PNRR nel limite

complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli

esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per

l’esercizio 2026. Il Ministero dell’istruzione e del

merito, sulla base della comunicazione preventiva delle

scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al

fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento

del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere

sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali

dell’investimento, in misura comunque non superiore al 10

per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei

costi indiretti.».

– Si riporta il testo del comma 4-bis.2 dell’articolo

21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle

pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di

lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa

cattolica per l’anno 2025.), come modificato dalla presente

legge:

«4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di

personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi

dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche

statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono

prorogati fino al 15 aprile 2024. In caso di rinuncia

all’incarico, resta salva la possibilita’ per le

istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di

istituto.».

 

Art. 15

Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

1. Al fine di garantire il rispetto ((degli obiettivi)) previsti

dal PNRR, all’articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.

144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.

175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a):

1.1) l’alinea e’ sostituito dal seguente:

«a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti,

mirando a:»;

1.2) il numero 1) e’ sostituito dal seguente:

«1) rafforzare le competenze generali linguistiche,

storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche,

nonche’ le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in

uscita con particolare riferimento al contesto dell’innovazione

digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in

Italy;»;

1.3) dopo il numero 1, e’ inserito il seguente:

«1-bis) rafforzare la connessione al tessuto

socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la

laboratorialita’, l’innovazione e l’apporto formativo delle imprese e

degli enti del territorio;»;

1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro

dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le

parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le

necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i

corrispondenti»;

2) alla lettera d), il secondo periodo e’ soppresso;

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica

possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la

certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui

al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente al

fine di mettere in ((evidenza)) le competenze acquisite ai fini della

loro ((utilizzabilita’)) in un contesto di studio ((o)) di lavoro

esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro

dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle

finanze, sono definiti i modelli e le modalita’ di rilascio delle

certificazioni di cui al primo periodo.».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 26

del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

(Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica

nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e

per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge:

«2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati,

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita’

stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del

potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

e della maggiore flessibilita’ nell’adeguamento

dell’offerta formativa nonche’ nel rispetto dei seguenti

criteri:

a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti,

mirando a:

1) rafforzare le competenze generali

linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche,

giuridiche ed economiche, nonche’ le competenze

tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con

particolare riferimento al contesto dell’innovazione

digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi

al made in Italy;

1-bis) rafforzare la connessione al tessuto

socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento,

favorendo la laboratorialita’, l’innovazione e l’apporto

formativo delle imprese e degli enti del territorio;

2) valorizzare la metodologia didattica per

competenze, caratterizzata dalla progettazione

interdisciplinare e dalle unita’ di apprendimento, nonche’

aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale

dello studente e incrementare gli spazi di flessibilita’.

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi, le

necessarie articolazioni, i relativi risultati di

apprendimento e i corrispondenti quadri orari, nel rispetto

dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione di meccanismi volti a dare la

continuita’ degli apprendimenti nell’ambito dell’offerta

formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi

dell’istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi

inclusa la funzione orientativa finalizzata all’accesso a

tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del

territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto

in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n.

99, e in materia di lauree a orientamento professionale

abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

c) previsione di specifiche attivita’ formative

destinate al personale docente degli istituti tecnici,

finalizzate alla sperimentazione di modalita’ didattiche

laboratoriali, innovative, coerentemente con le

specificita’ dei contesti territoriali, nell’ambito delle

attivita’ previste ai sensi dell’articolo 16-ter del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell’articolo

1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione a livello regionale o interregionale

di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per

l’integrazione e la condivisione delle risorse

professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono

gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti

di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy,

le universita’ e i centri di ricerca, anche attraverso la

valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti

educativi di comunita’, nonche’ la programmazione di

esperienze laboratoriali condivise, nell’ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente;

e) previsione, nell’ambito della programmazione

dell’offerta formativa regionale, dell’erogazione diretta

da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli

adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati

in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o

erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste

dell’utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo

dei processi di internazionalizzazione degli istituti al

fine di realizzare lo Spazio europeo dell’istruzione in

coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea in materia

di istruzione e formazione professionale.

3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione

tecnica possono richiedere, prima della conclusione del

percorso di studi, la certificazione delle competenze e la

corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle

qualifiche per l’apprendimento permanente al fine di

mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini

della loro spendibilita’ in un contesto di studio e/o di

lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del

Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro

dell’economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le

modalita’ di rilascio delle certificazioni di cui al primo

periodo.»

((Art. 15 – bis

Misure urgenti per assicurare la continuita’ dei servizi educativi e

scolastici dell’infanzia

1. Al fine di assicurare la continuita’ dell’erogazione dei servizi

educativi e scolastici comunali dell’infanzia, le graduatorie

comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario

gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino

all’anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo

di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro

relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio

2019-2021, per l’immissione in servizio a tempo determinato nonche’

per l’immissione in servizio a tempo indeterminato nell’Area degli

istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre

anni di esercizio dell’attivita’ professionale. La deroga di cui al

primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti gia’ iscritti

nelle suddette graduatorie. Per le finalita’ di cui al primo periodo,

fino al 31 dicembre 2027, in deroga all’articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale

scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici

gestiti direttamente dai comuni non puo’ essere superiore a quella

sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009, incrementata del 40

per cento.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 28 dell’articolo 9 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12 (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitivita’ economica):

«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di

impiego pubblico). – 1. – 27. (omissis)

28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,

incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,

le universita’ e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni e integrazioni, le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo

quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel

limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse

finalita’ nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni

la spesa per personale relativa a contratti di

formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla

somministrazione di lavoro, nonche’ al lavoro accessorio di

cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni ed integrazioni, non puo’ essere superiore al

50 per cento di quella sostenuta per le rispettive

finalita’ nell’anno 2009. I limiti di cui al primo e al

secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai

lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita’ e

ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del

personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi

o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di

cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con

riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono

principi generali ai fini del coordinamento della finanza

pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province

autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario

nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui

all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, per l’anno 2014, il limite di cui ai precedenti

periodi e’ fissato al 60 per cento della spesa sostenuta

nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono

superare il predetto limite per le assunzioni strettamente

necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di

polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale nonche’ per le spese sostenute per lo svolgimento

di attivita’ sociali mediante forme di lavoro accessorio di

cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal

presente comma non si applicano alle regioni e agli enti

locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di

personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,

nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione

vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non

puo’ essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse

finalita’ nell’anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle

limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute

per le assunzioni a tempo determinato ai sensi

dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto

scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e

specializzazione artistica e musicale trovano applicazione

le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto

previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23

dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,

altresi’, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1

della medesima legge n. 266 del 2005, e successive

modificazioni. Alla copertura del relativo onere si

provvede mediante l’attivazione della procedura per

l’individuazione delle risorse di cui all’articolo 25,

comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli

enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del

presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota

parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38,

commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica

alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3,

lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma

costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilita’ erariale. Per le amministrazioni che

nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita’

previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al

primo periodo e’ computato con riferimento alla media

sostenuta per le stesse finalita’ nel triennio 2007-2009.

29. – 37. (omissis).».

Art. 16

Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16-bis:

1) al comma 1, l’alinea e’ sostituito ((dal seguente)): «((E’))

istituita, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, la

Scuola di alta formazione dell’istruzione, di seguito denominata

Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro

dell’istruzione e del merito:»;

2) al comma 2, le parole: «, e’ dotata di autonomia

amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni

amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le

parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la

stipula, da parte del citato Ministero, delle»;

3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono

sostituite dalle seguenti: «La Scuola e’ composta dal» e la parola:

«il», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: «dal»;

4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la

rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le

parole: «d’intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono

soppresse;

5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il

direttore generale di cui al comma 6, cura l’esecuzione degli atti,

predispone le convenzioni e svolge le attivita’ di coordinamento

istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti:

«avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone

gli atti di competenza della Scuola»;

6) al comma 6:

6.1) il primo periodo e’ soppresso;

6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale

e’» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola e’ posta

una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le

parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono

soppresse;

6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono

sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»

6.4) dopo il quarto periodo, e’ aggiunto, in fine, il

seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente

Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito.»;

7) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a

supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero

dell’istruzione e del merito e’ incrementata di un dirigente di prima

fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unita’ di

personale da inquadrare nell’area dei funzionari del vigente

contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui

reclutamento il Ministero dell’istruzione e del merito, nei limiti

delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le

graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero

medesimo. L’incarico di dirigente di seconda fascia e’ conferito ai

sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

8) al comma 9:

8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni

di euro per l’anno 2023, di 1.553.190 euro per l’anno 2024 e di

1.421.671 euro annui a decorrere dall’anno 2025»;

8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite

dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione

4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle

seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

dell’istruzione e del merito»;

b) all’articolo 16-ter, comma 2:

1) all’alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le

seguenti: «in raccordo con il Ministero dell’istruzione e del

merito,»;

2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» e’ sostituita

dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l’accreditamento»;

c) l’allegato A e’ abrogato.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal

comma 1, restano fermi gli atti gia’ adottati e gli incarichi gia’

conferiti ai sensi dell’articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino

alla naturale scadenza. Nell’incarico di coordinatore della

segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola

di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo 16-bis, comma

6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore

generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai

sensi dell’articolo 16-bis, comma 6, ((quarto periodo)), del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 16-bis, del comma 2

dell’articolo 16-ter e dell’Allegato A del citato decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 16-bis (Scuola di alta formazione

dell’istruzione). – 1. E’ istituita, presso il Ministero

dell’istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione

dell’istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola,

che opera alle dirette dipendenze del Ministro

dell’istruzione e del merito:

a) promuove e coordina la formazione in servizio

dei docenti di ruolo, in coerenza e continuita’ con la

formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, nel rispetto

dei principi del pluralismo e dell’autonomia didattica del

docente, garantendo elevati standard di qualita’ uniformi

su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attivita’ formative dei

dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi

amministrativi generali, del personale amministrativo,

tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di

qualita’ uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione

continua degli insegnanti di cui all’articolo 16-ter;

d) sostiene un’azione di costante relazione

cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni

scolastiche per la promozione della partecipazione dei

docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle

medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue

attivita’ istituzionali, dell’Istituto nazionale di

documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e

dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema

educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e si

raccorda con gli uffici del Ministero dell’istruzione

competenti in materia anche per la stipula, da parte del

citato Ministero, delle convenzioni con le universita’, con

le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati,

fornitori di servizi certificati di formazione.

3. La Scuola e’ composta dal Presidente, dal Comitato

d’indirizzo e dal Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente e’ nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 1° marzo

2023, ed e’ scelto tra professori universitari ordinari o

tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di

particolare e comprovata qualificazione professionale

nell’ambito dell’istruzione e formazione. Il Presidente

dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato una

sola volta. Se dipendente statale o docente universitario,

per l’intera durata dell’incarico e’ collocato nella

posizione di fuori ruolo. Il Presidente e’ preposto alla

Scuola (soppresse) e presiede il Comitato d’indirizzo. E’

responsabile dell’attivita’ didattica e scientifica della

Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attivita’

di formazione, sentito il Comitato d’indirizzo. Il

Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche,

conserva il trattamento economico in godimento o, se non

dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio

mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente

della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i

presidenti dell’INDIRE e dell’INVALSI e due componenti

nominati dal Ministro dell’istruzione tra personalita’ di

alta qualificazione professionale. Il Comitato d’indirizzo

rimane in carica tre anni e, avvalendosi della segreteria

tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di

competenza della Scuola. Il Comitato d’indirizzo, all’atto

dell’insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel

quale sono disciplinate le modalita’ del suo funzionamento,

nonche’ quelle di funzionamento dello stesso Comitato

d’indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai

componenti del Comitato d’indirizzo spettano esclusivamente

i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. A supporto della Scuola e’ posta una segreteria

tecnica, coordinata da un direttore generale, nominato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, tra i

dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero

(soppresse), tra dirigenti di altre amministrazioni o tra

professionalita’ esterne all’amministrazione con

qualificata esperienza manageriale e resta in carica per

tre anni. L’incarico e’ rinnovabile una sola volta e, se

conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla

maturazione del periodo di cui all’articolo 23, comma 1,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’organizzazione e il funzionamento della segreteria

tecnica sono definiti con decreto del Ministro

dell’istruzione e del merito. La segreteria tecnica opera

in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero

dell’istruzione e del merito.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito

per adeguare lo sviluppo delle attivita’ formative del

personale scolastico alle migliori esperienze

internazionali e alle esigenze proprie del sistema

nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica

quattro anni ed e’ composto da un massimo di sette membri,

nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, da

adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresi’ i

criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato

scientifico internazionale spettano esclusivamente i

rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. Per garantire il funzionamento della segreteria

tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del

Ministero dell’istruzione e del merito e’ incrementata di

un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda

fascia e di dodici unita’ di personale da inquadrare

nell’area dei funzionari del vigente contratto collettivo

nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui

reclutamento il Ministero dell’istruzione e del merito, nei

limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede

utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di

area III del Ministero medesimo. L’incarico di dirigente di

seconda fascia e’ conferito ai sensi dell’articolo 19 del

decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Per l’attuazione del presente articolo e’

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023,

di 1.553.190 euro per l’anno 2024 e di 1.421.671 euro annui

a decorrere dall’anno 2025. Alla relativa copertura si

provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

dell’istruzione e del merito e, a decorrere dall’anno 2027,

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13

luglio 2015, n. 107.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al

comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina in

raccordo con il Ministero dell’istruzione e del merito, la

struttura con il supporto dell’INVALSI e dell’INDIRE nello

svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) definizione delle linee guida per l’accreditamento

delle istituzioni deputate ad erogare la formazione

continua per le finalita’ di cui al presente articolo,

anche attraverso la piattaforma digitale per

l’accreditamento degli enti di formazione gestita dal

Ministero dell’istruzione, e verifica dei requisiti di cui

al comma 8;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti

della formazione del personale scolastico in linea con gli

standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante

degli insegnanti con la formazione in servizio.

Allegato A (Dotazione organica della Scuola di alta

formazione dell’istruzione) (soppresso).».

Art. 17

Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di

alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del

PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della

Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – «Riforma della legislazione

sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti

(M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1-bis:

1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni

di euro,» sono soppresse;

2) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le

risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese,

agli operatori economici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l),

dell’allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, ((n. 36,)) agli altri soggetti privati di

cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri

soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una

commissione istituita presso il Ministero dell’universita’ e della

ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma

7.»;

3) al comma 4, ((e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo)):

«E’ possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi

tre anni di gestione dell’immobile, in un’unica soluzione, a fronte

di idonea garanzia bancaria o assicurativa ((volta ad assicurare il

rispetto)) del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del

contributo di gestione.»;

4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai

sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari

dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come

risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la

presentazione delle proposte di intervento,»;

b) all’articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono

soppresse;

c) dopo l’articolo 1-ter e’ inserito il seguente:

«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di

destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze

universitarie). – 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e

residenze per studenti mediante l’utilizzo del patrimonio edilizio

esistente, nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente

1, del PNRR, e’ sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso

funzionale all’impiego di tali immobili quali residenze universitarie

anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni ((previste

dagli)) strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d’uso,

di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione

certificata di inizio di attivita’ (SCIA) di cui all’articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((Tali interventi, qualora debbano

essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte

terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di

sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e

tipologiche dell’edificio preesistente e incrementi di volumetria,

sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove

richiesta nei casi previsti dall’articolo 146 del citato codice di

cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall’allegato B al

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 2017, n. 31, in luogo dell’autorizzazione paesaggistica e’

presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di

accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal

ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di

divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali

effetti dannosi di essa)). L’attivita’ oggetto della segnalazione

puo’ essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla

data della presentazione della segnalazione all’amministrazione

competente. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di

cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio

adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste

dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di

attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente puo’

inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle

opere gia’ eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo

la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva

l’applicazione delle sanzioni penali nonche’ delle sanzioni previste

dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

((2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per

studenti nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente

1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati

alla riconversione di aree gia’ interamente impermeabilizzate, per

cui e’ consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga

agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree

sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42.))

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2

permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista

dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore

a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell’ambito

della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono

assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di

interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori

pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge

regionale, ne’ sono soggetti al vincolo della dotazione minima

obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n.

1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono

disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell’ambito

della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d’uso di cui

al comma 1((,)) il valore della rendita catastale dell’immobile

dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del

finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della

tassazione sugli ((immobili nonche’)) delle imposte ipotecarie e

catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti

delle istituzioni ((di formazione)) superiore, gli interventi di cui

al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori

al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.

Resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo della lettera d) del

citato all’articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili

suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al

30 giugno 2026, le universita’ statali comunicano al Ministro

dell’universita’ e della ricerca, che si esprime con parere entro

sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di

diritti reali o di godimento su immobili aventi durata

ultranovennale.».

d) dopo l’articolo 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente:

Art. 2-bis (((Impignorabilita’ e insequestrabilita’ delle))

risorse ((per alloggi)) e residenze per studenti universitari). – 1.

Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero

dell’universita’ e della ricerca al finanziamento delle attivita’ di

cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non

sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di

pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli

e la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio.».

((1-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,

dopo il comma 3-ter e’ aggiunto il seguente:

«3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei

finanziamenti in favore dei beneficiari, le attivita’ di verifica e

controllo sull’attuazione e sulla rendicontazione degli interventi

proposti e finanziati nell’ambito delle procedure amministrative di

cui all’articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n.

338, sono svolte con il supporto della societa’ Cassa depositi e

prestiti Spa e di societa’ dalla stessa direttamente o indirettamente

controllate. Alla societa’ Cassa depositi e prestiti Spa e’ altresi’

affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure

amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l’applicazione

delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa

e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini

del conseguimento dell’obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della

Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal

monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra

il Ministero dell’universita’ e della ricerca e la societa’ Cassa

depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche

in relazione alla remunerazione delle attivita’ svolte, con oneri a

valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2041».))

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, all’articolo 15 del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o

residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,»

sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze

universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari

a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi

universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici

pubblici, di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle universita’ statali o degli

enti territoriali ((interessati ovvero)) degli organismi regionali di

gestione per il diritto allo studio universitario, puo’, senza oneri

diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di

stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento nonche’

provvedere alle attivita’ di progettazione nel limite delle risorse

disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106

((dell’articolo 1)) della citata legge n. 145 del 2018.

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi

necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e

laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed

edifici pubblici, di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di

ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, puo’,

senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere

il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento

nonche’ provvedere alle attivita’ di progettazione nel limite delle

risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106

dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

c) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Al

fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione degli

interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti

pubblici, qualora siano soggetti ((attuatori ovvero)) beneficiari di

finanziamenti, nell’ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi,

previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei

servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni

ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a

legislazione vigente.».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dei commi 1, 2, 4 e 11

dell’articolo 1-bis e del comma 4 dell’articolo 1-ter della

legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di

alloggi e residenze per studenti universitari), come

modificato dalla presente legge:

«Art. 1-bis (Nuovo housing universitario). – 1. Le

risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4,

componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) sono destinate all’acquisizione della disponibilita’

di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per

studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai

fini del perseguimento delle finalita’ previste dalla

medesima riforma.

2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono

assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui

all’articolo 1, comma 1, lettera l), dell’allegato I.1 al

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti

privati di cui all’articolo 1, comma 1, della presente

legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle

proposte selezionate da una commissione istituita presso il

Ministero dell’universita’ e della ricerca, secondo le

procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai

componenti della commissione non spettano compensi, gettoni

di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati.

(omissis)

4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono

destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso,

dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai

sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per

i primi tre anni dalla effettiva fruibilita’ degli stessi.

E’ possibile erogare anticipata-mente il contributo

relativo ai primi tre anni di gestione dell’immobile, in

un’unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o

assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di

destinazione nel periodo di riferimento del contributo di

gestione.

5. – 10. (omissis)

11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3

ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non

coincidenti con i primi, cosi’ come risultanti dalla

domanda di partecipazione alle procedure per la

presentazione delle proposte di intervento, e’ riconosciuto

un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una

quota massima pari all’importo versato a titolo di imposta

municipale propria di cui all’articolo 1, comma 738, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili,

o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per

studenti ai sensi del presente articolo. Il credito

d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione

ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell’universita’ e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

definite le disposizioni attuative della misura, con

particolare riguardo alle procedure di concessione e di

fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta,

anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al

presente comma, nonche’ alle condizioni di revoca e

all’effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti

dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite

di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

(omissis).

4. Le normative relative all’autorizzazione

all’esercizio di strutture residenziali universitarie

approvate precedentemente alla data di entrata in vigore

della presente disposizione mantengono la loro efficacia

fino all’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.».

– Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell’articolo 15

del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (per il

titolo si veda nelle note alle premesse), come modificato

dalla presente legge:

«1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli

obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di

cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 12 febbraio 2021, l’Agenzia del demanio,

sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,

individua beni immobili di proprieta’ dello Stato

inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere

destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche

oggetto di finanziamento anche parziale, con le apposite

risorse previste nell’ambito delle misure di cui al

predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al

primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di

uso per finalita’ dello Stato o per quelle di cui

all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, nonche’ i beni per i quali siano in corso le procedure

volte a consentirne l’uso per le predette finalita’ e

quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in

operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di

competenza della medesima Agenzia.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al

presente articolo l’Agenzia del demanio e’ autorizzata ad

apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli

investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a

legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e

puo’ avviare iniziative di partenariato pubblico-privato,

da attuare in conformita’ alle regole di Eurostat, in via

prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i

beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche

attraverso l’affidamento in concessione di beni immobili,

ovvero mediante l’affidamento delle attivita’ di

progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e

gestione delle residenze universitarie e degli impianti

sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al

comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica

della disponibilita’ delle risorse finanziarie sui relativi

bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e

l’efficienza della progettazione degli interventi di cui al

comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici,

qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di

finanziamenti, nell’ambito delle misure del PNRR, possono

avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i

richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura

per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui

all’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a

legislazione vigente. L’Agenzia del Demanio puo’ altresi’

stipulare intese con l’Istituto per il credito sportivo per

facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da

realizzare.».

Art. 18

Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

1. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi previsti

dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, all’articolo 14 della legge

30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole:

«sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, della legge

15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento

dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi

realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui

alla medesima legge n. 99 del 2022.».

2. All’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti»

sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro»

sono soppresse;

b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi

disciplinate possono accedere altresi’ i soggetti che:

a) hanno partecipato, in qualita’ di Principal Investigators,

a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research

Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello

A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell’accesso al

finanziamento;

b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni

individuali Marie Skodowska-Curie (MSCA).»;

c) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:

2-bis. Ai soggetti selezionati nell’ambito delle procedure di

cui ai commi 1, ((1-bis e)) 2 sono altresi’ assegnati fondi per lo

svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a

quanto previsto dall’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,

e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle

risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».

3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi

della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilita’ reciproca tra

universita’ ed enti pubblici di ricerca, ((il periodo di servizio

maturato presso l’universita’ di provenienza dai ricercatori, dai

primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le

procedure selettive di cui all’articolo 11, comma 3-ter, del decreto

legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e’ riconosciuto ai fini della

ricostruzione di carriera e dell’inquadramento, a cui si provvede

nell’ambito delle vigenti facolta’ assunzionali)). Ai medesimi fini

di cui al primo periodo, ((il periodo di servizio maturato presso

l’ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia

chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui

all’articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, e’ riconosciuto ai fini dell’inquadramento, a cui si provvede

nell’ambito delle vigenti facolta’ assunzionali)).

((3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli

obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo

restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 2

agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di

accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e

chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i

candidati degli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi terzi di

cui all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, nonche’ i candidati dei Paesi terzi residenti all’estero che

hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini

dell’immatricolazione nell’anno accademico 2023/2024 senza presentare

istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare

istanza per l’inserimento nella graduatoria nazionale per

l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025, senza

necessita’ di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le

procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del

presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola

secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente,

nell’ambito dei posti definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1,

lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o piu’

decreti del Ministro dell’universita’ e della ricerca sono

individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo

periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell’individuazione del

punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno

accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai

candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, e sono

definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo

che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per

l’immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo,

tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla

riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle universita’

nell’ambito della programmazione nazionale per l’anno accademico

2024/2025.))

((3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di

ammissione ai corsi universitari, all’articolo 4, comma 1, primo

periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» e’

sostituita dalla seguente: «trenta».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 30

dicembre 2010, n. 240, recante Norme in materia di

organizzazione delle universita’, di personale accademico e

reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la

qualita’ e l’efficienza del sistema universitario, come

modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (Disciplina di riconoscimento dei crediti).

– 1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, la parola: “sessanta” e’ sostituita

dalla seguente: “dodici” e sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: “Il riconoscimento deve essere effettuato

esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da

ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento

attribuite collettivamente. Le universita’ possono

riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo

limite, il conseguimento da parte dello studente di

medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di

campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o

campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute

dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato

italiano paralimpico”.

2. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite

le modalita’ attuative e le eventuali deroghe debitamente

motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con

riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in

relazione alle attivita’ formative svolte nei cicli di

studio presso gli istituti di formazione della pubblica

amministrazione, nonche’ alle altre conoscenze e abilita’

maturate in attivita’ formative di livello post-secondario,

alla cui progettazione e realizzazione l’universita’ abbia

concorso.

3. Con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, della

legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il

riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a

conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti

tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima

legge n. 99 del 2022.».

– Si riporta il testo dell’articolo 14 del

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante

Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita’ e

ricerca). – 1. Al fine di dare attuazione alle misure di

cui all’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di

esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal

Ministero dell’universita’ e della ricerca, le universita’

possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a

tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera

a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le

procedure di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo,

della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi

che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of

Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati

nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon

Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma

non si applica il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 1

della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di

ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero

dell’universita’ e della ricerca, possono assumere gli

studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le

procedure di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto

legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli

oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti

delle risorse assegnate all’investimento M4C2- 1.2.

1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle

procedure ivi disciplinate possono accedere altresi’ i

soggetti che:

a) hanno partecipato, in qualita’ di Principal

Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator

grants dello European Research Council e, pur avendo

ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si

sono collocati in posizione utile ai fini dell’accesso al

finanziamento;

b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle

Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, le

chiamate di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4

novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi

di ricerca dello European Research Council avvengono anche

in deroga alle facolta’ assunzionali e comunque nei limiti

delle risorse di cui all’articolo 1, comma 297, lettera c),

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle

universita’ statali secondo il riparto del fondo per il

finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1,

lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2-bis. Ai soggetti selezionati nell’ambito delle

procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi’

assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti

di ricerca, conformemente a quanto previsto

dall’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a

quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle

risorse disponibili sulla base del medesimo investimento

1.2.

3. Il conseguimento di finanziamenti nell’ambito dei

programmi di ricerca di cui al comma 2 e’ considerato

merito eccezionale ai sensi dell’articolo 16 del decreto

legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la

valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli

enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati

dal Ministero dell’universita’ e della ricerca e comunque

nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio, nel

periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza possono assumere per chiamata diretta i

vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,

anche in deroga ai limiti quantitativi dell’articolo 16,

comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della

ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono definite

misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni

di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare

l’accoglimento dei ricercatori presso le universita’

italiane, statali e non statali legalmente riconosciute,

gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento

speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo

1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4-bis. All’articolo 6, comma 2, del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio

2010, n. 76, le parole: “quattro anni” sono sostituite

dalle seguenti: “sei anni”. La disposizione di cui al primo

periodo si applica anche al mandato dei componenti del

Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione

del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in

carica alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

4-ter. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,

n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti

i seguenti: “Nell’ambito dell’area di contrattazione per il

personale docente e’ istituito il profilo professionale del

ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con

preminenti funzioni di ricerca nonche’ obblighi didattici

nel limite massimo del 50 per cento dell’orario di lavoro,

al quale non puo’ essere affidata la piena responsabilita’

didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta’

assunzionali disponibili a legislazione vigente, le

istituzioni di cui all’articolo 1 individuano i posti da

ricercatore nell’ambito delle relative dotazioni

organiche”;

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le

seguenti:

“l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni

di personale, decentramento delle procedure di reclutamento

a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di

reclutamento di durata corrispondente a quella dell’offerta

formativa e conseguente disciplina della mobilita’ del

personale, anche in deroga, quanto al personale docente,

all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165;

l-ter) facolta’ di disciplinare l’istituzione di

cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50

per cento delle cattedre a tempo pieno, nell’ambito della

dotazione organica delle istituzioni di cui all’articolo 1,

con l’applicazione al relativo personale della disciplina

di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina

contrattuale”.

4-quater. Nell’ambito dei processi di statizzazione

di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, l’Elenco A e l’Elenco B previsti dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9

settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258

del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale

a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie

valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di

personale per la sola istituzione che li costituisce,

nonche’ quali graduatorie d’istituto valide ai fini del

reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le

istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e

coreutica.

5. All’articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 e’ aggiunto il

seguente:

“1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo

periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo

della percentuale a carico delle regioni, con risorse

proprie, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c),

del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012”.

6. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo

14 gennaio 2008, n. 21, la parola “due” e’ sostituita dalla

seguente: “tre”.

6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito

della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto

Piano, l’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

e’ sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari).

– 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione il Ministro, con proprio

decreto di natura non regolamentare, su proposta del

Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo

criteri di affinita’ e attinenza scientifica, formativa e

culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative

declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il

conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16 e

delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l’inquadramento dei

professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori

scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione

degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi

95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e

all’indicazione della relativa afferenza dei professori di

prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l’adempimento degli

obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non

puo’ essere superiore a quello dei settori concorsuali di

cui al decreto del Ministro dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca n. 855 del 30 ottobre

2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche

alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai

gruppi scientifico-disciplinari, nonche’ alla

razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori

scientifico-disciplinari di cui all’articolo 14, comma 2,

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L’aggiornamento dei gruppi e dei settori

scientifico-disciplinari e’ effettuato con decreto del

Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In

assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla

scadenza del termine previsto per l’aggiornamento, si

provvede con decreto del Ministro”.

6-ter. Alle procedure per il conseguimento

dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui

all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi,

in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1

dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come

modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le

procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30

dicembre 2010, n. 240, nonche’ l’inquadramento dei

professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori

restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali

secondo le norme vigenti prima della data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere

dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1

dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come

modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i

riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori

concorsuali contenuti in disposizioni legislative e

regolamentari si intendono riferiti ai gruppi

scientifico-disciplinari.

6-quater. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997,

n. 127, il comma 99 e’ abrogato.

6-quinquies. All’articolo 14, comma 2, del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le

parole: “decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della

legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle

seguenti: “decreti di cui all’articolo 15, comma 1, della

legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

6-sexies. All’articolo 1, comma 16, della legge 4

novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: “frontale”,

ovunque ricorre, e’ sostituita dalle seguenti: “per lo

svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste”;

b) al terzo periodo:

1) la parola: “frontale” e’ sostituita dalle

seguenti: “per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie

forme previste”;

2) dopo le parole: “della diversita’ dei” sono

inserite le seguenti: “gruppi e dei”;

3) le parole: “decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” sono

sostituite dalle seguenti: “regolamento di ateneo, ai sensi

dell’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.

168”.

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di

cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 22

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e’ sostituito dal

seguente:

“Art. 22 (Contratti di ricerca). – 1. Le

universita’, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni

il cui diploma di perfezionamento scientifico e’ stato

riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca

ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono

stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici

progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo

determinato, denominati ‘contratti di ricerca’, finanziati

in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da

soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di

specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e

possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due

anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere

nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di

ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un

ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze

relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La

durata complessiva dei contratti di cui al presente

articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,

non puo’, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai

fini della durata complessiva del contratto di cui al

presente articolo, non sono presi in considerazione i

periodi trascorsi in aspettativa per maternita’ o

paternita’ o per motivi di salute secondo la normativa

vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano,

con apposito regolamento, le modalita’ di selezione per il

conferimento dei contratti di ricerca mediante l’indizione

di procedure di selezione relative ad una o piu’ aree

scientifiche rientranti nel medesimo gruppo

scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di

ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu’

aree scientifiche o settori tecnologici di cui all’articolo

12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte

a valutare l’aderenza del progetto di ricerca proposto

all’oggetto del bando e il possesso di un curriculum

scientifico-professionale idoneo allo svolgimento

dell’attivita’ di ricerca oggetto del contratto, nonche’ le

modalita’ di svolgimento dello stesso. Il bando di

selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito

internet dell’ateneo, dell’ente o dell’istituzione, del

Ministero dell’universita’ e della ricerca e dell’Unione

europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche

funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e

sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al

comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del

titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente

conseguito all’estero, ovvero, per i settori interessati,

del titolo di specializzazione di area medica, con

esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo

indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche’

di coloro che hanno fruito di contratti di cui all’articolo

24. Possono altresi’ concorrere alle selezioni coloro che

sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di

ricerca ovvero che sono iscritti all’ultimo anno del corso

di specializzazione di area medica, purche’ il

conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi

successivi alla data di pubblicazione del bando di

selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire

l’accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3

anche a coloro che sono in possesso di curriculum

scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di

attivita’ di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al

comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della

formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto

come titolare di contratto di ricerca e’ utile ai fini

della previsione di cui all’articolo 20 del decreto

legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L’importo del contratto di ricerca di cui al

presente articolo e’ stabilito in sede di contrattazione

collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al

trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a

tempo definito. La spesa complessiva per l’attribuzione dei

contratti di cui al presente articolo non puo’ essere

superiore alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio

per l’erogazione degli assegni di ricerca, come risultante

dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non e’ cumulabile con

borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite

da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle

esclusivamente finalizzate alla mobilita’ internazionale

per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non e’ compatibile con

la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o

magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area

medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento

in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio

presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto

di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne’

possono essere computati ai fini di cui all’articolo 20 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

6-octies. All’articolo 35, comma 3, lettera e-ter),

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “master

universitario di secondo livello” sono aggiunte le

seguenti: “o l’essere stati titolari per almeno due anni di

contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30

dicembre 2010, n. 240”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “master

universitario di secondo livello” sono inserite le

seguenti: “o al contratto di ricerca”.

6-novies. Le istituzioni dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti

di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre

2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del

presente articolo, mediante l’indizione di procedure di

selezione relative ad uno o piu’ settori

artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a

finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della

posizione. Per i cinque anni successivi alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, le istituzioni dell’alta formazione artistica,

musicale e coreutica possono consentire l’accesso alle

procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a

coloro che sono in possesso di curriculum

scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di

attivita’ di ricerca, fermo restando che i titoli di cui

all’articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, come sostituito dal comma 6-septies del presente

articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della

formazione delle relative graduatorie.

6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di

cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 24

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Ciascuna universita’, nell’ambito della

programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad

almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei

contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per

almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano

frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto

attivita’ di ricerca sulla base di formale attribuzione di

incarichi, escluse le attivita’ a titolo gratuito, presso

universita’ o istituti di ricerca, italiani o stranieri,

diversi da quella che ha emanato il bando”;

b) al comma 2:

1) all’alinea, dopo le parole: “I destinatari”

sono inserite le seguenti: “dei contratti di cui al comma

1”;

2) alla lettera a), le parole: “settore

concorsuale” sono sostituite dalle seguenti: “gruppo

scientifico-disciplinare”;

3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: “, nonche’ dei soggetti che abbiano gia’

usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al

comma 3”;

4) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

“d) deliberazione della chiamata del vincitore da

parte dell’universita’ al termine dei lavori della

commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di

ricercatore universitario a tempo determinato e’ stipulato

entro il termine perentorio di novanta giorni dalla

conclusione della procedura di selezione. In caso di

mancata stipulazione del contratto, per i tre anni

successivi l’universita’ non puo’ bandire nuove procedure

di selezione per il medesimo gruppo

scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento

interessato”;

c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

“3. Il contratto per ricercatore universitario a

tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e

non e’ rinnovabile. Il conferimento del contratto e’

incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro

subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la

titolarita’ di contratti di ricerca anche presso altre

universita’ o enti pubblici di ricerca, con le borse di

dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a

qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o

straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla

mobilita’ internazionale per motivi di ricerca. Ai fini

della durata del rapporto instaurato con il titolare del

contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per

maternita’, paternita’ o per motivi di salute secondo la

normativa vigente non sono computati, su richiesta del

titolare del contratto”;

d) al comma 4, le parole: “di cui al comma 3,

lettere a) e b),” sono sostituite dalle seguenti: “di cui

al comma 3”;

e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

“5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la

programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno

e per ciascuno dei successivi anni di titolarita’ del

contratto, l’universita’ valuta, su istanza

dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che

abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di

cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di

professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18,

comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in

conformita’ agli standard qualitativi riconosciuti a

livello internazionale, individuati con apposito

regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con

decreto del Ministro. Alla procedura e’ data pubblicita’

nel sito internet dell’ateneo. In caso di esito positivo

della valutazione, il titolare del contratto e’ inquadrato

nel ruolo di professore di seconda fascia. La

programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la

disponibilita’ delle risorse necessarie in caso di esito

positivo della procedura di valutazione”;

f) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:

“5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,

in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica

nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di

riferimento”;

g) il comma 7 e’ abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo e’ soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: “lettera b),”

sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: “, lettere a) e b),” sono

soppresse;

l) al comma 9-ter, le parole: “, lettera b),”,

ovunque ricorrono, e la parola: “triennale” sono soppresse;

m) dopo il comma 9-ter e’ aggiunto il seguente:

“9-quater. L’attivita’ didattica, di ricerca e di

terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,

concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento

svolta dall’ANVUR, ai fini dell’accesso alla quota di

finanziamento premiale a valere sul Fondo per il

finanziamento ordinario delle universita’ ai sensi

dell’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98”.

6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 3, le parole da: “,

lettera b)” fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all’articolo 29, comma 5, le parole: “lettera

b),” sono soppresse.

6-duodecies. All’attuazione delle disposizioni di cui

ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell’ambito

delle risorse assunzionali disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

6-terdecies. Ferma restando la possibilita’ di indire

procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo

determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente

prima della data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sulla base delle risorse

e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui

all’articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, all’articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 238 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’

all’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.

234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, le

universita’ possono altresi’ indire procedure per il

reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi

dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30

dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data

di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e

ai contratti stipulati nell’ambito delle stesse continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre

2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le universita’ possono utilizzare le risorse relative ai

piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di

stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai

sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre

2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del

presente articolo.

6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente

alle risorse gia’ programmate ovvero deliberate dai

rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le

universita’, le istituzioni il cui diploma di

perfezionamento scientifico e’ riconosciuto equipollente al

titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74,

quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca

possono indire procedure per il conferimento di assegni di

ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre

2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1

dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come

sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i

contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30

dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies

del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai

macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme

vigenti prima della data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto.

6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita’ di

ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti

di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre

2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del

presente articolo, a valere sulle risorse del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi

successivi alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, le universita’ possono

indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo

determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a),

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente

prima della data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, in attuazione delle

misure previste dal medesimo Piano, nonche’ di quelle

previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR)

2021-2027.

6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all’articolo

24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,

n. 240, gia’ bandite alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre

2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le

universita’ riservano una quota non inferiore al 25 per

cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di

cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

come modificato dal comma 6-decies del presente articolo,

ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non

inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a

tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera

a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che

sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre

anni, titolari di uno o piu’ assegni di ricerca di cui

all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel

testo vigente prima della data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti

che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti

da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24,

comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

nel testo vigente prima della data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, e che

stipulano un contratto ai sensi dell’articolo 24 della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma

6-decies del presente articolo, e’ riconosciuto, a

richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di

servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo,

la valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della legge

30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi

dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai

soggetti che sono stati titolari, per un periodo non

inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi

dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel

testo vigente prima della data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e che stipulano

un contratto ai sensi dell’articolo 24 della legge 30

dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies

del presente articolo, e’ riconosciuto, a richiesta, ai

fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a due

anni.

6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di

cui all’articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,

n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto,

continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi

degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima

della data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Non rientrano nel computo del

predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli

articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, come modificati dal presente articolo. L’esclusione

dalle procedure di cui all’articolo 24 della legge 30

dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies

del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma

6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari

dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 24 della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima

della data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto.

6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento

degli obiettivi dell’Investimento 6 della Missione 1,

Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

dopo l’articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n.

240, e’ inserito il seguente:

“Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). – 1.

Nell’ambito delle risorse disponibili per la

programmazione, nonche’ nei limiti delle risorse

assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di

svolgere attivita’ professionali e gestionali di supporto e

coordinamento della ricerca, di promozione del processo di

trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione

delle infrastrutture, nonche’ di tutela della proprieta’

industriale, le universita’ possono assumere personale di

elevata professionalita’ con qualifica di tecnologo a tempo

indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al

comma 1 e’ disciplinato nell’ambito del contratto

collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e

ricerca, in un’apposita sezione, prendendo a riferimento il

trattamento economico non inferiore a quello spettante al

personale di categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della

ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e

delle modalita’ di reclutamento stabilite dall’articolo 35

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,

non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le

modalita’ delle procedure concorsuali per le assunzioni di

cui al presente articolo. Nell’ambito dei titoli e’

valorizzata la precedente esperienza professionale quale

tecnologo a tempo determinato di cui all’articolo 24-bis”.

6-vicies semel. In via di prima applicazione e

comunque entro trentasei mesi dall’adozione del decreto di

cui al comma 3 dell’articolo 24-ter della legge 30 dicembre

2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente

articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo

articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento

dei posti messi a bando, per il personale, assunto con

contratto a tempo indeterminato, dell’area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per

almeno tre anni documentata attivita’ di supporto

tecnico-scientifico alla ricerca, attivita’ di

progettazione e di gestione delle infrastrutture e

attivita’ di trasferimento tecnologico ovvero compiti di

supporto tecnico-scientifico alle attivita’ di ricerca,

didattica e terza missione presso l’ateneo nel quale presta

servizio, nonche’ per il personale che ha prestato servizio

come tecnologo a tempo determinato di cui all’articolo

24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a

dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di

competenza, il personale dell’Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia gia’ inquadrato nel ruolo ad

esaurimento previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto

legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, puo’ optare per il

passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con

conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale

di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura

dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e

tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere

dall’anno 2022, si provvede a valere sulla quota di

spettanza dell’Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del

comma 310 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.

234. L’inquadramento del personale nei primi due livelli di

ricercatore e tecnologo e’ disciplinato ai sensi

dell’articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25

novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad

esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e

tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6-vicies ter. All’articolo 1, comma 1, della legge 30

novembre 1989, n. 398, le parole: “, per lo svolgimento di

attivita’ di ricerca dopo il dottorato” sono soppresse.

6-vicies quater. All’articolo 1 della legge 14

novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e’ inserito il

seguente:

“4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e

resilienza indicate nell’ambito dei bandi adottati in

applicazione della presente legge possono essere destinate

anche all’acquisizione da parte dei soggetti di cui al

comma 1, nonche’ di altri soggetti pubblici e privati,

della disponibilita’ di posti letto per studenti

universitari, mediante l’acquisizione del diritto di

proprieta’ o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di

locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi

di adeguamento delle residenze universitarie agli standard

di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11

dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,

recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con

separato bando riservato alle finalita’ di cui al presente

comma, da adottarsi con decreto del Ministro

dell’universita’ e della ricerca, sono definite le

procedure e le modalita’ per la presentazione dei progetti

e per l’erogazione dei relativi finanziamenti e sono

indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al

fine di adeguarli alle modalita’ di acquisizione della

disponibilita’ di posti letto di cui al primo periodo. Al

fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al

target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza

sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento

di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo’

essere composta da rappresentati indicati dal solo

Ministero dell’universita’ e della ricerca, possono non

essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli

acquisti di cui al presente comma non si applica la

disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.»

– Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 3-ter del

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante

Semplificazione delle attivita’ degli enti pubblici di

ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto

2015, n. 124:

«Art. 11 (Mobilita’, prima destinazione, congedi e

portabilita’ dei progetti di ricerca). – (omissis)

3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis

possono partecipare anche professori universitari

associati, per l’inquadramento come primo ricercatore o

primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per

l’inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente

tecnologo, purche’ in servizio da almeno cinque anni presso

l’universita’.

(omissis).».

– Si riporta il testo dell’articolo 7, commi 5-bis e

5-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante Norme

in materia di organizzazione delle universita’, di

personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al

Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del

sistema universitario.

«Art. 7 (Norme in materia di mobilita’ dei professori

e dei ricercatori). – (omissis)

5-bis. Nell’ambito delle relative disponibilita’ di

bilancio e a valere sulle facolta’ assunzionali disponibili

a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche

esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le

universita’ possono procedere alla chiamata di professori

ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni

presso altre universita’ nella fascia corrispondente a

quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di

studiosi stabilmente impegnati all’estero in attivita’ di

ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque

anni presso universita’ straniere una posizione accademica

equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza

definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro

dell’universita’ e della ricerca, sentito il Consiglio

universitario nazionale, mediante lo svolgimento di

procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle

proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze

didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle

universita’. Per le chiamate di professori ordinari ai

sensi del primo periodo, ai candidati e’ richiesto il

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per

gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione

scientifica nazionale, di cui all’articolo 16. Le

universita’ pubblicano nel proprio sito internet

istituzionale l’avviso pubblico ai fini della raccolta

delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti

di personale docente di cui al presente articolo. La

presentazione della candidatura ai fini della

manifestazione di interesse non da’ diritto, in ogni caso,

all’ammissione alle procedure d’accesso alle qualifiche del

personale docente dell’Universita’. La proposta di chiamata

viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei professori

ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario,

ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di

chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,

previo parere del Senato accademico, all’approvazione del

Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il

termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo’

essere formulata anche direttamente dal Senato accademico,

ferma restando l’approvazione del Consiglio di

amministrazione secondo le modalita’ di cui al secondo

periodo.

5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis

possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi

ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i

soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero

a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e

seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(IRCCS), che svolgano attivita’ di ricerca traslazionale,

preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure

di cui al presente comma devono essere in servizio da

almeno cinque anni presso l’ente di appartenenza ed essere

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il

settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la

procedura.

(omissis).».

– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 4 e del

comma 1 dell’articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264

(Norme in materia di accessi ai corsi universitari):

«Art. 4. – 1. L’ammissione ai corsi di cui agli

articoli 1 e 2 e’ disposta dagli atenei previo superamento

di apposite prove di cultura generale, sulla base dei

programmi della scuola secondaria superiore, e di

accertamento della predisposizione per le discipline

oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo

bando almeno sessanta giorni prima della loro

effettuazione, garantendo altresi’ la comunicazione dei

risultati entro i quindici giorni successivi allo

svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui

all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro

dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica

determina con proprio decreto modalita’ e contenuti delle

prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio

dello Stato.

1-bis. – 2. (omissis).».

«Art. 3. – 1. Il Ministero dell’universita’ e della

ricerca scientifica e tecnologica, nell’emanazione e nelle

modificazioni del regolamento di cui all’articolo 9, comma

4, della L. 19 novembre 1990, n. 341, come modificato

dall’articolo 17, comma 116, della L. 15 maggio 1997, n.

127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e

2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e

criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui

all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di

posti a livello nazionale con decreto del Ministro

dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,

sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della

valutazione dell’offerta potenziale del sistema

universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di

professionalita’ del sistema sociale e produttivo;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a)

tra le universita’, con decreto del Ministro

dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,

tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun

ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione

dell’offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle universita’ dei

posti relativi ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera e), nonche’ di cui all’articolo 2, previa

valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attivita’ di informazione e

orientamento degli studenti da parte degli atenei e del

Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e

tecnologica, introduzione graduale dell’obbligo di

preiscrizione alle universita’, monitoraggio e valutazione

da parte del citato Ministero dell’offerta potenziale degli

atenei.

(omissis).».

– Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 39 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero):

«Art. 39 (Accesso ai percorsi di istruzione tecnico

superiore e ai percorsi di formazione superiore). – 1. –

4-ter. (omissis)

5. E’ comunque consentito l’accesso ai corsi di

istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e

alle scuole di specializzazione delle universita’, a

parita’ di condizioni con gli studenti italiani, agli

stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per

lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi

familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per

motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18,

18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche’ ai

titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi

dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28

gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente

soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di

studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia,

nonche’ agli stranieri, ovunque residenti, che sono

titolari dei diplomi finali delle scuole italiane

all’estero o delle scuole straniere o internazionali,

funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese

bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento

dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali

richieste per l’ingresso per studio.

5-bis. – 5-quinquies (omissis).».

Art. 19

Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2

Infrastrutture sociali, famiglie, comunita’ e terzo settore del

PNRR in materia di sport e inclusione sociale

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della

Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione

sociale»((,)) del PNRR, per gli interventi relativi all’impiantistica

sportiva finanziati in tutto o in parte con ((fondi del PNRR)), il

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri

puo’ autorizzare i soggetti attuatori all’utilizzo dei ribassi d’asta

nell’ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati,

anche per fronteggiare l’incremento dei prezzi. Per gli interventi

che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l’avvio ((di

opere indifferibili,)) di cui all’articolo 26, comma 7, del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al

comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui

all’articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022,

n. 197.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, il Dipartimento per

lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base

degli indirizzi dell’Autorita’ di governo competente in materia di

sport, e’ autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla

misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche

ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la

realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole

minori marine, ovvero per l’efficientamento energetico di impianti

sportivi di proprieta’ pubblica((, destinati alla pratica di sport

natatori, sport del ghiaccio e sport invernali)), fermo restando il

rispetto delle condizionalita’ e del cronoprogramma del PNRR.

Riferimenti normativi

– Per il testo dell’articolo 26, comma 7, del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si veda

nei riferimenti normativi dell’articolo 1.

– Si riporta il testo dell’articolo 26, comma 7-bis,

del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti

pubblici di lavori). – (omissis)

7-bis. Con uno o piu’ decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto su proposta

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’

sostenibili, sono determinate le modalita’ di accesso al

Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione

finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti

criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione

delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle

Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o

titolari dei relativi programmi di investimento secondo

modalita’ telematiche e relativo corredo informativo;

b) ai fini dell’assegnazione delle risorse, i dati

necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono

verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso

sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato;

c) l’assegnazione delle risorse avviene sulla base

del cronoprogramma procedurale e finanziario degli

interventi, verificato ai sensi della lettera b) e

costituisce titolo per l’avvio delle procedure di

affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le

procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle

richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti

delle disponibilita’ di cassa; per le risorse destinate

agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati

in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia

gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla

successiva erogazione in favore delle Amministrazioni

aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) determinazione delle modalita’ di restituzione

delle economie derivanti dai ribassi d’asta non utilizzate

al completamento degli interventi ovvero dall’applicazione

delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo

29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Le eventuali risorse del Fondo gia’ trasferite alle

stazioni appaltanti devono essere versate all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l’integrale soddisfacimento delle

richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione

della possibilita’ di far fronte alle maggiori esigenze dei

Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

(omissis).».

– Si riporta il testo del comma 377 dell’articolo 1,

della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:

«377. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalita’ e il termine semestrale di

presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica

gia’ in uso presso il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di

cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle

istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da

parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli

interventi o titolari dei relativi programmi di

investimento, stabilendo un termine per la convalida delle

medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui

alla lettera a);

c) le informazioni del quadro economico di ciascun

intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla

base del livello progettuale definito al momento della

presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte

delle amministrazioni statali finanziatrici degli

interventi o titolari dei relativi programmi di

investimento nonche’ di riscontro delle istanze circa la

sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie

semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;

f) le modalita’ di trasferimento delle risorse del

Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite

dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle

amministrazioni, nei limiti delle disponibilita’ di cassa;

per le risorse destinate agli interventi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono

effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation

EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che

provvede alla successiva erogazione in favore delle

amministrazioni aventi diritto, con le procedure del

medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;

g) le modalita’ di utilizzo delle eventuali

economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle

risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una

variazione in diminuzione del livello dei prezzi.».

Art. 20

Modifiche al codice dell’amministrazione digitale

1. Al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo e’

aggiunto il seguente: «E’ fatta salva la facolta’ di avvalersi,

mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, del supporto di societa’ in house.»;

b) all’articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla

legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;

c) all’articolo 62:

1) dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente:

«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri

civici contenuti nell’ANPR sono costantemente allineati con i

medesimi dati resi disponibili dall’Archivio nazionale dei numeri

civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179((, convertito, con

modificazioni,)) dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono

sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le

parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «((,

integrati)) con il codice identificativo univoco di cui al ((comma

3,))»;

d) l’articolo 64-ter e’ sostituito dal seguente:

«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). – 1. Il

cittadino iscritto ((nell’ANPR)) puo’ delegare l’accesso ai servizi

in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono

((l’identificazione informatica a)) non piu’ di due soggetti iscritti

((nell’ANPR)), titolari dell’identita’ digitale di cui all’articolo

64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

2. ((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1))

tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle

modalita’ previste dall’articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli

uffici del comune di residenza. La delega e’ revocabile in ogni

momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma

di cui ((al comma 5 dell’esercizio)) della delega da parte del

delegato.

3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal

codice civile nei casi di incapacita’ totale o parziale a provvedere

ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile

((nella piattaforma)) di cui al comma 5, per il tramite della

piattaforma di cui all’articolo 50-ter, le informazioni, ove

disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di

tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che

richiede l’accesso ai servizi in rete quale rappresentante del

soggetto tutelato.

4. I gestori di identita’ digitale, tramite la piattaforma di

cui al comma 5, verificano l’esistenza di eventuali deleghe

((conferite)) al cittadino che effettua l’accesso ai servizi in rete

erogati dalle pubbliche amministrazioni.

5. Ai fini di cui al comma 1, l’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della

piattaforma per la gestione delle deleghe. L’accesso ai dati

attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla

titolarita’ del trattamento, ferme restando le specifiche

responsabilita’ ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonche’

le responsabilita’ dei soggetti che trattano i dati in qualita’ di

titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma

di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e

cittadinanza digitale» del PNC di cui all’articolo 1, comma 2,

lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero

dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione

tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della

giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e

l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le

caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di

sicurezza, le modalita’ di funzionamento della piattaforma di cui al

comma 5, nonche’ le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in

generale, le modalita’ e le procedure per assicurare il rispetto

dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e

graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5,

pari a 1.589.784 euro per l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l’anno

2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell’ambito del

Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 della Missione 1,

Componente 1((,)) di titolarita’ della struttura della Presidenza del

Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la

transizione digitale.».

e) dopo l’articolo 64-ter e’ inserito il seguente:

Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano –

Sistema IT-Wallet). – 1. Al fine di valorizzare e rafforzare

l’interoperabilita’ tra le banche dati pubbliche attraverso la

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo

50-ter, nonche’ di favorire la diffusione e l’utilizzo di servizi in

rete erogati da soggetti pubblici e privati, e’ istituito il Sistema

di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

2. Il Sistema IT-Wallet e’ costituito da una soluzione di

portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile

mediante il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis,

nonche’ da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet

privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo

accreditamento da parte dell’AgID, secondo le modalita’ di cui al

comma 3.

3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema

IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

ovvero dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione

tecnologica, ove nominata, adottato su proposta ((dell’AgID)) e di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l’Agenzia per la

cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite

linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione ((e)) periodicamente aggiornate, definiscono:

a) le caratteristiche tecniche e le modalita’ di adozione

dell’IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da

parte di cittadini e imprese, nonche’ la tipologia di servizi resi

disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

b) le modalita’ di accreditamento presso l’AgID dei soggetti

privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;

c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai

soggetti privati accreditati, sia in qualita’ di erogatori di

servizi, sia in qualita’ di erogatori di attestazioni elettroniche

relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o

qualita’ di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della

piattaforma di cui all’articolo-50-ter;

d) gli standard tecnici adottati per ((garantire

l’interoperabilita’)) del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i

sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti

privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all’articolo

50-ter, anche al fine di garantire la compatibilita’ dell’IT-Wallet

pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti

sistemi di identita’ digitale e con i relativi sistemi di

autenticazione per l’accesso in rete gia’ predisposti;

e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per

assicurare livelli di affidabilita’, disponibilita’ e sicurezza

adeguati al Sistema IT-Wallet;

f) le modalita’ per la messa a disposizione del codice sorgente

di tutte le componenti dell’IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di

IT-Wallet privato, ai sensi dell’articolo 69.

4. La societa’ di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

febbraio 2019, n. 12, e la societa’ di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle

linee guida di cui al comma 3 ((del presente articolo)), alla

realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e

tecnologica necessaria per l’attuazione del Sistema ((IT-Wallet)),

assicurando, in particolare, la disponibilita’ dell’IT-Wallet

pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a

rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa’ di

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116((,

sono affidate)) la progettazione, la realizzazione, l’implementazione

e la gestione dell’infrastruttura tecnologica dei sistemi ((di

rilascio nonche’ la certificazione)) e la verifica delle attestazioni

elettroniche di identita’ digitale, di quelle relative a prerogative,

((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualita’ presenti nelle

banche dati della pubblica amministrazione ((e dei registri))

fiduciari per l’accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di

rilascio, certificazione e verifica nonche’ per la verifica della

validita’ e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni

elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte

degli Identity provider pubblici i servizi di verifica ((di cui al

secondo periodo)) del presente comma si provvede a valere sulle

risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero

dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione

tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica

amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle societa’

di cui al comma 4;

b) la data a decorrere dalla quale l’IT-Wallet pubblico e’ reso

disponibile, nonche’ il termine entro il quale i soggetti di cui

all’articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i

documenti relativi a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche,

licenze o qualita’ di persone fisiche e giuridiche sotto forma di

attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i

documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonche’ ad

avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e

nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei

controlli di cui al capo V del ((testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445;

c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati

possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

d) al fine di concorrere alla sostenibilita’ economica del

Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuita’

dell’emissione dell’IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la

tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da

parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in

qualita’ di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di

costo.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e

graduale messa a disposizione dell’infrastruttura tecnologica per

l’attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a

complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si

provvede((,)) quanto a 69 milioni ((di euro,)) a valere sulle risorse

assegnate per l’Investimento 1.3 “Dati e interoperabilita’” della

Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitivita’ e cultura”,

Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”((,

del PNRR e)), quanto a 33 milioni ((di euro,)) a valere sul Fondo per

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo

239 del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34((, convertito, con

modificazioni,)) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Nelle more della piena funzionalita’ del Sistema ((IT-Wallet)),

sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso

telematico di cui all’articolo 64-bis, le versioni digitali della

Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia

(TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della

disabilita’. La verifica di validita’ di tali versioni digitali e’

consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalita’ rese

disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale

della TS/TEAM e’ disponibile secondo le modalita’ previste dal

regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e

i documenti necessari per la generazione delle ((versioni digitali

della)) patente di guida mobile e della Carta europea della

disabilita’ sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero

delle infrastrutture e trasporti e dall’Istituto nazionale ((della

previdenza sociale)) (INPS) alla societa’ di cui all’articolo 1 del

decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della

piattaforma ((di cui all’articolo 50-ter del presente codice)). Salvo

gli utilizzi previsti ((della TS/TEAM)) in qualita’ di Carta

Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo

stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in

presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell’economia e

delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell’articolo 50 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell’articolo

11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La patente di

guida mobile e’ la versione digitale della patente di guida di cui un

conducente residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis del

((codice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e’ titolare. Tale patente mobile consente la verifica,

tramite collegamento con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla

guida di cui all’articolo 226, comma 10, del citato ((codice di cui

al decreto legislativo)) n. 285 del 1992, dell’esistenza e della

validita’ del diritto alla guida del suo titolare ed e’ equipollente

a documento di identita’ dello stesso. Ai fini della circolazione sul

territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi

di cui all’articolo 180, comma 1, lettera b), del ((codice di cui al

decreto legislativo)) n. 285 del 1992.».

2. ((Ai fini dell’inserimento nell’Anagrafe)) nazionale

dell’istruzione superiore (ANIS) di cui all’articolo 62-quinquies del

Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, il Ministero dell’universita’ e della ricerca

trasmette all’ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai

titoli di studio conseguiti, acquisiti nell’Anagrafe nazionale degli

studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici

superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui

all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Ai fini del rafforzamento dell’interoperabilita’ tra le banche

dati pubbliche((, della valorizzazione)) della Piattaforma Digitale

Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter ((del codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, nonche’ della razionalizzazione e del)) riassetto

industriale nell’ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato,

sono attribuiti rispettivamente all’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per

la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio

universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio

1999, n. 261, i diritti di opzione per l’acquisto dell’intera

partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella societa’ PagoPA

S.p.A., di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre

2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al

primo periodo e’ determinato sulla base di una relazione giurata di

stima prodotta da uno o piu’ soggetti ((dotati)) di adeguata

esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero

dell’economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e

con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle

operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione

fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del

corrispettivo di cui al presente comma sono versate all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno,

nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, al ((Fondo)) per l’ammortamento dei titoli di Stato.

((3-bis. In caso di acquisto sulla base dell’opzione di cui al

comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3

del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non puo’ stipulare i

patti parasociali di cui all’articolo 2341-bis, lettera c), del

codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre

1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.))

((3-ter. La societa’ PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto

mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

a) l’amministratore unico o l’organo delegato e’ designato dal

socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del

capitale sociale;

b) in caso di composizione collegiale dell’organo amministrativo,

la maggioranza dei suoi membri e’ designata dal socio che detiene la

maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le

proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le

piattaforme di cui all’articolo 5, comma 2, del codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e all’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, nonche’ di nomina e revoca dei dirigenti con

responsabilita’ strategica sono riservate all’organo delegato.))

((3-quater. Al fine della tutela dei principi di non

discriminazione, neutralita’ e imparzialita’, la societa’ PagoPA

S.p.A. garantisce la parita’ di trattamento tra i prestatori di

servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all’articolo 5,

comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi

funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni

commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima

societa’. Entro il 30 giugno di ogni anno, la societa’ PagoPA S.p.A.

trasmette all’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione

tecnologica una relazione sulle attivita’ svolte e sui risultati

conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e

provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet.))

4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.

12, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo

Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche

indirettamente, dallo Stato».

5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi

stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 –

“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA”, all’articolo 4, comma

1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole:

«terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ alla societa’

PagoPA S.p.A., di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

febbraio 2019, n. 12».

((5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese

attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la

tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal

Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2,

Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)», del PNRR,

tenuto conto dell’esito delle verifiche propedeutiche all’esecuzione

dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee

in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli

obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la societa’

Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in

prossimita’ e aventi le medesime caratteristiche di quelli da

collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati

all’esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale

dell’esecuzione dell’opera, il numero complessivo di numeri civici da

collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote

previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l’onere complessivo

dell’investimento assunto dai beneficiari all’esito della procedura

di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono

computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei

collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la

societa’ Infratel Italia S.p.A. Per le finalita’ di cui al secondo

periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la

sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore

con la societa’ Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle

modalita’ di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici

posti in prossimita’ e aventi le medesime caratteristiche di quelli

da collegare sulla base delle predette convenzioni nonche’ del

termine per l’individuazione di tali numeri civici di prossimita’,

che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di

sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato

rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di

regia per il PNRR, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di

cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

propone l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12

del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere

attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano «Italia a 1

Giga». Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo degli articoli 17, 50-ter, 62 e

64-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

Codice dell’amministrazione digitale, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O., come

modificato dalla presente legge:

«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e

difensore civico digitale). – 1. Le pubbliche

amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee

strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione

dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con

le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica

amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale

generale, fermo restando il numero complessivo di tali

uffici, la transizione alla modalita’ operativa digitale e

i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla

realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di

servizi facilmente utilizzabili e di qualita’, attraverso

una maggiore efficienza ed economicita’. Al suddetto

ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei

sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo

da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e

organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei

servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi

informativi di telecomunicazione e fonia

dell’amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e

monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai

dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione

al sistema pubblico di connettivita’, nel rispetto delle

regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti

informatici e promozione dell’accessibilita’ anche in

attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,

n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra

l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine

di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualita’

dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e i costi

dell’azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della

riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla

lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della

pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei

sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative

rilevanti ai fini di una piu’ efficace erogazione di

servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli

strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche

amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e

l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per

la realizzazione e compartecipazione dei sistemi

informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti

l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per

l’innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di

diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi

di identita’ e domicilio digitale, posta elettronica,

protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica

qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia

di accessibilita’ e fruibilita’ nonche’ del processo di

integrazione e interoperabilita’ tra i sistemi e servizi

dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis;

j-bis) pianificazione e coordinamento degli

acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e

di telecomunicazione al fine di garantirne la

compatibilita’ con gli obiettivi di attuazione dell’agenda

digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano

triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma

1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei

carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche’

i Corpi di polizia hanno facolta’ di individuare propri

uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli

gia’ previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1

e’ dotato di adeguate competenze tecnologiche, di

informatica giuridica e manageriali e risponde, con

riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla

modalita’ digitale direttamente all’organo di vertice

politico.

1-quater. E’ istituito presso l’AgID l’ufficio del

difensore civico per il digitale, a cui e’ preposto un

soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta’,

autonomia e imparzialita’. Chiunque puo’ presentare al

difensore civico per il digitale, attraverso apposita area

presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni

relative a presunte violazioni del presente Codice e di

ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed

innovazione della pubblica amministrazione da parte dei

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Il difensore

civico, accertata la non manifesta infondatezza della

segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell’AgID

per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida

di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti

dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia

organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle

amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il

digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello

dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un

responsabile per il digitale tra le proprie posizioni

apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile

dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde

direttamente a quello amministrativo dell’ente.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies

possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma

anche in forma associata. E’ fatta salva la facolta’ di

avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del

supporto di societa’ in house.».

«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). –

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la

progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a

favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio

informativo detenuto, per finalita’ istituzionali, dai

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ la

condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad

accedervi ai fini dell’attuazione dell’articolo 50 e della

semplificazione degli adempimenti amministrativi dei

cittadini e delle imprese, in conformita’ alla disciplina

vigente.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e’ gestita

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e’

costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende

possibile l’interoperabilita’ dei sistemi informativi e

delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei

gestori di servizi pubblici per le finalita’ di cui al

comma 1, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la

gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti

abilitati ad operare sulla stessa, nonche’ la raccolta e

conservazione delle informazioni relative agli accessi e

alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di

dati e informazioni avviene attraverso la messa a

disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti

accreditati, di interfacce di programmazione delle

applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti

abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio

dei ministri e in conformita’ alle Linee guida AgID in

materia interoperabilita’, sono raccolte nel “catalogo API”

reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad

accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e

a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima

applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente

l’interoperabilita’ con le basi di dati di interesse

nazionale di cui all’articolo 60, comma 3-bis e con le

banche dati dell’Agenzie delle entrate individuate dal

Direttore della stessa Agenzia. L’AgID, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali e acquisito il parere

della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee

guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri

di sicurezza, di accessibilita’, di disponibilita’ e di

interoperabilita’ per la gestione della piattaforma nonche’

il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo

API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad

assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai

sensi della normativa vigente.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il

Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la

transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche

di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il

termine entro il quale i soggetti di cui all’articolo 2,

comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a

sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere

disponibili le proprie basi dati.

3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono

conservati, ne’ comunque trattati, oltre quanto

strettamente necessario per le finalita’ di cui al comma 1,

i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a

ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,

difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,

polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non

possono comunque essere conferiti, conservati, ne’ trattati

i dati coperti da segreto o riservati nell’ambito delle

materie indicate al periodo precedente.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio

dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero

dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e’ stabilita la strategia nazionale dati. Con

la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,

i limiti, le finalita’ e le modalita’ di messa a

disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio

dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono

titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in

apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma

Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di

politiche pubbliche basate sui dati, separata

dall’infrastruttura tecnologica dedicata

all’interoperabilita’ dei sistemi informativi di cui al

comma 2. Il decreto di cui al presente comma e’ comunicato

alle Commissioni parlamentari competenti.

5. L’inadempimento dell’obbligo di rendere

disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i

dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato

raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante

obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle

strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore

al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del

trattamento accessorio collegato alla performance

individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di

attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime

strutture.

6. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma

Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa

alla titolarita’ del trattamento, ferme restando le

specifiche responsabilita’ ai sensi dell’articolo 28 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore

della Piattaforma nonche’ le responsabilita’ dei soggetti

accreditati che trattano i dati in qualita’ di titolari

autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all’articolo 2,

comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di

interoperabilita’ gia’ attivi.

8. Le attivita’ previste dal presente articolo si

svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.».

«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione

residente – ANPR). – 1. E’ istituita presso il Ministero

dell’interno l’ANPR, quale base di dati di interesse

nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra

all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai

sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24

dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi

della popolazione residente” e all’Anagrafe della

popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita

ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante

“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”. Tale

base di dati e’ sottoposta ad un audit di sicurezza con

cadenza annuale in conformita’ alle regole tecniche di cui

all’articolo 51. I risultati dell’audit sono inseriti nella

relazione annuale del Garante per la protezione dei dati

personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui

all’ articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra

altresi’ alle anagrafi della popolazione residente e dei

cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni.

Con il decreto di cui al comma 6 e’ definito un piano per

il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da

completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa

attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce

automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle

anagrafi tenute dai comuni per i quali non e’ ancora

avvenuto il subentro. L’ANPR e’ organizzata secondo

modalita’ funzionali e operative che garantiscono la

univocita’ dei dati stessi.

2-bis. L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale

informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai

comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i

servizi necessari all’utilizzo del medesimo e fornisce i

dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo

1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita’

definite con uno o piu’ decreti di cui al comma 6-bis. Le

modalita’ e i tempi di adesione da parte dei comuni

all’archivio nazionale informatizzato, con conseguente

dismissione della versione analogica dei registri di stato

civile, sono definiti con uno o piu’ decreti di cui al

comma 6-bis.

2-ter. Con uno o piu’ decreti di cui al comma 6-bis

sono definite le modalita’ di integrazione nell’ANPR delle

liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle

liste di sezione di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. L’ANPR assicura ai comuni la disponibilita’ dei

dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle

funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai

sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione

dei comuni un sistema di controllo, gestione e

interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e

transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento

delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al

fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche

ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini

e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei

servizi, il Comune puo’ utilizzare i dati anagrafici

eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati

con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di

servizi o funzionalita’ non fornite da ANPR. I Comuni

accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell’ANPR,

nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione

dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi

del comma 6, lettera a), per l’espletamento, anche con

modalita’ automatiche, delle verifiche necessarie

all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle

proprie funzioni. L’ANPR consente ai comuni la

certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto

previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita’

telematica. La certificazione dei dati anagrafici in

modalita’ telematica e’ assicurata dal Ministero

dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di

documenti digitali muniti di sigillo elettronico

qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,

esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e

2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la

piattaforma di cui all’articolo 50-ter ovvero anche

mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati

anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’ANPR

assicura ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,

lettere a) e b), l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.

L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice

identificativo univoco per garantire la circolarita’ dei

dati anagrafici e l’interoperabilita’ con le altre banche

dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di

servizi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a)

e b).

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate

le modalita’ di integrazione nell’ANPR dei dati dei

cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite

presso altre amministrazioni nonche’ dei dati relativi al

numero e alla data di emissione e di scadenza della carta

di identita’ della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta

informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui

all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono

esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli

ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un

costante allineamento dei propri archivi informatizzati con

le anagrafiche contenute nell’ANPR.

6. Con uno o piu’ decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione e del Ministro delegato

all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per

l’Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano nonche’ con la Conferenza Stato – citta’, di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita

l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione

dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita’

di attuazione delle disposizioni del presente articolo,

anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da

adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita’

e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati

da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie

finalita’ istituzionali secondo le modalita’ di cui

all’articolo 50;

b) ai criteri per l’interoperabilita’ dell’ANPR con

le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,

secondo le regole tecniche del sistema pubblico di

connettivita’ di cui al capo VIII del presente Codice, in

modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai

cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche

amministrazioni senza necessita’ di ulteriori adempimenti o

duplicazioni da parte degli stessi;

c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili

dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico

delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai

sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della

dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74

dello stesso decreto nonche’ della denuncia di morte

prevista dall’articolo 1 del regolamento di polizia

mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di

trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in

data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 65 del 19 marzo 2010.

6-bis. Con uno o piu’ decreti del Ministro

dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il

Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il

Garante per la protezione dei dati personali e la

Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono

assicurati l’aggiornamento dei servizi resi disponibili

dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi

che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche’

l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche

della piattaforma di funzionamento dell’ANPR.»

«Art. 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe).- 1. Il

cittadino iscritto in ANPR puo’ delegare l’accesso ai

servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che

richiedono identificazione informatica, a non piu’ di due

soggetti iscritti in ANPR, titolari dell’identita’ digitale

di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di

sicurezza almeno significativo.

2. La presentazione della delega avviene tramite la

piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita’

previste dall’articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli

uffici del comune di residenza. La delega e’ revocabile in

ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato

dalla piattaforma di cui al comma 5, dell’esercizio della

delega da parte del delegato.

3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela

previste dal codice civile nei casi di incapacita’ totale o

parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero

della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui

al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui

all’articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in

formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore,

di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto

che richiede l’accesso ai servizi in rete quale

rappresentante del soggetto tutelato.

4. I gestori di identita’ digitale, tramite la

piattaforma di cui al comma 5, verificano l’esistenza di

eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua

l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche

amministrazioni.

5. Ai fini di cui al comma 1, l’Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la

manutenzione della piattaforma per la gestione delle

deleghe. L’accesso ai dati attraverso la piattaforma non

modifica la disciplina relativa alla titolarita’ del

trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita’

ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in

capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,

nonche’ le responsabilita’ dei soggetti che trattano i dati

in qualita’ di titolari autonomi del trattamento. La

realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo

rientra nel programma “Servizi digitali e cittadinanza

digitale” del PNC di cui all’articolo 1, comma 2, lettera

a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri ovvero dell’Autorita’ politica delegata in materia

di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di

concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il

Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia

per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le

caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i

requisiti di sicurezza, le modalita’ di funzionamento della

piattaforma di cui al comma 5, nonche’ le tipologie di dati

oggetto di trattamento e, in generale, le modalita’ e le

procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del

regolamento (UE) 2016/679.

7. Agli oneri derivanti dalla progettazione,

realizzazione e graduale messa a disposizione della

piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per

l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l’anno 2025, si

provvede a valere sulle risorse assegnate, nell’ambito del

Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 della

Missione 1, Componente 1 di titolarita’ della struttura

della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.».

– Si riporta il testo dell’articolo 62-quinquies del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice

dell’amministrazione digitale, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale

dell’istruzione superiore). – 1. Per rafforzare gli

interventi nel settore dell’universita’ e della ricerca,

accelerare il processo di automazione amministrativa e

migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche

amministrazioni, e’ istituita, a cura del Ministero

dell’universita’ e della ricerca, l’Anagrafe nazionale

dell’istruzione superiore (ANIS).

2. L’ANIS e’ alimentata, con le modalita’ individuate

con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della

formazione superiore, che mantengono la titolarita’ dei

dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento,

nonche’ tramite l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei

diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e

delle istituzioni della formazione superiore, di cui

all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,

n. 170. L’ANIS assicura alla singola istituzione la

disponibilita’ dei dati e degli strumenti per lo

svolgimento delle funzioni di propria competenza e

garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte

delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita’

istituzionali. L’ANIS rende disponibili i dati necessari

per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle

istituzioni della formazione superiore e assicura

l’interoperabilita’ con le altre banche di dati di

rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero

dell’universita’ e della ricerca per le relative finalita’

istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 62 del presente

codice, l’ANIS e’ costantemente allineata con l’ANPR per

quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e

ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere

all’ANIS mediante le modalita’ di cui al comma 2-quater

dell’articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui

all’articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della

ricerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione

tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per

la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31

dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la

protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell’ANIS, tra i quali i dati

relativi alle iscrizioni degli studenti, all’istituzione di

appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli

conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle

altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse

del Ministero dell’universita’ e della ricerca cui lo

stesso puo’ accedere per le relative finalita’

istituzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare

nonche’ le modalita’ di alimentazione da parte delle

istituzioni della formazione superiore nonche’ tramite

l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei

laureati degli istituti tecnici superiori e delle

istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della

normativa in materia di protezione dei dati personali e

delle regole tecniche del sistema pubblico di

connettivita’. L’allineamento dell’ANIS con l’Anagrafe

nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati

degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della

formazione superiore, con l’ANPR e con le altre anagrafi di

interesse del Ministero dell’universita’ e della ricerca

per le relative finalita’ istituzionali avviene in

conformita’ alle linee guida adottate dall’AgID in materia

di interoperabilita’.».

– Si riporta il testo dell’articolo 1-bis del

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante

Disposizioni urgenti per le universita’ e gli enti di

ricerca nonche’ in materia di abilitazione all’esercizio di

attivita’ professionali, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110:

«Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti, dei

diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e

delle istituzioni della formazione superiore). – 1. Per i

fini di cui all’articolo 1, presso il Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’

istituita, nell’ambito delle ordinarie risorse di bilancio,

e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei

diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e

delle istituzioni della formazione superiore, avente i

seguenti obiettivi:

a) valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi

formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle

carriere degli iscritti ai vari corsi di studio

b) promuovere la mobilita’ nazionale e

internazionale degli studenti agevolando le procedure

connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte

attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali

dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del

sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione

per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli

studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze

disciplinari e territoriali, nonche’ le diverse tipologie

di studenti in ragione del loro impegno temporale negli

studi;

e) supportare i processi di accreditamento

dell’offerta formativa del sistema nazionale degli istituti

tecnici superiori e delle istituzioni della formazione

superiore;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative

in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini

del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro

come crediti formativi.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca, con propri decreti, da emanare entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, individua,

sentiti la Conferenza dei rettori delle universita’

italiane, il Consiglio universitario nazionale, l’Agenzia

nazionale per la valutazione delle universita’ e della

ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari

e le altre consulte degli studenti, i dati che devono

essere presenti nei sistemi informativi degli istituti

tecnici superiori e delle istituzioni della formazione

superiore da trasmettere periodicamente, con modalita’

telematiche, all’Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».

– Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante Attuazione

della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo

sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari

e per il miglioramento della qualita’ del servizio:

«Art. 3 (Servizio universale). – 1. E’ assicurata la

fornitura del servizio universale e delle prestazioni in

esso ricomprese, di qualita’ determinata, da fornire

permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,

incluse le situazioni particolari delle isole minori e

delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili

all’utenza.

2. Il servizio universale, incluso quello

transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la

distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la

distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed

agli invii assicurati.

3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali

considerati sono quelle fissate nelle disposizioni

pertinenti adottate dall’Unione postale universale.

4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita’

diretta per corrispondenza e’ esclusa dall’ambito del

servizio universale.

5. Il servizio universale e’ caratterizzato come

segue:

a) la qualita’ e’ definita nell’ambito di ciascun

servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio e’ prestato in via continuativa per

tutta la durata dell’anno;

c) la dizione “tutti i punti del territorio

nazionale” trova specificazione, secondo criteri di

ragionevolezza, attraverso l’attivazione di un congruo

numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle

esigenze dell’utenza. Detti criteri sono individuati con

provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione;

d) la determinazione del “prezzo accessibile” deve

prevedere l’orientamento ai costi in riferimento ad

un’efficiente gestione aziendale.

6. Il fornitore del servizio universale garantisce

per almeno 5 giorni a settimana:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona

fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni

stabilite dall’autorita’ di regolamentazione in

installazioni appropriate.

7. E’ fatta salva la fornitura a giorni alterni, che

e’ autorizzata dall’autorita’ di regolamentazione, in

presenza di particolari situazioni di natura

infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con

una densita’ inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino

ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.

Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa

dall’autorita’ di regolamentazione ai sensi del presente

comma e’ comunicata alla Commissione europea.

8. Il servizio universale risponde alle seguenti

necessita’:

a) offrire un servizio tale da garantire il

rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un

trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni,

soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di

forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico,

economico e sociale, nonche’ delle esigenze dell’utenza.

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita

l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina

periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di

servizio universale sulla base degli orientamenti della

Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle

diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini

di disponibilita’, qualita’ e prezzo accessibile,

segnalando periodicamente alle Camere le modifiche

normative ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione

dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di

quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari

ivi descritte.

9. Restano impregiudicate le misure che le competenti

autorita’ adottano per motivi di interesse pubblico

riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che

riguardano in particolare la moralita’ pubblica, la

pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e

l’ordine pubblico.

10. Il fornitore del servizio universale e’ tenuto a

informare gli utenti nonche’ i fornitori di servizi postali

circa le caratteristiche del servizio universale offerto,

in particolare per quanto riguarda le condizioni generali

di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita’.

L’informativa, avente ad oggetto notizie precise ed

aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno

annuale. L’informativa avviene a mezzo di adeguata

pubblicazione. L’autorita’ di regolamentazione comunica

alla Commissione europea le modalita’ con cui sono rese

disponibili le informazioni di cui al presente comma.

11. Il fornitore del servizio universale e’ designato

nel rispetto del principio di trasparenza, non

discriminazione e proporzionalita’. La designazione e’

effettuata sulla base dell’analisi dei costi del servizio

universale nonche’ dei seguenti criteri:

a) garanzia della continuita’ della fornitura del

servizio universale in considerazione del ruolo da questo

svolto nella coesione economica e sociale;

b) redditivita’ degli investimenti;

c) struttura organizzativa dell’impresa;

d) stato economico dell’impresa nell’ultimo

triennio;

e) esperienza di settore;

f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica

amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

12. L’onere per la fornitura del servizio universale

e’ finanziato:

a) attraverso trasferimenti posti a carico del

bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono

quantificati nel contratto di programma fra il Ministero

dello sviluppo economico e il fornitore del servizio

universale, secondo le modalita’ previste dalla normativa

vigente;

b) attraverso il fondo di compensazione di cui

all’articolo 10 del presente decreto.

13. Il calcolo del costo netto del servizio

universale e’ effettuato nel rispetto degli orientamenti di

cui all’allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito

dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 febbraio 2008.

14. L’autorita’ di regolamentazione rende pubblica

annualmente la quantificazione dell’onere del servizio

universale e le modalita’ di finanziamento dello stesso.».

– Si riporta il testo dell’articolo 8, comma 2, del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e

semplificazione per le imprese e per la pubblica

amministrazione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 (Piattaforme digitali). – 1. Ai fini

dell’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale

italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda

digitale europea, la gestione della piattaforma di cui

all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, nonche’ i compiti, relativi a tale

piattaforma, svolti dall’Agenzia per l’Italia digitale,

sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri

che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario

straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per

l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai

sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto

2016, n. 179, nonche’ l’operativita’ della relativa

struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di

garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale

italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea,

le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario

straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale

dall’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.

179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei

ministri o al Ministro delegato che li esercita per il

tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei

ministri dallo stesso individuate, di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di

sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la

diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese

e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei

ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e

gestisce mediante la competente struttura per l’innovazione

della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di

innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di

rilevanza strategica e di interesse nazionale.

1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza

del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un

contingente di personale formato da esperti in possesso di

specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione

di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle

correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,

nonche’ di significativa esperienza in progetti di

trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di

programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga

scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle

strutture di cui al comma 1-ter ed e’ composto da personale

in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga

posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,

proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri

dell’interno, della difesa, della giustizia, dell’economia

e delle finanze e dell’istruzione, dell’universita’ e della

ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero

da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n. 127. All’atto del collocamento fuori ruolo, laddove

disposto, e’ reso indisponibile un numero di posti

equivalente dal punto di vista finanziario nelle

amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e’

corrisposto secondo le modalita’ previste dall’articolo 9,

comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303. Il contingente di esperti e’ altresi’ composto da

personale di societa’ pubbliche partecipate dal Ministero

dell’economia e delle finanze, in base a rapporto regolato

su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero

dell’economia e delle finanze, ovvero da personale non

appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti

complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,

sono definiti la consistenza numerica e le modalita’ di

formazione del contingente, la tipologia del rapporto di

lavoro e le modalita’ di chiamata, la durata e il regime

giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del

contingente, le specifiche professionalita’ richieste e il

compenso spettante per ciascuna professionalita’. Gli

incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato

anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla

scadenza prevista nell’atto di conferimento ovvero

nell’eventuale atto di rinnovo.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei

commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione e per

l’acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti

di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2020,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da

ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero dell’economia e delle finanze;

b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6

milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

relativa al Fondo per esigenze indifferibili.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita’ di

cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con

direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei

ministri, e’ costituita una societa’ per azioni

controllata, anche indirettamente, dallo Stato, ai sensi

dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175, secondo criteri e modalita’ individuati con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai

fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale

quota parte delle risorse finanziarie gia’ destinate

dall’Agenzia per l’Italia digitale per le esigenze della

piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le

predette risorse finanziarie sono versate, nell’anno 2019,

all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze e destinate al bilancio autonomo della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della

societa’ sono previste modalita’ di vigilanza, anche ai

fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da

parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro delegato.

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono

attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e

supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le

esercita avvalendosi della societa’ di cui al comma 2, per

assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento

elettronico attraverso la piattaforma di cui all’articolo

5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la

progettazione, lo sviluppo, la gestione e l’implementazione

del punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis

del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma

di cui all’articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo

n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si

avvale della societa’ di cui al comma 2. Le attivita’ di

sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle

risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle

iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale. Alla

compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo

periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo

13 dicembre 2017, n. 217, le parole “1° gennaio 2019” sono

sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

5. All’articolo 65 del decreto legislativo 13

dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e’ sostituito dal

seguente: “7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il

Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate

le misure necessarie a garantire la conformita’ dei servizi

di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e

48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al

regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di

identificazione elettronica e servizi fiduciari per le

transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga

la direttiva 1999/93/CE. A far data dall’entrata in vigore

del decreto di cui al primo periodo, l’articolo 48 del

decreto legislativo n. 82 del 2005 e’ abrogato”.».

– Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto-legge

29 ottobre 2019, n. 126 («Misure di straordinaria

necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del

personale scolastico e degli enti di ricerca e di

abilitazione dei docenti»), convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 4 (Semplificazione in materia di acquisti

funzionali alle attivita’ di ricerca). – 1. Non si

applicano alle universita’ statali, agli enti pubblici di

ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi

funzionalmente destinati all’attivita’ di ricerca,

trasferimento tecnologico e terza missione, nonche’ alla

societa’ PagoPA S.p.A., di cui all’articolo 8, comma 2, del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:

a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi

449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in

materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato

elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo

della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da

512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia

di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della

Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi

informatici e di connettivita’.».

– Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della

direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo

sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari

e per il miglioramento della qualita’ del servizio):

«Art. 3 (Servizio universale). – 1. E’ assicurata la

fornitura del servizio universale e delle prestazioni in

esso ricomprese, di qualita’ determinata, da fornire

permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,

incluse le situazioni particolari delle isole minori e

delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili

all’utenza.

2. Il servizio universale, incluso quello

transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la

distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la

distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed

agli invii assicurati.

3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali

considerati sono quelle fissate nelle disposizioni

pertinenti adottate dall’Unione postale universale.

4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita’

diretta per corrispondenza e’ esclusa dall’ambito del

servizio universale.

5. Il servizio universale e’ caratterizzato come

segue:

a) la qualita’ e’ definita nell’ambito di ciascun

servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio e’ prestato in via continuativa per

tutta la durata dell’anno;

c) la dizione “tutti i punti del territorio

nazionale” trova specificazione, secondo criteri di

ragionevolezza, attraverso l’attivazione di un congruo

numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle

esigenze dell’utenza. Detti criteri sono individuati con

provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione;

d) la determinazione del “prezzo accessibile” deve

prevedere l’orientamento ai costi in riferimento ad

un’efficiente gestione aziendale.

6. Il fornitore del servizio universale garantisce

per almeno 5 giorni a settimana:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona

fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni

stabilite dall’autorita’ di regolamentazione in

installazioni appropriate.

7. E’ fatta salva la fornitura a giorni alterni, che

e’ autorizzata dall’autorita’ di regolamentazione, in

presenza di particolari situazioni di natura

infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con

una densita’ inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino

ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.

Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa

dall’autorita’ di regolamentazione ai sensi del presente

comma e’ comunicata alla Commissione europea.

8. Il servizio universale risponde alle seguenti

necessita’:

a) offrire un servizio tale da garantire il

rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un

trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni,

soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di

forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico,

economico e sociale, nonche’ delle esigenze dell’utenza.

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita

l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina

periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di

servizio universale sulla base degli orientamenti della

Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle

diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini

di disponibilita’, qualita’ e prezzo accessibile,

segnalando periodicamente alle Camere le modifiche

normative ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione

dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di

quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari

ivi descritte.

9. Restano impregiudicate le misure che le competenti

autorita’ adottano per motivi di interesse pubblico

riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che

riguardano in particolare la moralita’ pubblica, la

pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e

l’ordine pubblico.

10. Il fornitore del servizio universale e’ tenuto a

informare gli utenti nonche’ i fornitori di servizi postali

circa le caratteristiche del servizio universale offerto,

in particolare per quanto riguarda le condizioni generali

di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita’.

L’informativa, avente ad oggetto notizie precise ed

aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno

annuale. L’informativa avviene a mezzo di adeguata

pubblicazione. L’autorita’ di regolamentazione comunica

alla Commissione europea le modalita’ con cui sono rese

disponibili le informazioni di cui al presente comma.

11. Il fornitore del servizio universale e’ designato

nel rispetto del principio di trasparenza, non

discriminazione e proporzionalita’. La designazione e’

effettuata sulla base dell’analisi dei costi del servizio

universale nonche’ dei seguenti criteri:

a) garanzia della continuita’ della fornitura del

servizio universale in considerazione del ruolo da questo

svolto nella coesione economica e sociale;

b) redditivita’ degli investimenti;

c) struttura organizzativa dell’impresa;

d) stato economico dell’impresa nell’ultimo

triennio;

e) esperienza di settore;

f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica

amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

12. L’onere per la fornitura del servizio universale

e’ finanziato:

a) attraverso trasferimenti posti a carico del

bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono

quantificati nel contratto di programma fra il Ministero

dello sviluppo economico e il fornitore del servizio

universale, secondo le modalita’ previste dalla normativa

vigente;

b) attraverso il fondo di compensazione di cui

all’articolo 10 del presente decreto.

13. Il calcolo del costo netto del servizio

universale e’ effettuato nel rispetto degli orientamenti di

cui all’allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito

dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 febbraio 2008.

14. L’autorita’ di regolamentazione rende pubblica

annualmente la quantificazione dell’onere del servizio

universale e le modalita’ di finanziamento dello stesso.».

– Si riporta il testo dell’articolo 2341-bis, lettera

c), del codice civile:

«Art. 2341-bis – I patti, in qualunque forma

stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti

proprietari o il governo della societa’:

a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di

voto nelle societa’ per azioni o nelle societa’ che le

controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative

azioni o delle partecipazioni in societa’ che le

controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio

anche congiunto di un’influenza dominante su tali societa’,

non possono avere durata superiore a cinque anni e si

intendono stipulati per questa durata anche se le parti

hanno previsto un termine maggiore; i patti sono

rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata,

ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso

di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano

ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella

produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a

societa’ interamente possedute dai partecipanti

all’accordo.».

– La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca norme per la

tutela della concorrenza e del mercato.

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 5 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell’amministrazione digitale):

«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita’

informatiche). – (omissis)

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la

Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,

attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, una

piattaforma tecnologica per l’interconnessione e

l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e i

prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di

assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo

64, l’autenticazione dei soggetti interessati

all’operazione in tutta la gestione del processo di

pagamento.

2-bis – 5. (omissis).».

– Si riporta il testo del comma 402 dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«Omissis – 402. Al fine di rendere piu’ semplice,

efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore

legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della

pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa

pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del

Consiglio dei ministri, tramite la societa’ di cui

all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre

2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per

le notifiche. La societa’ di cui al primo periodo affida,

in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al

fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del

decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche

attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologica

esistente di proprieta’ del suddetto fornitore.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure):

«Art. 2 (Cabina di regia). – 1. E’ istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia

per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta

dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione

delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione

alle specifiche esigenze connesse alla necessita’ di

assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa,

garantendo l’apporto delle professionalita’ adeguate al

raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al

presente comma, per il medesimo periodo in cui resta

operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e’ sospesa

l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al

personale che a qualunque titolo presta la propria

attivita’ lavorativa presso le amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto

il limite di eta’ per il collocamento a riposo dei

dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel

PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti

complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del

medesimo personale presso l’amministrazione statale di

provenienza. Resta ferma la possibilita’ di revoca

dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi

della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2

della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia

esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento

generale sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il

Presidente del Consiglio dei ministri puo’ delegare a un

Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche

attivita’. La Cabina di regia in particolare:

a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione

degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai

rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale

sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante

la formulazione di indirizzi specifici sull’attivita’ di

monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per

il PNRR, di cui all’articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici

profili di criticita’ segnalati dai Ministri competenti per

materia e, con riferimento alle questioni di competenza

regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il

programma di governo, il monitoraggio degli interventi che

richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unita’ per

la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

di cui all’articolo 5 l’eventuale necessita’ di interventi

normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di

attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,

per il tramite del Ministro per i rapporti con il

Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del

PNRR, recante le informazioni di cui all’articolo 1, comma

1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche’ una

nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi

e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,

anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli

interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli

obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche

di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione

socio-economica dei giovani, alla parita’ di genere e alla

partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei

ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del

PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della

Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente

decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del

presente comma alla Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi

circa lo stato di avanzamento degli interventi e le

eventuali criticita’ attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli

di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,

l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo

12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato

economico, sociale e territoriale secondo le modalita’

previste dal comma 3-bis;

l) promuove attivita’ di informazione e

comunicazione coerenti con l’articolo 34 del Regolamento

(UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di

competenza di una singola regione o provincia autonoma,

ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, quando sono esaminate questioni che

riguardano piu’ regioni o province autonome, ovvero il

Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani

e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia quando

sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi

alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, che puo’ presiederla su delega

del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute

della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in

dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei

soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e

i referenti o rappresentanti del partenariato economico,

sociale e territoriale.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita’

di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di

regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome, il Presidente

dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il

Presidente dell’Unione delle province d’Italia, il sindaco

di Roma capitale, nonche’ rappresentanti delle parti

sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore

bancario, finanziario e assicurativo, del sistema

dell’universita’ e della ricerca, della societa’ civile e

delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

individuati, sulla base della maggiore rappresentativita’,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13. Fino all’adozione del decreto di cui

al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i

rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca

e della societa’ civile, nonche’ delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, individuati con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.

Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca,

della societa’ civile e delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della

cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8 del decreto legge 1° marzo

2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22

aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la

transizione ecologica di cui all’articolo 57-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,

sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di

rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e

coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia

che ha la facolta’ di partecipare attraverso un delegato.

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame

delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno

del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di

programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel

PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano

il coordinamento con l’esercizio delle competenze

costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province

autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al

fine di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi

della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato

interministeriale per la transizione ecologica di cui

all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge

1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei

fondi strutturali e di investimento europei per gli anni

2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei

Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le

conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano nonche’ di Conferenza

unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si

tratta di materie nelle quali le regioni e le province

autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti

Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome nonche’ i

Presidenti delle regioni e delle province autonome per le

questioni di loro competenza che riguardano la loro regione

o provincia autonoma.

6. All’articolo 57-bis, comma 7, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole “composto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri”

sono sostituite dalle seguenti: “composto da due

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,

di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie,”.

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’

deferire singole questioni al Consiglio dei ministri

perche’ stabilisca le direttive alle quali la Cabina di

regia deve attenersi, nell’ambito delle norme vigenti. Le

amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8

assicurano che, in sede di definizione delle procedure di

attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per

cento delle risorse allocabili territorialmente, anche

attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria

di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,

salve le specifiche allocazioni territoriali gia’ previste

nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione

della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i

dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal

Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6,

verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove

necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento

alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure

correttive e propone eventuali misure compensative.».

– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (Disposizioni urgenti per

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune):

«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri). – In vigore dal 2

marzo 2024

1. Fino al 31 dicembre 2026, e’ istituita presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di

missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale

e’ preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni

generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in

particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita’:

a) assicura il supporto all’Autorita’ politica

delegata in materia di PNRR per l’esercizio delle funzioni

di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del

Governo relativamente all’attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la

Commissione europea quale punto di contatto nazionale per

l’attuazione del PNRR, nonche’ per la verifica della

coerenza dei risultati derivanti dall’attuazione del Piano

rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello

europeo, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l’Ispettorato generale per

il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77

del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del

PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla

definizione delle eventuali misure correttive ritenute

necessarie;

d) sovraintende allo svolgimento dell’attivita’

istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di

aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi

dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l’Ispettorato

generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del

decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle

attivita’ di comunicazione istituzionale e di pubblicita’

del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura

di missione PNRR sono, altresi’, trasferiti i compiti e le

funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui

all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come

modificato dal presente decreto, nonche’ quelli previsti

dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del citato

decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e’ autorizzata la

spesa di euro 1.304.380 per l’anno 2023 e di euro 1.565.256

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e

2, alla Struttura di missione sono, altresi’, trasferiti i

compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti

all’unita’ di missione di livello dirigenziale generale,

istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del

decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le

politiche di coesione e il Sud della Presidenza del

Consiglio dei ministri, che viene contestualmente

soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di

livello generale e non generale relativi all’unita’ di

missione di cui al primo periodo e la cessazione delle

relative funzioni si verificano con la conclusione delle

procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi

dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi

1 e 2, e’ assicurato alla Struttura di missione PNRR

l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalita’ del

sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della

verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR

rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di

missione PNRR puo’ procedere all’effettuazione di ispezioni

e controlli a campione, sia presso le amministrazioni

centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti

attuatori.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e’

composta da un contingente di dodici unita’ dirigenziali di

livello non generale e di sessantacinque unita’ di

personale non dirigenziale, individuato anche tra il

personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,

organi, enti o istituzioni, che e’ collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto

dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa

complessivo di euro 5.051.076 per l’anno 2023 e di euro

7.620.756 per l’anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno

degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e’

assegnato un contingente di esperti ai sensi dell’articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di

euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed

assistenziali e degli oneri fiscali a carico

dell’amministrazione per singolo incarico e nel limite di

spesa complessivo di euro 583.334 per l’anno 2023 e di euro

700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il

trattamento economico del personale collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi

del primo periodo e’ corrisposto secondo le modalita’

previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto

legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale

non dirigenziale puo’ essere composto da personale di

societa’ pubbliche controllate o partecipate dalle

Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto

regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale

non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303

del 1999, il cui trattamento economico e’ stabilito

all’atto del conferimento dell’incarico. Alle posizioni

dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, terzo

periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore

a tre anni e fatta salva la possibilita’ di rinnovo degli

stessi, nonche’ i comandi o i collocamenti fuori ruolo del

personale assegnato alla Struttura di missione cessano di

avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di

funzionamento e per le spese di missione del personale

della Struttura di missione e’ autorizzata la spesa di euro

693.879 per l’anno 2023, di euro 1.890.602 per l’anno 2024

e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR

e’ autorizzata, altresi’, nei limiti di quanto previsto dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la

stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre

2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del

concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale

di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il

personale assunto secondo le modalita’ di cui al primo

periodo viene inquadrato nel livello iniziale della

categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro

del personale del comparto autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono definite

l’organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei

limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le

modalita’ di formazione del contingente di cui al comma 4 e

di chiamata del personale nonche’ le specifiche

professionalita’ richieste. La decadenza dagli incarichi

dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei

coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del

2021, si verifica con la conclusione delle procedure di

conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della

Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari

ad euro 7.632.669 per l’anno 2023 e ad euro 9.159.201 per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni

dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive

di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni

dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate

alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del

decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l’anno 2023 e ad

euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

– Si riporta il testo dell’articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure):

«Art. 12 (Utilizzo del Portale unico del reclutamento

inPA). – 1. All’articolo 35-ter del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dai

seguenti: “Con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione

del parere del Garante per la protezione dei dati personali

e dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono individuate le caratteristiche e le modalita’ di

funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per

la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le

modalita’ di accesso e di utilizzo dello stesso da parte

delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la

pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di

mobilita’ e degli avvisi di selezione di professionisti ed

esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la

pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione

dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per

assicurare l’integrita’ e la riservatezza dei dati

personali, nonche’ le modalita’ per l’adeguamento e

l’evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In

relazione alle procedure per il reclutamento delle

amministrazioni di cui all’articolo 3, il decreto di cui al

terzo periodo tiene conto delle specificita’ dei rispettivi

ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo

periodo, per le amministrazioni di cui all’articolo 19

della legge 4 novembre 2010, n. 183, e’ adottato apposito

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di

concerto con i Ministri dell’interno, della difesa,

dell’economia e delle finanze e della giustizia, previa

acquisizione del parere del Garante per la protezione dei

dati personali. La veridicita’ delle dichiarazioni rese

dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, e’ verificata dalle amministrazioni

che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto

amministrazioni procedenti ai sensi dell’articolo 71 del

medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 445 del 2000.”;

b) il comma 3 e’ abrogato;

c) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal

seguente: “Le modalita’ di utilizzo da parte di Regioni ed

enti locali sono definite con il decreto del Ministro per

la pubblica amministrazione di cui al comma 2.”.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto

del Ministro per la pubblica amministrazione previsto

dall’articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua

ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli

adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e

ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 35-ter,

comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo

vigente prima della data di entrata in vigore del presente

decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto

del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel

primo periodo del presente comma, le modalita’ di utilizzo

del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e

degli enti locali per le rispettive selezioni di personale

continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro

per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio

2023.».

((Art. 20 – bis

Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto

di merci

1. Al fine di incrementare la capacita’ logistica nazionale,

attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli

finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio

informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2

«Interoperabilita’ della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la

rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi

di trasporto passeggeri e merci» della Missione 3, Componente 2, del

PNRR, le Autorita’ di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024,

garantiscono l’interoperabilita’ tra i sistemi Port Community System

delle medesime Autorita’ e la piattaforma logistica nazionale per la

rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che

consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a

esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della

Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del

trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo

periodo e’ dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port

Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e

compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto

di quanto previsto dalle linee guida sull’interoperabilita’ tecnica

delle pubbliche amministrazioni adottate dall’Agenzia per l’Italia

digitale nonche’ dall’articolo 69 del codice dell’amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del

comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Riferimenti normativi

– Il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle

informazioni elettroniche sul trasporto merci (Testo

rilevante ai fini del SEE), e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea L 249 del 31 luglio 2020.

– Si riporta il testo dell’articolo 69 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell’amministrazione digitale):

«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). –

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di

soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche

indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di

rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo

della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico

sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche

amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano

adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di

ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e

consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi

informatici di proprieta’ delle pubbliche amministrazioni,

ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di

progetto e’ previsto, salvo che cio’ risulti eccessivamente

oneroso per comprovate ragioni di carattere

tecnico-economico, che l’amministrazione committente sia

sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i

servizi delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice

sorgente, la documentazione e la relativa descrizione

tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di

cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu’

piattaforme individuate dall’AgID con proprie Linee

guida.».

Art. 21

Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione

documentale delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione dei

processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle

pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al

regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche

amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai

sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

del supporto tecnico-operativo dell’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato S.p.A.

2. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera

a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con

modificazioni((,)) dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell’ambito

del programma ((«Servizi digitali e cittadinanza digitale»)) del PNC,

il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del

Consiglio dei ministri puo’ ricorrere, mediante apposita convenzione,

all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la

realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla

definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi

cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi

caratterizzati da elevata replicabilita’.

3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, l’Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato S.p.A. puo’ avvalersi, sulla base di un’apposita

convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse

societa’ da questi controllate, che siano, ((anche nell’ambito del

relativo gruppo societario)), dotati di infrastrutture fisiche e

digitali gia’ operative e capillari su tutto il territorio

((nazionale e di)) piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate

da elevati livelli di sicurezza ((informatica e che siano)), anche in

relazione a societa’ da questi controllate, ((gestori di identita’

digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi

fiduciari qualificati, ai sensi dell’articolo 29 del codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, presso l’Agenzia)) per l’Italia digitale, con esperienza

pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle

istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi

– Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno

strumento di sostegno tecnico, e’ pubblicato nella G.U.U.E.

18 febbraio 2021, n. L 57/1.

– Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, e’ pubblicato

nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57/17.

– Per il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 8.

– Per il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, si veda nei riferimenti

normativi all’articolo 1.

– Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell’amministrazione digitale):

«Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). –

1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari

qualificati o svolgere l’attivita’ di gestore di posta

elettronica certificata presentano all’AgID domanda di

qualificazione, secondo le modalita’ fissate dalle Linee

guida.

2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al

comma 1 devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24

del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre

di requisiti di onorabilita’, affidabilita’, tecnologici e

organizzativi compatibili con la disciplina europea,

nonche’ di garanzie assicurative adeguate rispetto

all’attivita’ svolta. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita

l’AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono

definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica

attivita’ che i soggetti di cui al comma 1 intendono

svolgere. Il predetto decreto determina altresi’ i criteri

per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo

svolgimento delle predette attivita’, nonche’ i requisiti e

le condizioni per lo svolgimento delle attivita’ di cui al

comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.

3.

4. La domanda di qualificazione si considera accolta

qualora non venga comunicato all’interessato il

provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di

presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, puo’ essere sospeso

una sola volta entro trenta giorni dalla data di

presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata

richiesta di documenti che integrino o completino la

documentazione presentata e che non siano gia’ nella

disponibilita’ di AgID (287) o che questo non possa

acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende

a decorrere dalla data di ricezione della documentazione

integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, AgID

dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco

di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile

anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della

disciplina in questione.

7. – 8.

9. Alle attivita’ previste dal presente articolo si

fa fronte nell’ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 22

Disposizioni urgenti in materia di personale

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli

equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro

sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso

sempreche’ alla suddetta data avesse superato l’ultimo esame previsto

dal corso di laurea»;

2) al comma 4:

2.1) all’alinea, le parole «l’intero periodo sempre presso la

sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno

due anni consecutivi»;

2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e’

sostituito dal seguente: «;»;

2.3) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:

«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita’ di titoli

e di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei

concorsi indetti dalle ((amministrazioni dello Stato»;))

b) all’articolo 14:

1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei

distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o piu’ sedi dei

distretti»;

2) dopo il comma 12-ter e’ inserito il seguente:

«12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle

dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e

13 risulta vincitore di un concorso indetto per l’assunzione a tempo

indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa

dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo puo’

essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e

non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e

del lavoratore interessato.»;

c) ((dopo l’articolo 16 e’)) inserito il seguente:

«Articolo 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo

determinato). – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio

2026 il Ministero della giustizia e’ autorizzato a stabilizzare nei

propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi

dell’articolo 11, comma 1, ((primo periodo, e)) dell’articolo 13, che

hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella

qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno

2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti

territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facolta’

assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei

posti disponibili in organico, con possibilita’ di scorrimento fra i

distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il

Segretariato generale della Giustizia amministrativa e’ autorizzato a

procedere, nel limite di ottanta unita’ da inquadrare nell’area dei

funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL),

Comparto funzioni centrali e di dieci unita’ da inquadrare nell’area

degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento

della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia

amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa

selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai

sensi dell’articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato

per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e

risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri

derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650

per l’anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall’anno 2027, si

provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia

amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione

dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l’anno 2026 e euro

2.531.379 annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

4. Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle

assunzioni dei profili professionali di cui all’articolo 11 del

decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel

limite di spesa previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del

decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all’investimento M1C1 – 1.8

del PNRR, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma 1038, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalita’ di

cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, e’

destinata ad incrementare per l’anno 2024 le risorse autorizzate

dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.

5. All’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della

grafia» e’ inserita la seguente: «, trascrizione,»;

b) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il

Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le

ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di

ciascuna categoria.».

6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 67,

comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell’albo dei

periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono

quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della

giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.

7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con

provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati

del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche

previste dall’articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 17 dicembre

2012, n. 221.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 («Misure urgenti per il

rafforzamento della capacita’ amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

l’efficienza della giustizia»), convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (Addetti all’ufficio per il processo). – 1.

Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel

PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita’

delle strutture organizzative denominate ufficio per il

processo, costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e

assicurare la celere definizione dei procedimenti

giudiziari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero

della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo’

avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di

reclutamento nel periodo 2021-2024, per l’assunzione di un

contingente massimo di 16.500 unita’ di addetti all’ufficio

per il processo, con contratto di lavoro a tempo

determinato, non rinnovabile, avente scadenza non

successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga

e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a).

Nell’ambito di tale contingente, alla corte di cassazione

sono destinati addetti all’ufficio per il processo in

numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu’ di

specifico progetto organizzativo del primo presidente della

corte di cassazione, con l’obiettivo prioritario del

contenimento della pendenza nel settore civile e del

contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di

progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei

Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire

la piena operativita’ delle strutture organizzative

denominate ufficio per il processo costituite ai sensi

dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il

Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di

seguito indicato con l’espressione “Giustizia

amministrativa”, per assicurare la celere definizione dei

processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga

a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e’ autorizzato ad avviare le

procedure di reclutamento, per l’assunzione di un

contingente massimo di 326 unita’ di addetti all’ufficio

per il processo, con contratto di lavoro a tempo

determinato, non rinnovabile, avente scadenza non

successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga

e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b),

cosi’ ripartito: 250 unita’ complessive per i profili di

cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita’ per il

profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di

personale di cui al presente comma non sono computati ai

fini della consistenza della dotazione organica

rispettivamente del Ministero della giustizia e della

Giustizia amministrativa. L’assunzione del personale di cui

al presente comma e’ autorizzata subordinatamente

all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio

dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1,

del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell’amministrazione

della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere

in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,

per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando,

del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze

politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero deve

aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta

giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso

sempreche’ alla suddetta data avesse superato l’ultimo

esame previsto dal corso di laurea. In deroga a quanto

previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del

profilo professionale degli addetti all’ufficio per il

processo, comprensiva di specifiche e contenuti

professionali, e’ determinata secondo quanto previsto

dall’Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al

trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni

istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti

all’ufficio per il processo sono equiparati ai profili

dell’area III, posizione economica F1. Il Ministero della

giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, puo’ stabilire, anche in deroga a quanto

previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme

di organizzazione e di svolgimento della prestazione

lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla

distribuzione flessibile dell’orario di lavoro.

2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo

configura causa di incompatibilita’ con l’esercizio della

professione forense e comporta la sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale per tutta la

durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione

pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare

comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al

consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti.

La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla

presa di possesso nell’ufficio per il processo. Ai soli

fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica,

il praticante avvocato puo’ ricongiungere il periodo gia’

svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento

della funzione di addetto all’ufficio per il processo,

anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi

rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale

risulti iscritto.

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura

di assunzione e’ gestita dalla Giustizia amministrativa, e’

composto dai seguenti profili professionali:

a) funzionari amministrativi – area III – posizione

economica F1;

b) funzionari informatici – area III – posizione

economica F1;

c) funzionari statistici – area III – posizione

economica F1;

d) assistenti informatici – area II – posizione

economica F2.

4. Il servizio prestato con merito e debitamente

attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo

determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia

amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma

3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata

svolta per almeno due anni consecutivi:

a) costituisce titolo per l’accesso al concorso per

magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale

per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio;

c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della

scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo

il superamento delle verifiche intermedie e delle prove

finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

d) costituisce titolo di preferenza per l’accesso

alla magistratura onoraria ai sensi dell’articolo 4, comma

3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita’ di

titoli e di merito, ai sensi dell’articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti

dalle amministrazioni dello Stato.

5. L’amministrazione giudiziaria, nelle successive

procedure di selezione per il personale a tempo

indeterminato, puo’ prevedere l’attribuzione di un

punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso

dell’attestazione di cui al comma 4 ovvero,

alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le

qualifiche della terza area professionale, prevedere una

riserva in favore del personale assunto ai sensi del

presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per

cento. L’amministrazione della Giustizia amministrativa,

nelle successive procedure di selezione per il personale a

tempo indeterminato, puo’ prevedere l’attribuzione di un

punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al

termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal

presidente dell’Ufficio giudiziario dove ha prestato

servizio, un attestato di servizio prestato con merito.

6.

7. Per le finalita’ del presente articolo e’

autorizzata:

a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro

360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro

390.154.044 per l’anno 2024, di euro 360.142.195 per l’anno

2025 e di euro 180.071.098 per l’anno 2026, a cui si

provvede mediante versamento di pari importo, nei

corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’articolo

1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva

riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato

di previsione del Ministero della giustizia;

b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro

8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro

8.199.308 per l’anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno

degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul

Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation

EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita’ di cui ai commi

da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»

«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). –

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,

anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il

Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,

che puo’ avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di

reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma

1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova

scritta, in deroga all’articolo 35-quater del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando, a

parita’ di requisiti, le riserve previste dalla legge 12

marzo 1999, n. 68, e dal codice dell’ordinamento militare,

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i

titoli valutabili ai sensi del presente comma, con

attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di

concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio

richiesto per l’accesso; i bandi di concorso indetti per il

Ministero della giustizia possono prevedere che il

punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il

titolo di studio in questione sia stato conseguito non

oltre sette anni prima del termine ultimo per la

presentazione della domanda di partecipazione alla

procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti

disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i

soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13,

comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i

profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2,

lettere c), d), e), f) e h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso

gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il

profilo di cui all’articolo 11;

e) il servizio prestato presso la Corte di

cassazione, la Procura generale presso la Corte di

cassazione nonche’ le sezioni specializzate dei tribunali

in materia di immigrazione, protezione internazionale e

libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea,

quali research officers, nell’ambito del Piano operativo

dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo – EASO, per i

profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2,

lettera h).

2. La Giustizia amministrativa procede all’assunzione

di tutti i profili professionali di cui all’articolo 11,

comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova

scritta, con possibilita’ di svolgimento della prova da

remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla

Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi

fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i

seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio

richiesto per l’accesso; i bandi di concorso indetti dalla

Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio

previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di

studio in questione sia stato conseguito non oltre sette

anni prima del termine ultimo per la presentazione della

domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3,

lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici

universitari o post-universitari in ambiti disciplinari

attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3,

lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali

coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all’articolo 11, comma 3,

lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso

gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Per le procedure di reclutamento

nell’amministrazione della giustizia ordinaria, il bando

indica i posti messi a concorso per ogni profilo e,

nell’ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni

singolo distretto di corte di appello, nonche’, ove

previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario

di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di

cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e

l’amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo

distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia

amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni

profilo e, nell’ambito di ogni profilo, i posti destinati

ad ogni Ufficio per il processo.

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento

nell’amministrazione della giustizia ordinaria, non puo’

presentare domanda per piu’ di un profilo e, nell’ambito di

tale profilo, per piu’ di un distretto e, nell’ambito di

tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu’ di un

circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla

Giustizia amministrativa puo’ presentare domanda solo per

un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario

della Giustizia amministrativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11,

comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per

l’accesso ai profili di cui all’articolo 11 e di cui

all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i),

si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione

previsti dal decreto del Ministro dell’universita’ e della

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,

dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’

e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del

Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233

del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati

che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia

amministrativa devono essere in possesso del titolo di

accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato

nell’Allegato III.

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi

richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da

un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la

quinta valutazione di professionalita’ o da un dirigente

generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di

iscrizione all’Albo o da un professore ordinario di materie

giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un

triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni

di presidente, e da non piu’ di quattro componenti,

individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito

almeno la seconda valutazione di professionalita’,

dirigenti di livello non generale di una delle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con

almeno dieci anni di iscrizione all’Albo e professori

ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo

determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b),

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in

quiescenza da non oltre un triennio alla data di

pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per

quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 1994, n. 487.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia

amministrativa la procedura concorsuale e’ decentrata per

ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e’ nominata

una sola commissione che procede alla selezione dei

candidati per tutti i profili professionali, formando

distinte graduatorie. La prova scritta puo’ essere svolta

presso un’unica sede per tutte le procedure concorsuali.

Per la selezione dei candidati per l’ufficio per il

processo del Consiglio di Stato e del Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e’

nominata, per i funzionari informatici, per quelli

statistici e per gli assistenti informatici, una sola

commissione, che forma un’unica graduatoria per ogni

profilo

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia

amministrativa la commissione esaminatrice e’ composta da

un magistrato dell’ufficio giudiziario e da due dirigenti

di seconda fascia dell’area amministrativa. Per la

selezione degli assistenti informatici la commissione puo’

avvalersi di personale esperto dell’Ufficio o della

consulenza del Servizio per l’informatica. Nella

commissione competente alla selezione dei candidati per

l’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di

Roma, un dirigente amministrativo e’ sostituito da un

dirigente tecnico per la selezione dei funzionari

informatici e statistici, nonche’ per quella degli

assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono

svolte da un dipendente appartenente all’Area III. Per

quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono

concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario

generale della Giustizia amministrativa monitora il

rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove

necessario.

9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, costituiranno altresi’ titoli di preferenza a parita’

di merito per le procedure di reclutamento di cui al

presente articolo:

a) l’avere svolto, con esito positivo, il tirocinio

presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore

periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai

sensi dell’articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche’,

per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai

sensi dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.

186;

c) l’avere completato, con esito positivo, il

tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi

dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per

il processo, cosi’ come indicato dall’articolo 50, commi

1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, nonche’, per il concorso indetto dalla

Giustizia amministrativa, ai sensi dell’articolo 53-ter

della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c-bis) l’aver conseguito il diploma della scuola di

specializzazione per le professioni legali.

10. A parita’ dei titoli preferenziali di cui al

comma 9 del presente articolo e di cui all’articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, e’ preferito il candidato piu’ giovane di eta’, ai

sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,

n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di

attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza

dovra’ essere documentato esclusivamente con le modalita’

indicate dal bando di concorso.

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal

Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice

forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a

concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il

bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di

garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto

dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della

giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti

incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un

profilo, l’amministrazione giudiziaria puo’ coprire i posti

ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle

graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo

profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di

scorrimento, aventi ad oggetto uno o piu’ distretti che

presentano residue scoperture nel profilo, possono

partecipare, presentando domanda per una o piu’ sedi dei

distretti oggetto della procedura, i candidati risultati

idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie

distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno

di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta

fermo quanto disposto dall’articolo 15. Per quanto attiene

al secondo scaglione di addetti all’ufficio per il processo

di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di

incapienza delle graduatorie distrettuali formate

nell’ambito della nuova procedura assunzionale, il

reclutamento potra’ avvenire mediante scorrimento delle

graduatorie formate nell’ambito della procedura relativa al

primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora

una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti

messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario,

il Segretario generale della Giustizia amministrativa

potra’ coprire i posti non assegnati mediante scorrimento

delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo

profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda

tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo

scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo

scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle

con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di

idonei, secondo l’ordine degli Uffici giudiziari indicato

nell’articolo 12, comma 1, secondo periodo.

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della

giustizia, e’ ammesso a sostenere la prova scritta, per

ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,

non inferiore al doppio, del numero di posti messi a

concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando

e sulla base delle graduatorie risultanti all’esito della

valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La

prova scritta potra’ essere svolta mediante l’uso di

tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal

comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di

attribuzione dei punteggi, le modalita’ di formazione della

graduatoria finale per ogni singolo distretto o

circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra’

essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di

assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati

ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere

costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera’

non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste

nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il

bando puo’ prevedere, in ragione del numero di

partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e, ove

necessario, la non contestualita’ delle sessioni,

garantendo in ogni caso la trasparenza e l’omogeneita’

delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le

modalita’ di nomina della commissione esaminatrice e dei

comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative

sono determinate con decreto del Ministro della giustizia

da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

12-bis. In relazione ai soli profili di cui

all’articolo 11, in deroga a quanto previsto dall’articolo

1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,

nell’ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente

articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si

procede al reclutamento e alla successiva gestione

giuridica ed economica del personale amministrativo anche

per gli addetti all’ufficio per il processo da assegnare

agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di

Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli

uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano

i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di

lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come

requisito per la partecipazione il possesso dell’attestato

di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue

italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo

comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione

esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, puo’

ammettere a sostenere la prova scritta un numero di

candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta

volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto,

sulla base delle graduatorie risultanti all’esito della

valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il

bando prevede altresi’, per le procedure di cui al presente

comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6

sia integrata con componenti indicati dalla regione

Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un’apposita

convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e

la suddetta regione.

12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali

introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre

2023 al personale del Ministero della giustizia non si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7.

12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo

determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia

ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un

concorso indetto per l’assunzione a tempo indeterminato

alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal

Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo

puo’ essere differita fino al termine del rapporto a tempo

determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso

di tale amministrazione e del lavoratore interessato.

13. Per l’espletamento delle procedure concorsuali

relative alle assunzioni di tutti i profili professionali

di cui agli articoli 11 e 13 e’ autorizzata,

subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della

Commissione europea, per l’amministrazione della giustizia

ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l’anno 2021 e di

euro 341.112 per l’anno 2023 e, per la Giustizia

amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l’anno 2021 e

di euro 320.800 per l’anno 2024 a cui si provvede a valere

sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation

EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita’ di cui ai commi

da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

– Si riporta il testo degli articoli 13, comma 2, e 16,

comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75

(«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle

pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di

lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa

cattolica per l’anno 2025»), convertito, con modificazioni,

dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144:

«Art. 13 (Disposizioni in materia di personale del

Ministero della giustizia e di misure organizzative

finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di

analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione

della spesa). – (omissis)

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli

obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con

le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle

vacanze della dotazione organica del personale di livello

dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia e’

autorizzato, in deroga alle ordinarie facolta’

assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con

contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti

della vigente dotazione organica, settanta unita’ di

personale dirigenziale di livello non generale. Una quota

non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando e’

ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una

quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e’

riservata, attraverso procedure comparative che tengono

conto dei criteri e requisiti previsti dall’articolo 28,

comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli

dell’amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di

studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia

maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area

professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per

cento dei medesimi posti residui e’ altresi’ riservata al

personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo

indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di

livello dirigenziale non generale di cui all’articolo 19,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per

almeno un triennio e con valutazione positiva.

(omissis).».

«Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola

superiore della magistratura). – (omissis)

3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi

istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di

previsione del predetto Ministero e’ istituito un fondo con

uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli

anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu’ decreti

ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005,

n. 150.».

– Si riporta il testo dell’articolo 16, commi 1 e 3,

del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 («Misure urgenti per

il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

l’efficienza della giustizia»), convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136:

«Art. 16 (Attivita’ di formazione). – 1. Il Ministero

della giustizia assicura l’informazione, la formazione e la

specializzazione di tutto il personale a tempo determinato

assunto ai sensi del presente capo e destinato all’ufficio

per il processo di competenza della giustizia ordinaria,

individuando con decreto del Direttore generale del

personale e della formazione specifici percorsi didattici,

da svolgersi anche per via telematica.

(omissis)

3. Per l’ attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo e’ autorizzata, subordinatamente

all’approvazione del PNRR da parte della Commissione

europea, per l’amministrazione della giustizia ordinaria la

spesa di euro 235.000 per l’anno 2021, di euro 2.000.000

per l’anno 2022, di euro 1.460.000 per l’anno 2023 e di

euro 1.102.000 per l’anno 2024 e, per la Giustizia

amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l’anno 2022 e

di euro 35.234 per l’anno 2024 a cui si provvede a valere

sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation

EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita’ di cui ai commi

da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

– Per il testo dell’articolo 1, comma 1038, della legge

30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 1.

– Si riporta il testo dell’articolo 67 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989,

n. 182, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale). – 1.

Presso ogni tribunale e’ istituito un albo dei periti,

diviso in categorie.

2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di

esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita’,

ingegneria e relative specialita’, infortunistica del

traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica,

analisi e comparazione della grafia, trascrizione,

interpretariato e traduzione.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto

non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona

che svolge la propria attivita’ professionale presso un

ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica

specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della

scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale

perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita’

di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma

dell’articolo 371 comma 2 del codice.

5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,

adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze e con il Ministro delle imprese e del made in

Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i

settori di specializzazione di ciascuna categoria.».

– Il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto

2023, n. 109 («Regolamento concernente l’individuazione di

ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di

ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna

categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione

all’albo, nonche’ la formazione, la tenuta e

l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi

dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per

l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis,

rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g),

del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e

richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni

per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4,

comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2») e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2023, n. 187.

– Si riporta il testo dell’articolo 16-novies del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese), convertito, con

modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.

245, S.O. n. 194:

«Art. 16-novies (Modalita’ informatiche per le

domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei

consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il

tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la

custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei

professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di

vendita). – 1. Le domande di iscrizione all’albo dei

consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle

disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile, all’elenco dei soggetti specializzati previsto

dall’articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e

all’albo dei periti presso il tribunale, di cui agli

articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice

di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le

propongono, con modalita’ esclusivamente telematiche in

conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con

le medesime modalita’ sono inseriti i documenti allegati

alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano

anche alle domande e ai relativi documenti per l’iscrizione

negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere

alle operazioni di vendita di cui all’articolo 169-ter e

all’articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per

l’attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l’iscrizione negli albi e negli

elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il

pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi

titolo, il versamento e’ effettuato esclusivamente con

sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,

di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con

moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o

postale, a norma dell’articolo 4, comma 9, del

decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I

versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel

rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente

i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono

formati a norma delle disposizioni legislative che li

regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con

modalita’ esclusivamente informatiche in conformita’ alle

specifiche tecniche di cui al comma 5. L’accesso ai dati

contenuti negli albi e negli elenchi e’ consentito ai

magistrati e al personale delle cancellerie e delle

segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia

ordinaria. Salvo quanto previsto dall’articolo 179-quater,

terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice

di procedura civile, la disposizione di cui al periodo

precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli

articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo

comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle

disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli

albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate

in conformita’ alle specifiche tecniche stabilite dal

responsabile per i sistemi informativi automatizzati del

Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina

prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito

internet del Ministero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano

efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul

sito internet del Ministero della giustizia delle

specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di

acquisto di efficacia delle disposizioni del presente

articolo sono gia’ iscritti negli albi ed elenchi previsti

dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con

modalita’ telematiche e in conformita’ alle specifiche

tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di

novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del

Ministero della giustizia delle medesime specifiche

tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di

cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia’ formati

sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi

previsti dal presente articolo.».

Art. 23

Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli

obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il

Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la

percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per

ciascuna delle annualita’ di attuazione del PNRR e procede

all’individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il ((Ministero della

giustizia)) puo’ individuare una quota delle risorse di cui

all’investimento M1C1 – 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri

riflessi a carico dell’Amministrazione, da destinare all’incremento

del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del

((Ministero della giustizia)).

3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale

amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti

civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli

obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla

contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del

trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

L’eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai

predetti criteri e’ versata dal Ministero della giustizia in favore

dei conti correnti di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 1038,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. La quota parte di risorse individuate dal ((Ministero della

giustizia)) per le finalita’ di cui al comma 2 sono versate, negli

anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all’articolo

1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’entrata del

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente

capitolo di spesa dello stato di previsione del ((Ministero della

giustizia)).

Riferimenti normativi

– Per il testo dell’articolo 1, comma 1038, della legge

30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 1.

((Art. 23 – bis

Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli

obiettivi del PNRR

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 110 dell’ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il

Consiglio superiore della magistratura predispone un piano

straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto

in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento

degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato e abbattimento delle

pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria

deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, procede

all’individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado

destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie

rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del

numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unita’, e

bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni

straordinarie sono individuati, indipendentemente dall’integrale

copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della

magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra

quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili

rispetto agli obiettivi del PNRR e’ inferiore al valore medio

nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all’interpello previsto dal comma 1 i

magistrati che, congiuntamente:

a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio

prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini

del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui

l’applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per

cento;

b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno

due anni negli ultimi dieci anni.

4. L’applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e

non e’ rinnovabile ne’ prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore

della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell’ufficio

destinatario delle applicazioni straordinarie individua i

procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la

decisione e predispone un programma di definizione ai fini

dell’assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati

sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento

immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla

definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all’articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre

2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies

del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso

decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai

procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato

applicato fissa, con decreto, la data dell’udienza di discussione

orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini

previsti; con lo stesso decreto puo’ formulare una proposta

transattiva o conciliativa. Il decreto e’ comunicato alle parti a

cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in

composizione collegiale, non puo’ far parte del collegio piu’ di un

magistrato applicato.

8. Il presidente dell’ufficio destinatario delle applicazioni

straordinarie vigila sull’andamento del programma di definizione e

trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore

della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita’ manifestata

con riferimento all’interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini

del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in

precedenza, a un punteggio di anzianita’ aggiuntivo pari a 0,10 per

ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonche’,

durante l’applicazione, a un’indennita’ in misura corrispondente a

quella di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per

il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria.

L’effettivo servizio non comprende i periodi di congedo

straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione

facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno

della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi

causa. L’indennita’ non e’ cumulabile con quella prevista dal primo e

dal secondo comma dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

10. Per l’attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui

alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di

assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del

PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l’anno 2024, di euro 3.398.205

per l’anno 2025 e di euro 1.699.103 per l’anno 2026, e’ versata, nei

corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma

1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’entrata del bilancio

dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli

di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 110 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 110 (Applicazione dei magistrati). – 1. Possono

essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i

minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello,

indipendentemente dalla integrale copertura del relativo

organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici

sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu’ magistrati in

servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di

altro distretto; per gli stessi motivi possono essere

applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui

all’art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio

presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.

I magistrati di tribunale possono essere applicati per

svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte

d’appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare e’ operata

secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via

generale dal Consiglio superiore della magistratura ed

approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con

la medesima procedura. L’applicazione e’ disposta con

decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal

presidente della corte di appello per i magistrati in

servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e

dal procuratore generale presso uffici del pubblico

ministero. Copia del decreto e’ trasmessa al Consiglio

superiore della magistratura e al Ministro di grazia e

giustizia a norma dell’art. 42 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi

giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro

distretto l’applicazione e’ disposta dal Consiglio

superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri

obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi

del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e

giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del

procuratore generale presso la corte di appello nel cui

distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si

riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario

del distretto nel quale presta servizio il magistrato che

dovrebbe essere applicato. L’applicazione e’ disposta con

preferenza per il distretto piu’ vicino; deve essere

sentito il presidente o il procuratore generale della corte

di appello nel cui distretto il magistrato da applicare,

scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita

le funzioni.

3-bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3

deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di

appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce,

Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il

Consiglio superiore dalla magistratura provvede d’urgenza

nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni

altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai

commi 2 e 3 e’ espresso, sentito previamente l’interessato,

nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L’applicazione non puo’ superare la durata di un

anno. Nei casi di necessita’ dell’ufficio al quale il

magistrato e’ applicato puo’ essere rinnovata per un

periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una

ulteriore applicazione non puo’ essere disposta se non

siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del

Consiglio superiore della magistratura, l’applicazione puo’

essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui

all’ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo

massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di

applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il

magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu’

dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati

previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di

procedura penale, e’ prorogato nell’esercizio delle

funzioni limitatamente a tali procedimenti.

6. Non puo’ far parte di un collegio giudicante piu’

di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono

determinate dalla pendenza di uno o piu’ procedimenti

penali la cui trattazione si prevede di durata

particolarmente lunga, il magistrato applicato presso

organi giudicanti non puo’ svolgere attivita’ in tali

procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno

dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di

procedura penale.».

– Si riporta il testo dell’articolo 35 del decreto

legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge

26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per

l’efficienza del processo civile e per la revisione della

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle

controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei

procedimenti in materia di diritti delle persone e delle

famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata):

«Art. 35 (Disciplina transitoria). – 1. Le

disposizioni del presente decreto, salvo che non sia

diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28

febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati

successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla

data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni

anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le

disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis,

127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura

civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle

disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto

18 dicembre 1941, n. 1368, nonche’ quelle previste

dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per

l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano

a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti

civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello

e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli

196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione

del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,

introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti

di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare

in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i

minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi

civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le

disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis,

127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura

civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle

disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto

18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto,

hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i

procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai

medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del

titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del

codice di procedura civile e disposizioni transitorie,

introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere

dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale

data. Con uno o piu’ decreti non aventi natura

regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la

funzionalita’ dei relativi servizi di comunicazione, puo’

individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche

limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il

termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro

secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e

438 del codice di procedura civile, come modificati dal

presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte

successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del

capo III del titolo III del libro secondo del codice di

procedura civile e del capo IV delle disposizioni per

l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.

1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a

decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi

introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,

380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di

procedura civile, come modificati dal presente decreto, si

applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia’

notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’

stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di

consiglio.

7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis del codice

di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si

applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla

data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34,

lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di

precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e

10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all’adozione del decreto ministeriale

previsto dall’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni

per l’attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18

dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto,

continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle

medesime disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo

vigente prima della data di entrata in vigore del presente

decreto.

11. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti

dall’articolo 196-duodecies, quinto comma, delle

disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto

18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto,

i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze

civili continuano a essere regolati dal provvedimento del

direttore generale per i sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre

2020.».

– Si riporta il testo degli articoli 189 e 281-sexies

del codice di procedura civile:

«Art. 189 (Rimessione al collegio). – Il giudice

istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi

dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a se’

l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la

decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi

rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima

dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la

sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono

sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate

negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le

conclusioni di merito debbono essere interamente formulate

anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo

comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima

dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima

dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa,

anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e

terzo comma.

All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa

e’ rimessa al collegio per la decisione.»

«Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione

orale). – Se non dispone a norma dell’articolo

281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni,

puo’ ordinare la discussione orale della causa nella stessa

udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e

pronunciare sentenza al termine della discussione, dando

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle

ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la

sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la

contiene ed e’ immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non

provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei

successivi trenta giorni.».

– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 4

maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti

d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle

infradistrettuali):

«Art. 2 (Indennita’ in caso di trasferimento

d’ufficio). – 1. Al magistrato trasferito d’ufficio ai

sensi dell’articolo 1 e’ attribuita, per il periodo di

effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di

quattro anni, un’indennita’ mensile determinata in misura

pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto

per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita’.

L’effettivo servizio non include i periodi di congedo

straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di

astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,

commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative

in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della

paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L’indennita’ di cui al comma 1 non e’ cumulabile

con quella prevista dal primo e dal secondo comma

dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come

sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.

27.

3. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi

dell’articolo 1 l’aumento previsto dal secondo comma

dell’articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417,

compete in misura pari a nove volte l’ammontare della

indennita’ integrativa speciale in godimento.».

– Si riporta il testo degli articoli 32 e 47, commi 1 e

2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternita’ e della paternita’):

«Art. 32 (Congedo parentale). – 1. Per ogni bambino,

nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha

diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita’

stabilite dal presente articolo. I relativi congedi

parentali dei genitori non possono complessivamente

eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto

del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto

limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di

congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo

continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,

per un periodo continuativo o frazionato non superiore a

sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) per un periodo continuativo o frazionato non

superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore

ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato

disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice

civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo

caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non

ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di

affidamento e’ trasmessa, a cura del pubblico ministero,

all’INPS.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore

stabilisce le modalita’ di fruizione del congedo di cui al

comma 1 su base oraria, nonche’ i criteri di calcolo della

base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore

alla singola giornata lavorativa. Per il personale del

comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco

e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,

altresi’, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze

di funzionalita’ connesse all’espletamento dei relativi

servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita’ di

fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte

della contrattazione collettiva, anche di livello

aziendale, delle modalita’ di fruizione del congedo

parentale su base oraria, ciascun genitore puo’ scegliere

tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione

su base oraria e’ consentita in misura pari alla meta’

dell’orario medio giornaliero del periodo di paga

quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a

quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Nei casi di cui al presente comma e’ esclusa la

cumulabilita’ della fruizione oraria del congedo parentale

con permessi o riposi di cui al presente decreto

legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non

si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e

a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di

astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o

frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo

dei congedi parentali dei genitori e’ elevato a undici

mesi.

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma

1, il genitore e’ tenuto, salvo casi di oggettiva

impossibilita’, a preavvisare il datore di lavoro secondo

le modalita’ e i criteri definiti dai contratti collettivi

e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a

cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di

congedo. Il termine di preavviso e’ pari a 2 giorni nel

caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore

richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia

diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e

il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate

misure di ripresa dell’attivita’ lavorativa, tenendo conto

di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione

collettiva.».

«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). – 1.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di

astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle

malattie di ciascun figlio di eta’ non superiore a tre

anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi’

diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque

giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio

di eta’ compresa fra i tre e gli otto anni.

3. – 6. (omissis).».

– Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 13

della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato

giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei

magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della

giustizia militare e degli avvocati dello Stato):

«Art. 13 (Indennita’ di missione). – Le disposizioni

di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n.

1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad

esercitare le funzioni giudiziarie.

L’indennita’ di cui al primo comma e’ corrisposta,

con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita’ di cui

all’articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati

trasferiti d’ufficio o comunque destinati ad una sede di

servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche’

abbiano manifestato il consenso o la disponibilita’ fuori

della ipotesi di cui all’articolo 2, secondo comma, del R.

D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il

primo anno ed in misura ridotta alla meta’ per il secondo

anno.

(omissis).».

– Per il testo dell’articolo 1, comma 1038, della legge

30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi

all’articolo 1.

Art. 24

Norme in materia di giustizia tributaria

1. All’articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, ((dopo il

comma 10 sono)) inseriti i seguenti:

«10-bis. Nell’ambito delle facolta’ assunzionali dei magistrati

tributari previste dal comma 10, per l’anno 2024, e in deroga agli

articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

545, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio

di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il

reclutamento di 68 unita’ di magistrati, aumentate delle unita’ non

assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche

modalita’ di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al

presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3.

La procedura concorsuale di cui al presente comma e’ articolata in

una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova

preselettiva, che puo’ avere luogo anche in sedi decentrate e in date

o sessioni diverse, e’ realizzata con l’ausilio di strumenti

informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti

a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta

minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale

civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto

commerciale. La valutazione della prova preselettiva e’ effettuata

sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel

bando di concorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze puo’

avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche’

per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti

specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse

umane. La commissione esaminatrice provvedera’ alla validazione dei

quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati ((nel sito

internet istituzionale del Ministero)) dell’economia e delle finanze

in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della

prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della

prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio

complessivo. Alla prova scritta e’ ammesso un numero di candidati

pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle

prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio

dell’ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova

preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui

all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale di

invalidita’ pari o superiore all’80 per cento, in base all’articolo

20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10-ter. La prova scritta ((di cui al comma 10-bis consiste))

nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall’articolo

4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli

elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati

mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova. Sono

ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non

inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova

scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora

la valutazione dell’elaborato della prima prova scritta svolta

risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova

orale la disciplina di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del citato

decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della

prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti

dell’articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto

legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui

all’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 e’

nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per

la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel

presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e

seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto

compatibile.

((10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all’esito

del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del

termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della

domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo

unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre

2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o

militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio

formativo di cui all’articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 545».))

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio

di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura

concorsuale ((di cui all’articolo)) 1, commi 10-bis e 10-ter, della

legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

((2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4-quinquies, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono

sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive

della durata di tre mesi ciascuna»;

2) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Nella seconda

sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell’ipotesi di cui al

comma 2, al magistrato tributario in tirocinio e’ assegnato un carico

di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria»;

b) all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, o da altri enti pubblici»;

c) all’articolo 6, comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e

i giudici tributari»;

2) il secondo periodo e’ soppresso;

d) all’articolo 24, comma 1:

1) dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:

«g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente,

per i magistrati tributari e per i giudici tributari»;))

2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono

sostituite dalle seguenti: «di magistrati e di giudici tributari».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 31

agosto 2022, n. 130 («Disposizioni in materia di giustizia

e di processo tributari»), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia

tributaria). – 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “commissione tributaria provinciale”,

“commissioni tributarie provinciali”, “commissione

tributaria regionale”, “commissioni tributarie regionali”,

“commissione tributaria” e “commissioni tributarie”,

ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle

seguenti: “corte di giustizia tributaria di primo grado”,

“corti di giustizia tributaria di primo grado”, “corte di

giustizia tributaria di secondo grado”, “corti di giustizia

tributaria di secondo grado”, “corte di giustizia

tributaria di primo e secondo grado” e “corti di giustizia

tributaria di primo e secondo grado”;

b) dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:

“Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). – 1.

La giurisdizione tributaria e’ esercitata dai magistrati

tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti

di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti

nel ruolo unico nazionale di cui all’articolo 4, comma

39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del

1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono

reclutati secondo le modalita’ previste dagli articoli da 4

a 4-quater.

3. L’organico dei magistrati tributari di cui al

comma 2 e’ individuato in 448 unita’ presso le corti di

giustizia tributaria di primo grado e 128 unita’ presso le

corti di giustizia tributaria di secondo grado”;

c) all’articolo 2, comma 4, le parole: “quattro

giudici tributari” sono sostituite dalle seguenti: “due

magistrati o giudici tributari”;

d) all’articolo 3:

1) le parole: “tra i magistrati ordinari, ovvero

amministrativi o militari” e “tra i magistrati ordinari,

amministrativi o militari”, ovunque ricorrono, sono

sostituite dalle seguenti: “tra i magistrati tributari

ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o

militari”;

2) le parole: “tabelle E ed F”, ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “disposizioni

contenute nell’articolo 11”;

e) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia

tributaria di primo grado). – 1. La nomina a magistrato

tributario si consegue mediante un concorso per esami

bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si

renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali

puo’ essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova

scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8

del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova

orale.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di

verificare la capacita’ di inquadramento logico sistematico

del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati

teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e

sul diritto civile o commerciale, nonche’ in una prova

teorico-pratica di diritto processuale tributario.

4. La prova orale verte su:

a) diritto tributario e diritto processuale

tributario;

b) diritto civile e diritto processuale civile;

c) diritto penale;

d) diritto costituzionale e diritto

amministrativo;

e) diritto commerciale e fallimentare;

f) diritto dell’Unione europea;

g) diritto internazionale pubblico e privato;

h) contabilita’ aziendale e bilancio;

i) elementi di informatica giuridica;

l) colloquio in una lingua straniera, indicata

dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al

concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,

francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che

ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in

ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono

l’idoneita’ i candidati che ottengono un punteggio non

inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della

prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un

giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua

straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva

nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono

ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo

3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in

ciascuna delle prove scritte e orali e’ motivato con

l’indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di

insufficienza e’ motivato con la sola formula “non idoneo”.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria, terminata la

valutazione degli elaborati scritti, sono nominati

componenti della commissione esaminatrice docenti

universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi

alla prova orale. I commissari cosi’ nominati partecipano

in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle

sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove

orali relative alla lingua straniera della quale sono

docenti.

7. Per la copertura dei posti di magistrato

tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli

specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,

comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l),

deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella

obbligatoria per il conseguimento dell’impiego”;

f) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4-bis (Requisiti per l’ammissione al

concorso per esami). – 1. Al concorso per esami di cui

all’articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in

possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito

al termine di un corso universitario di durata non

inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea

magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in

Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli

degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E’

necessaria, altresi’, la sussistenza dei seguenti

requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l’esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta incensurabile;

d) non essere stati dichiarati per tre volte non

idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 4, alla

data di scadenza del termine per la presentazione della

domanda;

e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi

vigenti.

Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento

della prova scritta). – 1. Il concorso per esami di cui

all’articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in

una o piu’ sedi stabilite con il decreto con il quale e’

bandito.

2. Il concorso e’ bandito con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, previa

deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria, che determina il numero dei posti

messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di

svolgimento della prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, la

prova scritta puo’ aver luogo contemporaneamente in Roma e

in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della

commissione esaminatrice con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo

contemporaneamente in piu’ sedi, la commissione

esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla

formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo

svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della

prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della

commissione per il regolare espletamento delle prove

scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza

nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati

scelti tra i magistrati tributari di cui all’articolo

1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,

contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella

giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, dei

quali uno con anzianita’ di servizio non inferiore a otto

anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale

amministrativo dell’Area funzionari in servizio presso il

Ministero dell’economia e delle finanze, come definita dal

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato

svolge la sua attivita’ in ogni seduta con la presenza di

non meno di tre componenti. In caso di assenza o

impedimento, il presidente e’ sostituito dal magistrato

piu’ anziano.

Si applica ai predetti magistrati la disciplina

dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali

limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico

del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da

corrispondere al momento della presentazione della domanda,

e sono reiscritte nell’apposito capitolo di spesa della

missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze. Le modalita’

di versamento del contributo di cui al presente comma sono

stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del

Ministro dell’economia e delle finanze. Il contributo e’

aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita’, sulla

base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’ISTAT.

Art. 4-quater (Commissione di concorso). – 1. La

commissione di concorso e’ nominata, entro il quindicesimo

giorno antecedente l’inizio della prova scritta, con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso e’ composta dal

presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo

grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra

magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari

con almeno quindici anni di anzianita’ e da quattro

professori universitari di ruolo, di cui uno titolare

dell’insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari

di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di

esame. Ai professori universitari componenti della

commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni

di cui all’articolo 13, secondo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al

presidente e ai magistrati componenti della commissione si

applica la disciplina dell’esonero dalle funzioni

giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del

presente articolo. Per ogni componente della commissione e’

nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti

richiesti per il titolare. Non possono essere nominati

componenti della commissione i magistrati e i professori

universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano

prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita’ di docenza

nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato

ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare

la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina

d’ufficio, come componenti, magistrati che non hanno

prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non

possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto

parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all’articolo 8, sesto

comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la

commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea

degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle

prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse.

Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono

partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i

casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui

valutazione e’ rimessa al Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione,

senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o

comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di

presidenza puo’ deliberare la revoca del componente e la

sua sostituzione con le modalita’ previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri

componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a

riposo da non piu’ di due anni e tra i professori

universitari a riposo da non piu’ di due anni che, all’atto

della cessazione dal servizio, erano in possesso dei

requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del

presidente della commissione, le relative funzioni sono

svolte dal magistrato con maggiore anzianita’ di servizio

presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la

prova scritta sono piu’ di trecento, il presidente, dopo

aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati

in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i

componenti della commissione, forma per ogni seduta due

sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo

criteri obiettivi, la meta’ dei candidati da esaminare. Le

sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono

rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato

piu’ anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di

assenza o impedimento, dai magistrati piu’ anziani

presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La

commissione delibera su ogni oggetto eccedente la

competenza delle sottocommissioni. In caso di parita’ di

voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per

quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni

dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli

articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.

1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite,

procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione

del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le

disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio

decreto n. 1860 del 1925.

9. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o

giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria e dagli altri organi di

autogoverno contestualmente alla nomina a componente della

commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato

sino alla formazione della graduatoria finale dei

candidati.

10. Le attivita’ di segreteria della commissione

e delle sottocommissioni sono esercitate da personale

amministrativo dell’Area funzionari in servizio presso il

Ministero dell’economia e delle finanze, come definita dal

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del

competente ufficio del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati

tributari). – 1. I magistrati tributari nominati a seguito

del superamento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono

un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti

di giustizia tributaria con la partecipazione all’attivita’

giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella

rispettiva competenza in composizione collegiale. Con

delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i

magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati

tributari svolgono il tirocinio, le modalita’ di

affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio

di idoneita’ al conferimento delle funzioni

giurisdizionali.

2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato

negativamente e’ ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio

della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio

e all’esito della relativa scheda valutativa redatta dal

magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;

la seconda deliberazione negativa determina la cessazione

del rapporto di impiego del magistrato tributario in

tirocinio”;

g) l’articolo 5 e’ sostituito dai seguenti:

“Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia

tributaria di secondo grado). – 1. I giudici delle corti di

giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i

magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 2, e

i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui

all’articolo 1-bis, comma 1.

Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e

magistrati tributari). – 1. Il Consiglio di Presidenza

della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, con

proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita’ per

garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e

l’aggiornamento professionale dei giudici e magistrati

tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 1, attraverso la

frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere,

previa convenzione, anche presso le universita’ accreditate

ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19”;

h) all’articolo 6:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’

aggiunto il seguente: “I presidenti delle corti di

giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al

giudice monocratico nei casi previsti dall’articolo 4-bis

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”;

2) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:

“1-ter. Nel caso in cui il giudice, in

composizione monocratica o collegiale, rilevi che la

controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere

trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra

composizione, la rimette al presidente della sezione per il

rinnovo dell’assegnazione”;

3) al comma 2, dopo le parole: “ciascun collegio

giudicante” sono inserite le seguenti: “ovvero ciascun

giudice monocratico”;

i) all’articolo 7, comma 1, lettera d), la parola:

“settantadue” e’ sostituita dalla seguente:

“sessantasette”;

l) all’articolo 8, al comma 1 e’ premesso il

seguente:

“01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi

dell’articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni contenute nel titolo I, capo II,

dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12”;

m) all’articolo 9:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

“1. Alla prima e alle successive nomine dei

magistrati tributari nonche’ alle nomine dei giudici

tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 1, si provvede

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria”;

2) al comma 2, dopo le parole: “deliberazioni di

cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “relative alle

nomine successive alla prima,”;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

n) all’articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: “La nomina” sono

inserite le seguenti: “dei giudici tributari presenti nel

ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della

legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio

2022,”;

2) al comma 2:

2.1) le parole: “I componenti delle commissioni

tributarie provinciali e regionali” sono sostituite dalle

seguenti: “I magistrati tributari di cui all’articolo

1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di

cui al comma 1”;

2.2) la parola: “settantacinquesimo” e’

sostituita dalla seguente: “settantesimo”;

3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

“4. I componenti delle corti di giustizia

tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente

dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono

concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due

anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni

dell’incarico ricoperto”;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Ferme restando le modalita’ indicate nel

comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di

diverso incarico per trasferimento dei componenti delle

corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in

servizio e’ disposta, salvo giudizio di demerito, sulla

base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al

presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di

vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione,

di vice presidente e di componente presso una sede

giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a

bandire, almeno una volta l’anno e con priorita’ rispetto

alle procedure concorsuali di cui all’articolo 4 e a quelle

per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di

giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione

superiore.

4-ter. L’assegnazione degli incarichi e’ disposta

nel rispetto delle seguenti modalita’:

a) la vacanza nei posti di presidente, di

presidente di sezione, di vice presidente delle corti di

giustizia tributaria di primo e secondo grado e di

componente delle corti di giustizia tributaria e’ portata

dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i

componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,

a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del

termine entro il quale chi aspira all’incarico deve

presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di

cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi

formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria

e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie

indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire,

che hanno comunicato la propria disponibilita’ all’incarico

e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla

comunicazione di disponibilita’ all’incarico deve essere

allegata la documentazione circa l’appartenenza ad una

delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il

possesso dei requisiti prescritti, nonche’ la dichiarazione

di non essere in alcuna delle situazioni di

incompatibilita’ indicate all’articolo 8. Le esclusioni

dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria

disponibilita’ all’incarico, senza essere in possesso dei

requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di

presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti e’ adottata dal

Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del

candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi

stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita’ di

punteggio, della maggiore anzianita’ anagrafica”;

5) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

“5. Il Consiglio di presidenza della giustizia

tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una

delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato

nel quinquennio antecedente la data di scadenza della

domanda per l’incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per

cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il

termine di trenta giorni a decorrere dalla data di

deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal

singolo candidato”;

o) all’articolo 13:

1) al comma 1, le parole: “delle commissioni

tributarie” sono sostituite dalle seguenti: “delle corti di

giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel

ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della

legge 12 novembre 2011, n. 183”;

2) dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente:

“3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non

possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000

lordi annui”;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: “dei giudici tributari”;

p) dopo l’articolo 13 e’ inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Trattamento economico dei

magistrati tributari). – 1. Ai magistrati tributari

reclutati per concorso, secondo le modalita’ di cui

all’articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di

trattamento economico previsto per i magistrati ordinari,

in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma

1 sono determinati, esclusivamente in base all’anzianita’

di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis

allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio

2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 229 del 24 settembre 2021, salva l’attribuzione

dell’indennita’ integrativa speciale”;

q) all’articolo 24:

1) al comma 2, le parole: “affidandone l’incarico

ad uno dei suoi componenti” sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al fine di garantire l’esercizio

efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il

Consiglio di presidenza e’ istituito, con carattere di

autonomia e indipendenza, l’Ufficio ispettivo, a cui sono

assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali

e’ nominato un direttore. L’Ufficio ispettivo puo’

svolgere, col supporto della Direzione della giustizia

tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita’ presso

le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,

finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell’Ufficio ispettivo sono

esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali

presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici

tributari componenti dell’Ufficio e’ corrisposto un

trattamento economico, sostitutivo di quello previsto

dall’articolo 13, pari alla meta’ dell’ammontare piu’

elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici

tributari per l’incarico di presidente di corte di

giustizia tributaria”;

r) dopo l’articolo 24 e’ inserito il seguente:

“Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale).

– 1. E’ istituito presso il Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria l’Ufficio del massimario nazionale, al

quale sono assegnati un direttore, che ne e’ il

responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici

tributari assegnati all’Ufficio sono nominati con delibera

del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di

giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina

del direttore e dei componenti dell’ufficio e’ effettuata

tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni

di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.

L’incarico del direttore e dei componenti dell’Ufficio ha

durata quinquennale e non e’ rinnovabile.

3. L’Ufficio del massimario nazionale provvede a

rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni

delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le

piu’ significative tra quelle emesse dalle corti di

giustizia tributaria di primo grado.

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3

alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di

merito, gestita dal Ministero dell’economia e delle

finanze.

5. Mediante convenzione tra il Ministero

dell’economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono

stabilite le modalita’ per la consultazione della banca

dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte

della Corte.

6. L’Ufficio del massimario nazionale si avvale

delle risorse previste nel contingente di cui all’articolo

32 e dei servizi informatici del sistema informativo della

fiscalita’ del Ministero dell’economia e delle finanze.

7. I componenti dell’Ufficio del massimario

nazionale possono essere esonerati dall’esercizio delle

funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia

tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai

giudici tributari componenti dell’Ufficio e’ corrisposto un

trattamento economico, sostitutivo di quello previsto

dall’articolo 13, pari alla meta’ dell’ammontare piu’

elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici

tributari per l’incarico di presidente di corte di

giustizia tributaria”;

s) l’articolo 40 e’ abrogato a decorrere dal 1°

gennaio 2023;

t) la tabella F e’ sostituita dalle tabelle F e

F-bis di cui all’allegato annesso alla presente legge;

u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’

abrogato.

3. I primi tre bandi di concorso di cui all’articolo

4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come

modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore della

presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura

del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti

alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui

all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi,

contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in

possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in economia e

commercio conseguita al termine di un corso universitario

di durata non inferiore a quattro anni;

b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;

c) non essere titolari di alcun trattamento

pensionistico.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o

militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data

di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico

di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12

novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da

almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per

il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di

cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente

articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria e’

consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati

all’esito di un’apposita procedura di interpello. Il numero

di magistrati ordinari ammessi al transito non puo’

superare le cinquanta unita’; qualora l’opzione sia

esercitata da piu’ di cinquanta magistrati, il Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria non ne puo’ comunque

ammettere al transito piu’ di cinquanta. In relazione ai

transiti di cui al presente comma, il Ministro

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al

fine di garantire la corretta allocazione delle risorse

nell’ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati

di previsione della spesa interessati.

5. Per le finalita’ di cui al comma 4, entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa

individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi

giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le

corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi

alle funzioni direttive e non direttive, bandisce

l’interpello per la copertura degli stessi.

6. Alla procedura di interpello possono partecipare

esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso

dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di

scadenza del termine per l’invio della domanda di

partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente

alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di

demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal

comma 1 del presente articolo.

7. Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale

della procedura di interpello, redatta sulla base

dell’anzianita’ maturata, alla data di scadenza del termine

per l’invio della domanda di partecipazione, nella

magistratura di provenienza, alla quale e’ sommata

l’anzianita’ eventualmente maturata a tale data anche in

altra magistratura compresa tra quelle ordinaria,

amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio

complessivo e’ ulteriormente aggiunta l’anzianita’

maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel

ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della

legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i

cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno

o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in

tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita’. I

vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e

contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della

loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella

giurisdizione tributaria a seguito dell’opzione non

comporti contestuale promozione, l’optante ha precedenza,

in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili

nell’ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a

mantenere il posto gia’ ricoperto di giudice tributario

nell’ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai

magistrati cosi’ transitati non si applica l’articolo 11,

comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,

come modificato dal comma 1 del presente articolo.

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria

di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i

fini giuridici ed economici l’anzianita’ complessivamente

maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono

inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis

allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992

sulla base di tale anzianita’; ad essi si applicano tutte

le disposizioni in materia di trattamento economico

previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

In caso di transito con trattamento fisso e continuativo

superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria

per la qualifica di inquadramento, e’ attribuito ai

magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile

e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti

trattamenti. I magistrati cosi’ transitati continuano a

percepire, a titolo di indennita’, per ventiquattro mesi

successivi alla data di immissione nelle funzioni di

magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui

all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 545, nella misura piu’ elevata tra quello

attribuito per la funzione gia’ svolta in qualita’ di

giudice tributario e quello corrispondente alla nuova

funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione

tributaria.

9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il

transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma

4 si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario,

di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse

disposizioni si applicano anche ai magistrati

amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per

il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del

comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene

nella medesima posizione occupata al momento del transito.

10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni

previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di

cui alla presente legge, nonche’ di incrementare il livello

di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e

territoriali della giustizia tributaria, il Ministero

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad assumere

100 unita’ di magistrati tributari per l’anno 2023, con le

procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ altresi’

autorizzato ad assumere, con le procedure di cui

all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

545, le seguenti ulteriori unita’ di magistrati tributari:

nell’anno 2024, le unita’ di magistrati non assunte ai

sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unita’;

nell’anno 2026, 204 unita’; nell’anno 2029, 204 unita’.

10-bis. Nell’ambito delle facolta’ assunzionali dei

magistrati tributari previste dal comma 10, per l’anno

2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero

dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso

per il reclutamento di 68 unita’ di magistrati, aumentate

delle unita’ non assunte ai sensi del comma 10, primo

periodo, con le specifiche modalita’ di seguito definite.

Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si

applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura

concorsuale di cui al presente comma e’ articolata in una

prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La

prova preselettiva, che puo’ avere luogo anche in sedi

decentrate e in date o sessioni diverse, e’ realizzata con

l’ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella

soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da

risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti

alle materie di diritto civile, diritto processuale civile,

diritto tributario, diritto processuale tributario e

diritto commerciale. La valutazione della prova

preselettiva e’ effettuata sulla base del punteggio

attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso.

Il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ avvalersi,

per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche’

per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o

Istituti specializzati operanti nel settore della selezione

delle risorse umane. La commissione esaminatrice

provvedera’ alla validazione dei quesiti di cui al sesto

periodo, che saranno pubblicati sul sito del Ministero

dell’economia e delle finanze in data antecedente a quella

individuata per lo svolgimento della prova preselettiva

fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova

preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio

complessivo. Alla prova scritta e’ ammesso un numero di

candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono

comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno

riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato che

risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed

ammessi comunque alla prova scritta:

a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di

cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre

2011, n. 183;

b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi

e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale

di invalidita’ pari o superiore all’80 per cento, in base

all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104.

10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis,

consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre

indicati dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi

durante le prove scritte sono individuati mediante

sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova. Sono

ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un

punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun

elaborato della prova scritta. Non si procede alla

correzione del secondo elaborato qualora la valutazione

dell’elaborato della prima prova scritta svolta risulti

inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova

orale la disciplina di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del

citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato

superamento della prova scritta o della prova orale rileva

ai fini e per gli effetti dell’articolo 4-bis, comma 1,

lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del

1992. La commissione di concorso di cui all’articolo

4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 e’

nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del

termine per la presentazione delle domande con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per

quanto non espressamente previsto nel presente comma, si

applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del

decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.

11. Per le medesime finalita’ indicate nel comma 10,

a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento

delle finanze due uffici dirigenziali di livello non

generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di

status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di

organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per

il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla

Direzione della giustizia tributaria, nonche’ diciotto

posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare

alla direzione di uno o piu’ uffici di segreteria di corti

di giustizia tributaria. Il Ministero dell’economia e delle

finanze e’ autorizzato ad assumere con contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti

facolta’ assunzionali e anche mediante l’utilizzo di

vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di

personale cosi’ composto:

a) per gli anni 2023 e 2024, 20 unita’ di personale

dirigenziale non generale, di cui 18 unita’ da destinare

alla direzione di uno o piu’ uffici di segreteria di corti

di giustizia tributaria e 2 unita’ da destinare alla

Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle

finanze;

b) per gli anni 2023 e 2024, 50 unita’ di personale

non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari,

posizione economica F1, di cui 25 unita’ da destinare agli

uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della

giustizia tributaria e 25 unita’ da destinare al Consiglio

di presidenza della giustizia tributaria;

c) per gli anni 2023 e 2024, 75 unita’ di personale

non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari,

posizione economica F1, e 50 unita’ di personale da

inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2, da

destinare agli uffici di segreteria delle corti di

giustizia tributaria.

12. Per fare fronte all’urgente necessita’ di

attivare le procedure di riforma previste dalla presente

legge, il personale non dirigenziale in posizione di

comando alla data di entrata in vigore della presente legge

presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla

predetta data, non abbia optato per la permanenza presso

l’amministrazione di appartenenza e’ inquadrato nell’ambito

della dotazione organica del personale non dirigenziale del

Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sulle

facolta’ assunzionali vigenti.

13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui

all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata

in vigore della presente legge, per le quali continuano ad

applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

14. Il Consiglio di presidenza della giustizia

tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi

delle corti di giustizia tributaria nelle quali non e’

possibile assicurare l’esercizio della funzione

giurisdizionale in applicazione dell’articolo 11, comma 2,

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come

modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del

presente articolo, al fine di assegnare d’ufficio alle

predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici

tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo

4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai

giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennita’

di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del

compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte

all’urgente necessita’ di attivare le procedure di riforma

previste dalla presente legge e rafforzare l’autonoma

gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte

del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai

sensi dell’articolo 29-bis del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a

tale scopo nel bilancio dello Stato e’ fissata in 4 milioni

di euro, a decorrere dall’anno 2023.

15. Il Consiglio di presidenza della giustizia

tributaria, nell’ambito della propria autonomia contabile e

a carico del proprio bilancio, individua le misure e i

criteri di attribuzione della maggiorazione dell’indennita’

di amministrazione e della retribuzione di posizione di

parte variabile in godimento del personale dirigenziale e

non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle

finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla

tipologia delle attivita’ svolte.».

– Si riporta il testo degli articoli 4-quinquies, comma

1, 5-bis, comma 1, 6, comma 2, e 24, comma 1, lettere

g-bis) e m-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione

tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 4-quinquies (Nomina e tirocinio del magistrato

tributario). – 01. (omissis)

1. I magistrati tributari nominati a seguito del

superamento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono un

tirocinio formativo di articolato in due sessioni

consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le

corti di giustizia tributaria con la partecipazione

all’attivita’ giurisdizionale relativa alle controversie

rientranti nella rispettiva competenza in composizione

collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al

primo periodo e nell’ipotesi di cui al comma 2, al

magistrato tributario in tirocinio e’ assegnato un carico

di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza

della giustizia tributari. Con delibera del Consiglio di

presidenza sono individuati i magistrati tributari

affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono

il tirocinio, le modalita’ di affidamento e i criteri per

il conseguimento del giudizio di idoneita’ al conferimento

delle funzioni giurisdizionali.

2. (omissis).».

«Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e dei

magistrati tributari). – 1. Il Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria, con proprio regolamento,

definisce i criteri e le modalita’ della formazione

continua e dell’aggiornamento professionale dei giudici e

dei magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma

1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere

teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di

apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola

nazionale dell’amministrazione con modalita’ separate e

corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati

all’amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle

universita’ accreditate ai sensi del decreto legislativo 27

gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al

primo periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti

annuali dell’apposita voce di bilancio in favore dello

stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione

annuale, comunicato al Ministero dell’economia e delle

finanze entro il mese di luglio dell’anno precedente lo

svolgimento dei corsi medesimi, o da altri enti pubblici.».

«Art. 6 (La formazione delle sezioni e dei collegi

giudicanti). – 1. – 1-ter. (omissis)

2. Il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di

ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed,

all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi

giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal

consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi

esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari.

3. (omissis).».

«Art. 24 (Attribuzioni). – 1. Il consiglio di

presidenza:

(omissis)

g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili,

distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici

tributari;

(omissis)

m-bis) dispone, in caso di necessita’,

l’applicazione di magistrati e di giudici tributari presso

altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo

grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito

regionale, per la durata massima di un anno;

(omissis).

2. – 2-ter. (omissis).».

Art. 25

Disposizioni in materia di pignoramento

di crediti verso terzi

1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28

ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 546, primo comma, il primo periodo e’ sostituito

dal seguente: «Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto

nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto agli obblighi che la legge

impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,

nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00

euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i

crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta’ per i

crediti superiori a 3.200,00 euro.»;

b) ((dopo l’articolo 551 e’)) inserito il seguente:

«Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del

debitore verso terzi). – Salvo che sia gia’ stata pronunciata

l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia gia’ intervenuta

l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il

pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia

decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della

dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due

anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo

comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma

dell’articolo 525 puo’ notificare a tutte le parti e al terzo una

dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del

pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale e’ pendente

la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del

numero di ruolo della procedura, nonche’ l’attestazione che il

credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e’ notificata dal

creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito

dell’atto di intervento. La dichiarazione di interesse e’ depositata

nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa,

entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento e’

eseguito nei confronti di piu’ terzi, l’inefficacia del medesimo si

produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e’

notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di

cui al secondo comma, il terzo e’ liberato dagli obblighi previsti

dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di

efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni

dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva

dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu’, dall’ultima delle

notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

se l’esecuzione e’ sospesa.»;

c) all’articolo 553:

1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i

seguenti: «La notifica dell’ordinanza di assegnazione e’ accompagnata

da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati

necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo

169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica

dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al

secondo periodo.»;

2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei

confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non

e’ notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o

dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al

primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere

dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine

previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se

non e’ notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza

del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo,

l’ordinanza di assegnazione e’ comunicata dalla cancelleria ai terzi

pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano

dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale

ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82.»;

d) all’articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le

parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle

parti,» e dopo le parole: «fuori dall’udienza», sono inserite le

seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di

posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che

hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo

3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale,

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 36 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il terzo pignorato puo’ accedere al fascicolo senza necessita’

di autorizzazione del giudice.»;

b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II((, dopo la parola:

«mobiliare» sono)) aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;

c) dopo l’articolo 169-sexies e’ inserito il seguente:

«Art. 169-septies (Informazioni necessarie al pagamento dei

crediti assegnati). – La dichiarazione prevista dall’articolo 553,

primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del

titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore

e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli

interessi, degli accessori e delle spese;

3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero

l’indicazione di altra modalita’ di esecuzione del pagamento.».

3. L’articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto

dal comma 1, lettera b), ((del presente articolo,)) si applica anche

alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da

almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto

perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto

non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al

mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a

decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. I crediti gia’ assegnati ai sensi dell’articolo 553 del codice

di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente

decreto cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione,

che non sia stata antecedentemente notificata, non e’ notificata al

terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla

dichiarazione di cui all’articolo 553, primo comma, secondo periodo,

((introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente

articolo)). Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della

notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed

e’ stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde

efficacia se non e’ notificata nel termine di due anni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e il terzo e’ liberato dagli

obblighi previsti dall’articolo 546 del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo degli articoli 546, 553 e 630 del

regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 («codice di

procedura civile»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

28 agosto 1940, n. 253, come modificato dalla presente

legge:

«Art. 546 (Obblighi del terzo). – Dal giorno in cui

gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il

terzo e’ soggetto agli obblighi che la legge impone al

custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,

nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di

1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di

1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a

3.200,00 euro e della meta’ per i crediti superiori a

3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o

postale intestato al debitore di somme a titolo di

stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto

di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di

licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’

che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,

gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando

l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per

un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando

l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o

successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano

nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali

disposizioni di legge.

Nel caso di pignoramento eseguito presso piu’ terzi,

il debitore puo’ chiedere la riduzione proporzionale dei

singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la

dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice

dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza

non oltre venti giorni dall’istanza.».

«Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti). – Se

il terzo si dichiara o e’ dichiarato debitore di somme

esigibili immediatamente o in termine non maggiore di

novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in

pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La

notifica dell’ordinanza di assegnazione e’ accompagnata da

una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo

i dati necessari per provvedere al pagamento previsti

dall’articolo 169-septies delle disposizioni per

l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento

decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di

assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo

periodo.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in

termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite

perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono

d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate

nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando

sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in

ragione di cento lire di capitale per cinque lire di

rendita.

I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei

confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di

assegnazione non e’ notificata al terzo entro novanta

giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione,

unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma,

secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla

data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il

termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma,

diventa inefficace se non e’ notificata al terzo entro i

sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di

cui all’articolo 551-bis, primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo,

l’ordinanza di assegnazione e’ comunicata dalla cancelleria

ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica

certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno

eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo

3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82.».

«Art. 630 (Inattivita’ delle parti). – Oltre che nei

casi espressamente previsti dalla legge, il processo

esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o

non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla

legge o dal giudice.

L’estinzione opera di diritto ed e’ dichiarata, anche

d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non

oltre la prima udienza successiva al verificarsi della

stessa. L’ordinanza e’ comunicata a cura del cancelliere,

alle parti, se e’ pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni

caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta

elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o

che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi

dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero

rigetta l’eccezione relativa e’ ammesso reclamo da parte

del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri

creditori intervenuti nel termine perentorio di venti

giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e

con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 terzo,

quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di

consiglio con sentenza.».

– Si riporta il testo dell’articolo 36 e della rubrica

del Titolo IV, Capo II, del regio decreto 18 dicembre 1941,

n. 1368 («Disposizioni per l’attuazione del Codice di

procedura civile e disposizioni transitorie»), pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941, n. 302, S.O.

n. 302, come modificato dalla presente legge:

«Art. 36 (Fascicoli di cancelleria). – Il cancelliere

deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio

ufficio, anche quando la formazione di esso non e’ prevista

espressamente dalla legge.

Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo

generale sotto la quale e’ iscritto l’affare.

Ogni fascicolo contiene l’indicazione dell’ufficio,

della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato

dell’affare e del giudice stesso, delle parti, dei

rispettivi difensori muniti di procura e dell’oggetto e

l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con

l’indicazione della natura e della data di ciascuno di

essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine

cronologico.

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico

equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo

d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi

di conservazione dei documenti originali unici su supporto

cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla

disciplina processuale vigente.

Il terzo pignorato puo’ accedere al fascicolo senza

necessita’ di autorizzazione del giudice.».

«TITOLO IV. DEL PROCESSO DI ESECUZIONE.

(omissis)

CAPO II. Dell’espropriazione mobiliare e presso

terzi.

(omissis).».

((Art. 25 – bis

Disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le

notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da

parte degli avvocati

1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e

favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema

giudiziario, funzionali all’attuazione del PNRR, all’articolo 3 della

legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 e’ inserito il

seguente:

«2-bis. E’ consentita la notificazione tramite un invio postale

generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di

notificazione il notificante da’ atto delle modalita’ di invio e

indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del

destinatario, nonche’ il domicilio del notificante, il numero del

registro cronologico di cui all’articolo 8 e gli elementi previsti

dal comma 2 del presente articolo. L’atto e’ sottoscritto

digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa

processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’ufficiale

postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico

qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare

e l’avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato,

riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero

identificativo dell’invio postale e attestando la conformita’ della

copia al documento informatico trasmesso. Nell’avviso di ricevimento

sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 21

gennaio 1994, n. 53 (Facolta’ di notificazioni di atti

civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e

procuratori legali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. – 1. Il notificante che procede a norma

dell’articolo 2 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione

sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione

dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia

al destinatario in piego raccomandato con avviso di

ricevimento;

b) presentare all’ufficio postale l’originale e la

copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in

calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo

quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di

cui all’art. 2, sulle quali il notificante ha

preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome,

residenza o dimora o domicilio del destinatario, con

l’aggiunta di ogni particolarita’ idonea ad agevolarne la

ricerca; sulle buste devono essere altresi’ apposti il

numero del registro cronologico di cui all’art. 8, la

sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l’avviso di

ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal

modello predisposto dall’Amministrazione postale, con

l’aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima

dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito

dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di

ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e

il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in

corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche

l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello

stesso.

2-bis. E’ consentita la notificazione tramite un

invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine,

nella relazione di notificazione il notificante da’ atto

delle modalita’ di invio e indica il nome, il cognome, la

residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonche’ il

domicilio del notificante, il numero del registro

cronologico di cui all’articolo 8 e gli elementi previsti

dal comma 2 del presente articolo. L’atto e’ sottoscritto

digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa

processuale, anche regolamentare, concernente la

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei

documenti informatici. L’ufficiale postale appone la

propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato

sul documento informatico, stampa la copia da notificare e

l’avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato,

riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il

numero identificativo dell’invio postale e attestando la

conformita’ della copia al documento informatico trasmesso.

Nell’avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di

cui al comma 2.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per

tutto quanto non previsto dal presente articolo, si

applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti

della legge 20 novembre 1982, n. 890.

3-bis.».

Art. 26

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre

2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,

di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei

relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) “casellario giudiziale” e’ la base dati di interesse

nazionale ai sensi dell’articolo 60 del ((codice dell’amministrazione

digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che

contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e

amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;

2) alle lettere a-bis), b), c) ((e d), le parole:)) «l’insieme

dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «((la base di

dati ai sensi dell’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione

digitale, di cui al decreto)) legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che

contiene i»;

3) la lettera p) e’ sostituita dalla seguente:

«p) “ufficio centrale” e’ l’ufficio presso la direzione

generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di

giustizia del Ministero della giustizia;»;

4) dopo la lettera p-bis) e’ inserita la seguente:

«p-ter) «DGSIA» e’ la Direzione generale per i sistemi

informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione

digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione del

Ministero della giustizia;»;

5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» e’

sostituito dal seguente: «;»;

6) dopo la lettera q) e’ aggiunta la seguente:

«q-bis) «PDND» e’ la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di

cui all’articolo 50-ter del ((codice dell’amministrazione digitale,

di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la

condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad

accedervi.»;

((b) all’articolo 28:

1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono

inserite le seguenti: «dell’accreditamento alla PDND,»;

2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle

seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;

3) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

«7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi

finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido

per l’espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le

iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7,

lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola

ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi

riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi

il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un

determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7».))

c) all’articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono

inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more

dell’accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;

d) all’articolo 42:

1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati

personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del

Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione

dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento per la trasformazione digitale»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono

aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento per la trasformazione digitale»;

e) ((dopo l’articolo)) 42 e’ aggiunto il seguente:

Art. 42-bis (Gestione del sistema informatico). – 1. Il sistema

informatico e’ gestito dalla DGSIA.

2. Ferme restando le competenze dell’Ufficio del casellario

centrale, la DGSIA:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del

casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente

quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei

carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

c) conserva i dati raccolti adottando le piu’ idonee

modalita’ tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la

reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;

d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati

eliminati;

e) gestisce le modalita’ tecniche di funzionamento del

sistema di cui all’articolo 42, relative all’iscrizione,

eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle

procedure degli e tra gli uffici;

f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il

pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del

casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi

pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

g) assicura l’accreditamento alla PDND della base dati del

casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei

carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;

f) all’articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto

dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti:

«con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con

il Ministero dell’interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo degli articoli 2, 28, 39, 42 e 43

del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre

2002, n. 313 («Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di casellario giudiziale, di

casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi

pendenti»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13

febbraio 2003, n. 36, S.O. n. 32, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente

testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

1. Ai fini del presente testo unico, se non

diversamente ed espressamente indicato:

a) “casellario giudiziale” e’ la base dati di

interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l’insieme dei

dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi

riferiti a soggetti determinati;

a-bis) “casellario giudiziale europeo” e’ la base

dati ai sensi dell’articolo 50-ter del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti

giudiziari di condanna adottati negli Stati membri

dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani;

b) “casellario dei carichi pendenti” e’ la base

dati ai sensi dell’articolo 50-ter del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti

giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la

qualita’ di imputato;

c) “anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato” e’ la base dati ai sensi dell’articolo

50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che

contiene i provvedimenti giudiziari che applicano, agli

enti con personalita’ giuridica e alle societa’ e

associazioni anche prive di personalita’ giuridica, le

sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti

amministrativi dipendenti da reato” e’ la base dati ai

sensi dell’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari

riferiti agli enti con personalita’ giuridica e alle

societa’ e associazioni anche prive di personalita’

giuridica, cui e’ stato contestato l’illecito

amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) “ente” e’ l’ente fornito di personalita’

giuridica, la societa’ e l’associazione, anche priva di

personalita’ giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231;

e-bis) “procedimento penale” e’ il procedimento,

sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi

successive all’esercizio dell’azione penale;

f) “provvedimento giudiziario” e’ la sentenza, il

decreto penale e ogni altro provvedimento emesso

dall’autorita’ giudiziaria;

g) “provvedimento giudiziario definitivo” e’ il

provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato

o, comunque, non piu’ soggetto a impugnazione cori

strumenti diversi dalla revocazione;

g-bis) “condanna” e’ ogni decisione definitiva di

condanna adottata dalla autorita’ giudiziaria penale nei

confronti di una persona fisica in relazione a un reato e

riportata nel casellario giudiziale;

h) “codice identificativo” e’ il codice fiscale o

il codice individuato ai sensi dell’articolo 43;

h-bis) “impronte digitali” sono le impressioni

piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

h-ter) “immagine del volto” e’ l’insieme delle

immagini digitalizzate del volto di una persona;

i) “numero identificativo del procedimento” e’ il

numero del procedimento assegnato dal sistema al momento

dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del

codice di procedura penale;

l) “estratto” e’ l’insieme dei dati del

provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel

sistema;

m) “ufficio iscrizione” e’ l’ufficio presso

l’autorita’ giudiziaria che ha emesso il provvedimento

giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha

competenze nella materia del presente testo unico;

n) “ufficio territoriale” e’ l’ufficio presso il

giudice di pace, che ha competenze nella materia del

presente testo unico;

o) “ufficio locale” e’ l’ufficio presso il

tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha

competenze nella materia del presente testo unico;

p) “ufficio centrale” e’ l’ufficio presso la

direzione generale degli affari interni del dipartimento

per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;

p-bis) “autorita’ centrali” sono gli enti

competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze

penali di condanna designati dagli Stati membri dell’Unione

europea;

p-ter) “DGSIA” e’ la Direzione generale per i

sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la

transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche

di coesione del Ministero della giustizia;

q) “sistema” e’ il sistema informativo

automatizzato del casellario giudiziale, del casellario

giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti,

dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti

amministrativi dipendenti da reato;

q-bis) “PDND” e’ la Piattaforma Digitale

Nazionale Dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la

condivisione della base dati tra i soggetti che hanno

diritto ad accedervi.».

«Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni

pubbliche e gestori di pubblici servizi). – 1. Le

amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi,

quando e’ necessario per l’esercizio delle loro funzioni,

hanno diritto di ottenere, con le modalita’ di cui

all’articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta’,

il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato

generale del casellario giudiziale di cui al comma 3,

nonche’ i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.

2. Il certificato selettivo contiene le sole

iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di

un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto

alle finalita’ istituzionali dell’amministrazione o del

gestore. Ciascuna iscrizione riportata e’ conforme

all’estratto di cui all’articolo 4.

3. Il certificato generale riporta tutte le

iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di

un determinato soggetto ed e’ rilasciato quando non puo’

procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i

singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle

iscrizioni pertinenti e rilevanti.

4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e

dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto

delle norme in materia di protezione dei dati personali e

solo ai fini del procedimento amministrativo cui si

riferisce la richiesta.

5. Il certificato selettivo e’ rilasciato

dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18

quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il

rilascio secondo le modalita’ di cui all’articolo 39.

6. Il certificato generale e’ rilasciato dall’ufficio

locale del casellario di cui all’articolo 18:

a) quando motivi tecnici ne impediscono

temporaneamente il rilascio secondo le modalita’ di cui

all’articolo 39;

b) nelle more dell’accreditamento alla PDND, della

stipula o della modifica della convenzione di cui

all’articolo 39 e della realizzazione delle procedure

informatiche finalizzate all’accesso selettivo;

c) nel caso di motivate richieste relative a

procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli

indicati in convenzione.

7. Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei

certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso,

riportate le iscrizioni relative:

a) alle condanne per contravvenzioni punibili con

la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma

dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;

b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo

464-quater del codice di procedura penale, dispongono la

sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche’

alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del

codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per

esito positivo della messa alla prova;

c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato

la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del

codice penale.

7-bis. Per le richieste relative a procedimenti

amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di

altro documento valido per l’espatrio, il certificato

generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al

comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a),

limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola

ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti

amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di

armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale

contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato

soggetto, comprese quelle indicate al comma 7.

8. L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative

all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo

carico, non e’ tenuto a indicare la presenza di quelle di

cui al comma 7, nonche’ di cui all’articolo 24, comma 1.

9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un

cittadino italiano contengono anche l’attestazione relativa

alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario

giudiziale europeo;

10. In caso di comunicazione prevista dall’articolo

20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla

data del decesso.».

«Art. 39 (Consultazione del sistema da parte

dell’autorita’ giudiziaria e da parte delle amministrazioni

pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). – 1. La

consultazione del sistema da parte delle amministrazioni

pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini

dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e

32, anche per le finalita’ delle acquisizioni d’ufficio, di

cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di

cui all’articolo 71 del predetto decreto del Presidente

della Repubblica, avviene mediante accreditamento alla

PDND. Nelle more dell’accreditamento alla PDND, la

consultazione avviene previa stipula di apposite

convenzioni tra il Ministero della giustizia e le

amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste

ultime.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate

per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale,

comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita’

dei dati nel rispetto della normativa in materia di

protezione dei dati personali, di accesso ai documenti

amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di

divulgazione.

3. Limitatamente all’esigenza di rilascio dei

certificati di cui all’articolo 28 e al fine di stabilire

se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto

dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello

stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono

essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza

dell’amministrazione interessata e, per ciascuno di essi,

le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati

personali, a tutela dei diritti e delle liberta’ degli

interessati, nonche’ le norme che individuano i reati

ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura

informatizzata che garantisca l’accesso selettivo al

sistema. Nelle stesse convenzioni e’ stabilito l’obbligo,

per l’amministrazione interessata e per l’ufficio centrale,

di comunicare alla controparte eventuali modifiche,

rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle

regole tecniche alla base dell’accesso selettivo e delle

disposizioni del presente testo unico.

Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare

l’ambito di consultazione dei dati personali in relazione

agli specifici procedimenti di competenza e alle

fattispecie di reato pertinenti e’ acquisito il parere del

Garante per la protezione dei dati personali.

4. Le amministrazioni interessate inviano la

richiesta di consultazione del sistema all’ufficio

centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di

cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel

decreto di cui al comma 5.

5. Le modalita’ tecnico-operative per consentire la

consultazione del sistema ai fini dell’acquisizione dei

certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate

con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,

sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la

protezione dei dati personali.

6. La consultazione del sistema da parte

dell’autorita’ giudiziaria, ai fini dell’acquisizione dei

certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo

le modalita’ stabilite dal decreto del Ministero della

giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007, e successive

modificazioni.».

«Art. 42 (Regole tecniche del sistema). – 1. Le

regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti

alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati,

alle procedure concernenti l’utilizzazione del codice

identificativo e il numero identificativo, ai relativi

tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con

provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito

il Garante per la protezione dei dati personali e la

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la

trasformazione digitale.

1-bis. Le regole procedurali di carattere

tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari

giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero

della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, nell’ambito

della disciplina generale di cui all’articolo 41, comma 3,

sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la

protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio

dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.

1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative

intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari

giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati

dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi,

occorre aggiornare le regole procedurali di carattere

tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede

con uno o piu’ decreti emanati ai sensi del comma 1-bis

all’adeguamento delle regole procedurali ivi indicate.

2. Per le procedure concernenti l’utilizzazione del

codice identificativo di cui all’articolo 43, il decreto

dirigenziale e’ adottato sentito altresi’ il Ministero

dell’interno. Per le procedure concernenti l’utilizzazione

del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di

anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative

competenze del Ministero dell’economia e delle finanze e

delle agenzie fiscali, il decreto e’ adottato altresi’

sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con

decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle

finanze.

3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a

prevenire e correggere eventuali errori nella immissione,

scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in

collegamento con il sistema informatizzato dei registri.».

«Art. 43 (Codice identificativo sulla base delle

impronte digitali). – 1. Al fine di consentire la sicura

riferibilita’ di un procedimento ad un cittadino di Stato

appartenente all’Unione europea, che non abbia il codice

fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente

all’Unione europea, ad una persona di cui non e’ nota la

cittadinanza o ad un apolide, con provvedimento del

Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero

dell’interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, e

il Garante per la protezione dei dati personali, sono

stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi

previsti dal presente testo unico, l’adozione di un codice

identificativo attraverso l’utilizzazione del sistema di

riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il

Ministero dell’interno, come eventualmente modificato o

integrato dalla normativa di attuazione prevista dall’art.

34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive

modificazioni.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono

essere determinate le modalita’ di collegamento tra il

sistema previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge 9

settembre 2002, n. 195, convertito, cori modificazioni,

dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario

giudiziale.».

Art. 27

Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia

di giustizia riparativa

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 92:

1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;

2) al comma 2, le parole: «nell’ultimo quinquennio» sono

sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre

2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «del ((31 dicembre 2023))»;

b) all’articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre

2023».

Riferimenti normativi

– Si riportano i testi degli articoli 92 e 93 del

decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante

«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante

delega al Governo per l’efficienza del processo penale,

nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni

per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»,

come modificati dalla presente legge:

«Art. 92. (Disposizioni transitorie in materia di

giustizia riparativa. Servizi esistenti). – 1. La

Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il

termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023,

provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia

riparativa in materia penale erogati alla stessa data da

soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati

con il Ministero della giustizia ovvero che operano in

virtu’ di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o

altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1

con riferimento all’esperienza maturata almeno nel

quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo

degli operatori in servizio alla data del 31 dicembre 2023,

verificando altresi’ la coerenza delle prestazioni erogate

e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto

disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un

elenco da cui attingono gli enti locali per la prima

apertura dei centri di cui all’articolo 63.

2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia

riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),

lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma

1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7,

comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a),

all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2),

all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1),

all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f)

e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera

a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25,

comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b),

numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera

a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero

1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g),

numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2),

e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c),

all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78,

comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2),

all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1,

lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e

nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

«Art. 93. (Disposizioni transitorie in materia di

giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei

mediatori). – 1. Sono inseriti nell’elenco di cui

all’articolo 60 coloro che, alla data del 31 dicembre 2023,

sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere completato una formazione alla giustizia

riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno

quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito,

acquisita nel decennio precedente presso soggetti

specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa,

pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della

giustizia ovvero che operano in virtu’ di protocolli di

intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

b) avere completato una formazione teorica e

pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia

riparativa in materia penale, equivalente o superiore a

quella prevista dal presente decreto;

c) prestare servizio presso i servizi minorili

della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna,

avere completato una adeguata formazione alla giustizia

riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza

almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio

precedente.

2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1,

e’ disposto a seguito della presentazione, a cura

dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il

possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b),

previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui

onere finanziario e’ a carico dei partecipanti, come da

successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro

dell’universita’ e della ricerca.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono

stabilite altresi’ le modalita’ di svolgimento e

valutazione della prova di cui al comma 2, nonche’ di

inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 28

Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari

finanziati dal PNRR

1. Nelle more dell’aggiornamento, secondo le modalita’ di cui

all’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015,

n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((con la societa’

Rete ferroviaria)) italiana S.p.A. in relazione al periodo

programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del

Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla

rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi

ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della

decisione di esecuzione ((del Consiglio ECOFIN)) dell’8 dicembre

2023, al fine di consentirne l’immediata realizzazione. Con il

medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresi’ alla

ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a

seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare

nell’ambito dell’aggiornamento per l’anno 2024 del contratto di

programma – parte investimenti.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 15, comma 2-bis,

del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante

«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che

istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

(Rifusione)»:

«Art. 15. (Rapporti tra il gestore

dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato). –

(Omissis).

2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di bilancio, il Ministero delle

infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e il gestore

dell’infrastruttura ferroviaria provvedono alla

sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di

programma, in coerenza con quanto previsto dal documento

strategico di cui all’articolo 1, comma 7. Gli

aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di

euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di

importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle

risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si

applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti,

entro cinque giorni dall’emanazione del decreto di

approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo,

dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere,

corredati della relazione di cui al comma 2-ter.».

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione

e contrasto del lavoro irregolare

1. All’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’» sono

sostituite dalle seguenti: «all’assenza di violazioni nelle predette

materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle

condizioni di lavoro nonche’ di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’»;

b) dopo il comma 1175 e’ inserito il seguente:

«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma

1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi

contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente, nonche’ delle violazioni accertate di cui al medesimo comma

1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base

delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni

amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il

recupero dei benefici erogati non puo’ essere superiore al doppio

dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

2. All’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel

subappalto spetta un trattamento economico e normativo

complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto

collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’

rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la

zona strettamente connessi con l’attivita’ oggetto dell’appalto e del

subappalto»));

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e’ aggiunto, in fine, il

seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi

dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di

lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonche’ ai casi di

appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.».

3. All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

alla lettera d), ((il numero 1) e’)) sostituito dal seguente:

«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per

la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile

2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti

per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del

decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».

4. ((All’articolo 18 del)) decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276((,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’esercizio

non autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1,

lettere a) e b), e’ punito con la pena dell’arresto fino a un mese o

dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni

giornata di lavoro.»;

2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Se non vi e’

scopo di lucro, la pena e’ dell’arresto fino a due mesi o

dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;

3) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: «L’esercizio

non autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1,

lettere d) ed e), e’ punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi

o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;

4) il settimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Se non vi e’

scopo di lucro, la pena e’ dell’arresto fino a quarantacinque giorni

o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

b) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nei

confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di

prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui

all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti

diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o

comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena

dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni

lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

c) al comma 5-bis, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:

«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29,

comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30,

comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena

dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni

lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

d) ((dopo il comma 5-bis sono)) inseriti i seguenti:

((«5-ter.)) Quando la somministrazione di lavoro e’ posta in

essere con la specifica finalita’ di eludere norme inderogabili di

legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il

somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto

fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore

coinvolto e per ciascun giorno di ((somministrazione)).

((5-quater.)) Gli importi delle sanzioni previste dal presente

articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni

precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni

penali per i medesimi ((illeciti)).

((5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali

previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei

limiti minimi o massimi, non puo’, in ogni caso, essere inferiore a

euro 5.000 ne’ superiore a euro 50.000.))

((5-sexies.)) Il venti per cento dell’importo delle somme

versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo

periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per

l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono

destinate alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 445, lettera

e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le

modalita’ ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera

g) del medesimo ((comma 445».))

5. L’articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, ((n.

81, e’)) abrogato.

6. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma

354 e’ sostituito dal seguente:

«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal

comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente

comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma

in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di

soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500

euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la

violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte

dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non

veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai

sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di

legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o

irregolarita’, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un

attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un

apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il

((sito internet istituzionale)) del medesimo Ispettorato, e

denominato «Lista di conformita’ INL». L’iscrizione nell’elenco

informatico di cui al primo periodo e’ effettuata nel rispetto delle

disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,)) e produce

esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

8. I datori di lavoro, cui e’ stato rilasciato l’attestato di cui

al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla

data di iscrizione ((nella Lista di conformita’ INL)), ad ulteriori

verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle

materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali

richieste di intervento, nonche’ le attivita’ di indagine disposte

dalla Procura della Repubblica.

9. In caso di violazioni o irregolarita’ accertate attraverso

elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,

l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del

datore di lavoro dalla Lista di conformita’ INL.

10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione

dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il

responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente,

negli appalti privati, verificano la congruita’ dell’incidenza della

manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalita’ di

cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre

2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a

150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilita’

amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da

parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo

della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte

dell’impresa affidataria dei lavori, e’ considerato dalla stazione

appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo e’

comunicato all’Autorita’ Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai

fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi

dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a

500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito

positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione

da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione

amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

13. All’accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12,

nonche’, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative

sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di

legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze

previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di

enti pubblici e privati.

14. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si

provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via

progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni

di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane

non autosufficienti ((e di favorire)) la regolarizzazione del lavoro

di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a

decorrere dalla data che sara’ comunicata dall’INPS a conclusione

delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale

Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31

dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo

indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di

assistente a soggetti anziani, con una eta’ anagrafica di almeno

ottanta anni, gia’ titolari dell’indennita’ di accompagnamento, di

cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,

e’ riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un

esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi

previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro

domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,

riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando

l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al

comma 15 deve possedere un valore dell’indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura

sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del ((regolamento di cui

al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, in corso di validita’, non superiore a euro 6.000.

17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo

lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo

familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di

assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche’ in caso di

assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad

oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui ((all’articolo 1, terzo

comma, numeri da 1) a 5))), del decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

18. L’esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e’

riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per

l’anno 2024, 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di

euro per l’anno 2026, 27,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,6

milioni di euro per l’anno 2028 , a valere sul programma nazionale

Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del

Programma ed all’ammissione della misura al finanziamento, nel

rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di

ammissibilita’ allo stesso applicabili. L’INPS provvede al

monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da

15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento

del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto

non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai

benefici contributivi di cui ai predetti commi.

19. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto al lavoro

sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi

((di lavoro,)) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono

apportate le seguenti modificazioni:

((a) l’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori

autonomi tramite crediti). – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono

tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le

imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o

mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di

coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura

intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in

uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno

Stato non appartenente all’Unione europea e’ sufficiente il possesso

di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’ del

Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione

europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente e’

rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del

lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei

preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli

obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarita’ contributiva in

corso di validita’;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi

previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarita’ fiscale, di cui

all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e’ autocertificato

secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente e’

comunque consentito lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1,

salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del

lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le

modalita’ di presentazione della domanda per il conseguimento della

patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente

medesima nonche’ i presupposti e il procedimento per l’adozione del

provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente e’ revocata in caso di dichiarazione non veritiera

sulla sussistenza di uno o piu’ requisiti di cui al comma 1,

accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici

mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo puo’ richiedere

il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente e’ dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti

e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri

temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con

una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato

nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di

crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche’ le modalita’

di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate

alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti

dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei

lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato

I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo

accertamento ispettivo sono contestate piu’ violazioni tra quelle

indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in

misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione

piu’ grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze

passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo

18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui

deriva la morte del lavoratore o un’inabilita’ permanente, assoluta o

parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro puo’ sospendere, in via

cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Avverso il provvedimento di sospensione e’ ammesso ricorso ai sensi e

per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati,

entro trenta giorni, anche con modalita’ informatiche,

dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del

lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non

consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei

cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera

a). In tal caso e’ consentito il completamento delle attivita’

oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i

lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del

contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della

patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese

e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una

sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e,

comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di

diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonche’

l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,

n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano

alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri

temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con

una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti

derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati

al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al

finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei

sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della

patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in

un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui

all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.

124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui

all’articolo 8 del presente decreto.

13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla

funzionalita’ del sistema della patente a crediti entro dodici mesi

dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento

dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente

articolo.

14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13

puo’ essere estesa ad altri ambiti di attivita’ individuati con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente piu’ rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente

articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione

SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo

100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo n. 36 del 2023»));

b) all’articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente ((o del documento

equivalente)) di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese

esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto,

ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente

ai sensi ((del comma 15)) del medesimo articolo 27,

((dell’attestazione di qualificazione)) SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono

sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla

seguente:

«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a

2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9,

lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

((c-bis) dopo l’allegato I e’ inserito l’allegato I-bis, di cui

all’allegato 2-bis annesso al presente decreto.))

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il

2024 ed euro 2.500.000 ((a decorrere)) dal 2025, sono a carico del

bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro. ((A decorrere))

dall’anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente

elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui

all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla

compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1175,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla

presente legge:

«Omissis

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici

normativi e contributivi previsti dalla normativa in

materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati

al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento

unico di regolarita’ contributiva, all’assenza di

violazioni nelle predette materie, ivi comprese le

violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro

nonche’ di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di

legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi

nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o

aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano

nazionale.

1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui

al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli

obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente, nonche’ delle violazioni

accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini

indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle

specifiche disposizioni di legge. In relazione alle

violazioni amministrative che non possono essere oggetto di

regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo’

essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio

oggetto di verbalizzazione.»

Omissis.”.

– Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione

delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», come

modificato dalla presente legge:

«Art. 29 (Appalto). – 1. Ai fini della applicazione

delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di

appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo

1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione

di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da

parte dell’appaltatore, che puo’ anche risultare, in

relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti

in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e

direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati

nell’appalto, nonche’ per la assunzione, da parte del

medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o

servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e

normativo complessivamente non inferiore a quello previsto

dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato

dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di

lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano

nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente

connessi con l’attivita’ oggetto dell’appalto e del

subappalto.

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il

committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in

solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli

eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla

cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i

trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento

di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i

premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di

esecuzione del contratto di appalto, restando escluso

qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde

solo il responsabile dell’inadempimento. Il presente comma

si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che

ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei

casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonche’ ai casi di

appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.

Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove

previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta

ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’

esercitare l’azione di regresso nei confronti del

coobbligato secondo le regole generali.

3. L’acquisizione del personale gia’ impiegato

nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore

dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in

forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro

o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti

elementi di discontinuita’ che determinano una specifica

identita’ di impresa, non costituisce trasferimento

d’azienda o di parte d’azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato

in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore

interessato puo’ chiedere, mediante ricorso giudiziale a

norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile,

notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato

la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro

alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica

il disposto dell’articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli

18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano

applicazione qualora il committente sia una persona fisica

che non esercita attivita’ di impresa o professionale.».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 445, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come

modificato dalla presente legge:

«Omissis.

445. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto

del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo

quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:

a) l’Ispettorato nazionale del lavoro e’

autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un

incremento della dotazione organica, un contingente di

personale prevalentemente ispettivo pari a 283 unita’ per

l’anno 2019, a 257 unita’ per l’anno 2020 e a 311 unita’

per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse

decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo

al triennio 2016-2018 e’ integrato di euro 728.750 per

l’anno 2019, di euro 1.350.000 per l’anno 2020 e di euro

2.037.500 annui a decorrere dall’anno 2021. All’articolo

14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite

massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle

seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui».

L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero

delle unita’ da assumere e la relativa spesa. Ai relativi

oneri, pari a euro 5.657.739 per l’anno 2019, a euro

21.614.700 per l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a

decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle

risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera

b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo

rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole:

«due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale

generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non

generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro

posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni

di livello non generale». In attuazione di quanto previsto

dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato

nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a

modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016,

pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c) l’Ispettorato nazionale del lavoro e’

autorizzato all’assunzione delle unita’ dirigenziali non

generali derivanti dalla modifica della dotazione organica

prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b),

nonche’, al fine di garantire una presenza continuativa dei

responsabili di ciascuna struttura territoriale, di

ulteriori 12 unita’ dirigenziali di livello non generale,

anche mediante le procedure di cui all’articolo 3, comma

61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi

oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno

2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui

all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11

dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi

del comma 298 del presente articolo;

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia

di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella

misura di seguito indicata:

1) del 30 per cento per quanto riguarda gli

importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20

per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la

violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo

12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e

all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8

aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli

importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in

via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli

importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni

in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre

anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario

di sanzioni amministrative o penali per i medesimi

illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera,

nonche’ alla lettera d), fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per

essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e sono destinate

all’incremento del Fondo risorse decentrate

dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione

del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da

definire mediante la contrattazione collettiva integrativa

nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150;

f) le entrate derivanti dall’applicazione

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite

annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse

decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a

incentivare l’attivita’ di rappresentanza in giudizio dello

stesso Ispettorato;

g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse

decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono

superare il limite di euro 15 milioni annui;

h) al fine di consentire una piena operativita’

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di

cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, si applica al personale dell’Ispettorato, sino al

31 dicembre 2022, limitatamente alle disposizioni di cui

all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.».

– Si riporta il testo dell’articolo 18 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di

cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 18 (Sanzioni). – 1. L’esercizio non autorizzato

delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a)

e b), e’ punito con la pena dell’arresto fino a un mese o

dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per

ogni giornata di lavoro. L’esercizio non autorizzato delle

attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), e’

punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e

dell’ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi e’ scopo

di lucro, la pena e’ dell’ammenda da euro 500 a euro 2.500.

Se non vi e’ scopo di lucro, la pena e’ dell’arresto fino a

due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.

L’esercizio non autorizzato delle attivita’ di cui

all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e’ punito con

l’ammenda da euro 750 ad euro 3.750. L’esercizio non

autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1,

lettere d) ed e), e’ punito con la pena dell’arresto fino a

tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non

vi e’ scopo di lucro, la pena e’ dell’arresto fino a

quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro

1.500.

2. Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla

somministrazione di prestatori di lavoro da parte di

soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1,

lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al

di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena

dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per

ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di

occupazione. Se vi e’ sfruttamento dei minori, la pena e’

dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata

fino al sestuplo.

3. – 3-bis.

4. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11,

comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte

del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto

di somministrazione e’ punito con la pena alternativa

dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da

Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale

e’ disposta la cancellazione dall’albo.

4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11,

comma 2, e’ punito con la sanzione penale prevista dal

comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce

compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione

presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione

di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro

con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in

aggiunta alla sanzione penale e’ disposta la cancellazione

dall’albo.

5. In caso di violazione dell’articolo 10 trovano

applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche’ nei casi piu’ gravi,

l’autorita’ competente procede alla sospensione della

autorizzazione di cui all’articolo 4. In ipotesi di

recidiva viene revocata l’autorizzazione.

5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui

all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti

di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il

somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a

un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore

occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e’

sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a

diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo.

5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e’ posta

in essere con la specifica finalita’ di eludere norme

inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate

al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono

puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o

dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e

per ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal

presente articolo sono aumentati del venti per cento ove,

nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato

destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie

proporzionali previste dal presente articolo, anche senza

la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo’, in

ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne’ superiore a

euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme

versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15

del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e

dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione

degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate

alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 445, lettera

e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

secondo le modalita’ ivi previste, fermi restando i limiti

di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali dispone, con proprio decreto, criteri

interpretativi certi per la definizione delle varie forme

di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in

materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di

lavoro.».

– L’articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a

norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre

2014, n. 183”, abrogato dalla presente legge, recava:

«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta).»

– Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati), e’ pubblicato nella G.U.U.E. L

119 del 4 maggio 2016.

– Si riporta il testo dell’articolo 8, comma 10-bis,

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

recante «Misure urgenti per la semplificazione e

l’innovazione digitale»:

«Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di

contratti pubblici). – (Omissis)

10-bis. Al Documento unico di regolarita’

contributiva e’ aggiunto quello relativo alla congruita’

dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico

intervento, secondo le modalita’ indicate con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve

le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima

della data di entrata in vigore del decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo

precedente.»

– Si riporta il testo dell’articolo 222, comma 3,

lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante

delega al Governo in materia di contratti pubblici»:

«Art. 222 (Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC).

– (omissis)

3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC:

omissis

b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti

pubblici;

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, primo comma,

della legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita’ di

accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.»:

«Art. 1. – 1. Ai mutilati ed invalidi civili

totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui

agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ,

nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie,

previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano

accertato che si trovano nell’impossibilita’ di deambulare

senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non

essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della

vita, abbisognano di un’assistenza continua, e’ concessa

un’indennita’ di accompagnamento, non reversibile, al solo

titolo della minorazione, a totale carico dello Stato,

dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1°

gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio

1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio

1982. Dal 1° gennaio 1983 l’indennita’ di accompagnamento

sara’ equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di

guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915.

La medesima indennita’ e’ concessa agli invalidi

civili minori di diciotto anni che si trovano nelle

condizioni sopra indicate.

Sono escluse dalle indennita’ di cui ai precedenti

commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in

istituto.»

– Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159, recante «Regolamento concernente la revisione delle

modalita’ di determinazione e i campi di applicazione

dell’Indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE).»:

«Art. 6 (Prestazioni agevolate di natura

socio-sanitaria). – 1. Per le prestazioni agevolate di

natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta’,

l’ISEE e’ calcolato in riferimento al nucleo familiare di

cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per

le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni

18, l’ISEE e’ calcolato nelle modalita’ di cui all’articolo

7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al

presente articolo e fatta comunque salva la possibilita’

per il beneficiario di costituire il nucleo familiare

secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3, il

nucleo familiare del beneficiario e’ composto dal coniuge,

dai figli minori di anni 18, nonche’ dai figli maggiorenni,

secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente

residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti

regole:

a) le detrazioni di cui all’articolo 4, comma 4,

lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario

non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2,

l’ISEE e’ integrato di una componente aggiuntiva per

ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione

economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle

necessita’ del nucleo familiare di appartenenza, secondo le

modalita’ di cui all’allegato 2, comma 1, che costituisce

parte integrante del presente decreto. La componente non e’

calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del

suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui

all’allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede

giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in

materia di servizi sociali la estraneita’ del figlio in

termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio

immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla

prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma

continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del

donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio

del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti

la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di

persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del

codice civile.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 3, numeri

da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31

dicembre 1971, n. 1403, recante «Disciplina dell’obbligo

delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori

addetti ai servizi domestici e familiari, nonche’ dei

lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei

locali»:

«Art. 1. – I lavoratori addetti ai servizi domestici

e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o

piu’ datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in

natura, sono soggetti, qualunque sia la durata delle

prestazioni svolte:

a) alle assicurazioni per la invalidita’, la

vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la

disoccupazione involontaria disciplinate dal regio

decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e

successive modifiche ed integrazioni;

b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al

testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche

ed integrazioni;

c) all’assicurazione per la maternita’ delle

lavoratrici disciplinata dal titolo II della legge sulla

tutela delle lavoratrici madri;

d) all’assicurazione contro le malattie di cui alla

legge 11 gennaio 1943, n. 138, nelle forme e nei limiti

indicati nei successivi articoli 2 e 3;

e) all’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro disciplinata dal testo unico delle disposizioni per

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle

previste dall’art. 1 del citato testo unico.

Ai fini del presente decreto per lavoratori addetti

ai servizi domestici e familiari si intendono i

collaboratori e le collaboratrici che svolgono,

esclusivamente per il funzionamento della vita familiare,

le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il

rapporto di lavoro domestico.

L’esistenza di vincoli di parentela od affinita’ fra

datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo

assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro.

L’onere della prova non e’, tuttavia, richiesto, quando si

tratti di persone che, pur in presenza di vincoli di

coniugio, parentela od affinita’, svolgono le seguenti

mansioni:

1) assistenza degli invalidi di guerra civili e

militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del

lavoro, fruenti dell’indennita’ di accompagnamento prevista

dalle disposizioni che regolano la materia;

2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili

fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971,

n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi

attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di

menomazione;

3) assistenza dei ciechi civili fruenti del

particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10

febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed

integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero

titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle

disposizioni che disciplinano la materia;

4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti

secolari di culto cattolico;

5) prestazioni di servizi diretti e personali nei

confronti dei componenti le comunita’ religiose o militari

di tipo familiare.

Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge

31 luglio 1956, n. 1003.».

– Si riporta il testo degli articoli 90, comma 9, e

157, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro), come modificato dalla presente

legge:

«Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile

dei lavori). – (omissis)

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche

nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad

un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneita’ tecnico-professionale delle

imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori

da affidare, con le modalita’ di cui all’allegato XVII. Nei

cantieri la cui entita’ presunta e’ inferiore a 200

uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi

particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al

periodo che precede si considera soddisfatto mediante

presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori

autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di

commercio, industria e artigianato e del documento unico di

regolarita’ contributiva, corredato da autocertificazione

in ordine al possesso degli altri requisiti previsti

dall’allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione

dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori

effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul

lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche’ una

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato

dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei

cantieri la cui entita’ presunta e’ inferiore a 200

uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi

particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al

periodo che precede si considera soddisfatto mediante

presentazione da parte delle imprese del documento unico di

regolarita’ contributiva, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione

relativa al contratto collettivo applicato;

b-bis) verifica il possesso della patente o del

documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti

delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche

nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono

tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del

medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione

SOA;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima

dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o

della denuncia di inizio attivita’, copia della notifica

preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di

regolarita’ contributiva delle imprese e dei lavoratori

autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,

comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica

della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e

b-bis);

Omissis.».

– Si riporta il testo dell’articolo 157, comma 1, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro», come modificato dalla presente

legge:

«Art. 157. (Sanzioni per i committenti e i

responsabili dei lavori). – 1. Il committente o il

responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda

da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo

90, commi 3, 4 e 5;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con

l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione

degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100,

comma 6-bis;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da

711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90,

commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo

periodo.».

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 591, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.»:

«Omissis.

591. A decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al

comma 590 non possono effettuare spese per l’acquisto di

beni e servizi per un importo superiore al valore medio

sostenuto per le medesime finalita’ negli esercizi

finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi

rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al

presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali

resta fermo l’obbligo di versamento previsto dall’articolo

6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A

decorrere dall’esercizio 2021, alle spese di natura

corrente del settore informatico dell’INPS non si applicano

i vincoli di spesa di cui al presente comma.

Omissis.».

– Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante

«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa

sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le

autonomie locali»:

«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). – 1.

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le

aree sottoutilizzate, e’ ridotta di 781,779 milioni di euro

per l’anno 2008 e di 528 milioni di euro per l’anno 2009.

1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle

dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Alla copertura dell’onere derivante

dall’attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e

5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per

l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l’anno 2009, si

provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di

cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare

gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al

comma 1.

1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo

per interventi strutturali di politica economica ai sensi

del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di

euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l’anno

2009, e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per i

medesimi anni.

2. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito, con una

dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro

per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011,

un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti

all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del

comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per

le finalita’ previste dall’articolo 5-bis, comma 1, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31

maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le finalita’

di cui al primo periodo si provvede con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al

Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, nonche’

alla Corte dei conti.».

Art. 30

Misure per il rafforzamento dell’attivita’ di accertamento e di

contrasto delle violazioni in ambito contributivo

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5,

Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa

alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il

lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso

operare nell’economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024,

all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;»

sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e’

effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione,

spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti

impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;

b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o

dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in

essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi

mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni

erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per

la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una

sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo

restando che la sanzione civile non puo’ essere superiore al 60 per

cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la

scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria e’

effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte

degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine

stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono

tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno,

al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il

versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato

entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento

e’ maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei

contributi o premi e’ effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.

La sanzione civile non puo’, in ogni caso, essere superiore al 40 per

cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la

scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale,

l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo e’

subordinata al versamento della prima rata. Si applicano ((le

disposizioni dell’articolo)) 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre

1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo

versamento di una delle successive rate accordate si applica la

misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;

c) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:

«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio

dagli ((enti impositori)) ovvero a seguito di verifiche ispettive, al

versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle

lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei

contributi e premi e’ effettuato, in unica soluzione, entro trenta

giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in

forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo e’

subordinata al versamento della prima rata. Si applicano ((le

disposizioni dell’articolo)) 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre

1989, n. 338, convertito, ((con modificazioni,)) dalla legge 7

dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o

tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica

la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».

2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all’articolo 116, comma 10,

della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione

civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento

maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo’ essere superiore

al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti

entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono

dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice

civile.».

3. All’articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti:

«Ministro dell’economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti

casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato

pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;

c) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i

quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del

trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in

tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed

economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla

situazione produttiva del settore e che rendono probabile

l’insolvenza.».

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di

regimi sanzionatori piu’ favorevoli per il contribuente rispetto a

quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Al fine di introdurre nuove e piu’ avanzate forme di

comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle

scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti,

stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire

l’emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1°

settembre 2024 l’INPS mette a disposizione del contribuente ovvero

del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso

riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o

pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e

agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi

contributivi. Il contribuente puo’ segnalare all’INPS eventuali

fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti.

6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS,

assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono

individuati i criteri e le modalita’ con cui gli elementi e le

informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del

contribuente e sono ((indicati)), altresi’, le fonti informative, la

tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie

di esclusione, i criteri, le modalita’ e i termini di comunicazione

tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza

mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, nonche’ i livelli di

assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali

inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma

entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta

giorni dalla data del ricevimento.

7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le

modalita’ e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma

6, comporta l’applicazione, in ragione della violazione contestata,

delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388((, come modificato dal comma 1

del presente articolo)):

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione

d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile

non puo’ in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi

o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione

d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5

punti; la sanzione civile non puo’ in ogni caso essere superiore al

40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza

di legge.

8. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della

misura di cui al comma 7 e’ subordinata al versamento della prima

rata. Si applicano ((le disposizioni dell’articolo)) 2, comma 11, del

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di

insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate

accordate ((si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e

terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell’articolo 116 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del

presente articolo)).

9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei

termini indicati ai sensi del comma 7, l’INPS procede alla notifica

al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con

l’applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell’articolo

116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388((, come modificato

dal comma 1 del presente articolo)):

a) ((in caso di)) omissione contributiva, nella misura, in

ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di

5,5 punti; la sanzione civile non puo’ in ogni caso essere superiore

al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la

scadenza di legge;

b) ((in caso di)) evasione contributiva, nella misura, in ragione

d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo’ in ogni

caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non

corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento

ispettivo, le attivita’ di controllo e addebito dei contributi

previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo

di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo

di responsabilita’ solidale, possono fondarsi su accertamenti

eseguiti d’ufficio dall’INPS sulla base di elementi tratti anche

dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di

altre pubbliche amministrazioni, alle quali l’Istituto possa accedere

in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi

dati, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili

non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o

agevolazioni, ((comunque denominati,)) in tutto o in parte non

dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere

dal 1° settembre 2024.

11. Per l’adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici

dell’INPS possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di

persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie

rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o

trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei

loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie

di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro

confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano

intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in

copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici

rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti

relativi, nonche’ a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi

dall’INPS.

12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in

via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di

notificazione decorre il termine fissato dall’ufficio per

l’adempimento, che non puo’ essere inferiore in ogni caso a quindici

giorni.

13. Sulla base delle risultanze dell’attivita’ accertativa

effettuata d’ufficio, l’INPS puo’ formare avviso di accertamento, da

notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica

certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale

dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell’avviso

di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui

all’articolo 116, ((comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre

2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo)). L’INPS

provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi

((dell’articolo 30 del)) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo

ovvero di opposizione all’avviso di addebito di cui al comma 13, la

mancata comparizione all’invito di cui al comma 11, lettera a),

ovvero l’omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle

notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d)

del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il

giudice di merito puo’ attribuire rilevanza, anche in via esclusiva,

ai fini della decisione.

15. L’INPS provvede alle attivita’ di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10,

11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8

milioni di euro per l’anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro

per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1,

del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 116, commi 8 e 10,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla

presente legge, (a decorrere dal 1° settembre 2024):

«Art. 116. (Misure per favorire l’emersione del

lavoro irregolare). – Omissis

8. I soggetti che non provvedono entro il termine

stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle

gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi

provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono

tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di

contributi o premi, il cui ammontare e’ rilevabile dalle

denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una

sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale

di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei

contributi o premi e’ effettuato entro centoventi giorni,

in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o

richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione

non trova applicazione; la sanzione civile non puo’ essere

superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o

premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni,

denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi

al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non

versare i contributi o premi mediante l’occultamento di

rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o

redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per

la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento

di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per

cento, fermo restando che la sanzione civile non puo’

essere superiore al 60 per cento dell’importo dei

contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di

legge. Se la denuncia della situazione debitoria e’

effettuata spontaneamente prima di contestazioni o

richieste da parte degli enti impositori e comunque entro

dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei

contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di

una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso

ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il

versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia

effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso

ufficiale di riferimento e’ maggiorato di 7,5 punti, se il

versamento in unica soluzione dei contributi o premi e’

effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione

civile non puo’, in ogni caso, essere superiore al 40 per

cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti

entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma

rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e

terzo periodo e’ subordinata al versamento della prima

rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma

11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In

caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo

versamento di una delle successive rate accordate si

applica la misura di cui al primo periodo della presente

lettera;

b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata

d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di

verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di

cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del

50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi e’

effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla

notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma

rateale, l’applicazione della misura di cui al primo

periodo e’ subordinata al versamento della prima rata. Si

applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 11, del

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso

di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di

una delle successive rate accordate, si applica la misura

di cui al primo periodo delle lettere a) e b).

Omissis

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di

contributi o premi derivanti da oggettive incertezze

connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o

amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo,

successivamente riconosciuto in sede giudiziale o

amministrativa, sempreche’ il versamento dei contributi o

premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti

impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui

all’articolo 1284 del codice civile.».

– Si riporta il testo dell’articolo 116, comma 15 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2001)”, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 116. (Misure per favorire l’emersione del

lavoro irregolare). – Omissis

15. Fermo restando l’integrale pagamento dei

contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e

assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti

impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissano

criteri e modalita’ per la riduzione delle sanzioni civili

di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali,

in caso di:

a) oggettive incertezze connesse a contrastanti

ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali

o determinazioni amministrative sulla ricorrenza

dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in

sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla

particolare rilevanza delle incertezze interpretative che

hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o

ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da

fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui

all’articolo 124, primo comma, del codice penale,

all’autorita’ giudiziaria;

b) crisi, riconversione o ristrutturazione

aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti

di concessione del trattamento di integrazione salariale

straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che

presentino particolare rilevanza sociale ed economica in

relazione alla situazione occupazionale locale ed alla

situazione produttiva del settore e che rendono probabile

l’insolvenza.».

– Si riporta il testo dell’articolo 116, comma 8, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2001)»:

«Art. 116. (Misure per favorire l’emersione del

lavoro irregolare). – Omissis

8. I soggetti che non provvedono entro il termine

stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle

gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi

provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono

tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di

contributi o premi, il cui ammontare e’ rilevabile dalle

denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una

sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale

di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile

non puo’ essere superiore al 40 per cento dell’importo dei

contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di

legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o

denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe’

nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione

specifica di non versare i contributi o premi, occulta

rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni

erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione

d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo’

essere superiore al 60 per cento dell’importo dei

contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di

legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia

effettuata spontaneamente prima di contestazioni o

richieste da parte degli enti impositori e comunque entro

dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei

contributi o premi e sempreche’ il versamento dei

contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla

denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una

sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale

di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile

non puo’ essere superiore al 40 per cento dell’importo dei

contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di

legge.».

– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 11, del

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante

“Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,

di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi

contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei

patronati”:

«Art. 2 (Riscossione dei crediti contributivi,

rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva).

– Omissis.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,

premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di

forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto

dalle disposizioni vigenti, puo’ essere consentito dal

comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest’ultimo, e

per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a

rateazioni non superiori a dodici mesi, previa

autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti

dall’ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni

superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento

motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del

lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo

modalita’ stabilite, con apposito decreto, dai Ministri

medesimi. Non sono consentite per ciascun debito,

complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi;

in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, possono essere

consentite rateazioni fino a trentasei mesi.»;

– Si riporta il testo dell’articolo 30 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante

«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e

di competitivita’ economica»:

«Art. 30. (Potenziamento dei processi di riscossione

dell’INPS). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,

l’attivita’ di riscossione relativa al recupero delle somme

a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di

accertamenti degli uffici, e’ effettuata mediante la

notifica di un avviso di addebito con valore di titolo

esecutivo.

2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di

nullita’ il codice fiscale del soggetto tenuto al

versamento, il periodo di riferimento del credito, la

causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra

quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche’

l’indicazione dell’agente della riscossione competente in

base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria

alla data di formazione dell’avviso. L’avviso dovra’

altresi’ contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di

pagamento degli importi nello stesso indicati entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica nonche’

l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente

della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera’

ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta’ e le

modalita’ che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma

elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso

l’atto. Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione

dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1, come trasmesso

all’agente della riscossione secondo le modalita’ indicate

al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,

dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui

l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.

3.

4. L’avviso di addebito e’ notificato in via

prioritaria tramite posta elettronica certificata

all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla

legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e

INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia

municipale. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante

invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L’avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in

deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo

26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con

le modalita’ e i termini stabiliti dall’Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale.

6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in

presenza di nuovi elementi, l’INPS fornisce, anche su

richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli

elementi, utili a migliorare l’efficacia dell’azione di

recupero.

7. – 9

10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo

26 febbraio 1999, n. 46, e’ abrogato.

11. – 12.

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle

somme richieste con l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni

e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le

disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.

All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente

a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative

alle procedure esecutive, previste dall’articolo 17 del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i

riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme

iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono

effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a

qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo

stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito

contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di

pagamento delle medesime somme affidate per il recupero

agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione

continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni

vigenti.».

– Si riporta il testo dell’articolo 62, comma 1, del

decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante

«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita’

internazionale»:

«Art. 62. (Disposizioni finanziarie). – 1. E’

istituito nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze il fondo per l’attuazione

della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di

euro per l’anno 2025, 423,7 milioni di euro per l’anno

2026, 428,3 milioni di euro per l’anno 2027, 433,1 milioni

di euro per l’anno 2028, 438 milioni di euro per l’anno

2029, 450,1 milioni di euro per l’anno 2030, 463,5 milioni

di euro per l’anno 2031, 477,7 milioni di euro per l’anno

2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2033.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, valutati in

7,4 milioni di euro per l’anno 2025 e 4,2 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2026 e dal comma 1 del presente

articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l’anno 2025,

423,7 milioni di euro per l’anno 2026, 428,3 milioni di

euro per l’anno 2027, 433,1 milioni di euro per l’anno

2028, 438 milioni di euro per l’anno 2029, 450,1 milioni di

euro per l’anno 2030, 463,5 milioni di euro per l’anno

2031, 477,7 milioni di euro per l’anno 2032 e 492,2 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede

mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti

dall’articolo 18.».

Art. 31

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. Al fine di rafforzare l’attivita’ di vigilanza in materia di

lavoro, legislazione sociale, nonche’ di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo

preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle

assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e

previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre

2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2021, n. 215, e dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre

2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre

2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

2. L’Ispettorato nazionale del lavoro e’ autorizzato, per gli anni

2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo

esperimento delle previste procedure di mobilita’, 250 unita’ di

personale da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto

collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia

professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con

incremento della dotazione organica per le unita’ eccedenti.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Ispettorato nazionale del lavoro e’,

altresi’, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire

procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base

regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con

facolta’ di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma

5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo’

presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola

posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale

risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso,

l’amministrazione puo’ coprire i posti ancora vacanti mediante

scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la

medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo

interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita’ di

requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli

valutabili, il bando puo’ prevedere specifici titoli di studio per la

partecipazione ai concorsi.

4. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3, pari ad

euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure

concorsuali, nonche’ pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ((e a euro

1.500.000 annui a decorrere)) dal 2026, riferiti agli oneri indiretti

per l’assunzione di personale, sono a carico del bilancio

dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei

relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l’anno 2024, euro

2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno

2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al

comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si

provvede:

a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025,

mediante utilizzo di quota parte delle risorse ((rivenienti))

dall’abrogazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre 2019, n. 157, di cui all’articolo 45, comma 1, del presente

decreto;

b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025,

mediante utilizzo delle risorse ((rivenienti)) dall’abrogazione

dell’articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8, di cui all’articolo 45, comma 2, del presente

decreto;

c) ((quanto a 6.077.968 euro annui)) a decorrere dall’anno 2025,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale

dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 826, comma 1, del

codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, e’ incrementato di 50 unita’ in soprannumero

rispetto all’organico attuale.

6. All’articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto

legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «660 unita’» sono sostituite dalle

seguenti: «710 unita’»;

b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

«d) ispettori: 271;»;

c) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:

«f) appuntati e carabinieri: 254;».

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l’Arma dei

carabinieri e’ autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie

facolta’ assunzionali, un corrispondente numero di unita’ di

personale, ripartite in 25 unita’ del ruolo ispettori e in 25 unita’

del ruolo appuntati e carabinieri.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 5 a 7, pari a

euro 380.810 per l’anno 2024, a euro 2.054.569 per l’anno 2025, a

euro 2.385.722 per l’anno 2026, a euro 2.624.596 per l’anno 2027, a

euro 2.704.398 per l’anno 2028, a euro 2.718.625 per l’anno 2029, a

euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro

2.798.175 annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede, per euro

380.810 per l’anno 2024, euro 2.054.569 per l’anno 2025 e euro

2.798.175 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni

straordinarie ((di cui al comma 7)), comprese le spese per mense e

buoni pasto, e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per

l’anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di

euro 35.000 ((annui)) a decorrere dall’anno 2027, cui si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali.

10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio

attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su

tutto il territorio nazionale dell’attivita’ di vigilanza in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro

sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13,

comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, possono essere altresi’ utilizzate per

finanziare, nel limite di 20 milioni di euro ((annui)),

l’efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso

misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, su proposta del direttore dell’Ispettorato.

11. Al fine di garantire l’efficacia delle misure incentivanti gia’

destinate al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a

fronte dell’aumento del numero delle unita’ ispettive previsto

dall’articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,

dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,

nonche’ dal presente decreto, all’articolo 14, comma 1, del

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla ((legge 21 febbraio)) 2014, n. 9, la lettera d)

e’ sostituita dalla seguente:

«d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni

amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile

2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche’ delle somme

aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,

ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di

cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu’ efficiente

utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio

nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di

carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e

legislazione sociale, nonche’ alla realizzazione di iniziative di

contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al

primo periodo, per la quota destinata alla piu’ efficiente

utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al

predetto personale nel limite ((del 20 per cento)) del trattamento

economico individuale complessivo lordo annuo.».

12. Sono abrogati l’articolo 6, comma 3, e l’articolo 7, commi 1 e

3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche

dell’INAIL e dell’INPS sono incrementate del numero di posti

corrispondenti alle unita’ di personale ispettivo inserite, con

decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani

triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto

legislativo ((30 marzo 2001, n. 165, e al decreto)) legislativo 14

settembre 2015, n. 149, all’articolo 1, comma 2, primo periodo,

((sono soppresse le parole:)) «dall’INPS e dall’INAIL» e all’articolo

7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono

aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed

evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti

dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo

cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall’INPS e

dall’INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale

previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio

dell’INPS e dell’INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni

di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget

assunzionale nel rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2,

del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni

((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto, il

personale amministrativo dell’INPS e dell’INAIL, che ha svolto

funzioni ispettive in virtu’ del precedente inquadramento nel profilo

di vigilanza, puo’ chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti

profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle

disponibilita’ previste dalle relative dotazioni organiche.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 13, comma 2, del

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,

recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a

tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»:

«Art. 13 (Disposizioni in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro). – Omissis.

2. Per tutto il periodo di sospensione e’ fatto

divieto all’impresa di contrattare con la pubblica

amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite

dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il

provvedimento di sospensione e’ comunicato all’ Autorita’

nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle

infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, per gli

aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da

parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’

sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di

lavoro e’ tenuto a corrispondere la retribuzione e a

versare i relativi contributi ai lavoratori interessati

dall’effetto del provvedimento di sospensione.».

– Si riporta il testo dell’articolo 5-ter del

decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante

«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la

risoluzione di crisi aziendali»:

«Art. 5-ter. (Disposizioni in materia di personale

dell’Ispettorato nazionale del lavoro). – 1. Al fine di

rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro e l’attivita’ di contrasto al fenomeno

degli infortuni sul lavoro, l’Ispettorato nazionale del

lavoro e’ autorizzato a bandire una procedura di concorso e

conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con

incremento della dotazione organica nel limite delle unita’

eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da

inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, fino a

150 unita’ a decorrere dall’anno 2021. L’Ispettorato

nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero

delle unita’ assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi

oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall’anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.

232.».

– Si riporta il testo dell’articolo 35, comma 5, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche»:

«Art. 35. (Reclutamento del personale (Art. 36, commi

da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima

dall’art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22

del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati

dall’art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,

n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del

1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto

dall’art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente

modificato dall’art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.

267 del 2000). – Omissis.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4,

comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le

restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento

delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al

Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della

Commissione per l’attuazione del Progetto di

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Tale Commissione e’ nominata con decreto del Ministro per

la pubblica amministrazione ed e’ composta dal Capo del

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri, che la presiede, dall’Ispettore

generale capo dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti

del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del

Ministero dell’economia e delle finanze e dal Capo del

Dipartimento per le politiche del personale

dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e

finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati. La

Commissione: a) approva i bandi di concorso per il

reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice

i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;

c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure

concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)

assegna i vincitori e gli idonei delle procedure

concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)

adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle

procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie

delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione

RIPAM si avvale di personale messo a disposizione

dall’Associazione Formez PA, che puo’ essere utilizzato

anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei

concorsi di cui al presente comma.».

– Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante

«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa

sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le

autonomie locali»:

«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). –

Omissis.

2. Nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze e’ istituito, con una

dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro

per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011,

un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti

all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del

comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per

le finalita’ previste dall’articolo 5-bis, comma 1, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31

maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le finalita’

di cui al primo periodo si provvede con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al

Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, nonche’

alla Corte dei conti.».

– Si riporta il testo dell’articolo 13-ter, comma 2,

del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,

recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per

esigenze indifferibili», come modificato dalla presente

legge:

«Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori

impatriati). – Omissis.

2. abrogato.».

– I commi da 1 a 12-ter e 14, dell’articolo 39 del

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini

legislativi, di organizzazione delle pubbliche

amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica», sono

abrogati dalla presente legge.

– Si riporta il testo dell’articolo 826, comma 1, del

codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro). –

1. Per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle

leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza

sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali i seguenti militari dell’Arma dei

carabinieri, per un contingente complessivo di 710 unita’

in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o

ruoli:

a) generali di divisione o di brigata: 1;

b) tenenti colonnelli/maggiori: 8;

c);

d) ispettori: 271;

e) sovrintendenti: 176;

f) appuntati e carabinieri: 254;

2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84

unita’ sono distaccate per lo svolgimento dell’attivita’ di

vigilanza propria dell’Assessorato del lavoro, della

previdenza sociale, della formazione professionale e

dell’emigrazione della Regione siciliana per l’applicazione

delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e

sull’assistenza.».

– Si riporta il testo dell’articolo 13, comma 6,

dell’articolo 14, comma 13, e dell’articolo 306, comma

4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro»:

«Art. 13 (Vigilanza). – Omissis.

6. L’importo delle somme che l’ASL e l’Ispettorato

nazionale del lavoro, in qualita’ di organo di vigilanza,

ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi

dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra

rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il

bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per

finanziare l’attivita’ di prevenzione nei luoghi di lavoro

svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e

dall’Ispettorato.»

«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per

il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori). – Omissis.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale

prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,

l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere

d) ed e), integra, in funzione dell’amministrazione che ha

adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio

dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo

regionale ed e’ utilizzato per finanziare l’attivita’ di

prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato

nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione

delle AA.SS.LL.»

«Art. 306. (Disposizioni finali). – Omissis.

4-bis. Le ammende previste con riferimento alle

contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza

sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste

dal presente decreto nonche’ da atti aventi forza di legge

sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore

generale della Direzione generale per l’Attivita’ Ispettiva

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in

misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo

arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede

di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere

dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica

esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni

commesse successivamente alla suddetta data. Le

maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente

comma sono destinate, per la meta’ del loro ammontare, al

finanziamento di iniziative di vigilanza nonche’ di

prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza

del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del

lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate

all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

su apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

– Si riporta il testo dell’articolo 8-bis del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 «Misure

urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa

delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

l’efficienza della giustizia»:

«Art. 8-bis. (Reclutamento di personale presso

l’Ispettorato nazionale del lavoro per l’attuazione del

PNRR per la lotta al lavoro sommerso). – 1. Al fine di dare

attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro

sommerso previsto dal PNRR, l’Ispettorato nazionale del

lavoro e’ autorizzato, per l’anno 2021, in aggiunta alle

vigenti facolta’ assunzionali, a bandire apposite procedure

concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalita’

semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1°

aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento

delle previste procedure di mobilita’, e conseguentemente

ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica,

un contingente di personale con profilo “ispettivo” e

“amministrativo” pari a 184 unita’, da inquadrare nell’Area

III, posizione economica F1, del comparto Funzioni

centrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari

ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall’anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

– Si riporta il testo dell’articolo 14, comma 1, del

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, recante

«Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione

Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del

gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la

digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la

realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», come

modificato dalla presente legge:

«Art. 14. (Misure per il contrasto del lavoro

sommerso e irregolare). – 1. Al fine di rafforzare

l’attivita’ di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e

irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) – b);

c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui

ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo

8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con

esclusione delle sanzioni previste per la violazione

dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto

legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla

presente lettera si applicano anche alle violazioni

commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto;

d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni

amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22

febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,

nonche’ delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14,

comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori

introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui

alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo

dell’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

destinato a misure, da definire con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una

piu’ efficiente utilizzazione del personale ispettivo

sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore

efficacia, anche attraverso interventi di carattere

organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e

legislazione sociale, nonche’ alla realizzazione di

iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata

alla piu’ efficiente utilizzazione del personale ispettivo,

possono essere corrisposte al predetto personale nel limite

del 20 per cento del trattamento economico individuale

complessivo lordo annuo.».

– Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 3 e

dell’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la

razionalizzazione e la semplificazione dell’attivita’

ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.», come

modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). –

Omissis.

3. abrogato.

Omissis.»

«Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni

di vigilanza). – 1. abrogato.

Omissis.

3. abrogato.».

– Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche.»:

«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di

personale (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito

prima dall’art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art.

5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato

dall’art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). – Omissis.

2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse

pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance

organizzativa, efficienza, economicita’ e qualita’ dei

servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano

il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza

con la pianificazione pluriennale delle attivita’ e della

performance, nonche’ con le linee di indirizzo emanate ai

sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate

eccedenze di personale, si applica l’articolo 33.

Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano

l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la

coordinata attuazione dei processi di mobilita’ e di

reclutamento del personale, anche con riferimento alle

unita’ di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale

indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del

piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base

della spesa per il personale in servizio e di quelle

connesse alle facolta’ assunzionali previste a legislazione

vigente.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante

«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione

dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e

legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre

2014, n. 183», come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). –

Omissis.

2. L’Ispettorato svolge le attivita’ ispettive gia’

esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. Al fine di assicurare omogeneita’ operative di

tutto il personale che svolge vigilanza in materia di

lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche’

legislazione sociale, ai funzionari ispettivi sono

attribuiti i poteri gia’ assegnati al personale ispettivo

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi

compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime

condizioni di legge.»

– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 2, del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante

«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione

dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e

legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre

2014, n. 183.», come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni

di vigilanza). – Omissis.

2. Al fine di razionalizzare e semplificare

l’attivita’ ispettiva, con i decreti di cui all’articolo 5

comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra

l’Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme

restando le rispettive competenze ed evitando

sovrapposizioni degli interventi, che comprendono, in ogni

caso, il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di

condotta e le direttive di carattere operativo, nonche’ di

definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche

modalita’ di accertamento. Ai fini di cui al presente comma

si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL di

effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento

delle attivita’ istituzionali delle predette

amministrazioni.»

– Si riporta il testo dell’articolo 23, comma 2, del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante

«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera

a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere

a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»:

«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). –

Omissis.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine

di assicurare la semplificazione amministrativa, la

valorizzazione del merito, la qualita’ dei servizi e

garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita’

dell’azione amministrativa, assicurando al contempo

l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, non puo’ superare il corrispondente

importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla

predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 e’ abrogato. Per gli enti locali che

non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse

aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del

mancato rispetto del patto di stabilita’ interno del 2015,

l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo

periodo del presente comma non puo’ superare il

corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto

in misura proporzionale alla riduzione del personale in

servizio nell’anno 2016.».

((Art. 31 – bis

Misure per favorire l’accesso ai finanziamenti del PNRR per lo

sviluppo del biometano

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti

previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6

agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24

settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2,

Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per

promuovere l’economia circolare», del PNRR, nell’ambito della

procedura abilitativa semplificata e’ consentito ottenere, ove

previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli

articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al

beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in

ogni caso essere ottenute prima dell’avvio dei lavori per la

realizzazione dei suddetti impianti.))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 29-bis e 269 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme

in materia ambientale.»:

«Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento

autorizzatorio unico regionale) – 1. Per i progetti

sottoposti a valutazione di impatto ambientale di

competenza regionale, il proponente puo’ richiedere, prima

della presentazione dell’istanza di cui all’articolo

27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla

definizione delle informazioni da inserire nello studio di

impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e

delle metodologie da adottare per la predisposizione dello

stesso nonche’ alla definizione delle condizioni per

ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,

pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque

denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio

del progetto. Il proponente trasmette all’autorita’

competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una

relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,

illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio

di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio

equivalente al progetto di fattibilita’ tecnica ed

economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la

documentazione di cui al comma 1 e’ pubblicata e resa

accessibile, con modalita’ tali da garantire la tutela

della riservatezza di eventuali informazioni industriali o

commerciali indicate dal proponente, nel sito web

dell’autorita’ competente che comunica, per via telematica,

a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente

interessati e comunque competenti a esprimersi sulla

realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta

pubblicazione. Contestualmente l’autorita’ competente

indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime

amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui

all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.

241, si svolge con le modalita’ di cui all’articolo 14-bis

della medesima legge e i termini possono essere ridotti

fino alla meta’. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai

sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla

base della documentazione prodotta dal proponente,

relativamente alla definizione delle informazioni da

inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo

livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge

ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle

metodologie da adottare per la predisposizione dello studio

nonche’ alla definizione delle condizioni per ottenere gli

atti di assenso, comunque denominati, necessari alla

realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Entro

cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza

preliminare, l’autorita’ competente trasmette al proponente

le determinazioni acquisite.

4. L’autorita’ competente, in accordo con tutte le

amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e

competenti a esprimersi sulla realizzazione e

sull’esercizio del progetto, puo’ stabilire una riduzione

dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7

dell’articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei

presupposti che determinano tale decisione in relazione

alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede

di conferenza preliminare possono essere motivatamente

modificate o integrate solo in presenza di significativi

elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito

delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4

dell’articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non

si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non

possono porre condizioni, formulare osservazioni o

evidenziare motivi ostativi alla realizzazione

dell’intervento nel corso del procedimento di cui

all’articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi

elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche

a seguito delle osservazioni degli interessati.»

«Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

per gli stabilimenti) – 1. Fatto salvo quanto stabilito

dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente

articolo e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli

stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta

una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente

decreto. L’autorizzazione e’ rilasciata con riferimento

allo stabilimento. I singoli impianti e le singole

attivita’ presenti nello stabilimento non sono oggetto di

distinte autorizzazioni.

1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad

autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo

delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure

previste dal decreto di attuazione dell’articolo 23, comma

1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le

disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi

nei casi in cui il decreto di attuazione dell’articolo 23,

comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35, rinvia alle norme di settore, nonche’ in relazione

alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti

salvi gli ulteriori termini previsti all’articolo 273-bis,

comma 13.

2. Il gestore che intende installare uno stabilimento

nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro

presenta all’autorita’ competente una domanda di

autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dello stabilimento in cui sono

descritti gli impianti e le attivita’, le tecniche adottate

per limitare le emissioni e la quantita’ e la qualita’ di

tali emissioni, le modalita’ di esercizio, la quota dei

punti di emissione individuata in modo da garantire

l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che

caratterizzano l’esercizio e la quantita’, il tipo e le

caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si

prevede l’utilizzo, nonche’, per gli impianti soggetti a

tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i

parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) da una relazione tecnica che descrive il

complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli

impianti e le attivita’ ed indica il periodo previsto

intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime

degli impianti.

2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a

stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di

combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto

al comma 2, anche i dati previsti all’allegato I, Parte

IV-bis, alla Parte Quinta.

3. Per il rilascio dell’autorizzazione

all’installazione di stabilimenti nuovi, l’autorita’

competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione

della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi

dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel

corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad

un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri

procedimenti amministrativi e, in particolare, nei

procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per

l’aggiornamento dell’autorizzazione l’autorita’ competente,

previa informazione al comune interessato il quale puo’

esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un

autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione

della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di

autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda

devono essere trasmesse all’autorita’ competente entro

trenta giorni dalla relativa richiesta; se l’autorita’

competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi

giorni o, in caso di integrazione della domanda di

autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla

ricezione della domanda stessa, il gestore puo’, entro i

successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di

provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorita’

competente.

4. L’autorizzazione stabilisce, ai sensi degli

articoli 270 e 271:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente

convogliagli, le modalita’ di captazione e di

convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui e’ stato

disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,

le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i

criteri per la valutazione della conformita’ dei valori

misurati ai valori limite e la periodicita’ del

monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti

di emissione individuata tenuto conto delle relative

condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli

impianti soggetti a tale condizione e le portate di

progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite

solo nella misura inevitabile dal punto di vista

tecnologico e dell’esercizio; devono essere specificamente

indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di

emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. I

valori limite di emissione sono identificati solo per

sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al

ciclo produttivo e sono riportati nell’autorizzazione

unitamente al metodo di monitoraggio di cui all’articolo

271, comma 18;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni,

anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il

contenimento delle fonti su cui l’autorita’ competente

valuti necessario intervenire.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,

l’autorizzazione puo’ stabilire, per ciascun inquinante,

valori limite di emissione espressi come flussi di massa

annuali riferiti al complesso delle emissioni,

eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e

delle attivita’ di uno stabilimento.

6. L’autorizzazione stabilisce il periodo che deve

intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime

dell’impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto

previsto all’articolo 272, comma 3, deve essere comunicata

all’autorita’ competente con un anticipo di almeno quindici

giorni. L’autorizzazione stabilisce la data entro cui

devono essere trasmessi all’autorita’ competente i

risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in

un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio

dell’impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata

di tale periodo, nonche’ il numero dei campionamenti da

realizzare. L’autorita’ competente per il controllo

effettua il primo accertamento circa il rispetto

dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a

regime di uno o piu’ impianti o dall’avvio di una o piu’

attivita’ dello stabilimento autorizzato.

7. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente

articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di

rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della

scadenza. Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla

domanda di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi

del presente articolo, l’esercizio dell’impianto puo’

continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione in

caso di mancata pronuncia in termini del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a

cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.

L’autorita’ competente puo’ imporre il rinnovo

dell’autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo

delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini

previsti dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle

prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto

dei valori limite di qualita’ dell’aria previsti dalla

vigente normativa. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta

il decorso di un periodo di quindici anni.

8. Il gestore che intende effettuare una modifica

dello stabilimento ne da’ comunicazione all’autorita’

competente o, se la modifica e’ sostanziale, presenta, ai

sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.

Se la modifica per cui e’ stata data comunicazione e’

sostanziale, l’autorita’ competente ordina al gestore di

presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del

presente articolo. Se la modifica e’ sostanziale

l’autorita’ competente aggiorna l’autorizzazione dello

stabilimento con un’istruttoria limitata agli impianti e

alle attivita’ interessati dalla modifica o, a seguito di

eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza

in relazione all’evoluzione della situazione ambientale o

delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con

un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. Se la

modifica non e’ sostanziale, l’autorita’ competente

provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in

atto. Se l’autorita’ competente non si esprime entro

sessanta giorni, il gestore puo’ procedere all’esecuzione

della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il

potere dell’autorita’ competente di provvedere

successivamente. E’ fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell’autorizzazione

comporta, a differenza dell’aggiornamento, il decorso di un

nuovo periodo di quindici anni. Alla variazione del gestore

si applica la procedura di cui al comma 11-bis.

9. L’autorita’ competente per il controllo e’

autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le

ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto

dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorita’

la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti

mediante attivita’ di campionamento e analisi e raccolta di

dati e informazioni, funzionali all’accertamento del

rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente

decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in

condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme

tecniche di settore, ai punti di prelievo e di

campionamento.

10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli

impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas

liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare

apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a

rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente

disposte, per le medesime finalita’, con apposito

provvedimento dall’autorita’ competente.

11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo

ad un altro equivale all’installazione di uno stabilimento

nuovo.

11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento

e’ comunicata dal nuovo gestore all’autorita’ competente

entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista

efficacia, risultante dal contratto o dall’atto che la

produce. L’aggiornamento dell’autorizzazione ha effetto

dalla suddetta data. La presente procedura non si applica

se, congiuntamente alla variazione del gestore, e’

effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno

stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio

dell’autorizzazione per la parte trasferita.

L’autorizzazione applica la classificazione di cui

all’articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter),

corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di

parziale trasferimento. L’autorita’ competente procede

altresi’ all’aggiornamento dell’autorizzazione della parte

di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore

cedente, sulla base di una apposita comunicazione di

modifica non sostanziale da parte di quest’ultimo.

11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti,

verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria

relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo

sono a carico del richiedente, sulla base di appositi

tariffari adottati dall’autorita’ competente.

12. – 16.».

Art. 32

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:

«Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse

previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine

entro il quale deve intervenire l’affidamento dei lavori coincide con

quello previsto dalla misura di riferimento.»;

b) il comma 139-ter e’ sostituito dal seguente:

«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139

per le ((annualita’ 2024 e 2025)) sono finalizzate allo scorrimento

della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023. I comuni

beneficiari dei contributi per le annualita’ 2021, 2022, 2023, 2024 e

2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;

c) il comma 139-quater e’ abrogato;

d) al comma 140:

1) al primo periodo dell’alinea, dopo le parole: «di

riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«secondo le modalita’ dettagliate nell’apposito decreto del Ministero

dell’interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il

termine di cui al primo periodo e’ fissato al 15 settembre 2025 e,

per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al

primo periodo e’ fissato al 15 settembre 2028»;

2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» e’ sostituita

dalla seguente: «triennio»;

e) al comma 141, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i

contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo

periodo e’ fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti

al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e’ fissato

al 15 novembre 2028»;

f) al comma 143:

1) al primo periodo, la parola: «affidare» e’ sostituita dalla

seguente: «aggiudicare» e le parole: «l’affidamento», ((ovunque

ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «l’aggiudicazione»;

2) dopo il secondo periodo, e’ inserito il seguente: «Con

riferimento alle annualita’ 2021-2022, il termine di cui al primo

periodo e’ riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la

data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in

caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto.»;

3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «I risparmi

derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo

ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla

conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano

nella disponibilita’ dell’ente e sono versate ad apposito capitolo

dell’entrata del bilancio dello Stato.»;

4) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le

annualita’ dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse

concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall’avvenuta

aggiudicazione dei lavori.»;

g) al comma 144:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell’anno

di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli»

sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per

cento previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il

60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e

dopo le parole «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono

inserite le seguenti: «, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.

36.»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi

dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti

ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto

degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia’ corrisposte

saranno recuperate secondo le modalita’ di cui ai commi 128 e 129

dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito

decreto del Ministro dell’interno. I comuni destinatari dei

contributi che abbiano gia’ provveduto alla rendicontazione dei

progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ((di

cui al comma 146 sono)) ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del

collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare

integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al

comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli

adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio

e rendicontazione sono esonerati dall’obbligo di presentazione del

rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del ((testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al))

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

h) al comma 145:

1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.

228» sono inserite le seguenti: «((, e le somme recuperate)) sono

versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato»;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

i) il comma 146 e’ sostituito dal seguente:

«146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere

pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 e’ effettuato dai comuni

beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al

comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche

per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il

sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato,

((come previsto)) dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30

dicembre 2020, n. 178.»;

l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;

m) al comma 148, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le

attivita’ di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse

all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di

previsione del Ministero dell’interno sono disciplinate secondo

modalita’ previste con decreto del Ministero dell’interno. Agli oneri

derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000

euro, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 14-bis,

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ((convertito, con

modificazioni,)) dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 1, e’ premesso il seguente:

«01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti

articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e

all’esecuzione dei lavori nonche’ all’acquisizione delle forniture

necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all’allegato 1

al Protocollo, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7.»;

b) all’articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2

milioni per l’anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite

((dalle seguenti)): «la spesa di euro 65 milioni per l’anno 2024 in

favore del Ministero della difesa»;

2) al comma 4, ((le parole)): «euro 29 milioni» ((sono

sostituite dalle seguenti)): «euro 30,27 milioni di euro»;

3) al comma 5, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:

«Per le finalita’ di cui al primo periodo e’, altresi’, istituito un

fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una

dotazione di 1.270.000 euro per l’anno 2024.»;

4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l’anno

2024, si provvede» sono sostituite ((dalle seguenti)): «pari a euro

73.480.000 per l’anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di

euro((,)) a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi

dell’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.

162, quanto a ((15.800.000 euro,)) mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, ((n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,))»;

5) al comma 7:

5.1. all’alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono

((sostituite dalle seguenti)): «96.126.475 euro»;

5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono

inserite le seguenti: «((1.270.000 euro)) per l’anno 2024».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021.», commi 136, comma

139-ter, comma 139-quater, comma 140, comma 141, comma 143,

comma 144, 145, 146, 147 e 148 come modificato dalla

presente legge:

«Omissis.

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al

comma 135 e’ tenuto ad affidare i lavori per la

realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro

dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle

risorse. Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in

parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio

2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine

entro il quale deve intervenire l’affidamento dei lavori

coincide con quello previsto dalla misura di riferimento. I

risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono

vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione

e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori

investimenti, per le medesime finalita’ previste dal comma

135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro

sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Omissis.

139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del

comma 139 per le annualita’ 2024 e 2025 sono finalizzate

allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili

per l’anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le

annualita’ 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a

concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

139-quater (Abrogato).

140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le

richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il

termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio

precedente all’anno di riferimento del contributo secondo

le modalita’ dettagliate nell’apposito decreto del

Ministero dell’interno. Per i contributi riferiti al

triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e’

fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti

al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e’

fissato al 15 settembre 2028. Per il contributo riferito

all’anno 2022, il termine di cui al primo periodo e’

fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il

quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori,

nonche’ le informazioni riferite alla tipologia dell’opera

e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di

finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa

opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero

l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale

viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla

procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a

opere inserite in uno strumento programmatorio;

b) ciascun comune puo’ inviare una richiesta, nel

limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una

popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i

comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di

5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a

25.000 abitanti;

c) il contributo puo’ essere richiesto per

tipologie di investimenti che sono specificatamente

individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui

sono stabilite le modalita’ per la trasmissione delle

domande;

c-bis) non possono presentare la richiesta di

contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli

anni del triennio precedente.

141. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun

ente e’ determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio

precedente all’anno di riferimento del contributo, con

decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il

seguente ordine di priorita’: a) investimenti di messa in

sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b)

investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e

viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed

efficientamento energetico degli edifici, con precedenza

per gli edifici scolastici, e di altre strutture di

proprieta’ dell’ente. Ferme restando le priorita’ di cui

alle lettere a), b) e c), qualora l’entita’ delle richieste

pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili,

l’attribuzione e’ effettuata a favore degli enti che

presentano la minore incidenza del risultato di

amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto

alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,

2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai

rendiconti della gestione del penultimo esercizio

precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,

ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della

quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore

alla meta’ delle risorse disponibili. Nel caso di mancata

approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del

piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi

attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo

riferito all’anno 2022, il termine di cui al primo periodo

e’ prorogato al 31 marzo 2022. Per i contributi riferiti al

triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e’

fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al

biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e’

fissato al 15 novembre 2028.

Omissis.

143. L’ente beneficiario del contributo di cui al

comma 139 e’ tenuto ad aggiudicare i lavori per la

realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di

seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del

decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino

a 100.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire

entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e’ compreso

tra 100.001 euro e 750.000 euro l’aggiudicazione dei lavori

deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui

costo e’ compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro

l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro quindici

mesi; d) per le opere il cui costo e’ compreso tra

2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’aggiudicazione dei

lavori deve avvenire entro venti mesi. Con riferimento alle

annualita’ 2021-2022, il termine di cui al primo periodo e’

riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la

data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di

invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con

l’affidamento diretto. Ai fini del presente comma, per

costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo

del quadro economico dell’opera medesima. I termini di cui

al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il

contributo riferito all’annualita’ 2022, di sei mesi con

riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati

entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i

termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini

per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono

tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque

prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le

scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza. Qualora l’ente beneficiario del

contributo, per espletare le procedure di selezione del

contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica

di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante

(SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di

tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta

sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare

esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione

dell’opera, eventuali economie di progetto non restano

nella disponibilita’ dell’ente e sono versate ad apposito

capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Per le

annualita’ dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle

risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi

dall’avvenuta aggiudicazione dei lavori.

144. I contributi assegnati con il decreto di cui al

comma 141 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti

beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il

10 per cento previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione

dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei

giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento

dei lavori e per il restante 10 per cento previa

trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione

rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi

dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell’articolo 116 del

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo

30 marzo 2023, n. 36. I relativi passaggi amministrativi

sono altresi’ rilevati tramite il sistema di monitoraggio

di cui al comma 146. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero

dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad

alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato

rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme

gia’ corrisposte saranno recuperate secondo le modalita’ di

cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro

dell’interno. I comuni destinatari dei contributi che

abbiano gia’ provveduto alla rendicontazione dei progetti

attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di

cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare

esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il

sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma

146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino

agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema

di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati

dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme

ricevute di cui all’articolo 158 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle

condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo e’

recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalita’

di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228,e le somme recuperate sono versate ad

apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere

pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 e’ effettuato dai

comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il

decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la

rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni

beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il

sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello

Stato, come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.

147. Il Ministero dell’interno, effettua un controllo

a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di

cui ai commi 139 e 139-bis.

148. Le attivita’ di supporto, assistenza tecnica e

vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse per

investimenti stanziate nello stato di previsione del

Ministero dell’interno sono disciplinate secondo modalita’

previste con decreto del Ministero dell’interno. Agli oneri

derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di

500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma

14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,

n. 58. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di

vigilanza, il Ministero dell’interno, all’atto

dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente,

effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le

informazioni rese in sede di presentazione della domanda e,

a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita’

della documentazione amministrativa relativa all’utilizzo

delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in

conformita’ al progetto. Il Ministero dell’interno, nei

limiti delle risorse previste per le attivita’ di cui al

primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate

anche le modalita’ di rimborso delle relative spese

sostenute, puo’ richiedere la collaborazione di altre

Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.

Omissis.».

– Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1 e 6

della legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Ratifica ed

esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di

Albania per il rafforzamento della collaborazione in

materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023,

nonche’ norme di coordinamento con l’ordinamento interno»,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. (Disposizioni organizzative). – 01. Il

Ministero della difesa, mediante le proprie competenti

articolazioni del genio militare, provvede alla

progettazione e all’esecuzione dei lavori nonche’

all’acquisizione delle forniture necessarie per la

realizzazione delle strutture di cui all’allegato 1 al

Protocollo, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma

7.

1. Il Ministero dell’interno individua, tra il

personale gia’ in servizio, i dipendenti che svolgono,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo,

le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle

aree di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del

Protocollo, nonche’ i rispettivi vicari. I soggetti di cui

al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunita’,

i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto

internazionale e informano il capo della rappresentanza

diplomatica in caso di difficolta’ o violazioni, anche ai

fini di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»

«Art. 6. (Disposizioni finanziarie). – 1. Fermo

restando quanto previsto dall’articolo 5 e dai commi 2, 3,

4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti

spese:

a) per la realizzazione delle strutture previste

nelle aree di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

del Protocollo, la spesa di euro 65 milioni per l’anno 2024

in favore del Ministero della difesa;

b) per gli oneri di conto capitale relativi alle

dotazioni strumentali necessarie all’esecuzione del

Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l’anno 2024 in

favore del Ministero dell’interno e di euro 1,18 milioni

per l’anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 5,

valutati in euro 3.240.000 per l’anno 2024 e in euro

6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si

provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo

di garanzia di cui all’allegato 2 al Protocollo e per il

rimborso delle spese di cui all’articolo 10 del medesimo

Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l’anno 2024

e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025

al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente

articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’articolo 7 del

Protocollo, valutati in euro 30,27 milioni di euro per

l’anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni

dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del

presente articolo.

5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2,

3 e 4 del presente articolo e dall’articolo 3, comma 1,

lettera d), nonche’ agli oneri di parte corrente derivanti

dall’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e

dall’articolo 4 del Protocollo, e’ istituito, nello stato

di previsione del Ministero dell’interno, un fondo da

ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l’anno

2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025

al 2028. Il fondo di cui al primo periodo e’ ripartito con

uno o piu’ decreti del Ministro dell’interno, di concerto

con i Ministri dell’economia e delle finanze, della

giustizia e della salute. Per le finalita’ di cui al primo

periodo e’, altresi’, istituito un fondo nello stato di

previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di

1.270.000 euro per l’anno 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro

73.480.000 per l’anno 2024, si provvede, quanto a

10.000.000 di euro a valere sulle risorse a legislazione

vigente ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del

decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto

a 15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 47.680.000 di euro,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da

ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando:

a) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’economia e delle finanze per 18.282.602 euro;

b) l’accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;

c) l’accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale per

2.154.286 euro;

d) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’istruzione e del merito per 3.590.477 euro;

e) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858

euro;

f) l’accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;

g) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’universita’ e della ricerca per 3.877.715 euro;

h) l’accantonamento relativo al Ministero della

difesa per 2.297.905 euro;

i) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle

foreste per 1.436.191 euro;

l) l’accantonamento relativo al Ministero della

cultura per 3.844.975 euro;

m) l’accantonamento relativo al Ministero della

salute per 3.204.146 euro;

n) l’accantonamento relativo al Ministero del

turismo per 1.967.581 euro.

7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente

articolo e dall’articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8,

determinati in 96.126.475 euro per l’anno 2024, 125.351.115

euro per l’anno 2025, 125.492.482 euro per l’anno 2026,

125.500.839 euro per l’anno 2027, 125.702.673 euro per

l’anno 2028, 7.225.548 euro per l’anno 2029, 7.233.281 euro

per l’anno 2030, 7.275.811 euro per l’anno 2031, 7.283.544

euro per l’anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere

dall’anno 2033, si provvede:

a) quanto a 14.856.475 euro per l’anno 2024,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307;

b) quanto a 1.270.000 euro per l’anno 2024,

5.351.115 euro per l’anno 2025, 5.492.482 euro per l’anno

2026, 5.500.839 euro per l’anno 2027 e 5.702.673 euro per

l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2024 e

120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando:

1) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’economia e delle finanze per 10.255.375 euro per

l’anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall’anno

2025;

2) l’accantonamento relativo al Ministero delle

imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l’anno

2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall’anno 2025;

3) l’accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per

l’anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall’anno

2025;

4) l’accantonamento relativo al Ministero della

giustizia per 3.900.000 euro per l’anno 2024 e 3.500.000

euro annui a decorrere dall’anno 2025;

5) l’accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale per

14.903.231 euro per l’anno 2024 e 17.736.040 euro annui a

decorrere dall’anno 2025;

6) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l’anno

2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall’anno 2025;

7) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’in-terno per 1.700.000 euro per l’anno 2024 e

5.900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025;

8) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639

euro per l’anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere

dall’anno 2025;

9) l’accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per

l’anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall’anno

2025;

10) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’universita’ e della ricerca per 9.330.933 euro per

l’anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall’anno

2025;

11) l’accantonamento relativo al Ministero della

difesa per 7.144.962 euro per l’anno 2024 e 8.152.215 euro

annui a decorrere dall’anno 2025;

12) l’accantonamento relativo al Ministero

dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle

foreste per 8.344.953 euro per l’anno 2024 e 15.594.326

euro annui a decorrere dall’anno 2025;

13) l’accantonamento relativo al Ministero della

cultura per 121.167 euro per l’anno 2024 e 821.344 euro

annui a decorrere dall’anno 2025;

14) l’accantonamento relativo al Ministero della

salute per 144.937 euro per l’anno 2024 e 424.474 euro

annui a decorrere dall’anno 2025;

15) l’accantonamento relativo al Ministero del

turismo per 4.640.400 euro per l’anno 2024 e 7.216.665 euro

annui a decorrere dall’anno 2025.

8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza

quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2

dell’articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al

secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri

si fara’ fronte con apposito provvedimento legislativo.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

((Art. 32 – bis

Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della

metropolitana della citta’ di Torino

1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente

gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana

della citta’ di Torino, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante

la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione

dell’intervento denominato «Linea 2 della metropolitana della citta’

di Torino», e’ prorogato di centottanta giorni. Il Commissario

straordinario nominato ai sensi dell’articolo 33, comma 5-quater, del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione

degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la

realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a

legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal

quarto periodo del citato comma 5-quater dell’articolo 33 del

decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 41 del 2023, e’ autorizzata la spesa di euro 150.000 per

l’anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed

euro 50.000 per le spese concernenti l’eventuale supporto tecnico,

ferma restando la possibilita’ di avvalersi, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto

periodo del medesimo comma 5-quater dell’articolo 33 del

decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 41 del 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l’anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al medesimo Ministero.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 3, del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28

novembre 2023, recante la nomina del Commissario

straordinario per la realizzazione dell’intervento

denominato «linea 2 della metropolitana della citta’ di

Torino»:

«Art. 2. (Poteri e funzioni). – Omissis

3. Entro novanta giorni dalla data di adozione del

presente decreto, il Commissario straordinario comunica al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il

cronoprogramma relativo alle attivita’ di progettazione, di

affidamento e di esecuzione e ad ogni altra iniziativa

necessaria ad assicurare la realizzazione degli interventi

e la messa in esercizio dell’impianto. Il Commissario

straordinario da’ pronta comunicazione al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti delle iniziative assunte

nell’esercizio delle sue funzioni.»

– Si riporta il testo dell’articolo 33, comma 5-quater,

del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante

«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per

l’attuazione delle politiche di coesione e della politica

agricola comune»:

«Art. 33. (Semplificazioni procedurali relative agli

interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti). – Omissis

5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della

Linea 2 della metropolitana della citta’ di Torino, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il

sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, e’ nominato un Commissario straordinario

con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1,

secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come

modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto

sono altresi’ stabilite le modalita’ di attuazione

dell’opera nonche’ le modalita’ di monitoraggio, da

effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle

opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni

pubbliche (BDAPMOP) ai sensi del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229, le modalita’ di revoca delle risorse

e le attivita’ connesse alla realizzazione dell’opera. Il

Commissario straordinario, entro novanta giorni dall’atto

di nomina, provvede all’espletamento delle attivita’ di

progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume

tutte le iniziative necessarie per assicurare la

realizzazione degli interventi e la messa in esercizio

dell’impianto. Al Commissario non spettano compensi,

gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti

comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita’

connesse alla realizzazione dell’opera, il Commissario puo’

avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o

territoriale interessata, nonche’ di societa’ controllate

direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o

da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni

interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di

cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.»

Art. 33

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole

opere»

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le

parole: «nonche’ di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del

sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del

PNRR.» sono soppresse;

b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50» ((sono aggiunte)) le seguenti: «, o di cui

all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»;

c) il comma 31-bis e’ sostituito dal seguente:

«31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono

all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al

comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita’

riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora

provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli

identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita’ riferita al

periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;

d) il comma 31-ter e’ abrogato;

e) il comma 32 e’ sostituito dal seguente:

«32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29

e’ tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun

anno di riferimento del contributo. Per l’anno 2021, il termine di

cui al primo periodo e’ fissato al 31 dicembre 2021. In caso di

utilizzo del contributo per piu’ annualita’, il termine di

riferimento per l’aggiudicazione dei lavori e’ quello riferito alla

prima annualita’. Per i contributi relativi alle annualita’ dal 2020

al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del

31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualita’ dal 2020

al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono

vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al

comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori

investimenti, per le medesime finalita’ previste dal comma 29, a

condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal

collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;

f) il comma 33 e’ sostituito dal seguente:

«33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero

dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa

verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il

sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 ((e per

il restante 50 per cento)) previa trasmissione((,)) sul sistema di

monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal

direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di

cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di

finanziamento di opere con piu’ annualita’ di contributo, il

Ministero dell’interno eroga il 50 per cento di tutte le annualita’

di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei lavori

attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ((di cui al

comma 35, nonche’)) l’ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul

sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui ((al comma 35)) del

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai

sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell’articolo 116 del codice di cui al

decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal

collaudo, ovvero dalla ((regolare esecuzione, i comuni)) sono tenuti

ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli

obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia’ corrisposte sono

recuperate, con apposito decreto del Ministero dell’interno, secondo

le modalita’ di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24

dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che

abbiano gia’ provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso

il sistema di monitoraggio e rendicontazione ((di cui al comma 35

sono)) ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero

dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il

sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I

comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti

informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall’obbligo di

presentazione del rendiconto delle somme ricevute ((previsto

dall’articolo 158 del testo unico di cui al)) decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.»;

g) il comma 34 e’ sostituito dal seguente:

«34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione

dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29,

riferito alle annualita’ dal 2020 al 2023((,)) e’ revocato, in tutto

o in parte, con decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro

il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei

contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui

al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione

dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito

all’annualita’ 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del

medesimo contributo con decreto del Ministero dell’interno da

emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di

aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di

conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del

contributo con decreto del Ministero dell’interno da emanare entro il

30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui

al presente comma sono recuperate secondo le modalita’ di cui ai

commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello

Stato.»;

h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce

((“Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”))» sono

sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria

generale dello Stato come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dei commi 29-bis, 31, 31-bis,

31-ter, 32, 33, 34, 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 27

dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022», come modificato

dalla presente legge:

«Omissis

29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l’anno

2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni

di euro. L’importo aggiuntivo e’ attribuito ai comuni

beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro

il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita’ di

utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di

contribuzione possono essere costituite da ampliamenti

delle opere gia’ previste e oggetto del finanziamento di

cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al

rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.

Omissis

31. Il comune beneficiario del contributo di cui al

comma 29 puo’ finanziare uno o piu’ lavori pubblici, a

condizione che gli stessi non siano gia’ integralmente

finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi

rispetto a quelli da avviare nella prima annualita’ dei

programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, o di cui all’articolo 37 del codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, ove applicabile.

31-bis. I comuni beneficiari dei contributi

inseriscono all’interno del sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di

progetto (CUP) per ciascuna annualita’ riferita al periodo

2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i

medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi

di progetto (CUP) per ciascuna annualita’ riferita al

periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.

31-ter. Abrogato.

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al

comma 29 e’ tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15

settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

Per l’anno 2021, il termine di cui al primo periodo e’

fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del

contributo per piu’ annualita’, il termine di riferimento

per l’aggiudicazione dei lavori e’ quello riferito alla

prima annualita’. Per i contributi relativi alle annualita’

dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il

termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi

relativi alle annualita’ dal 2020 al 2024, i risparmi

derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino

al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma

33 e successivamente possono essere utilizzati per

ulteriori investimenti, per le medesime finalita’ previste

dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati

entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare

esecuzione.

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal

Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per

cento previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei

lavori attraverso il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per

cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione

rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo

102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell’articolo

116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento

di opere con piu’ annualita’ di contributo, il Ministero

dell’interno eroga il 50 per cento di tutte le annualita’

di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei

lavori attraverso il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35, nonche’ l’ulteriore 50

per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi

dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell’articolo 116 del

codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.

Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare

esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare

integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione

di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli

obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia’ corrisposte

sono recuperate, con apposito decreto del Ministero

dell’interno, secondo le modalita’ di cui all’articolo 1,

commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I

comuni destinatari dei contributi che abbiano gia’

provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il

sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma

35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, a seguito

del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera,

ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari

dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi

richiesti tramite il sistema di monitoraggio e

rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati

dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme

ricevute previsto dall’articolo 158 del testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di

aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo

di cui al comma 29, riferito alle annualita’ dal 2020 al

2023, e’ revocato, in tutto o in parte, con decreto del

Ministero dell’interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024.

Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei

contributi nei confronti degli enti inadempienti agli

obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del

termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a

valere sul contributo riferito all’annualita’ 2024,

comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo

contributo con decreto del Ministero dell’interno da

emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto

termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto

del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma

32, comporta la revoca del contributo con decreto del

Ministero dell’interno da emanare entro il 30 giugno 2026.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al

presente comma sono recuperate secondo le modalita’ di cui

ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre

2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo

dell’entrata del bilancio dello Stato.

35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai

commi da 29 a 34 e’ effettuato dai comuni beneficiari

attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria

generale dello Stato come previsto dall’articolo 1, comma

1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

36. Il Ministero dell’interno effettua un controllo a

campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di

cui ai commi da 29 a 35.».

((Art. 33 – bis

Modifiche al comma 1009 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,

n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria

Smistamento

1. Al comma 1009 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.

234, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e

alla realizzazione dei lavori» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «La fase di realizzazione dell’opera puo’ essere finanziata

nell’ambito dell’aggiornamento, successivo alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte

investimenti, stipulato con la societa’ Rete ferroviaria italiana

Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023,

n. 213».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1009,

della legge 30 dicembre 2021, n.234, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come

modificato dalla presente legge:

«Omissis

1009. Alla progettazione e alla realizzazione dei

lavori del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento,

di cui all’articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui

all’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni gia’ svolte

dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui

all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre

2018, n. 130, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo

decreto-legge n. 109 del 2018 e dell’articolo 1, comma

1025, della citata legge n. 145 del 2018. La fase di

realizzazione dell’opera puo’ essere finanziata nell’ambito

dell’aggiornamento, successivo alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, del contratto di

programma, parte investimenti, stipulato con la societa’

Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse

stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

Art. 34

Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare

complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026,

nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di

125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per

l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l’anno 2025 e di 754,52

milioni di euro per l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per

un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo

2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno

2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 122,65 milioni di

euro per l’anno 2024, ((di 325,12 milioni di euro per l’anno 2025 e

di 200,73)) milioni di euro per l’anno 2026.»;

b) l’Allegato 1 e’ sostituito dall’Allegato 3 al presente

decreto.

2. Le risorse di cui all’articolo 21, comma 1, sono integrate, per

complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell’articolo 1 del

presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per

l’anno 2024, 520 milioni di euro per l’anno 2025, 470 milioni di euro

per l’anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l’anno 2027.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 21, comma 1, del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,

recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la

prevenzione delle infiltrazioni mafiose» come modificato

dalla presente legge:

«Art. 21. (Piani integrati). – 1. Al fine di favorire

una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e

le situazioni di degrado sociale, promuovere la

rigenerazione urbana attraverso il recupero, la

ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile

delle strutture edilizie e delle aree pubbliche,

l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la

riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni

di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione

dell’impermeabilizzazione del suolo gia’ consumato con

modifica di sagome e impianti urbanistici, nonche’

sostenere progetti legati alle smart cities, con

particolare riferimento ai trasporti ed al consumo

energetico, sono assegnate risorse alle citta’

metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani

Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» nell’ambito del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare

complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo

2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per

l’anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di

122,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 325,12 milioni

di euro per l’anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per

l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul

Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation

EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita’ di cui ai commi

da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»

Art. 35

Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le

seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,»

e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e

revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8

dicembre 2023,»;

b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari

delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti:

«unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al

comma 42 per il periodo 2021-2026,».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 42-bis e

42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante

«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

come modificato dalla presente legge:

«Omissis

42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli

anni dal 2021 al 2026, confluite, per un importo

complessivo pari a 1.500 milioni di euro, nell’ambito del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato

con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e

revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN

dell’8 dicembre 2023, sono integrate con 100 milioni di

euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo

periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui

al comma 42-bis, unitamente ai comuni beneficiari delle

restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo

2021-2026, rispettano ogni disposizione impartita in

attuazione del PNRR per la gestione, controllo e

valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in

materia di comunicazione e informazione previsti

dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,

nonche’ l’obbligo di alimentazione del sistema di

monitoraggio.

Omissis.».

Art. 36

Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a

fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e

per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli

eventi sismici ((del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023))

1. L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.

13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

e l’articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui

al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel

senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di

cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.

233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le

disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell’ordinanza

del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15

novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20

novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No

Significant Harm») ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

((1-bis. All’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle

seguenti: «al 31 ottobre 2025».))

2. All’articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

dopo il comma 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente:

«2-ter. Al fine di assicurare una piu’ celere attuazione degli

interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

soggetto attuatore, d’intesa con il Presidente della regione

territorialmente competente, puo’ chiedere al Ministero dell’ambiente

e della sicurezza energetica di individuare la regione quale

autorita’ competente allo svolgimento della procedura di valutazione

d’impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilita’ a

VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero

dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto

attuatore e alla regione la determinazione in merito all’autorita’

competente. La verifica del progetto di cui all’articolo 42 del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, comprende anche la verifica dell’ottemperanza delle

condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di

assoggettabilita’ a VIA o nel provvedimento di VIA di cui

all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A

tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui

all’articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del

2023 e’ individuato come soggetto che effettua la verifica di

ottemperanza di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo

n. 152 del 2006.».

((2-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute,

della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il

Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e

la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi

della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle

imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la

comunicazione e lo scambio di informazioni con autorita’, enti

pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario

straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui

all’articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi

di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla

comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera

sono messi a disposizione della Struttura di cui all’articolo 30 e

delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente

competenti, anche ai fini dell’esercizio del potere di accesso

previsto dall’articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, nonche’ dell’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo

modalita’ stabilite mediante accordi con il Commissario

straordinario».))

((2-ter. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 2, comma

2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle

procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei

fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle

strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate

per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio

della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione

Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e’ stato dichiarato lo stato di

emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni

del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono

stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio

2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023.

La ricognizione di cui al precedente periodo e’ sottoposta al Governo

mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile

e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.))

((2-quater. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile

2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno

2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Della

facolta’ di cui al primo periodo possono avvalersi anche le

amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione,

pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli

incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di

assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa e facilitare la

realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano

nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree

colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a

soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa

amministrazione conferente, che abbiano maturato significative

esperienze e professionalita’ tecnico-amministrative nel campo della

programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei

fondi pubblici nonche’ dello svolgimento delle attivita’ di

responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla

formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 29, comma 1, del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante

«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per

l’attuazione delle politiche di coesione e della politica

agricola comune»:

«Art. 29. (Disposizioni per la realizzazione degli

interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e

il rischio idrogeologico). – 1. Al fine di accelerare la

loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR,

le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori

responsabili degli interventi di cui all’articolo 22, comma

1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,

applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la

possibilita’ di applicare le disposizioni di legge vigenti

qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i

tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le

province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto

previsto all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, della

citata ordinanza n. 558 del 2018.»

– Si riporta il testo dell’articolo 225, comma 8, del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei

contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in

materia di contratti pubblici»:

«Art. 225. (Disposizioni transitorie e di

coordinamento). – omissis

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai

contratti riguardanti investimenti pubblici, anche

suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le

risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonche’ dai programmi

cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi

comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse,

anche se non finanziate con dette risorse, si applicano,

anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al

decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonche’ le

specifiche disposizioni legislative finalizzate a

semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi

stabiliti dal PNRR, dal PNC nonche’ dal Piano nazionale

integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al

regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell’11 dicembre 2018.»

– Si riporta il testo dell’articolo 22, comma 1, del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,

recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la

prevenzione delle infiltrazioni mafiose»:

«Art. 22. (Misure per agevolare la realizzazione

degli interventi finanziati con le risorse del Piano

nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il

rischio di alluvione e il rischio idrogeologico). – 1. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, si provvede all’assegnazione e al

trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di

Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della

missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro,

finalizzate all’attuazione di nuovi interventi pubblici

volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio

idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui

all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e’

attribuito al Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani

definiti d’intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31

dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5

dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21

del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della

classificazione dei territori dei comuni collocati in aree

interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi

dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre

2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate

anche le modalita’ di impiego delle citate risorse

finanziarie e le relative modalita’ di gestione contabile.»

– Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione

di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e

recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Testo

rilevante ai fini del SEE) e’ pubblicato nella G.U.U.E. 22

giugno 2020, n. L 198.

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 701, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come

modificato dalla presente legge:

«Omissis

701. Per l’accelerazione e l’attuazione degli

investimenti concernenti il dissesto idrogeologico,

compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla

tutela del territorio nell’ambito del Piano nazionale di

ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i

soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del

Dipartimento della protezione civile possono, sulla base

della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel

limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di

lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro

flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2025, di

personale di comprovata esperienza e professionalita’

connessa alla natura degli interventi.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 15-ter del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici del 2016» come modificato

dalla presente legge:

«Art. 15-ter. (Misure urgenti per le infrastrutture

viarie). – 1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il

ripristino della viabilita’ delle infrastrutture stradali

di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS

S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui

all’articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualita’ di

soggetto attuatore della protezione civile, operando, in

via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di

cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo

articolo, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 5

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento

degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino

della viabilita’ delle infrastrutture stradali rientranti

nella competenza delle Regioni e degli enti locali,

interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data

dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualita’ di

soggetto attuatore della protezione civile e provvede

direttamente, ove necessario, anche in ragione della

effettiva capacita’ operativa degli enti interessati,

all’esecuzione degli interventi, operando sempre in via di

anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui

all’articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e

con le medesime modalita’ di cui al primo periodo.

2. All’articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite

le seguenti: «e comunali».

2-bis. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva

attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il

supporto tecnico e le attivita’ connesse alla realizzazione

delle opere, al soggetto attuatore si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 5, terzo

periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,

n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle

attivita’ connesse alla realizzazione dei citati interventi

sono posti a carico dei quadri economici degli interventi

con le modalita’ e nel limite della quota di cui

all’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111.

2-ter. Al fine di assicurare una piu’ celere attuazione

degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati

II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d’intesa con il

Presidente della regione territorialmente competente, puo’

chiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza

energetica di individuare la regione quale autorita’

competente allo svolgimento della procedura di valutazione

d’impatto ambientale (VIA) o della verifica di

assoggettabilita’ a VIA. Entro e non oltre i successivi

quindici giorni, il Ministero dell’ambiente e della

sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla

regione la determinazione in merito all’autorita’

competente. La verifica del progetto di cui all’articolo 42

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la

verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali

stabilite nel provvedimento di verifica di

assoggettabilita’ a VIA o nel provvedimento di VIA di cui

all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152

del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica

del progetto di cui all’articolo 42 del codice di cui al

decreto legislativo n. 36 del 2023 e’ individuato come

soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui

all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152

del 2006.»

– Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 1, del

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante

«Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come modificato

dalla presente legge:

«Art. 10. (Disposizioni in materia di conferimento di

incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza).

– 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari

di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e

resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in

deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a

lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo

5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in

quiescenza incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle

risorse finanziarie gia’ destinate per tale finalita’ nei

propri bilanci, sulla base della legislazione vigente,

fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 15

del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La

facolta’ di cui al primo periodo e’ consentita anche per

gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli

investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei

Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di

investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.

Della facolta’ di cui al primo periodo possono avvalersi

anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di

ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del

2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del

terzo periodo, al fine di assicurare la continuita’

dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione

degli investimenti finanziati con le risorse del Piano

nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)

nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono

essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche

se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che

abbiano maturato significative esperienze e

professionalita’ tecnico-amministrative nel campo della

programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei

fondi pubblici nonche’ dello svolgimento delle attivita’ di

responsabile unico del procedimento, anche prescindendo

dalla formazione di livello universitario, fermo restando

quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e

14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,

n. 26.»

– Si riporta il testo dell’articolo 35 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato

dalla presente legge:

«Art. 35. (Tutela dei lavoratori). – Omissis

8. Presso le prefetture interessate sono stipulati

appositi protocolli di legalita’, al fine di definire in

dettaglio le procedure per l’assunzione dei lavoratori

edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi’

l’istituzione di un tavolo permanente.

8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela

della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori

del settore edile, il Commissario straordinario adotta

specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei

cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della

manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico

delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono

prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con

autorita’, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro.

Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente

comma con provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2,

mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni

trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla

comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di

manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui

all’articolo 30 e delle prefetture – uffici territoriali

del Governo territorialmente competenti, anche ai fini

dell’esercizio del potere di accesso previsto dall’articolo

93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, nonche’ dell’Ispettorato nazionale

del lavoro, secondo modalita’ stabilite mediante accordi

con il Commissario straordinario.»

– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 2, del

decreto- legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, recante

«Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito

di eventi calamitosi e di protezione civile»:

«Art. 2. (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario

straordinario del Governo per la riparazione, la

ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa

economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). – Omissis

2. Il Commissario straordinario del Governo per la

riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla

popolazione e la ripresa economica dei territori delle

regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai

sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31

maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei

sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello

Stato, una relazione sullo stato di attuazione della

ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali

ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da

applicare agli interventi di ricostruzione nei territori

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto

2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi

dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre

2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 130.»

((Art. 36 – bis

Modifica all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole

e agroindustriali per la ricostruzione

1. All’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2025».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 3-bis, comma 4-bis,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante

«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario”, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti

bancari agevolati per la ricostruzione). – Omissis

4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese

agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei

Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono

erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma

4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al

relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31

dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla

data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura

in capo al beneficiario del finanziamento il credito di

imposta, che e’ contestualmente ceduto alla banca

finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli

interessi dovuti, nonche’ le spese una tantum strettamente

necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le

somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di

cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli

stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza

indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e

comunque entro il 31 dicembre 2025. Le somme non utilizzate

entro la data di scadenza di cui al periodo precedente

ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente

revocati i contributi, in tutto o in parte, con

provvedimento delle autorita’ competenti, sono restituite

in conformita’ a quanto previsto dalla convenzione con

l’Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche

in compensazione del credito di imposta gia’ maturato.».

Art. 37

Attivita’ del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»

1. All’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.

233, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province

autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le

amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella

elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto

avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e

provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le

competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR

e le modalita’ di finanziamento previste dall’articolo 21 del

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 33 del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,

recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la

prevenzione delle infiltrazioni mafiose» come modificato

dalla presente legge:

«Art. 33. (Istituzione del Nucleo PNRR

Stato-Regioni). – omissis

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto

Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle

attivita’ di competenza volte ad attuare le riforme e gli

investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre

amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,

in particolare, delle attivita’ volte a:

a) curare l’istruttoria di tavoli tecnici di

confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome

di Trento e Bolzano e gli enti locali;

b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il

confronto con le amministrazioni titolari degli interventi

previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le

linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza

strategica per ciascuna regione e provincia autonoma,

denominato «Progetto bandiera», ferme restando le

competenze delle medesime Amministrazioni titolari di

interventi PNRR e le modalita’ di finanziamento previste

dall’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,

n. 79;

c) prestare attivita’ di assistenza agli enti

territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni

di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,

n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in

raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico

attivate dalle amministrazioni competenti;

d) condividere con le competenti strutture della

Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni

raccolte e comunicare, d’intesa con le medesime strutture,

le attivita’ svolte, anche mediante la progettazione e

gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli

di coordinamento e alle attivita’ di assistenza di cui alla

lettera c).»

((Art. 37 – bis

Rafforzamento dell’attuazione delle misure del PNRR di titolarita’

del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.

13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti:

«con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l’anno 2023 e di

1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per

gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l’anno 2026, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle

imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane per il

raggiungimento degli obiettivi connessi all’attuazione del PNRR e

rafforzare la capacita’ amministrativa dei soggetti attuatori e

dell’Unita’ di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made

in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e

distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale

appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite

di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 1, del

decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante

«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per

l’attuazione delle politiche di coesione e della politica

agricola comune», come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. (Attuazione delle misure PNRR di

titolarita’ del Ministero delle imprese e del made in

Italy). – 1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto

tecnico operativo e di assistenza tecnica per l’attuazione,

il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza

del Ministero delle imprese e del made in Italy e’

istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero,

con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l’anno

2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024

al 2026, il «Fondo per l’attuazione degli interventi del

PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made

in Italy, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108».»

– Si riporta il testo dell’articolo 30, comma

1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra

amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,

come sostituito prima dall’art. 13 del D.Lgs n. 470 del

1993 e poi dall’art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e

successivamente modificato dall’art. 20, comma 2 della

legge n. 488 del 1999). – Omissis

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, delle

autorita’ amministrative indipendenti e dei soggetti di cui

all’articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono

consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei

posti non coperti all’esito delle procedure di mobilita’ di

cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo

periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,

previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli

relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche’ a

quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque

denominati, istituiti da disposizioni legislative o

regolamentari che prevedono la partecipazione di personale

di amministrazioni diverse, nonche’ ai comandi presso le

sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di

comuni per i Comuni che ne fanno parte.»

Art. 38

Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed

energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla

decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in

particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento

15-«Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, e’ istituito il

Piano Transizione 5.0.

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non

residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore

economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di

determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025

effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel

territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui

consegua una riduzione dei consumi energetici, e’ riconosciuto, nei

limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta

proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati

alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese

in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o

sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.

14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre,

escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al

credito d’imposta, la spettanza del beneficio e’ comunque subordinata

al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli

obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e

immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli

allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che

sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione

o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si

consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della

struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si

riferisce il progetto di innovazione((,)) non inferiore al 3 per

cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei

processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni

di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove

specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i

software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per

l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio

continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia

autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza

energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche

provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b)

i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente

ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

5. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una

riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di

cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali

all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da

fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle

biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia

prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di

energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente

gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1,

lettere a), b) e ((c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11)).

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli ((di cui alle

citate lettere b) e c))) concorrono a formare la base di calcolo del

credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per

cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del

registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9

dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli

fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal

produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e

territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) ((del comma 1)) del

medesimo articolo 12;

b) le spese per la formazione del personale previste

dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al

consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la

transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel

limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui

al comma 4 ((e alla lettera a) del presente comma)) e in ogni caso

sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita’

formative siano erogate da soggetti esterni individuati ((con il

decreto)) del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al

comma 17 e secondo le modalita’ ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare

un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del

((regolamento (UE) 2020/852)) del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli

investimenti destinati:

a) ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di quote di

emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra

previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attivita’ connesse alle discariche di rifiuti, agli

inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attivita’ nel cui processo produttivo venga generata

un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti

speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della

Commissione, del 18 dicembre 2014((,)) e il cui smaltimento a lungo

termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresi’ esclusi

gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese

operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,

dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle

telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di

scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 35 per

cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di

euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di

investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di

euro((,)) e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di

investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di

costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa

beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di

locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per

l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui

all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati

mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo

condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese

per servizi imputabili per competenza.

8. La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di

investimento prevista dal comma 7 e’ rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di

riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva

localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in

alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi

interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita

tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di

riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva

localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in

alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi

interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita

tramite gli investimenti nei ((beni di cui al comma)) 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su

base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici

registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli

investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle

condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le

imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’

calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno

scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel

decreto di cui al comma 17.

10. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via

telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a

disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la

documentazione di cui al comma 11((, lettera a),)) unitamente ad una

comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento

e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza

della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalita’

telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco

delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire

dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che

l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda

il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell’utilizzo del

credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative

all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo

modalita’ definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali

comunicazioni e’ determinato l’importo del credito d’imposta

utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa

comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve

essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al

comma 11, lettera b). ((Il GSE)) trasmette all’Agenzia delle entrate,

con modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese

beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo

credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il beneficio e’ subordinato alla presentazione di apposite

certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo

criteri e modalita’ individuate con il decreto del Ministro delle

imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto

all’ammissibilita’ del progetto di investimento e al completamento

((degli investimenti)) attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili

tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti

conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

((11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i

requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita’,

onorabilita’ e professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio

delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle

certificazioni sono compresi, in ogni caso:

a) gli esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da

organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le societa’ di servizi energetici (ESCo) certificate da

organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.))

((11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita,

anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita’ svolte dai

soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma

11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni

rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo,

alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle

disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti

attuativi.))

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per

adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono

riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non

superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al

comma 7.

13. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare

trasmissione, ((da parte del GSE)) all’Agenzia delle Entrate,

dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del

31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i

servizi telematici offerti dall’Agenzia ((delle entrate, a pena di))

rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora

utilizzato alla predetta data e’ riportato in avanti ed e’

utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del

credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere

l’importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto

dell’operazione di versamento. Allo scopo di consentire la

regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il

modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito

d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilita’ speciale n.

1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la

Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta non puo’ formare oggetto

di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato

fiscale. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d’imposta non concorre

alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’

estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture

produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione

anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di

mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni

acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il

credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo

dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito

d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’

direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il

versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo

d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza

applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti

sostitutivi.

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono

del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del

beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo

sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A

tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti

relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere

l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza

delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa

devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto

incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non

obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la

certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una

societa’ di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del

registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei

conti o la societa’ di revisione legale dei conti osservano i

principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del

citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro

adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International

Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate

per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per

adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione

contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento

del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,

fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente

articolo nonche’ della eventuale ulteriore documentazione fornita

dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della

prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro

termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli

finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti

previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel

caso in cui ((nell’ambito dei controlli di cui al primo periodo

nonche’ delle verifiche)) documentali e in situ di cui ((all’articolo

22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 febbraio 2021,)) svolte dai competenti organi di

controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche

parziale, del credito d’imposta, il GSE ne da’ comunicazione

all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e

le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti

atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e

sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE

((e’ litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14)) del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il

Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare

entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente

decreto((, sono stabilite)) le modalita’ attuative delle disposizioni

di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonche’ alle modalita’ e ai termini di

trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e

dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la

spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta

interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della

produzione o alla rete di fornitura, della congruita’ e della

pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico

conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al

((comma 9,)) e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici

correlati agli investimenti;

((b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in

euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;))

c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di

controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il

rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalita’ finalizzate ad assicurare il rispetto del

limite di spesa di cui al comma 21;

e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di

indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e ((professionalita’ dei))

soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex

post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’ alle

coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere

indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere

tecnico;

f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse

agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio in

ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in

materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI del

((regolamento (UE) 2021/241)) del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 febbraio 2021.

18. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non e’

cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il

credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui

all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES

unica di cui ((all’articolo 16 del)) decreto-legge 19 settembre 2023,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,

n. 162. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,

tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito

e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’

produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del

costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita’ del credito di

imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto

dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo

e del Consiglio((, del 12 febbraio 2021)).

19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo

sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica

finalizzata a consentire l’attivita’ di monitoraggio e controllo

sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto

dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e’

altresi’ funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la

gestione dei dati trasmessi dal GSE, ((nonche’ alla gestione e al

monitoraggio)) di altre misure incentivanti, in modo da individuare

sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con

particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la

competitivita’ e l’autonomia tecnologica nazionale e dell’Unione

europea, nonche’ a consentire l’elaborazione di un rapporto analitico

sull’efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita’ del

Ministero delle imprese e del made in Italy.

20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero

delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di

prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al ((comma 11,

lettera b),)) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal

decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione

dell’investimento e al credito di imposta spettante,

all’effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli

istanti, nonche’ ai controlli di cui al comma 16 sulla base di

apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese ((e del

made in Italy)) e con l’Agenzia delle Entrate, con oneri a valere

sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,

pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni

di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento

netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri

derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro

63.000.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura

PNRR M7 – Investimento 15 “Transizione 5.0″ finanziata dal Fondo Next

Generation EU-Italia.”.

Riferimenti normativi

– Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante

«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell’amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa», e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

– Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n.

38, S.O.

– Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante

«Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle

persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni

anche prive di personalita’ giuridica, a norma

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiali 19 giugno 2001, n. 140.

– La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e’

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n.

297.

– Si riporta il testo dell’articolo 12, comma 1,

lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.

181 (Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del

Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di

energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di

energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti

dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire

dal 1° maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9

dicembre 2023, n. 287):

«Art. 12. (Registro delle tecnologie per il

fotovoltaico). – 1. Al fine di predisporre una piu’

completa mappatura dei prodotti europei di qualita’ in

favore di imprese e utenti finali, l’Agenzia nazionale per

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di

un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni,

su istanza del produttore o del distributore interessato, i

prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere

territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri

dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo

almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli

Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a

livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione

europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di

silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con

un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.»

– Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,

del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini

del SEE) e’ pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L

187.

– Il regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo

all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti

sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)

2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE) e’ pubblicato

nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.

– Il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione,

del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo

rilevante ai fini del SEE) e’ pubblicato nella G.U.U.E. 19

dicembre 2014, n. L 365.

– Si riporta il testo dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione

dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di

modernizzazione del sistema di gestione delle

dichiarazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28

luglio 1997, n. 174:

«Art. 17. (Oggetto). – 1. I contribuenti eseguono

versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti

all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle

regioni e degli enti previdenziali, con eventuale

compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei

confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle

dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la

data di presentazione della dichiarazione successiva. La

compensazione del credito annuale o relativo a periodi

inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei

crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative

addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui

redditi e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive,

per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere

effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello

di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui

il credito emerge.

1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi

importo maturati a titolo di contributi nei confronti

dell’INPS puo’ essere effettuata: a) dai datori di lavoro

non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a

quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione

in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni

necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito

emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua

presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica

delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro

che versano la contribuzione agricola unificata per la

manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del

versamento relativo alla dichiarazione di manodopera

agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori

autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed

esercenti attivita’ commerciali e dai liberi professionisti

iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui

all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il

credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla

correttezza sostanziale del credito compensato. Sono

escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i

compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta

Gestione separata presso l’INPS.

1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi

importo per premi e accessori maturati nei confronti

dell’INAIL puo’ essere effettuata a condizione che il

credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli

archivi del predetto Istituto.

2. Il versamento unitario e la compensazione

riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative

addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante

versamento diretto ai sensi dell’Art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per

le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta

ferma la facolta’ di eseguire il versamento presso la

competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in

tal caso non e’ ammessa la compensazione;

b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi

degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai

soggetti di cui all’Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui

redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;

d) all’imposta prevista dall’Art. 3, comma 143,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi

da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari

di posizione assicurativa in una delle gestioni

amministrate da enti previdenziali, comprese le quote

associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali

dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di

prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di

cui all’Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai

sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento

rateale ai sensi dell’Art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul

patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge

30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al

Servizio sanitario nazionale di cui all’Art. 31 della legge

28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato

dall’Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,

n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto

del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e

con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d’imposta spettante agli

esercenti sale cinematografiche;

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla

riscossione dell’incremento all’addizionale comunale

debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater

del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e

successive modificazioni;

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche.

2-bis.

2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in

compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle

disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti

compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24

e’ scartato. La progressiva attuazione della disposizione

di cui al periodo precedente e’ fissata con provvedimenti

del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresi’

indicate le modalita’ con le quali lo scarto e’ comunicato

al soggetto interessato.

2-quater. In deroga alle previsioni di cui

all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.

212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il

provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi

dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’

esclusa la facolta’ di avvalersi, a partire dalla data di

notifica del provvedimento, della compensazione dei

crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta

esclusione opera a prescindere dalla tipologia e

dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non

siano maturati con riferimento all’attivita’ esercitata con

la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in

vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui

all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.

212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il

provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca

dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni

intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e’ esclusa la facolta’ di avvalersi, a

partire dalla data di notifica del provvedimento, della

compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del

presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a

quando non siano rimosse le irregolarita’ che hanno

generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di

crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater

e 2-quinquies, il modello F24 e’ scartato. Lo scarto e’

comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,

mediante apposita ricevuta.»;

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008)»:

«Art. 1. (Disposizioni in materia di entrata, nonche’

disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi

costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del

Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le

autonomie territoriali). – omissis

53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga

alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,

i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della

dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel

limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente e’

riportato in avanti anche oltre il limite temporale

eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e’

comunque compensabile per l’intero importo residuo a

partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera

l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si

applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma

280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto

previsto dal presente comma non si applica al credito

d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio

2010.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:

«Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e

versamenti diretti) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il

limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi

compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai

soggetti intestatari di conto fiscale, e’ fissato in lire 1

miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle

esigenze di bilancio, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo

precedente puo’ essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio

2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre

2000 non possono essere revocate.

3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’

aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di

cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,

n. 720”.

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui

redditi di capitale e sui redditi diversi di natura

finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati

effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i

relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo

in ogni caso esclusivamente all’applicazione della sanzione

nella misura ridotta indicata nell’articolo 13, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,

anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella

quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e

imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo

dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente

disposizione si applica se la violazione non e’ stata gia’

constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,

verifiche o altre attivita’ di accertamento delle quali il

sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale

conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia

contestuale al versamento dell’imposta.

5. All’articolo 37, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le

parole: “entro il termine previsto dall’articolo 2946 del

codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il

termine di decadenza di quarantotto mesi”.

6. All’articolo 38, secondo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le

parole: “di diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti:

“di quarantotto mesi”.».

– Si riporta il testo dell’articolo 31 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante

«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e

di competitivita’ economica»:

«Art. 31. (Preclusione alla autocompensazione in

presenza di debito su ruoli definitivi). – 1. A decorrere

dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui

all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e’ vietata

fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare

superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per

imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e’

scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza

del divieto di cui al periodo precedente si applica la

sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti

a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i

quali e’ scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza

dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non

puo’ essere applicata fino al momento in cui

sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o

amministrativa e non puo’ essere comunque superiore al 50

per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi

di cui al periodo precedente, i termini di cui all’articolo

20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,

decorrono dal giorno successivo alla data della definizione

della contestazione. E’ comunque ammesso il pagamento,

anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte

erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei

crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita’

stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore

del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in

misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a

ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la

disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi

d’imposta. Nell’ambito delle attivita’ di controllo

dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza e’

assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto

previsto dal presente comma anche mediante specifici piani

operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni

di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i

ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-ter e’ inserito

il seguente:

“Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con

somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). – 1. A

partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle

regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio

sanitario nazionale per somministrazione, forniture e

appalti, possono essere compensati con le somme dovute a

seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore

acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9,

comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,

delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.

L’estinzione del debito a ruolo e’ condizionata alla

verifica dell’esistenza e validita’ della certificazione.

Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio

sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione

l’importo oggetto della certificazione entro sessanta

giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della

riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico

del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti

della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio

sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al

titolo II del presente decreto. Le modalita’ di attuazione

del presente articolo sono stabilite con decreto del

Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di

garantire il rispetto degli equilibri programmati di

finanza pubblica”.

1-ter. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: “Per gli anni

2009 e 2010” sono sostituite con le seguenti: “A partire

dall’anno 2009” e le parole: «le regioni e gli enti locali»

sono sostituite con le seguenti: “le regioni, gli enti

locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono

stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma,

nonche’, in particolare, le condizioni per assicurare che

la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al

presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario

nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di

finanza pubblica.

2. In relazione alle disposizioni di cui al presente

articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa

“Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte”

della missione “Politiche economico-finanziarie e di

bilancio” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2010,

sono ridotte di 700 milioni di euro per l’anno 2011, di

2.100 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.900 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2013.»

– Si riportano i testi degli articoli 61 e 109, comma

5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 61. (Interessi passivi). – 1. Gli interessi

passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili

per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei

ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito

d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai

sensi del comma 1 del presente articolo non da’ diritto

alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b)

del comma 1 dell’articolo 15.»

«Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito

d’impresa). – omissis

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi

dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,

contributivi e di utilita’ sociale, sono deducibili se e

nella misura in cui si riferiscono ad attivita’ o beni da

cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a

formare il reddito o che non vi concorrono in quanto

esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita’ o

beni produttivi di proventi computabili e ad attivita’ o

beni produttivi di proventi non computabili in quanto

esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per

la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei

ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito

d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le

plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini

dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando

quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a

prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e

bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo

95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.».

– Si riportano i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«omissis

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma

30 e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di

fruizione della maggiorazione del costo si verifica il

realizzo a titolo oneroso del bene oggetto

dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle

residue quote del beneficio, cosi’ come originariamente

determinate, a condizione che, nello stesso periodo

d’imposta del realizzo, l’impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene

materiale strumentale nuovo avente caratteristiche

tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste

dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) attesti l’effettuazione dell’investimento

sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il

requisito dell’interconnessione secondo le regole previste

dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.

232.

36. Nel caso in cui il costo di acquisizione

dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia

inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e

sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle

lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio

prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo

del nuovo investimento.»

– Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione

della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali

dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la

direttiva 84/253/CEE:

«Art. 8. (Sezione A e B del Registro). – 1. Il

soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce

con le modalita’ di cui all’articolo 21, comma 6, lettera

d), gli incarichi di revisione legale conferiti in

conformita’ del presente decreto legislativo. Le societa’

di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il

responsabile dell’incarico e i revisori legali che hanno

collaborato al suo svolgimento.

2. I revisori legali iscritti al Registro che

svolgono attivita’ di revisione legale o che collaborano a

un’attivita’ di revisione legale in una societa’ di

revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita’

nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita

sezione denominata “Sezione A”.

3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di

revisione legale o non hanno collaborato a un’attivita’ di

revisione legale in una societa’ di revisione legale per

tre anni consecutivi, sono collocati, d’ufficio, in

un’apposita sezione del registro denominata “Sezione B”, e

non sono soggetti ai controlli di qualita’ di cui

all’articolo 20.

4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella

“Sezione B” del Registro, sono in ogni caso tenuti agli

obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto

informativo ai sensi dell’articolo 7, ad osservare gli

obblighi in materia di formazione continua, nonche’ al

pagamento del contributo annuale di iscrizione.»

– Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto

legislativo n. 39 del 2010 Attuazione della direttiva

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva

84/253/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo

2010, n. 68, S.O.:

«Art. 10. (Indipendenza e obiettivita’). – 1. Il

revisore legale e la societa’ di revisione legale che

effettuano la revisione legale, nonche’ qualsiasi persona

fisica in grado di influenzare direttamente o

indirettamente l’esito della revisione legale, devono

essere indipendenti dalla societa’ sottoposta a revisione e

non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo

decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere

durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da

sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui

viene eseguita la revisione legale stessa.

1-ter. Il revisore legale o la societa’ di revisione

legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per

garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da

alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o

da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o

indirette, riguardanti il revisore legale o la societa’ di

revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i

membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi

dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi

persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o

sono sotto il controllo del revisore legale o della

societa’ di revisione o qualsiasi persona direttamente o

indirettamente collegata al revisore legale o alla societa’

di revisione legale.

2. Il revisore legale o la societa’ di revisione

legale non effettua la revisione legale di una societa’

qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse

personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio

legale, o da familiarita’ ovvero una minaccia di

intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,

personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate

tra tale societa’ e il revisore legale o la societa’ di

revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica

in grado di influenzare l’esito della revisione legale,

dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,

tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la

conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della

societa’ di revisione legale risulti compromessa.

3. Il revisore legale, la societa’ di revisione

legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro

personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui

servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo

di tale revisore legale o societa’ di revisione legale e

che partecipa direttamente alle attivita’ di revisione

legale, nonche’ le persone a loro strettamente legate ai

sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,

non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti

o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla

loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi

operazione su tali strumenti e non devono avere sui

medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e

diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti

indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo

diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione

o assicurazione sulla vita.

4. Il revisore legale o la societa’ di revisione

legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi

rilevanti per la sua indipendenza nonche’ le misure

adottate per limitare tale rischi.

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono

partecipare ne’ influenzare in alcun modo l’esito di una

revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell’ente

medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti

indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo

diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi

ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui

proprieta’ potrebbe causare un conflitto di interessi o

potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che

si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso

regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro

dipendente o una relazione d’affari o di altro tipo con

l’ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma

1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o

potrebbe essere generalmente percepita come tale.

6. Se, durante il periodo cui si riferisce il

bilancio, una societa’ sottoposta a revisione legale viene

rilevata da un’altra societa’, si fonde con essa o la

rileva, il revisore legale o la societa’ di revisione

legale deve individuare e valutare eventuali interessi o

relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi

dalla revisione prestati a detta societa’, tali da poter

compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la

sua indipendenza e la sua capacita’ di proseguire la

revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o

dell’acquisizione. Il revisore legale o la societa’ di

revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di

approvazione del progetto di fusione o di acquisizione,

tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli

interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove

possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i

rischi per la propria indipendenza derivanti da tali

interessi e relazioni.

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della

revisione legale che effettua la revisione per conto di una

societa’ di revisione legale non puo’ rivestire cariche

sociali negli organi di amministrazione dell’ente che ha

conferito l’incarico di revisione ne’ prestare lavoro

autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo

funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno

un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita’

in qualita’ di revisore legale o responsabile chiave della

revisione, in relazione all’incarico. Tale divieto e’

esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai

responsabili chiave della revisione, del revisore legale o

della societa’ di revisione, nonche’ a ogni altra persona

fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto

il controllo del revisore legale o della societa’ di

revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati

personalmente abilitati all’esercizio della professione di

revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto

coinvolgimento nell’incarico di revisione legale.

8. I soci e i componenti dell’organo di

amministrazione della societa’ di revisione legale o di

un’affiliata non possono intervenire nell’espletamento

della revisione legale in un modo che puo’ compromettere

l’indipendenza e l’obiettivita’ del responsabile

dell’incarico.

9. Il corrispettivo per l’incarico di revisione

legale non puo’ essere subordinato ad alcuna condizione,

non puo’ essere stabilito in funzione dei risultati della

revisione, ne’ puo’ dipendere in alcun modo dalla

prestazione di servizi diversi dalla revisione alla

societa’ che conferisce l’incarico, alle sue controllate e

controllanti, da parte del revisore legale o della societa’

di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l’incarico di revisione

legale e’ determinato in modo da garantire la qualita’ e

l’affidabilita’ dei lavori. A tale fine i soggetti

incaricati della revisione legale determinano le risorse

professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo

riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosita’

delle piu’ significative grandezze patrimoniali, economiche

e finanziarie del bilancio della societa’ che conferisce

l’incarico, nonche’ ai profili di rischio connessi al

processo di consolidamento dei dati relativi alle societa’

del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che

il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessita’ di assicurare, oltre

all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata

attivita’ di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei

principi di cui all’articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle

societa’ di revisione legale che partecipano allo

svolgimento delle attivita’ di revisione legale non puo’

essere in alcun modo determinata dall’esito delle revisioni

da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attivita’

di revisione legale dei conti rispettano i principi di

indipendenza e obiettivita’ elaborati da associazioni e

ordini professionali congiuntamente al Ministero

dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal

Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Consob.

A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze

sottoscrive una convenzione con gli ordini e le

associazioni professionali interessati, finalizzata a

definire le modalita’ di elaborazione dei principi.

13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o

accettano regali o favori di natura pecuniaria e non

pecuniaria dall’ente sottoposto a revisione o da qualsiasi

ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel

caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole

considererebbe il loro valore trascurabile o

insignificante.»

– Il Regolamento del 12 febbraio 2021 n. 2021/241/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza e’ pubblicato

nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.

– Si riporta il testo dell’articolo 14, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni

sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre

1991, n. 413»:

«Art. 14. (Litisconsorzio ed intervento). – 1. Se

l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu’

soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso

processo e la controversia non puo’ essere decisa

limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non e’ stato proposto da o nei

confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e’

ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la

loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di

decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere

chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente,

sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto

tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio

nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto

applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono

nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e

costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute

volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto

se per esse al momento della costituzione e’ gia’ decorso

il termine di decadenza.

6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti

nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto

diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il

ricorso e’ sempre proposto nei confronti di entrambi i

soggetti.»

Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, e’ pubblicato

nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1051 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:

«Omissis.

1051. A tutte le imprese residenti nel territorio

dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti

non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal

settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal

regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa,

che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi

destinati a strutture produttive ubicate nel territorio

dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e’

riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle

misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione

alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 16, del

decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,

recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di

coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del

Mezzogiorno del Paese, nonche’ in materia di immigrazione»:

«Art. 16. (Credito d’imposta per investimenti nella

ZES unica). – 1. Per l’anno 2024, alle imprese che

effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel

comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle

zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla

deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a),

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle

zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla

deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c),

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come

individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale

2022-2027, e’ concesso un contributo, sotto forma di

credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla

medesima Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027

e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le

procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel

settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel

settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal

regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della

trasformazione e della commercializzazione di prodotti

agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano

l’acquisizione di beni strumentali, il credito d’imposta e’

riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla

normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori

agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, sono

agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto

di investimento iniziale come definito all’articolo 2,

punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto,

anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi

macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a

strutture produttive gia’ esistenti o che vengono

impiantate nel territorio, nonche’ all’acquisto di terreni

e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero

all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non puo’ superare il

50 per cento del valore complessivo dell’investimento

agevolato.

3. L’agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si

applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria

siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,

esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai

trasporti, e delle relative infrastrutture, della

produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della

distribuzione di energia e delle infrastrutture

energetiche, della banda larga nonche’ nei settori

creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione,

altresi’, non si applica alle imprese che si trovano in

stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in

difficolta’ come definite dall’articolo 2, punto 18, del

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

giugno 2014.

4. Fermo restando il limite complessivo di spesa

definito ai sensi del comma 6, il credito d’imposta di cui

al presente articolo e’ commisurato alla quota del costo

complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in

caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,

realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel

limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di

100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati

mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il

costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale

costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono

agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore

a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell’agevolazione non

entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta

successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,

il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli

investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in

funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo

a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono

dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee

all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture

produttive diverse da quelle che hanno dato diritto

all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato

escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni

anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,

le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche

se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta

indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato

secondo le disposizioni del presente comma e’ restituito

mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito

per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta

per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi

ivi indicate.

5. Il credito d’imposta di cui al presente articolo

e’ concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni

previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, e in particolare

dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina

gli aiuti a finalita’ regionale agli investimenti. Il

credito d’imposta e’ cumulabile con aiuti de minimis e con

altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi

costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo

non porti al superamento dell’intensita’ o dell’importo di

aiuto piu’ elevati consentiti dalle pertinenti discipline

europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento

dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere

la loro attivita’ nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone

assistite di cui al comma 1, nelle quali e’ stato

realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per

almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento

medesimo. L’inosservanza dell’obbligo di cui al terzo

periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti

secondo le modalita’ stabilite con il decreto di cui al

comma 6. Il credito d’imposta e’ utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve

essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle

dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta

successivi fino a quello nel quale se ne conclude

l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite

di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

6. Il credito d’imposta di cui al presente articolo

e’ riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800

milioni di euro per l’anno 2024. Gli importi di cui al

presente articolo sono versati alla contabilita’ speciale

n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate. Con decreto

del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche

di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalita’

di accesso al beneficio nonche’ i criteri e le modalita’ di

applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei

relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto

del limite di spesa di cui al primo periodo.»

Art. 39

Misure urgenti per assicurare la continuita’ operativa degli impianti

ex Ilva

1. Al fine di assicurare la continuita’ operativa degli

stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la

tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori

addetti ai predetti stabilimenti, l’amministrazione straordinaria di

ILVA S.p.A. trasferisce all’amministrazione straordinaria della

societa’ Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del Commissario,

somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse

di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5

gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

marzo 2015, n. 20.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1 del

decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante

«Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di

interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo

della citta’ e dell’area di Taranto:

«Art. 3. (Disposizioni finanziarie). – 1. Nell’ambito

della procedura di amministrazione straordinaria di cui al

decreto-legge n. 347, l’organo commissariale di ILVA S.p.A.

e’ autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme

sequestrate, subentrando nel procedimento gia’ promosso ai

sensi dell’articolo 1, comma 11-quinquies, del

decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di

entrata in vigore del presente decreto. A seguito

dell’apertura della procedura di amministrazione

straordinaria, l’organo commissariale e’ autorizzato a

richiedere che l’autorita’ giudiziaria procedente disponga

l’impiego delle somme sequestrate, in luogo dell’aumento di

capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse

dalla societa’ in amministrazione straordinaria. Il credito

derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e’

prededucibile ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma

subordinato alla soddisfazione, nell’ordine, dei crediti

prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura

di amministrazione straordinaria nonche’ dei creditori

privilegiati ai sensi dell’articolo 2751-bis, numero 1),

del codice civile. L’emissione e’ autorizzata ai sensi

dell’articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le

obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento

parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti

intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell’articolo 2

del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il

sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle

obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono

nominative e devono essere intestate al Fondo unico

giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale

gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle

somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione

delle obbligazioni, in misura pari all’ammontare di queste

ultime. Le attivita’ poste in essere da Equitalia Giustizia

S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell’articolo 1, comma

11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle

indicazioni fornite dall’autorita’ giudiziaria procedente.

Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni

sono versate in un patrimonio dell’emittente destinato

all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure

e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria

dell’impresa in amministrazione straordinaria, previa

restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo

1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio

2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei

limiti delle disponibilita’ residue, a interventi volti

alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e

di bonifica ambientale secondo le modalita’ previste

dall’ordinamento vigente, nonche’ per un ammontare

determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza

energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del

made in Italy e dell’economia e delle finanze e con

l’Autorita’ politica delegata in materia di Sud e di

politiche di coesione, sentito il Presidente della regione

Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo

produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico

di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento

stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A.,

che puo’ a tal fine avvalersi del gestore dello

stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato.

Restano comunque impregiudicate le intese gia’ sottoscritte

fra il gestore e l’organo commissariale di ILVA S.p.A alla

data di entrata in vigore della presente disposizione. I

criteri e le modalita’ di valutazione, approvazione e

attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte

dell’organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati

con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene

altresi’ l’indicazione del termine massimo di realizzazione

dei predetti progetti. E’ fatta salva la facolta’ per il

gestore dello stabilimento di presentare progetti di

decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal

decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico,

comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da

parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i

criteri e le modalita’ indicati nel decreto di cui al

medesimo decimo periodo.».

((Art. 39 – bis

Disposizioni in materia di camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura

1. All’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre

2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio

2024, n. 18, l’ultimo periodo e’ soppresso.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 1-bis,

del decreto- legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,

recante «Disposizioni urgenti in materia di termini

normativi», come modificato dalla presente legge:

«Art. 17. (Interventi del Fondo complementare al PNRR

riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del

2016). – Omissis

1-bis. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1

del presente articolo e per garantire la piu’ ampia

partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree

colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in

considerazione della complessita’ territoriale risultante

dall’accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali

preesistenti, la disposizione transitoria di cui

all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto

legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di

determinazione del numero dei componenti dei consigli delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29

dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle

Marche per due mandati successivi a quello in corso alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto; per la stessa durata la giunta della

medesima camera di commercio e’ composta dal presidente e

da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite

complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 25-ter,

del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella

procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle

Marche, il termine di cui all’articolo 38, comma 1, della

legge 12 dicembre 2002, n. 273, e’ prorogato di ulteriori

novanta giorni.»

Art. 40

Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte

delle pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 6, comma 2, dell’Allegato II.14 al Codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «trenta giorni».

2. ((All’articolo 44 del)) decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le

parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle

seguenti: «trenta giorni».

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 867 e’ inserito il seguente:

«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di

quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi

6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano,

mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il

mese successivo a ciascun trimestre, l’ammontare complessivo dello

stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine

del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio.»;

b) dopo il comma 870 e’ inserito il seguente:

«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’

pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio

dei ministri, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui

scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre

dell’esercizio.».

4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di

pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita’

sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri

che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi

di pagamento, calcolato con l’indicatore di ritardo annuale dei

pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge

30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la

gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui

all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere

organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento

dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il

Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del

suddetto ritardo.

5. Il Piano ((degli interventi di cui al comma 4)) e’ approvato con

decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici

((di cui all’articolo)) 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo

2001, n. 165 ed e’ trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero

dell’economia e delle finanze che ne monitora l’attuazione attraverso

l’istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione,

di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti

del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri

interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti

significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia

necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche

amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze ne da’

comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all’articolo 2

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei

gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono

corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ((o

altri emolumenti)) comunque denominati.

6. Per le medesime finalita’ di cui al comma 4, i Sindaci dei

comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre

2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui

all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione

telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7,

comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, ((n. 64, superiore)) a

dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, un’analisi delle cause, anche di

carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di

pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo

termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il

superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del

procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

a) l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di

spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267;

b) l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura

((preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge,

e dedicata)) ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di

cui all’articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al

programma dei pagamenti, nonche’ alla corretta iscrizione del fondo

crediti di dubbia esigibilita’ nel bilancio di previsione annuale.

7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata

con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo

49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell’Ente, e’

trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico,

istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione

dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di

riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina

l’istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31

maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della

valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia

positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo,

entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della

predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al

Ministero dell’economia e delle finanze dell’accettazione delle

modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del

comune interessato e il Ministro dell’economia e delle finanze che

recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l’attuazione del

Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a

quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare

specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni,

provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro

dell’economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR.

((Tale comunicazione e’ data altresi’ nei casi in cui risulti che

l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia

condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di

amministrazioni dello Stato o delle regioni.)) In caso di valutazione

negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata

sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla data di

comunicazione al comune degli esiti dell’istruttoria, il Tavolo

provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell’economia e

delle finanze, la ((Cabina di regia)) per il PNRR, per le valutazioni

e le iniziative di competenza.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da

adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, e’ istituito presso il Ministero dell’economia e

delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti

dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo e’ composto da

rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del

Ministero dell’interno, della Struttura di missione PNRR presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Associazione nazionale

comuni italiani con funzioni di supporto all’istruttoria. Ai

componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni

di presenza, rimborsi di spese ((o altri emolumenti)) comunque

denominati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto

compatibili, alle province e citta’ metropolitane che al 31 dicembre

2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui

all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione

telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7,

comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci

giorni.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 2,

dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui

al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O, come

modificato dalla presente legge:

«Allegato II.14

Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei

contratti. Modalita’ di svolgimento delle attivita’ della

fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita’

Art. 6. (Cessioni di crediti). – Omissis

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di

tracciabilita’, le cessioni di crediti da corrispettivo di

appalto, concessione e concorso di progettazione sono

efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono

amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino

con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro trenta giorni dalla notifica della

cessione.»

– Si riporta il testo dell’articolo 44, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante

«Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia

sociale», come modificato dalla presente legge:

«Art. 44. (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra

pubbliche amministrazioni). – 1. Al fine di agevolare il

rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con

esclusione delle risorse destinate al finanziamento del

Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di

Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti

finanziari, sono erogati entro trenta giorni dalla

definizione delle condizioni per l’erogazione ovvero entro

trenta giorni dalla comunicazione al beneficiario della

spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i

quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a

regime, il termine di trenta giorni decorre dalla

definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per

lo svolgimento dell’attivita’ ordinaria.»

– Si riporta il testo dell’all’articolo 1, della legge

30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato

dalla presente legge:

«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia

di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi

speciali). – omissis

867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione

SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la

piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese

successivo a ciascun trimestre, l’ammontare complessivo

dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non

pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre

dell’esercizio.

omissis

870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche

di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e’ pubblicato, nel sito web istituzionale

della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ammontare

dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non

pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre

dell’esercizio.

Omissis.».

– Si riporta il testo del comma 859, lettera b),

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio

2019-2021»:

«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia

di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi

speciali). – Omissis.

859. A partire dall’anno 2021, le amministrazioni

pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e

dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui

all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, applicano:

omissis

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se

rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma

presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,

calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno

precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle

transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 1, del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante

«Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti

della pubblica amministrazione, per il riequilibrio

finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di

versamento di tributi degli enti locali»:

«Art. 7. (Ricognizione dei debiti contratti dalle

pubbliche amministrazioni). – 1. Le amministrazioni

pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute

per somministrazioni, forniture e appalti e per

obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi

dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma

11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,

n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma

elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e

delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale

dello Stato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 19 ottobre 2012 e dell’articolo 3 del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.»

– Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 19 del

decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, recante «Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche»:

«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). –

Omissis

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,

gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro

interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello

equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti

della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con

contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle

specifiche qualita’ professionali e nelle percentuali

previste dal comma 6.»

– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune»:

«Art. 2. (Struttura di missione PNRR presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. Fino al 31

dicembre 2026, e’ istituita presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri una struttura di missione,

denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e’

preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni

generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in

particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita’:

a) assicura il supporto all’Autorita’ politica

delegata in materia di PNRR per l’esercizio delle funzioni

di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del

Governo relativamente all’attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la

Commissione europea quale punto di contatto nazionale per

l’attuazione del PNRR, nonche’ per la verifica della

coerenza dei risultati derivanti dall’attuazione del Piano

rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello

europeo, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l’Ispettorato generale per

il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77

del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del

PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla

definizione delle eventuali misure correttive ritenute

necessarie;

d) sovraintende allo svolgimento dell’attivita’

istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di

aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi

dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l’Ispettorato

generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del

decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle

attivita’ di comunicazione istituzionale e di pubblicita’

del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura

di missione PNRR sono, altresi’, trasferiti i compiti e le

funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui

all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come

modificato dal presente decreto, nonche’ quelli previsti

dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del citato

decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e’ autorizzata la

spesa di euro 1.304.380 per l’anno 2023 e di euro 1.565.256

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e

2, alla Struttura di missione sono, altresi’, trasferiti i

compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti

all’unita’ di missione di livello dirigenziale generale,

istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del

decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le

politiche di coesione e il Sud della Presidenza del

Consiglio dei ministri, che viene contestualmente

soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di

livello generale e non generale relativi all’unita’ di

missione di cui al primo periodo e la cessazione delle

relative funzioni si verificano con la conclusione delle

procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi

dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi

1 e 2, e’ assicurato alla Struttura di missione PNRR

l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalita’ del

sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della

verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR

rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di

missione PNRR puo’ procedere all’effettuazione di ispezioni

e controlli a campione, sia presso le amministrazioni

centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti

attuatori.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e’

composta da un contingente di dodici unita’ dirigenziali di

livello non generale e di sessantacinque unita’ di

personale non dirigenziale, individuato anche tra il

personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,

organi, enti o istituzioni, che e’ collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto

dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa

complessivo di euro 5.051.076 per l’anno 2023 e di euro

7.620.756 per l’anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno

degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e’

assegnato un contingente di esperti ai sensi dell’articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di

euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed

assistenziali e degli oneri fiscali a carico

dell’amministrazione per singolo incarico e nel limite di

spesa complessivo di euro 583.334 per l’anno 2023 e di euro

700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il

trattamento economico del personale collocato in posizione

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi

del primo periodo e’ corrisposto secondo le modalita’

previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto

legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale

non dirigenziale puo’ essere composto da personale di

societa’ pubbliche controllate o partecipate dalle

Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto

regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale

non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303

del 1999, il cui trattamento economico e’ stabilito

all’atto del conferimento dell’incarico. Alle posizioni

dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, terzo

periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore

a tre anni e fatta salva la possibilita’ di rinnovo degli

stessi, nonche’ i comandi o i collocamenti fuori ruolo del

personale assegnato alla Struttura di missione cessano di

avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di

funzionamento e per le spese di missione del personale

della Struttura di missione e’ autorizzata la spesa di euro

693.879 per l’anno 2023, di euro 1.890.602 per l’anno 2024

e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR

e’ autorizzata, altresi’, nei limiti di quanto previsto dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la

stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre

2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del

concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale

di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il

personale assunto secondo le modalita’ di cui al primo

periodo viene inquadrato nel livello iniziale della

categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro

del personale del comparto autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono definite

l’organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei

limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le

modalita’ di formazione del contingente di cui al comma 4 e

di chiamata del personale nonche’ le specifiche

professionalita’ richieste. La decadenza dagli incarichi

dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei

coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del

2021, si verifica con la conclusione delle procedure di

conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della

Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari

ad euro 7.632.669 per l’anno 2023 e ad euro 9.159.201 per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni

dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive

di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni

dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate

alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del

decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l’anno 2023 e ad

euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.»

– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure»:

«Art. 2. (Cabina di regia). – 1. E’ istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia

per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta

dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione

delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione

alle specifiche esigenze connesse alla necessita’ di

assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa,

garantendo l’apporto delle professionalita’ adeguate al

raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al

presente comma, per il medesimo periodo in cui resta

operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e’ sospesa

l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al

personale che a qualunque titolo presta la propria

attivita’ lavorativa presso le amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto

il limite di eta’ per il collocamento a riposo dei

dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel

PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti

complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del

medesimo personale presso l’amministrazione statale di

provenienza. Resta ferma la possibilita’ di revoca

dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi

della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2

della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia

esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento

generale sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il

Presidente del Consiglio dei ministri puo’ delegare a un

Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche

attivita’. La Cabina di regia in particolare:

a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione

degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai

rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale

sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante

la formulazione di indirizzi specifici sull’attivita’ di

monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per

il PNRR, di cui all’articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria

tecnica di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici

profili di criticita’ segnalati dai Ministri competenti per

materia e, con riferimento alle questioni di competenza

regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il

programma di governo, il monitoraggio degli interventi che

richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unita’ per

la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

di cui all’articolo 5 l’eventuale necessita’ di interventi

normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di

attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,

per il tramite del Ministro per i rapporti con il

Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del

PNRR, recante le informazioni di cui all’articolo 1, comma

1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche’ una

nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi

e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,

anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli

interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli

obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche

di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione

socio-economica dei giovani, alla parita’ di genere e alla

partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei

ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del

PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della

Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente

decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del

presente comma alla Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi

circa lo stato di avanzamento degli interventi e le

eventuali criticita’ attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli

di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,

l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo

12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato

economico, sociale e territoriale secondo le modalita’

previste dal comma 3-bis;

l) promuove attivita’ di informazione e

comunicazione coerenti con l’articolo 34 del Regolamento

(UE) 2021/241 .

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di

competenza di una singola regione o provincia autonoma,

ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, quando sono esaminate questioni che

riguardano piu’ regioni o province autonome, ovvero il

Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani

e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia quando

sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi

alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, che puo’ presiederla su delega

del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute

della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in

dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei

soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e

i referenti o rappresentanti del partenariato economico,

sociale e territoriale.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita’

di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di

regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome, il Presidente

dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il

Presidente dell’Unione delle province d’Italia, il sindaco

di Roma capitale, nonche’ rappresentanti delle parti

sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore

bancario, finanziario e assicurativo, del sistema

dell’universita’ e della ricerca, della societa’ civile e

delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

individuati, sulla base della maggiore rappresentativita’,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13. Fino all’adozione del decreto di cui

al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i

rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca

e della societa’ civile, nonche’ delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, individuati con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.

Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie

produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e

assicurativo, del sistema dell’universita’ e della ricerca,

della societa’ civile e delle organizzazioni della

cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della

cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8 del decreto legge 1° marzo

2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22

aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la

transizione ecologica di cui all’articolo 57-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,

sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di

rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e

coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia

che ha la facolta’ di partecipare attraverso un delegato.

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti

nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame

delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno

del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di

programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel

PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano

il coordinamento con l’esercizio delle competenze

costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province

autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al

fine di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi

della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato

interministeriale per la transizione ecologica di cui

all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione

digitale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge

1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei

fondi strutturali e di investimento europei per gli anni

2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei

Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le

conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano nonche’ di Conferenza

unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si

tratta di materie nelle quali le regioni e le province

autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti

Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza

delle regioni e delle province autonome nonche’ i

Presidenti delle regioni e delle province autonome per le

questioni di loro competenza che riguardano la loro regione

o provincia autonoma.

6. All’articolo 57-bis, comma 7, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole “composto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri”

sono sostituite dalle seguenti: “composto da due

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,

di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie,”.

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’

deferire singole questioni al Consiglio dei ministri

perche’ stabilisca le direttive alle quali la Cabina di

regia deve attenersi, nell’ambito delle norme vigenti. Le

amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8

assicurano che, in sede di definizione delle procedure di

attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per

cento delle risorse allocabili territorialmente, anche

attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria

di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,

salve le specifiche allocazioni territoriali gia’ previste

nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione

della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i

dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal

Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6,

verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove

necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento

alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure

correttive e propone eventuali misure compensative.»

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 859,

lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante

«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«Omissis.

859. A partire dall’anno 2021, le amministrazioni

pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e

dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui

all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, applicano:

Omissis

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se

rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma

presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,

calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno

precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle

transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Omissis.»

– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 1, del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante

«Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti

della pubblica amministrazione, per il riequilibrio

finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di

versamento di tributi degli enti locali»

«Art. 7. (Ricognizione dei debiti contratti dalle

pubbliche amministrazioni). – 1. Le amministrazioni

pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute

per somministrazioni, forniture e appalti e per

obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi

dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma

11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,

n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma

elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e

delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale

dello Stato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 19 ottobre 2012 e dell’articolo 3 del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.»

– Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante

«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

(TUEL)» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre

2000, n. 227, S.O.

– Si riporta il testo degli articoli 183, comma 8 e 49,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante

«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

(TUEL)»:

«Art. 183. (Impegno di spesa). – Omissis.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilita’ interno; la violazione dell’obbligo di

accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilita’ disciplinare ed amministrativa. Qualora lo

stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non

consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,

l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di

tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare

la formazione di debiti pregressi.»

«Art. 49. (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e

al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere

richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita’

tecnica, del responsabile del servizio interessato e,

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla

regolarita’ contabile. I pareri sono inseriti nella

deliberazione.

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili

dei servizi, il parere e’ espresso dal segretario

dell’ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via

amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano

conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono

darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.».

– Si riporta il testo dell’articolo 15 della legge 7

agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi):

«Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni). –

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo

14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attivita’ di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11,

commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di

cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai

sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi

dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma

elettronica qualificata, pena la nullita’ degli stessi.

Dall’attuazione della presente disposizione non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato. All’attuazione della medesima si provvede

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

previste dalla legislazione vigente.».

Art. 41

Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di

efficientamento energetico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui

all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 12 febbraio 2021((,)) e all’articolo 129 del

regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di

detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento

energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione

2((,)) Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli

edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per

l’efficienza energetica», ((e’ pubblicato nel sito internet))

istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza

energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento

(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del

codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale

informatico di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per

le finalita’ di verifica, il programma dei controlli predisposto

dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell’articolo 11 del

citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020,

e’ integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti

organismi di controllo nazionali ed europei. L’ENEA esegue i

controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo

nazionali ed europei, con priorita’ e nel rispetto della tempistica

relativa ai controlli del PNRR.

Riferimenti normativi

– Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, e’ pubblicato

nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.

– Il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le

regole finanziarie applicabili al bilancio generale

dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,

(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,

(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,

(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e’ pubblicato nella

G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193.

– Il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE) e’ pubblicato nella

G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

((Art. 41 – bis

Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,

in materia di energia da fonti rinnovabili

1. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

aprile 2022, n. 34, la parola: «coltivatore» e’ sostituita dalla

seguente: «conduttore».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 1-bis,

del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante

«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia

elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie

rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. (Regolamentazione dello sviluppo del

fotovoltaico in area agricola). – Omissis

1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree

agricole, se posti al di fuori di aree protette o

appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle

aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti

consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree

soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono

considerati manufatti strumentali all’attivita’ agricola e

sono liberamente installabili se sono realizzati

direttamente da imprenditori agricoli o da societa’ a

partecipazione congiunta con i produttori di energia

elettrica alle quali e’ conferita l’azienda o il ramo di

azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai

quali e’ riservata l’attivita’ di gestione imprenditoriale

salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento

dell’impianto e di cessione dell’energia e ricorrono le

seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra

le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal

suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente

amovibili; b) le modalita’ realizzative prevedono una loro

effettiva compatibilita’ e integrazione con le attivita’

agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di

irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura

parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini

della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio,

da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio

per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia

agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi

energetici (GSE). L’installazione e’ in ogni caso

subordinata al previo assenso del proprietario e del

conduttore, a qualsiasi titolo purche’ oneroso, del fondo.

Omissis.»

Art. 42

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi

di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita’

digitale

1. All’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono

sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;

b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di

telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza

artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health

Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici»;

c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il

seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell’erogazione dei

servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli

obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1

1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario

M6C1-9, nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del sub

intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza

artificiale”, l’AGENAS avvia le attivita’ relative alla raccolta e

alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che

gli interessati non siano direttamente identificabili.».

((2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare))

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attivita’ di

cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 12 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come

modificato dalla presente legge:

«Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi

di sorveglianza nel settore sanitario e governo della

sanita’ digitale). – omissis

6. Le finalita’ di cui alle lettere b) e c) del comma

2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,

nonche’ dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

dal Ministero della salute e dall’Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali (AGENAS), nei limiti delle

rispettive competenze attribuite dalla legge, senza

l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti

nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita’ e logiche di

organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il

decreto di cui al comma 7, in conformita’ ai principi di

proporzionalita’, necessita’ e indispensabilita’ nel

trattamento dei dati personali.

omissis

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti

dalla legge, all’AGENAS sono conferite le seguenti

funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento,

previa approvazione del Ministro della salute e del

Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la

transizione digitale, di linee guida contenenti regole,

guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard

necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la

consultazione e l’interscambio di dati sanitari da parte

degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti

pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e

socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti

che hanno titolo a richiederle;

b) monitoraggio periodico sull’attuazione delle

linee guida di cui alla lettera a) e controllo della

qualita’ dei dati sanitari raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e

socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente

agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di

assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’EDS

omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni di tecnologia

dell’informazione (IT) che realizzano servizi sanitari

digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,

nonche’ supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per

favorirne lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la

valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di

consultazione dei dati raccolti nell’EDS per finalita’ di

ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema

informativo sanitario (NSIS), prevista dall’articolo 6

dell’accordo quadro tra il Ministro della sanita’, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del

22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di

telemedicina, di intelligenza artificiale e valutazione

delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment –

HTA) relative ai dispositivi medici;

h) proposta per la fissazione e il periodico

aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina,

da approvare con decreto del Ministro della salute.

15-duodecies. L’AGENAS esercita le funzioni di cui al

comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro

della salute e del Ministro delegato per l’innovazione

tecnologica e la transizione digitale e del Ministero

dell’economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una

relazione annuale sull’attivita’ svolta. Le funzioni di cui

alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate

d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio

dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la

transizione digitale. Al fine di consentire il monitoraggio

dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessario per

il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al

sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di

telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9,

nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del sub

intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di

intelligenza artificiale”, l’AGENAS avvia le attivita’

relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche

pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano

direttamente identificabili.»

((Art. 43

Modalita’ tecnologiche per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi

dei dati sanitari

1. Al fine di assicurare l’aggiornamento del fascicolo sanitario

elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6,

Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell’infrastruttura

tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione,

l’analisi dei dati e la simulazione», del PNRR, con decreto del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la

protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono individuate le modalita’ tecnologiche idonee a garantire il

rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in

conformita’ alle specifiche tecniche europee e internazionali.

2. Per assicurare l’individuazione e lo sviluppo di modalita’

tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie

digitali, quali quelle di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa di

euro 3.850.000 per l’anno 2024, da gestire nell’ambito della vigente

convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa’

SOGEI S.p.A. A decorrere dall’anno 2025, e’ autorizzata la spesa di

euro 1.850.000 annui, da gestire nell’ambito della convenzione di cui

al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono

iscritte nell’apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze e costituiscono incremento

del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per

l’anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall’anno 2025, si

provvede, quanto a euro 3.850.000 per l’anno 2024, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma

5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto

nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per

il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere

dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero della salute.))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 34-ter

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di

contabilita’ e finanza pubblica»:

«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale

dei residui passivi). – Omissis.

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in

apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e’

quantificato per ciascun Ministero l’ammontare dei residui

passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al

giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di

bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al

periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o

in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con

gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi

Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di

previsione delle amministrazioni interessate.»

Art. 44

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. All’articolo 2-sexies del ((codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:

«1-bis. I dati personali relativi alla salute,

((pseudonimizzati)), sono trattati, anche mediante interconnessione,

dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanita’ (ISS),

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),

dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Istituto nazionale per

la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il

contrasto delle malattie della poverta’ (INMP), nonche’,

relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province

autonome, nel rispetto delle finalita’ istituzionali di ciascuno,

secondo le modalita’ individuate con decreto del Ministro della

salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per

la protezione dei dati personali.»;

b) dopo il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:

«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o piu’

decreti adottati ai sensi del comma 1, l’interconnessione a livello

nazionale dei sistemi informativi su base individuale,

((pseudonimizzati)), ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico

(FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o

da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri

sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati,

previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel

rispetto del Regolamento, del presente codice, ((del codice))

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia

digitale in materia di interoperabilita’, definiscono le

caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro

all’interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o

pseudonimizzati, per le finalita’ istituzionali di ciascuno, secondo

le modalita’ individuate al comma 1.».

((1-bis. All’articolo 110, comma 1, del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, le parole: «e deve essere sottoposto a

preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 36 del

Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui al

presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai

sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 2-sexies del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in

materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale

al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari

di dati personali necessario per motivi di interesse

pubblico rilevante). – 1. I trattamenti delle categorie

particolari di dati personali di cui all’articolo 9,

paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di

interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2,

lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora

siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero,

nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di

regolamento o da atti amministrativi generali che

specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le

operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico

rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi

dell’interessato.

1-bis. I dati personali relativi alla salute,

pseudonomizzati, sono trattati, anche mediante

interconnessione, dal Ministero della salute, dall’Istituto

superiore di sanita’ (ISS), dall’Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali (AGENAS), dall’Agenzia italiana

del farmaco (AIFA), dall’Istituto nazionale per la

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il

contrasto delle malattie della poverta’ (INMP), nonche’,

relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle

province autonome, nel rispetto delle finalita’

istituzionali di ciascuno, secondo le modalita’ individuate

con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi

del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei

dati personali.

1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno

o piu’ decreti adottati ai sensi del comma 1,

l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi

informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi

incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi

quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da

altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i

propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo

periodo adottati, previo parere del Garante per la

protezione dei dati personali, nel rispetto del

Regolamento, del presente codice, del codice

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate

dall’Agenzia per l’Italia digitale in materia di

interoperabilita’, definiscono le caratteristiche e

disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all’interno

del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o

pseudonimizzati, per le finalita’ istituzionali di

ciascuno, secondo le modalita’ individuate al comma 1.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera

rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti

effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse

pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle

seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso

civico;

b) tenuta degli atti e dei registri dello stato

civile, delle anagrafi della popolazione residente in

Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e

delle liste elettorali, nonche’ rilascio di documenti di

riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle

generalita’;

c) tenuta di registri pubblici relativi a beni

immobili o mobili;

d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati

alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli;

e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione

dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di

altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,

nonche’ documentazione delle attivita’ istituzionali di

organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di

verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee

rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o

assembleari;

g) esercizio del mandato degli organi

rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro

scioglimento, nonche’ l’accertamento delle cause di

ineleggibilita’, incompatibilita’ o di decadenza, ovvero di

rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

h) svolgimento delle funzioni di controllo,

indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato

ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge

e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive

finalita’ direttamente connesse all’espletamento di un

mandato elettivo;

i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette

all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle

disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese

quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale;

l) attivita’ di controllo e ispettive;

m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri

emolumenti e abilitazioni;

n) conferimento di onorificenze e ricompense,

riconoscimento della personalita’ giuridica di

associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,

accertamento dei requisiti di onorabilita’ e di

professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza

del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche

direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni

scolastiche non statali, nonche’ rilascio e revoca di

autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,

patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati

d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del

terzo settore;

p) obiezione di coscienza;

q) attivita’ sanzionatorie e di tutela in sede

amministrativa o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con enti di culto,

confessioni religiose e comunita’ religiose;

s) attivita’ socio-assistenziali a tutela dei

minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e

incapaci;

t) attivita’ amministrative e certificatorie

correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia

sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai

trapianti d’organo e di tessuti nonche’ alle trasfusioni di

sangue umano;

u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei

soggetti operanti in ambito sanitario, nonche’ compiti di

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e

salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia

della vita e incolumita’ fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e

valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse

l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il

controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti

accreditati o convenzionati con il servizio sanitario

nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni,

farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in

commercio e all’importazione di medicinali e di altri

prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternita’ ed interruzione

volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,

integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,

professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione

nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la

conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei

documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi

storici degli enti pubblici, o in archivi privati

dichiarati di interesse storico particolarmente importante,

per fini di ricerca scientifica, nonche’ per fini

statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema

statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di

rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito

o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,

occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e

assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita’

nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli

obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e

sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della

popolazione, accertamento della responsabilita’ civile,

disciplinare e contabile, attivita’ ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla

salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di

quanto previsto dall’articolo 2-septies.»

– Si riporta il testo dell’articolo 110, comma 1, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice

in materia di protezione dei dati personali, come

modificato dalla presente legge:

«Art. 110. (Ricerca medica, biomedica ed

epidemiologica). – 1. Il consenso dell’interessato per il

trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di

ricerca scientifica in campo medico, biomedico o

epidemiologico, non e’ necessario quando la ricerca e’

effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento

o al diritto dell’Unione europea in conformita’

all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento,

ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un

programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai

sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, ed e’ condotta e resa pubblica una

valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del

Regolamento. Il consenso non e’ inoltre necessario quando,

a causa di particolari ragioni, informare gli interessati

risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato,

oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare

gravemente il conseguimento delle finalita’ della ricerca.

In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure

appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i

legittimi interessi dell’interessato, il programma di

ricerca e’ oggetto di motivato parere favorevole del

competente comitato etico a livello territoriale. Nei casi

di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie

da osservare ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera

d), del presente codice.»

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell’amministrazione digitale) e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

((Art. 44 – bis

Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari

1. Al fine di migliorare l’efficienza dei policlinici universitari

e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti

compresi nella Missione 6 del PNRR, all’articolo 5, comma 15, del

decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento

dell’organico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale»;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui

all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via

definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di

sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario gia’

assunto con le modalita’ stabilite per la dirigenza medica e

sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto

dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,

conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, l’inquadramento giuridico ed economico nell’ambito della

contrattazione collettiva della dirigenza dell’area sanita’ (ex area

IV del Servizio sanitario nazionale)».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 15, del

decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante

«Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale

ed universita’, a norma dell’articolo 6 della L. 30

novembre 1998, n. 419″, come modificato dalla presente

legge:

«Art. 5. (Norme in materia di personale). – Omissis.

15. Le aziende di cui all’articolo 2, comma 2,

lettera a), per esigenze assistenziali cui non possono far

fronte con l’organico funzionale di cui al comma 1, possono

stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di spesa per il personale, contratti di lavoro a

tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non

rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato

assunto con le modalita’ previste per il corrispondente

personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale

e’ assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di

cui all’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502. E’ fatto divieto all’universita’ di

assumere personale medico o sanitario laureato con compiti

esclusivamente assistenziali. Nelle aziende di cui

all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in

via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di

sperimentazione, il personale medico, veterinario e

sanitario gia’ assunto con le modalita’ stabilite per la

dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario

nazionale e nel rispetto dell’articolo 11, comma 1, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, l’inquadramento giuridico ed economico

nell’ambito della contrattazione collettiva della dirigenza

dell’area sanita’ (ex area IV del Servizio sanitario

nazionale).».

((Art. 44 – ter

Modifiche all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi

della Missione 6 del PNRR, all’articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal

presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli

enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale

della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente

ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa

per il personale»;

b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno

del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli

enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non

puo’ essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa

finalita’ nell’anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario

nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello

regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la

spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in

conformita’ a quanto previsto dal presente comma, fermo restando

quanto disposto per ciascuno di essi dall’articolo 11 del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante

«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e

di competitivita’ economica», come modificato dalla

presente legge:

«Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di

impiego pubblico). – Omissis.

28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,

incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,

le universita’ e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni e integrazioni, le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo

quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel

limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse

finalita’ nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni

la spesa per personale relativa a contratti di

formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla

somministrazione di lavoro, nonche’ al lavoro accessorio di

cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni ed integrazioni, non puo’ essere superiore al

50 per cento di quella sostenuta per le rispettive

finalita’ nell’anno 2009. I limiti di cui al primo e al

secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai

lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita’ e

ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del

personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi

o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di

cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con

riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono

principi generali ai fini del coordinamento della finanza

pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province

autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario

nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui

all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, per l’anno 2014, il limite di cui ai precedenti

periodi e’ fissato al 60 per cento della spesa sostenuta

nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono

superare il predetto limite per le assunzioni strettamente

necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di

polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale nonche’ per le spese sostenute per lo svolgimento

di attivita’ sociali mediante forme di lavoro accessorio di

cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal

presente comma non si applicano agli enti del Servizio

sanitario nazionale, con riferimento al personale della

dirigenza medica e al personale non dirigenziale

appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle

regioni e agli enti locali in regola con l’obbligo di

riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e

562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni, nell’ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della

disciplina in materia di spesa per il personale. Resta

fermo che comunque la spesa complessiva non puo’ essere

superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita’

nell’anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni

previste dal presente comma le spese sostenute per le

assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110,

comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio

2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti

del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo

non puo’ essere superiore al doppio di quella sostenuta per

la stessa finalita’ nell’anno 2009. Per gli enti del

Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente

comma opera a livello regionale; conseguentemente le

regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del

rispettivo servizio sanitario regionale in conformita’ a

quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto

disposto per ciascuno di essi dall’articolo 11 del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il

comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta

formazione e specializzazione artistica e musicale trovano

applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta

fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca

resta fermo, altresi’, quanto previsto dal comma 187

dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e

successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere

si provvede mediante l’attivazione della procedura per

l’individuazione delle risorse di cui all’articolo 25,

comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli

enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del

presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota

parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38,

commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica

alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3,

lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma

costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilita’ erariale. Per le amministrazioni che

nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita’

previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al

primo periodo e’ computato con riferimento alla media

sostenuta per le stesse finalita’ nel triennio 2007-2009.».

((Art. 44 – quater

Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato

per l’assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri,

biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi,

nonche’ all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,

n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in

formazione specialistica

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi

della Missione 6 del PNRR, all’articolo 1, comma 548-bis, della legge

30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono

inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;

b) il terzo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il contratto ha

durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica

e puo’ essere prorogato fino al conseguimento del titolo di

formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo

specializzando svolge l’attivita’ lavorativa non appartiene alla rete

formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando

stesso e’ iscritto, ma alla rete formativa di un’altra scuola di

specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi,

per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti

dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

c) dopo il settimo periodo e’ inserito il seguente: «E’ sospesa la

certificazione delle attivita’ formative da parte del consiglio della

scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto

formativo della scuola stessa»;

d) al decimo periodo, le parole: «di cui all’ottavo periodo» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;

e) al dodicesimo periodo:

1) dopo le parole: «purche’ accreditati ai sensi dell’articolo 43

del decreto legislativo n. 368 del 1999» sono inserite le seguenti:

«alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma»;

2) dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono

garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle

competenze acquisite dallo specializzando e le attivita’

assistenziali che lo specializzando puo’ svolgere in autonomia. Tale

certificazione sostituisce la prova di cui all’articolo 38, comma 2,

del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed e’ valida ai fini del

rilascio del diploma».

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,

le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla

seguente: «sanitari».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 548-bis,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come

modificato dalla presente legge:

«Omissis.

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, nonche’ le strutture sanitarie private

accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti

delle proprie disponibilita’ di bilancio e nei limiti di

spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,

possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all’assunzione

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con

orario a tempo parziale in ragione delle esigenze

formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella

graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto

dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea

relativamente al possesso del titolo di formazione

specialistica. Per le strutture private accreditate di cui

al primo periodo, la facolta’ assunzionale e’ limitata agli

specializzandi che svolgono l’attivita’ formativa presso le

medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata

residua del corso di formazione specialistica e puo’ essere

prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione

specialistica, anche se la struttura nella quale lo

specializzando svolge l’attivita’ lavorativa non appartiene

alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo

specializzando stesso e’ iscritto, ma alla rete formativa

di una altra scuola di specializzazione per la disciplina

di interesse. Sono fatti salvi, per i medici

specializzandi, i periodi di sospensione previsti

dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

368. L’interruzione definitiva del percorso di formazione

specialistica comporta la risoluzione automatica del

contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli

odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e

gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente

comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro

trattamento economico, proporzionato alla prestazione

lavorativa resa e commisurato alle attivita’ assistenziali

svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli

enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale

della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del

Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le

strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni

dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro

della dirigenza. Essi svolgono attivita’ assistenziali

coerenti con il livello di competenze e di autonomia

raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso,

alle attivita’ professionalizzanti nonche’ al programma

formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a

tempo determinato, restano iscritti alla scuola di

specializzazione universitaria e la formazione

specialistica e’ a tempo parziale in conformita’ a quanto

previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

E’ sospesa la certificazione delle attivita’ formative da

parte del consiglio della scuola di specializzazione,

secondo quanto stabilito dal progetto formativo della

scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le

Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita’

interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro

adottato con decreto del Ministro dell’universita’ e della

ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, le modalita’ di svolgimento della formazione

specialistica a tempo parziale e delle attivita’ formative

teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e

regolamenti didattici della scuola di specializzazione

universitaria. I suddetti accordi con le universita’ sono

adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti

di cui al primo periodo. In mancanza, le modalita’ di

svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale

sono definite sulla base dell’accordo quadro di cui al nono

periodo. La formazione teorica compete alle universita’. La

formazione pratica e’ svolta presso l’azienda sanitaria o

l’ente d’inquadramento, purche’ accreditati ai sensi

dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999

alla data di stipulazione del contratto di cui al presente

comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico che devono garantire, oltre al

tutoraggio, anche la certificazione delle competenze

acquisite dallo specializzando e le attivita’ assistenziali

che lo specializzando puo’ svolgere in autonomia. Tale

certificazione sostituisce la prova di cui all’articolo 38,

comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed e’

valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto

periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al

cumulo del trattamento economico previsto per i predetti

specializzandi medici dal contratto di formazione

specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del

decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il

trattamento economico attribuito, con oneri a proprio

esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento,

se inferiore a quello gia’ previsto dal contratto di

formazione specialistica, e’ rideterminato in misura pari a

quest’ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del

relativo titolo di formazione specialistica, coloro che

sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a

tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza

del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»

– Si riporta il testo dell’articolo 12, comma 2, del

decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante

«Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese

per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche’

in materia di salute e adempimenti fiscali», come

modificato dalla presente legge:

«Art. 12. (Misure per il personale dei servizi di

emergenza-urgenza). – Omissis

2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in

deroga alle incompatibilita’ previste dall’articolo 40 del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga

alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto

previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione

specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di

studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori

dall’orario dedicato alla formazione, incarichi

libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e

continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio

sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.»

((Art. 44 – quinquies

Norme in materia di servizi consultoriali

1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell’ambito della

Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del

coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una

qualificata esperienza nel sostegno alla maternita’.))

((Art. 44 – sexies

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le risorse eventualmente gia’ assegnate alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti

locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli

investimenti non piu’ finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle

risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN

dell’8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti

territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle

di cui all’articolo 1, comma 5.))

Riferimenti normativi

– La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e’

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n.

248.

Art. 45

Abrogazioni

1. All’articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,

il comma 2 e’ abrogato.

2. All’articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i

commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 13-ter

del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze

indifferibili), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori

impatriati). – Omissis

2. abrogato.

Omissis.»

– Per i riferimenti ai commi da 1 a 12-ter e 14,

dell’articolo 39, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2020, n. 8, abrogati dalla presente legge, vedi i

riferimenti normativi all’articolo 31.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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