Viene affidata al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (G.S.E.) la possibilità di ritirare e acquistare l’energia prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili e la successiva rivendita ad un prezzo predefinito per tutta la durata contrattuale.

Legge 27 aprile 2022 n. 34 art. 16-bis.

L’articolo di cui sopra definisce che:

Per garantire l’integrazione stabile dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili all’interno del mercato elettrico e l’adeguata remunerazione degli investimenti in fonti rinnovabili, oltre alla possibilità per i consumatori di beneficiare dell’energia prodotta da suddetti impianti a prezzi non dipendenti dalle quotazioni spot di mercato, viene affidata al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (G.S.E.) la possibilità di ritirare e acquistare l’energia prodotta da questi impianti stabiliti nel territorio nazionale, con contratti pari ad almeno 3 anni.

La sopra citata energia potrà successivamente essere rivenduta da G.S.E. con contratti di durata pari a quelli di acquisto agli utenti del mercato elettrico ad un prezzo predefinito per tutta la durata contrattuale, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare.

Prezzo di vendita e modalità di cessione dell’energia verranno definiti con un successivo Decreto del Ministero della Transizione Ecologica entro agosto 2022.

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